Superbonus 110% e bonus edilizi, più tempo per la comunicazione del credito di imposta

Ci sarà più tempo a disposizione per i beneficiari del credito di imposta per le operazioni relative alle spese del 2021. La proroga della cessione del credito di imposta al 16 febbraio 2022 non è infatti l’unica effettuata tra i bonus edilizi e il superbonus 110% in questi ultimi giorni. Slitta dal 16 marzo al 7 aprile 2022, infatti, anche il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione scelta. Ovvero del credito di imposta o dello sconto in fattura. Lo slittamento consente ai contribuenti di avere più tempo anche ai fini della dichiarazione dei redditi 2022.

Slittamento comunicazione all’Agenzia delle entrate delle spese superbonus 110% del 2021: ecco in cosa consiste

In più, lo slittamento della comunicazione della cessione del credito di imposta per i lavori effettuati in superbonus 110% o in altri bonus edilizi per le spese del 2021 consente anche ai professionisti, ai tecnici che provvedono alle asseverazioni della congruità delle spese, agli amministratori di condominio di avere più tempo per ottemperare agli adempimenti. La scadenza del 7 aprile 2022 riguarda la comunicazione che deve essere effettuata all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione con la quale avvalersi della detrazione fiscale. Come negli anni precedenti, la scadenza era stata fissata al 16 marzo 2022. Salvo poi procedere con lo slittamento dati gli aumentati adempimenti a carico dei contribuenti e dei professionisti derivanti dal decreto “Antifrodi”.

Dichiarazione redditi 2022 con spese relative al superbonus 110%: più tempo per la comunicazione

L’Agenzia delle entrate ha chiarito le novità relative allo slittamento della scadenza della comunicazione al 7 aprile 2022. Lo slittamento consente, peraltro, di avere più tempo a disposizione anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022. I modelli precompilati della dichiarazione saranno disponibili dal prossimo 30 aprile. Di conseguenza, il contribuente avrà più giorni a disposizione per trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardo alla cessione di credito di imposta o di sconto in fattura per le spese effettuate nel 2021.

Nuovo bonus barriere architettoniche 2022, comunicazione cessione crediti dal 24 febbraio 2022

Ulteriore disciplina ha trovato anche il nuovo bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche con detrazione fiscale pari al 75%. Il bonus può essere utilizzato per tutto l’anno 2022 per agevolare le spese relative al superamento delle barriere architettoniche. Il direttore dell’Agenzia delle entrate, con il provvedimento dello scorso 3 febbraio, ha chiarito che anche per il bonus barriere architettoniche si può procedere con l’opzione della cessione dei crediti di imposta. Le regole del bonus barriere architettoniche sono state adeguate, pertanto, a quelle degli altri bonus edilizi.

Bonus barriere architettoniche, la comunicazione della cessione dei crediti di imposta o sconto in fattura dal 24 febbraio 2022

Come si legge nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 24 febbraio 2022 è possibile trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura. Le operazioni sono relative alle detrazioni spettanti per il bonus barriere architettoniche. Le specifiche tecniche e le modalità con le quali effettuare la comunicazione saranno oggetto di una nuova pubblicazione dell’Agenzia delle entrate sul proprio portale.

Credito di imposta superbonus e bonus edilizi, più giorni per cederlo

Più operazioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura derivanti dalle agevolazioni fiscali legate al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi. È quanto ha spiegato l’Agenzia delle entrate che è intervenuta nel merito della scadenza del periodo transitorio che sarebbe dovuto finire il 6 febbraio 2022. Ci saranno 10 giorni di tempo in più per la cessione dei crediti di imposta con le vecchie regole: si potrà fare una cessione del credito di imposta in più fino al 16 febbraio 2022, prima della stretta operata dal decreto “Sostegni ter”.

Cessione dei crediti di imposta da superbonus 110% e altri bonus edilizi: la proroga al 16 febbraio 2022

Ci saranno dunque dieci giorni in più per il periodo transitorio della cessione dei crediti di imposta. E le operazioni potranno essere fatte con la nuova piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate per la comunicazione della scelta dell’opzione, entrata in funzione dalla giornata di oggi, 4 febbraio 2022. A intervenire sulla proroga del vecchio regime di cessione dei crediti di imposta è stata la stessa Agenzia delle entrate nelle Faq pubblicate sul proprio portale.

Interventi edilizi con possibilità di beneficio fiscale: non serve l’asseverazione dei costi

Tra le novità elencate dall’Agenzia delle entrate anche la corretta applicazione della disciplina relativa alle asseverazioni dei lavori in edilizia libera e per gli interventi entro i 10 mila euro di importi. Per questi lavori non serve l’asseverazione della congruità dei costi, ma con la nuova piattaforma dell’Agenzia delle entrate è possibile procedere con la comunicazione della scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta. L’assenza di asseverazione rientra tra gli obiettivi di semplificazione delle procedure per i piccoli lavori.

Interventi in edilizia libera o per importi fino a 10 mila euro: come fare la comunicazione?

La comunicazione della scelta della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura per gli interventi in edilizia libera (per interventi con importi fino a 10 mila euro dei lavori è facile prevederne il costo) segue una procedura specifica. Nel dettaglio, è previsto che si barri l’apposita casella del quadro A del modello. La scelta mira a indicare gli gli interventi in oggetti siano quelli classificati in edilizia libera ai sensi del Testo unico per l’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001) ma anche del decreto ministeriale del 2 marzo 2018.

Cessione credito di imposta superbonus 110% e bonus facciate: bisogna barrare la casella del quadro A?

La casella non deve essere barrata nel caso si tratti di interventi rientranti nel superbonus 110% e nel bonus facciate. Anche se classificabili come interventi in edilizia libera, la procedura per le due misure fiscali segue altre indicazioni.

Superbonus 110% e bonus facciate, come comunicare l’opzione della cessione del credito di imposta?

Per le cessioni del credito di imposta relativo agli interventi rientranti nei bonus maggiori (superbonus 110% e bonus facciate, ad esempio), il regime transitorio terminerà il giorno 16 febbraio 2022. I crediti di imposta potranno dunque essere comunicati all’Agenzia delle entrate entro tale termine, oltre al quale si potrà effettuare una sola e unica operazione ulteriore di cessione.

