Coltivatori diretti e Iap, come compilare il modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Come si compila il modello 730 di dichiarazione dei redditi per i coltivatori diretti? È da subito necessario precisare che non si paga l’Irpef per i terreni se i coltivatori risultano in possesso di qualifica di imprenditori professionali agricoli (Iap) oppure di coltivatore agricolo. Tuttavia, sul modello 730 di dichiarazione dei redditi va compilato il quadro “A”. Chi possiede dei terreni agricoli deve indicarne i redditi in questo quadro ai fini della determinazione delle imposte dovute.

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap): quando il possesso di terreni deve essere dichiarato nel modello 730?

Ma, in presenza della qualifica Iap o di coltivatore diretto, pur dovendo compilare il quadro “A” del modello 730, il contribuente beneficia delle agevolazioni fiscali che consentono di non ricomprendere i redditi di questi terreni ai fini della formazione della base imponibile. Nel caso in cui si tratti di un Iap, il contribuente deve indicarlo nel quadro A del modello 730 barrando la colonna 10.

Dichiarazione dei redditi degli agricoli: chi deve compilare il quadro A del modello 730?

A compilare il quadro “A” del modello di dichiarazione dei redditi 730 sono i conduttori dei fondi che rientrano nel regime di esonero. Tale regime permette loro di non dover presentare i modelli di dichiarazione dei redditi 770, Iva ed Irap. Sono altresì esonerati dalla compilazione di questi modelli (e dunque del solo quadro “A” del 730):

  • i soci delle società semplici che dichiarano solo la quota del reddito fondiario in proporzione alle percentuali di possesso;
  • chi partecipa all’impresa familiare;
  • gli agricoltori che, nell’anno prima, hanno ottenuto un volume di affari non eccedente i 7 mila euro. Tale somma deve essere stata prodotta per almeno i due terzi dalla cessione dei prodotti agricoli.

Quali redditi vanno dichiarati nel quadro A del modello 730?

Sono due i redditi che vanno dichiarati nel quadro “A” del modello 730 rientranti tara i redditi fondiari. Il primo è il reddito dominicale che deve essere dichiarato dai contribuenti che sono possessori del terreno perché proprietari o titolari di un altro diritto reale. Tra i diritti reali rientra l’usufrutto. Il secondo reddito da dichiarare è quello agrario. Riguarda chi svolge attività agricole sui terreni.

Quali terreni non vanno dichiarati nel quadro A del modello 730?

I terreni che non devono essere dichiarati nel quadro “A” del modello 730 di dichiarazione riguardano essenzialmente quelli che non producono redditi fondiari. Ovvero:

  • i terreni che si trovano all’estero. In tal caso sono produttivi di redditi diversi e dunque da inserire nel rigo D 4;
  • quelli che sono stati dati in affitto per finalità non agricole. Anche in questa situazione si tratta di redditi diversi da inserire nel rigo D 4;
  • i terreni, costituiti da cortili e giardini, che costituiscono pertinenza di fabbricati urbani;
  • infine i terreni, i giardini e i parchi che sono aperti al pubblico. Può trattarsi anche di terreni per i quali il ministero dei Beni e delle attività culturali ne abbia riconosciuto il pubblico interesse. La condizione per non dichiararli è quella che prevede che il proprietario non ne abbia ricavato alcuna tipologia di reddito nel periodo di imposta.

Come si determina la base imponibile per i terreni agricoli: terreni affittati o no

Per procedere alla determinazione della base imponibile per i terreni agricoli è necessario fare alcune considerazioni. Innanzitutto, se i terreni non sono affittati, l’Imu va a sostituire l’Irpef e le altri addizionali sui redditi dominicali. In altre parole, il contribuente si vedrà tassato il solo reddito agricolo. Se il terreno è affittato, invece, il contribuente dovrà versare sia l’Irpef che l’Imu. Inoltre è necessario verificare la qualifica: come già detto in precedenza, i coltivatori agricoli e gli imprenditori agricoli professionali non pagano l’Irpef. E, dunque, i relativi terreni non entrano nella base imponibile. Tale agevolazione, introdotta nel 2017 ed estesa fino al 2019, è stata ulteriormente prorogata dalla legge di Bilancio 2022.

Chi beneficia dell’esonero Irpef sui terreni?

Oltre ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla previdenza agricola, beneficiano dell’esonero Irpef:

  • i soci delle sole società semplici;
  • i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto. In tal caso, deve trattarsi del medesimo nucleo familiare e deve sussistere l’iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale agricola, nonché la partecipazione attiva all’impresa familiare. Nel modello 730, al quadro A, come per l’imprenditore agricolo professionale, si barra la colonna 10.

Base imponibile dei coltivatori agricoli se l’Irpef è dovuta

Al di fuori dei casi sopra descritti, nel caso in cui l’Irpef sia dovuta, sia il reddito agrario che quello dominicale concorrono alla formazione del reddito. In tal caso, la misura è corrispondente alla visura catastale del 1° gennaio dell’anno di imposizione. Questo valore deve essere rivalutato per l’80 e il 70% e, successivamente, per una nuova rivalutazione del 30%. Le due rivalutazioni (70 e 80%) non vanno applicate nei casi di terreni affittati per non meno di cinque anni e per utilizzi agricoli, a giovani imprenditori under 40. Questi ultimi devono essere Iap o coltivatori diretti. In tal caso, nel quadro A del modello 730 di dichiarazione dei redditi, il contribuente deve indicare il codice 4 alla colonna 7.

Come si compila il modello 730 di dichiarazione dei redditi dei coltivatori agricoli?

I coltivatori diretti devono compilare il quadro “A” del modello 730 di dichiarazione dei redditi per ogni terreno in possesso o condotto. Il numero dei terreni posseduti corrisponde a tanti righi da compilare del quadro “A”. Nella colonna 1, il contribuente deve indicare il reddito dominicale; invece, nella colonna 3 il contribuente deve indicare quello agrario. Nel caso in cui il terreno è solo coltivato, si dovrà compilare la sola colonna 3. Se, invece, il contribuente possiede solo il terreno, deve compilare la sola colonna 1. Il contribuente deve inserire i redditi non rivalutati: sarà chi presta assistenza fiscale a provvedervi.

Modello 730, quadro A dei coltivatori diretti: a cosa serve la colonna 2?

La colonna 2 del modello 730, al quadro A, serve per indicare la tipologia di possesso del terreno. Ad esempio, se il terreno è di proprietà e non è stato affittato, il contribuente deve indicare il codice “1”. Le colonne dalla 4 alla 6, invece, indicano ulteriori specifiche di possesso del terreno ed eventualmente il canone di affitto. Il contribuente deve indicare nella colonna 9 se non sconta l’Imu.

 

Bonus mobili, quale detrazione fiscale è dovuta per gli elettrodomestici?

