Superbonus 110%, come funzionerà la detrazione fiscale sugli interventi dal 2022 al 2025?

Con le modifiche definitive della legge di Bilancio 2022, le agevolazioni fiscali legate al superbonus 110% avranno una diversa disciplina a seconda degli immobili sui quali effettuare i lavori. Per le villette unifamiliari la Manovra ha previsto la proroga del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022. Ma al 30 giugno 2022 dovrà essere raggiunto almeno il 30% dello stato di avanzamento dei lavori (Sal). Il 30% dei lavori deve essere calcolato sull’intervento complessivo. Per gli immobili plurifamiliari il superbonus varrà fino al 2025. Ma la legge di Bilancio 2022 ha anche previsto la riduzione della percentuale di agevolazione fiscale nei prossimi anni. Nel 2024, infatti, il beneficio scenderà al 70% e nel 2025 al 65%.

Superbonus 110% nelle villette unifamiliari: lo stato di avanzamento dei lavori al 30 giugno 2022

Nelle cosiddette villette unifamiliari, si potrà beneficiare del superbonus 110% sulle spese relative agli interventi sostenute entro il 31 dicembre 2022. La legge di Bilancio 2022 ha dunque ampliato l’arco temporale delle spese ammesse al superbonus 110% che, nella precedente disciplina, dovevano essere state effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. La condizione essenziale per l’allungamento delle spese al 31 dicembre 2022 è che entro il 30 giugno prossimo gli interessati abbiano effettuato lavori per non meno del 30% rispetto all’intervento complessivo. La verifica deve essere effettuata sullo stato di avanzamento dei lavoro, a prescindere dal relativo pagamento.

Superbonus 110%, il 30% di Sal previsto per il 2022: su cosa?

In attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, nella legge di Bilancio 2022 non si parla del 30% di Sal del complessivo intervento agevolato. L’interpretazione dovrebbe portare, dunque, al 30% del totale delle spese riferito all’intero intervento. E non pertanto all’importo limite di spesa ammesso in detrazione in corrispondenza del 30% dello stato di avanzamento dei lavori occorrente per beneficiare dello sconto in fattura oppure della cessione del credito ddi imposta. Tale interpretazione si ritiene essere quella più corretta seguendo le risposte dell’Agenzia delle entrate agli interpelli numero 791 del 24 novembre 2021 e 538 del 9 novembre 2020.

Superbonus 110% per condomini e per i proprietari unici dal 2022

Il superbonus spetterà nella misura del 110% per le spese sostenute sugli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 per i condomini e i proprietari unici. L’importo della detrazione scenderà al 70% nel 2024 per terminare al 65% nel 2025. Le detrazioni spetteranno per l’esecuzione dei seguenti interventi:

  • per i lavori fatti dai condomini inerenti le parti comuni condominiali;
  • i lavori fatti dal proprietario unico su un edificio che va dalle due alle quattro unità;
  • per gli interventi trainati (e anche trainanti, sicuramente in numero minore) fatti dalle persone fisiche sulle singole unità abitative di un condominio. Ovvero dell’immobile del proprietario unico. Rientrano tra gli interventi le sostituzioni della caldaia autonoma e delle finestre delle singole unità abitative;
  • gli interventi fatti effettuare dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps);
  • gli interventi relativi alla demolizione e alla ricostruzione degli immobili secondo quanto prevede il Testo unico dell’edilizia alla lettera d) del comma 1, dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001.

Superbonus 2022, le altre novità della legge di Bilancio 2022

Rispetto alla prima bozza della legge di Bilancio 2022, la versione finale ha apportato varie novità sul superbonus 110%. In particolare, la proroga delle spese ammesse al superbonus 110% entro il 31 dicembre 2022 poteva avvenire nel caso in cui la Cila o la Cilas fossero state presentate prima del 1° ottobre 2021. La versione finale della legge di Bilancio 2022 ha superato questo vecchio limite. Un ulteriore limite prevedeva che l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superasse i 25 mila euro all’anno e l’unità abitativa fosse come abitazione principale del richiedente il beneficio. Infine, la versione definitiva della legge di Bilancio 2022 ha rimosso i precedenti limiti relativi al caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio. La prima versione prevedeva che le formalità amministrative per acquisire il titolo abilitative avrebbero dovuto essere state già avviate entro il 30 settembre scorso.

