Bonus facciate eco e non eco: ecco quali visti e asseverazioni sono necessari

Quali visti e asseverazioni sono necessari per il bonus facciate “eco” e “non eco” ai fini del beneficio della detrazione fiscale diretta, dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta? Ecco in rassegna quali adempimenti sono richiesti ai contribuenti che vogliano far svolgere lavori di bonus facciate alla luce anche dei recenti cambiamenti normativi intercorsi con la legge di Bilancio 2022 e con i vari decreti “Antifrodi” e “Frodi”.

Bonus facciate, quali interventi sono previsti e quali asseverazioni bisogna fare?

Il bonus facciate prevede la detrazione fiscale Irpef e Ires, o la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura, per una percentuale pari al 90% per i lavori svolti nel 2020 e nel 2021. A partire dal 2022 la percentuale di detrazione fiscale è scesa al 60%. La misura è disciplinata dai commi dal 219 al 224 dell’articolo 1. della legge numero 160 del 2019.

Bonus facciate 2022, quali asseverazioni sono previsti per i requisiti tecnici in caso di detrazione fiscale diretta?

In caso di detrazione fiscale diretta del bonus facciate nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. In particolare, l’asseverazione deve essere rilasciata alla conclusione dei lavori. Fanno eccezione gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal), ai fini dell’opzione o al termine dell’anno per gli interventi infrannuali. Non è occorrente l’utilizzo dell’Allegato B del decreto sulle asseverazioni del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto del 2020. Pertanto, all’Enea deve essere inoltrata la scheda tecnica “ecobonus”. La scadenza per inviare il documento è fissata in 90 giorni dal giorno di conclusione dei lavori. Tale asseverazione va ottemperata non solo nel caso di detrazione fiscale diretta, ma anche nei casi di cessione dello sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta.

Asseverazione di congruità delle spese per il bonus facciate in caso di detrazione fiscale diretta

Per gli interventi rientranti nel bonus facciate, nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è dovuta anche l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. L’asseverazione è necessaria solo alla conclusione dei lavori effettuati, per gli interventi iniziati a decorrere dalla data del 6 ottobre del 2020. In questo caso, l’asseverazione è già contenuta nell’asseverazione tecnica necessaria alla conclusione dei lavori. Fanno eccezione gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal) o al termine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione quindi non va inoltrata all’Enea, ma solo quella tecnica.

Congruità delle spese sostenute nel bonus facciate, quale asseverazione va inviata per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura?

Diverso è il caso di asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi effettuati in regime di bonus facciate per la scelta dell’opzione, ovvero per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta. In questi casi, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. L’asseverazione è contenuta nell’asseverazione tecnica alla conclusione degli interventi (e non va inviata all’Enea). È possibile anche l’asseverazione in carta libera per le operazioni inerenti gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Visti di conformità delle spese nel caso di bonus facciate: quando sono occorrenti?

Per quanto attiene ai visti di conformità delle spese dei lavori rientranti nel bonus facciate, è necessario considerare che:

  • il visto di conformità non è necessario nel caso di detrazione fiscale diretta nel modello di dichiarazione dei redditi o di 730;
  • risulta necessario il visto di conformità delle spese nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta a partire dal 12 novembre 2021.

Bonus facciate ‘non eco’: quali interventi interessano e quali asseverazioni sono necessarie?

Il bonus facciate con la detrazione fiscale originaria del 90% rientra in quelli che vengono definiti interventi “non eco”. Per questi interventi, non risultano necessarie:

  • l’asseverazione dei requisiti tecnici sia nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730;
  • la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura non necessitano dell’asseverazione dei requisiti tecnici.

Asseverazione di congruità delle spese per il bonus facciate ‘non eco’ per dichiarazione redditi o sconto in fattura e cessione del credito

A partire dal 12 novembre 2021 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese anche per gli interventi rientranti nel bonus facciate ‘non eco’. Il che significa che si fa l’asseverazione sia se si tratta di opzione dello stato di avanzamento dei lavori che alla conclusione degli interventi per ottenere lo sconto in fattura o per procedere con la cessione del credito di imposta. Inoltre l’asseverazione va fatta in carta libera. Non necessita dell’asseverazione di congruità delle spese la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730.

Visto di conformità delle spese nel caso di bonus facciate: quando sono occorrenti?

