Leasing auto: quanto può dedurre e detrarre un Agente di Commercio?

Sono un agente di commercio ho una macchina presa in leasing, posso scaricare tutto il suo costo per intero? manutenzioni, Iva ecc..? (Cristiano B.)

 La normativa tributaria stabilisce all’art. 102 c.7 TUIR che il canone di locazione finanziaria è deducibile a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento in relazione al coefficiente stabilito con DM 31/12/1988, che per le autovetture è pari al 25% corrispondente ad un periodo di quattro anni.

Le regole relative alle autovetture utilizzate dagli Agenti di Commercio sono contenute negli articoli 164 del nuovo TUIR e 19 bis1 del DPR 633/72.

La deducibilità è pari all’80% dell’ammontare dei canoni di leasing (fino al limite massimo del costo di euro 25.822,84) mentre l’Iva è detraibile al 100%. Chiaramente bisognerà proporzionare il calcolo della quota di canone deducibile ai giorni di utilizzo del bene durante l’anno.

Esempio di calcolo del costo leasing deducibile:

  • costo dell’autovettura € 32.500,00
  • anticipo € 3.500,00
  • numero canoni 30
  • importo canone € 1.050,00
  • totale corrispettivo di leasing: € 35.000,00 (anticipo e canoni)

 Quindi, avremo:

  • percentuale di corrispettivo fiscalmente rilevante: € 25.822,84/ € 32.500,00 x 100 = 79,45%
  • corrispettivo di leasing fiscalmente rilevante: € 35.000,00 x 79,45% = € 27.807,50
  • ammontare deducibile: € 27.807,50 x 80% = € 22.246,00

Rispetto all’ acquisto dell’autovettura con eventuale finanziamento, le quote di ammortamento annuo saranno pari ad euro 5.164,57 (pari all’80% del 25% su euro 25.822,84) con una indeducibilità totale di euro 11.841,72 (euro 32.500,00- euro 20.658,28), mentre l’indeducibilità totale nel caso di leasing sarà pari a euro 12.754,00 (euro 35.000,00-euro 22.246,00).

Le stesse percentuali di deducibilità del 100% di Iva e dell’80% per le imposte dirette valgono per le spese di manutenzione, carburanti, riparazioni, bollo e assicurazione sostenute per le autovetture sempre da parte degli Agenti di Commercio.

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it

Gli Agenti di Commercio possono dedurre i contributi previdenziali di Inps ed Enasarco

Come ben noto, gli Agenti di Commercio sono tenuti al versamento obbligatorio di due contributi previdenziali: contributi INPS e contributi ENASARCO.

Trattandosi di contributi previdenziali questi non sono direttamente imputabili al reddito d’impresa, in quanto sono di natura personale ed in alcun modo derivanti da attività commerciali. Ciononostante, è possibile il loro recupero fiscale. I contributi previdenziali INPS ed ENASARCO fanno parte del reddito complessivo e pertanto vanno inseriti nel quadro degli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi (modello unico). Infatti, secondo quanto prescritto dal Testo unico delle imposte sui redditi (art. 10, comma 1, lettera ‘e’) i contributi previdenziali ed assistenziali veraati in ottemperanza a disposizioni di legge, si deducono dal reddito complessivo della persona fisica. I documenti giustificativi sono rappresentati, per i contributi INPS, dalle distinte di versamento (modello F24), pagate alle scadenze previstee per i contiributi ENASARCO, da una dichiarazione di versamento resa dalla casa mandante (tale dichiarazione non è obbligatoria). Ci teniamo a precisare che la deducibilità fiscale dei contributi previdenziali è possibile solo per i contributi effettivamente pagati nell’anno.
Ma cosa succede se l’Agente è una società? In questo caso, per i soli soci in possesso dei requisiti e illimitatamente responsabili sono a carico della società stessa e non dei singoli soci, per cui non costituiscono onere deducibile dei soci, ma componente negativo di reddito della società.

Agente di Commercio o Procacciatore d’Affari? Scopriamo quali sono le differenze tra le due professioni.

Il procacciatore d’affari è per certi versi una figura affine a quella dell’Agente di Commercio, entrambe le figure prestano la propria opera per agevolare il collocamento dei prodotti o dei servizi dell’impresa, per formare, ampliare e mantenere la clientela. A differenza dell’Agente di Commercio, che è collaboratore professionale dell’imprenditore,  il procacciatore non è legato da alcun rapporto stabile e continuativo con l’impresa, ma svolge l’attività spesso in modo occasionale, essendo libero di procurare o meno gli affari, portando gli stessi ora ad un impresa ora ad un’altra secondo il proprio tornaconto. La figura del procacciatore la troviamo descritta nell’articolo 2222 cod.civ. , dove si definisce procacciatore di affari occasionale “chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.”

