Fondo perduto: i contributi Covid vanno riportati nel quadro RS senza l’importo

I contributi ottenuti dallo Stato tramite l’Agenzia delle entrate per l’emergenza Covid come fondo perduto devono essere riportati nel quadro RS senza indicarne il relativo importo. Pertanto, la compilazione del prospetto “aiuti di Stato” del modello Redditi, ai righi RS 401 e RS 402 necessitano dei chiarimenti per non incorrere in errori.

Redditi dei professionisti e delle imprese: come vanno indicati gli ‘aiuti di Stato’ per Covid?

Le imprese e i professionisti, nei quadri della determinazione del reddito, possono anche non indicare i contributi ricevuti senza incorrere in sanzioni. Fanno eccezione i contribuenti in contabilità ordinaria che devono procedere con l’opportuna iscrizione nel quadro RF. L’iscrizione deve avvenire con apposita variazione in diminuzione per sterilizzare i proventi derivanti proprio dagli aiuti di Stato a bilancio.

Indicazione dei contributi a fondo perduto nel quadro RS del modello Unico 2021

Sui contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate durante l’emergenza sanitaria, non si compilano i campi relativi agli importi. Sarà la stessa Agenzia delle entrate a recuperare le informazioni dai bonifici accreditati.  In questo caso, i codici del rigo RS 401 del modello Unico 2021 sono il 20, il 22, il 23, il 27 e il 28.

Modello Redditi, come si compila il rigo RS 401 per i contributi ricevuti durante l’emergenza Covid?

Inoltre, il codice 24 del rigo RS 401 e il codice 8 del rigo IS 201 del modello Irap sono diventati inutili ai sensi di quanto prevede l’articolo 1 bis del decreto legge numero 73 del 2021. Per quanto riguarda il quadro RS, le istruzioni richiedono l’indicazione dei contributi a fondo perduto ricevuti. Diversamente, le Faq ritengono che la compilazione debba avvenire “per cassa”. Di conseguenza, si ritiene che entrambe le interpretazioni siano valide, senza incorrere in conseguenze.

Contributi a fondo perduto erogati dall’Inps, come vanno dichiarati?

Durante la pandemia vari contributi a fondo perduto sono stati erogati sia dall’Inps che dalle Casse di previdenza. Per questi aiuti non è necessario riportarli nemmeno nel quadro RS. Lo stesso principio deve essere adottato per gli aiuti di natura non fiscale: rientrano in questa categoria gli sgravi contri e le garanzie sui finanziamenti.

Crediti di imposta Covid, indicazioni sui quadri RU e RE

I crediti di imposta erogati durante l’emergenza Covid, devono essere riportati in diversi quadri:

  • nel quadro RU;
  • in quello RF in decremento dal reddito;
  • nel quadro RS con l’indicazione dell’importo ricevuto;
  • in quello RS o nel quadro IQ se riferito all’Irap.

Non devono invece essere indicati i bonus sanificazione e quelli riguardanti “botteghe e negozi” previsti dal decreto legge “Cura Italia”. Entrambi, infatti, non riguardano il Quadro temporaneo.

Detassazione dei contributi a fondo perduto: cosa dice il decreto legge 137 del 2020

Infine, è necessario ricordare che gli aiuti a fondo perduto beneficiano della detassazione, ancorché generalizzata. La detassazione fa capo all’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020 in tema di “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19” in vigore dal 25 luglio 2021.

Detassazione dei contributi e delle indennità a fondo perduto

Nel dettaglio, la norma specifica che “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”. Inoltre, “non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917”.

 

 

Pensione integrativa e convenienza fiscale: la deducibilità delle partite Iva forfettarie

I lavoratori autonomi che adottano la partita Iva in regime forfettario non possono sfruttare tutte le detrazioni e le deduzioni fiscali contemplate nel regime ordinario della partita Iva, ad eccezione dei contributi previdenziali obbligatori. Tuttavia, anche chi rientra nel regime forfettario può avvalersi di deduzioni e detrazioni fiscali nel caso di altri redditi sui quali sono dovute le imposte Irpef. Rientrano in questo campo di applicazione l’ulteriore reddito da lavoro dipendente o da locazione, purché senza cedolare secca.

Pensione integrativa e regime forfettario

Nel caso del regime forfettario, l’adesione alla pensione integrativa, dunque, non comporta l’applicabilità della deduzione fiscale dei contributi versati al fondo pensione. La deducibilità, tuttavia, è possibile sugli ulteriori altri redditi soggetti a Irpef. L’esenzione fiscale sulla prestazione pensionistica è prevista sulla parte di contributi non dedotta.

Esenzione fiscale della prestazione finale del fondo pensione

Tuttavia, anche nel caso del regime forfettario di partita Iva è prevista l’esenzione fiscale sulla prestazione pensionistica futura. Infatti, nell’erogazione della prestazione previdenziale si deve considerare:

  • che la prestazione è soggetta a ritenuta con aliquota agevolata, tra il 15 % e il 9% a seconda della durata, in anni, di partecipazione al fondo pensione;
  • che la ritenuta è esente, in parte, da tassazione.

Base imponibile prestazione pensione integrativa soggetta a ritenuta

Il vantaggio, anche per le partite Iva a regime forfettario, consiste nel fatto che sulla base imponibile della futura prestazione pensionistica, e sulla quale andrà applicata la ritenuta d’imposta, dovrà essere escluso quanto già tassato precedentemente. Dunque, risultano esenti dalla prestazione pensionistica:

  • i rendimenti già tassati nella fase in cui si sono versati i contributi;
  • i contributi che il contribuente non ha dedotto ficalmente.