Quante cessioni può fare un contribuente sul credito di imposta nel superbonus 110%?

È il caso di un contribuente che abbia fatto una cessione del credito di imposta in superbonus 110% il giorno 28 gennaio scorso. Ovvero dopo l’entrata in vigore del decreto “Sostegni ter”. L’interessato potrà fare fare un’ulteriore cessione entro il 16 febbraio 2022, con comunicazione relativa all’Agenzia delle entrate.

Ulteriori chiarimenti per i bonus in arrivo: l’eliminazione delle barriere architettoniche

Vari chiarimenti sono arrivati dall’Agenzia delle entrate per gli altri bonus validi nel 2022. Per quello relativo all’eliminazione delle barriere architettoniche con il 75% di detrazione fiscale. Il bonus è valido per tutto il 2022. Dalle indicazioni fornite, si potranno comunicare i relativi interventi all’Agenzia delle entrate. A partire dal 24 febbraio prossimo, infatti, si potrà procedere in via telematica con la comunicazione dell’opzione di scelta per questi lavori. Ovvero con la scelta tra cessione del credito di imposta e sconto in fattura.

Dichiarazione dei redditi 2022 con spese relative al superbonus 110%: più tempo per la comunicazione

Ulteriore novità derivante dai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate riguarda la dichiarazione dei redditi 2022. I relativi modelli precompilati saranno disponibili dal 30 aprile prossimo. Il contribuente avrà più giorni di tempo per trasmettere le comunicazioni all’Agenzia delle entrate di cessione di credito di imposta o di sconto in fattura. Le comunicazioni, infatti, dovranno essere inviate entro il 7 aprile prossimo e non più entro il 16 marzo 2022.

 

Superbonus 110% e bonus edilizi, la cessione del credito va fatta entro il 6 febbraio

Ancora pochi giorni per poter cedere il credito di imposta derivante dal superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi. In particolare, la regola vale per chi ha acquisito il credito di imposta e lo voglia rivendere. Con l’operatività delle nuove norme sulla cessione del credito di imposta e sull’applicazione dello sconto in fattura, la “fase transitoria” nella quale utilizzare la cessione del credito impone tempi stretti per aggiungere un passaggio in più alla circolazione della “moneta fiscale”.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura, la nuova disciplina del decreto ‘Sostegni ter’

La scelta dell’opzione della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura come operazioni derivanti dal superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi segue regole nuove dettate dal decreto “Sostegni ter”. In particolare, in base alle nuove norme del decreto, i contratti che prevedono una cessione susseguente a quella già realizzata dal 7 febbraio in poi risultano nulli. Dunque, la cessione del credito non può più avere un ulteriore passaggio nel caso in cui sia già stata realizzata dal beneficiario della detrazione oppure dal fornitore che ha concesso lo sconto in fattura.

Crediti di imposta su bonus edilizi: cosa avviene dal 7 febbraio 2022?

I fruitori dell’opzione della cessione del credito di imposta per il superbonus 110% e per gli altri bonus edilizi hanno tempo, pertanto, fino al 6 febbraio 2022 per poter esercitare un ulteriore passaggio di cessione. La norma contenuta nel decreto “Sostegni ter” prevede che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 siano stati già oggetto di precedenti opzioni di scelta, possano essere oggetto di un solo ed ulteriore passaggio. La circolazione della “moneta fiscale” a partire da lunedì prossimo, pertanto, risulta estremamente limitata consentendo, a chi detiene il credito di imposta, di utilizzarlo direttamente senza poter più procedere con eventuali cessioni.

Credito di imposta su superbonus 110%, a chi potrebbe convenire di cederlo entro il 6 febbraio 2022?

Da quanto prevede la norma del decreto “Sostegni ter”, potrebbero esserci dei soggetti che avrebbero vantaggi a fare un ulteriore passaggio di cessione del credito di imposta entro il 6 febbraio 2022. Non di certo il contribuente che ha messo su contratto lo sconto in fattura. Il fornitore, in questo caso, potrà cedere il credito sia se lo ottiene prima del 7 febbraio prossimo, sia se ne entra in possesso successivamente. Il fornitore, tuttavia, non sa a quali condizioni potrà procedere con la propria cessione del credito di imposta: i limiti imposti a partire dal 7 febbraio faranno registrare una minore domanda di acquisto dei crediti di imposta. E, in questo scenario, chi cede il credito di imposta potrebbe dover sottostare a condizioni e importi riconosciuti al di sotto delle attese.

Credito di imposta da superbonus 110%, chi lo ha acquistato potrebbe avere vantaggi a cederlo

Chi invece ha acquisito un credito di imposta con l’intenzione di venderlo nuovamente a terzi potrebbe avere maggiore interesse a cederlo a sua volta entro il 6 febbraio 2022. Questo passaggio avrebbe il beneficio che sullo stesso credito di imposta, a partire dal 7 febbraio prossimo, chi detiene il credito possa a sua volta procedere con una sola, ulteriore e ultima cessione. Non sarà così, invece, per chi non riesce a fare la cessione del credito di imposta nel periodo transitorio, ovvero entro il 6 febbraio prossimo. A partire dal giorno successivo si potrà procedere nel limite di una sola cessione.

Cessione del credito di imposta da bonus edilizi: dal 4 febbraio 2022 la nuova piattaforma per la comunicazione

I ragionamenti che si fanno sulla cessione del credito di imposta derivante dai bonus edilizi e dal superbonus 110% devono, tuttavia, essere verificati a partire dal 4 febbraio prossimo. Infatti, per quella data è previsto l’utilizzo da parte dei soggetti interessati della nuova piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate per procedere con l’operazione. Il nuovo software consentirà agli operatori di poter procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione della quale avvalersi.

Superbonus e bonus edilizi, quale scelta tra cessione del credito di imposta e sconto in fattura?