In questo post vogliamo provare a semplificare e schematizzare le principali caratteristiche contabili, fiscali e previdenziali che in qualche modo inquadrano la figura del procacciatore di affari.

  • REGOLAMENTAZIONE: contratti atipici – nessuna disciplina
  • ISCRIZIONE ALBO O RUOLO: non prevista
  • ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE:
  • INQUADRAMENTO CON LA SOCIETÀ: lettera di procacciamento affari
  • ISCRIZIONE UFFICIO IVA: consigliata (se attività continuativa).
  • CODICE ATTIVITÀ: 46.19.02 (consigliato)
  • DEFINIZIONE RICAVI: provvigioni
  • DETRAZIONI IVA: spese di gestione, autovettura e costi relativi
  • DETRAZIONI IRPEF: spese di gestione inerenti l’attività
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: il 19,59% sul reddito con minimo di 2.671 Euro
  • CONTRIBUTO ENASARCO: non previsto
  • CONTRIBUTO FIR: non previsto
  • INDENNITÀ CLIENTELA: non prevista
  • DEFINIZIONE DELLA ZONA: non prevista
  • SCIOGLIMENTO INCARICO: nessun periodo di preavviso

 

Gli Agenti di Commercio non hanno l’obbligo di iscriversi all’Inail.

 

Secondo la legge il lavoro dell’agente di commercio non è da ritenersi pericoloso. Per questo motivo, non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Inail da parte degli agenti di commercio che svolgono la propria attività in forma di ditta individuale.

Cosa succede però se l’agente di commercio svolge la propria attività in forma societaria?

Secondo la nota Inail del 7 settembre 2006, qualora sussista una dipendenza funzionale tra agenti e società, vale a dire quando il rapporto di collaborazione tecnica tra soci e società è diretto al conseguimento di un fine produttivo di beni e servizi e se per lo svolgimento dell’attività vengono utilizzati mezzi meccanici (computer, terminale, autovetture…) intestati alla società, indipendentemente dalla tipologia di lavoro prestata dal socio, dovrebbe esserci l’obbligo d’iscrizione all’Istituto con relativo versamento dei premi. Decidiamo di usare il condizionale poiché in realtà l’agente di commercio che opera in forma societaria, può chiedere un esonero dagli obblighi di iscrizione e contribuzione all’Inail. Questa richiesta di esonero viene giustificata dal fatto che già l’ENASARCO provvede a stipulare una polizza assicurativa per tutelare i seguenti rischi:

  • infortunio seguito da morte
  • infortunio con invalidità permanente
  • ricovero conseguente ad infortunio
  • ricovero per malattia o per accertamenti diagnostici
  • degenza domiciliare conseguente a ricovero per intervento chirurgico

d.S.

Irap & Agenti di Commercio: è tempo di chiarirsi le idee.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E del 28 maggio 2010 detta le istruzioni operative agli uffici per la gestione del contenzioso pendente alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione.

In particolare la circolare prende atto che per le “attività ausiliarie del commercio di cui all’articolo 2195, primo comma, n. 5 del codice civile” ed in particolare per gli agenti di commercio e promotori finanziari, in materia Irap bisogna tenere conto dell’orientamento della Corte di Cassazione che indaga, come per i lavoratori autonomi, sull’esistenza dell’autonoma organizzazione per lo svolgimento dell’attività.

La circolare dell’Agenzia quindi prende atto che per gli agenti di commercio e promotori finanziari la Corte di Cassazione distingue ai fini dell’applicazione dell’imposta, tra impresa nella quale l’elemento organizzativo sarebbe connaturato, e lavoro autonomo, rispetto al quale sarebbe necessario un accertamento caso per caso dell’esistenza di una autonoma organizzazione, e per l’attività di agente di commercio diventa essenziale prendere in esame l’organizzazione per poter stabilire la collocazione in una o nell’altra categoria di reddito.

L’indagine si sposta cioè dall’aspetto qualitativo a quello quantitativo, per un cui un agente o procacciatore o promotore finanziario che svolge la propria attività con un peso preponderante derivato dal suo lavoro personale, senza impiego di capitali e senza l’utilizzo di lavoro altrui può essere escluso dall’applicazione dell’Irap nel presupposto che si tratta di attività non autonomamente organizzata.

Questo principio quantitativo potrà essere applicato a tutte le attività ausiliarie di cui all’articolo 2195 del Codice Civile.

