Video Superbonus: chiesto l’intervento del Garante Privacy e Antitrust

Continua la diatriba tra la società Deloitte e la Rete Professioni Tecniche in merito alla richiesta di video per l’asseverazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori per il Superbonus 110%. La rete in particolare ha chiesto l’intervento dell’Antitrust e del Garante Privacy.

Video Superbonus: quando è necessario?

È necessario un passo indietro per sintetizzare la vicenda. L’Agenzia delle Entrate con la circolare 23 del 2022 ha delineato la responsabilità in solido tra beneficiario e cessionario del credito del Superbonus. Questo ha portato a una reazione soprattutto da parte delle banche e, mentre molte hanno chiesto l’asseverazione tramite foto ( oltre naturalmente alle altre asseverazioni chieste dalla legge), Deloitte, che si occupa della cessione del credito per Intesa San Paolo ( ma non solo), ha chiesto un video dettagliato.

Per scoprire le caratteristiche che deve avere il video, leggi l’articolo: Cessione del credito Superbonus 110%: serve il video dei lavori

Nel frattempo, con la circolare 33 l’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i confini della responsabilità in solido. Leggi l’articolo:

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla responsabilità in solido

Questa circolare però di fatto non fa venire meno la responsabilità e per questo Deloitte per ora mantiene la richiesta del video.

Perché RPT chiede l’intervento dell’Antitrust e Garante Privacy?

Fatto il sunto, ecco cosa succede. La Rete delle Professioni Recniche ( ingegneri, architetti, geometri) ha presentato una diffida alla società Deloitte e ha sollevato il caso davanti all’Antitrust e al Garante della Privacy.

Nella diffida la RPT sottolinea che le richieste di Deloitte sono illegittime ( non previste da alcuna norma), vessatorie e lesive della dignità dei professionisti.

La segnalazione all’Antitrust invece si basa sul fatto che Deloitte sfrutterebbe la posizione dominante sotto il profilo contrattuale imponendo attività inutili che incidono sul merito creditizio del cedente. Il video sarebbe in realtà del tutto inutile in quanto già la legge prevede il rilascio di altre asseverazioni comprovanti l’esecuzione dei lavori. Si tratterebbe inoltre di un inasprimento burocratico teso a creare confusione e ritardi e complicare le successive cessioni del credito.

Per quanto riguarda invece la richiesta di intervento del Garante Privacy, lo stesso sarebbe correlato al fatto che il video dovrebbe riprendere proprietà private, operai, lavoranti o soggetti terzi la cui immagine o la cui ripresa viene acquisita con modalità che non consentono sempre l’acquisizione del libero assenso dei diretti interessati.

Decreto flussi: semplificazioni per assunzioni lavoratori stranieri

Con la nota 3820 del 23 giugno 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha proceduto a dare attuazione alle semplificazioni delle assunzioni previste nel decreto flussi.

Decreto flussi: semplificazioni per il rilascio del nulla osta

L’Italia sta affrontando uno dei periodi più difficili per quanto riguarda l’economia, le difficoltà sono generate non solo dall’inflazione galoppante che sta creando molte difficoltà alle famiglie, ma anche dalla difficoltà per molte aziende di reperire manodopera, soprattutto quella poco qualificata. Sono numerosi gli imprenditori che denunciano le difficoltà.

La normativa italiana prevede che periodicamente con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri si provveda a determinare le quote di stranieri che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Le quote dei flussi sono determinate in base ai fabbisogni e divise in tre quote: lavoratori stagionali, lavoratori subordinati non stagionali e lavoratori autonomi.

I datori di lavoro che hanno bisogno di lavoratori possono quindi presentare domanda per poter assumere gli stranieri in base al loro fabbisogno.

Tra le novità previste per il 2022 vi è l’aumento del numero degli ingressi previsti, in modo da riuscire a far fronte alla domanda proveniente dalle imprese e la semplificazione delle procedure.