Qual è la detrazione fiscale prevista dal bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici? È necessario precisare che il beneficio fiscale del bonus mobili è collegato all’aver usufruito di interventi rientranti in altri bonus edilizi per lavori di recupero. La detrazione fiscale è del 50% della spesa sostenuta, da ripartire per 10 anni con importi costanti. Ammessi al beneficio sono gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici (per la dichiarazione del 2022 si fa riferimento alle spese sostenute durante l’anno 2021). Il tetto delle spese è fissato a 16mila euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Come beneficiare del bonus mobili e grandi elettrodomestici nella dichiarazione dei redditi?

La detrazione nel modello 730 della dichiarazione dei redditi del bonus mobili è consentita sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a condizione che, sull’abitazione che accoglierà i nuovi acquisti, siano stati effettuati lavori di recupero del patrimonio edilizio. Tali lavori, dunque, fungono da “interventi trainanti”. I lavori devono iniziare nell’anno in cui si effettuano gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici o in quello immediatamente precedente. Dunque, per gli acquisti di mobili nel 2021, i lavori di restauro devono essere stati iniziati nel 2021 o nel 2020. In ogni modo, il pagamento dei mobili deve essere avvenuto dopo l’inizio dei lavori. Con tale pagamento avvenuto nel 2021, si può effettuare la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2022. Inoltre è necessario che il pagamento avvenga mediante il bonifico o bonifico parlante.

Quali sono gli interventi di ristrutturazione trainanti per il bonus mobili?

Ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del bonus mobili delle spese su mobili e grandi elettrodomestici, gli interventi “trainanti” sono quelli per i quale si può beneficiare del bonus casa. Nel dettaglio:

  • le manutenzioni straordinarie (od ordinarie ma solo sulle parti comuni di un edificio o di un condominio);
  • il risanamento conservativo ed il restauro;
  • le ristrutturazioni edilizie;
  • le ricostruzioni e i ripristini degli immobili risultanti danneggiati da eventi calamitosi;
  • comprare un’abitazione che faccia parte di fabbricati totalmente ristrutturati dalle imprese di costruzioni (o ristrutturazioni immobiliari). In questo caso, è necessario che si sia beneficiato del bonus casa acquisti;
  • i lavori per la riduzione del rischio sismico mediante beneficio del bonus sisma ordinario o del super sisma bonus con detrazione del 110%. È ammissibile anche il sisma bonus acquisti;
  • i lavori per ampliare o per realizzare gli impianti fotovoltaici mediante l’utilizzo del bonus casa. Si tratta, in questo caso, di un lavoro rientrante nella manutenzione straordinaria ai sensi dell’interrogazione parlamentare numero 5 07599 dell’8 marzo 2022.

Super sisma bonus, intervento trainante per il bonus mobili

Dunque, anche gli interventi rientranti nel sisma bonus ordinario o super con detrazione del 110% permettono di beneficiare del bonus mobili. In primis, perché questi lavori rientrano pur sempre tra quelli volti a recuperare il patrimonio edilizio ai sensi delle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2021. Per la disciplina generica di questi interventi si può fare riferimento all’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Ai sensi di quest’ultimo articolo, l’allargamento del beneficio del bonus mobili alle tipologie di intervento di riduzione del rischio sismico con i bonus e superbonus relativi, investe anche i lavori per realizzare o per ampliare gli impianti fotovoltaico (mediante bonus casa del 50% di detrazione); l’installazione degli impianti fotovoltaici trainati con detrazione fiscale del 110% dal super ecobonus.

Quali sono gli interventi dei bonus edilizi che non danno diritto al bonus mobili?

Tra i bonus edilizi che non danno diritto a usufruire del bonus mobili si ritrovano quelli relativi al super ecobonus della detrazione del 110%. La limitazione opera nonostante il super ecobonus del 110% rientri, dal 1° giugno dello scorso anno, tra i lavori di manutenzione straordinaria. Il bonus mobili spetta, invece, anche nel caso in cui sia collegato al sisma bonus o al super sisma bonus e il beneficiario abbia scelto di beneficiare di quest’ultimo bonus mediante cessione del credito di imposta o con applicazione dello sconto in fattura. Lo stabilisce la circolare dell’Agenzia delle entrate numero 30/E del 2020.

Qual è il limite di spesa del bonus mobile e la detrazione fiscale?

La detrazione fiscale spettante per il bonus mobili e grandi elettrodomestici è pari al 50% della spesa sostenuta nei limiti di ammissibilità. Nel 2021, infatti, il limite di spesa era pari a 16 mila euro (nel 2020, invece, 10 mila euro, come per il 2022; per il 2023 e 2024 il tetto di spesa scenderà a 5 mila euro). Il limite del bonus mobili opera indipendentemente e autonomamente rispetto al limite fissato per le spese ricadenti nel bonus casa (96 mila euro per unità immobiliare o per lavori a parti comuni di un condominio). Il limite di spesa è interpretabile come tetto da applicare allo stesso immobile per lo stesso intervento.

Quali sono i metodi di pagamento ammissibili per il bonus mobili e grandi elettrodomestici ai fini della detrazione fiscale?

Ai fini dell’ammissibilità della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del bonus mobili è necessario pagare i mobili ed elettrodomestici con il bonifico normale (o anche mediante quello “parlante”, a discrezione dell’acquirente). Si possono altresì utilizzare anche altre metodologie di pagamenti tracciabili come:

  • carte di debito;
  • bancomat;
  • carte di credito;
  • prepagate.

Non sono ammissibili i pagamenti con assegni postali o bancari, o con assegni circolari, tutti metodi consentiti per il bonus giardini.

Come detrarre il 50% del bonus mobili nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale del 50% del bonus mobili e grandi elettrodomestici nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è necessario:

  • utilizzare il rigo E 57 dove va indicata la detrazione Irpef del 50%;
  • la spesa sostenuta va indicata nelle colonne 2 e 4 nei limiti di 10 mila euro per il 2020 e di 16 mila euro per il 2021.

 

Bonus ristrutturazioni, come procedere con la detrazione fiscale?

Sui lavori relativi al bonus ristrutturazione (o bonus casa) si applica la detrazione fiscale nel modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi. Il vantaggio fiscale spetta per un tetto di spesa pari a 96 mila euro considerando le unità abitative separatamente ed escludendo le pertinenze inerenti. Pertanto, l’importo massimo detraibile ai fini dell’Irpef con il bonus casa al 50% è di 48 mila euro. Il complessivo della detrazione fiscale deve essere spalmato su dieci anni con quote di importo uguale. Lo stabilisce l’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

Limite di detrazione fiscale ai fini del bonus ristrutturazioni del 50%, gli interventi sulle singole unità

Stabilito il limite per ciascuna unità immobiliare, se un contribuenti possiede più abitazioni la detrazione fiscale si applica nel tetto dei 96 mila euro per ciascuna abitazione. Nel caso in cui l’abitazione è cointestata e tutti i cointestatari partecipano al sostenimento delle spese ai fini del bonus ristrutturazioni, il tetto dei 96 mila euro va suddiviso tra tutti i partecipanti alle spese.

