Assegni per il Nucleo Familiare: nuovi importi e chiarimenti

L’Inps con la circolare 65 del 30 maggio 2022 ha reso noti i nuovi livelli reddituali applicabili dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 per il calcolo e la corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare ( ANF). Ecco tutte le precisazioni.

Adeguamenti Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

Annualmente l’Inps provvede alla rivalutazione dei redditi per il calcolo dell’ammontare degli Assegni per il Nucleo familiare. La rivalutazione si effettua avendo come punto di riferimento variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Questa per il periodo 2020 e 2021 è stata misurata nell’1,9%, di conseguenza gli importi saranno aumentati in misura corrispondente.

Sicuramente non mancano le perplessità sul metodo di calcolo, infatti l’attuale corsa dei prezzi rende l’aumento del’1.9% irrisorio. Resta però da sottolineare che attualmente la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare è una misura residuale, infatti per le famiglie in cui sono presenti figli, anche di maggiore età, non è più prevista la corresponsione di questa misura, sostituita dall’Assegno Unico.

Chi percepisce gli ANF?

Si è detto che gli assegni per il nucleo familiare erogati dall’INPS sono una misura residuale, occorre però determinare chi potrà continuare a percepirli in seguito all’introduzione dell’Assegno Unico che ha sostituito numerosi strumenti di welfare familiare con l’obiettivo di semplificare il sistema.

I cittadini, come precisa l’INPS potranno presentare domanda per gli ANF solo in presenza di soggetti diversi dai figli, quindi in presenza di solo coniuge, cioè coppie senza figli. L’assegno per il coniuge è infatti assorbito dall’Assegno Unico percepito dai figli. Il coniuge legalmente separato, anche se non divorziato, comunque non può percepire ANF.

Inoltre si può presentare domanda nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti fratelli, sorelle, nipoti, altri soggetti fiscalmente a carico. Deve trattarsi di soggetti di età minore ai 18 anni, oppure maggiorenni che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un lavoro proficuo a causa di infermità, difetto fisico o mentale.

Per conoscere tutti gli importi è necessario controllare la circolare INPS  e scaricare l’allegato 1, qui sarà possibile prendere visione di tutti gli importi in base al reddito della famiglia e ai numero dei componenti il nucleo familiare.

Busta paga: chi continua a prendere gli assegni familiari (Anf) dopo l’Assegno unico per i figli?

In linea generale, le famiglie senza figli e orfani ricadono ancora nel perimetro fiscale degli assegni familiari (Anf). A partire da marzo 2022 l’Assegno per il nucleo familiare (Anf) versato dal datore di lavoro e calcolato su criteri di reddito si applica, infatti, solo per casi particolari. Rimane residuale, dunque, l’applicazione degli Anf dopo l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale per i figli disciplinati dal decreto legislativo numero 230 del 2021. Ecco quali sono gli ambiti in cui si prendono gli assegni familiari in busta paga.

Assegno per il nucleo familiare (Anf): da marzo lo percepiscono solo le famiglie che non hanno figli o quelle orfanili

Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico per i figli, dal 1° marzo 2022 le famiglie che possono ancora percepire le prestazioni dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) sono quelle che non hanno figli o quelle orfanili. Infatti, il comma 3 dell’articolo 10 del decreto legislativo numero 230 del 29 dicembre 2021 prevede che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, numero 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, numero 153 e di cui all’articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica numero 797 del 30 maggio 1955. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all’Inps per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo”.

Chi può ancora percepire il vecchio assegno per il nucleo familiare (Anf)?

L’assegno per il nucleo familiare continua a essere pagato, dunque, per i nuclei familiari:

  • composti dai soli due coniugi, non legalmente ed effettivamente separati;
  • “del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.

Assegno per il nucleo familiare (Anf) percepito dalle famiglie nel caso in cui non si percepisca l’Assegno unico per i figli

L’assegno per il nucleo familiare (Anf) può essere percepito dunque dalle famiglie che non percepiscano l’Assegno unico per i figli per esclusione. Ovvero, come chiarito dall’Inps con la circolare numero 34 del 28 febbraio 2022, nei casi in cui:

  • le famiglie con figli non abbiano diritto all’Assegno unico per i figli, ad esempio, perché abbiano superato i 21 anni di età e non disabili;
  • oppure perché maggiorenni ma non rientranti nei quattro requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo numero 230 del 2021.

