Terzo settore: Vuoi accedere al 5 per 1000? Proponi la domanda entro l’11 aprile

I contribuenti al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi possono scegliere a chi devolvere il 5 per 1000. La scelta viene operata tra una lista di enti no profit del terzo settore aventi finalità sociali. Ciò che vediamo ora è come iscriversi in questa lista dei possibili destinatari del 5 per 1000.

Terzo settore: qual è il termine per presentare la domanda per accedere al 5 per 1000?

Scegliere a chi destinare il proprio 5 per 1000 vuol dire scegliere a quali enti del terzo settore devolvere il 5 per 1000 del proprio Irpef. Per molte associazioni di volontariato che svolgono attività culturali, sportive, o comunque altre tipologie di finalità sociali, si tratta della principale fonte di sostentamento e affianca le altre donazioni ricevute. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 9 marzo 2022 il comunicato con cui sono chiariti termini e modalità per poter presentare la domanda per l’iscrizione tra gli enti beneficiari del 5 per 1000. La prima cosa da sottolineare è che c’è tempo fino all’ 11 aprile 2022 per poter procedere.

Deve essere ricordato che le organizzazioni non lucrative che sono già iscritte nell’elenco permanente delle Onlus non devono ripresentare la domanda. A coloro che non hanno l’onere di proporre l’istanza devono essere aggiunte le Associazioni Sportive Dilettantistiche ammesse l’anno scorso nell’elenco permanente 2022 pubblicato dal CONI.

Come presentare l’istanza per accedere al 5 per 1000?

Gli enti del terzo settore che invece vogliono essere inserite per la prima volta possono utilizzare la piattaforma dal giorno 9 marzo 2022 al giorno 11 aprile 2022.

Possono iscriversi anche le associazioni che avevano presentato istanza nel 2021 e non avendo i requisiti non sono state ammesse, naturalmente è necessario aver maturato i requisiti.

La domanda deve essere presentata telematicamente attraverso il software disponibile:

  • sul sito dell’Agenzia delle Entrate per le Onlus;
  • sul sito del CONI per le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche).

Tutti gli altri enti del Terzo Settore che vogliono essere beneficiari del 5 per 1000 dovranno invece rivolgersi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore .

Le tappe successive alla presentazione della domanda

Entro il 20 aprile 2022 saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate e del Coni gli elenchi provvisori dei soggetti ammessi al beneficio. Entro il 2 maggio 2022 il rappresentante legale della Onlus o ASD che ha chiesto l’iscrizione potrà chiedere di apportare delle modifiche rivolgendosi alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate oppure all’Ufficio del Coni territorialmente competente.

Infine, entro il 10 maggio 2022 si provvede alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi. Costoro potranno quindi partecipare al riparto dei contributi devoluti dai contribuenti. Per coloro che entro l’11 aprile non presentano l’istanza vi è comunque la possibilità di regolarizzare la posizione entro il 30 settembre 2022. Ciò però solo a patto di possedere i requisiti già alla data dell’11 aprile 2022. In questo caso è necessario rivolgersi agli uffici competenti per territorio.

Gli Enti del Terzo Settore negli ultimi anni sono stati oggetto di numerose modifiche, per un quadro d’insieme è possibile leggere gli approfondimenti:

Registro Unico Terzo Settore diventa operativo dal 23 novembre 2021

Registro Volontari Enti Terzo Settore: come cambia con le nuove regole 

Codice del Terzo Settore: cosa cambia per le associazioni culturali

 

Associazione culturale: quale codice Ateco senza scopo di lucro?

Quale codice Ateco deve essere attribuito a una partita Iva richiesta da un’associazione culturale senza scopo di lucro? La scelta del codice Ateco inerente l’attività dell’associazione è un passaggio determinante all’atto dell’apertura della partita Iva. Per la registrazione all’Agenzia delle entrate le associazione, dopo la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto, devono utilizzare il modello AA7/10.

Il modello AA7/10 per l’apertura della partita Iva delle associazioni culturali

L’apertura della partita Iva necessita della compilazione del modello AA7/10 che può essere anche scaricato e compilato online, collegandosi direttamente al portale dell’Agenzia delle entrate. Tra le informazioni fondamentali del modello da presentare per aprire la partita Iva, la scelta del giusto codice Ateco rappresenta un passaggio fondamentale. Vediamo quali sono i codici da poter utilizzare per un’associazione culturale senza scopi di lucro.