Quando due interventi sono considerati separati e ottengono il doppio della detrazione fiscale del bonus casa?

Sia per il bonus ristrutturazioni che per il bonus sisma ordinario o super bonus 110%, il tetto di spesa di 96 mila euro può essere aggiornato a un nuovo limite (96 mila euro + 96 mila euro) solo nel caso in cui si procede a un nuovo lavoro di ristrutturazione che non costituisca la “mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio del 1998”.

Limiti di detrazione fiscale delle spese per il bonus casa nel caso di interventi iniziati anni prima e proseguiti

Il tetto rimane fissato unicamente a 96 mila euro nel caso in cui per la stessa unità abitativa e per lo stesso anno si proseguano dei lavori iniziati anni prima. Congiuntamente possono iniziarsi anche altri interventi detraibili fiscalmente, ma l’importo massimo delle spese agevolabili rimane di 96 mila euro. Lo stesso avviene se gli altri lavori aggiuntivi rientrino nel bonus sisma ordinario oppure super.

Interventi in bonus ristrutturazioni sulle parti comuni di un edificio rispetto alle singole unità abitative

Nell’ambito dei lavori rientranti nel bonus ristrutturazioni (anche ecobonus, sisma bonus super e ordinario) si può avere la seguente situazione:

  • lavori che hanno ad oggetto parti comuni di edifici condominiali. Ovvero di un unico edificio che abbia più unità abitative appartenente a un unico proprietario;
  • interventi che interessino le parti comuni ma non condominiali.

In questo caso le agevolazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi vanno considerate parti di un autonomo intervento rispetto ai lavori che possono svolgersi sulle singole unità abitative dell’edificio. Dunque, l’autonomia delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio ha come conseguenza che sui relativi lavori sia applicato un indipendente limite di spesa di 96 mila euro rispetto ai lavori delle singole unità abitative.

Lavori sismici agevolabili in regime di superbonus 100 e bonus sisma ordinario

Tale differenziazione (limite di spesa autonomo per i lavori del bonus ristrutturazione per le parti comuni di un edificio rispetto ai lavori delle singole unità abitative) è di più difficile applicazione per i lavori rientranti nel sisma bonus, sia ordinario che super al 110%. Infatti, risulta più complicato stabilire i benefici di riduzione del rischio sismico derivanti dai lavori sulle parti comuni o sulle singole unità abitative.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza: la detrazione fiscale

Per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza la detrazione fiscale è pari al 50%. Il contribuente deve pagare le spese sostenute con il “bonifico parlante” ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi. La sostituzione può avvenire con generazioni a gas più moderni secondo quanto prevede il comma 3 bis dell’articolo 16 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Come si procede per la detrazione fiscale del bonus casa del 50% nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale del 50% del bonus casa nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è necessario utilizzare i righi E 41, E 42 ed E 43. Il contribuente deve aver sostenuto le spese, ai fini della dichiarazione dei redditi 2022, nell’anno di imposta 2021. La sezione di riferimento è la III A – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus.

Esempio di contribuente che ha sostenuto spese del bonus casa nella dichiarazione dei redditi

Si faccia l’esempio di un il contribuente che ha fatto eseguire interventi di ristrutturazione nel 2019 e li ha proseguiti nel 2020. Le spese sono state sostenute negli anni 2019 e 2020. Nel modello 730 di quest’anno dovrà indicare:

  • al rigo E 41, nella colonna 4 il codice “1” corrispondente agli interventi particolari e il relativo importo di spesa;
  • rigo E 42, il codice “1” e il relativo importo di spesa;
  • al rigo E 43, il codice “1” e il relativo importo di spesa.

In questo modo si tiene conto del limite massimo di spesa ai fini della detrazione fiscale del 50% (96 mila euro) per i costi sostenuti negli anni precedenti. Nella colonna 9, infatti, per l’anno 2020 l’importo corrispondente non può eccedere la differenza tra il tetto di 96 mila euro e i costi sostenuti dal contribuente negli anni prima.

 

Dichiarazioni dei redditi 2022 tra 730 e Redditi PF, la guida alle differenze

Ormai la stagione dei redditi entrata nel suo vivo. Dal 6 giugno anche eventuali correzioni dei modelli 730 inviati dopo il 31 maggio è possibile.Infatti si apre anche ai correttivi, cosa non possibile durante la prima settimana di apertura del modello 730/2022.  Tutti i contribuenti interessati alla presentazione del modello  730 possono quindi completare in pieno l’operazione dichiarativa per l’anno d’imposta 2021. Come al solito ogni stagione reddituale inizia col 730 e termina con il modello Redditi persone fisiche (modello Redditi PF, ex modello 740 o modello Unico PF). Sono 2 modelli identici come natura ma destinati a soggetti differenti. Infatti cambia tutto, soprattutto per il pagamento delle imposte o per il rimborso fiscale eventualmente spettante peri contribuenti.

Il modello 730 è quello più rapido nelle operazioni di conguaglio sia a credito che a debito

Il modello 730 è quello più rapido sia per chi deve effettuare i pagamenti che per chi deve andare a rimborso. Rapidità quindi nei versamenti o negli accrediti.  Soprattutto per questi ultimi molto cambia dal punto di vista delle tempistiche per ottenere i rimborsi fiscali se si utilizza il modello 730 o se si opta invece per il modello Redditi persone fisiche. Infatti per chi riesce a presentare celermente la dichiarazione dei redditi, il rimborso può essere recuperato già con la busta paga del mese di luglio o agosto. E ad agosto il rimborso fiscale tramite il 730 arriverebbe anche ai pensionati. In pratica tutto si risolve con il proprio sostituto di imposta. È evidente che per i pensionati questo ruolo è svolto dall’INPS.

I pagamenti tramite il 730 anche in busta paga o nel cedolino della pensione

Lo stesso accade per i pagamenti perché tramite il modello 730 anche i pagamenti dell’Irpef dche emergono da un 730 a debito vengono risolti in busta paga o col cedolino di pensione. Con il modello Redditi persone fisiche  invece, soprattutto i rimborsi fiscali slittano nel tempo e si allungano di molto.
Negli ultimi anni si è molto diffuso un particolare modello che è quello 730 senza sostituto. Una vera e propria, e forse unica alternativa al modello Redditi persone fisiche. Va ricordato infatti che con il modello Redditi persone fisiche i rimborsi fiscali vanno conclusi con il Fisco. E i rimborsi arrivano con i tempi del fisco che in genere sono abbastanza lunghi. Si parla infatti di tempi medie superiori ai 24 mesi.