Per quanto attiene ai visti di conformità delle spese dei lavori rientranti nel bonus facciate ‘non eco’, è occorrente considerare che:

  • il visto di conformità non è necessario per la detrazione fiscale diretta nel modello di dichiarazione dei redditi o in quello del 730;
  • risulta occorrente il visto di conformità delle spese per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta a partire dal 12 novembre 2021.

Superbonus 110%: tutti i visti e le asseverazioni da fare

Nella detrazione diretta fiscale è necessario prestare particolare attenzione ai visti di conformità e alle asseverazioni di congruità delle spese nel caso in cui derivino da interventi di superbonus 110%. Le asseverazioni risultano necessarie anche nei casi in cui ci si avvalga delle opzioni di sconto in fattura e di cessione del credito di imposta. Oltre al superbonus, anche gli altri bonus edilizi sono ormai soggetti a simili adempimenti.

Superbonus 110%, il quadro delle asseverazioni e dei visti in caso di detrazione diretta, sconto in fattura e cessione dei crediti di imposta

Il susseguirsi dei provvedimenti di legge o governativi in ambito delle detrazioni fiscali e delle opzioni di credito di imposta e dello sconto in fattura ha profondamente modificato il quadro dei vantaggi fiscali e degli adempimenti. Infatti, sia l’Agenzia delle entrate con le varie comunicazioni e interpretazioni, che i decreti “Milleproroghe”, “Sostegni ter” e decreto “Antifrodi”, hanno definito nuove regole alle quali devono prestare attenzione i contribuenti.  Ecco il quadro completo di tutti gli adempimenti necessari ai fini delle agevolazioni fiscali.

Asseverazioni nel superbonus 110% nei casi di detrazione fiscale diretta, sconto in fattura e cessione dei crediti di imposta

Nel caso di interventi effettuati in regime di superbonus 110% è necessario adempiere a tutti i visti di conformità e a tutte le asseverazioni di congruità delle spese. Tali adempimenti devono essere fatti:

  • in caso di detrazione diretta del vantaggio fiscale nella dichiarazione dei redditi o nel 730;
  • se il contribuente sceglie di avvalersi dell’opzione della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura.

Superbonus 110%, quali asseverazioni dei requisiti tecnici si devono adempiere ed entro quali scadenze?

Il primo adempimento riguarda i requisiti tecnici sugli interventi. La comunicazione deve essere inoltrare all’Enea. Nel dettaglio, è necessario:

  • inviare le asseverazioni dei requisiti tecnici all’Enea nella scadenza massima di 90 giorni dal termine dei lavori. L’asseverazione non va inviata nel caso di eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal) o a fine anno per i lavori infrannuali;
  • in caso di opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, il contribuente deve inviare l’asseverazione dei requisiti tecnici all’Enea sia per gli stati di avanzamento di non meno del 30%, sia per il termine dei lavori. L’invio va fatto entro  90 giorni in entrambi i casi.

Superbonus 110%, quando è necessario fare l’asseverazione della congruità delle spese sostenute?

Nel caso di interventi di superbonus 110% è necessario adempiere alle asseverazioni della congruità delle spese. Tale adempimento è previsto sia nel caso in cui ci si avvantaggi della detrazione fiscale diretta che delle opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. In particolare:

  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel 730 va sempre fatta all’interno dell’asseverazione dei requisiti tecnici. L’invio deve avvenire all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori. Non va fatta per eventuali stati di avanzamento dei lavori o al termine dell’anno per gli interventi infrannuali;
  • in caso di opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, l’asseverazione della congruità delle spese sostenute va presentata all’interno dell’asseverazione dei requisiti tecnici. L’invio deve avvenire all’Enea prima della Comunicazione della scelta delle opzioni per gli stati di avanzamento dei lavori di non meno del 30%; oppure in occasione del termine degli interventi, entro i 90 giorni successivi.

Visto di conformità nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%: quali adempimenti si devono fare?

Nel caso in cui si svolgano dei lavori rientranti nel superbonus 110% può essere necessario il visto di conformità delle spese sostenute. A tal proposito, è necessario chiarire che:

  • nel caso di detrazione fiscale diretta nel modello di dichiarazione dei redditi o nel 730, è necessario il visto di conformità delle spese sostenute;
  • anche nel caso di comunicazione della scelta dell’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura è necessario procedere con il visto di conformità delle spese.

Superbonus 110%, quando non si deve presentare il visto di conformità nel caso di 730 o di dichiarazione dei redditi?