Partita Iva con regime forfettario: come funziona la deducibilità dei contributi al fondo pensione

Un contribuente con partita Iva a regime forfettario che abbia versato al fondo pensione contributi per 4.500 euro, dunque, non potrà godere, a differenza degli altri regimi di partita Iva, della deduzione fiscale sui contributi versati. In ogni caso, il contribuente dovrà procedere a inoltrare al fondo pensione la comunicazione dei “contributi non dedotti“. Il lavoratore autonomo deve presentare la comunicazione non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale i contributi sono stati versati. L’importo che deve contenere la comunicazione è pari a 4.500 euro, ovvero al totale annuo dei contributi pagati al fondo.

Contribuenti forfettari: esenzione fiscale della prestazione pensionistica

Come già detto in precedenza, i 4.500 euro versati al fondo pensione, pur non essendo deducibili nel momento in cui sono stati versati, rappresentano l’esenzione fiscale della futura prestazione pensionistica. E pertanto, il contribuente in regime forfettario, con la comunicazione dei contributi non dedotti, dichiara al gestore del fondo di non essersi avvalso della deducibilità fiscale dei contributi versati. Ma godrà della detassazione totale per 4.500 euro una volta che avrà ottenenuto la prestazione previdenziale complementare.

Deducibilità contributi pensione integrativa per partite Iva ordinarie

Diverso è il caso dei lavoratori autonomi con partita Iva ordinaria. Un contribuente che versi al fondo pensione contributi per 3.000 euro l’anno, ottiene la deducibilità fiscale dei versamenti per lo stesso importo.  I contributi versati al fondo non superano il limite massimo della deducibilità, fissato in 5.164,57 euro. Non dovrà presentare alcuna comunicazione al fondo pensione per contributi non dedotti, ma cambia la fiscalità della futura prestazione pensionistica. Infatti, all’ottenimento della pensione integrativa i rendimenti saranno tassati.

Pensione integrativa: quali vantaggi per la partita Iva ordinaria?

Diverso è, inoltre, il caso di un contribuente, in regime di partita Iva ordinaria, che versi contributi al fondo pensione superiori al limite di deducibilità. Ad esempio, un lavortore autonomo che versi 7.000 euro annui a fronte del massimo deducibile di 5.164,57 euro. Proprio il limite costituisce dunque, il massimo della deduzione fiscale dei contributi versati in sede di dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la differenza tra quanto versato e il massimo, pari a 1.835,37 euro, deve essere comunicata al fondo pensione. La comunicazione dovrà avvenire per mettere al corrente dei contributi che il contribuente non ha dedotto.

Futura pensione complementare di chi lavora con partita Iva

In quest’ultimo caso, dunque, il contribuente si avvarrà, nella futura prestazione complementare, di una quota esente da tassazione rappresentata dai contributi che non sono stati dedotti fiscalmente. E pertanto, nella base imponibile soggetta a ritenuta d’imposta sulla futura pensione integrativa, dovranno essere sottratti i contributi che non sono stati dedotti fiscalmente negli anni di accumulo. Nel caso in questione, tali contributi sono pari proprio a 1.835,57 euro.

Pensione integrativa e convenienza fiscale: la deducibilità

La pensione integrativa permette di ottenere un risparmio vantaggioso grazie ai benefici assicurati dalla deducibilità fiscale dei contributi versati al fondo pensione dal reddito Irpef risultante nella dichiarazione dei redditi annuale. Infatti, i contributi che vengono versati annualmente permettono di diminuire l’imponibile fiscale ai fini Irpef.

Pensione integrativa: tetto di deducibilità fiscale

I contributi vanno detratti al reddito dichiarato prima dell’applicazione dell’aliquota progressiva prevista. Ciò comporta una diminuzione delle imposte da pagare. Il beneficio ha un tetto massimo corrispondente a 5.164,57 euro all’anno. Entro questo tetto, i contributi dovuti annualmente possono essere dedotti.

Deducibilità fiscale e calcolo base imponibile ai fini Irpef

Ai fini del calcolo dell’Irpef, la deducibilità fiscale delle pensioni integrative necessita del calcolo della base imponibile. Quest’ultima rappresenta il reddito complessivo netto sul quale il contribuente applica l’aliquota progressiva spettante. La base imponibile si compone da quanto segue:

  • dalla somma dei singoli redditi lordi (fondiari, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, di impresa e da redditi diversi);
  • alla somma dei redditi devono essere sottratti gli oneri deducibili, quindi anche i versamenti fatti nell’anno di imposta al fondo pensione;
  • infine va dedotta anche l’abitazione principale.

Aliquote su base imponibile ottenuta con le deduzioni del fondo pensione

Alla base imponibile così ottenuta il contribuente si vede applicare le aliquote crescenti per scaglioni di reddito. Con la deduzione dei versamenti fatti al fondo pensione, l’imposta dovuta sarà meno gravosa perché va a detrazione della base imponibile. In particolare, per scaglioni di reddito:

  • fino a 15.000 euro si applica l’aliquota del 23%;
  • per lo scaglione successivo, da 15.0001 a 28.000 euro di reddito, si applica l’aliquota del 27%;
  • da 28.001 a 55.000 euro si applica l’aliquota del 38%;
  • per il successivo, da 55.001 a 75.000, l’aliquota prevista è del 41%;
  • oltre i 75.000 euro di reddito è prevista l’aliquota del 43%.

Calcolo Irpef per scaglioni di reddito

Se un contribuente dichiara un reddito lordo dell’anno precedente pari a 25.000 euro, fino a 15.000 euro paga l’aliquota del 23%, dunque 3.450 euro. Per lo scaglione successivo, ovvero da 15.001 a 28.000 euro (in questo caso fino a 25.000 euro), l’aliquota prevista è del 27%, per una tassa corrispondente di 2.700 euro. Il totale dell’imposta Irpef dovuta dal contribuente è di 6.150 euro.