Cosa accade con il modello 730 senza sostituto

Con il modello 730 senza sostituto, viene meno la rapidità della busta paga o del cedolino di pensione e quindi viene meno il ruolo del sostituto d’imposta. In questo caso però l’Agenzia delle Entrate farà molto prima. In effetti i rimborsi fiscali col 730 senza sostituto possono arrivare o a dicembre nel caso in cui il contribuente che va al rimborso indichi all’Agenzia delle Entrate il proprio codice IBAN del conto corrente, o a marzo dell’anno successivo se invece non è presente questa indicazione. Con il modello 730 infatti esce fuori anche il modello di scelta della modalità di rimborso che va presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, per chi non lo ha già fatto per il tramite del proprio cassetto fiscale.

Le similitudini tra modello 730 e modello Redditi PF

Per tutte le altre particolarità delle dichiarazioni dei redditi nulla cambia tra modello Redditi persone fisiche e modello 730. Infatti le stesse detrazioni e deduzioni che si possono fruire con l’uno possono essere fruite anche con l’altro. In entrambi i casi i contribuenti hanno anche la possibilità di utilizzare le versioni precompilate per le dichiarazioni dei redditi già presenti nel cassetto fiscale accessibili da tutti i contribuenti interessati. Occorre mettere in risalto il fatto che per l’accesso al cassetto fiscale è necessario essere muniti di Spid, Cns (carta nazionale dei servizi) o Cie (carta d’identità). Si tratta delle credenziali di accesso ai servizi telematici delle pubbliche amministrazioni, Agenzia delle Entrate compresa.

Cosa significa modelli reddituali precompilati

Nelle versioni precompilate dei 2 modelli sono già presenti diverse voci che altrimenti dovrebbero essere inserite dal contribuente in maniera manuale nelle versioni ordinarie, che è ancora possibile utilizzare. Resta il fatto che le voci inserite possono essere suscettibili di modifica da parte del contribuente. Questo determina in alcuni casi problematiche di natura ispettiva da parte dell’Agenzia delle Entrate. Infatti come molti sanno accettare la dichiarazione precompilata, soprattutto il 730, così come è nel cassetto fiscale, evita al contribuente il fastidio di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Accertamento che ricordiamo arriva quasi automaticamente se il contribuente a credito con il Fisco, ha una dichiarazione con un saldo superiore a 4.000 euro.

Bonus giardini, come si detrae il 36% nel modello 730?

Come procedere per la detrazione fiscale del 36% del bonus giardini? Si tratta delle spese sostenute con strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità che possono essere state effettuate per:

  • la sistemazione delle aree verdi scoperte private degli immobili esistenti, delle unità immobiliari, delle recinzioni o delle pertinenze;
  • della realizzazione di pozzi e di impianti di irrigazione;
  • dei lavori per realizzare coperture di giardini pensili o a verde di immobili ad utilizzo abitativo. Sono esclusi i negozi, i capannoni, i ristoranti e gli uffici.

I lavori possono essere effettuati anche sulle parti comuni di un condominio.

Quale detrazione è prevista sul bonus giardini?

La detrazione fiscale sull’Irpef prevista per il bonus giardini è pari al 36% nel tetto di spesa di 5 mila euro. Tale limite vale per le unità abitative e la detrazione deve essere suddivisa per dieci rate annuali dello stesso importo. Nel modello 730, ai fini della detrazione fiscale, è necessario compilare i righi E 41, E 42 ed E 43 della colonna numero due. Il codice da immettere per il bonus giardini è il “12”.

Bonus giardini, quando si utilizza il codice ’13’ nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Il contribuente deve inserire il codice 13 nel modello 730 di dichiarazione dei redditi nel caso in cui gli interventi riguardano la sistemazione a verde delle parti comuni esterni di un edificio condominiale.

Quali spese non sono comprese nella detrazione fiscale del bonus giardini?

Dal bonus giardini, inoltre, non vanno comprese ai sensi dell’interrogazione parlamentare numero 5 07599 dello scorso 8 marzo, le spese sostenute per:

  • la realizzazione di sistemi di illuminazione;
  • i complementi di arredo;
  • gli interventi effettuati in economia, secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate numero 8/E del 2019 al paragrafo 4.2;
  • le manutenzioni ordinarie effettuate annualmente;
  • i costi sostenuti per la conservazione del verde esistente, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta numero 62 del 19 febbraio 2019;
  • se si provvede a collocare semplicemente sul terrazzo le piante in vasi mobili, quindi non fissi. Questo tipo di intervento è dunque escluso se non rientra in un più complessivo lavoro straordinario di risistemazione a verde di tutta l’area interessata o del giardino complessivo.

Bonus verde, il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sulla risistemazione a verde di tutta l’area

Dall’ultimo punto sopra indicato, dunque, ne deriva che il bonus giardini vincola il contribuente a interventi che riguardano la sistemazione a verde di tutto il giardino o l’area interessata. Si tratta, pertanto, di una riqualificazione totale dell’area oggetto di intervento, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare numero 8/E del 2019.

Come si beneficia della detrazione fiscale prevista dal bonus giardini?

Il beneficio fiscale del bonus giardini vige per i pagamenti effettuati a partire dal 2018 e fino al 31 dicembre 2024. Nella dichiarazione dei redditi del 2022 si può detrarre la quota annuale di spese sostenute nel 2021. Ovvero, il totale della detrazione fiscale deve essere beneficiato nella dichiarazione dei redditi di dieci anni e di pari importo.

Quali sono le spese ammissibili ai fini della detrazione del bonus giardini?

Le spese ammissibili al bonus giardini sono, nell’ordine:

  • sistemazione a verde delle aree scoperte private degli edifici esistenti, delle unità abitative, delle recinzioni e delle pertinenze;
  • gli impianti di irrigazione;
  • i lavori per realizzare un pozzo;
  • gli interventi per realizzare una copertura a verde (o anche di giardini pensili);
  • rientrano nelle spese detraibili anche quelle sostenute per progettare e per la manutenzione dei lavori, secondo quanto prevedono i commi 12, 13, 14, 15 e 16, dell’articolo 1, della legge numero 205 del 2017.

Chi può beneficiare del bonus giardini?

Il bonus giardini ammette al beneficio fiscale le seguenti tipologie di contribuenti:

  • i proprietari (anche in nuda proprietà o diritto reale, dunque l’uso, l’usufrutto o l’abitazione) del giardino;
  • chi detiene il giardino in qualità di inquilino o di comodatario.

I soggetti che possono ottenere la detrazione fiscale sono solo quelli che versano l’Irpef. Pertanto, sono ammessi al bonus giardini:

  • le persone fisiche;
  • gli imprenditori individuali (o coniuge o familiari; o soci di una società semplice, o snc, sas o equiparati). In questo caso, spese e detrazioni sono ripartite a seconda della divisione degli utili societari;
  • i liberi professionisti.