Risulta necessario chiarire che il visto di conformità delle spese, nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel 730, non risulta necessario se è il sostituto di imposta a presentare il modello 730. Oppure se il modello 730 o il modello dei Redditi precompilati, anche con le dovute modifiche, siano presentati direttamente dal contribuente.

Certificazione Unica 2022: la guida agli adempimenti dei sostituti d’imposta

In arrivo la solita scadenza per i sostituti di imposta per il via alla stagione reddituale. Infatti scade il 16 marzo 2022 il termine ultimo per la trasmissione telematica della Certificazione Unica (CU) per i sostituti di imposta. Un adempimento che si ripete annualmente e che serve per tutti i lavoratori dipendenti assunti da questi sostituti di imposta. Le certificazioni uniche di cui parliamo sono quelle relative all’anno di imposta 2021, con tutti i redditi che poi diventeranno utili al Fisco per predisporre i modelli 730 o i modelli Redditi PF nelle loro versioni precompilate che vengono messe a disposizione dei lavoratori nei loro cassetti fiscali.

Scadenza invio telematico delle Certificazioni Uniche

Entro il giorno 16 marzo 2022 tutti i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica al Fisco le Certificazioni Uniche 2022. Si tratta della documentazione reddituale dei loro dipendenti e relativa all’anno 2021. La novità a cui devono prestare attenzione questi sostituti di imposta è quella del nuovo trattamento integrativo.

Va esclusa la clausola di salvaguardia per gli incapienti, inserita nel Decreto Legge n° 34 del 2020 che è servita per detonare l’emergenza epidemiologica e che adesso viene soppressa. A favorire l’adempimento da parte dei sostituti di imposta, l’Agenzia delle Entrate ha già provveduto per tempo a rendere disponibile agli interessati, la solita guida. Inoltre sempre le Entrate hanno pubblicato istruzioni e modulistica da utilizzare sul loro portale ufficiale già dal 14 gennaio 2022.

Provvedimento n°  11169/2022 dell’Agenzia delle Entrate

È tramite il provvedimento  n°  11169/2022 che le Entrate, lo scorso 14 gennaio ha messo a disposizione degli interessati la struttura volta a permettere loro l’adeguato adempimento. Dal modello alle istruzioni, dalle scadenze alle modalità di trasmissione. Tutto è stato chiarito con questo provvedimento,  comprese le novità introdotte per la nuova stagione reddituale 2022.

Alcune modifiche normative che hanno interessato l’anno di imposta 2021 sono importanti, anche se da punto di vista strutturale, la Certificazione Unica 2022 non si discosta da quella dell’anno fiscale precedente. Perfino le modalità di trasmissione della Certificazione Unica nuova sono identiche alle precedenti.

Come si legge sul provvedimento prima citato, l’Agenzia delle Entrate informa tutti i sostituti di imposta che entro il prossimo 16 marzo devono provvedere alla trasmissione che resta telematica.  La trasmissione urgente di queste CU riguarda solo quelle che includono redditi necessari per la compilazione da parte delle Entrate, dei modelli dichiarativi precompilati. Infatti per le altre CU invece si può adempiere con più calma, perché la scadenza coincide con quella dell’invio del modello 770/2022, che cade il 31 ottobre 2022.

Oltre all’invio in modalità telematica al Fisco, i sostituti di imposta  dovranno consegnarla anche ai loro dipendenti, quelli a cui la CU si riferisce. E sempre entro il 16 marzo 2022.

Invio anche cumulativo in unico flusso

La trasmissione telematica dei sostituti di imposta può avvenire per singolo dipendente o in trasmissione cumulativa. Parliamo di quello che viene definito flusso unico. Una volta provveduto ad effettuare l’invio, l’adempimento può dirsi completato. La prova sarà la ricevuta rilasciata telematicamente dall’Agenzia delle Entrate.

Va ricordato che mentre per le Entrate l’unico canale è il telematico, la consegna delle CU ai dipendenti può avvenire con modalità diverse. Infatti può ancora avvenire in modalità cartacea e diretta all’interessato.  Resta però consigliabile la trasmissione telematica. In questo caso resta in capo al sostituto di imposta la garanzia dell’avvenuta messa a disposizione della CU al dipendente. Occorre fare in modo che il proprio dipendente riesca ad entrare in possesso della CU entro i termini prestabiliti.

Per le CU scartate da parte dell’Agenzia delle Entrate, il sostituto di imposta può intervenire in correzione entro i termini prestabiliti. Questi sono fissati in 5 giorni dopo il rigetto della precedente, a partire dalla data in cui le Entrate motivano lo scarto della stessa.

