Bonus casa e cessione del credito: ora più complicata, ecco perché

Arriva la stretta del governo sulla cessione del credito di imposta legata ai bonus e ai superbonus edilizi. L’opzione di vantaggio fiscale, alternativa allo sconto in fattura, potrà essere cedibile una sola volta. Si pone fine a quella che è stata considerata come una sorta di “moneta elettronica” per l’esecuzione degli interventi edilizi. La misura anti frode riguarda tutti i crediti di imposta, a partire dal superbonus 110% fino ad arrivare alle misure di detrazione previste dall’edilizia. Ma lo stop arriverà anche al tax crediti affitti e alla sanificazione dei luoghi di lavoro.

Stretta alla cessione del credito di imposta: quali sono i bonus interessati?

La stretta alla cessione del credito di imposta maturato per gli interventi edilizi è stata introdotta nel decreto “Sostegni ter” approvato dal Consiglio dei ministri. Riguarda:

  • il superbonus del 110%;
  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario;
  • bonus facciate;
  • il nuovo bonus barriere architettoniche;
  • il sismabonus ordinario;
  • l’ecobonus potenziato e gli interventi combinati;
  • la tax credit affitti;
  • bonus per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • agevolazioni per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Cessione del credito di imposta per superbonus 110% e altri bonus edilizi: perché è stata limitata a una?

Nel decreto “Sostegni ter” è stata inserita, all’articolo 26, la stretta sulla cessione del credito di imposta su tutti gli interventi edilizi che prevedevano l’opzione insieme allo sconto in fattura. Al contribuente rimane la possibilità di detrazione nella dichiarazione dei redditi. Con il decreto, il governo ha scelto di bloccare la cessione tra più soggetti del credito di imposta limitando l’operazione a una sola cessione. La norma, in particolare, mira a bloccare le frodi e le modalità di riciclaggio attuate con lo strumento della cessione del credito di imposta.

Cessione del credito di imposta alternativo a sconto in fattura, cosa si può fare adesso?

Il decreto “Sostegni ter” va dunque a modificare direttamente l’articolo 121 del decreto “Rilancio” relativo alle cessioni plurime dei crediti di imposta. Dall’entrata in vigore del decreto si potrà cedere il credito di imposta una sola volta. Di fatto, la cessione avverrà da parte dell’impresa alle banche e agli intermediari finanziari, chiudendo il circolo di utilizzo multiplo dell’opzione. La stretta va a integrarsi anche con lo sconto in fattura, alternativo alla cessione del credito di imposta. I contribuenti potranno ricorrere allo sconto per ottenere il costo ridotto dell’intervento, anziché cedere complessivamente il credito fiscale.

Cessione del credito di imposta: da quanto entrerà in vigore il limite di una operazione?

La stretta sulla cessione del credito di imposta entrerà in vigore dopo un periodo di transizione. Più nello specifico la data del 7 febbraio 2022 rappresenta quella che farà da spartiacque. Nel decreto del governo si legge che i crediti di imposta che al giorno 7 febbraio 2022 sono stati già ceduti o sui quali è stato applicato lo sconto in fattura, possono “costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”. La cessione deve avvenire nei termini previsti. Nel caso in cui dovessero essere riscontrate delle irregolarità, i contratti verranno dichiarati nulli.

Limiti alla cessione dei crediti di imposta, perché si è arrivati alla stretta?

La stretta sulla cessione del credito di imposta è arrivata a seguito di frodi, anche davvero consistenti, dell’opzione applicata agli interventi edilizi. La Guardia di Finanza e la Procura di Roma nei giorni scorsi hanno scoperto una vasta frode per 1,25 miliardi di euro. Nella giornata del 21 gennaio scorso, anche a Napoli è emersa una frode da 110 milioni di euro. Per questi reati, la cessione del credito di imposta ha dato il via a vari fenomeni di riciclaggio. Il rischio è quello che le organizzazioni mafiose si inseriscano nel circuito delle cessioni del credito di imposta legati ai bonus ordinari e al superbonus 110%.

 

Bonus facciate o ecobonus, quale conviene di più?

Ecobonus o bonus facciate, quale è più conveniente per i lavori edilizi e per le detrazioni fiscali? L’ecobonus, la vecchia agevolazione, nel 2022 è diventata l’alternativa più concorrenziale per chi voglia fare il cappotto termico. Con la riduzione del vantaggio fiscale dal 90% al 60% del bonus facciate a decorrere dal 1° gennaio 2022, come decretato dalle recente legge di Bilancio, l’ecobonus potrebbe rappresentare la soluzione più conveniente. E non solo per la maggiore detrazione fiscale del 65% che, in alcuni casi, può arrivare anche al 70% o al 75%.

Bonus facciate o ecobonus, quali lavori si possono realizzare con il vantaggio della detrazione fiscale?

Il primo vantaggio per un cappotto termico con le detrazioni fiscali è rappresentato, dunque, dalla maggiore percentuale applicata agli sconti edilizi. Tuttavia, la scelta tra bonus facciate ed ecobonus comprende anche altri aspetti. Innanzitutto vanno valutati i lavori che si ha intenzione di fare. È necessario verificare, infatti, che gli interventi realizzabili con il bonus facciate siano detraibili anche con l’ecobonus.

Esempi di interventi che si possono fare con il bonus facciate e non con l’ecobonus

A titolo di esempio, si può usufruire del bonus facciate per interventi semplici non eco relativi al decoro urbano. In questo ambito, i lavori si possono effettuare ai pluviali e alle grondaie. In merito si è espressa l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 2/E del 2020. Gli stessi interventi sono più difficilmente detraibili con l’ecobonus. Lo stesso discorso si può fare sui fregi e sugli ornamenti (interpello Agenzia delle entrate numero 411 del 2020), ma anche per rifare il parapetto in muratura dei balconi. Analoga situazione si presenta per la pavimentazione dei balconi o per verniciare le ringhiere in metallo. A tal proposito l’Agenzia delle entrate si è espressa, rispettivamente, con gli interpelli numero 185 del 2020 e numero 673 del 2021.