Bonus giardini, il pagamento delle spese con mezzi tracciabili

Il versamento delle spese ammesse al bonus giardini deve essere effettuato mediante mezzi di pagamento tracciabili. Non è occorrente il bonifico parlante. Sono pertanto ammessi:

  • assegni postali, bancari e circolari, purché non trasferibili;
  • le carte di debito;
  • i bonifici postali o bancari;
  • le carte di credito.

Detrazione fiscale fino al 110% per l’eliminazione barriere architettoniche: come fare?

Come beneficiare della detrazione fiscale fino al 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sugli interventi che prevedono la detrazione fiscale sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Deve considerarsi che, da giugno del 2021, a tal fine si può utilizzare anche il sisma bonus. Il beneficio fiscale, dunque, va verificato in presenza di superbonus 110% o nei limiti del bonus casa e sisma o, infine, come interventi trainanti.

Detrazione fiscale spese per eliminare barriere architettoniche: dove vanno collocate nel modello 730?

Nel modello 730 di dichiarazione dei redditi le spese per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche vanno collocate nella colonna 2 dei righi E 41, E 42 ed E 43. È necessario utilizzare il codice “20”. L’agevolazione fiscale del 110% si può ottenere per i lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 2021 congiuntamente ad almeno un lavoro trainante dell’ecobonus. In tal caso, dunque, rientrano nella detrazione fiscale del super ecobonus pari al 110%. In particolare, il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) fa riferimento, alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16 bis, ai lavori per abbattimento le barriere architettoniche nei quali rientrano anche montacarichi e ascensori e alla realizzazione di qualsiasi strumento, anche di robotica e di tecnologia avanzata, che permetta la mobilità esterna ed interna alle abitazioni alle persone portatrici di handicap. Queste ultime sono definite, in base alla situazione di gravità, dal comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992.

Super bonus 110% su interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: a quali condizioni?

Peraltro, per i lavori a decorrere dal 1° giugno del 2021, si può utilizzare il superbonus con detrazione fiscale del 110% anche per gli interventi congiunti con il super sisma bonus 110%. L’operazione è possibile anche nel caso del sisma bonus acquisti. L’allargamento dei lavori di rimozione delle barriere architettoniche al perimetro del superbonus 110% opera anche a favore di persone ultrasessantacinquenni. Non vi è, come nel caso della detrazione ordinaria del 50% dell’abbattimento delle barriere architettoniche, alcuna limitazione dei contribuenti all’accesso del superbonus 110%. Le stesse limitazioni non persistono nemmeno in assenza di un inquilino o di un condomino con disabilità.

Limiti di spesa per gli interventi di superbonus 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche

I tetti di spesa del superbonus per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche trainati dal superbonus, sono uguali a quelli previsti per i lavori del bonus ristrutturazione. Questi ultimi sono disciplinati dall’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Concorrono al tetto di spesa anche eventuali costi sostenuti per svolgere lavori antisismici, sia nel bonus ordinario che nel super sisma bonus. Il contribuente può aver fatto svolgere i lavori anche gli anni prima, a meno che non si tratti di lavori autonomi. Ossia di interventi che non costituiscano il mero proseguimento di interventi precedenti. L’ammissione alla detrazione di questi lavori è suscettibile di verifica dei costi ammissibili nei limiti fissati annualmente.

Abbattimento delle barriere architettoniche, limite di spesa se trainato dal super ecobonus

Quindi, i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche trainati dal super ecobonus hanno il tetto di spesa:

  • di 96 mila euro maggiorato dei tetti di spesa previsti per ognuno degli interventi rientranti nei lavori trainanti eco;
  • di soli 96 mila euro nel caso in cui l’abbattimento delle barriere architettoniche è trainato dal super sisma bonus. Tale limite sussiste anche nel caso di interventi antisismici.

Tetti di spessa di 96 mila euro di parti comuni di un edificio e singoli unità abitative

Il tetto di spesa di 96 mila euro sussiste anche per le unità abitative e per le relative pertinenza, anche se l’accatastamento sia avvenuto separatamente. I riferimenti normativi si ritrovano nelle circolari dell’Agenzia delle entrate:

  • numero 121 del 19988, paragrafo 2.6;
  • numero 7/E del 2018 da pagina 221.

La detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche deve essere goduta autonomamente dai proprietari delle unità abitative di un edificio per le parti comuni. Lo stesso vale anche per il solo proprietario dell’intero immobile (fino a quattro unità abitative).

Quando la detrazione fiscale per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche prevede il tetto di 192 mila euro di spesa?

Il tetto di spesa per la detrazione fiscale inerente i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche può salire fino a 192 mila euro nel caso in cui:

  • si tratti di interventi nelle parti comuni di un edificio e sulle singole unità immobiliari;
  • 96 mila euro è il tetto per gli interventi interessanti le parti comuni dell’edificio;
  • ulteriori 96 mila euro è il tetto per i lavori interessanti la singola unità immobiliare.

Dunque, se in un condominio viene installato un montacarichi e un contribuente fa degli interventi anche all’interno della propria unità immobiliare di abbattimento delle barriere architettoniche, il superbonus è goduto nei due tetti di spesa di 96 mila euro:

  • per gli interventi delle parti comuni del condominio per la porzione di detrazione fiscale di spettanza di ciascun proprietario di unità abitative;
  • sui lavori interessanti la propria unità abitativa.

Interventi trainanti del superbonus 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche: quali detrazioni fiscali?

Da ultimo, la detrazione fiscale per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche spettano nella percentuale del 110% anche per i lavori trainati al 110%. Gli interventi trainanti del super ecobonus sono quelli previsti:

  • dai codici della sezione IV da 30 a 33;
  • spese nel super sisma bonus sostenute dal 1° giugno 2021 per i codici 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici protetti da regolamenti urbanistici, edilizi e ambientali

Cosa avviene per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici protetti da vincoli culturali e del paesaggio, o da regolamenti urbanistici, ambientali o edilizi? In tal caso la detrazione fiscale del superbonus 110% si applica anche se i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche non rientrano tra i lavori trainanti del super ecobonus. Tuttavia, per l’ammissibilità di tali lavori è necessario rispettare:

  • i requisiti tecnici elencati dal decreto del 6 agosto 2020 del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise);
  • gli aumenti delle classi energetiche di cui il comma 2 dell’articolo 119 del Dl numero 34 del 2020.

Sisma bonus e superbonus 110%, come ottenere la detrazione fiscale?

Come si ottiene la detrazione fiscale dal sisma bonus ordinario e dal superbonus 110% mediante la compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi? È importante la giusta collocazione nel modello e la presentazione delle varie asseverazioni che attestino la riduzione del rischio sismico e la congruità dei costi sostenute. Inoltre, è necessario sottolineare che l’agevolazione può essere goduta in vari modi:

  • come sisma bonus ordinario;
  • detrazione del 110% mediante superbonus;
  • in abbinamento al bonus facciate su spese effettuate chiaramente differenti;
  • superbonus 110% esteso agli interventi sulla facciata in completamento dei lavori di riduzioni del rischio sismico.