Ovvero, l’operatore adempie all’obbligo di comunicare al Fisco di volersi avvalere dello sconto in fattura oppure della cessione del credito di imposta. A partire dal 4 febbraio prossimo (e per i giorni successivi) si potrebbe prevedere un afflusso eccezionale sulla piattaforma dati i tempi ristretti. A meno che il governo non proceda con la dilatazione del periodo transitorio in modo da accordare più tempo agli operatori. In tal caso, i soggetti potrebbero procedere con l’ultima operazione prima della stretta sulla cessione del credito di imposta.

Cessione crediti di imposta superbonus 110% e bonus edilizi, dal 4 febbraio nuova piattaforma

Dal 4 febbraio sarà attiva la nuova piattaforma dell’Agenzia delle entrate per la cessione dei crediti di imposta. Ad oggi, infatti, la piattaforma attiva non consente di poter procedere con le operazioni di  cessione dei crediti del superbonus 110%, degli altri bonus edilizi, nonché dei lavori minori e degli interventi con importo non eccedente i 10 mila euro. Questi ultimi due interventi, in ogni modo, non sono soggetti al visto di conformità e all’asseverazione delle spese, come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate.

Aggiornamento piattaforma cessione dei crediti dell’Agenzia delle entrate: cosa cambia?

L’aggiornamento della piattaforma del portale dell’Agenzia delle entrate si è reso necessario per trasmettere le comunicazione di scelta dell’opzione della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura in conseguenza dell’utilizzo del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Di norma i crediti sono lavorati e resi disponibili tramite il cassetto fiscale del contribuente entro il giorno 10 del mese susseguente alla trasmissione della comunicazione. Solo la visibilità nel cassetto fiscale consente al contribuente di attivarsi per monetizzare il credito fiscale verso i soggetti terzi. Solitamente quest’ultima operazione si rivolge a istituti di credito e verso le poste.

Superbonus 110% e altri bonus edilizi, le ultime novità del decreto ‘Sostegni ter’ sulla cessione del credito di imposta

In seguito alle novità del decreto “Sostegni ter” (numero 4 del 2022) che ha bloccato l’utilizzo del credito di imposta come moneta fiscale, consentendo di poter utilizzare più volte il credito di imposta, l’aggiornamento della piattaforma dell’Agenzia delle entrate si è reso indispensabile. Infatti, a partire dal 7 febbraio 2022, i crediti di imposta derivanti dal superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi potranno subire una sola cessione. Con la nuova piattaforma sarà possibile nuovamente procedere con la comunicazione della scelta della cessione del credito di imposta o dell’applicazione dello sconto in fattura. Fermo restando la necessità di adeguare i passaggi dei crediti di imposta alle novità del decreto “Sostegni ter”.

Superbonus e bonus edilizi, quali devono avere il visto di conformità delle spese?

Con l’aggiornamento del software dell’Agenzia delle entrate, i soggetti potranno procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta di una delle due opzioni di utilizzo della detrazione fiscale. Per i lavori realizzati in edilizia libera e per quelli di importo non eccedenti i 10 mila euro, i contribuenti dovranno procedere con la comunicazione della scelta senza ottemperare al visto di conformità delle spese. Tale visto permane per il superbonus 110% e per il bonus facciate.

 

 

 

Superbonus 110% e altri bonus minori: quando scattano i controlli del Fisco?

La legge di Bilancio 2022 presenta novità sui controlli al superbonus 110% e agli altri bonus minori. Un primo passaggio della Manovra 2022 è stato il recepimento delle norme del decreto legge “Antifrodi” (numero 157 del 2021). La novità più incisiva riguarda la cessione dei crediti di imposta e l’applicazione dello sconto in fattura: i controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate possono individuare soggetti a rischio decretando la sospensione della comunicazione ai fini della cessione dei crediti di imposta per 30 giorni.

Superbonus 110% e bonus minori: ecco come avvengono i controlli dell’Agenzia delle entrate

Con i controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate sul superbonus 110% e sugli altri bonus minori, la cessione del credito può subire uno stop. Infatti, nel caso in cui, nei 30 giorni dalla sospensione, l’Agenzia delle entrate dovesse confermare i profili di rischio dei soggetti che hanno emesso la comunicazione del credito di imposta o dello sconto in fattura, la comunicazione stessa si considera come mai effettuata. Viceversa, se il controllo dell’Agenzia delle entrate non conferma il profilo di rischio, la comunicazione produce i suoi effetti.

Superbonus 110% e bonus edilizi, cosa avviene se decorre il termine dei 30 giorni dei controlli?

La sospensione dei 30 giorni della comunicazione all’Agenzia delle entrate per avvalersi dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta, non preclude gli ordinari controlli dell’Agenzia delle entrate in merito al superbonus 110% e degli altri bonus minori in materia edilizia. Allo stesso tempo, i controlli del Fisco non costituiscono il riconoscimento dell’agevolazione fiscale spettante.

Superbonus 110%, controlli e sospensione della cessione dei crediti di imposta dell’Agenzia delle entrate

Qualora nell’ottenimento delle agevolazioni fiscali legate al superbonus 110% o ad altri bonus minori, l’Agenzia delle entrate dovesse rilevare la presenza di profili di rischio, l’eventuale comunicazione per la scelta della cessione dei credito di imposta o dello sconto in fattura può essere sottoposta a sospensione per 30 giorni. Si tratta del meccanismo della scelta delle opzioni di utilizzo del superbonus 110% che prevede, entro i 5 giorni successivi alla presentazione della comunicazione, la possibilità che l’Agenzia delle entrate individui o meno i profili di rischio.

Superbonus 110%, cosa avviene se l’Agenzia delle entrate blocca il profilo di rischio?

Solo se l’Agenzia delle entrate dovesse rilevare l’insussistenza dei profili di rischi la comunicazione produce i suoi effetti. Nel caso di sussistenza dei profili di rischio e di sospensione fino a 30 giorni, la conferma dei rischi produce il risultato che la comunicazione non sia stata mai effettuata all’Agenzia delle entrate. Viceversa, se i rischi non dovessero essere confermati, la comunicazione dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta produce i suoi effetti.

Come fa i controlli sul superbonus 110% l’Agenzia delle entrate?

