Sei un contribuente danneggiato dai ritardi del Fisco? Chiedi un risarcimento.

Lo scorso 16 giugno 2010, la Corte di Cassazione ha emesso un’importante sentenza (sent. n. 14499 del 16 giugno 2010) in merito ai ritardi dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti, a seguito di questa sentenza, se il Fisco ritardatario ha causato danni al contribuente, da oggi questi potrà rivalersi presentando istanza alla Commissione tributaria provinciale competente a valutare e liquidare ogni tipo di richiesta accessoria presentata dal contribuente.

Infortuni sul lavoro, la polizza assicurativa è una normale assicurazione contro i danni.

Secondo la Corte di Cassazione (n° 1351 del 4 giugno 2010) la polizza assicurativa che il datore di lavoro stipula per eventuali infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, è un’assicurazione normale contro i danni ed è regolata dall’articolo 1891 del Codice Civile, in quanto tale l’indennizzo non è soggetto al regime dei crediti di tipo previdenziale o assistenziale.

Selezione del personale: nuove regole per dedurre le spese sostenute.

La Corte di Cassazione, attraverso la Sentenza n°13851 del 9 giugno 2010 si è espressa in merito alla spese di selezione del personale. Secondo la sentenza, tali spese devono essere disciplinate in maniera diversa rispetto alle spese relative alla formazione ed all’aggiornamento. Infatti se le prime si rendono deducibili per intero già nell’anno in cui sono state sostenute, le spese relative alla selezione del personale devono essere dedotte in più anni.

Agevolazioni sulla prima casa: importante sentenza della Corte di Cassazione.

Importante sentenza della Corte di Cassazione in merito alle agevolazioni fiscali sulla prima casa. Con la Sentenza n° n° 13800 del 9 giugno 2010, la Cassazione, ha affermato che laddove non fosse possibile il trasferimento della residenza nell’immobile acquistato come prima-casa, a causa dell’indisponibilità della abitazione per via dei lavori di ristrutturazione, non c’è impedimento della decadenza dell’agevolazione.

IRAP, l’Agenzia delle Entrate libera gli Agenti di Commercio.

In principio fu la Corte di Cassazione (sentenze S.U. Corte Cassazione 26.5.2009, nn. 12108, 12109, 12110 e 12111) a dire che coloro che possono dimostrare di esercitare la propria attività senza un’autonoma organizzazione non sono tenuti al versamento dell’IRAP. In seguito ci fu il pressing delle varie associazioni di categoria. Ora finalmente c’è l’apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 28/E del 28 maggio 2010 sembrerebbe disposta ad escludere dall’IRAP, oltre ai professionisti, anche le micro-imprese sprovviste di autonoma organizzazione e quindi gli Agenti di Commercio.

Con questa circolare, l’Agenzia prende atto delle sentenze della Corte di Cassazione con le quali è stato affermato che l’esercizio delle attività di Agente di Commercio e di Promotore Finanziario – soggette alla disciplina del reddito d’impresa e non a quella del reddito di lavoro autonomo – possono essere escluse dal tributo regionale, qualora l’attività risulti non autonomamente organizzata.

Nella gestione del contenzioso concernente l’IRAP “lavoratori autonomi” le Direzioni regionali terranno conto delle indicazioni fornite da quest’ultima circolare dell’Agenzia e qualora il ricorso del contribuente risulti fondato il contenzioso pendente andrà abbandonato e si legittimerà l’esclusione del contribuente dall’IRAP, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

d.S.

Commercialisti e risarcimento danni da responsabilità professionale

La Corte di Cassazione (con Sentenza n. 9917 del 26 aprile 2010) ha stabilito che la  domiciliazione della documentazione contabile presso il commercialista non vale a dimostrare l’esistenza di un rapporto di opera professionale.