Quando si può usare l’ecobonus e non il bonus facciate?

Analogamente, alcuni interventi che si possono fare con l’ecobonus non si possono fare con il bonus facciate. È il caso dell’isolamento termico relativo alle facciate confinanti con cortili, cavedi e chiostrine. Su questi interventi, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare numero 2/E del 2020. Stesso discorso può farsi per i terrazzi a livello o per i lastrici solari (interpelli dell’Agenzia delle entrate numero 185 del 2020 e numero 816 del 2021).

Bonus facciate ed ecobonus a confronto per i limiti di spesa ammessi a detrazione

Sui limiti di spesa, la scelta dovrebbe andare a vantaggio del bonus facciate. Infatti, la misura di detrazione fiscale non ha dei tetti di spesa. Tuttavia, è necessario assoggettare la detrazione fiscale al visto di congruità delle spese per gli interventi che abbiano avuto inizio a partire dal 6 ottobre 2020. Il visto è necessario non solo per ottenere lo sconto in fattura o per beneficiare della cessione del credito di imposta, ma anche per la detrazione ai fini della dichiarazione dei redditi.

Ecobonus, i limiti di importo per i lavori effettuati rispetto al bonus facciate

Rispetto al bonus facciate, l’ecobonus ha dei tetti di spesa per gli interventi. Infatti, la detrazione si applica all’Irpef e all’Ires nella percentuale del 65% sul limite di 60 mila euro. Il che corrisponde a un tetto di spesa per l’intervento di 92.307 euro. Ulteriori tetti di spesa sono fissati in 40 mila euro da moltiplicare per ciascuna unità abitativa per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio.

Ecobonus, i miglioramenti di classe da effettuare per il 70% e il 75% di detrazione fiscale

Sono due i casi in cui si possa rientrare nell’ecobonus del 70% e del 75% di detrazione fiscale. Nel primo caso, è necessario che l’intervento copra più del 25% della superficie disperdente lorda dell’intero immobile; nel secondo caso, oltre a interessare più del 25%, è necessario migliorare la prestazione energetica dell’edificio. Tali prestazioni sono dettate dalle tabelle 3 e 4, dell’allegato numero 1, del decreto del 26 giugno del 2015.

Cappotto termico, meglio l’ecobonus al 65% o il bonus facciate al 60%?

Nel caso di lavori per il cappotto termico, è meglio ottenere l’ecobonus al 65% oppure il bonus facciate al 60%? L’ecobonus conviene, e anche alle imprese che effettuano i lavori. Le imprese, tuttavia, devono prestare attenzione al fatto che il periodo di imposta non debba essere coincidente con l’anno solare. Diversamente, per interventi agevolati con il bonus facciate, il 60% (dal 90% vigente fino al termine del 2021) deve essere applicato alle spese sostenute seguendo il principio della competenza dei costi, nel periodo di imposta del 2022 per i lavori fatti entro il prossimo 31 dicembre.

Bonus facciate o ecobonus per i lavori di pulitura e tinteggiatura esterna della facciata?

Bonus facciate ed ecobonus possono essere utilizzati anche per i lavori di sola tinteggiatura o pulitura esterna delle facciate degli edifici. In questo caso, la differenza di detrazione fiscale va a vantaggio dell’ecobonus sul bonus facciate (il 65% contro il 60%). Tuttavia, nel caso in cui si scelga l’ecobonus è necessario seguire i parametri di risparmio energetico secondo quanto prevede il decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. Il provvedimento riporta i requisiti tecnici da rispettare, nonché le pratiche da ottemperare per l’Ape finale e per la comunicazione all’Enea alla quale va inviata la pratica stessa.

Bonus edilizi minori, serve il visto per il credito di imposta e sconto in fattura?

Risulta necessario il visto di conformità per la richiesta dello sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per i bonus edilizi minori. Gli adempimenti richiesti riguardano, in particolar modo:

  • gli interventi in edilizia libera;
  • i lavori che hanno un importo che non supera i 10 mila euro.

Per questi interventi, come possono essere quelli occorrenti agli infissi e alle caldaie, ad oggi risulta ancora la necessità di procedere con il visto di conformità delle spese e con l’asseverazione di congruità. Tali adempimenti sono necessari per poter accedere alle opzioni della cessione del credito di imposta e allo sconto in fattura.

Bonus edilizi su interventi minori o per importi fino a 10 mila euro: i casi delle sostituzioni di infissi e caldaie

L’assoggettamento del visto di conformità e della congruità delle spese per il momento non ha prodotto le semplificazioni della legge di Bilancio 2022. Per gli operatori che stanno cercando a usare l’applicazione dell’Agenzia delle entrate, infatti, i due visti sono necessari per accedere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta ai fini delle detrazioni sui bonus casa minori. La legge di Bilancio 2022 prevede, invece, la non assoggettabilità dei visti di congruità e di conformità ai bonus edilizi differenti dal superbonus 110% e per importi minori (entro i 10 mila euro) o in edilizia libera. Fa eccezione, in questa disciplina il bonus facciate.

Bonus edilizi per interventi minori, quali sono?

I bonus edilizi per gli interventi minori riguardano, principalmente, la sostituzione delle caldaie o quella degli infissi. Per questi lavori l’adempimento al visto di conformità e di congruità delle spese può rappresentare un costo non indifferente. Gli interventi, a norma dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, sono esenti dal visto di conformità e dall’asseverazione di congruità delle spese per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2022.