Contributi versati al fondo pensione: la deducibilità nella base imponibile

Nel caso del contribuente, alla base imponibile vanno detrati gli oneri deducibili. Tra questi, la normativa permette di dedurre i contributi versati al fondo pensione ogni anno ai fini della prestazione integrativa. Il limite, come già ricordato, è di 5.164,57 euro. Pertanto, il contribuente che abbia un reddito complessivo pari a 25.000 euro (e che abbiamo visto avrebbe un ammontare di tasse da pagare pari a 6.150 euro) potrà dedurre i contributi al fondo pensione, pari ad esempio, a 3.000 euro.

Quanto si risparmia di tasse con la deducibilità della previdenza complementare?

Con la deduzione dei 3.000 euro dei contributi versati al fondo pensione la base imponibile si riduce a 22.000 euro. Pertanto, le tasse dovute dopo la deduzione scendono a 5.340 euro per un risparmio fiscale totale pari a 810 euro.

Deducibilità fiscale: anziché pagare tasse si provvede alla pensione integrativa

La pensione integrativa permette, dunque, una convenienza fiscale associata alla vantaggiosa scelta di mettere dei soldi da parte in vista della futura pensione. Da un’altra ottica, dei 3.000 euro portati in detrazione della base imponibile perché già versati al fondo pensione, effettivamente ne sono stati versati 2.190 euro. La differenza costituisce, evidentemente, la riduzione delle imposte dovute annualmente.

Deducibilità fiscale: maggiori vantaggi per i giovani

Il vantaggio di aderire alla pensione integrativa e dedurre le quote dei versamenti al fonto è maggiore per i giovani. Infatti, per chi è alla prima sua occupazione, la deducibilità totale è pari a  7.746,86 euro. Si tratta di 2.582,29 euro annui oltre il limite previsto. Inoltre, la quota non sfruttata fino al tetto della deducibilità pari a  5.164,57 euro costituisce un bonus da utilizzare sulle dichiarazioni dei redditi future. Si tratta del bonus deducibile addizionale per i primi cinque anni.

Il bonus deducibile addizionale per i giovani alla prima occupazione

Ammettiamo che un giovane alla prima occupazione versi al fondo pensione 3.000 euro all’anno. Nei primi cinque anni di iscrizione al fondo, potrà maturare il bonus deducibile addizionale pari a 2.164,57 euro x 5 anni, ovvero 10.822, 85 euro. I 2.164,57 euro sono ottenuti dalla differenza tra il tetto massimo ordinario e quanto versato al fondo (5.164,57 euro – 3.000 euro).

Utilizzo del bonus deducibile addizionale

Il bonus deducibile addizionale può essere utilizzato in deduzione a partire dal sesto anno di partecipazione al fondo pensione. Il limite di utilizzo è per i successivi 20 anni.

Cosa succede se si versa al fondo pensione più del limite di deducibilità?

Cosa avviene se i contributi versati al fondo pensione superano il limite previsto per la deducibilità del fondo pensione? Le quote eccedenti il limite fiscale devono essere comunicati al fondo pensione attraverso la “Comunicazione dei contributi non dedotti”. Il contribuente deve trasmettere la comunicazione entro il 31 dicembre dell’anno susseguente a quello nel quale è stato fatto il versamento.

Spese detraibili: se il figlio paga la visita medica alla madre, lei può detrarla dal 730?

Cosa avviene ai fini fiscali e della dichiarazione dei redditi con il 730 se un figlio paga la visita della madre? Il quesito si pone allorché la madre ha una propria abitazione e un proprio reddito e debba fare una visita specialistica in una struttura privata non convenzionata con il Sistema sanitario nazionale. E il figlio voglia pagare con mezzi tracciabili, ovvero il bancomat, la fattura intestata alla madre. Quest’ultima potrà detrarre nel suo 730 la spesa per la visita?

Può la madre utilizzare la detrazione per le spese sanitarie pagate dal figlio?

La risposta è positiva ed è garantita anche dall’interpello numero 484 del 2020 al quale ha dato risposta l’Agenzia delle entrate. La madre è legittimata a utilizzare la detrazione della spesa sanitaria specialistica anche quando sia stato il figlio a pagarla. Il pagamento deve intendersi in via anticipata e provvisoria da parte del figlio con mezzi tracciabili. Proprio nell’interpello dell’Agenzia delle entrate si afferma un importante principio in merito. Ovvero che l’onere fiscale possa essere considerato sostenuto dal contribuente al quale sia intestato il documento di spesa. E non rilevandosi, a questo proposito, l’esecutore materiale del pagamento. Quest’ultimo aspetto attiene ai rapporti interni tra le parti.

Detrazione fiscale del 19% nel 730 di dichiarazione dei redditi

Il caso sottoposto al parere dell’Agenzia delle entrate riguarda proprio la richiesta di chiarimento su una prestazione medica effettuata nel 2020 presso una struttura sanitaria privata, non convenzionata con il SSN. Il pagamento della prestazione è stato effettuato tramite carta bancomat del figlio. Nel rapporto tra le parti, l’istante ha rimborsato successivamente, in contanti, il figlio della spesa anticipata. L’istante chiede se, per il pagamento della prestazione sanitaria, possa beneficiare della detrazione fiscale del 19% della spesa risultante in fattura e intestata all’istante stesso anche se pagata con il bancomat intestato al figlio.

Pagamenti tracciabili e mancanza di bancomat o carta di credito

Il caso in esame è frequente negli anziani che non sono obbligati ad avere un bancomat, una carta di credito o un pagamento tracciabile. Questa circostanza impedirebbe loro di poter beneficiare delle detrazioni previste dalla legge a meno che non riescano a dimostrare che le spese siano state sostenute mediante l’utilizzo di un metodo di pagamento tracciabile intestato a una persona diversa dall’intestatario del documento fiscale alla quale spetterebbe la detrazione.