Semplificazione assunzione stranieri: non serve asseverazione Ispettorato Territoriale del lavoro per ottenere il nulla osta

Il decreto legge 73 del 21 giugno 2022 ha previsto agli articoli 42, 43 e 44 percorsi di semplificazione per l’ingresso in Italia di personale extracomunitario per motivi di lavoro.

L’articolo 44 in particolare prevede che siano professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro) e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale a valutare la congruità del numero delle richieste presentate, ciò in applicazione dell’articolo 30 bis del decreto del Presidente della Repubblica 394 del 1999. Trova quindi disapplicazione la necessità di asseverazione da parte dell’Ispettorato del lavoro. Il Nulla Osta sarà quindi rilasciato dalle Prefetture in base alle asseverazioni fornite dai soggetti prima menzionati. Resta naturalmente la possibilità per gli ispettorati del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, di svolgere controlli a campione sugli ingressi.

Semplificazione assunzione stranieri nel decreto flussi 2022: criteri per l’asseverazione

Il comma 2 dello stesso articolo 44 stabilisce che i consulenti del lavoro e le organizzazioni dei datori di lavoro debbano certificare tale congruità utilizzando come punto di riferimento:

  • la capacità patrimoniale dell’azienda richiedente;
  • equilibrio economico finanziario;
  • fatturato;
  • numero di dipendenti;
  • tipologia di attività svolta dall’impresa.

Per le richieste relative al 2021, quindi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, non trova applicazione l’articolo 44 in quanto le verifiche sono già state effettuate dalle varie sedi dell’Ispettorato Territoriale del lavoro.

Limiti all’applicazione delle semplificazioni del decreto flussi 2022

In base all’articolo 43 non possono applicarsi le semplificazioni in favore degli stranieri nei confronti dei quali siano stati adottati:

  • provvedimenti di espulsione;
  • segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello stato;
  • siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale oppure per reati contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
  • Considerati una minaccia per l’ordine pubblico
Leggi anche: Decreto flussi 2022: ultime novità per le aziende che assumono immigrati

 

Super ecobonus 110%, come si percepisce la detrazione fiscale nel 730?

Come si percepisce la detrazione fiscale del super ecobonus del 110% nel modello 730 utile per la dichiarazione dei redditi? Per beneficiare della detrazione fiscale è necessario utilizzare, nel modello 730 del 2022, la prima colonna dei righi E 61 ed E 62. Si tratta dei righi riguardanti le tipologie dei lavori.

Quali sono i codici da utilizzare nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi e la detrazione fiscale del super ecobonus 110%?

All’interno dunque delle sezioni dedicate del modello 730 per la dichiarazione dei redditi e ai fini della detrazione fiscale del super ecobonus 110%, devono essere utilizzati i codici dei lavori da due a sette, il 12, il 13, il 14 e il 16. Sono questi i codici inerenti i lavori trainati. Relativamente a questi interventi, inoltre, bisogna spuntare la colonna numero sei, quella del 110%. Per i lavori trainanti, è occorrente utilizzare i codici che vanno da 30 a 33.

Super ecobonus 110%, cosa avviene se non si è raggiunto il 30% di Sal al 31 dicembre 2021?

Un’attenzione particolare deve essere posta per i lavori in super ecobonus 110% che non sono avanzati al 30% di Sal al 31 dicembre 2021. Per questi lavori i contribuenti:

  • non sono riusciti a cedere il relativo credito di imposta ai soggetti ammissibili nel corso del 2021;
  • è stato negato lo sconto in fattura;
  • si possono dunque detrarre i relativi importi delle spese nella dichiarazione dei redditi del 2022 per i costi sostenuti nell’anno di imposta 2021.

Cosa avviene per i lavori in super ecobonus 110% che non sono giunti a conclusione nel 2021?