Certificazione Unica 2022, cosa contiene e quali le novità 2021

I dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Sono questi i dati che da sempre la Certificazione Unica riporta e così sarà anche per queste nuove.

Quelli prima citati sono i dati fissi. Poi ci sono quelli eventuali.  Tipici esempi eventuali pignoramenti presso terzi, locazioni brevi e indennità varie. Dentro la nuova CU c’è anche il cosiddetto trattamento integrativo. Questo, sia per i titolari di reddito di lavoro dipendente che per i titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Va ricordato che il trattamento integrativo riguarda i dipendenti le cui detrazioni di imposta spettanti siano inferiori all’imposta lorda. Parliamo del trattamento da 1.200 euro annui per il 2021. In pratica,il noto bonus da 100 euro al mese che spetta per chi non supera i 28.000 euro annui di reddito. Visto che da luglio 2020 è sparito il bonus Renzi da 80 euro, nella CU del 2022 (redditi 2021) rispetto a quella del 2021 (redditi 2020), spariscono le doppie caselle per i due benefit Irpef che nel corso dell’anno di imposta 2020 furono percepiti per 6 mesi cadauno.

Cosa c’è nella Certificazione Unica e quali sanzioni sono previste per chi non adempie

Con la CU i sostituti d’imposta non fanno altro che riportare i seguenti dati:
  • Ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno 2021 assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
  • Totale dei redditi di lavoro autonomo  comprese eventuali provvigioni, nonché tutti i redditi diversi;
  • Ammontare dei redditi da prestazioni occasionali, prestazioni in commissione, con contratto di agenzia, con contratto di mediazione, con contratti d’appalto, come rappresentante di commercio o come procacciatore d’affari;
  • Ammontare delle somme trattenute a seguito di provvedimenti di pignoramento presso terzi o simili;
  • Ritenute d’acconto operate e detrazioni effettuate.
Non adempire nei termini prestabiliti espone i sostituti di imposta a sanzioni. Per omissioni, errori o ritardi,le multe variano da 100 a 50.000 euro per ciascuna CU. Sanzione che in caso di errore non viene applicata. Questo, se si adempie alla correzione nei 5 giorni successivi alla comunicazione di rigetto delle Entrate, come spiegato prima.
Va considerata anche la sanzione da 250 a 2.000 euro per CU in caso di certificazione non rilasciata al dipendente. Stessa sanzione se consegnata con omissioni o errori al dipendente. Se rilasciata in ritardo invece, la sanzione non si applica se il ritardo non pregiudica per il dipendente, il corretto espletamento dei suoi obblighi dichiarativi.

Superbonus 110% e bonus edilizi, più tempo per la comunicazione del credito di imposta

Ci sarà più tempo a disposizione per i beneficiari del credito di imposta per le operazioni relative alle spese del 2021. La proroga della cessione del credito di imposta al 16 febbraio 2022 non è infatti l’unica effettuata tra i bonus edilizi e il superbonus 110% in questi ultimi giorni. Slitta dal 16 marzo al 7 aprile 2022, infatti, anche il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione scelta. Ovvero del credito di imposta o dello sconto in fattura. Lo slittamento consente ai contribuenti di avere più tempo anche ai fini della dichiarazione dei redditi 2022.

Slittamento comunicazione all’Agenzia delle entrate delle spese superbonus 110% del 2021: ecco in cosa consiste

In più, lo slittamento della comunicazione della cessione del credito di imposta per i lavori effettuati in superbonus 110% o in altri bonus edilizi per le spese del 2021 consente anche ai professionisti, ai tecnici che provvedono alle asseverazioni della congruità delle spese, agli amministratori di condominio di avere più tempo per ottemperare agli adempimenti. La scadenza del 7 aprile 2022 riguarda la comunicazione che deve essere effettuata all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione con la quale avvalersi della detrazione fiscale. Come negli anni precedenti, la scadenza era stata fissata al 16 marzo 2022. Salvo poi procedere con lo slittamento dati gli aumentati adempimenti a carico dei contribuenti e dei professionisti derivanti dal decreto “Antifrodi”.

Dichiarazione redditi 2022 con spese relative al superbonus 110%: più tempo per la comunicazione

L’Agenzia delle entrate ha chiarito le novità relative allo slittamento della scadenza della comunicazione al 7 aprile 2022. Lo slittamento consente, peraltro, di avere più tempo a disposizione anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022. I modelli precompilati della dichiarazione saranno disponibili dal prossimo 30 aprile. Di conseguenza, il contribuente avrà più giorni a disposizione per trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardo alla cessione di credito di imposta o di sconto in fattura per le spese effettuate nel 2021.

