Stop alert codice della crisi di impresa: boccata d’ossigeno per le imprese

Il Codice della crisi di impresa è ormai entrato in pieno vigore e prevede diverse misure volte a evitare il fallimento attraverso la composizione negoziata della crisi. Le difficoltà economiche a cui purtroppo stanno andando incontro le imprese ha però determinato di fatto l’aprirsi di numerose procedure di crisi aziendale e proprio per questo già nel decreto aiuti Quater potrebbe esservi lo stop agli alert previsti dal Codice della crisi di impresa e inviati dal Fisco.

Cosa sono gli alert nel Codice della crisi di impresa?

La disciplina da poco entrata in vigore prevede che il Fisco, al verificarsi di insolvenze, inviti il contribuente a una composizione negoziata della crisi, cioè il Fisco dal mancato pagamento dei debiti erariali deduce che l’impresa abbia delle difficoltà, non sia sana e di conseguenza per evitare una procedura di fallimento successiva, segnala l’impresa stessa, le soglie attualmente previste sono:

  • doppia soglia: 5.000 euro di debito Iva con esposizione che supera il 10% dell’ammontare del volume d’affari. Implica che in nessun caso si effettua la segnalazione se il debito Iva è inferiore a 5.000 euro. Superata tale soglia, la segnalazione avviene se il rapporto tra volume d’affari e debito supera il 10%.
  • La seconda soglia riguarda il debito Iva superiore a 20.000 euro segnalato indipendentemente dal volume di affari.

Per una maggiore conoscenza della procedura, leggi: Segnalazione Iva per insolvenza: nuove soglie nel codice crisi di impresa

Nel decreto Aiuti Quater gli alert potrebbero cessare

Tali soglie sono però state ritenute troppo basse e proprio per questo tra le misure allo studio del nuovo Governo  rientranti nel decreto Aiuti Quater, che dovrebbe essere licenziato a breve, c’è lo stop agli alert dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo le imprese riuscirebbero ad avere maggiore spazio temporale per il rientro nei debiti. A ciò si aggiunge la possibile rottamazione quater con pace fiscale che potrebbe ulteriormente aiutare i contribuenti a rientrare nel debito fiscale e quindi anche ad evitare l’inizio di procedure di composizione negoziata con la nomina di un esperto indipendente e l’attivazione della procedura attraverso la piattaforma della camera di Commercio.

Iva non versata: salgono le soglie per la segnalazione

Il decreto Semplificazioni rispetto alla prima stesura, in sede di conversione, sta andando incontro a numerose modifiche, tra queste vi è l’emendamento approvato alla Camera che va a modificare il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019 n°14). La modifica riguarda le soglie per la segnalazione dello stato di insolvenza dell’impresa, in particolare cambia la soglia dell’Iva non versata.

Codice della crisi di impresa e segnalazione crediti

Il Codice della crisi di impresa e di insolvenza richiede ai creditori qualificati di segnalare i propri crediti attraverso PEC, e per chi fosse sprovvisto di tale mezzo attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, il superamento di determinate soglie di insolvenza. Le soglie cambiano a seconda del soggetto interessato e del tipo di credito. La segnalazione deve essere effettuata all’indirizzo dell’azienda indicato nell’anagrafe tributaria e, se presenti, al Collegio Sindacale e al Sindaco unico.

In seguito a tale segnalazione l’organo amministrativo deve iniziare attività di monitoraggio e verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo/amministrativo, contabile e valutare se vi sono le condizioni per l’apertura di una crisi aziendale. Tale controllo deve essere obbligatoriamente effettuato perché, se in seguito la situazione dovesse complicarsi ulteriormente. potrebbero ravvisarsi responsabilità a carico degli amministratori e degli organi di controllo per il mancato adempimento degli obblighi a loro carico.

Iva non versata: le nuove soglie per la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate

Tra i creditori qualificati c’è l’Agenzia delle Entrate in riferimento ai mancati versamenti Iva. Attualmente la soglia prevista per la segnalazione è di 5.000 euro in riferimento al mancato versamento in seguito alla comunicazione Lipe del primo trimestre (articolo 25 novies Codice della crisi di impresa).

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Tale soglia è stata ritenuta troppo bassa anche dall’Agenzia delle Entrate. Con la modifica approvata alla Camera dei Deputati in corso di conversi0ne del decreto Semplificazioni queste soglie cambiano. Le nuove regole, se approvate in modo definitivo, prevedono:

  • Nessuna segnalazione viene effettuata se il mancato versamento è inferiore a 5.000 euro;
  • per importi superiori a 5.000 euro e inferiori a 20.000 euro sarà necessario verificare il rapporto tra il mancato versamento Iva/ debito Iva e il volume d’affari dell’anno precedente, se tale rapporto supera il 10% parte la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • infine, la segnalazione deve essere sempre effettuata nel caso in cui il mancato versamento Iva superi la soglia del 20.000 euro.

Un’ulteriore novità riguarda i termini temporali, infatti la segnalazione dovrà partire non in seguito alla comunicazione relativa al primo trimestre, ma alla comunicazione relativa al secondo trimestre.

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