Bonus su infissi e caldaie, non operativa l’esenzione del visto di conformità e di congruità delle spese

Pertanto, ad oggi, le semplificazioni confermate dalla legge di Bilancio 2022 per gli interventi citati rimane solo sulla carta. E ciò, nonostante la nuova versione del software con la quale si deve comunicare all’Agenzia delle entrate la scelta dell’opzione per la detrazione fiscale consistente nello sconto in fattura o nella cessione del credito di imposta. L’attuale versione del software è la 1.1.2. Il software informatico non risulta aggiornato alle novità della legge di Bilancio 2022. Nel momento dell’utilizzo della piattaforma, infatti, gli operatori abilitati denunciano di non poter procedere con l’invio dei modelli di comunicazione. Il visto di comunicazione della scelta dell’opzione è sempre previsto per questo tipo di comunicazione.

Utilizzo della piattaforma dell’Agenzia delle entrate per comunicare l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito di imposta

Pertanto, concretamente, nel momento in cui gli operatori del settore procedono con l’invio dell’opzione di scelta tra sconto in fattura e cessione del credito di imposta sul sito dell’Agenzia delle entrate per i lavori minori, si vedono il rifiuto del software. In particolare, la risposta telematica comunica che “per questa tipologia di comunicazione è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità”. Pur trattandosi di lavori in edilizia libera o di importo entro i 10 mila euro.

Bonus in edilizia libera o per lavori sotto i 10 mila euro: soluzione della comunicazione dell’Agenzia delle entrate

Si è dunque in attesa che l’Agenzia delle entrate recepisca le novità della legge di Bilancio 2022. In particolare l’amministrazione fiscale dovrebbe fornire nuove indicazioni su come devono fare gli operatori che svolgano lavori in edilizia libera o per le agevolazioni e i bonus sugli interventi entro i 10 mila euro. Tuttavia, i tempi non saranno brevi. Per chi volesse avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta dovrà, in ogni modo, procedere con l’asseverazione della congruità delle spese e per il visto di conformità delle stesse.

Superbonus sisma acquisti: detrazione 110% fino al 30 giugno 2022, poi 75% e 85%

Il super sisma bonus acquisti potrà rendere l’agevolazione del 110% fino al 30 giugno 2022. Chi ha intenzione di acquistare una casa antisismica deve però affrettarsi. Entro tale data, infatti, è necessario procedere con il rogito della casa. Dal 1° luglio 2022 la detrazione fiscale scenderà dall’odierno 110% al 75% e 85%. Si tratta di abitazioni per le quali si è provveduto alla demolizione e alla ricostruzione per interventi antisismici.

Sisma bonus ordinario: quali sono le detrazioni fiscali previste?

La misura del sisma bonus acquisti rientra nella disciplina sisma bonus ordinario, che ha percentuali di detrazione fiscale che vanno dal 50% all’85%. In particolare, gli interventi antisismici riguardano sia gli immobili residenziali che le attività produttive. I lavori antisismici devono essere effettuati su edifici rientranti nelle zone antisismiche 1, 2 e 3. La percentuale di detrazione va ad aumentare se si migliora di una o di due classi l’incidenza del rischio sismico. Si hanno perciò detrazioni rispettivamente del 70% o dell’80% per le unità abitative singole; del 75% o 85% sugli edifici condominiali.

Superbonus 110% sisma acquisti, in cosa consiste?

All’interno del sisma bonus ordinario si può procedere con il superbonus sisma acquisti. In questo caso, le percentuali di detrazione fiscali sono del 75% o dell’85% per cui proceda con l’acquisto di immobili demoliti e poi ricostruiti dalle imprese. Il miglioramento delle classi di rischio sismico, dal quale deriva l’una o l’altra percentuale, dipende dalla classe o dalle due classi acquisite ai fini del rischio sismico. Per poter procedere al sisma bonus acquisti è necessaria l’asseverazione antisismica.

Sisma bonus acquisti, fino a quando si applica la detrazione fiscale del 110%?

La legge di Bilancio 2022 ha confermato la possibilità di applicare la detrazione del superbonus sisma acquisti al 110% se il rogito viene effettuato entro il 30 giugno 2022. Ovvero ha lasciato inalterata la scadenza della misura rispetto a quanto già deciso con il decreto legge numero 34 del 2020. A partire dal giorno successivo, ovvero dal 1° luglio 2022, le detrazioni scenderanno, rispettivamente, al 75% e all’85% a seconda delle classi di sicurezza dell’edificio. Particolarmente interessate alla normativa, oltre agli acquirenti, sono le imprese di costruzione che devono procedere con i lavori di demolizione previsti nel decreto legge numero 63 del 2013.

Dal sisma bonus acquisti al super sisma bonus acquisti del decreto legge 34 del 2020

Secondo il decreto legge 63 chi acquista l’abitazione ricostruita ha diritto alla detrazione fiscale calcolata sul prezzo di vendita del 75% se la demolizione permesso di guadagnare una classe di rischio; dell’85% se la demolizione ho prodotto il miglioramento di due classi di rischio. Con il superbonus si è andati oltre in fatto di detrazioni fiscali prevedendo, per il super sisma bonus acquisti, l’agevolazione del 110%. La relativa disciplina si ritrova nel comma 4, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Tuttavia, la legge di Bilancio del 2022 non ha modificato la scadenza della misura che risulta fissata al 30 giugno prossimo.

Super sisma bonus, la scadenza del 30 giugno 2022 per la detrazione del 110%

A partire dal 1° luglio 2022, dunque, non essendoci stata una proroga come per gli altri bonus casa fino al 2024 (bonus diversi dal superbonus 110%) la detrazione scenderà all’85% e al 75%. E rimarrà in vigore fino a tutto il 2024 con queste percentuali di agevolazioni fiscali. Tuttavia, non si può escludere che l’Agenzia delle entrate possa, in futuro, fornire un’interpretazione diversa rispetto all’impianto normativo risultante dalla legge di Bilancio 2022.