Tracciabilità delle spese con detrazione di imposta del 19%

Nel parere espresso dall’Agenzia delle entrate sul caso, si fa riferimento al comma 679 dell’articolo 1, della legge del 27 dicembre 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020 (legge di Bilancio 2020). Nell’articolo si precisa che “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo numero 241 del 9 luglio 1997”. Per altri sistemi di pagamento, la norma intende quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore. Il fine è quello di permettere i dovuti controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Le spese sanitarie che si possono portare in detrazione del 19%

È importante sottolineare che tale disposizione, tuttavia, non si applica alle spese sostenute per l’acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici. E nemmeno alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da quelle private ma accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Prova del pagamento tracciabile: quali sono i mezzi ritenuti idonei?

È altresì necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento fatto da un altro soggetto. Ai fini, dunque, della dichiarazione dei redditi, è necessario produrre i documenti al Caf, al professionista abilitato, e l’opportuna conservazione per la produzione all’Amministrazione finanziaria. Il contribuente deve dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea del pagamento o della transazione. A tal fine vanno bene:

  • la ricevuta del bancomat;
  • l’estratto conto;
  • una copia bollettino postale o Mav;
  • la copia bollettino pagamento con PagoPa.

Mancanza di mezzi tracciabili: l’annotazione sulla fattura o ricevuta fiscale

Se i documenti indicati dovessero mancare, la dimostrazione del pagamento tracciabile può avvenire mediante annotazione in fattura, nella ricevuta fiscale o nel documento commerciale. L’annotazione deve essere fatta dal percettore delle somme che cede il bene o presta il servizio.

Parere favorevole dell’Agenzia delle entrate al pagamento spese detraibili da parte di altri soggetti

Da tutte le considerazioni sulle nuove disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce dunque parere favorevole al fatto che il contribuente possa utilizzare il bancomat del figlio per pagare le spese detraibili a lui riferite. Sussiste l’obbligo della tracciabilità, senza perdere il beneficio della detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dall’intestatario il documento di spesa.

Nei modelli Redditi e Irap vanno indicati i contributi Covid?

Come vanno indicati i contributi ricevuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l’emergenza Covid nei modelli dei Redditi e Irap? E’ importante rilevare che i contributi a fondo perduto vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la mancata indicazione nel quadro RS dell’importo delle indennità percepite dai contribuenti non comporta alcuna sanzione. La motivazione risiede nel fatto che la omessa indicazione non va a creare alcun pregiudizio al controllo dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, i contributi rivevuti non implicano cambiamenti nella determinazione della base imponibile e, quindi, dell’imposta.

Come indicare gli aiuti Covid nel modello Redditi 2021

Nel modello dei redditi 2021, le indennità e i contributi ricevuti devono essere iscritti nei diversi quadri. In particolare, i quadri RF, RG, LM e RE per quanto attiene ai redditi. Il quadro RU, invece, deve essere utilizzato per i crediti d’imposta. L’iscrizione degli importi delle indennità e dei contributi a fondo perduto nella dichiarazione dei redditi 2021 delle imprese e degli autonomi che ne hanno beneficiato, con l’indicazione dei relativi codici, permette di garantire la non tassazione degli aiuti stessi.

Operatori in contabilità ordinaria: il quadro RF

I soggetti economici che operano in regime di contabilità ordinaria sono tenuti a compilare il quadro RF. Nel quadro è necessario che le indennità ricevute, per non considerarle al pari dei ricavi, siano iscritte tra le varizioni in diminuzione. L’indicazione dei contributi a fondo perduto nel quadro RF non concorre, pertanto, alla formazione del reddito. E’ quanto prevedono gli articoli:

  • 25 del decreto legge numero 34 del 2020;
  • 59 del decreto legge numero 104 del 2020;
  • 1 del decreto legge numero 137 del 2020;
  • 2 del decreto legge numero 149 del 2020.

La variazione in diminuzione nel quadro RF degli aiuti ricevuti per l’emergenza sanitaria deve essere iscritta nel rigo RF 55 con il codice 83.

Contributi a fondo perduto per emergenza Covid: come indicarli nel modello RG?

Nel modello RG, che deve essere compilato dagli operatori commerciali che operano in contabilità semplificata, i contributi a fondo perduti devono essere indicati in due righi. Il primo è il rigo RG 10 mediante l’utilizzo del codice 27; il secondo è il rigo RG 22 e il codice da utilizzare è il 47.

Persone fisiche che svolgono attività autonoma e professionale: indicazione dei contributi a fondo perduto

Le persone fisiche che svolgono attività di lavoro autonomo, per i contributi ricevuti durante la fase di emergenza sanitaria, devono indicare gli importi nella colonna 1 del rigo RE 3. Tale indicazione non deve essere riportata nella colonna numero 2. In questo modo i contributi a fondo perduto, che non determinano la formazione del reddito, non vanno a intaccare gli altri proventi che risultano determinanti ai fini del reddito da lavoro autonomo e professionale.

Autonomi con partita Iva del regime forfettario: contributi Covid nella dichiarazione redditi 2021

I lavoratori autonomi ricadenti, invece, nel regime fiscale forfettario, insieme ai soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e ai lavoratori in mobilità, devono iscrivere i contributi ricevuti nei seguenti righi:

  • nel rigo LM 2 della colonna 1;
  • nel rigo LM 33 della colonna 2.

Gli aiuti, infine, non devono essere indicati nella colonna numero 2.