La Sentenza è stata emessa con rigetto dell’appello di un contribuente che richiedeva il risarcimento di danni da responsabilità professionale proposta contro il suo commercialista,  professionista del quale si era avvalso in occasione della sua attività di gestore di un bar.

Il Tribunale di Roma aveva già rifiutato la richiesta di risarcimento del gestore dopo che questi era incorso in una gravosa sanzione economica da parte della Guardia di Finanzia, che lo aveva multato per alcune irregolarità nella tenuta formale dei libri contabili.

Ciò avveniva perchè il professionista commercialista non aveva utilizzato la documentazione contabile che gli era stata trasmessa dal contribuente-gestore per la compilazione della dichiarazione dei redditi e della determinazione dell’imponibile ai fini Irpef e IVA, così come non aveva proporso ricorso alla Commissione Tributaria per l’accertamento, nonostante si fosse fatto rilasciare l’apposita procura dal contribuente.

Il contribuente-gestore aveva quindi ritenuto il commercialista inadempiente dal punto di vista professionale così come causa del danno economico, e si era rivolto al Tribunale per il risarcimento, rigettato però sia in Primo che in Secondo Grado.

L’opposizione della Corte era avvenuta proprio perchè andava a escludere  l’esistenza di un rapporto professionale tra il contribuente ed il commercialista, nonostante la presentazione di documenti indicanti il luogo di conservazione della contabilità, e un testimone (poi ritenuto non decisivo in quanto figlio del contribuente). In aggiunta, nel verbale contestato della Guardia di Finanza, risultava quale luogo di conservazione della contabilità del bar lo studio di consulenza del commercialista sito in Roma.

In Appello, il contribuente si è visto ulteriormente respingere il ricorso poichè i giudici, una volta esaminate le risultanze probatorie, avevano definito come generico l’incarico del professionista e quindi non responsabile delle inadempienze.

La Corte di Appello, infatti, rilevava che, anche a voler ritenere che un incarico professionale fosse stato conferito, per poter accogliere la richiesta di risarcimento dell’attore questi avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di eventuali errori da parte della Finanza e le probabilità di successo del ricorso.

La Sentenza (Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 26/04/2010, n. 9917):
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell’attività del difensore, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. (Fonte, ndr).

Paola Perfetti

Le “pillole fiscali” della settimana [26 – 30 Aprile 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (26 – 30 Aprile 2010). Buona lettura e soprattutto week-end e buona festa dei lavoratori!

  • La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12028 della sesta sezione penale depositata il 26 Marzo, ha stabilito che nella determinazione del tasso d’interesse usurario rientra anche la commissione di massimo scoperto. La Suprema Corte ha interpretato l’art’644 del codice penale che prevede di considerare rilevanti ai fini dell’usura “tutti gli oneri che un utente supporti in connessione con un suo uso del credito” stabilendo che tra questi oneri rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto. Inoltre nella Sentenza è stata fornita un’analisi della natura della commissione di massimo scoperto che non è un interesse in senso tecnico ma piuttosto un onere in relazione allo “scoperto di conto corrente”.
  • Se il collaboratore a progetto non riesce ad ultimare il lavoro assegnatogli, il compenso stabilito in funzione del progetto, può essere ridotto proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro eseguito (questo però deve essere previsto nel contratto). Lo stesso vale nel caso in cui la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l’utilità.
  • L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 21/E del 23 Aprile 2010 ha fornito dei chiarimenti in merito alle detrazione che spettano ai contribuenti che hanno posto in essere interventi di ristrutturazione per il risparmio energetico, l’acquisto di mobili, elettrodomestici, pc, il recupero edilizio, il risparmio energetico. Infatti per gli interventi di risparmio energetico infrannuale l’agevolazione Irpef, Ires non è persa se non è stata inviata entro il 31 marzo 2010 la comunicazione alle Entrate dei pagamenti effettuati nel 2009. Per la detrazione riguardante l’acquisto di elettrodomestici finalizzati ad arredare l’immobile ristrutturato è sufficiente che la data inizio lavori sia anteriore l’acquisto dell’arredo, ma non che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima dell’arredo.
  • Secondo  la sentenza n. 9916 del 26 Aprile 2010 della terza sezione civile della Cassazione  si è stabilito che il commercialista è tenuto a risarcire il cliente per il 50 % delle sanzione inflitte dal fisco, a prescindere dal fatto che i comportamenti fossero concordati con quest’ultimo.
  • Se il valore di mercato di un bene è notevolmente più elevato del prezzo dichiarato, può essere negata la pretesa del contribuente di calcolare l’imposta di registro sul prezzo di cessione dichiarato e calcolarla invece sul valore di mercato del bene oggetto di trasferimento (articoli 51 e 52, Dpr 131/1986). Inoltre, se il prezzo dichiarato è inferiore al valore di mercato del bene, ridotto di un quarto, si può anche essere soggetti ad una sanzione che va dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta (articolo 71, comma 1, Dpr 131/1986).