Nell’individuazione dei profili di rischio inerenti la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate valuta:

  • la coerenza e la regolarità delle informazioni indicate nella comunicazione con i dati già presenti nell’Anagrafe tributaria;
  • le informazioni inerenti i crediti di imposta e la cessione a soggetti coinvolti nell’operazione;
  • analoghe situazioni di cessione del credito di imposta già effettuate precedentemente dai soggetti riportati nella comunicazione.

Superbonus 110% e altri bonus edilizi, i soggetti intermediari possono non accettare la cessione del credito di imposta?

Inoltre, i soggetti intermediari verso i quali può essere ceduto il credito di imposta del superbonus 110%, possono non accettare la cessione stessa. Pertanto, banche, istituti di intermediazione finanziaria e poste, sono obbligati a segnalare le operazioni sospette seguendo le norme antiriciclaggio.

Accertamento nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi minori

La legge di Bilancio 2022 ha recepito il decreto “Antifrodi” anche in materia di accertamento fiscale per il recupero di quanto indebitamente utilizzato. L’Agenzia delle entrate può procedere con gli appositi atti di recupero. In tal caso l’attività viene esercitata  entro il 31 dicembre del 5° anno susseguente a quello nella quale si sia verificata la violazione. Fanno parte degli accertamenti per le attività di recupero:

  • gli importi dovuti e non versati;
  • i contributi Covid percepiti in maniera indebita;
  • la cessione dei crediti di imposta senza averne i requisiti.

Cosa avviene nell’accertamento della compensazione in F24 dei crediti di imposta?

Ad esempio, nel caso sia avvenuta una compensazione con F24 il giorno 30 novembre 2021 relativa a un credito di imposta per una una cessione dei crediti fatta senza requisiti, l’atto di recupero dell’Agenzia delle entrate deve essere effettuato entro il 31 dicembre del 2026.

Bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, quando le spese per visti e asseverazioni sono detraibili?

Novità in tema di visti e asseverazioni per i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, in particolare le detrazioni fiscali spettanti per i lavori minori e per gli interventi fino a 10 mila euro. L’Agenzia delle entrate ha spiegato come semplificare i piccoli interventi. Sul punto l’Agenzia pone la data di scelta dell’opzione come quella che fa fede negli interventi di edilizia libera. Inoltre, le spese sostenute per i visti e le asseverazioni nel corso del 2021 risultano detraibili anche per l’anno di imposta 2021. Per i bonus diversi dal superbonus 110%, pertanto, non farà fede il momento in cui tali spese siano state sostenute.

Interventi in edilizia libera non in superbonus 110%: fa fede la data di scelta opzione sconto in fattura o cessione del credito di imposta

La data che fa fede ai fini dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese sostenute, nel caso degli interventi in edilizia libera, è quella nella quale si comunica la scelta dell’opzione stessa. I beneficiari del bonus devono adempiere a questa comunicazione direttamente all’Agenzia delle entrate. La stessa è intervenuta sulla semplificazione delle procedure con le opportune delucidazioni. Il riferimento è all’utilizzo dello sconto in fattura o alla cessione del credito di imposta. L’ambito di applicazione della regola è limitata agli interventi in edilizia libera o a quelli con importo non superiore ai 10 mila euro.

Bonus in edilizia libera e importi non superiori a 10 mila euro: senza visto e vale la data dell’opzione

Pertanto, non ha rilevanza la data nella quale si effettua la spesa, ma solo quella nella quale si comunica all’Agenzia delle entrate la volontà di avvalersi di una delle due opzioni. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate va a limitare l’ambito di applicabilità del decreto legge “Antifrodi”. Il parere esclude peraltro vari interventi i edilizi minori dagli adempimenti dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese nel caso di cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura.

Bonus edilizia libera e interventi minori, cosa dice la legge di Bilancio 2022?

La questione dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese è nata con l’applicazione del decreto legge “Antifrodi”. La legge di Bilancio 2022 ne ha recepito gli obblighi, lasciando fuori proprio gli interventi più contenuti. Ne deriva che, per i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel caso con cui ci si volesse avvalere dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta, non si applica l’adempimento del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese. Gli interventi che ne rimangono fuori sono, dunque, quelli in edilizia libera e quelli fino a 10 mila euro di importo. La semplificazione non è valida, invece, per il bonus facciate.

Interventi con bonus edilizi fatti nel 2021 ma comunicati dopo: come fare?

L’intervento dell’Agenzia delle entrate va a integrare quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2022 nella situazione in cui i lavori minori siano stati effettuati nel corso del 2021, ma la comunicazione della scelta dell’opzione (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) avvenga successivamente. In tal caso fa fede la data della comunicazione. Infatti, si legge sulla Faq dell’Agenzia delle entrate, “si ritiene che la stessa (la data, n.d.r.) trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’agenzia delle Entrate a decorrere da tale data”.

Interventi in edilizia libera diversi dal superbonus 110%, ecco come fare per lo sconto in fattura o cessione del credito di imposta

Ciò detto, se una spesa rientrante nel bonus in edilizia libera o con importo fino a 10 mila euro, diversa dal superbonus 110%, è stata sostenuta il 1° dicembre 2021, il beneficiario non è soggetto al visto di conformità e all’asseverazione di congruità delle spese se la comunicazione della scelta dell’opzione (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) avviene a partire dal 1° gennaio 2022. In tal caso, le date apposte a fatture e ai bonifici non fa fede.

Detraibilità spese per visti e asseverazioni bonus edilizi minori: si può applicare?

L’Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che le spese per le asseverazioni di congruità e per i visti di conformità risultano sempre detraibili. Nella detraibilità rientrano dunque anche le spese effettuate nel corso del 2021. Il parere dell’Agenzia delle entrate si è reso indispensabile in conseguenza del fatto che la legge di Bilancio 2022 ha stabilito la detraibilità delle medesime spese sostenute solo a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, le spese di visti e asseverazioni sono detraibili anche se sostenute dal 12 novembre 2021 (giorno di entrata in vigore del decreto legge “Antifrodi”) al 31 dicembre 2021.