Il modello Irap e le istruzione per la compilazione

Le modalità di compilazione del modello Irap in riferimento ai contributi ricevuti dalle imprese e dagli autonomi per l’emergenza sanitaria fanno capo all’articolo 1 bis del decreto legge numero 73 del 2021. Nell’articolo, convertito dalla legge numero 106 del 2021, si abroga il comma 2 dell’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020. Quest’ultimo articolo costituiva il punto di riferimento per la corretta registrazione degli aiuti ricevuti. Infatti, l’articolo prevedeva la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap delle indennità e dei contributi di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid. L’abrogazione dell’articolo comporta la necessità che le indennità ricevute non siano più subordinate al rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nella comunciazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Corretta iscrizione dei contributi Covid ricevuti ai fini Irap

Pertanto, i soggetti esercenti impresa, arte o professione, e i lavoratori autonomi che abbiano beneficiato di contributi e indennità non devono indicare il relativo importo:

  • nei quadri di determinazione del reddito di impresa;
  • nei quadri di determinazione del lavoro autonomo;
  • sui modelli dei redditi;
  • nei quadi per la determinazione del valore della produzione;
  • nel modello Irap.

In quest’ultimo modello, invece, tutti i soggetti sopra indicati possono usare il codice variazione in diminuzione 99 al posto del codice 16. Tutti i soggetti non devono, infine, compilare il prospetto relativo agli “Aiuti di Stato”.

I contributi regionali Covid a imprese e autonomi non sono soggetti a tassazione

I contributi per l’emergenza Covid-19, erogati dalle Regioni a imprese e autonomi, non sono soggetti a tassazione. A tal proposito, come per gli aiuti concessi dai governi Conte e Draghi, può essere applicato quanto previsto dall’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020. La conseguenza è quella della non tassabilità dei contributi ricevuti.

Applicazione dell’articolo 10 bis del Dl 137 del 2020 per indennità e contributi

L’articolo 10 del decreto legge del 28 ottobre 2020, numero 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, poi convertito dalla legge numero 176 del 2020, ha precisato che “le indennità e i contributi di qualsiasi natura, riconosciuti in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires e non rilevano, ai fini della deducibilità, degli interessi passivi”.

Indennità e contributi a imprese e autonomi: aiuti in via eccezionale

L’articolo è dunque chiaro riguardo alla detassazione di qualsiasi aiuto a carattere nazionale o locale. Tuttavia, l’erogazione degli aiuti alle imprese e ai lavoratori autonomi deve essere effettuata in via eccezionale, proprio a seguito dell’emergenza sanitaria ed economica da coronavirus. I contributi e le indennità inoltre, specifica la norma, devono essere diversi da quelli esistenti precedentemente all’emergenza sanitaria stessa.

Indenntà autonomi, imprese, arte e professione: non vanno indicate nel modello Aiuti di Stato

Rispetto a una prima interpretazione basata proprio sull’articolo 10 bis del Dl 137 del 2020, lavoratori autonomi, esercenti di attività d’impresa, arte o professione, che abbiano ricevuto indennità e contributi legati all’emergenza sanitiaria, non devono indicare il relativo importo nel modello dei redditi e nemmeno nella dichiarazione Irap. La novità è contenuta nell’articolo 1 bis del decreto legge numero 73 del 2021, introdotto dalla legge di conversione numero 106 del 2021. Tale articolo ha abrogato proprio il comma 2 dell’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020. Nella norma era contenuta la necessità di indicare le indennità ricevute nel modello Aiuti di Stato.

Modello dei redditi, come va indicato il credito di imposta sulla sanificazione ambienti

Ulteriori indicazioni, pubblicate anche dall’Agenzia delle entrate in merito ai contributi ricevuti dalle imprese e dagli autonomi, riguardano il credito di imposta legato alla sanificazione degli ambienti di lavoro. Insieme al bonus locazioni previsto dal decreto “Rilancio”, questi crediti e indennità non devono essere riportati nel quadro RE del modello dei redditi. Non devono essere riportati, altresì, neppure nella dichiarazione Irap. L’unica indicazione prevista è nel quadro RU e nel prospetto Aiuti di Stato del quadro RS.

Bonus erogati dall’Inps non vanno nel prospetto ‘Aiuti di Stato’

In tema di indennità per l’emergenza Covid e dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate è intervenuta anche sui contributi a fondo perduto. Per le indennità ricevute dalle Casse di previdenza private e dall’Inps, infatti, i beneficiari non devono procedere all’iscrizione nel prospetto “Aiuti di Stato”. In particolare, le somme versate come il bonus di 600 euro erogato dall’Inps agli iscritti alla previdenza di commercianti ed artigianti, non devono essere indicati nel prospetto degli “Aiuti di Stato”. La motivazione dell’Agenzia delle entrate risiede nel fatto che queste indennità non rappresentino aiuti fiscali automatici secondo quanto dispone l’articolo 10 del decreto ministeriale numero 115 del 31 maggio 2017.

Aiuti Covid, reddito di ultima istanza fuori dalla base imponibile del professionista

Il reddito di ultima istanza, misura adottata per gli aiuti nell’emergenza Covid, non rientra nella formazione della base imponibile ai fini fiscali. Il caso più comune che può presentarsi è quello del libero professionista, con partita Iva a regime forfettario, che ha ricevuto l’indennità del mese di marzo del 2020 dalla propria Cassa previdenziale.

Il reddito di ultima istanza a favore dei professionisti del mese di marzo 2020

E’ importante rilevare che il reddito di ultima istanza, differentemente dalle indennità corrisposte dall’Inps, non comporta, da parte della Cassa previdenziele che l’ha corrisposto, l’obbligo di rilasciare la certificazione unica (Cu). Ciò implica l’insorgenza di due dubbi in sede di dichiarazione dei redditi 2021: il primo riguarda proprio la formazione del reddito ai fini fiscali. Il secondo è inerente a dove devono essere indicati gli aiuti ricevuti nel modello Reddti Pf 2021.