Sisma bonus ordinario e nuovo sisma bonus del 110%: quali visti sono necessari?

Tra gli interventi rientranti nei bonus edilizi, il sisma bonus e il nuovo sisma bonus 110% permettono delle detrazioni fiscali dal 50% al 110% a seconda del tipo di incentivo fiscale che si sceglie. Per tutti i bonus sono necessari i visti di conformità e le asseverazioni dei requisiti tecnici necessari per vedersi riconoscere l’esecuzione dei lavori e la spettante detrazione fiscale.

Interventi antisismici: il sisma bonus e il nuovo super bonus del 110%

Gli interventi antisismici ammessi alle detrazioni fiscali sono di due tipi. Da un lato il sisma bonus ordinario, ovvero quello previsto dai commi da 1 bis a 1 septies del decreto legge numero 63 del 2013. Le relative detrazioni spettanti sono del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% da scontare nei cinque anni successivi. Dall’altro lato gli interventi possono rientrare nelle agevolazioni del nuovo super bonus 110% per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023. La percentuale di detrazione scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Il beneficio fiscale è da scontare nei quattro o cinque anni successivi.

Sconto in fattura o cessione del credito di imposta per gli interventi antisismici

Per tutti gli interventi si può applicare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. In queste opzioni possono rientrare anche gli interventi dei commi da 1 bis a 1 septies del decreto legge numero 63 del 2013 del 50%. Inoltre le detrazioni si possono ottenere anche per la riduzione di uno o di due classi di rischio. Lo prevede il comma 1 quater con beneficio fiscale del 70% o dell’80%.

Bonus antisismici e nuovo super bonus 110%, quali visti e asseverazioni sono necessari per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta?

Chi fa svolgere lavori rientranti nei bonus edilizi, sia nel bonus antisismico ordinario che in quello rientrante nel nuovo super bonus 110%, può utilizzare la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. Entrambe le opzioni richiedono l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità se si tratta di lavori rientranti nel nuovo superbonus 110%. Con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi” nel giorno 12 novembre 2021, anche per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi sono necessari i due visti. Nel caso di sisma bonus ordinario, invece, se ci si limita alle detrazioni nella dichiarazione dei redditi non sono necessari adempimenti specifici, se non quello relativo al pagamento con il bonifico tracciabile, ad esempio.

Asseverazioni di congruità delle spese nei casi di sisma bonus ordinario e super sisma del 110%

Per i lavori edilizi rientranti nel nuovo sisma bonus 110% è necessaria l’asseverazione di congruità a eccezione del sisma bonus acquisti ordinario o super secondo quanto ha spiegato l’Agenzia delle entrate nella circolare numero 16/E del 29 novembre 2021 e in risposta all’interpello numero 190 del 17 marzo 2021. L’asseverazione di congruità delle spese non è necessaria per i bonus edilizi antisismici diversi dal superbonus 110% e si ottempera in carta libera se non è specificata un altro tipo di asseverazione dalla norma. Inoltre, l’asseverazione di congruità non è richiesta per gli interventi in edilizia libera o per i lavori entro i 10 mila euro di imposto oppure se si tratta di bonus facciate.

Visto di conformità per sisma bonus ordinario e nuovo super bonus del 110%

In merito al visto di conformità delle spese sostenute, l’adempimento è sempre previsto nella comunicazione degli interventi inerenti il nuovo super bonus del 110%. Non è necessaria solo per i lavori rientranti nei bonus diversi dal 110%. Oppure negli interventi eseguiti in edilizia libera. O, infine, per importi dei lavori fino a 10 mila euro o perché rientranti nel bonus facciate. Infine, in tutti i casi è necessaria la comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardo la scelta di avvalersi dell’opzione della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura.

Sisma bonus ordinario e nuovo super bonus del 110%: quali autorizzazioni sono necessarie?

Sia per il sisma bonus ordinario che per il nuovo super bonus del 110% relativo ai lavori antisismici sono necessarie le autorizzazioni comunali quali, ad esempio, la Cilas, la Cila, la Scia e i permessi a costruire. L’applicazione delle autorizzazione avviene in base ai regolamenti del Comune nel quale è situato l’immobile oggetto di intervento. Risulta altresì necessaria la notifica preliminare alle Asl, qualora prevista dal comma 1 dell’articolo 99, del decreto legislativo numero 81 del 2008. Si deve utilizzare inoltre la fattura ma non serve il bonifico parlante per il sisma bonus acquisti ordinario o per il super sisma bonus 110%.

Asseverazioni tecniche nei casi di bonus e super bonus edilizi antisismici: ecco quali

Bonus ordinario per lavori antisismici e nuovo super bonus 110% non necessitano delle asseverazioni sui requisiti tecnici da inviare all’Enea entro il 16 marzo dell’anno. Risulta, invece, necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento.

Bonus barriere architettoniche, come funziona il nuovo incentivo e quello del superbonus 110%?

Sull’eliminazione delle barriere architettoniche si possono utilizzare due incentivi rientranti nei bonus edilizi. Il primo rientra nel superbonus 110% ed è valido fino al 31 dicembre 2023. Il secondo, invece, è la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2022 per tutto l’anno in corso con la nuova detrazione del 75%. In entrambi i casi, per avvalersi della detrazione fiscale, in particolare per far girare la moneta elettronica degli interventi edilizi con lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, sono necessari determinati visti e asseverazioni da parte di chi faccia svolgere gli interventi.

Eliminazione barriere architettoniche nel superbonus 110%, come funziona?

