Leasing auto: quanto può dedurre e detrarre un Agente di Commercio?

Sono un agente di commercio ho una macchina presa in leasing, posso scaricare tutto il suo costo per intero? manutenzioni, Iva ecc..? (Cristiano B.)

 La normativa tributaria stabilisce all’art. 102 c.7 TUIR che il canone di locazione finanziaria è deducibile a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento in relazione al coefficiente stabilito con DM 31/12/1988, che per le autovetture è pari al 25% corrispondente ad un periodo di quattro anni.

Le regole relative alle autovetture utilizzate dagli Agenti di Commercio sono contenute negli articoli 164 del nuovo TUIR e 19 bis1 del DPR 633/72.

La deducibilità è pari all’80% dell’ammontare dei canoni di leasing (fino al limite massimo del costo di euro 25.822,84) mentre l’Iva è detraibile al 100%. Chiaramente bisognerà proporzionare il calcolo della quota di canone deducibile ai giorni di utilizzo del bene durante l’anno.

Esempio di calcolo del costo leasing deducibile:

  • costo dell’autovettura € 32.500,00
  • anticipo € 3.500,00
  • numero canoni 30
  • importo canone € 1.050,00
  • totale corrispettivo di leasing: € 35.000,00 (anticipo e canoni)

 Quindi, avremo:

  • percentuale di corrispettivo fiscalmente rilevante: € 25.822,84/ € 32.500,00 x 100 = 79,45%
  • corrispettivo di leasing fiscalmente rilevante: € 35.000,00 x 79,45% = € 27.807,50
  • ammontare deducibile: € 27.807,50 x 80% = € 22.246,00

Rispetto all’ acquisto dell’autovettura con eventuale finanziamento, le quote di ammortamento annuo saranno pari ad euro 5.164,57 (pari all’80% del 25% su euro 25.822,84) con una indeducibilità totale di euro 11.841,72 (euro 32.500,00- euro 20.658,28), mentre l’indeducibilità totale nel caso di leasing sarà pari a euro 12.754,00 (euro 35.000,00-euro 22.246,00).

Le stesse percentuali di deducibilità del 100% di Iva e dell’80% per le imposte dirette valgono per le spese di manutenzione, carburanti, riparazioni, bollo e assicurazione sostenute per le autovetture sempre da parte degli Agenti di Commercio.

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it

Partite Iva: cosa succede se non si ottempera agli obblighi di versamento delle imposte?

Alcuni dei problemi più diffusi nell’ambito delle piccole e medie imprese sono lo sfasamento dei flussi finanziari e la carenza di liquidità, che costringono, in alcune ipotesi, a non ottemperare agli obblighi di versamento delle imposte. Si può ricorrere in questi casi al cosiddetto ravvedimento, per rimuovere spontaneamente la violazione entro determinati termini di legge ottenendo una riduzione delle sanzioni.

Secondo la regola generale (art. 13 del  D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche), la sanzione è pari al 30% dell’importo non versato e può essere ridotta al 2,5%  del tributo se la violazione viene sanata entro il periodo breve di 30 giorni e al 3%  del tributo se l’infrazione viene regolarizzata oltre i 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Oltre al tributo e alla sanzione vanno versati gli interessi moratori calcolati al tasso di interesse legale dell’1% a partire dal 1^ gennaio 2010 e del 3% per l’anno 2009.

È indispensabile che, relativamente al periodo in questione, la violazione non sia ancora stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Anche in tale ipotesi, la via del ravvedimento non viene preclusa, ma la sanzione sarà pari al 10% dell’imposta dovuta (1/3 della sanzione ordinaria del 30%) nel caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, rateizzabile sino a 20 rate trimestrali qualora il debito superi i 5.000,00 euro.

Si incorre in sanzioni penali quando l’omissione del versamento IVA dovuto in base alla dichiarazione annuale supera i 50.000,00 euro nel periodo d’imposta e si protrae sino al 27 dicembre dell’anno successivo.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI

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Per le operazioni intracomunitarie necessaria l’autorizzazione.