 

 

Bonus ristrutturazioni, interventi ammessi e tutti i documenti necessari

Con la legge di Bilancio 2022 anche il bonus ristrutturazioni è stato confermato per tutto l’anno in corso e per i prossimi anni. La legge di Bilancio ha recepito le novità introdotte dal decreto “Antifrodi” (decreto legge numero 157 del 2021) per le spese relative agli interventi del 2022, 2023 e 2024. Anche per il bonus ristrutturazioni è permesso avvalersi delle due opzioni di vantaggio fiscale,  ovvero la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura. Tuttavia, per esercitare le due opzioni è necessario conseguire il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. I due adempimenti non sono necessari per gli interventi minori, ovvero i lavori in edilizia libera e quelli il cui importo complessivo non superi i 10 mila euro.

Bonus ristrutturazione, tutto ciò che serve nel 2022 per far eseguire gli interventi necessari sugli immobili

Anche per il bonus ristrutturazione è dunque necessario seguire una check list di documenti necessari per tutti gli interventi ammessi alla detrazione fiscale. Inoltre, la check list permette di avere chiaro il quadro di chi sia il soggetto beneficiario, le spese sostenute, l’ammontare del credito di imposta ceduto, i dati dell’immobile oggetto di intervento, la documentazione attestante la proprietà, le parti comuni di un condominio, i documenti relativi ai pagamenti degli interventi e quelli relativi all’opzione scelta (sconto in fattura o credito di imposta).

Bonus ristrutturazione, chi può accedere all’agevolazione fiscale?

Per avvalersi del bonus ristrutturazione è necessario, innanzitutto, l’individuazione del soggetto beneficiario. Può trattarsi di condominio o di persona fisica (e, dunque, del proprietario, del detentore, di familiare convivente, di convivente di fatto o da unione civile o, infine, di coniuge separato). Possono accedere all’agevolazione fiscale anche le società di persone e i soggetti a esse equiparate per gli interventi su immobili che non rientrino tra i beni strumentali o merce. Ammessi all’agevolazione fiscale anche gli imprenditori individuali e le imprese familiari, con gli stessi limiti delle società di persone.

Bonus ristrutturazioni, quali sono i lavori e gli interventi ammessi alla detrazione fiscale?

Il bonus ristrutturazioni permette varie tipologie di interventi. Innanzitutto sulle parti comuni degli edifici si possono effettuare lavori di manutenzione ordinaria. Per la manutenzione straordinaria gli interventi sono ammessi sia sulle parti comuni dell’edificio che su edifici unifamiliari e plurifamiliari indipendenti. Per entrambe queste tipologie di beneficiari, sono altresì ammessi al bonus ristrutturazione anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia.

Bonus ristrutturazioni, le spese sostenute e l’ammontare del credito di imposta ceduto

Sulle spese sostenute per gli interventi rientranti nel bonus ristrutturazioni si possono annotare gli importi prima di quello finale. L’ammontare del credito di imposta ceduto può essere suddiviso nel primo stato di avanzamento dei lavori (Sal) o importo unico. A seguire il secondo, terzo, quarto e quinto stato di avanzamento dei lavori.

Bonus ristrutturazioni, le informazioni inerenti l’immobile e i documenti sulla proprietà immobile

Sugli immobili oggetto di intervento è necessario avere i dati della visura catastale o della domanda di accatastamento. Se non si ha quest’ultima, vanno bene le ricevute di versamento dei tributi locali. Per quanto concerne i documenti relativi alla proprietà o alla disponibilità degli immobili oggetto di intervento, è necessario possedere:

  • l’atto di acquisto o il certificato catastale;
  • i contratti di locazione o di comodati, purché registrati;
  • il certificato dello stato di famiglia, anche con autocertificazione per le famiglie conviventi;
  • la successione. Nel caso si tratti di cessione delle rate residue è necessaria l’autocertificazione che attesti la disponibilità e la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Tale autocertificazione deve essere rilasciata dall’erede;
  • il verbale del Consiglio di amministrazione che accetti la domanda di assegnazione;
  • la sentenza di separazione nel caso di coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’ex coniuge;
  • il preliminare di acquisto;
  • il consenso a eseguire i lavori da parte del proprietario;
  • la copia dell’atto di cessione dell’immobile.

Bonus ristrutturazioni condominio, cosa è necessario per i lavori sulle parti comuni di un edificio?

Sulle parti comuni di un edificio o condominio, per l’esecuzione dei lavori rientranti nel bonus ristrutturazione è necessaria la copia della delibera dell’assemblea che approvi gli interventi. È altresì necessaria la tabella millesimale per la ripartizione delle spese tra i condomini. Nel caso di condominio minimo, la delibera dell’assemblea sull’esecuzione dei lavori e l’autocertificazione sulla natura degli interventi, nonché i dati catastali sulle unità abitative del condominio, sono i documenti necessari.

Bonus ristrutturazioni, le dichiarazioni sostitutive del beneficiario della misura fiscale

Tra le dichiarazioni sostitutive del beneficiario della misura del bonus ristrutturazione, è necessario essere in regola con:

  • la dichiarazione sostitutiva che attesti il rispetto del limite massimo di spesa del bonus;
  • quella relativa al fatto se si sia già beneficiato di altri contributi per gli stessi interventi;
  • la dichiarazione sostitutiva relativa al fatto che l’immobile oggetto di intervento non rientra tra i beni strumentali o beni merci. La destinazione dell’immobile deve essere unicamente a suo abitativo;
  • i documenti che attestino di produrre del reddito imponibile in Italia;
  • la dichiarazione che gli interventi proseguano o meno lavori iniziati negli anni precedenti.

Bonus ristrutturazioni, quali sono le autorizzazioni necessarie per far eseguire i lavori?

In merito alle autorizzazioni amministrative, alle comunicazioni, alle relazioni e alle attestazioni tecniche relative all’esecuzione dei lavori inclusi nel bonus ristrutturazioni, è necessario:

  • ottenere la comunicazione di inizio dei lavori (ovvero la Cil o la Cila) con la relativa ricevuta di deposito;
  • avere la Segnalazione certificata dell’inizio dell’attività (la Scia) con relativa ricevuta di deposito;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dove si indichi la data di inizio degli interventi, il fatto che gli interventi rientrino nel bonus ristrutturazioni;
  • le comunicazioni dell’Asl competente per territorio, nel caso in cui siano necessarie.