Per i lavori rientranti nel superbonus 110% dell’eliminazione delle barriere architettoniche, le spese devono essere sostenute nel 2021, 2022 e 2023 per avere il massimo della detrazione. Nel 2024 la detrazione fiscale scende al 70% e nel 2025 al 65%. Sull’ammissibilità degli interventi al beneficio fiscale è necessario che il lavoro venga svolto almeno insieme a un intervento di tipo “trainante” del super ecobonus o del super sisma bonus. Quest’ultimo è inerente agli interventi sostenuti a partire dal 1° giugno 2021.

Quali visti e asseverazioni sono necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel superbonus 110%?

Per chi fa svolgere lavori di rimozione delle barriere architettoniche nel superbonus 110% è sempre necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità. I due visti sono occorrenti sia che si utilizzi la detrazione fiscale come sconto in fattura, sia come cessione del credito di imposta e sia come detrazione dalla dichiarazione dei redditi. In quest’ultimo caso, il visto di conformità specifico non è necessario solo nel caso in cui il contribuente presenti il 730 oppure il modello dei Redditi precompilato oppure il 730 attraverso il sostituto di imposta. Inoltre, se l’intera dichiarazione dei redditi viene “vistata”, con crediti di imposta da compensare di oltre 5 mila euro, il visto specifico per il superbonus viene assorbito da quello generico.

Autorizzazioni e visti necessari nel caso di barriere architettoniche ricadenti nel superbonus 110%

Per l’eliminazione delle barriere architettoniche ricadenti nel superbonus 110% risultano essere necessarie tutte le autorizzazioni comunali. Ovvero sono occorrenti la Cila, la Cilas, la Scia e il permesso di costruire. Tali autorizzazioni sono emesse secondo il regolamento del Comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento. È altresì necessaria la fattura e il bonifico parlante per usufruire dello sconto in fattura e solo per la quota parte che non sia coperta dallo sconto stesso. Non sono necessarie le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea entro il 16 marzo dell’anno. Non risultano occorrenti le asseverazioni tecniche antisismiche allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune dove si trova l’immobile.

Rimozione barriere architettoniche nel superbonus 110%, quali altre autorizzazioni?

Nel caso della rimozione delle barriere architettoniche del superbonus 110% risultano da ottemperare altre asseverazioni e visti. Oltre all’asseverazione di congruità in carta libera se non è previsto dalla norma un altro tipo di modalità, è necessario il visto di conformità nella comunicazione. In entrambi i casi, gli adempimenti comunque non sono necessari per i bonus diversi dal superbonus 110%, per quelli rientranti nei lavori in edilizia libera e per gli interventi al di sotto di 10 mila euro. Infine, è necessario comunicare all’Agenzia delle entrate se si voglia avvalersi dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rientranti nel nuovo bonus del 75%

Per interventi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 c’è la possibilità di beneficiare del nuovo bonus con detrazione del 75% dell’imposta lorda. La detrazione si sconta nei cinque anni successivi con quote all’anno di uguale importo. Si tratta di interventi direttamente finalizzati a superare e ad eliminare le barriere architettoniche in immobili già esistenti secondo la disciplina prevista dal decreto del Ministro dei lavori pubblici numero 236 del 14 giugno 1989.

Nuovo bonus superamento barriere architettoniche del 75% di detrazione fiscale, quali visti sono necessari?

Nel caso del nuovo bonus del 75% per il superamento delle barriere architettoniche sono necessarie tutte le autorizzazioni comunali (la Cila, la Cilas, la Scia e i permessi a costruire) sulla base dei regolamenti del Comune dove è situato l’edificio oggetto di intervento. Risulta necessaria la fattura e il bonifico parlante. Quest’ultimo non è necessario nel caso di sconto in fattura e solo per la parte non coperta dallo sconto stesso. Non è necessaria, invece, l’asseverazione ai requisiti tecnici da inviare all’Enea. E non è occorrente nemmeno l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’Edilizia del Comune dell’immobile.

Quali visti e asseverazioni per il nuovo bonus delle barriere architettoniche del 75% di detrazione fiscale?

Se chi fa i lavori si serve dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta per il bonus del 75% del superamento delle barriere architettoniche, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. Tale asseverazione non è prevista per gli interventi a edilizia libera o per importi al di sotto dei 10 mila euro. Non è prevista nemmeno se si tratta di bonus facciate. L’asseverazione si ottempera in carta semplice a meno che non è prevista altra formula dalla normativa. Il visto di conformità nella comunicazione è dovuto a meno che non si tratti di edilizia libera. O di interventi entro i 10 mila euro o di bonus facciate. Infine, è necessario comunicare all’Agenzia delle entrate si ci si vuole avvalere dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

 

Bonus edilizi, ecobonus ordinario e superbonus 110%, sisma bonus: quali visti e asseverazioni?

Nel caso di benefici dai bonus edilizi come ecobonus ordinario o rientrante nel superbonus 110%, sisma bonus, bonus barriere architettoniche al 75%, se ci si avvantaggia della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi non ci sono particolari adempimenti da fare. Normalmente, si provvede al pagamento con il bonifico tracciabile. Gli adempimenti cambiano nel caso in cui si voglia sfruttare il beneficio fiscale nelle modalità di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione prezzi nel casso di ecobonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche

Infatti, dal 12 novembre 2021, per la detrazione con cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura dei bonus edilizi consistenti in ecobonus, sisma bonus e il nuovo bonus sulle barriere architettoniche, è necessario ottemperare all’asseverazione dei prezzi e al visto di conformità. Fanno eccezione i lavori realizzati in edilizia libera e gli interventi il cui importo non ecceda i 10 mila euro, a esclusione del bonus facciate. Per l’asseverazione dei prezzi, la legge di Bilancio 2022 ha disciplinato che i prezzi Dei possono fare da riferimento per i sisma bonus, per il bonus casa e per il bonus facciate. E anche per il nuovo bonus legato all’abbattimento delle barriere architettoniche, disciplinato dall’articolo 119 ter del decreto “Rilancio”.