Scelta del codice Ateco per la partita Iva dell’associazione culturale

I codici Ateco riguardanti le associazioni culturali rientrano nella sezione S (altre attività di servizi) del codice stesso. Nel dettaglio della sezione, le prime due cifre sono quelle corrispondenti al numero 94, dove sono classificate le attività di servizi e, in particolare, le “Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali”. Dopo il codice 94, la successiva cifra da considerare è il 9, corrispondente alle “Attività di altre organizzazioni associative”. Il codice Ateco fin qui ottenuto è, pertanto, 94.9.

Associazioni culturali: codici Ateco corrispondenti alle attività di altre organizzazioni associative non classificate

L’ulteriore classificazione del codice Ateco per l’apertura della partita Iva delle associazioni culturali porta a considerare il gruppo con il codice 94.99, corrispondente alle attività di altre organizzazioni associative non classificate. Si tratta di una classificazione che, al suo interno, apre un ventaglio di possibilità tra le quali scegliere l’attività che maggiormente si avvicina a quella dell’associazione culturale.

Codici Ateco per associazioni culturali: quali sono?

Questa possibilità è data dalle successive due cifre del codice Ateco:

  • 94.99.10, corrispondente alle “Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini”;
  • 94.99.20 delle “Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby”;
  • 94.99.30 comprendente le “Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche”.

Altri codici Ateco per le associazioni culturali

Altri codici Ateco relativi alle organizzazioni culturali sono:

  • 94.99.40 “Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale”;
  • 94.99.50 “Attività di organizzazioni per la filantropia”;
  • 94.99.60 “Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente”;
  • 94.99.90 “Attività di altre organizzazioni associative non classificate”.

Associazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini

Con il codice 94.99.10, relativo alle attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini, si fa riferimento a:

  • organizzazioni che non sono affiliate a un partito politico;
  • gruppi che portano avanti una questione di interesse generale sensibilizzando l’opinione pubblica ed esercitando una pressione politica.

Rientrano tra queste associazioni quelle dei consumatori o delle consulenze ai cittadini per la difesa dei diritti.

Le associazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

Il codice 94.99.20 è riservato alle associazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby. Sono da escludere, tra gli h0bby, le attività sportive o ludiche. Rientrano tra le attività culturali e ricreative i circoli di lettura e letterari, quelli di storia, di cinema, di giardinaggio, di musica, di arte, di collezionisti e le associazioni automobilistiche.

Altre attività delle associazioni culturali

Altre attività delle associazioni classificabili come culturali si riscontrano nei codici Ateco delle attività classificabili come culturali rientrano successivamente:

  • le associazioni patriottiche, comprese quelle dei veterani di guerra (codice 94.99.30);
  • le organizzazioni che tutelano e migliorano le condizioni di vita di particolari gruppi etnici o di minoranze (codice 94.99.40);
  • le associazioni che svolgono sostegno umanitario ed economico all’estero (codice 94.99.40);
  • le organizzazioni che raccolgono fondi ed erogano contributi filantropici. Rientrano nel gruppo anche le associazioni che promuovono il volontariato e quelle che sostegno le strutture di comunità (codice 94.99.50);
  • le attività di ecologisti e ambientalisti, o per la protezione degli animali, o di lotta agli incendi e di protezione dell’ambiente (codice 94.99.40).

 

Associazione culturale: come avere il 2×1000 per il 2021

Per il 2021 vi sono importanti novità per le associazioni culturali che possono ottenere il 2×1000 sulle dichiarazioni dei redditi relative al 2020. Ecco di cosa si tratta e come funziona questo importante contributo.

Cos’è il 2×1000

Il 2×1000 è un contributo solidaristico che il contribuente può devolvere al momento della redazione della dichiarazione dei redditi a un’associazione culturale. Si tratta però di una misura non stabile nel nostro ordinamento, ma una tantum quindi non è detto che sia ripristinata ogni anno. Infatti, dopo l’introduzione, questo contributo è stato erogato solo per un anno e poi abbandonato. Di fatto per il 2021, su dichiarazione dei redditi 2020, è prevista nuovamente la possibilità di devolvere il 2×1000 dell’IRPEF alle associazioni culturali.