Superbonus 110%, cosa bisogna fare entro fine anno?

La scadenza del 31 dicembre, in particolare quella del 2021, è cruciale per le detrazioni del superbonus 110% e per le altre agevolazioni edilizie. La legge di Bilancio 2022, in via di approvazione, anticipa la riduzione del bonus facciate dal 90% al 60% a partire dal 2022. Decurtazioni sono previste anche per il bonus mobili previsto per 5 mila euro anziché per 16 mila.

Le novità del decreto legge Antifrodi: necessario prestare attenzione alle date delle fatture e dichiarazione redditi

Tuttavia, recenti novità sono intervenute sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito di imposta del superbonus 110% (e di altre detrazioni per lavori edilizi) con assoggettamento alle disposizioni del recente decreto Antifrodi. In questo ambito è necessario prestare attenzione alle dichiarazioni dei redditi e alle date di emissione delle fatture per gli obblighi inerenti i visti di conformità e di congruità.

Superbonus 110% e bonus dell’edilizia, cosa ci si aspetta per il 2022?

Fermo restante le disposizioni fiscali, si possono fare delle previsioni sulle agevolazioni edilizie dei prossimi ani. Per le detrazioni edilizie ordinarie dovrebbe arrivare la proroga triennale, mentre il superbonus 110% dei condomini dovrebbe essere confermato fino al 2025. Le disposizioni del decreto Antifrodi del 12 novembre 2021 andrà proprio nella direzione di regolare le agevolazioni edilizie dei prossimi anni, ponendo vincoli alle misure attualmente in vigore. Gli interventi edilizi devono essere improntati alla congruità delle spese e al visto di conformità per beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

Quali sono gli elementi per beneficiare degli sconti fiscali?

Tre, sotto il profilo fiscale, sono le regole da tener presente nella richiesta e nell’utilizzo delle agevolazioni per gli interventi edilizi. Il primo riguarda le detrazioni che devono essere applicate con le regole vigenti nell’anno in cui si sostiene la spesa. Inoltre, i lavori devono essere fissati entro la scadenza prevista dalla normativa, fermo restando che l’ultimazione può avvenire anche successivamente. Per le detrazioni dell’anno 2021 relative alle spese già sostenute l’intervento deve essere quanto meno cominciato. Per il superbonus 110% la norma stabilisce particolari regole per lo stato di avanzamento dei lavori (Sal).

Superbonus 110%, per la cessione del credito o lo sconto in fattura il Sal nel 2021 deve essere del 30% minimo

Per chi ha fatto iniziare lavori rientranti nel superbonus 110% e volesse beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta sulle spese già sostenute nell’anno, è necessario che lo stato di avanzamento dei lavori sia arrivato ad almeno il 30%. I Sal, inoltre, non possono superare il numero di due con una percentuale di avanzamento del 30% ciascuno.

Sconto in fattura o cessione del credito di imposta nel superbonus 110%: cosa bisogna fare entro il 31 dicembre 2021?

Entro fine anno è necessario arrivare al Sal minimo del 30% o del 60%, altrimenti non si può richiedere lo sconto in fattura e nemmeno la cessione del credito di imposta. Con Sal al di sotto delle soglie minime, la detrazione del superbonus va usata direttamente nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Pertanto, il visto di conformità e congruità vale per la cessione del credito e lo sconto in fattura per verificare la corretta applicazione delle spese e la congruità degli importi sostenuti per gli interventi.

Visto di congruità per i lavori del superbonus 110%: cosa significa?

Sempre nel caso del superbonus 110% con Sal non raggiunti entro fine anno (con detrazioni, anche per scelta del beneficiario, direttamente nella prossima dichiarazione dei redditi), è necessario il visto di conformità. Tale visto non è richiesto se la dichiarazione viene presentata direttamente all’Agenzia delle entrate tramite la precompilata oppure al sostituto di imposta che si occupa dell’assistenza fiscale.