Sisma bonus, dove si colloca nel modello 730?

La collocazione del sisma bonus nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è ai righi E 41, E 42 ed E 43. Tale detrazione fiscale vale anche per le seguenti tipologie di lavori:

  • lavori di riduzione del rischio sismico effettuati anche sulle facciate;
  • superbonus 110% sisma e bonus facciate con differente contabilizzazione delle relative spese e nel rispetto delle regole di detrazioni secondo quanto prevede la risposta all’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 538 del 2020;
  • applicazione del bonus facciate in relazione al super sisma bonus 110% purché i lavori alla facciata completino quelli di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110% riduzione rischio sismico e bonus facciate, come si applica la detrazione?

Dunque, il super sisma bonus con detrazione fiscale del 110% e tetto di spesa fissato a 96 mila euro, si applica anche ai costi sostenuti rientranti negli interventi edilizi occorrenti per completare la ristrutturazione. In questo ambito rientrano anche gli interventi effettuati sulle facciate degli edifici. Nel caso in cui le due tipologie di interventi (super sisma bonus 110% e lavori sulla facciata) risultino indipendenti e non di completamento, il bonus facciate si applica con detrazione fiscale del 90% per le spese sostenute nell’anno di imposta 2021 (60% per i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2022). In tal caso le spese risultano autonome l’una rispetto all’altra e seguono una contabilità differente.

Bonus sisma, quali sono le asseverazioni necessarie?

In merito alle asseverazioni occorrenti per i lavori rientranti nel bonus sisma, sono due in particolare i documenti da disporre. Il primo è l’asseverazione tecnica dei lavori; il secondo è l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute per l’intervento stesso. Nel primo caso, l’asseverazione tecnica dei lavori consiste nella presentazione di un primo documento, l’allegato B, e di un secondo documento. Quest’ultimo riguarda la riduzione tecnica del rischio sismico. Tale documento è previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture numero 58 del 17 febbraio 2017. Il provvedimento è stato modificato dal decreto ministeriale numero 329 del 6 agosto 2020.

Asseverazioni sismabonus ordinario e superbonus 110% per i lavori di riduzioni rischio sismico: quali sono?

Le stesse asseverazioni tecniche devono essere effettuate anche per il sismabonus ordinario, che non permette la detrazione del 110% come per il superbonus. Per quest’ultimo, tuttavia, la riduzione del rischio sismico non deve essere di 1 o di 2 classi come invece richiesto al sisma bonus ordinario secondo la spiegazione fornita dall’Agenzia delle entrate nella circolare 24/E del 2020. La certificazione di riduzione del rischio sismico è già contenuta nell’allegato B relativa all’Attestazione preventiva del progettista; nell’allegato B 1, relativo al direttore degli interventi; e nell’allegato B 2, quello del collaudatore statico.

Asseverazione di congruità dei costi del bonus sisma: come si procede?

In merito alla seconda asseverazione, quella di congruità delle spese sostenuti agli interventi rientranti nel bonus sisma e superbonus 110%, è necessario rifarsi al decreto del ministero dei trasporti numero 28 del 2017. La certificazione di congruità delle spese è esclusa solo per il sisma bonus acquisti. L’asseverazione di congruità dei costi sostenuti si trova già nell’allegato 1 relativo allo stato di avanzamento dei lavori (Sal); nell’allegato B, ovvero sull’attestazione preventiva del progettista; e nell’allegato B 1 del direttore degli interventi.

Quali asseverazioni dei lavori del superbonus e bonus sisma devono essere inviate all’Enea?

Le uniche asseverazioni tecniche di riduzione del rischio sismico e di congruità dei costi sostenuti che vanno inviati all’Enea riguardano i lavori di efficientamento energetico con detrazione fiscale del 110%. Maggiori informazioni sono disponibili nella guida realizzata dall’Agenzia delle entrate sul 110% del 24 luglio 2020. Per gli altri interventi sopra trattati, non va inoltrata copia delle asseverazioni all’Enea. È invece previsto che le asseverazioni siano presentate allo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) di competenza territoriale. Lo stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 all’articolo 5. Maggiori dettagli sono disponibili nel decreto dell’Agenzia delle entrate numero 35873 dello scorso mese di febbraio.

Deducibilità contributi colf e badanti: come procedere nel modello 730?

Come procedere con la deducibilità e la detraibilità dei contributi a favore di colf e badanti e, in generale, dei lavoratori domestici per i relativi oneri nella dichiarazione dei redditi? Con la presentazione del modello 730 le famiglie datrici di lavoro hanno la possibilità di dedurre, e dunque di recuperare, una parte delle spese sostenute per i contributi previdenziali versati a favore dei lavoratori domestici e degli addetti all’assistenza personale. L’operazione prevede sia la deduzione che la detrazione Irpef.

Contributi previdenziali a favore di colf e badanti, le famiglie possono recuperarne una parte

Le famiglie datrici di lavoro, infatti, possono diminuire il reddito imponibile ai fini del calcolo dell’Irpef dovuta mediante la deduzione dei contributi previdenziali pagati nell’anno di imposta. Le categorie di lavoratori domestici per i quali normalmente si versano i contributi sono rappresentate da colf, badanti, baby-sitter e personale che assiste le persone anziane.

Dove sono riportati nel modello 730 di dichiarazione dei redditi i contributi previdenziali a colf e badanti?

I datori di lavoro devono iscrivere i contributi previdenziali nel rigo E 23 del modello 730. La quota limite dei contributi che si possono portare in deduzione è pari a 1.549,37 euro. Invece, non si possono detrarre i contributi che sono stati rimborsati dal datore di lavoro. Tali contributi sono riportati nella Certificazione unica ai punti che vanno dal 701 al 706.

Contributi previdenziali a lavoratori domestici per l’assistenza personale di persone non autosufficienti: la disciplina

Particolare disciplina spetta nel caso di lavoratori domestici addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti. Si tratta di lavoratori domestici che si occupano di persone che non possono compiere le normali attività quotidiane, siano esse lo stesso contribuente che uno o più familiari, come ad esempio i genitori o il coniuge. In questo caso, la deducibilità è assicurata anche se si tratta di assistenza di persone non a carico fiscalmente.

Come procedere con la detrazione fiscale dei contributi ai lavoratori domestici addetti alla cura di persone non autosufficienti?

I datori di lavoro devono iscrivere i contributi previdenziali nel rigo E 8 o E 10 con il codice di spesa “15” del modello 730. Per questa tipologia di lavoro domestico si può procedere alla detrazione del 19% su una spesa limite di 2.100. Chi sostiene il costo dei contributi non deve avere un reddito eccedente i 40 mila euro. Tale livello di reddito deve essere considerato singolarmente, indipendentemente dal numero delle persone alle quali spetta l’assistenza. Se i costi sono sostenuti da più persone, il limite deve essere ripartito.