In questi casi, l’Inps ha stabilito che le nuove domande degli Anf possono essere accolte con il limite degli altri componenti della famiglia ancora beneficiari degli Assegni per il nucleo familiare dopo l’introduzione dell’Assegno unico per i figli.

Assegno unico per i figli e Anf: cosa cambia dal 1° marzo 2022

Dalle norme dunque si prevede che, a partire dal 1° marzo 2022, si producano i seguenti effetti:

  • non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (Anf) e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico per i figli;
  • continueranno, invece, a essere riconosciute le prestazioni dell’Assegno per il nucleo familiare (Anf) e degli Assegni familiari riferite ai nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Famiglie orfanili, cosa cambia dal 1° marzo 2022?

Se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, a partire dal 1° marzo 2022 non spetteranno l’Assegno per il nucleo familiare (Anf). E nemmeno gli Assegni familiari. Sarà tuttavia possibile riconoscere solo l’Assegno unico per i figli, tenendo conto dei limiti di età contenuti nel decreto legislativo numero 230 del 2021. Nonché della condizione di figlio a carico che deve essere verificata sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente nella Repubblica numero 159 del 5 dicembre 2013.

Ulteriori novità del nuovo Assegno per i figli minori

Come chiarito dall’Inps nella circolare numero 34 del 2022, inoltre, escono dal perimetro dell’Assegno per i nuclei familiari (Anf) i trattamenti richiesti dai nonni per i nipoti a carico. Le prestazioni sono sostituite dall’Assegno unico per i figli che deve essere richiesto direttamente dai nonni nel caso in cui si tratti di accasamento o collocamento eterofamiliare.

Differenze tra l’Assegno unico per i figli e l’Assegno per il nucleo familiare

La differenza tra l’Assegno unico per i figli e l’Assegno per il nucleo familiare non risiede solo nella composizione familiare. Ma anche dal valore del trattamento. Infatti, per l’Assegno unico per i figli il valore del trattamento dipende dall’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee); per l’Assegno per il nucleo familiare il valore è determinato dal reddito dei componenti la famiglia. Sono da escludersi, dal calcolo, alcuni redditi, come le rendite Inail e il Trattamento di fine rapporto (Tfr). L’Anf, inoltre, è erogato in un periodo differente, da luglio a giugno dell’anno susseguente. Infine, differentemente dall’Assegno unico per i figli, l’Assegno familiare viene corrisposto a favore del nucleo familiare in possesso di un reddito che deve essere prodotto, per non meno del 70%, dal lavoro dipendente.

Presentazione della domanda degli Assegni familiari Anf: come si procede?

Le modalità di presentazione della domanda degli Assegni per il nucleo familiare sono rimaste invariate. L’istanza si presenta all’Inps ma il pagamento in busta paga è effettuata dal datore di lavoro. Quest’ultimo conguaglia le prestazioni anticipate mediante la denuncia Uniemens. In alcuni caso particolari, si può procedere con il pagamento diretto diretto da parte dell’Inps. Ad esempio, nel caso dei dipendenti delle società fallite. Per determinati casi, è necessaria l’autorizzazione dell’Inps. Ad esempio, se ci si trova in presenza di coniugi, di fratelli, di sorelle e di nipoti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Assegno nucleo familiare, cos’è e quali sono gli importi maggiorati

L’assegno per il nucleo familiare (Anf) rappresenta una prestazione economica dell’Inps alle famiglie di determinate categorie di lavoratori. Il riconoscimento e il calcolo dell’importo dell’Anf dipende dalla composizione del nucleo familiare e dal reddito della famiglia, oltre al numero di familiari e dei figli. Il calcolo dell’assegno familiare avviene per importi via via decrescenti a scaglioni di reddito crescenti.

Assegni nucleo familiare, a chi spettano?

Gli assegni per i nuclei familiari vengono riconosciuti ed erogati dall’Inps alle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti del settore privato;
  • domestici e somministrati;
  • dipendenti agricoli;
  • gli iscritti alla Gestione separata;
  • i dipendenti di ditte fallite o cessate;
  • i titolari di pensioni a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti, dei fondi speciali e degli ex Enpals;
  • chi percepisce prestazioni previdenziali;
  • i lavoratori che si trovino in altre situazioni di pagamento diretto.