Indennità di 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali

Innanzitutto, per capire come funziona il “Fondo per il reddito di ultima istanza” è necessario risalire al decreto legge numero 18 del 2020 che l’ha istituto. Secondo quanto prevede l’articolo 44 del provvedimento, l’indennità prevista una tantum dal decreto per il mese di marzo 2020 ammontava a 600 euro e andava a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse previdenziali. I beneficiari, per rientrare nei requisiti previsti, dovevano essere iscritti alla Cassa di appartenenza alla data della richista o al 23 febbraio 2020, data a partire dalla quale i provvedimenti restrittivi per la pandemia da coronavirus sono stati attivati.

Requisiti delle partite Iva per il bonus 600 euro di ultima istanza

I requisiti richiesti ai professionisti per poter beneficiare dei 600 euro del reddito di ultima istanza erano:

  • aver maturato, nel 2018, un reddito complessivo non superiore ai 35mila euro. Era altresì necessario che l’attività fosse stata limitata dai provvedimenti restrittivi anti-coronavirus;
  • un reddito complessivo nel 2018 tra i 35mila e i 50mila euro. In tal caso era richiesa la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività autonoma o da libero professionista in conseguenza dell’emergenza sanitaria.

Riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per Covid

Conseguentemente alle misure restrittive dovute all’emergenza sanitaria, per cessazione dell’attività il provvedimento intendeva la chiusura della partita Iva. Tale chiusura doveva essere avvenuta tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, invece, il decreto fissata nel 33% la percentuale di abbassamento del reddito. La perdita doveva essere comprovata dal raffronto tra il primo trimestre del 2020 con lo stesso periodo del 2019.

Indennità agli autonomi dell’emergenza Covid non concorrono alla base imponibile

I professionisti che hanno ricevuto l’indennità di 600 euro come reddito di ultima istanza devono considerare che il sussidio non concorre alla frmazione del reddito ai fini fiscali. In generale, i contributi di qualsiasi natura, ricevuti come indennizzo durante l’emergenza da coronavirus a chi svolge attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, costituiscono un aiuto economico eccezionale. Dunque, indennità e bonus percepiti non concorrono a formare la base imponibile.

L’interpello dell’Agenzia delle entrate sulla tassazione dei contributi Covid

L’Agenzia delle entrate ha recentemente confermato questo principio nell’interpello numero 84 del 2021. Le indennità, si legge nell’interpello, non formano il reddito imponibile ai fini Irpef. L’Agenzia, nel suo intervento, si rifà all’articolo 10-bis del decreto legge numero 137 del 28 ottobre 2020, cosiddetto “decreto Ristori“.

Il decreto Ristori sulla detassazione dei contributi ricevuti per il coronavirus

L’articolo, ribricato in “Detassazione dei contributi, delle indennità e di ogni altra misura a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19”, prevede infatti che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura per la Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″.

Dichiarazione dei redditi 2021, dove si devono indicare le indennità ricevute per il Covid?

In sede di dichiarazione dei redditi 2021, i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo devono trascrivere nella dichiarazione gli aiuti ricevuti. Tale trascrizione deve essere fatta nel quadro di pertinenza individuato in base al proprio regime di  fiscalità di appartenenza. Pertanto, si procede con:

  • il quadro RG per le imprese in regime di contabilità semplificata;
  • il quadro RF per le imprese in regime di contabilità ordinaria;
  • quadro LM per i contribuenti in regime forfettario;
  • quadro RE per i professionisti e per gli autonomi.

 

Tax credit vacanze ad agenzie e tour operator fino al 31 dicembre 2021

Il decreto Sostegni bis ha aperto ad agenzie di viaggio e a tour operato per la tax credit sulle vacanze. In particolare, si tratta dei pacchetti con destinazione delle vacanze in Italia. Il maggior numero dei beneficiari della tax credit è assicurato dal comma 3, dell’articolo 7, del decreto legge numero 73 del 2021. Il decreto Sostegni bis va dunque a modificare il comma 1 dell’articolo 176 del decreto legge numero 34 del 2020.

Agenzie di viaggi e tour operator si aggiungono alle strutture per l’utilizzo del bonus vacanze

Con la variazione introdotta dal decreto Sostegni bis, il governo ha inteso dare un “maggiore contributo all’obiettivo di rivitalizzare la domanda dei viaggi“. Infatti, le misure limitative introdotte per l’emergenza Covid hanno determinato un impatto al ribasso su tutto il turismo. Il settore comprende, da quanto si legge nella Relazione illustrative, oltre alle strutture ricettive, agli agriturismi e ai bed and breakfast, anche i tour operator e le agenzie di viaggio. Queste ultime due categorie hanno registrato riduzioni di oltre l’80% dei ricavi dall’inizio dell’emergenza Covid.

Bonus vacanze: da chi è stato richiesto dall’introduzione del Dl 34 del 2020

Nei numeri, alla fine del 2020 sono state 1.886.000 le famiglie che hanno prenotato il bonus vacanze per un impiego complessivo delle risorse pari a 820 milioni di euro. Ma meno della metà lo hanno effettivamente usato, per un numero di famiglie pari a 788mila.

Risorse del bonus vacanze nel 2020 e 2021: ancora 500 milioni da utilizzare

Le famiglie che non hanno ancora utilizzato il bonus vacanze (pari a circa 1,1 milioni) sono attese per l’utilizzo delle risorse pari a circa 500 milioni di euro. Potranno farlo entro il 31 dicembre 2021. In totale, i fondi stanziati dal decreto legge numero 34 del 2020 sono pari a 2,5 miliardi di euro, dei quali 1,67 miliardi per il 2020 e 733,8 per l’anno in corso. L’estensione della tax credit ai tour operator e alle agenzie di viaggi mira, pertanto, ad agevolare l’utilizzo delle risorse stanziate.

Chi può richiedere il bonus vacanze e con quali requisiti?