Assistenza personale di persone non autosufficienti: quali sono le condizioni per la detrazione fiscale del 19%?

Per la detrazione fiscale del 19% dei contributi versati a favore dei lavoratori domestici che si prendono cura di persone non autosufficiente è necessario che:

  • lo stato di non autosufficienza abbia relativa certificazione medica;
  • le persone non autosufficienti abbiano bisogno della sorveglianza continua;
  • oppure, in alternativa, le persone non autosufficienti non possano svolgere attività come assunzioni di alimenti, provvedere personalmente all’igiene personale o agli alimenti, deambulare o indossare gli indumenti.

Assistenza personale per servizi resi da case di riposo, di cura, da cooperative o da lavoratori interinali

La detrazione fiscale spetta anche se le prestazioni sono svolte dalle case di riposo, di cura o dalle cooperative. È necessario documentare le spese con l’indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che effettua i pagamenti. Nel caso in cui il servizio sia svolto da case di riposo o di cura, è necessario separare le spese per l’assistenza dalle altre tipologie di spese per prestazioni fornite. Se il servizio viene svolto da una cooperativa, deve essere inserita la natura del servizio stesso. Per i lavoratori interinali, si deve specificare la qualifica contrattuale.

Come compilare il modello 730 per le spese di assistenza?

Ai fini della compilazione del modello 730 devono essere inserite le spese già detratte dal datore di lavoro. Tali spese risultano nella Certificazione unica, ai punti che vanno dal 341 al 352. Il codice spesa è “15”. Non devono essere inserite, invece, quelle spese che il datore di lavoro ha già rimborsato come sostituzioni delle retribuzioni premiali. Il contribuente può procedere con la detrazione fiscale della parte a lui a carico.

Scontrino parlante della farmacia per la detrazione delle spese: che cos’è?

Che cos’è lo scontrino parlante della farmacia utile per la detrazione delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi? Chi fa acquisti in farmacia deve accertarsi di documentare le spese mediante la fattura oppure un documento cosiddetto “parlante”. Nel documento devono essere riportati:

In mancanza del codice fiscale dell’acquirente, la spesa non può essere oggetto di detrazione fiscale. Non si può procedere, a posteriori, a colmare questa mancata informazione.

Codice fiscale sullo scontrino della farmacia, quando può essere riportato dopo l’acquisto?

Vi è un unico caso nel quale il codice fiscale di chi provvede a comprare beni in farmacia può essere inserito successivamente all’acquisto. Si tratta del caso in cui si facciano acquisti in una farmacia estera. In questa situazione, il contribuente può riportare a mano, sul documento attestante la spesa, il proprio codice fiscale. Il contribuente può, inoltre, farsi rilasciare dal farmacista l’ulteriore documentazione attestante la spesa sanitaria effettuata ai fini della detrazione fiscale. In questo modo, il contribuente può integrare la documentazione di vendita delle informazioni richieste per l’operazione fiscale.

Quali sono le spese sanitarie che si possono effettuare in farmacia ai fini della detrazione fiscale?

Gli acquisti in farmacia ammissibili alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi riguardano:

  • i farmaci, inclusi quelli omeopatici;
  • le prestazioni galeniche. Si tratta di preparati in farmacia per i quali nel documento di vendita o nello scontrino parlante deve essere riportata la quantità;
  • i dispositivi medici, quali cerotti, siringhe, test autodiagnostici, provette, gel lubrificanti e saturimetri. Nella fattura o scontrino parlante devono essere indicati la quantità dei prodotti acquistati, la dicitura “CE” e il regolamento europeo (2017/746/Eu o 2017/745/Ue)oppure la direttiva europea (90/385/CEE, 93/42/Cee oppure 98/79/Ce);
  • l’eventuale ticket a vantaggio del compratore nel caso in cui la Regione partecipi alla spesa sanitaria. In questo caso si può non conservare la ricetta del dottore.

Servizi sanitari offerti dalle farmacie: quali sono ai fini della detrazione fiscale?

Nella dichiarazione dei redditi si possono detrarre le spese sostenute nell’anno di imposta per i servizi sanitari. Si tratta di dispositivi medici (apparecchiature per l’aerosol o per misurare la pressione, i tiralatte) e di prestazioni sanitarie fornite da professionisti abilitati negli ambienti della farmacia. Oppure può trattarsi di test autodiagnostici. Per queste tipologie di spesa, attendendo ulteriori delucidazioni sulla detraibilità fiscale, è consigliato procedere con il pagamento mediante mezzi tracciabili.

Si possono detrarre le spese effettuate nelle farmacie on line?

Ai fini della detrazione fiscale, gli acquisti di beni e di prestazioni sanitarie devono essere effettuati nelle farmacie autorizzate. Per i farmaci senza ricetta vanno bene anche le parafarmacie. Sugli acquisti on line, la normativa ammette alla detrazione gli acquisti effettuati solo da portali italiani autorizzati dal ministero della Salute. L’elenco delle farmacie on line autorizzate è verificabile sul sito del ministero della Salute seguendo il percorso: “Logo Commercio Elettronico” e “Cerca sito Ecomm”.

Detrazione fiscale dei dispositivi medici, l’acquisto può essere fatto anche in esercizi diversi dalle farmacie

È importante sottolineare che chi compra dispositivi medici può detrarre la relativa spesa anche se l’acquisto è stato effettuato in esercizi differenti rispetto alle farmacie. La stessa possibilità è offerta pure per gli acquisti effettuati on line. Se il dispositivo medico viene realizzato su misura, non c’è bisogno della dicitura “Ce” presente nello scontrino parlante. Tuttavia, il contribuente è tenuto a conservare i documenti di conformità alla normativa europea come prevede il decreto legislativo numero 46 del 1997.

Quali sono le diciture presenti sullo scontrino parlante per i farmaci acquistati in farmacia?

L’acquisto di farmaci, con relativo rilascio da parte del farmacista dello scontrino parlante, deve riportare nel documento di vendita determinate diciture:

  • il classico numero di Aic. Si tratta di un codice identificativo dei medicinali ad uso umano riportante un numero attribuito dall’Agenzia Italiana del Farmaco all’atto dell’autorizzazione dell’immissione in commercio in Italia;
  • la dicitura di “farmaco”. Può essere riportata anche un’abbreviazione che può essere Med; Fco; Classe A; Classe C; Sop; Fascia A; Otc; Fascia C; generico; etico; equivalente.

Detrazione spese sanitarie, tamponi Covid e mascherine: ecco come procedere

Quali spese sanitarie sono detraibili per acquisti effettuati nell’anno 2021 per la pandemia Covid? In particolare, ci si riferisce alle spese sostenute per tamponi, prestazioni sanitarie come analisi di laboratorio e mascherine. Ma per la detraibilità dei costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi è necessario seguire specifiche regole.