Anf, da quando decorre e per quanto tempo dura

L’assegno per il nucleo familiare decorre dal primo giorno del periodo di busta paga o, in ogni modo, del pagamento della prestazione previdenziale in concomitanza con il momento in cui si verifichino determinate condizioni previste dal diritto. Ad esempio, la nascita dei figli o la celebrazione del matrimonio fa iniziare a decorrere gli assegni familiari. Il termine del riconoscimento degli Anf è fissato alla fine del periodo in corso oppure alla data in cui cessano le condizioni stesse che hanno determinato il diritto all’assegno. Ad esempio, in seguito alla separazione legale del coniuge, o alla maggiore età dei figli.

Assegni familiari, i requisiti per presentare la domanda

Gli assegni spettano alle famiglie composte da:

  • il lavoratore che fa la richiesta o il titolare della pensione;
  • il coniuge oppure la parte di un’unione civile, anche se non convivente;
  • i figli fino a 18 anni di età, conviventi oppure no;
  • figli maggiorenni che siano stati dichiarati inabili assoluti e permanenti;
  • figli dai 18 ai 21 anni, facenti parte di famiglie numerose, ovvero con almeno 4 figli di età non superiore ai 26 anni.

Quando si presenta domanda per gli assegni familiari?

La domanda per gli assegni familiari deve essere inoltrata per ciascun anno nel quale si ha diritto all’indennità. Nel caso in cui intervengano delle variazioni nel reddito o nella composizione della famiglia, è necessario presentare comunicazione entro i 30 giorni successivi. Non deve essere presentata una nuova domanda o domanda di variazione degli Anf in corso, nel caso in cui si venga rioccupati presso il medesimo datore di lavoro.

Come, a chi e da chi deve essere presenta la domanda degli assegni familiari?

La presentazione della domanda degli assegni familiari per i dipendenti di aziende del settore privato, a esclusione di imprese agricole, deve essere presentata esclusivamente on line sul sito dell’Inps. È lo stesso lavoratore a presentarla personalmente oppure attraverso un patronato. Per i dipendenti di aziende agricole a tempo indeterminato (Oti), la domanda deve essere presentata dai datori di lavoro attraverso il modello Anf/Dip (SR 16) in modalità cartacea. L’Anf relativa ai lavoratori di imprese fallite o cessate avviene mediate erogazione diretto dell’assegno da parte dell’Inps. La relativa domanda deve essere presentata entro 5 anni all’inps attraverso i servizi del sito ufficiale, oppure tramite contact center o patronati.

Assegno per il nucleo familiare, quali redditi bisogna considerare?

Il calcolo di quanto spetti di Assegno per il nucleo familiare dipende dalla tipologia del nucleo familiare, dal numero dei familiari e dal reddito complessivo della famiglia stessa. I redditi da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli assoggettati all’Irpef, al lordo delle detrazioni di importa, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. I redditi da prendere in considerazione per il calcolo degli Anf sono quelli maturati nell’anno solare precedente al 1° luglio di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno susseguente.

Quali redditi non devono essere presi in considerazione per il calcolo degli Anf?

Non devono essere dichiarati ai fini della determinazioni dei redditi:

  • i Trattamenti di fine rapporto (Tfr), quelli di famiglia, le rendite vitalizie dell’Inail;
  • le pensioni di guerra o tabellari per i militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento a ai ciechi civili assoluti, agli invalidi civili, ai minori invalidi impossibilitati a camminare, ai pensionati di inabilità, le indennità di comunicazione per i sordi e le indennità per i ciechi parziali, le indennità per i danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie o per trasfusioni o somministrazioni di emoderivati;
  • eventuali arretrati della cassa integrazione di anni precedenti;
  • le indennità di trasferta;
  • gli assegni di mantenimento del coniuge separato e destinati al mantenimento dei figli.

Da chi viene pagato l’assegno familiare?