Interessi passivi: per la Corte di Cassazione non serve alcun test sull’inerenza

L’art. 96 del Tuir consente di dedurre gli interessi passivi e egli oneri assimilati nel limite del 30% del risultato operativo lordo, qualora siano eccedenti l’ammontare degli interessi attivi del periodo d’imposta. Nell’articolo in commento non si fa cenno sulla necessità che tali oneri finanziari siano preliminarmente da sottoporre ad un test di inerenza al fine di capire se gli oneri siano o meno legati all’attività svolta dalla società e quindi ai ricavi da questa realizzati.

Ciononostante alcuni sostenevano una tesi, più restrittiva e favorevole all’Erario, secondo la quale agli interessi passivi dovesse venire applicato il principio generale dell’inerenza delle componenti di costo ai fini della deducibilità nella determinazione del reddito di periodo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3440 del 03/02/2010, è intervenuta sul tema e ha affermato che “il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza”.

Dott. Mauro Michelini

TIA non trasferibile a terzi

La Corte di Cassazione ha emesso una Sentenza in merito alla TIA, Tariffa Igiene Ambientale.

Si tratta della n.8313 del 9 aprile 2010, ed è scaturita dopo il dibattito nato dalla Sentenza della Consulta n. 238/09 a proposito del medesimo tema.

Dopo la Sentenza della Consulta, la Cassazione ha deciso che la determinazione della TIA non è delegabile a una società da parte dei comuni.

Il presupposto di base consiste nel fatto che la potestà di imposizione non può essere trasferita a terzi se manca una disposizione espressa.

Paola Perfetti

Compensazione delle spese nelle sentenze dei Giudici di Pace

Le sentenze dei Giudici di Pace compensano le spese? Ecco l’ultima novità in merito alla compensazione delle spese di giudizi: non basta più una clausola di stile.

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che per compensare le spese di giudizio a norma dell’art. 92 c.p.c. il giudice è tenuto a indicare in modo esplicito i motivi che lo hanno indotto alla compensazione.

Non basterà più, dunque, la ormai nota clausola di stile solitamente utilizzata per giustificare la compensazione delle spese del giudizio. La Suprema Corte con quest’ultima sentenza n. 4159/2010 invita dunque i giudici di merito a considerare quanto disposto dal’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 263/05 in base al quale “il giudice deve esplicitamente indicare i motivi per cui procede alla compensazione”.

Gli innumerevoli giudizi conclusi con la compensazione delle spese di giudizio sostenute dal cittadino comune nonostante l’accoglimento del ricorso, trovano così aperta la strada al ricorso in Cassazione grazie a questa recentissima sentenza che si prevede avrà presto una vasta eco.

La sentenza è stata dunque cassata con rinvio e pertanto il Tribunale di Roma dovrà riesaminare il caso tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla suprema Corte e decidere anche in relazione alle spese del giudizio di Cassazione.

fonte: GiudicediPaceRoma.it