Bonus ristrutturazioni, i documenti di spesa e quelli prima della fine dei lavori

Tra i documenti di spesa necessari ad attestare l’esecuzione dei lavori nell’ambito del bonus ristrutturazioni si ritrovano: le fatture e gli inerenti bonifici parlanti, gli oneri di urbanizzazione, le imposte di bollo. Prima del termine dei lavori sono necessari specifici documenti, ovvero:

  • la dichiarazione posta dall’amministratore di condominio che accerti l’entità di quanto versato da ogni condomino e quanto sia maturato di detrazione fiscale;
  • il consenso a procedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito di imposta da parte di chi ha svolto i lavori;
  • l’asseverazione alla congruità delle spese inerenti i lavori. In tal caso bisogna allegare il computo metrico;
  • l’attestazione che il tecnico che provvede all’asseverazione sia iscritto agli ordini professionali;
  • la polizza assicurativa Rc del sottoscrittore dell’asseverazione.

Bonus ristrutturazione, cosa è necessario fare per il credito di imposta o lo sconto in fattura?

Per esercitare una delle due opzioni, la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura, è necessario:

  • che l’amministratore di condominio dichiari gli importi versati da ciascun condominio e la detrazione maturata da ciascuno;
  • il consenso a utilizzare una delle due formule, lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta;
  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute secondo quanto prevede il decreto legge numero 157 del 2021 (decreto “Antifrodi”). È necessario allegare il computo metrico;
  • la polizza Rc assicurativa dell’asseveratore che deve essere iscritto ai collegi professionali o ordini;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che deve essere rilasciata dall’impresa che ha svolto i lavori. Nella dichiarazione deve essere riportato che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto degli obblighi di sicurezza del lavoro e con i relativi contributi previsti;
  • la copia o la ricevuta dell’Agenzia delle entrate dell’avvenuta comunicazione in merito alla scelta dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta. Tale copia riguarda i precedenti stati di avanzamento dei lavori, qualora siano presenti.

Bonus edilizi: dal Sostegni Ter stop alle cessioni multiple dei crediti

Novità dall’articolo 26 della bozza del decreto Sostegni Ter: per i bonus edilizi è prevista la sospensione della cessione multipla dei crediti.

Bonus edilizi e contrasto alle frodi: stop alle cessioni multiple dei crediti

Deve essere sottolineato che l’introduzione dell’articolo 26 del decreto Sostegni Ter ha sollevato molti malumori e di conseguenza, questa norma potrebbe cambiare. Nonostante questo, vediamo attualmente cosa prevede l’articolo. La prima cosa da sottolineare è che esso è rubricato: Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Di conseguenza il governo è consapevole che il riconoscimento dei Bonus Edilizi e in particolare il Superbonus 110% sta creando delle fasce di frode piuttosto rilevanti con importi per i lavori gonfiati e di conseguenza, oltre ad aver introdotto il visto di conformità e varie asseverazioni, sta pensando a ulteriori misure che dovrebbero ostacolare i furbetti.

Secondo le nuove norme, la cessione del credito potrebbe essere effettuata una sola volta. Il cessionario, ad esempio l’impresa che si occupa dei lavori edili, a sua volta potrebbe cedere il credito solo agli intermediari finanziari.

Obiettivo: bloccare la catena delle cessioni dei crediti: critiche dai professionisti del settore

Il Governo ha dichiarato che l’intenzione è bloccare la catena delle cessioni dei crediti che ha portato la Guardia di Finanza a scoprire numerose frodi. Naturalmente questa bozza ha destato l’interesse delle imprese edili che criticano aspramente il costante cambio di norme applicabili ai bonus edilizi. Tale comportamento, secondo l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), andrebbe a danneggiare soprattutto le imprese più serie e a penalizzare le famiglie più bisognose. Le seconde infatti non possono avvalersi delle detrazioni sull’IRPEF.

Il presidente dell’ANCE Gabriele Buia sottolinea che questo provvedimento costringerà molte imprese a dover modificare i contratti già stipulati con il rischio che nascano molti contenziosi e un blocco del mercato.

Dello stesso avviso è anche la Rete delle Professioni Tecniche (RPT). Questa sottolinea come le continue modifiche alle disposizioni generino confusione e incertezza togliendo efficacia ai provvedimenti. RPT sottolinea che è concorde sulla necessità di evitare le frodi, ma tale obiettivo può essere realizzato attraverso strumenti informatici, banche dati e tutte le informazioni già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre, infine, sottolineare che, in base alla bozza del decreto Sostegni Ter approvata, il blocco delle cessioni del credito previsto dall’articolo 26 dovrebbe entrare in vigore per gli atti stipulati dopo il 7 febbraio 2022. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di cessione, sarà possibile effettuare solo un’altra cessione. I contratti stipulati dal 7 febbraio e che prevedono cessioni multiple sono nulli.

Il blocco delle cessioni del credito multiple riguarderà tutti i bonus edilizi e in particolare Sisma Bonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Super Bonus 110% e Bonus facciate.

Ecobonus, elenco tipologia di lavori ammessi e documenti da presentare: la guida

Anche i lavori in ecobonus, come altri interventi edilizi, necessita del visto di conformità delle spese e dell’asseverazione della congruità delle stesse nel caso in cui ci si volesse avvalere, negli anni 2022, 2023 e 2024, di una delle due opzioni di vantaggi fiscali previsti. Ovvero lo sconto in fattura oppure la cessione del credito di imposta. L’ecobonus, come altri interventi edilizi rientranti nei bonus e nel superbonus 110%, è stato adeguato dalla legge di Bilancio 2022 ai vari visti, già introdotti dal decreto legge “Antifrodi” (dl numero 157 del 2021).

Ecobonus, visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese sostenute

Tuttavia, risulta necessaria una guida per il rilascio del visto di conformità delle spese per gli interventi che danno diritto all’ecobonus ordinario. La guida risulta utile anche per l’elenco dei documenti necessari per poter arrivare all’apposizione del visto. Due sono le considerazioni da fare: la prima è che l’obbligo dei visti non riguarda gli interventi in edilizia libera e quelli che hanno un importo totale al di sotto dei 10 mila euro. La seconda è quella che l’obbligo del visto e dell’asseverazione per i bonus differenti dal superbonus 110% (dunque anche dell’ecobonus) sussiste anche per la cessione del rate residue non fruite delle detrazioni per le spese dell’anno 2020, con accordo i cessione del credito perfezionato dal 12 novembre 2021 in poi.