Si tratta, pertanto, di interventi rientranti nel super ecobonus con detrazione fiscale del 110% che, seppure iniziati nel corso del 2021, non sono ancora giunti a conclusione nell’anno 2022. L’unico modo per il contribuente di ottenere il vantaggio fiscale è la detrazione, non potendosi praticare le vie della cessione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti di imposta. Con la detrazione fiscale, il contribuente può procedere con il vantaggio nella dichiarazione dei redditi spalmando l’importo spettante in 5 rate annuali. Anche se questo meccanismo potrebbe generare un altro problema, ovvero quello dell’incapienza dell’Irpef rispetto a quanto spettante come detrazione fiscale dal super ecobonus 110%. Risulta pertanto necessario prestare attenzione alla capienza delle imposte rispetto alla “moneta fiscale” spettante.

Quali sono i lavori che generano detrazione fiscale del 110% per la dichiarazione dei redditi 2022?

La normativa sui bonus edilizi prevede che i lavori che possano generare la detrazione fiscale del 110% nella dichiarazione dei redditi del 2022, sono:

  • l’ecobonus 110%;
  • il super sismabonus;
  • i lavori del fotovoltaico;
  • gli interventi sugli accumulatori;
  • i lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche.

Per tutti questi lavori è possibile procedere con la detrazione fiscale degli acconti versati nell’anno di imposta (il precedente rispetto all’anno prima sia della presentazione della dichiarazione dei redditi che del termine dei lavori stessi).

Quali sono le certificazioni necessarie per la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi dei lavori in super ecobonus 110%?

Per i lavori a cavallo tra un anno e il successivo, ai fini della detrazione fiscale e della dichiarazione dei redditi del super ecobonus 110% non è necessario:

  • procedere con l’asseverazione di congruità dei costi sostenuti. Il documento è contenuto all’interno dell’asseverazione relativa ai requisiti tecnici che va inviata all’Enea nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli interventi o allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) alla conclusione dei lavori;
  • l’attestazione relativa al fatto che i lavori non siano ancora conclusi. Questo tipo di documentazione, secondo quanto prevede il comma 1 quater dell’articolo 4, del decreto del 19 febbraio 2007, deve essere presentata in carta libera solo per gli interventi in ecobonus iniziati in data antecedente al 6 ottobre 2020.

Super ecobonus 110%, quali asseverazioni servono per gli acconti pagati dopo il 12 novembre 2021?

In merito agli acconti pagati a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto legge “Antifrodi”, è necessario il visto di conformità nel modello 730 per chi applica il criterio di competenza dei costi (o di cassa). Tale visto non è necessario se il modello 730 è presentato da un sostituto di imposta, oppure se viene presentato il modello 730 precompilato, anche con correzioni effettuate dal contribuente.

Cosa avviene se il contribuente apporta delle modifiche al modello 730 precompilato in merito alle detrazioni del super ecobonus?

Nel caso in cui il contribuente dovesse apportare delle modifiche circa i dati riportati nel modello 730 precompilato sulle spese sostenute in ambito di super ecobonus 110%, anche senza doversi rivolgere a un commercialista o a un Centro di assistenza fiscale (Caf), potrà procedere con la presentazione del modello direttamente (senza l’ausilio del Caf o del commercialista) per l’apposizione del visto di conformità delle spese sostenute. Il visto, peraltro, non deve essere richiesto per la dichiarazione dei redditi che riporta già la detrazione fiscale spettante. La certificazione, in questo caso, riguarda la presenza delle condizioni necessarie affinché si possa aver diritto alla detrazione fiscale del super ecobonus 110%.

Quando va richiesto il visto di conformità dell’intera dichiarazione dei redditi?

Il visto di conformità delle spese sostenute ai fini del super ecobonus 110% per il modello 730 deve essere richiesto dal contribuente per l’intera dichiarazione dei redditi nel caso in cui presenta il modello 730 mediante il commercialista o un Caf. Procedendo in questa maniera, non è necessario il visto specifico del super ecobonus 110% perché quello del 730 lo sostituisce.

