Agenti di Commercio, se prendete una multa deducetela dal reddito d’impresa.

Parlare di deducibilità delle sanzioni amministrative dal reddito d’impresa, solitamente apre dibattiti lunghi con pareri discordanti. Noi oggi, cari Agenti di Commercio, vogliamo offrirvi il nostro punto di vista: secondo noi, le multe sono deducibili dal reddito d’impresa.

Perché vogliamo sostenere questa tesi? perché a nostro avviso una sanzione non ammessa in deduzione comporterebbe una duplice penalizzazione per l’Agente di Commercio: la multa e l’indeducibilità dal reddito d’impresa.

Per affermare la deducibilità delle sanzioni siamo risaliti ad una massima della Commissione per la statuizione delle norme di comportamento dell’Associazione dottori commercialisti di Milano (n.138) che conferma la deducibilità delle sanzioni amministrative dal reddito d’impresa poiché i comportamenti che costituiscono infrazioni e che si manifestano durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, sono da ritenersi inerenti all’attività in quanto si svolgono nella fase di “produzione” del reddito. Quindi le sanzioni amministrative pecuniarie assumono rilevanza quale costo fiscalmente deducibile nella determinazione del reddito d’impresa. Infine, a supporto della nostra tesi, rileviamo anche che ad oggi non ci sono norme del TUIR che, in modo esplicito, parlano di indeducibilità delle sanzioni.

Ovviamente, siamo aperti al dibattito, quindi chiunque volesse portare a conoscenza dei lettori una tesi differente dalla nostra, potrà scrivere un breve articolo ed inviarcelo all’indirizzo: direttore[at]ejournal.it

Agenti di Commercio: è possibile dedurre le spese telefoniche della linea fissa?

Il telefono ed il telefonino sono due strumenti indispensabili per l’attività dell’Agente di Commercio. Per questo motivo si tratta di un costo inerente all’attività per cui è possibile una detrazione dell’80% (al netto dell’Iva).

Ma se la linea fissa è intestata all’Agente come privato (perché magari l’Agente lavora da casa), quanto si può detrarre? In questo caso la normativa ritiene che un contratto stipulato ad uso privato ed utilizzato anche per lo svolgimento dell’attività è da considerarsi per uso promiscuo e quindi i costi dell’utenza saranno deducibili al 50%

>> se il costo della linea telefonica fosse di € 100 + € 20 Iva, si potrebbero detrarre € 50 + € 10 Iva.

Qualora invece la linea telefonica fosse attivata come linea esclusivamente professionale, l’Iva sarebbe deducibile per intero mentre il costo sarebbe detraibile all’80%

>>se il costo della linea telefonica fosse di € 100 + € 20 Iva, si potrebbero detrarre € 80 + € 20 Iva.

d.S.

Se l’Agente di Commercio lavora da casa quanto può dedurre?

L’Agente di Commercio che per svolgere la propria attività lavorativa affitta un ufficio, potrà dedurre integralmente i fitti passivi sostenuti, l’Iva (se il proprietario dell’immobile emette fattura) ed anche le spese di luce, telefono, riscaldamento, manutenzione, pulizia. Se l’Agente acquista un ufficio per utilizzarlo esclusivamente a fini lavorativi, la deduzione non sarà relativa ai canoni di locazione, bensì della rendita catastale.

Ma se l’Agente lavora da casa, cosa può dedurre?

Secondo l’art. 64 comma secondo del Dpr 917/86, potrà essere dedotto il 50% di tutte le spese sostenute: fitti passivi, Iva, spese di gestione e manutenzione. Ovviamente per dedurre al 50% occorre che l’Agente non abbia in contabilità le spese di gestione di altri uffici. Stesso discorso se l’Agente è proprietario dell’immobile in cui vive e lavora: potrà dedurre il 50% della rendita catastale. In realtà però dobbiamo dire che la percentuale del 50%  per la deduzione delle spese, è una semplificazione che abbiamo fatto al fine di rendere di immediata comprensione il tema trattato. Infatti, se rimane valida la deduzione del 50% sull’affitto o sulla rendita catastale, per quanto riguarda tutte le spese sostenute per i servizi e la gestione dell’immobile, andrebbe fatta una ripartizione delle spese in base alla porzione di appartamento destinata all’attività lavorativa. Per cui se ad esempio un Agente occupa il 35% della propria abitazione, per svolgere l’attività lavorativa, la deduzione delle spese quali luce, riscaldamento, spese condominiali, etc. saranno deducibili in misura del 35%. Quindi la deduzione delle spese per un appartamento utilizzato promiscuamente per vita privata e lavoro è proporzionale allo spazio dedicato all’attività lavorativa.