Ecobonus, la parte del beneficiario, delle spese sostenute, dell’ammontare del credito ceduto e del soggetto beneficiario

In una check list degli interventi rientranti nell’ecobonus, è necessario indicare i dati del beneficiario e le spese sostenute per i lavori. Inoltre, l’ammontare del credito di imposta ceduto può essere suddiviso nel primo stato di avanzamento dei lavori (o unico), secondo, terzo, quarto e quinto. Del soggetto beneficiario, è necessario indicare se si tratta di condominio o di persona fisica. In quest’ultimo caso, si deve indicare se si tratti di proprietario, detentore o di familiare convivente (o di fatto, o di componente unione civile o di coniuge separato) o di promissario acquirente. Inoltre, si può indicare anche se il soggetto beneficiario è un ente pubblico (o privato) che non svolge attività commerciale, di società di persone o di capitale o di associazione tra professionisti.

Ecobonus, i dati relativi all’immobile oggetto di intervento con detrazione fiscale

Per quanto riguarda i dati relativi all’immobile oggetto di intervento in ecobonus, è occorrente indicare la visura catastale, la domanda di accatastamento o, in alternativa a quest’ultima, le ricevute di pagamento dei tributi locali. Inoltre, è necessario riportare la dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza nell’immobile degli interventi di impianti di riscaldamenti funzionanti o riattivabili con interventi anche di manutenzione straordinaria.

Ecobonus la documentazione della proprietà o della disponibilità dell’immobile

In merito alla documentazione che attesti la proprietà o la disponibilità dell’immobile, è necessario possedere:

  • gli atti di acquisto o la certificazione catastale;
  • il contratto di locazione o di comodato che risulti registrato;
  • il certificato dello stato di famiglia (va bene anche l’autocertificazione);
  • la successione, anche come autodichiarazione;
  • la sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’ex coniuge;
  • il preliminare di acquisto;
  • il consenso a eseguire i lavori da parte del proprietario;
  • la copia dell’atto di cessione dell’immobile.

Documentazione delle parti comuni di un condominio nel caso di ecobonus

In merito ai documenti nel caso di parti comuni di un condominio o alle altre dichiarazioni sostitutive del beneficiario della detrazione, è necessario avere a portata di mano la copia della delibera assembleare che riporti l’approvazione dell’esecuzione dei lavori di ecobonus e la tabella millesimale per la ripartizione delle spese. Nel caso di condominio minimo deve ottenersi la delibera dell’assemblea dei condomini di approvazione degli interventi in ecobonus e ripartizione delle spese e l’autodichiarazione dei lavori eseguiti e dei vari dati catastali delle unità abitative del condominio.

Ecobonus, le altre dichiarazioni sostitutive del beneficiario

Tra le altre dichiarazioni del beneficiario dell’ecobonus, è necessario ottenere la dichiarazione sostitutiva che attesti che siano stati rispettati i limiti massimi delle spese ammissibili; la dichiarazione sostitutiva che attesti se vi siano stati altri contributi riferibili alla stessa tipologia di lavori; la dichiarazione o i documenti che attestino la produzione in Italia del reddito imponibile.

Ecobonus, quali sono le autorizzazioni da produrre per l’inizio dei lavori e i documenti relativi alle spese dei lavori?

Per quanto concerne le autorizzazioni da produrre per l’inizio dei lavori in ecobonus, è necessario avere a portata di mano:

  • la Comunicazione di inizio dei lavori (Cil oppure Cila) con la ricevuta del deposito;
  • la Segnalazione certificata dell’inizio dell’attività (Scia) e relativa ricevuta del deposito;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui figuri la data di inizio degli interventi;
  • La relazione tecnica e la comunicazione preventiva all’Asl competente per territorio.

Per i lavori in ecobonus è necessario conservare le fatture, i bonifici parlanti, gli oneri di urbanizzazione, l’imposta di bollo e tutti gli altri documenti necessari.

Ecobonus, quali sono i tipi di lavoro e interventi ammessi?

Gli interventi ammessi per l’ecobonus riguardano:

  • i lavori di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti;
  • gli interventi sugli involucri degli edifici esistenti (opachi);
  • i lavori di acquisto e di posa in opera delle finestre, comprendenti gli infissi;
  • gli interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale. Rientrano le caldaie a condensazione con classe minima A; oppure classe minima A+ con sistemi di termoregolazione oppure con generatori ibridi o con pompe di calore; fanno parte anche i lavori di sostituzione dello scaldacqua;
  • i lavori per installare i pannelli solari, i collettori solari, le schermature solari (anche per l’acquisto), gli impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
  • gli interventi (acquisto e messa in opera) di sistemi di microgenerazione che sostituiscano i precedenti impianti; dei dispositivi multimediali per il controllo da remoto;
  • i lavori di efficienza energetica di isolamento (su superficie almeno del 25% dell’involucro dell’edificio) o di miglioramento delle prestazioni energetiche invernali.

Ecobonus, quali documenti servono per la cessione del credito di imposta o per lo sconto fiscale?

Per utilizzare le due opzioni, lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, chi fa fare lavori in ecobonus deve produrre:

  • la dichiarazione dell’amministratore di condominio che stabilisca l’entità delle spese corrisposte da ogni condomino e quanta detrazione sia maturata;
  • il consenso da parte del cessionario o del fornitore dei lavori al credito di imposta o a concedere lo sconto in fattura;
  • l’asseverazione del tecnico abilitato in merito alla corrispondenza dei lavori fatti ai requisiti tecnici e la congruità delle spese;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’asseverazione del tecnico abilitato che deve essere rilasciata dal fornitore, dal produttore o dall’installatore (allegato A del decreto ministeriale “Requisiti” del 6 agosto 2020);
  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute con in allegato il computo metrico (necessaria per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020);
  • il tecnico deve essere iscritto agli ordini o ai collegi professionali;
  • la polizza Rc di chi ha sottoscritto l’asseverazione;
  • la copia delle ricevute dell’avvenuta trasmissione della comunicazione di scelta dell’opzione all’Agenzia delle entrate relativa ai precedenti stati di avanzamento dei lavori;
  • la scheda tecnica di materiali e componenti usati per i lavori (e relativa marcatura CE se prevista);
  • l’attestazione della prestazione energetica (Ape) per ogni unità abitativa;
  • la copia dei lavori fatti trasmessa all’Enea. Deve riportare il codice Cpid.