Cosa avviene per la dichiarazione dei redditi dei bonus edilizi con detrazione fiscale non del 110%?

Riguardo alle detrazioni dirette nelle dichiarazioni dei redditi (con utilizzo del modello Redditi) dei bonus edilizi che non diano diritto alla detrazione fiscale del 110%, non occorre il visto di conformità specifico. Tale visto è, invece, necessario quando si fanno le comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per le spese pagate a partire dal 12 novembre 2021 per le detrazioni fiscali di bonus non rientranti nel 110%. Anche questi bonus possono essere, infatti, beneficiabili mediante la scelta di una delle due opzioni, ovvero lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Bonus facciate, visto di conformità e congruità nel 730 e detraibilità delle spese

Per interventi rientranti nel bonus facciate del 60% per il 2022 (il 90% fino alla fine del 2021) o per il bonus casa del 50% (o bonus ristrutturazioni), se si decide di utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi o modello 730, anziché procedere con la cessione del credito stesso o con lo sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità? La risposta è negativa, ma è necessario distinguere caso per caso. Inoltre, nel caso di sostenimento delle relative spese, si può procedere con la detrazione fiscale delle stesse.

Bonus facciate, quando non serve l’asseverazione di congruità e il visto di conformità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute per il bonus facciate o per il bonus casa e il visto di conformità non sono necessari se si voglia godere della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Sono invece obbligatori i due adempimenti nel caso di scelta di una delle due opzione. Ovvero di  cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura. Lo stabilisce il comma 1 ter, dell’articolo 121 del decreto legge numero 2020.

Quando serve l’attestazione di congruità delle spese nel bonus facciate per la detrazione diretta?

Tuttavia, negli adempimenti del visto di conformità e nell’attestazione di congruità delle spese è necessario distinguere il caso le diverse tipologie di lavori. E, dunque, l’obbligo di visto può persistere anche per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, per i lavori relativi alle strutture opache verticali delle facciate esterne è necessario inviare i dati all’Enea. Pertanto, per i lavori che vanno a influire dal punto di vista energetico oppure che interessano il rifacimento dell’intonaco per una percentuale superiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, visto e asseverazione sono necessari. E lo sono per gli interventi a partire dal 6 ottobre 2020, in conformità a quanto stabilisce l’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020.

Bonus facciate o bonus ristrutturazioni ‘energetico’, l’attestazione di congruità serve sempre

L’adempimento serve ad attestare la rispondenza dei requisiti tecnici necessari per svolgere i lavori e l’asseverazione comprende già al suo interno la congruità dei costi sostenuti in rapporto ai lavori effettuati. Pertanto, in linea generale, per il bonus facciate non energetico e per il bonus casa o ristrutturazioni al 50% non è necessaria l’attestazione di congruità delle spese per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. L’adempimento è necessario, invece, nel caso in cui il bonus facciate riguardi lavori “energetici”, anche nel caso di detrazione diretta.

Detraibilità delle spese per il visto di conformità nel bonus facciate

Gli ultimi interventi legislativi hanno chiarito anche la questione relativa alla detraibilità fiscale delle spese sostenute per il visto di conformità e per l’asseverazione di congruità. È possibile avvalersi della detrazione fiscale per le relative spese sostenute nel 2022. Il beneficio fiscale vige anche per le spese di visto e asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 e per tutto il periodo fino alla termine dello scorso anno. La data del 12 novembre 2021 segna l’inizio dell’obbligo dell’adempimento con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. La conferma della detraibilità fiscale dei costi delle attestazioni è arrivata dopo gli aggiornamenti apportati dalla legge di Bilancio 2022 alla legge 234 del 2021 (legge di bilancio 2021).

Bonus facciate, si possono detrarre le spese dei visti a partire dal 12 novembre 2021?