Il Governo, con il D.L. n. 78 del 31/5/2010 (pubblicato nella G.U. n. 125 del 31/5/2010, S.O. n. 114/L), ha dato il via libera alla c.d. manovra correttiva, con l’obiettivo annunciato di ottenere maggior stabilità finanziaria viste le attuali difficoltà economiche del Paese. Fra le varie novità, sono state apportate delle modifiche per coloro i quali intendono aprire una ditta o costituire una società. Tali soggetti infatti, qualora intendano effettuare operazioni con soggetti UE, devono comunicarne l’intenzione nella denuncia di inizio attività, presentata ai sensi dell’art. 35, D.P.R. 633/1972. Successivamente, entro 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA, l’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate potrà può negare la facoltà di compiere operazioni intracomunitarie.

Prossimamente, un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individuerà le modalità di diniego o revoca. Restano da definire anche eventuali obblighi di comunicazione per chi già opera con altri Paesi UE.

Infine, verrà istituita una banca dati dei contribuenti che operano in ambito intracomunitario, il tutto al fine di contrastare le frodi IVA.

Dott. Mauro Michelini

Quali indennità spettano all’Agente in caso di scioglimento del contratto?

Quali sono le indennità dovute all’Agente dalla casa mandante in caso di scioglimento del contratto? (Nino G.)

Prima dell’entrata in vigore della Direttiva comunitaria 653 del 18/12/1986,  l’art. 1751 del Codice Civile stabiliva che l’indennità di fine rapporto era proporzionale alle provvigioni liquidate all’agente  nella misura prevista dagli Accordi Economici Collettivi (AEC).

Secondo il nuovo articolo 1751 c.c. modificato dalla direttiva,  all’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’Agente un’indennità qualora sostanzialmente l’Agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

In sintesi, gli AEC riconoscono l’indennità in modo proporzionale alle provvigioni percepite dall’Agente anche nei casi in cui non vi sia un aumento degli affari, il codice civile non prevede la spettanza di emolumenti in mancanza di aumento dei clienti o degli affari con quelli esistenti.

Attualmente, quanto previsto dalla contrattazione collettiva costituisce il trattamento minimo garantito che può essere integrato dal giudice qualora ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 1751 del  Codice Civile.

Il quadro definitivo degli emolumenti spettanti all’Agente comprende tre elementi:

  • Il FIRR, versato dalle aziende mandanti all’Enasarco per anno solare e inviato direttamente all’agente dall’ente dopo la cessazione;
  • l’indennità suppletiva di clientela, a carattere risarcitorio; 

entrambe sono calcolate in percentuale sugli importi delle provvigioni percepite dall’agente, a prescindere dallo sviluppo del volume di affari con la clientela.

L’indennità di clientela non è dovuta se il contratto si scioglie per colpa dell’Agente.

  • L’indennità meritocratica invece è collegata all’incremento di clientela ed è determinata in base al raffronto fra il valore delle provvigioni percepite dall’agente nel periodo iniziale e finale del rapporto, con una percentuale variabile fra l’1% e il 3% della differenza così calcolata.

Eventualmente si dovrebbe aggiungere il FIRR di competenza dell’anno in corso da versarsi  direttamente dalla mandante e l’indennità sostitutiva di preavviso.

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI

Settore tessile: delucidazioni sulle agevolazioni fiscali

Per il sostegno all’attività produttiva e ai consumi è stato pubblicato il 26 marzo scorso il D.L. 40/2010, il quale prevede, tra l’altro, incentivi a fronte di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo legato alla realizzazione di campionari, stanziando un contributo complessivo di 70 milioni di euro.

Per ricerca e sviluppo si intende indicare quella parte di un’impresa industriale, uomini, mezzi e risorse finanziarie, che viene dedicata allo studio di innovazioni tecnologiche da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi o migliorare i processi di produzione.

In attesa dei criteri e delle modalità attuative dell’agevolazione, che saranno note entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, si evidenzia da subito che:

  • l’agevolazione è usufruibile, indipendentemente dalla natura giuridica, da quelle imprese che appartengono alle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO 2007 (industrie tessili e confezioni di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e in pelliccia);
  • il periodo di riferimento per il sostenimento delle spese è l’anno 2010;
  • la detassazione dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per la ricerca è fruibile soltanto in sede di versamento del saldo delle imposte di competenza dell’anno 2010, non dell’acconto;
  • l’incentivo opera nell’ambito del “de minimis” pari a 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi.