Visto di congruità e conformità, come regolarsi con le fatture?

Le norme sul visto di congruità per i lavori ricadenti nel superbonus 110% sono relative alle fatture emesse a partire dal 12 novembre 2021. Tale obbligo è previsto dal decreto legge numero 157 del 2021. All’adempimento sono soggette sia le imprese che le persone fisiche. Sono escluse dal visto le spese dell’anno 2020 riportate nei modelli 730 o Redditi 2021. In tal caso, si ricorre alla vecchia disciplina (esente dal visto di conformità e congruità) anche se le fatture sono datate dopo l’11 novembre 2021. Le spese dell’anno in corso necessitano invece la verifica della data in cui sono state sostenute. Quelle sostenute dal 12 novembre 2021, infatti, sono assoggettate ai due visti.

Bonus edilizi: possono essere utilizzati anche dalle SAS?

Tanti contribuenti italiani stanno approfittando delle agevolazioni fiscali in vigore per la ristrutturazione della propria casa, per ridurre il rischio sismico o per la riqualificazione energetica. Per fruire delle detrazioni è necessario intervenire con specifici lavori che rientrino anche nell’eventuale tetto di spesa previsto. La percentuale relativa all’agevolazione varia a seconda della tipologia di bonus edilizio a cui si accede.

In questo articolo, però, ci soffermiamo sulla possibilità da parte di una SAS di accedere ai vari bonus edilizi.

Bonus edilizi anche per una SAS?

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/2020, a tutti i titolari di reddito d’impresa è concessa la possibilità di beneficiare delle detrazioni derivanti da lavori di riqualificazione energetica (Ecobonus) o da interventi antisismici (Sismabonus) sugli immobili, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, di cui sono proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie, locatari o comodatari purché con il consenso del legittimo possessore).

Ma chi rientra tra i titolari di reddito d’impresa? Le persone fisiche, inclusi coloro che esercitano arti o professioni; le società di persone (semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice) e le società di capitali (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a responsabilità limitata semplificata) ma solo per le parti comuni di edifici condominiali; le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; IACP ed enti con medesimi scopi; cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Gli immobili d’impresa ammessi ai bonus edilizi, Ecobonus e Sismabonus, sono i seguenti:

  • immobili strumentali all’esercizio di arte o professione o dell’impresa commerciale, come la sede di produzione, l’ufficio o il negozio;
  • immobili merce alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ad esempio, quelli adibiti a locazione;
  • immobili patrimonio usati come investimento dall’impresa, che siano affittati o meno.

Superbonus 110%

Per quanto concerne la fruizione del Superbonus 110% che riguarda i lavori effettuati tra il primo luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 (prorogati al 30 giugno e in alcuni casi al 31 dicembre 2022), essa è consentita alle persone fisiche, ma anche ai lavoratori autonomi e alle imprese. In quest’ultimo caso, però, solo per le parti comuni dell’edificio. Sono escluse dal beneficio le aziende soggette all’IRES (SRL, SRLS, SPA).

Bonus Ristrutturazioni

Possono beneficiare delle detrazioni previste dal Bonus Ristrutturazioni in relazione alle singole unità abitative o alle parti comuni degli edifici, anche società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari. C’è però un paletto rappresentato dalla destinazione d’uso dell’immobile che deve essere residenziale.

Possono accedere all’incentivo i professionisti o i lavori autonomi soggetti a regime fiscale ordinario su beni privati. Pertanto, sono esclusi i soggetti aderenti al regime forfettario.

Bonus facciate

Anche per quanto riguarda il bonus facciate, oltre alle persone fisiche possono accedervi gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici e contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). Sono esclusi solo i contribuenti soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva. Si applica a tutti gli immobili, anche a quelli strumentali delle imprese.

Se vuoi saperne di più sui bonus casa con riferimento alle persone fisiche, puoi leggere anche: Ristrutturazione: si possono cumulare più bonus casa?