Si ritiene, infatti, che le spese professionali per le attestazioni di congruità e per il visto di conformità per i lavori non rientranti nel superbonus 110% risultino detraibili come previsto dal comma 15, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Secondo quanto chiarito anche dall’Agenzia delle entrate, la detrazione fiscale di dette spese è ammissibile a prescindere dalla data in base alla quale siano state sostenute. Pertanto, risultano detraibili sia le spese di visto di conformità e di asseverazione di congruità sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, sia quelle dei due mesi precedenti a partire dal 12 novembre 2021. Il beneficio fiscale risulta pertanto coerente con il trattamento già in vigore per i lavori rientranti nel superbonus 110%.

Superbonus 110% e bonus edilizi: le spese per visti e asseverazioni sono detraibili?

Sono detraibili le spese sostenute per gli adempimenti richiesti dei visti e delle asseverazioni nel caso di beneficio del superbonus 110% e bonus edilizi relativi a lavori del 2021? Alla domanda il decreto legge “Milleproroghe” ha fornito informazioni sulla detraibilità dei costi sostenuti. Inoltre, lo stesso provvedimento semplifica anche l’opzione per le cessioni dei crediti di imposta a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. La semplificazione opera per i piccoli interventi, di imposto non eccedente i 10 mila euro, e l’edilizia libera.

Visti e asseverazioni dei bonus edilizi e del superbonus 110%: i chiarimenti del decreto ‘Milleproroghe’ e Agenzia delle entrate

I chiarimenti sulla detraibilità delle spese per asseverazioni e visti legati al superbonus 110% e ai bonus minori arrivano dalla legge di conversione del decreto “Milleproroghe”. Tuttavia, già l’Agenzia delle entrate era entrata nel merito dei chiarimenti sui bonus edilizi nelle scorse settimane.

Spese per visti e asseverazioni per interventi del 2021 rientranti nel superbonus 110% e bonus minori: sono detraibili?

Nel dettaglio, le spese per i visti e per le asseverazioni relative ai bonus minori e al superbonus 110 sono sempre detraibili, anche se gli interventi sono stati effettuati nel 2021. Inoltre, chiarisce il decreto, per questi interventi è possibile procedere con la cessione del credito di imposta senza le specifiche formalità dei visti e delle asseverazioni purché si rientri nel campo dei lavori entro i 10 mila euro di imposto o nell’edilizia libera. Il chiarimento riguarda gli interventi effettuati tra il 12 novembre e il 31 dicembre dello scorso anno.

Asseverazioni di congruità delle spese e visto di conformità: vincoli allargati anche ai bonus edilizi minori

I chiarimenti si sono resi necessari in seguito all’entrata in vigore del decreto “Antifrodi” (decreto legge numero 157 del 2021) del 12 novembre scorso. Il provvedimento ha esteso il campo degli adempimenti anche ai bonus edilizi cosiddetti “minori”, oltre al superbonus 110%. Per effetto del decreto, dunque, anche per avvalersi dei bonus minori c’è la necessità di rispettare i vincoli dell’asseverazione dei lavori e dei costi e il visto di conformità delle spese.

Detraibilità spese visti bonus e superbonus 110% dopo l’entrata in vigore del decreto ‘Antifrodi’ del 12 novembre 2021

Tuttavia, se per il superbonus 110% esiste una norma che ne disciplina la detraibilità delle spese di visti e asseverazioni, per i bonus minori non c’è. Per questo motivo, la detrazione delle spese sostenute per gli adempimenti richiesti è rimasta in dubbio dopo l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. In particolare per le spese sostenute negli ultimi due mesi dello scorso anno. Dubbio che è stato chiarito dal decreto “Milleproroghe” che ha espressamente previsto che, anche per i bonus edilizi differenti dal superbonus 110%, si possa procedere con la detrazione delle spese di visti e asseverazioni.