La domanda per l’utilizzo del bonus vacanze doveva essere presentata entro il 31 dicembre 2020. Il bonus, invece, può essere utilizzabile fino al 31 dicembre prossimo. L’inizio dell’utilizzo del bonus da parte di chi ha presentato domanda era fissato al  1° luglio del 2020. È necessario, per usufruire dello sconto, che almeno un giorno delle vacanze rientri tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021: ciò in vista delle vacanze natalizie con le quali si concluderà la possibilità di utilizzare il bonus. Il credito,  utilizzabile da uno solo dei componenti di un nucleo familiare, è determinato in:

  • 500 euro per ogni famiglia con un figlio a carico;
  • 300 euro per le famiglie composte da 2 persone;
  • 150 euro per le famiglie di una sola persona.

Chi paga deve essere lo stesso soggetto che utilizza il bonus vacanze?

È importante sottolineare che il componente del nucleo familiare Isee che paga può anche non coincidere con chi intende utilizzare il bonus vacanze. Il codice fiscale dell’utilizzatore, in ogni modo, deve essere riportato sulla fattura, sul documento commerciale, sullo scontrino o sulla ricevuta fiscale. Per la presentazione della domanda del bonus vacanze, scaduta a fine 2020 il valore dell’Isee non doveva superare i 40mila euro. La domanda si presentava in modalità telematica, utilizzando le credenziali Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

Detrazione del bonus vacanze nella dichiarazione dei redditi

La tax credit del bonus vacanze va utilizzato nella misura dell’80% come sconto e, per il restante 20%, come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi. La detrazione vale per il periodo d’imposta 2020 o 2021 a seconda dell’anno di utilizzo del bonus. Ciò significa che, per la detrazione da indicare nella dichiarazione dei redditi da parte della persona fisica che ha utilizzato il bonus vacanze (pari al 20% del bonus massimo), è necessario far riferimento alla data del pagamento. Se questa non supera il 31 dicembre 2020, la detrazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 per l’anno di imposta 2020. Per i soggiorni pagati a partire dal 1° gennaio 2021, la detrazione d’imposta dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi del 2022 per l’anno di imposta 2021.

Utilizzo del bonus vacanze: cosa c’è da sapere

Il bonus è utilizzabile dalle sole persone fisiche per il pagamento dei servizi di turistici usufruiti in Italia. I servizi devono essere resi da imprese del turismo e ricettive, da agriturismi, da bed and breakfast e, da ultimo, da tour operator e agenzie di viaggio.

Bonus vacanze, cosa deve fare l’esercente

Il fornitore del servizio turistico, che può essere la struttura ricettiva, l’agenzia di viaggio o il tour operator, per applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate con le credenziali di Fisconline o Entratel, oppure con lo Spid, Carta di identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. Il fornitore dovrà inserire:

  • il Qr Code o il codice univoco associato al bonus vacanze che viene fornito dal cliente;
  • il codice fiscale del beneficiario (cliente) che deve essere indicato anche nella fattura, nel documento commerciale, nello scontrino o nella ricevuta fiscale;
  • l’importo totale del corrispettivo dovuto al lordo dello sconto da applicare.

Bonus affitti, il quadro RU per indicare gli aiuti ricevuti nel 2020

Con l’emergenza sanitaria, il legislatore ha previsto delle agevolazioni per sostenere autonomi e imprese dai danni causati dalla crisi. Una delle varie misure è stata il credito di imposta per i canoni di locazione pagati nell’esercizio dell’attività. Anche per il bonus affitti, dunque, è necessario indicare gli aiuti ricevuti nel quadro RU del modello.

Affitti, il primo bonus del 2020 da dichiarare nel quadro RU: il credito d’imposta per botteghe e negozi

Un primo aiuto sugli affitti, all’inizio della pandemia, è stato previsto dall’articolo 65 del decreto legge numero 18 del 2020. Il credito d’imposta per i canoni di locazione delle botteghe e dei negozi, è stato utilizzato dalle attività a partire dal 25 marzo 2020. Ai beneficiari è stato garantito un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al solo mese di marzo 2020. Da segnalare che il credito d’imposta era ammesso limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Attività che hanno beneficiato del credito di imposta sugli affitti a marzo 2020

Più nel dettaglio, il credito d’imposta è stato riconosciuto alle imprese che hanno dovuto chiudere l’attività per l’aggravarsi della situazione sanitaria in Italia. Il bonus, dunque, collegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, aveva sospeso le attività:

  • commerciali al dettaglio, a eccezione di quelle di generi alimentari;
  • ristorative;
  • dei servizi alla persona, come barbieri, parrucchieri, estetisti.

Il collegamento con il D.P.C.M. spiega anche l’esclusione di immobili di categoria catastale diversa dalla C/1, e dunque delle relative attività, al credito d’imposta sugli affitti.

Come si indica nel quadro RU il credito imposta affitti di marzo 2020

Chi ha percepito il credito d’imposta sugli affitti del mese di marzo 2020 adesso dovrà indicarlo nel quadro RU con il codice 11. L’importo da indicare nel rigo RU 5, alla colonna numero 3, è quello inerente alle spese sostenute nel corso del 2020. La compensazione si deve indicare nel rigo RU 6. Se è sopraggiunta la cessione del credito, va indicata nel rigo RU 9: in tal caso il cessionario non ha l’obbligo di compilare il quadro RU.