 

 

Bonus balconi: come cambia il bonus facciate nel 2022

Rifare alcune parti di un balcone, ristrutturarlo, realizzarlo, trasformare un balcone in una veranda: sono vari gli interventi che si possono compiere per risistemare le facciate degli edifici. Si può procedere con il bonus ristrutturazioni oppure con il bonus facciate. La legge di Bilancio 2022 ha previsto varie novità per l’anno in corso, soprattutto per il bonus facciate. Fino al 31 dicembre 2021 questo bonus era il più conveniente per rifare l’esterno degli edifici, balconi compresi. Con la riduzione della detrazione fiscale dal 90% al 60% a partire dal 1° gennaio 2022 (e per i lavori effettuati entro il 31 dicembre 2022), la misura subisce il ritorno di interesse dei bonus ordinari, primo tra i quali proprio il bonus ristrutturazioni.

Bonus facciate, le novità dalla legge di Bilancio 2022

Tuttavia, la scelta tra il bonus facciate e il bonus ristrutturazioni per interventi relativi ai balconi necessita di un’attenta analisi delle tipologie di interventi ammessi dalla normativa. Proprio sul bonus facciate nel 2022 il legislatore è intervenuto abbassando la percentuale di detrazione fiscale al 60%. La detrazione spetta per il recupero o per il restauro della facciata esterna degli edifici, inclusa la tinteggiatura o la sola pulitura. La norma stabilisce che gli interventi devono interessare le strutture opache della facciata, inclusi i balconi, gli ornamenti e i fregi.

Quali sono i vantaggi di eseguire interventi sui balconi con il bonus facciate?

Gli interventi rientranti nel bonus facciate, anche per lavori relativi ai balconi, devono riguardare gli edifici esistenti. Anche per il 2022, il vantaggio fiscale si può ottenere attraverso lo sconto in fattura oppure tramite la cessione del credito di imposta. Diversamente, si può detrarre quanto speso (non vi sono limiti di costi per il bonus facciate) recuperando il vantaggio fiscale nei 10 anni successivi ai lavori nella dichiarazione dei redditi. Tra gli adempimenti spettanti nel caso in cui si facciano lavori sui balconi con il bonus facciate è necessario prestare attenzione alle asseverazioni di congruità delle spese e al visto di conformità nel caso in cui ci si avvalga della cessione del credito di imposta.

Bonus ristrutturazione balconi come alternativa al bonus facciate: le novità del 2022

L’alternativa al bonus facciate per lavori riguardanti i balconi è rappresentata dal bonus ristrutturazioni. Il primo elemento che si evidenzia di questa misura rispetto al bonus facciate, è la minore detrazione fiscale spettante, fissata al 50% rispetto al 60%. Tuttavia, nella scelta tra le due misure per gli interventi relativi ai balconi è necessario prendere in considerazione ulteriori variabili. Innanzitutto, per questo tipo di interventi, il bonus ristrutturazione risulta essere l’alternativa più praticabile, rispetto ad esempio l’ecobonus ordinario. Quest’ultima misura può arrivare alla detrazione fiscale del 65% e permette anche l’esecuzione di piccoli lavori come la sostituzione degli infissi e delle finestre. Tuttavia, tra i lavori ammessi, non figura quello relativo ai balconi. E, inoltre, l’ecobonus richiede sempre dei miglioramenti energetici, difficilmente dimostrabili nei soli lavori relativi ai balconi.

Bonus ristrutturazione balconi, quando si può o non si può eseguire?

Nel 2022 il bonus ristrutturazioni può rappresentare, quindi, l’alternativa più valida per i lavori relativi ai balconi, purché vengano rispettati determinati requisiti. Innanzitutto, gli ambiti di intervento del bonus ristrutturazione. I lavori di questa misura sono elencati dall’articolo 16 bis del Testo unico sulle imposte sui redditi. Si tratta di interventi relativi al recupero edilizio e agli altri interventi indipendentemente dalla categoria edilizia. A titolo di esempio, sono ammessi lavori nelle categorie del risparmio energetico, della prevenzione di atti illeciti o di infortuni domestici, della rimozione dell’amianto o delle barriere architettoniche. Tuttavia, è necessario tener presente che se si tratta di manutenzione ordinaria dei balconi, come degli altri interventi ammessi dal Testo unico, i lavori possono essere eseguiti da soli solo se eseguiti su parti comuni dei condomini. È questo la regola alla quale prestare la maggiore attenzione nella scelta del bonus ristrutturazioni.

Detrazioni fiscali bonus ristrutturazione balconi: quali sono i vantaggi rispetto al bonus facciate?

Se la scelta ricade, in ogni modo, sul bonus ristrutturazioni rispetto al bonus facciate per lavori inerenti i balconi, è necessario tener presente che il limite della spesa massima per l’unità immobiliare è fissata in 96 mila euro. Tuttavia, rispetto al bonus facciate che scade al 31 dicembre del 2022, la scadenza del bonus ristrutturazioni è fissata a fine anno del 2024.

Bonus ristrutturazioni, si può procedere con la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura e come?

Analogamente al bonus facciate, la detrazione fiscale si può sfruttare mediante la cessione dello sconto in fattura e la cessione del credito di imposta. Le due opzioni permettono di ottenere da subito il vantaggio fiscale anziché attendere i 10 anni di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese e il visto di conformità nel caso di cessione del credito di imposta. Tuttavia, questi due adempimenti non sono necessari (rispetto all’obbligatorietà del bonus facciate) nel caso in cui si tratti di interventi eseguiti in edilizia libera o per importi dei lavori che non superino i 10 mila euro.