Ecobonus ordinario o super, che cos’è?

L’ecobonus ordinario o rientrante nel superbonus 110% per il risparmio energetico qualificato è previsto dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013. Spetta la detrazione fiscale per gli interventi in ecobonus sull’Irpef e sull’Ires del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% o 85% da sfruttare nei successivi dieci anni. La detrazione spetta per gli interventi effettuati o da effettuare nell’ecobonus ordinario dal 1° luglio 2020 e fino al termine del 2023, sia per il superbonus 110% (che scenderà al 70% dal 2024 e al 65% dal 2025). Sono compresi nell’ecobonus anche i tre nuovi interventi rientranti tra i “trainanti” del superbonus 110%, disciplinati dal comma 1, dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. La detrazione del superbonus 110% si può sfruttare nei 4 o 5 anni successivi.

Ecobonus ordinario e super, quali visti di conformità e asseverazioni sono necessari?

Nel caso di ecobonus ordinario o per interventi in superbonus 110%, sono necessarie le autorizzazioni comunali come Cila, Cilas, Scia e permesso di costruire. Per queste ottemperanze è necessario far riferimento ai regolamenti comunali del territorio di svolgimento degli interventi. Risulta prevista anche l’emissione della fattura. Non risulta necessaria, invece, nemmeno l’asseverazione dei requisiti tecnici da inviare all’Enea.

Ecobonus ordinario e super, serve l’asseverazione al Sue, di congruità e il visto di conformità?

Nel caso di ecobonus ordinario e superbonus 110%, risulta necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune di riferimento. Ed è necessaria l’asseverazione di congruità (a esclusione dei bonus diversi dal superbonus 110%, dagli interventi in edilizia libera e da quelli con importo al di sotto dei 10 mila euro, oppure dal bonus facciate) anche in carta libera.

Ecobonus interventi edilizi ordinari e superbonus 110%, visto di conformità e comunicazioni all’Agenzia delle entrate

Nel caso di ecobonus per interventi edilizi ordinari o rientranti nel superbonus 110%, è necessario il visto di conformità nella comunicazione. Tale visto non si presenta solo per i bonus diversi dal superbonus 110%, se in edilizia libera o per interventi al di sotto dei 10 mila euro di importo. Non è necessario nemmeno per il bonus facciate. Inoltre, è occorrente la comunicazione dell’opzione scelta (cessione del credito di imposta o sconto in fattura) da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

Sisma bonus ordinario: che cos’è e quali sono le detrazioni fiscali ammesse?

Gli interventi ammessi nel sismabonus ordinario sono disciplinati dai commi da 1 bis a 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013. Le detrazioni spettanti sull’Irpef e sull’Ires sono del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% e possono essere sfruttate nei cinque anni successivi. I lavori antisismici possono rientrare anche nel superbonus 110% (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023) con abbassamento della percentuale di detrazione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Come opera la detrazione fiscale del sisma bonus ordinario?

La detrazione opera nei 4 o 5 anni successivi. Rientrano nello sconto in fattura o nella cessione del credito di imposta anche i crediti per le misure antisismiche previste dai commi 1 bis e 1 ter, dell’articolo 16 del decreto legge 63 del 2013 per il 50%. La detrazione sale invece al 70% o all’80% per le riduzioni di una o di due classi di rischio come previsto dal comma 1 quater.

Visti e asseverazioni nel caso di sisma bonus ordinario o per interventi nel superbonus 110%

Nel caso di sisma bonus ordinario o per interventi ricadenti nel superbonus 110%, è previsto che si disponga di tutte le autorizzazioni comunali. Serve inoltre la fattura. Per i casi di sconto in fattura, nel caso di sisma bonus acquisiti ordinario o in regime di superbonus 110%, non è necessario il bonifico parlante per la quota non coperta dallo sconto stesso. Chi fa svolgere i lavori non deve ottemperare all’asseverazione dei requisiti tecnici da inoltrare all’Enea.

Sisma bonus ordinario o in regime di superbonus 110%: quali altri visti di conformità sono necessari?

Nel caso di interventi in regime di sisma bonus ordinario o di superbonus 110% risulta necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia del Comune dove è situato l’immobile. L’asseverazione di congruità in carta libera deve essere ottemperata. Ma non risulta necessaria per il sisma bonus acquisti ordinario o ricadente nel superbonus 110%. Lo ha specificato l’Agenzia delle entrate nella circolare numero 16/E del 29 novembre 2021 e nella risposta all’interpello numero 190 del 17 marzo 2021. Infine, chi fa svolgere i lavori deve ottemperare al visto di conformità nella comunicazione. Rimangono esclusi gli interventi non rientranti nel superbonus 110%, i lavori in edilizia libera o quelli di importo entro i 10 mila euro. Inoltre, risulta essere sempre necessario comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione scelta. In questo caso se si tratta di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta.

 

 

 

Superbonus 110% e bonus facciate: visti e asseverazioni necessari

Con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”, poi recepito dalla legge di Bilancio 2022, i soggetti che vogliano usufruire dei vantaggi fiscali del superbonus 110%, del bonus facciate e degli altri bonus edilizi, hanno l’obbligo di mettersi in regola con gli adempimenti (visti e asseverazioni) per poter sfruttare la tipologia di agevolazione fiscale preferita. L’asseverazione degli interventi è necessaria, a seconda dei casi, se si voglia utilizzare la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura al posto della detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Superbonus 110%: asseverazione di congruità delle spese per gli interventi

Il decreto “Antifrodi” ha cambiato il meccanismo di asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi e il visto di conformità del superbonus 110%. Per gli interventi fino al 12 novembre scorso, il visto di conformità non era necessario per le detrazioni dirette nella dichiarazione dei redditi. L’obbligo sussisteva solo per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A partire dall’entrata in vigore del decreto Antifrodi, l’asseverazione di congruità e il visto di conformità sono obbligatori anche per la detrazione nella dichiarazione dei redditi, con delle eccezioni.