Sicuramente si tratta di un provvedimento che attribuisce valore e importanza al settore dell’abbigliamento e soprattutto al made in Italy.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI

DURC e INPS, come deve comportarsi una società in accomandita semplice?

Buongiorno volevo sapere se per una S.A.S. l’emissione del DURC può essere negato, se i problemi con l’INPS sono dei soci accomandanti o accomandatari e non sono in alcun modo collegati con la S.A.S. in questione. (Giuseppe F. – Sud)

Gentile lettore, non essendo specificate nel quesito notizie  riguardanti la presenza o meno di dipendenti nella società è opportuno  innanzitutto effettuare un distinguo fra:

  1.  Aziende senza dipendenti e senza obbligo (anche per tipologia di attività svolta) di iscrizione all’Inail, caso in cui il Durc non può essere richiesto, ma è sostituito dal certificato di regolarità contributiva.
  2. Aziende senza dipendenti,  con obbligo di iscrizione all’Inail ed eventuali figure inquadrate alla gestione separata Inps per le quali è possibile l’accesso al Durc.
  3. Aziende con dipendenti e conseguente obbligo di iscrizione all’Inail per le quali è prevista la procedura Durc.

Negli ultimi due casi, pur tenendo presente le svariate interpretazioni di cui è suscettibile  la disciplina Durc, possiamo ritenere che vertendo l’istruttoria sulla regolarità  societaria, essa non debba tenere conto di eventuali situazioni debitorie in capo alla posizione  personale dei soci, in ragione della distinzione fra soggetto giuridico e persona fisica.

Ciò nonostante, facciamo però presente che alcune sedi Inps in fase di istruttoria hanno proceduto alla richiesta di sistemazione contributiva dei soci pur esprimendosi sulla regolarità delle posizioni relative alle società.

Studio Ciraolo

Tremonti-ter, se ne può usufruire per l’acquisto di un auto?

Sono un’Agente di Commercio, vorrei sapere se acquistando l’auto usufruisco della Tremonti-ter? (Paolo P. – Sud)


Il bonus previsto dalla Tremonti-ter decreto-legge 78/2009, convertito in legge  n. 102 del 3/8/2009 consiste sostanzialmente nell’escludere dall’imposizione ai fini IRES o IRPEF il 50% del valore dell’investimento in macchinari e apparecchiature nuovi.

 Purtroppo, si è voluto privilegiare l’investimento sui processi di lavorazione  e sono state escluse ad esempio le autovetture, penalizzando la categoria degli agenti di commercio per i quali l’autovettura rappresenta senza dubbio un bene strumentale assolutamente indispensabile per la propria attività, senza tener conto peraltro dei vantaggi derivanti all’economia dalla sostituzione che l’agente normalmente effettua ogni 3-4 anni.

Per l’acquisto dell’autovettura non resta che valutare attentamente le altre  ipotesi di acquisto diretto, di leasing o di noleggio.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI (i.pellegrini[at]infoiva.it)

Crediti annuali Iva, informazioni sulle compensazioni

Dal 1° gennaio 2010 sono in vigore le nuove regole che disciplinano la compensazione dei crediti Iva emergenti dalle dichiarazioni annuali. Le  nuove disposizioni riguardano  esclusivamente  la  compensazione  dei crediti Iva con  altri tributi, contributi previdenziali e  assistenziali (compensazione orizzontale) restando immutate le modalità di compensazione dei crediti Iva con debiti della stessa natura (compensazione verticale)  nonché  le  modalità   di   compensazione   dei crediti relativi agli altri tributi.

L’art. 10, comma 1, lettera a), numero 1, del D.L. 78/2009 ha previsto che:

–          l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA annuali di importo superiore a 10.000 euro può avvenire solo a seguito della presentazione della dichiarazione  annuale Iva. Per il credito IVA di importo pari o inferiore a € 10.000 invece  non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;

–          i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA annuali per importi superiori a 15.000 euro annui devono richiedere l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (all’articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997) ovvero, in alternativa, la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dei soggetti incaricati del controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del Codice Civile, attestante l’esecuzione dei controlli  previsti  ai fini del rilascio del visto di conformità.