Detrazione spese visti e asseverazioni bonus edilizi per interventi dal 1° gennaio 2022

Infatti, se non vi erano dubbi sulle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 secondo quanto dispone già la legge di Bilancio 2022, le incertezze sulla detraibilità delle le spese sostenute tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021 sono state finalmente chiarite. Il decreto “Milleproroghe” ha definitivamente chiarito gli adempimenti da effettuare. Infatti, per le spese di visti e asseverazioni effettuate dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, si può effettuare la detrazione.

Intervento dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale delle spese di visti e asseverazioni dei bonus edilizi

Già l’Agenzia delle entrate era intervenuta nelle scorse settimane per chiarire il punto. Infatti, l’Agenzia aveva chiarito che, a seguito della legge di Bilancio 2022, dovevano essere incluse nella detrazione fiscale non solo le spese di visti, asseverazioni e attestazioni relative al 2022, ma anche quelle dello scorso anno. In sede di conversione del decreto “Milleproroghe” si sono fatte proprie le indicazioni dell’Agenzia delle entrate. Il provvedimento ha definitivamente ammesso alla detrazione le spese a partire dal 12 novembre 2021.

Interventi in edilizia libera e di importo non eccedente i 10 mila euro, servono visti e asseverazioni?

Peraltro, per i lavori in edilizia libera e per quelli non eccedenti l’importo di 10 mila euro non sono necessari né visti, né asseverazioni. Per questi interventi, necessari e preliminari rispetto alla cessione del credito di imposta o allo sconto in fattura, il beneficiario potrà:

  • procedere con la cessione del credito o con lo sconto in fattura comunicando l’opzione all’Agenzia delle entrate;
  • non adempiere ad asseverazioni di congruità delle spese e visti di conformità.

Fa eccezione il solo bonus facciate, per il quale i contribuenti sono obbligati a questi adempimenti e relativa detrazione delle spese.

Acquistare casa o box con i bonus edilizi, quali visti e asseverazioni servono?

Visti di conformità e asseverazioni di congruità delle spese risultano semplificati, rispetto al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, nel caso di compravendita di un immobile con il bonus casa acquisti o per la realizzazione o l’acquisto di un box auto pertinenziale agevolato al 50%. La semplificazione vale sia per la dichiarazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che nella cessione del credito di imposta e sconto in fattura. Inoltre, asseverazioni e visti semplificati sono in vigore anche nel caso della detrazione del 75% per l’eliminazioni delle barriere architettoniche.

Bonus casa acquisti per comprare un’abitazioni: quali visti e asseverazioni servono?

Per acquistare un’abitazione con il bonus casa acquisti non serve un elevato numero di adempimenti come nel caso del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Infatti, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici né per il caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi né per il modello 730. L’asseverazione non serve nemmeno se si sceglie di beneficiare della cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura.

Asseverazione di congruità dei costi nel caso di bonus casa acquisti: serve solo per la cessione dei credito o per lo sconto in fattura

Per quanto concerne l’asseverazione di congruità dei costi per comprare un immobile con il bonus casa acquisti, l’adempimento non è necessario se si decide di avvalersi della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. Risulta invece occorrente l’asseverazione se si utilizza la cessione dei crediti di imposta o lo sconto in fattura. In tal caso, a decorrere dal 12 novembre 2021, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, l’asseverazione va fatta in carta libera ma potrebbe anche essere esclusa. L’esclusione andrebbe in sintonia con quanto prevede il sisma bonus acquisti ordinario o in regime di superbonus 110%. A tal proposito è necessario rifarsi a quanto prevede l’Agenzia delle entrate con la circolare 16/E del 2021 al paragrafo 1.2.2 e la risposta numero 190 del 2021.

Visto di conformità in caso di bonus casa acquisti: quando è necessario?

Per il bonus casa acuisti non è necessario il visto di conformità delle spese nel caso in cui il contribuente utilizzi il vantaggio fiscale nel modello dei redditi o nel 730. Il visto di conformità è invece necessario nel caso di cessione dei crediti di imposta o di ottenimento dello sconto in fattura a decorrere dal 12 novembre 2021.