Quali indennità spettano all’Agente in caso di scioglimento del contratto?

Quali sono le indennità dovute all’Agente dalla casa mandante in caso di scioglimento del contratto? (Nino G.)

Prima dell’entrata in vigore della Direttiva comunitaria 653 del 18/12/1986,  l’art. 1751 del Codice Civile stabiliva che l’indennità di fine rapporto era proporzionale alle provvigioni liquidate all’agente  nella misura prevista dagli Accordi Economici Collettivi (AEC).

Secondo il nuovo articolo 1751 c.c. modificato dalla direttiva,  all’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’Agente un’indennità qualora sostanzialmente l’Agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

In sintesi, gli AEC riconoscono l’indennità in modo proporzionale alle provvigioni percepite dall’Agente anche nei casi in cui non vi sia un aumento degli affari, il codice civile non prevede la spettanza di emolumenti in mancanza di aumento dei clienti o degli affari con quelli esistenti.

Attualmente, quanto previsto dalla contrattazione collettiva costituisce il trattamento minimo garantito che può essere integrato dal giudice qualora ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 1751 del  Codice Civile.

Il quadro definitivo degli emolumenti spettanti all’Agente comprende tre elementi:

  • Il FIRR, versato dalle aziende mandanti all’Enasarco per anno solare e inviato direttamente all’agente dall’ente dopo la cessazione;
  • l’indennità suppletiva di clientela, a carattere risarcitorio; 

entrambe sono calcolate in percentuale sugli importi delle provvigioni percepite dall’agente, a prescindere dallo sviluppo del volume di affari con la clientela.

L’indennità di clientela non è dovuta se il contratto si scioglie per colpa dell’Agente.

  • L’indennità meritocratica invece è collegata all’incremento di clientela ed è determinata in base al raffronto fra il valore delle provvigioni percepite dall’agente nel periodo iniziale e finale del rapporto, con una percentuale variabile fra l’1% e il 3% della differenza così calcolata.

Eventualmente si dovrebbe aggiungere il FIRR di competenza dell’anno in corso da versarsi  direttamente dalla mandante e l’indennità sostitutiva di preavviso.

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI

Linkedin, come usare il social network per trovare nuovi clienti

Sei un piccolo imprenditore, un consulente o semplicemente un manager di te stesso? Sei convinto che i tuoi prodotti e i tuoi servizi o semplicemente la tua professionalità, possano essere utili a un’altra azienda? Bene, allora sei consapevole che la cosa che dovrai fare per trovare nuovi clienti è promuovere il tuo prodotto, il tuo servizio, le tue capacità. Se adesso stai pensando a quanto possa costare fare questo in maniera performante, se stai pensando a quale testimonial scegliere per fare bella figura con i potenziali clienti, se adesso, caro lettore, stai pensando a questo, sei fuori strada. Se credi fortemente nella tua azienda, se credi che i tuoi prodotti e i tuoi servizi o la tua stessa professionalità possano davvero essere un valore aggiunto per un’altra azienda allora vuol dire che non hai bisogno di testimonial, né di santi in paradiso, l’unico vero testimonial sei tu e le uniche tre cose che ti occorrono sono:

  1. un po’ di tempo da investire.
  2. una strategia commerciale.
  3. essere iscritto a Linkedin.

Ok, se adesso hai preso nota di che cosa ti occorre, andiamo per ordine e vediamo cosa devi fare per trovare i tuoi nuovi clienti.