–          la compensazione può essere operata solo attraverso i pagamenti di F24 telematici (esclusi quindi i pagamenti tramite il servizio home banking);

L’Agenzia delle Entrate, con propria circolare, ha confermato che le disposizioni in argomento si applicano ai crediti IVA che scaturiscono dall’anno 2009 e che emergono dalla dichiarazione IVA 2010. Le citate limitazioni contenute nel DL 78/2009 non si applichino quindi ai crediti iva maturati nell’anno 2008 e che emergono dalla dichiarazione annuale IVA 2009. Questi ultimi possono essere utilizzati in compensazione fino all’invio telematico della dichiarazione IVA 2010.

Approfondimenti sull’argomento si possono rinvenire nella circolare n. 14/IR dell’11 febbraio 2010 del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nelle seguenti Circolari emesse dall’Agenzia delle Entrate: C.M. 23.12.2009, n. 57/E; C.M. 15.1.2010, n. 1/E; C.M. 12.3.2010, n. 12/E .

 Dott. RICCARDO PEDERZINI

DURC: imprenditori, sistemate le incongruenze prima della sentenza di irregolarità

Il Documento Unico di Regolarità contributiva è uno strumento fondamentale nella lotta all’evasione contributivo – previdenziale. A fare richiesta del certificato sono sia le aziende aggiudicatarie di appalti di forniture, servizi o lavori edili in ambito pubblico e privato, sia le imprese che intendono accedere a finanziamenti, sovvenzioni o benefici normativi in materia di  lavoro e legislazione sociale. A pronunciarsi sulla regolarità contributiva sono gli Enti previdenziali e assistenziali attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, ufficio telematico a cui far pervenire le richieste Durc e presso il quale è possibile monitorare la pratica in tutte le sue fasi. La richiesta è quindi processata contemporaneamente da Inps, Inail e laddove previsto, dalla Cassa edile. Tutti e tre gli enti possono pronunciarsi sulla regolarità dell’impresa entro 30 giorni oltre i quali il certificato viene emesso applicando la regola del c.d. silenzio – assenso. In questo contesto è importante sottolineare un aspetto a volte trascurato nell’ambito della gestione della procedura DURC. Ci riferiamo al DM 24/10/2007 che all’art. 7 prevede la sospensione dell’istruttoria, fissata in 15 giorni, in caso di irregolarità. Tale periodo sarà utile all’azienda al fine di effettuare eventuali sanatorie riguardanti sia scoperture contributive che irregolarità legate al mancato espletamento di adempimenti amministrativi, evitando così l’emissione del certificato irregolare.

 L’invito agli imprenditori è dunque quello di mantenere gli occhi bene aperti e di accertarsi  che venga rispettato il diritto a poter sistemare eventuali incongruenze prima che venga emessa una sentenza di irregolarità  pregiudicando il buon esito del certificato.

Studio CIRAOLO

INFOIVA consiglia un approfondimento sul sito della COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI. Inoltre nella sezione daownload del sito è disponibile il link da cui scaricare tutti i moduli necessari.

Interessi passivi: per la Corte di Cassazione non serve alcun test sull’inerenza

L’art. 96 del Tuir consente di dedurre gli interessi passivi e egli oneri assimilati nel limite del 30% del risultato operativo lordo, qualora siano eccedenti l’ammontare degli interessi attivi del periodo d’imposta. Nell’articolo in commento non si fa cenno sulla necessità che tali oneri finanziari siano preliminarmente da sottoporre ad un test di inerenza al fine di capire se gli oneri siano o meno legati all’attività svolta dalla società e quindi ai ricavi da questa realizzati.

Ciononostante alcuni sostenevano una tesi, più restrittiva e favorevole all’Erario, secondo la quale agli interessi passivi dovesse venire applicato il principio generale dell’inerenza delle componenti di costo ai fini della deducibilità nella determinazione del reddito di periodo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3440 del 03/02/2010, è intervenuta sul tema e ha affermato che “il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza”.

Dott. Mauro Michelini