Superbonus 110%, quando non è necessario il visto di conformità delle spese?

Nel caso del superbonus 110% il visto di conformità specifico non è necessario se il contribuente presenta il modello Redditi precompilato. Oppure se si utilizza il modello 730 e il 730 attraverso il sostituto di imposta. Inoltre, se la dichiarazione dei redditi viene “vistata” (nel caso di compensazione del credito con valore superiore a 5 mila euro), il visto generale assorbe anche quello specifico. Lo ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 16/E del 2021.

Superbonus 110%, visto di conformità e asseverazioni delle imprese

Peraltro, la stessa Agenzia delle entrate ha stabilito che gli stessi adempimenti di asseverazioni e di visti sono a carico delle imprese per le fatture emesse relative ai pagamenti intercorsi dal 12 novembre scorso. Ciò significa che le fatture emesse nel 2021 dovranno essere suddivise a seconda dell’obbligo di asseverazione e che buona parte delle fatture (fino all’11 novembre 2021) risultano esenti dal visto specifico.

Asseverazioni tecniche nel caso del superbonus 110%: cosa fare?

Per le asseverazioni tecniche relative al superbonus 110% è necessario rifarsi alle regole dei singoli interventi e al decreto del ministero per lo Sviluppo Economico dei “Requisiti per i lavori ecobonus” già a decorrere dal 6 ottobre 2020 e al decreto ministeriale numero 58 del 2017 in tema di sismabonus. In particolare, per il superbonus 110% c’è sempre l’obbligo del visto di congruità delle spese con individuazione dei prezziari ai quale riferirsi. Fanno eccezione i lavori nei quali il bonus viene calcolato sul costo di acquisto dell’unità abitativa, come avviene per il sismabonus acquisti.

Bonus facciate: quali visti e asseverazioni sono necessari?

Visti di conformità delle spese sostenute e asseverazione sono necessari anche per il bonus facciate. L’intervento prevede la detrazione Irpef e Ires del 90% per i lavori del 2020 e del 2021. A partire dal 2022 l’agevolazione fiscale è scesa al 60%. La detrazione fiscale deve essere ammortizzata nei 10 anni successivi. Le quote del beneficio devono essere di uguale valore secondo quanto prevedono i commi dal 219 al 224 dell’articolo 1, della legge numero 160 del 2019.

Asseverazioni tecniche per i lavori rientranti nel bonus facciate: quali sono?

Nel caso di interventi rientranti nel bonus facciate è necessario avere le autorizzazioni comunali (Cila, Cilas, Scia, permessi a costruire). Per gli obblighi è necessario rifarsi al relativo regolamento comunale. Potrebbe essere necessaria la notifica preliminare alla Asl qualora si ricada nelle situazioni del comma 1, dell’articolo 99, del decreto legislativo numero 81 del 2008. Risulta altresì necessaria sia la fattura che il bonifico parlante nel caso di sconto in fattura. Il bonifico parlante è occorrente tuttavia solo per la quota eventuale che non è coperta dallo sconto in fattura. Per i lavori “eco” è necessaria anche l’asseverazione dei requisiti tecnici da inviare all’Enea. Non non è necessaria, invece, l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello Unico per l’Edilizia (Sue) del Comune.

Altre asseverazioni di congruità in carta libera nel caso del bonus facciate

Una ulteriore asseverazione riguarda la congruità nel caso del bonus facciate, ma non per i bonus differenti dal superbonus 110%, se di edilizia libera oppure sotto i 10 mila euro dell’intervento stesso o se si tratta di bonus facciate. L’asseverazione deve essere ottemperata in carta semplice qualora non sia stata previsto un altro tipo di asseverazione. Analogamente, per il bonus facciate è previsto il visto di conformità nella comunicazione, ad eccezione dei bonus diversi dal superbonus 110%, se di edilizia libera o sotto i 10 mila euro di valore dell’intervento, oppure se bonus facciate. Infine, nel caso del bonus facciate è necessario procedere con la comunicazione dell’opzione scelta (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) all’Agenzia delle entrate.

 

Superbonus 110%, come si applica lo sconto in fattura?

Quasi la totalità dei bonus edilizi adottano come opzioni per fruire delle agevolazioni fiscali lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Nell’ambito del superbonus 110% le due opzioni hanno permesso ai contribuenti di accelerare la domanda di ristrutturazioni edilizie e di riqualificazione degli edifici unifamiliari o di lavori da eseguire sulle parti comuni di un condominio. Dagli ultimi dati disponibili dell’Agenzia delle entrate al 7 novembre 2021, il 99% delle agevolazioni fiscali inerenti il superbonus 110%, il bonus facciate e gli altri bonus edilizi ordinari, ha visto ricorrere agli strumenti dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

Sconto in fattura per superbonus 110% e altre agevolazioni edilizie: che cos’è?

La possibilità di utilizzare lo sconto in fattura è stata confermata dalla legge di Bilancio 2022, dopo l’applicazione del beneficio fiscale già negli anni 20200 e 2021. L’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020 ha previsto, infatti, che per i lavori riportati nel comma 2, ovvero quelli rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi, sia possibile scegliere uno sconto sul corrispettivo che il contribuente deve pagare a chi svolge i lavori per un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato da chi effettua gli interventi. L’impresa che esegue i lavori può recuperare quanto dovuto sotto forma di credito di imposta, dello stesso importo.