Per prima cosa, definisci quali sono le aziende che potrebbero essere interessate a te, ai tuoi prodotti, ai tuoi servizi. Fatto? Benissimo, adesso prova a pensare a quale funzione in azienda potrebbe essere preposta alla valutazione della tua offerta (ad esempio, se vendi pubblicità probabilmente potrebbe essere utile parlare con il responsabile marketing oppure con il responsabile media planning; se stai cercando di offrirti come consulente, probabilmente potrebbe essere utile parlare con il responsabile della divisione per la quale vorresti proporti, lo stesso amministratore dell’azienda oppure il responsabile risorse umane). Dopo aver individuato quale potrebbe essere il tuo interlocutore, prova a pensare di averlo di fronte e di avere un solo minuto di tempo per presentare te e la tua offerta. Devi avere business-appeal, in un minuto non puoi raccontare tutto ma certamente puoi incuriosire. Adesso, stendi un elenco delle aziende che potrebbero essere interessate a te o ai tuoi prodotti, quindi cerca di localizzare geograficamente la loro sede centrale. Se fino a qui è andato tutto liscio, vuol dire che hai le idee chiare e se hai le idee chiare forse vuol dire che tu, i tuoi servizi, il tuo prodotto, potreste veramente essere un valore aggiunto per un vostro cliente. Adesso che hai scritto la strategia e stilato la mappa dei potenziali clienti, accedi a Linkedin (se non sei ancora registrato, puoi farlo in pochi minuti se conosci un po’ d’inglese). Controlla che il tuo profilo sia dettagliato e soprattutto aggiornato, ma non sforzarti a scrivere in inglese se i tuoi potenziali clienti sono in Italia, meglio scrivere in italiano, cosicché anche loro possano leggere più agevolmente informazioni sul tuo conto (ricorda che a tutti i frequentatori dei social network, compresi me e te, piace ficcare un po’ il naso nelle cose altrui). Una volta su Linkedin, attraverso la funzione avanzata “search” inserisci all’interno della stringa “keywords” una parola chiave che caratterizzi la funzione aziendale che t’interessa: ad esempio, se stiamo cercando il responsabile marketing la parola chiave sarà “marketing”, quindi scegliamo lo stato, Italia, poi all’interno della stringa “company” inseriamo il nome dell’azienda che c’interessa e vistiamo la casella “current company”, per indicare che stiamo cercando persone attualmente impiegate in quell’azienda. Adesso, se siamo fortunati, ci apparirà un elenco di contatti che corrispondono ai nostri criteri di ricerca. All’interno dell’elenco potrebbe esserci la persona che stiamo cercando. Se hai la fortuna di trovare il contatto sperato, non avere fretta di approcciare con lui, bensì leggi scrupolosamente il suo profilo e impara a conoscere la persona che vorresti contattare. Leggi le sue esperienze passate, il suo percorso di studi, i suoi interessi. Presta attenzione ad eventuali partecipazioni in gruppi su Linkedin. Se studi approfonditamente il profilo del tuo potenziale interlocutore potresti scoprire di avere punti in comune con lui, come ad esempio lo stesso percorso di studi, la partecipazione a uno stesso gruppo su Linkedin o magari potresti trovare interessante registrati a un gruppo cui lui già partecipa (così da avere un motivo in più nel tentativo di approccio). A questo punto sei pronto a richiedere al contatto di entrare a far parte del suo professional network. Cerca di personalizzare il messaggio che invierai ma non essere esplicito nel dirgli che vuoi proporgli qualcosa da comprare, in questo caso il tentativo potrebbe immediatamente fallire. Una volta ottenuta la connessione, trascorso un po’ di tempo puoi passare a un approccio più diretto. A questo punto hai due possibilità per incuriosirlo e richiedere un incontro:

  1. telefonare direttamente in azienda, chiedere di parlare con lui, quindi una volta al telefono iniziare la telefonata  rompendo il ghiaccio menzionando il fatto che già siete in contatto su Linkedin e che leggendo dal suo profilo hai pensato di contattarlo perché credi di avere qualcosa di interessante per la sua azienda. Questo è un approccio “frontale”, molto diretto, ma sicuramente il fatto di essere già in contatto con te su Linkedin disporrà in maniera più favorevole il tuo interlocutore. Lo sconsigliamo se stai provando a proporti come consulente.
  2. scrivere utilizzando direttamente il servizio di messaggistica di Linkedin, per dirgli che probabilmente hai un servizio o un prodotto che potrebbe fare al caso suo e che vorresti incontrarlo. Questo è un approccio più freddo, meno invasivo. Sappi che utilizzando questo approccio ridurrai notevolmente le possibilità di un incontro, ma qualora quest’incontro dovesse avvenire avresti forse qualche chance in più di successo.

La scelta di una delle due strade consigliate per l’approccio la lasciamo a te, alla tua sensibilità commerciale, alla tua timidezza o alla tua sfrontatezza.

Ora che hai approcciato con il tuo potenziale interlocutore, non ci resta che augurarti buona fortuna e consigliarti di non demoralizzarti ai primi rifiuti che riceverai: in fondo, questa è storia commerciale di tutti i giorni e in fondo se sei un piccolo imprenditore o un professionista da almeno più di mezz’ora un po’ dovresti esserci già abituato. Buona fortuna.