Realizzare o acquistare un box auto pertinenziale con la detrazione del 50% dal 2022: serve l’asseverazione tecnica?

Per realizzare o acquistare un box auto pertinenziale con la detrazione del 50% a decorrere dal 2022 non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici né per il caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi né per il modello 730. L’asseverazione non è richiesta nemmeno se si sceglie di beneficiare della cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura.

Realizzazione o acquisto di un box auto pertinenziale: serve l’asseverazione di congruità dei costi per la detrazione diretta?

Per quanto riguarda l’asseverazione di congruità dei costi per realizzare o acquistare un box auto con la detrazione del 50%, l’adempimento non è occorrente se si decide di avvalersi della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. Risulta invece necessaria l’asseverazione se si utilizza la cessione dei crediti di imposta o lo sconto in fattura.

Asseverazione di congruità dei costi nel caso di realizzazione/acquisto box auto: serve solo per la cessione dei credito o per lo sconto in fattura

In tal caso, a decorrere dal 12 novembre 2021, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate l’asseverazione, da fare in carta libera, è occorrente in per la realizzazione del box. Ma non dovrebbe essere richiesta nel solo caso di acquisto. L’esclusione andrebbe in sintonia con quanto prevede il sisma bonus acquisti ordinario o in regime di superbonus 110%. A tal proposito è necessario rifarsi a quanto prevede l’Agenzia delle entrate con la circolare 16/E del 2021 al paragrafo 1.2.2 e la risposta numero 190 del 2021. L’asseverazione non è mai richiesta per gli interventi che non eccedano l’importo di 10 mila euro.

Acquisto o realizzazione box auto pertinenziale, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per l’acquisto o la realizzazione di un box auto pertinenziale con detrazione del 50%, è necessario considerare che:

  • il visto non è necessario se si tratta di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale adempimento è occorrente dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro.

Eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione del 75%, quali asseverazioni sono necessarie?

Le asseverazioni dei requisiti tecnici non sono necessarie nel caso di utilizzo del bonus per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche con detrazione del 75%. La misura è prevista per il solo anno 2022 ed è disciplinata dall’articolo 119 ter del decreto legge numero 34 del 2020. In particolare l’asseverazione dei requisiti tecnici non serve per:

  • la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730;
  • lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Eliminazione delle barriere architettoniche al 75%: serve l’asseverazione di congruità delle spese?

In caso di eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, l’asseverazione di congruità delle spese:

  • non serve per la detrazione diretta nel modello dei redditi o per il 730;
  • serve per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. L’adempimento è necessario sia se si tratti di opzione degli stati di avanzamento dei lavori che alla conclusione degli interventi. L’asseverazione va fatta in carta libera e non risulta occorrente per lavori entro i 10 mila euro o in edilizia libera.

Superamento barriere architettoniche, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per superare o eliminare le barriere architettoniche con detrazione del 75%, è necessario considerare che:

  • il visto non occorre se si tratta di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta necessario l’adempimento nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale visto è occorrente dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus fotovoltaico e colonnine ricarica, quali visti e asseverazioni servono?

Anche per i bonus relativi all’installazione degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici sono necessari visti e asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta. In particolare, il bonus per i lavori per le colonnine di ricarica possono ricadere nel superbonus 110% come interventi trainati. Vediamo quali sono gli adempimenti necessari.

Bonus interventi installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche servono?

Nel caso in cui si svolgano lavori per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) alla lettera h) del comma 1, dell’articolo 16 bis, la detrazione spettante è quella del 50%. Sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che per l’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori è necessario inviare all’Enea la comunicazione semplificata del bonus casa. In tal caso è necessario far riferimento alle regole dettate dalla Guida rapida dell’ottobre 2021.

Bonus installazione fotovoltaico, quali asseverazioni di congruità delle spese sono necessarie?

