Rimborso Iva e rateazione cartelle, i chiarimenti delle Entrate

Per tutti i contribuenti che hanno avuto problemi con il rimborso Iva legato alle rateazioni delle cartelle di pagamento, arriva una buona notizia. Le Entrate sono infatti intervenute in materia di rimborso Iva con una circolare ad hoc.

Il documento chiarisce le modifiche relative al rimborso Iva, ritoccate di recente dai D. Lgs 156/2015 e 158/2015 che hanno rivisto il sistema sanzionatorio legato alle violazioni tributarie, tanto nell’ambito amministrativo quanto in quello penale.

Nello specifico, il documento dell’Agenzia delle Entrate sul rimborso Iva ha chiarito alcuni punti legati alla sospensione del rimborso che interviene in caso di pagamenti rateizzati delle cartelle di pagamento:

  • Il debitore decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive;
  • L’importo residuo iscritto a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione;
  • Il carico può essere di nuovo rateizzato qualora, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data siano state integralmente saldate: in queto caso, il piano di dilazione può essere articolato nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Per l’esecuzione del rimborso Iva, le rate di una cartella di pagamento non ancora versate non vengono considerate carichi pendenti e non comportano la sospensione parziale o totale del rimborso stesso. Una regola che però non vale qualora l’inadempimento del contribuente sia causa della decadenza dalla rateazione.

Leasing immobiliare abitativo e inadempimenti del conduttore

La formula del leasing immobiliare abitativo ha trovato già parecchi sostenitori da quando è stata introdotta e normata dalla Legge di Stabilità 2016, ai commi 76-83 dell’articolo 1.

Ricordiamo che il leasing immobiliare abitativo è un contratto di locazione finanziaria relativo a un immobile da adibire ad abitazione principale e che la formula prevede che la casa sia concessa in uso al conduttore che paga un canone al concedente.

Come in ogni contratto di leasing, anche nel leasing immobiliare abitativo il conduttore può decidere, alla fine del contratto, di non acquistare la proprietà della casa o di pagare il debito residuo e acquistarla.

In alcuni casi, però, nei contratti di leasing immobiliare abitativo si sono verificati inadempimenti da parte del conduttore. In questi casi, per normare la situazione interviene l’art. 78 della suddetta Legge di Stabilità.

Recita l’articolo: “In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. L’eventuale differenza negativa è corrisposta dall’utilizzatore al concedente“.

In sostanza, poiché l’articolo resta al di fuori dell’ambito dell’inadempimento dell’utilizzatore dell’immobile, anche per il leasing immobiliare abitativo è considerata valida la clausola che considera come inadempimento il mancato pagamento anche di una sola rata.

Imprese e deducibilità delle donazioni pro terremoto

La solidarietà di privati e imprese nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto nel Centro Italia può avere, nei confronti delle aziende, delle interessanti ricadute sotto il profilo fiscale.

Forse non tutti sanno che sono previste agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi per le imprese che effettuano donazioni ed erogazioni liberali in caso di calamità naturali come il terremoto. La finalità è quella di incentivare questo tipo di donazioni.

Diverse sono le leggi che si esprimono in merito e che consentono la deducibilità di donazioni ed erogazioni liberali effettuate in caso di terremoto, ma non solo. Nello specifico, in ordine cronologico:

  • articolo 100 TUIR (D.P.R 917/86): le erogazioni in denaro effettuate a favore di Onlus o di iniziative umanitarie sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate entro 30mila euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
  • Lgs 460/1997: non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, le cessioni gratuite in favore delle Onlus di derrate alimentari, prodotti farmaceutici, beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. I beni in questione devono presentare imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, senza che ne inficino l’utilità d’uso, “non ne consentono la commercializzazione o la vendita”. La deducibilità di tali beni è pari al costo specifico sostenuto per la produzione/acquisto dei beni ceduti gratuitamente. Il valore non può superare complessivamente il 5% del reddito d’impresa dichiarato.
  • Legge 133/1999 (art. 27): deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari (come il terremoto), se effettuate attraverso fondazioni, associazioni, comitati, enti, individuati con decreti dei prefetti delle province di pertinenza.
  • Legge 133/1999: deducibilità dei costi (in quanto non destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) dei beni ceduti gratuitamente in occasione di calamità pubbliche o eventi straordinari, destinati alle fondazioni, associazioni, comitati o enti , individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province.

Canone Rai con F24, c’è tempo fino al 31 ottobre

Con le bollette elettriche di luglio, gli italiani si sono trovati la prima rapina del canone Rai con le sette mensilità del 2016 arretrate. Non tutti, però, hanno potuto consegnare il bottino utilizzando la bolletta elettrica per pagare il canone Rai, ma lo dovranno fare tramite F24, come ricordato di recente dall’Agenzia delle Entrate.