Davide SCHIOPPA

Ecco i contributi ENASARCO per il biennio 2010 – 2011

I contributi ENASARCO che gli Agenti ed i Rappresentanti di Commercio sono tenuti a versare trimestralmente (entro il giorno 20 del 2° mese successivo a quello di chiusura del trimestre) sono diversi a seconda che l’attività di agenzia sia svolta come ditta individuale o società di persone (snc, sas) oppure come società di capitali (spa, srl).

Nel caso di attività di agenzia sotto forma di ditta individuale o società di persone, i contributi sono pari al 13,50% dell’importo delle provvigioni spettanti, di cui:

  • 6,75% a carico del preponente;
  • 6,75% a carico dell’Agente (sotto forma di trattenuta espressamente indicata nella fattura di provvigioni).

Ricordiamo che l’effettivo versamento avviene da parte del preponente, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’Agente.

Nel caso di attività di agenzia svolta in forma di società di capitali, invece, non si applica l’aliquota del 13,50%, bensì si applica un’aliquota differenziata in base ai seguenti scaglioni di importi provvigionali annui:

  • fino a € 13.000.000: aliquota del 2%;
  • da € 13.000.000,01 a € 20.000.000: aliquota dell’1%;
  • da € 20.000.000,01 a € 26.000.000: aliquota dello 0,5%;
  • oltre € 26.000.000: aliquota dello 0,1%.

Non sono previsti minimali e massimali ed i contributi sono interamente a carico del preponente.

I minimali contributivi ed i massimali provvigionali degli Agenti, che svolgono l’attività nella forma di ditta individuale o società di persone sono stati rivalutati quest’anno con validità per il biennio 2010-2011.

Le nuove misure dei minimali contributivi, sono le seguenti:

  • Agente Monomandatario € 789,00
  • Agente Plurimandatario € 396,00

I nuovi massimali provvigionali 2010 – 2011 sono i seguenti:

  • Agente monomandatario € 27.667,00
  • Agente plurimandatario € 15.810,00

I massimali provvigionali non sono frazionabili in rapporto all’anno; di conseguenza, in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del massimale è lo stesso di quello che sarebbe applicabile nel caso in cui il rapporto di agenzia sia durato tutto l’anno.

Gli Agenti plurimandatari potranno raggiungere il valore del massimale tante volte quante sono le aziende rappresentate preponenti nel rapporto di agenzia.

d.S.

IRAP, l’Agenzia delle Entrate libera gli Agenti di Commercio.

In principio fu la Corte di Cassazione (sentenze S.U. Corte Cassazione 26.5.2009, nn. 12108, 12109, 12110 e 12111) a dire che coloro che possono dimostrare di esercitare la propria attività senza un’autonoma organizzazione non sono tenuti al versamento dell’IRAP. In seguito ci fu il pressing delle varie associazioni di categoria. Ora finalmente c’è l’apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 28/E del 28 maggio 2010 sembrerebbe disposta ad escludere dall’IRAP, oltre ai professionisti, anche le micro-imprese sprovviste di autonoma organizzazione e quindi gli Agenti di Commercio.

Con questa circolare, l’Agenzia prende atto delle sentenze della Corte di Cassazione con le quali è stato affermato che l’esercizio delle attività di Agente di Commercio e di Promotore Finanziario – soggette alla disciplina del reddito d’impresa e non a quella del reddito di lavoro autonomo – possono essere escluse dal tributo regionale, qualora l’attività risulti non autonomamente organizzata.

Nella gestione del contenzioso concernente l’IRAP “lavoratori autonomi” le Direzioni regionali terranno conto delle indicazioni fornite da quest’ultima circolare dell’Agenzia e qualora il ricorso del contribuente risulti fondato il contenzioso pendente andrà abbandonato e si legittimerà l’esclusione del contribuente dall’IRAP, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

d.S.

Quali sono le spese di rappresentanza per un Agente di Commercio?

Le spese di rappresentanza per un Agente di Commercio sono tipicamente di tre tipologie:

  • omaggi alla clientela (o ai funzionari della casa mandante)
  • pasti offerti alla clientela (o ai funzionari della casa mandante)
  • soggiorni alberghieri offerti alla clientela (o ai funzionari della casa mandante)

Per tutte queste tipologie di spesa, ai fini fiscali, si fa sempre riferimento al valore unitario al netto dell’Iva e si potrà dedurre integralmente il costo sostenuto e detrarre integralmente l’Iva se il valore unitario è inferiore a € 25,82 (art. 108, comma 2, T.U.I.R.). Qualora invece il costo del bene/servizio è superiore ai € 25,82 ed inferiore ai € 50,00, si potrà dedurre esclusivamente il valore unitario del bene/servizio e non si potrà detrarre l’Iva.