Chiunque paga l’IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche, può devolvere parte dell’imposta ad associazioni che svolgono attività culturale in senso lato, ad esempio nel 2017, su dichiarazione 2016 hanno ottenuto il contributo bande musicali, cori e addirittura il FAI (Fondo Ambiente Italiano).  Il contribuente può scegliere l’associazione culturale a cui devolvere il proprio 2×1000 in un elenco stilato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per devolvere il 2×1000 a un’associazione culturale è necessario compilare il riquadro specifico inserendo il codice fiscale giusto e sottoscrivendo il riquadro.  Ciò che si proverà a capire ora è: un’associazione culturale come ottiene il 2×1000?

Associazione culturale: come avere il 2×1000

Il 2×1000 in favore delle associazioni culturali è stato introdotto per la prima volta nel DPCM 21 marzo del 2016, il decreto legge 104 del 2020, anche conosciuto come decreto Agosto, convertito in legge 13 ottobre 202 n°126, al fine di aiutare tutti coloro che lavorano nel settore della cultura, arte e sport che hanno avuto maggiori ripercussioni dalla pandemia, ha espressamente citato nell’articolo 97 questo particolare beneficio di fatto riprendendo i requisiti già indicati nel DPCM del 2016. Naturalmente i fondi ottenuti non possono essere divisi tra gli associati, ma devono essere usati esclusivamente per porre in essere attività culturali, ad esempio per organizzare un tour teatrale.

Ricapitolando: è un beneficio una tantum, introdotto per la prima volta nel 2016 e ripristinato nel 2020 per le dichiarazioni 2021.

Requisiti per ottenere il 2×1000

In primo luogo un’associazione per poter essere compresa nella lista istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve effettivamente svolgere attività di promozione culturale e questa deve risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto dell’associazione stessa. Abbiamo visto nel precedente articolo i requisiti che devono avere tali atti.

Oltre a tale requisito l’associazione culturale deve:

  • essere costituita da almeno 5 anni al momento della richiesta di iscrizione nell’elenco delle associazioni che possono ricevere il 2×1000;
  • deve aver inoltrato la domanda di iscrizione nell’elenco entro il 26 aprile 2021. La domanda deve esser inoltrata telematicamente tramite la piattaforma disponibile sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
  • per le associazioni culturali che erano già inserite nell’elenco del 2016, entro il 26 aprile 2021 doveva essere presentata, sempre telematicamente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante ove si confermava la sussistenza dei requisiti.

Nella domanda per ottenere l’inserimento nell’elenco delle associazioni culturali che possono ricevere il 2×1000 devono essere allegati dei documenti. Si  tratta di una scheda sintetica in cui sono indicate le attività di promozione culturale effettivamente svolte, una copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione e del documento di identità di un legale rappresentante dell’associazione culturale.

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delel domande, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha provveduto all’esame delle richieste inoltrate e ha valutato quali sono in possesso di tutti i requisiti per poter accedere a questo beneficio, ha pubblicato la lista indicato i termini entro cui le associazioni potevano richiedere la rettifica degli errori. Infine, ha pubblicato la lista definitiva delle associazioni culturali ammesse al beneficio.

L’elenco definitivo è stato pubblicato l’11 giugno 2021 ed è disponibile sul sito del MiBAC.

Come si procede alla distribuzione del 2×1000

I contribuenti nella presentazione della dichiarazione dei redditi potranno appunto scegliere a chi destinare il loro 2×1000. Per effettuare la scelta il contribuente deve indicare nell’apposito spazio presente nei moduli delle dichiarazioni  Modello 730 e Modello Unico il codice fiscale dell’associazione culturale che vuole beneficiare. L’Agenzia delle Entrate provvederà quindi a comunicare alla Ragioneria dello Stato presso il MEF i dati sulle associazioni che hanno ricevuto i benefici fiscali, il contributo però sarà effettivamente liquidato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Non sono mancate le polemiche per le modalità di attuazione del provvedimento, infatti la piattaforma per l’iscrizione e per la conferma è stata attiva per pochi giorni, cioè dal 19 aprile al 26 aprile. Nonostante questo, le associazioni culturali che sono riuscite ad accedere a questo beneficio sono state oltre 3000, naturalmente è necessario vedere al termine dell’anno fiscale quante di esse siano riuscite ad accedere ai fondi.