Bonus affitti 2020, il credito d’imposta istituito con il Dl 34 del 2020

I beneficiari del credito d’imposta istituito con il decreto legge numero 34 del 2020 sono stati sicuramente in numero più elevato. Il comma 1 dell’articolo 28 del provvedimento specifica che, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza da Covid, ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con volume di ricavi o di compensi non oltre i 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, è previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo. L’immobile deve essere destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistiche oppure all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Bonus affitti Dl 34, i periodi da considerare sono marzo, aprile e maggio 2020

Il credito d’imposta dell’articolo 28 del Dl 34/2020 spetta, altresì, alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi o compensi registrati nel periodo di imposta precedente. Ulteriori beneficiari del credito di imposta sono gli enti non commerciali e del terzo settore. Inoltre, rientrano anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il periodo di imposta previsto dal Dl 34 del 2020 deve essere considerato in riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio. Le strutture turistiche ricettive con attività stagionali devono far riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Come si registra il bonus affitti 2020 nel quadro RU

Attività e autonomi che hanno beneficiato del bonus affitti di marzo, aprile e maggio 2020 devono indicarlo nel quadro Ru. Il rigo di riferimento è Ru 5 alla colonna 3: qui si deve indicare l’ammontare del credito d’imposta spettante in riferimento ai canoni di locazione o di affitto relativi al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. In caso di cessione del credito d’imposta si deve indicare, invece, il rigo RU 9. In tale ipotesi, deve essere riportato nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate tramite la procedura prevista. Non si deve compilare, in caso di cessione del credito d’imposta, la sezione VI B.

Credito di imposta nel rigo RU 5 per bonus affitti 2020: prospetto Aiuti di Stato

A differenza del primo bonus relativo a “botteghe e negozi”, il credito d’imposta previsto dal decreto legge 34 deve rispettare i limiti e le condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid”. Quindi, l’ammontare del credito indicato nel rigo RU 5 deve essere anche inserito nel prospetto “Aiuti di Stato” che si trova nel quadro RS. In questo caso, è necessario andare al rigo RS 401 e utilizzare il codice 60.

Aiuti Covid: come si dichiarano per partite Iva forfettarie, semplificate e dei minimi

Gli aiuti a fondo perduto ricevuti dallo Stato per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica dovranno essere dichiarati anche dalle partite Iva in regime forfettario, semplificato e dei minimi. Tuttavia, se è certo che bisogna indicare i contributi a fondo perduto, più dubbia è la segnalazione dei bonus, ad esempio quello di 600 euro.

Dove si indicano gli aiuti Covid nella dichiarazione dei redditi?

I lavoratori autonomi e i professionisti che hanno ricevuto i sostegni a fondo perduto per il Covid nel 2020 dovranno darne indicazione nel modello di dichiarazione dei redditi nel quadro RE. Per le partite Iva a regime forfettario o dei minimi, in sede di dichiarazione, il quadro di riferimento è quello LM.

Dichiarazione redditi 2021: quali sono gli aiuti che vanno indicati

Se gli aiuti a fondo perduto vanno indicati nella dichiarazione dei redditi, diverso è il caso delle indennità a importo fisso. Le istruzioni riguardanti l’indicazione degli aiuti Covid ai professionisti fanno riferimento, in particolare, al decreto legge numero 18 del 2020 e al successivo Dl numero 34 del 2020. Il primo provvedimento aveva previsto, per i contribuenti, l’indennità di 600 euro riferita al mese di marzo 2020 e destinata, tra le altre categorie, ai liberi professionisti che avevano la partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla gestione separata dell’Inps.

L’indennità 600 euro del 2020

Il decreto 34 del 2020 aveva previsto, a favore degli stessi provvedimenti, un’altra indennità di 600 euro relativa al mese di aprile e una ulteriore, di mille euro, riferita a maggio. Tuttavia, per quest’ultima indennità, i professionisti, oltre all’iscrizione alla gestione separata Inps, dovevano dimostrare di aver subito una diminuzione del reddito di almeno il 33% del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito dello stesso periodo del 2019.

Professionisti iscritti alle Casse

Anche ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali hanno percepito un aiuto Covid. I provvedimenti di riferimento sono l’articolo 44 del decreto legge numero 18 del 2020 e il decreto ministeriale del 28 marzo 2020. L’indennità, tuttavia, è stata riconosciuta nel rispetto di precisi tetti di reddito e di condizioni di regolarità contributiva.

Dichiarazione redditi: il quadro RE degli aiuti ai professionisti

Dalle istruzioni ministeriali non sembrerebbe sussitere l’obbligo di dichiarazione delle indennità per i professionisti nella compilazione del quadro RE. Gli aiuti, tra l’altro, non potrebbero essere inseriti nella colonna 1 del rigo RE 3, quello destinato alle somme a fondo perduto. E nemmeno nella colonna 2 destinata ad altri proventi che non concorrono alla determinazione del reddito e, pertanto, non tassabili.

Il quadro LM della dichiarazione dei redditi: forfettari e minimi

Varia, invece, il il tipo di dichiarazione per gli autonomi che devono compilare il quadro LM. Questo quadro è riservato:

  • ai conribuenti cosiddetti minimi del regime di vantaggio ex articolo 27 del decreto legge 98 del 2011;
  • le persone fisiche rientranti nel forfettario della legge 190 del 2014.

I primi dovranno compilare la sezione I del quadro LM, nello specifico la colonna 2 del rigo LM 2. I forfettari, invece, dovranno comilare la sezione II del modello LM, precisamente la colonna 2 del rigo LM 33. Questo rigo indica le indennità e i conributi percepiti di qualsiasi natura in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Nello stesso rigo non possono essere indicati i sostegni esistenti già prima della fase di emergenza da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione e di fruizione.

Indennità 600 e 1000 euro del 2020

Peraltro, le indennità di 600 e 1000 euro dovrebbero rientrare in quest’ultimo rigo. Tuttavia, si attendono maggiori chiarimenti ministeriali in merito all’inesistenza, nel quadro RE, di un rigo riservato a queste indennità. In entrambi i quadri, inoltre, non devono esssere indicati i crediti d’imposta accordati per le sanificazioni e l’adeguamento degli ambienti. Sul punto, gli autonomi non devono indicare neanche il bonus affitti. Tutti questi benefici vanno indicati nel quadro RU. Tuttavia il bonus sugli affitti e il credito per l’adeguamento degli ambienti vanno inseriti anche nle quadro RS.