 RIEPILOGANDO:

  1. se spendi fino a 25,82 euro (al netto dell’Iva), deduci integralmente il costo del bene/servizio, detrai integralmente l’Iva;
  2. se spendi fino più di 25,82 euro e meno di  50,00 euro (al netto dell’Iva), deduci integralmente il costo del bene/servizio ma non detrai l’Iva;

Per tutte le spese di rappresentanza che hanno un valore unitario superiore ai 50,00 euro l’eccedenza, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, è riconosciuta in deduzione nel periodo d’imposta di sostenimento solo se in presenza dei requisiti di inerenza e congruità definiti nel D.M. 19/11/2008 che consente la deducibilità delle spese di rappresentanza in misura integrale.

In particolare, sono ritenute inerenti le spese di rappresentanza sostenute per: viaggi turistici con significative attività promozionali di beni e servizi legati all’attività caratteristica dell’impresa; feste, ricevimenti o eventi di intrattenimento organizzate per ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose oppure per l’inaugurazione di nuove sedi; beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente dall’impresa con i requisiti previsti dalla norma.

La deducibilità fiscale opera sempre nel periodo d’imposta in cui si sono sostenute le spese di rappresentanza, le quali sono comunque commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con una struttura tipicamente a scaglioni. Il tetto di deducibilità è pari a:

  • 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.

Per calcolare l’importo deducibile non si tiene conto dei beni distribuiti gratuitamente e di costo unitario non superiore a € 50,00.

Tremonti-ter, se ne può usufruire per l’acquisto di un auto?

Sono un’Agente di Commercio, vorrei sapere se acquistando l’auto usufruisco della Tremonti-ter? (Paolo P. – Sud)


Il bonus previsto dalla Tremonti-ter decreto-legge 78/2009, convertito in legge  n. 102 del 3/8/2009 consiste sostanzialmente nell’escludere dall’imposizione ai fini IRES o IRPEF il 50% del valore dell’investimento in macchinari e apparecchiature nuovi.

 Purtroppo, si è voluto privilegiare l’investimento sui processi di lavorazione  e sono state escluse ad esempio le autovetture, penalizzando la categoria degli agenti di commercio per i quali l’autovettura rappresenta senza dubbio un bene strumentale assolutamente indispensabile per la propria attività, senza tener conto peraltro dei vantaggi derivanti all’economia dalla sostituzione che l’agente normalmente effettua ogni 3-4 anni.

Per l’acquisto dell’autovettura non resta che valutare attentamente le altre  ipotesi di acquisto diretto, di leasing o di noleggio.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI (i.pellegrini[at]infoiva.it)

Tre domande dei nostri lettori per chiarire il tema “buoni pasto”

  • Sono un imprenditore […] ho iniziato la mia attività da poco e sto imparando giorno dopo giorno come si gestisce un’impresa e i suoi dipendenti […] ho letto il vostro articolo sui buoni pasto e vorrei sapere se sono tenuto a darli obbligatoriamente ai miei 3 dipendenti. Potete rispondermi?

Non c’è nessuna legge che obbliga il datore di lavoro a concedere i buoni pasto. La loro erogazione come benefit può essere frutto solo di uno specifico accordo, in fase di contrattazione.

  • Sono un agente di commercio e pranzo sempre fuori. Spesso pranzo al bar e non posso chiedere al barista di emettere una fattura per una cifra così bassa. Posso utilizzare anche io i buoni pasto?

Sì, anche gli agenti di commercio possono utilizzare i buoni pasto. Per questo tipo di lavoro autonomo si è soggetti alla stessa disciplina delle imprese e non a quella dei liberi professionisti, in quanto l’agente di commercio è una ditta. Per questo motivo la deducibilità del costo dei buoni pasto è relativa al reddito d’impresa, mentre l’iva non è comunque mai deducibile.

  • Sono un consulente e già da qualche tempo utilizzo i buoni pasto. A volte mi capita che il ristorante non li voglia accettare. I ristoratori non sono tenuti ad accettarli per legge?

No, nessun esercizio è obbligato ad accettare i buoni pasto, è una libera scelta degli esercenti. Sui siti dei principali distributori puoi trovare gli elenchi degli esercizi commerciali con i quali sono convenzionati.