Cosa può fare la ditta che svolge i lavori dello sconto in fattura?

Il fornitore dei lavori può, a suo volta, cedere il credito ad altri soggetti. Il contribuente, invece, può utilizzare lo sconto in fattura (o la cessione del credito di imposta) in alternativa all’utilizzo diretto dell’importo agevolato del superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi.

Sconto in fattura sul superbonus 110% e bonus edilizi: cosa cambia con la legge di Bilancio 2022?

La legge di Bilancio 2022 ha confermato il ricorso allo sconto in fattura nei casi di detrazione fiscale del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. In particolare, per le spese edilizie rientranti nel superbonus e nelle ristrutturazioni il contribuente può chiedere al fornitore dei lavori di applicare lo sconto in fattura. Tale sconto si applica sul corrispettivo fino all’importo limite pari al corrispettivo stesso.

Sconto in fattura per il superbonus 110%, può essere anche parziale?

Lo sconto in fattura applicato nei casi di superbonus o degli altri bonus edilizi può essere anche parziale. In tal caso, il contribuente lascia al fornitore dei lavori la possibilità di incassare una parte del corrispettivo in denaro, oltre alla quota che risulta fiscalmente a carico del contribuente. Il contribuente, a sua volta, può detrarre la restante parte del beneficio e può anche cederlo a terzi come credito di imposta.

Sconto in fattura e sconto commerciale nel superbonus 110%: come procedere?

Lo sconto in fattura derivante dalle detrazioni fiscali del superbonus 110% non deve essere confuso dallo sconto commerciale che l’impresa può applicare al corrispettivo. Nel caso dello sconto commerciale, vi è un minor corrispettivo da pagare all’impresa che dunque ricava meno dal lavoro eseguito. L’applicazione dello sconto in fattura non comporta, invece, alcuna riduzione dei ricavi per l’impresa che esegue il lavoro. Si tratta, piuttosto, di una modalità a se stante di pagamento di quanto dovuto. Nel caso dello sconto in fattura, pertanto, non diminuisce il valore della base imponibile. Lo sconto deve essere applicato sul valore totale dell’intervento, comprendendo anche l’Iva.

Come si applica lo sconto in fattura nel caso del superbonus 110%?

Nel caso in cui si richieda lo sconto in fattura per i lavori eseguiti nell’ambito del bonus facciate con il 90% di detrazione fiscale (dal 2022 si applica la detrazione del 60%) su un importo dei lavori di 10 mila euro, l’impresa che esegue i lavori emette fattura per 11 mila euro totali. L’importo deriva dal totale dei lavori (10 mila euro) più l’Iva del 10% (mille euro). Lo sconto in fattura da applicare al totale darà luogo alla detrazione di 9.900 euro, corrispondente al 90% di 11 mila euro. In questo caso, il contribuente dovrà versare all’impresa la quota fiscale che rimane a suo carico, ovvero 1.100 euro.

 

Barriere architettoniche: come funziona la detrazione Irpef e Ires del 75% nel 2022?

La legge di Bilancio 2022 ha confermato la nuova detrazione Irpef e Ires pari al 75% sui lavori occorrenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’adeguamento edilizio deve essere effettuato sugli immobili esistenti, mentre non dovrebbero essere inclusi gli interventi effettuati su edifici costituiti da un’unica unità immobiliare non unifamiliare.

Eliminazione barriere architettoniche, come funziona la detrazione nel 2022?

L’agevolazione fiscale per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche viene calcolata sulle spese sostenute ai fini dei lavori. Queste ultime seguono il principio di cassa per gli interventi effettuati dai privati e di competenza per i lavori delle imprese. Le spese devono essere sostenute unicamente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. La norma specifica che gli interventi devono essere realizzati per superare ed eliminare le barriere architettoniche negli edifici già esistenti per ottenere la detrazione delle imposte lorde Irpef e Ires.

Barriere architettoniche, in cosa consiste l’agevolazione fiscale del 75% su Irpef e Ires?

La detrazione fiscale del 75% sulle imposte lorde Irpef e Ires fino a concorrere all’ammontare dell’intervento di rimozione delle barriere architettoniche deve essere ripartita in 5 quote annuali dello stesso importo. Il totale di spesa ammessa al beneficio fiscale non deve essere superiore ai seguenti limiti:

  • a 50 mila euro se si tratta di interventi fatti su edifici unifamiliari oppure su unità immobiliari inserite all’interno di edifici plurifamiliari. Gli edifici devono essere funzionalmente indipendenti e devono disporre di uno o di più accessi autonomi dall’esterno;
  • a 40 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative immobiliari di cui si costituisce l’edificio. Il limite di spesa ammessa alla detrazione riguarda gli edifici composti da 2 a 8 unità abitative;
  • a 30 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative immobiliari di cui si costituisce l’edificio. Il limite di spesa ammessa alla detrazione riguarda gli edifici composti da oltre 8 unità immobiliari.

Eliminazione barriere architettoniche e interventi di automazione degli impianti degli edifici

La detrazione del 75% su Irpef e Ires relativa agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche è ottenibile anche per i lavori di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità abitative immobiliari. La stessa detrazione spetta anche per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali e dell’impianto nel caso in cui si proceda con la sostituzione dell’impianto.

Interventi barriere architettoniche, è possibile chiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta

Anche per la detrazione spettante sugli interventi di rimozione delle barriere architettoniche si possono utilizzare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta. Gli strumenti sono validi solo per l’anno 2022 secondo quanto disciplina l’articolo 119 ter del decreto legge numero 34 del 2020. Per l’operatività dei due strumenti è necessario rifarsi a quanto prevede la lettera f) del comma 2, dell’articolo 121 del decreto legge 34 del 2020.