Dall’esame della giurisprudenza l’Agenzia prende atto che si è in presenza di autonoma organizzazione in presenza di: affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell’attività (indifferente è se i terzi sono dipendenti o lavoratori autonomi);  rilevanza di disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività.

In mancanza di questi presupposti l’autonoma organizzazione è assente e quindi anche il presupposto per l’applicazione dell’Irap.

Anche gli Agenti di Commercio hanno un “sindacato”, anzi molti di più.

Navigando in internet, se proviamo a scrivere su Google “associazioni di categoria agenti di commercio”, si aprirà una pagina ricca di risultati, proprio perché nel corso degli anni, le associazioni di categoria a difesa degli Agenti e Rappresentanti di Commercio sono cresciute, si sono moltiplicate.

Abbiamo provato a navigare i loro siti web per capire chi sono, cosa fanno e soprattutto cosa offrono ai loro associati.

Partiamo con ordine. Chi sono? le associazioni di categoria di cui abbiamo visitato il sito internet sono:

Cosa fanno? Sono organi apolitici di tipo sindacale che difendono gli interessi dei propri associati, dialogano con le istituzioni su temi che riguardano la categoria degli Agenti e dei Rappresentanti, difendono il diritto alle provvigioni, al trattamento di fine rapporto, alla pensione INPS ed ENASARCO, al rispetto degli Accordi Economici Collettivi. In pratica sono dei sindacati al 100%.

Cosa offrono? Le associazioni di categoria degli Agenti di Commercio, almeno sulla carta (o meglio, sul web!) non sembrano differire per il tipo di servizi offerti agli associati. Infatti su tutti i siti ritroviamo più o meno gli stessi servizi di consulenza contrattuale e legale; consulenza fiscale e tributaria consulenza nell’applicazione dei vantaggi previsti dagli Accordi Economici Collettivi (AEC); consulenza previdenziale (Enasarco ed Inps); Consulenza per le prestazioni aggiuntive dell’Enasarco; Informazione specifica di categoria. Inoltre alcune associazioni prevedono alcuni “privilegi” per i loro associati, offrendo convenzioni con loro partner che permettono sconti sul carburante, prestiti agevolati presso alcuni istituti bancari, sconti sull’acquisto di autovetture o sui contratti assicurativi.

Come scegliere l’associazione a cui affidarsi? ovviamente non c’è alcun obbligo da parte degli Agenti di Commercio ad entrare a far parte di un’associazione di categoria. Ma se proprio si volesse scegliere di entrare a far parte di una di queste associazioni, l’unico consiglio che possiamo dare è quello di incontrare personalmente i vari rappresentanti, prima di aderire. In fondo state affidando nelle loro mani la tutela della vostra professione.

Che cos’è lo “star del credere”? è possibile dedurlo?

Lo star del credere è una penalità contrattuale e consiste nel risarcimento del danno causato alla casa mandante. Secondo l’articolo 101 del TUIR, lo star del credere costituisce fiscalmente il sorgere di una sopravvenienza passiva.

Ma qual è la competenza fiscale dello star del credere? La competenza fiscale dell’onere si ha nel momento in cui diviene certo l’inadempimento del terzo contraente e si tratterà di un componente straordinario del reddito, in quanto imprevedibile ed eccezionale proprio come: il risarcimento danni provocati da terzi per incidenti non coperti interamente da assicurazione; le multe o sanzioni per non aver rispettato le norme fiscali o societarie; le penalità per mancato rispetto di norme pattizie o di altro genere.

 Ovviamente non tutti i componenti straordinari del reddito sono sempre deducibili. Infatti di volta in volta a seconda della tipologia specifica del costo, è possibile verificarne la deducibilità.

 Lo star del credere però fa eccezione, in quanto si ritiene che la sopravvenienza sia sempre fiscalmente deducibile.

 Qualora invece l’agente venisse rimborsato dello star del credere precedentemente addebittato, ci troveremo di fronte al caso opposto, cioè di una sopravvenienza attiva imponibile.

 Lo star del credere addebitato all’agente, in quanto onere straordinario, è escluso dall’applicazione dell’Irap.

 Altri tipi di perdite, diverse dallo star del credere, sono le perdite di provvigioni che si dovevano riscuotere dalla preponente, ma che a causa di procedure concorsuali (od anche fallimento) non è stato possibile incassare. In quel caso,secondo l’art. 101, comma 5, del DPR n.917/86 ci si trova di fronte a perdite deducibili soltanto se ci sono elementi certi e precisi a dimostrare i crediti.