Affinché maturi il diritto agli assegni familiari, il reddito complessivo del nucleo deve essere composto, per non meno del 70%, dal reddito del lavoro alle dipendenze o assimilato. L’assegno familiare viene liquidato dal datore di lavoro per conto dell’Inps, tranne nei casi di addetti ai lavoratori domestici, iscritti alla Gestione separata, operai agricoli dipendenti a tempo determinato, lavoratori di ditte fallite e cessate e beneficiari di altre prestazioni previdenziali. In tutti questi casi l’Anf viene versata direttamente dall’Inps.

Quanto spetta di Assegno nucleo familiare fino al 31 dicembre 2021?

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 la disposizione ponte dettata dall’articolo 5 del decreto legge numero 79 del 2021 ha previsto una maggiorazione degli importi degli assegni del nucleo familiare pari a 37,5 euro per ogni figlio per i nuclei familiari fino a 2 figli, e a 55 euro a figlio per i nuclei familiari di almeno 3 figli. La disposizione è parallela a quella dell’assegno temporaneo dei figli per quanto riguarda la decorrenza e la durata. tuttavia, chi già percepisce l’assegno per il nucleo familiare non può percepire gli importi previsti per l’assegno temporaneo dei figli.

Assegno familiare: a chi spetta e come ottenerlo

Per ottenere l’assegno familiare, previsto a sostegno del reddito per lavoratori dipendenti con reddito del nucleo familiare inferiore a soglie prestabilite, occorre fare domanda al datore di lavoro entro giugno di ogni anno.

L’assegno spetta a:

  • dipendenti pubblici e privati in attività (compresi apprendisti, collaboratrici domestiche, lavoratori a domicilio, soci di cooperative) e assimilati (es.: lavoratori socialmente utili);
  • lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali;
  • titolari di prestazioni a sostegno del reddito (es.: indennità di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, maternità, malattia…);
  • titolari di pensioni liquidate dal fondo pensioni dipendenti INPS o di regimi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria).

Inoltre, la legge 449/1997 ha esteso il diritto all’assegno familiare anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS che versano la quota assicurativa, purché non pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Sono esclusi dalla prestazione i piccoli coltivatori diretti (per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente), coltivatori diretti (anche coloni e mezzadri), i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Per ottenere l’assegno, il nucleo familiare deve essere composto dal richiedente e altri familiari anche non conviventi (fatta eccezione per i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori):

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati , naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) di età inferiore a 18 anni;
  • figli maggiorenni inabili per difetto fisico o mentale, nella permanente impossibilità di dedicarsi a un lavoro proficuo;
  • fratelli, sorelle e nipoti minori di età o maggiorenni inabili, purché orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione superstiti.

Il diritto all’assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve oltrepassare i limiti di legge stabiliti ogni anno, con validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo. Il reddito deve derivare al 70% da lavoro dipendente e assimilato soggetto all’IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (arretrati sulle retribuzioni, indennità sostituiva di preavviso), anche se conseguiti all’estero o presso enti internazionali con sede in Italia. Contribuiscono anche gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio e le prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente (indennità di disoccupazione e mobilità, malattia e maternità, integrazioni salariali).

L’assegno è corrisposto per intero se il rapporto di lavoro è continuativo per:

  • ogni mese di lavoro: 104 ore effettuate (operaio) o 130 ( impiegato);
  • ogni settimana: se non si raggiungono 104 o 130 ore di lavoro al mese ma sono state effettuate almeno 24 ore settimanali (operaio) o 30 ore ( impiegato);
  • ogni giornata lavorata: in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

La richiesta dell’assegno familiare si presenta tramite consegna del modulo ANF/DIP- COD. SR16 al datore di lavoro, che ottiene dall’INPS il rimborso delle somme pagate. In alcuni casi il datore paga l’assegno solo se il lavoratore ha ottenuto prima l’autorizzazione dall’INPS (in questi casi la domanda si presenta con modello ANF42), che viene richiesta per includere determinati familiari nel nucleo:

  • figli di genitori legalmente separati/divorziati o del coniuge già divorziato, prole naturale riconosciuta da entrambi i genitori, figli ed equiparati per i quali non sia stata sottoscritta la prevista dichiarazione del coniuge del richiedente;
  • fratelli, sorelle e nipoti;
  • familiari maggiorenni inabili al 100% o minorenni inabili per i quali non sia già documentata l’incapacità a svolgere i compiti e le funzioni dell’età;
  • familiari residenti all’estero.

Vera MORETTI