Sul bonus per l’installazione degli impianti del fotovoltaico o dei sistemi di accumulo non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese sostenute nel caso in cui ci si avvalga della detrazione diretta nella dichiarazione dei reddito o nel modello 730. Detta asseverazione è necessaria, invece, nel caso in cui si utilizzi la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. Infatti, per gli interventi a partire dal 12 novembre 2021, l’asseverazione è occorrente, in carta libera per:

  • opzione degli stati di avanzamento dei lavori;
  • alla conclusione dei lavori;
  • non è occorrente se gli interventi sono di importo non eccedenti i 10 mila euro o in edilizia libera.

Visti di conformità per i lavori in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici: quali sono necessari

Per i visti di conformità sugli interventi in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, bisogna considerare che:

  • il visto non è richiesto in caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per beneficiare dello sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per interventi di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali sono quelli rientranti nel 110%?

Diversi sono gli adempimenti nel caso in cui gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo vengano svolti con la detraibilità del 110%. Gli interventi sono possibili se trainati al 110% dal super sisma bonus o dal super ecobonus. In tal caso, cambiano di molto le asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta.

Asseverazione tecnica nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con detrazione del 110%

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, l’asseverazione dei requisiti tecnici va osservata. In particolare, entro i 90 giorni successivi alla conclusione degli interventi, bisogna inviare l’asseverazione all’Enea. L’asseverazione non serve per i seguenti casi:

  • se gli interventi sono trainati al 110% dal super sisma bonus;
  • per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal);
  • se si è a fine anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quali asseverazioni tecniche nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo?

L’asseverazione dei requisiti tecnici è necessaria anche per gli interventi con la detrazione del 110% nel caso in cui ci si avvali della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per interventi agli impianti del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo. L’invio del documento va fatto entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori, anche nel caso di stato di avanzamento dei lavori (Sal) di non meno del 30%. L’asseverazione non è richiesta se rientra negli interventi trainati al 110% del super sisma bonus.

Detrazione fiscale diretta del 110% sugli interventi al fotovoltaico e sistemi di accumulo: quali asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di interventi ai sistemi di accumulo e per gli impianti di fotovoltaico, per la detrazione fiscale diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione della congruità dei costi. In particolare, l’asseverazione è all’interno di quella sui requisiti tecnici se gli interventi sono trainati dal super ecobonus. L’asseverazione va inoltrata all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’adempimento non è necessario per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su interventi fotovoltaico e sistemi di accumulo: asseverazioni congruità costi al 110%

Sulle asseverazioni della congruità delle spese sostenute per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo c’è l’obbligo in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione è contenuta in quella dei requisiti tecnici se i lavori sono trainati dal super ecobonus. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione degli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è necessario. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre occorrente in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Bonus colonnina di ricarica veicoli elettrici, quali lavori sono inclusi?

Nel caso dell’installazione delle colonnine per ricaricare le vetture elettriche, bisogna far riferimento all’articolo 16 ter del decreto legge numero 63 del 2013. I lavori possono rientrare solo nel super ecobonus come interventi trainati. Anche per questi lavori è necessario fare attenzione alle asseverazioni e ai visti occorrenti.

Asseverazione tecnica dei requisiti in caso di detrazione diretta al 110% del bonus colonnina ricarica veicoli elettrici

Sulla detrazione diretta al 110% dei lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrico è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. L’adempimento va ottemperato entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori con invio all’Enea. Non si adempie all’asseverazione per gli stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione è necessaria anche in caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione di congruità delle spese per interventi di installazione colonnina ricarica veicoli elettrici, quando serve?

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. L’asseverazione è contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici e deve essere inoltrata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Non va inviata in caso di stato di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quale asseverazione di congruità delle spese per le colonnine di ricarica?

In caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese se si tratta di installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli. L’asseverazione è già contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è occorrente. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre necessario in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.