Cosa succede se l’Agente di Commercio si ammala?

Durante la propria carriera professionale può sfortunatamente accadere di subire un periodo di impedimento dovuto ad infortunio o malattia. Cosa deve fare un agente di commercio in questo caso? Secondo l’articolo 1747 del Codice Civile l’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. […] Infatti l’omissione della comunicazione legittima la richiesta da parte della casa mandante di risolvere il contratto e di ottenere il risarcimento dei danni.

Ma cosa avviene durante il periodo in cui l’agente non è in grado di svolgere le sue funzioni?

Il rapporto di lavoro resta sospeso e la casa mandante ha diritto a nominare un sostituto, che si avvarrà dell’organizzazione dell’agente (l’agente titolare deve, nonostante l’impedimento, garantire assistenza all’agente incaricato). Le provvigioni maturate dal sostituto o dall’incaricato della casa mandante (a meno di accordi diversi tra le parti) non competono all’agente impedito. Durante il periodo di sospensione non è consentito alla casa mandante di sciogliere il rapporto di lavoro con l’agente (salvo il caso in cui questa sia la volontà comune delle parti). Secondo gli accordi economici collettivi (AEC) i termini massimi di sospensione sono fissati in sei mesi. Inoltre, sempre secondo gli AEC, la casa mandante è obbligata a stipulare presso l’Enasarco, a proprie spese, una polizza assicurativa per infortuni e ricoveri ospedalieri in favore degli agenti persone fisiche o soci di società di persone.

Indennità sostitutiva e tempi di preavviso per l’Agente di Commercio.

 

Un contratto di agenzia può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato. Solitamente, poiché l’articolo 1742 c.c. definisce l’elemento della stabilità come essenziale, si tende a conferire all’agente un contratto di lavoro il più continuativo possibile e quindi a tempo indeterminato. A volte però, quando è previsto il raggiungimento di un minimo d’affari oppure il superamento di un periodo di prova, viene stipulato un contratto a tempo determinato, che se successivamente prorogato diventa automaticamente a tempo indeterminato (art. 1750 c.c.) al fine di tutelare l’agente al diritto al preavviso o all’indennità sostitutiva. Infatti, in sede di contrattazione le parti possono liberamente accordarsi per definire la durata del preavviso di recesso dal contratto di agenzia. Tale preavviso, seppure definito liberamente dalle parti, non può mai essere inferiore a quanto indicato dal Codice Civile (art. 1750, terzo comma) che prevede le seguenti durate:

  • un mese di preavviso  per il primo anno di contratto
  • due mesi di preavviso per il secondo anno di contratto
  • tre mesi di preavviso per il terzo anno di contratto
  • quattro mesi di preavviso per il quarto anno di contratto
  • cinque mesi di preavviso per il quinto mese di contratto
  • sei mesi di preavviso per il sesto mese di contratto

Qualora però ci fosse la volontà delle parti di non rispettare tali durate di preavviso c’è la possibilità di sostituire il preavviso con un’indennità. Tale indennità sostitutiva (prevista dagli AEC) è pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. Se il rapporto ha avuto inizio nel corso dell’anno solare precedente, vengono conteggiati i successivi mesi dell’anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Se invece il rapporto ha avuto una durata inferiore a dodici mesi, il calcolo dell’indennità sostitutiva si deve effettuare in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.

d.S.

Cosa succede se l’Agente di Commercio diventa mamma?

In caso di gravidanza e maternità, anche l’Agente di Commercio ha diritto ad un periodo di tempo per dedicarsi esclusivamente alla famiglia. Infatti, secondo quanto previsto dagli accordi economici collettivi (AEC), l’agente può richiedere alla casa mandante  un periodo di sospensione del rapporto lavorativo per gravidanza/maternità.

Ma quanto dura il periodo di sospensione per maternità che l’agente può richiedere?

Il periodo di sospensione per maternità che l’agente può richiedere la casa mandante può arrivare ad un massimo di dodici mesi consecutivi.
Durante quel periodo la casa mandante ha il diritto di affidare la gestione del portfolio ad un altro agente, sostituto, il quale si avvarrà dell’organizzazione dell’agente in maternità. Al termine del periodo di maternità, la casa mandante dovrà reintegrare l’agente che era in maternità e riaffidarle il suo portfolio clienti.

Ovviamente l’agente in maternità, durante il periodo di sospensione, non potrà avanzare diritti provvigionali sugli affari promessi e conclusi direttamente dall’azienda o da agenti sostituti, a meno che derivino da attività in precedenza svolte dall’agente in maternità.