Oltre a ricordare che l’imposta va versata entro e non oltre il 31 ottobre, nello specifico, ecco chi deve usare l’F24 per pagare il canone:

  • le famiglie anagrafiche tenute al versamento del canone Rai, nelle quali nessun componente titolare di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale;
  • i contribuenti la cui fornitura di energia elettrica avviene utilizzando reti non interconnesse alla rete di trasmissione nazionale, come ricordato in questo articolo.

Infine, giusto per non lasciare niente al caso, le Entrate hanno ricordato anche i codici tributo da utilizzare per il versamento del canone Rai tramite F24, da inserire nella sezione Erario del modello:

  • TVNA per i nuovi abbonamenti;
  • TVRI per il rinnovo di abbonamenti esistenti.

Terremoto, confermato stop a versamento tasse

Confermata la moratoria fiscale per i comuni colpiti dal terremoto del Centro Italia. È stato infatti sancito lo stop a tutti gli adempimenti tributari per i contribuenti dei suddetti comuni fino al 19 dicembre 2016 compreso.

Lo ha reso noto il ministero dell’Economia con un comunicato stampa nel quale sottolinea che, partire dal 24 agosto, sono sospesi i versamenti delle imposte e gli adempimenti tributari per persone fisiche, imprenditori, persone giuridiche residenti o operanti nei comuni colpiti dal terremoto.

La sospensione tributaria interessa anche versamenti e adempimenti che derivano da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli derivanti da accertamenti esecutivi.

Il decreto di sospensione è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma è intanto possibile anticipare la lista dei comuni colpiti dal terremoto che beneficeranno della sospensione.

L’elenco potrebbe non essere definitivo poiché, sulla base delle comunicazioni fornite dalla Protezione Civile, con un successivo decreto ministeriale potranno essere indicati altri comuni colpiti dal terremoto ai quali si applicherà la sospensione.

Abruzzo

Campotosto (AQ)

Capitignano (AQ)

Montereale (AQ)

Rocca Santa Maria (TE)

Valle Castellana (TE)

 

Lazio

Accumoli (RI)

Amatrice (RI)

Cittareale (RI)

 

Marche

Acquasanta Terme (AP)

Arquata del Tronto (AP)

Montegallo (AP)

Montemonaco (AP)

Montefortino (FM)

 

Umbria

Cascia (PG)

Monteleone di Spoleto (PG)

Norcia (PG)

Preci (PG)

Al via le richieste di Sia, Sostegno per l’Inclusione Attiva

Da venerdì 2 settembre e fino al 31 ottobre è possibile presentare le domande per l’ammissione al cosiddetto Sia, ossia il Sostegno per l’Inclusione Attiva.

Si tratta di una misura a livello nazionale per sostenere le famiglie in condizioni di disagio sociale o di fragilità economica, attraverso l’erogazione di un contributo economico che, però, è subordinato all’adesione di un componente del nucleo familiare aa un progetto personalizzato di attivazione lavorativa e sociale.

Nella famiglia beneficiaria del Sia devono essere presenti almeno un componente minorenne o un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Inoltre, fa sapere il ministero del Lavoro, l’Isee della famiglia deve essere inferiore o uguale a 3mila euro e non vi devono essere altri trattamenti economici rilevanti, di valore complessivo superiore a 600 euro mensili, o strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati.

Il beneficio economico del Sia varia da 80 a 400 euro mensili, a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, viene erogato dall’Inps attraverso una carta di pagamento elettronica ed è concesso bimestralmente per la durata di un anno.

Gli interventi per l’erogazione del Sia sono progettati e proposti dai Comuni attraverso i propri servizi sociali e in coordinamento con i servizi sanitari comunali, le scuole e i centri per l’impiego. I Comuni stessi fanno da tramite tra le famiglie e l’Inps.

Nello specifico, l’Inps ha pubblicato un messaggio con le procedure informatiche per i Comuni che debbono inoltrare all’istituto le richieste di Sia, dispiegate in 4 differenti canali di invio:

  • tramite file in formato xml, da effettuare in modalità http, collegandosi alla procedura “SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva)”, disponibile nella sezione “Servizi Online” – “Enti pubblici e previdenziali” del portale Inps;
  • acquisizione manuale online, collegandosi alla procedura “SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva)”, disponibile nella sezione “Servizi Online” – “Enti pubblici e previdenziali” del portale Inps;
  • attraverso la piattaforma SGAte. In questa modalità, l’acquisizione delle domande di Sia può avvenire da parte degli Enti accreditati e delegati dai Comuni su SGAte;
  • in cooperazione applicativa, secondo le regole del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Si tratta di un formato basato sulla busta e-Gov e sulle medesime specifiche relative al formato xml del punto primo.

Canone Rai, le bollette vanno conservate per 10 anni

Le follie del canone Rai in bolletta non finiscono mai di stupire. Ce n’è una, in particolare, alla quale forse non tutti hanno pensato e riguarda il periodo per il quale gli attestati di pagamento del canone Rai devono essere conservati.