Detrazione delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi: ecco cosa spetta per le prestazioni

La prima regola delle spese sanitarie è di carattere generale e prevede la detraibilità del 19% sull’importo superiore a 129,11 euro. Le spese, inoltre, devono essere state sostenute nell’anno di imposta (il 2021 per la dichiarazione dei redditi di quest’anno) e il costo deve essere a carico del contribuente. Inoltre, sono da rispettare altre determinate regole. La prima è che si tratti di una spesa sostenuta per una prestazione sanitaria o di un bene sanitario. Rientrano nel primo caso, le spese sanitarie sostenute per visite spirometriche, analisi di laboratorio e di diagnostica per i casi di coronavirus. La prestazione può essere stata effettuata sia da un professionista che da una struttura sanitaria.

Acquisto di beni sanitari come mascherine e tamponi: quando si possono detrarre?

Nel caso di detrazione di beni comprati, come per esempio l’esecuzione di un tampone o l’acquisto delle mascherine, è opportuno far riferimento alle spese sostenute per i medicinali, per i dispositivi medici o degli altri prodotti detraibili. La detrazione si può esercitare a prescindere dall’utilizzo, unicamente per la natura del bene (o della prestazione medica) acquistato. Pertanto, è necessario verificare la classificazione merceologica, la conformità dei beni acquistati alle leggi italiane, la tracciabilità dei pagamenti e i documenti di spesa.

I requisiti che devono avere tamponi, mascherine e beni sanitari per la detrazione fiscale del 19%

Ai fini della detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi dei beni sanitari acquistati, è necessario dunque che:

  • suddetti beni rientrino nella relativa classificazione merceologica quali medicinali, dispositivi medici e presidi sanitari;
  • che vi sia conformità alle norme italiane e dell’Unione europea. Nel dettaglio, i beni devono riportare il codice Aic se si tratta di medicinali industriali. Per i medicinali omeopatici, ancora sprovvisti del codice Aic, è necessario il codice identificativo certificato da istituti privati. I galenici, invece, devono avere la natura di farmaco o di medicinale con indicazione sul titolo di spesa. I dispositivi medici devono avere la marcatura “Ce”;
  • il pagamento deve essere stato effettuato con mezzi tracciabili. Sono esclusi dalla regola i dispositivi medici e i medicinali;
  • è necessario il documento di spesa. Ovvero lo scontrino parlante o la fattura.

Spese sanitarie, cosa devono riportare lo scontrino e la fattura?

Sull’ultimo punto, è necessario che i documenti di spesa riportino il codice fiscale di chi provvede a comprare i beni sanitari e la natura del bene, con abbreviazioni “Ad”, “M” e “Pi”. Tali codici sono quelli per l’invio dei dati al sistema della Tessera sanitaria. Le regole si applicano, dunque, anche ai beni e ai dispositivi per l’emergenza Covid-19.

Spese sanitarie nel modello 730 di dichiarazione dei redditi: dove si trovano?

Nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi, le spese sanitarie possono essere sommate all’importo riportato nel rigo E 1 della colonna numero 2. È tuttavia importante sottolineare che non per tutti i beni sanitari utilizzati per il Covid, che nello scorso anno avevano l’Iva al 5%, si può procedere con la detrazione. Si deve verificare che i beni rientrino nelle categorie di presidi sanitari, di farmaci o di dispositivi. Per esempio, i guanti monouso risultano esclusi dalla detrazione fiscale se non sono classificati come dispositivo.

Quali tipi di mascherine possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi 2022?

Particolare attenzione nella detrazione deve essere prestata alle mascherine chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3. Questi dispositivi sono classificati in 3 classi:

  • la prima riguarda le mascherine chirurgiche e, in generale, quelle autorizzate dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sulla base del comma 2, dell’articolo 15, del decreto legge numero 18 del 2020;
  • i dispositivi di protezione individuali (Dpi) e quelli usati secondo il comma 3, dell’articolo 15, del decreto legge numero 18 del 2020;
  • le mascherine di comunità previste dal comma 2, dell’articolo 16, del decreto legge numero 18 del 2020.

Spese sanitarie, si possono detrarre i costi sostenuti per le mascherine chirurgiche?

L’ultima classe di mascherine, quelle di comunità, non si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi 2022. Le mascherine chirurgiche invece, costituendo dispositivo medico, si possono detrarre. Ma c’è bisogno che riportino la marcatura “Ce” nel documento di spesa oppure il codice “Ad” necessario all’invio dei dati al sistema della Tessera sanitaria (Ts). Infine possono avere anche il richiamo alla direttiva numero 94/42/Ce o al Regolamento europeo numero 745 del 2017 con certificazione Uni En 14683 2019.

Spese sanitarie, si possono detrarre i costi sostenuti per le mascherine Ffp2 o Ffp3?

Non sono detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi le mascherine Ffp2 ed Ffp3. Si tratta, in questo caso, di dispositivi di protezione individuale (Dpi) che non prevedono la detrazione. Tuttavia, se oltre alla certificazione tecnica Uni En 149:2001 + A1:2009 la mascherina ha la classificazione anche di dispositivo medico (oltre dunque alla certificazione Dpi), è possibile procedere con la detrazione. In quest’ultimo caso, il contribuente deve conservare la scheda tecnica o la confezione delle mascherine che riporta, oltre alla marcatura “Ce”, anche la certificazione di mascherina come “dispositivo medico” (Dm).

Dichiarazione dei redditi 2022, come detrarre le spese sanitarie per tamponi antigenici e sierologici?

Capitolo a parte meritano i tamponi, sia antigenici che sierologici. Infatti, per la detrazione fiscale del 19% di queste prestazioni sanitarie è necessario:

  • che siano eseguiti da laboratori privati autorizzati, pubblici o professionisti sanitari;
  • il pagamento tracciabile nel caso in cui questi esami sono eseguiti da laboratori privati non accreditati presso il Servizio sanitario nazionale (Ssn);
  • i tamponi acquistati nelle farmacie costituiscono dispositivi medici e diagnostici in vitro, dunque si può procedere con la detrazione anche se la spesa è stata pagata con denaro contante.

Modalità di pagamento dei tamponi in farmacia, a cosa prestare attenzione?

C’è un’eccezione per le farmacie che svolgano i tamponi. Alcune farmacie, infatti, considerano il tampone come una fornitura di dispositivi medici e di servizi strettamente connessi, altre come prestazioni sanitarie. Tutte e due le tipologie di prestazioni sono detraibili nella dichiarazione dei redditi, ma è necessario prestare attenzione al modo in cui sono state pagate. Infatti, se sullo scontrino c’è il codice “As”, il tampone è classificato come un servizio e dunque, prudentemente, si può detrarre la spesa solo se pagata con mezzi  tracciabili; invece, se nello scontrino è riportata la dicitura “cessione di dispositivo medico” mediante codice “Ad”, la detrazione fiscale è consentita anche con il pagamento in contanti.