Un periodo che collide visibilmente con quello per il quale è necessario conservare l’attestazione di pagamento della bolletta elettrica, all’interno della quale il canone Rai è stato proditoriamente inserito.

Se, da una parte, le bollette dell’energia elettrica (così come quelle del gas e di altre utenze), devono essere conservate per 5 anni per poter rispondere a eventuali contestazioni presentando le ricevute, il canone Rai invece non è una tariffa ma una imposta e l’obbligo della conservazione della ricevuta raddoppia: da 5 a 10 anni.

Gli utenti devono quindi ricordarsi di non eliminare dopo 5 anni le ricevute delle bollette elettriche all’interno delle quali è contenuto anche il canone Rai, per non correre il rischio di dover giustificare eventuali richieste da parte della tv di Stato senza avere un documento comprovante il pagamento.

E, si sa, viste le meraviglie della burocrazia di casa nostra e l’accanimento fastidioso e asfissiante con cui la Rai insegue i suoi abbonati, non è così improbabile ricevere qualche contestazione dai rapinatori di viale Mazzini…

Stop al mutuo per le famiglie terremotate

Non sono poche le famiglie che hanno perso la loro casa durante il terremoto della scorsa settimana e che su di esse hanno ancora acceso un mutuo. Per loro è arrivata una buona notizia.

È infatti sospeso il pagamento delle rate di mutuo acceso sugli edifici danneggiati dal sisma, come riportato dall’articolo 7 dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

L’articolo in questione prevede infatti che, a causa del grave disagio socio-economico dovuto al terremoto, che hanno colpito i soggetti residenti o con sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento, il terremoto è causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del Codice Civile e quindi esime dal pagamento delle rate del mutuo.

La sospensione delle rate del mutuo è possibile sia per le case di abitazione sia per gli edifici commerciali o produttivi, distrutti o resi inagibili anche in parte dal sisma. Per fruirne, è necessario presentare agli istituti di credito un’autocertificazione del danno subito per ottenere la sospensione del mutuo fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’edificio, comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Si può scegliere se sospendere l’intera rata del mutuo o solo quella della quota capitale.

Infine, dall’articolo 7 un avvertimento alle banche. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza, queste devono informare i titolari di mutuo, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti. Qualora non lo facciano, si considerano sospese fino al 31 gennaio 2017, senza costi aggiuntivi per il titolare, le rate di mutuo in scadenza entro questa data.

Bonus Bebè, ecco le istruzioni

Dopo l’anticipazione sull’erogazione del Bonus Bebè, l’Inps emana un messaggio ad hoc con le informazioni relative al contributo una tantum per il sostegno di bambini nati o adottati nel 2014 da famiglie residenti a basso reddito.

Intanto viene precisato che l’importo una tantum del Bonus Bebè ammonta a 275 euro e sarà disposto sulla Carta Acquisti da Poste Italiane durante il primo bimestre 2017. Poi si specificano i destinatari del Bonus Bebè:

  • bimbi nati nel 2014, già beneficiari della Carta Acquisti Ordinaria;
  • bimbi nati nel 2014 o minori adottati nel 2014, previa richiesta di Carta Acquisti, nei casi di:

– bimbi nati nel 2014 ma non beneficiari della Carta Acquisti Ordinaria;

– bimbi adottati nel 2014, minori di 3 anni e non beneficiari della Carta Acquisti Ordinaria;

– bimbi adottati nel 2014 e di età superiore ai 3 anni al momento della richiesta.

In questi ultimi casi, l’importo una tantum del Bonus Bebè sarà concesso per le domande di Carta Acquisti Ordinaria presentate entro il 16 novembre 2016, da inoltrare presso un ufficio postale (in caso di beneficiari minori di 3 anni), come una normale Carta Acquisti o direttamente all’Inps in formato cartaceo (in caso di beneficiari adottati di età superiore ai 3 anni).

Moratoria fiscale per i comuni colpiti dal terremoto

Come era facile prevedere, a seguito del terremoto che ha colpito il Centro Italia il Consiglio dei ministri ha approvato alcune misure immediate di natura fiscale per agevolare i comuni colpiti dal sisma, tra i quali la delibera dello stato di emergenza.

È stato infatti chiesto al ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan di adottare il decreto di rinvio dei tributi per i residenti nei Comuni dove il terremoto ha provocato danni strutturali tale da impedire l’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini.

Ecco l’elenco dei comuni colpiti dal terremoto per i quali entrerà in vigore la moratoria fiscale:

Lazio

Accumoli (RI)

Amatrice (RI)

Marche

Acquasanta Terme (AP)

Arquata del Tronto (AP)

Montefortino (FM)

Montegallo (AP)

Montemonaco (AP)

Abruzzo

Campotosto (AQ)

Capitignano (AQ)

Montereale (AQ)

Rocca Santa Maria (TE)

Valle Castellana (TE)

Umbria

Cascia (PG)

Norcia (PG)

Monteleone di Spoleto (PG)

Preci (PG)