Nuovo bonus barriere architettoniche 2022, comunicazione cessione crediti dal 24 febbraio 2022

Ulteriore disciplina ha trovato anche il nuovo bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche con detrazione fiscale pari al 75%. Il bonus può essere utilizzato per tutto l’anno 2022 per agevolare le spese relative al superamento delle barriere architettoniche. Il direttore dell’Agenzia delle entrate, con il provvedimento dello scorso 3 febbraio, ha chiarito che anche per il bonus barriere architettoniche si può procedere con l’opzione della cessione dei crediti di imposta. Le regole del bonus barriere architettoniche sono state adeguate, pertanto, a quelle degli altri bonus edilizi.

Bonus barriere architettoniche, la comunicazione della cessione dei crediti di imposta o sconto in fattura dal 24 febbraio 2022

Come si legge nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 24 febbraio 2022 è possibile trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura. Le operazioni sono relative alle detrazioni spettanti per il bonus barriere architettoniche. Le specifiche tecniche e le modalità con le quali effettuare la comunicazione saranno oggetto di una nuova pubblicazione dell’Agenzia delle entrate sul proprio portale.

Bonus acqua, entro il 28 febbraio 2022 necessaria comunicazione spese

È necessario procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle spese sostenute ai fini del bonus acqua entro il 28 febbraio 2022. La comunicazione deve essere accompagnata anche dai documenti che attestino l’effettuazione delle spese stesse. Pertanto, vanno allegate le fatture elettroniche o i documenti che riportino il codice fiscale. Il bonus, conosciuto anche come “acqua potabile”, permette di ottenere un credito di imposta corrispondente alle spese per l’acquisto di filtri e meccanismi che consentono di aumentare la qualità dell’acqua. Per la comunicazione è necessario utilizzare i servizi on line offerti dall’Agenzia delle entrate.

Bonus acqua, chi può fare richiesta del credito di imposta?

Ammessi a presentare domanda per il bonus acqua, con relativa domanda e documentazione, sono:

  • le persone fisiche;
  • i soggetti che svolgono attività di impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali ed enti del terzo settore;
  • enti religiosi.

Per cosa si può richiedere il bonus acqua? Ecco le agevolazioni fiscali

Il bonus acqua può essere richiesto nel caso in cui si siano sostenute delle spese ammesse alla concessione del credito di imposta. In particolare, le spese devono riguardare:

  • l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua;
  • la mineralizzazione, il raffreddamento e l’addizione di anidride carbonica alimentare E 290.

Tutti i sistemi ammessi al credito di imposta devono avere come obiettivo, dunque, quello di migliorare la qualità dell’acqua necessaria per il consumo umano erogata dagli acquedotti.

Bonus acqua 2022, ecco quali sono gli importi massimi per il credito di imposta

Il bonus acqua genera il credito di imposta sulle spese ammissibili e sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. I fondi messi a disposizione del governo sono pari a 5 milioni di euro per il 2021; ad altrettanti per il 2022; a 1,5 milioni di euro per il 2023. Si possono concedere crediti di imposta per importi pari a 1.000 euro per ogni unità abitativa, per le persone fisiche che non svolgano attività economica. L’importo massimo del bonus può raggiungere i 5 mila euro per ogni immobile utilizzato per lo svolgimento dell’attività economica, per chi esercita attività di impresa, arti e professioni. Lo stesso tetto è inerente agli enti non commerciali e quelli del terzo settore e per gli enti religiosi che siano riconosciuti civilmente.

Come presentare domanda all’Agenzia delle entrate per il bonus acqua 2022?

L’Agenzia delle entrate è intervenuta con il provvedimento del 16 giugno 2021 per stabilire le modalità di beneficio del bonus acqua. Nello stesso decreto è stato approvato il modello di comunicazione da utilizzare per inoltrare la domanda che i soggetti interessati devono trasmettere all’Agenzia delle entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio 2022. La domanda, in particolare, deve essere presentata durante il mese di febbraio dell’anno successivo a quello nel quale siano state sostenute le spesse stesse. Pertanto, la domanda di febbraio 2022 si riferisce alle spese sostenute nell’anno 2021.

Spese ammissibili bonus acqua: necessario documentazione con fattura elettronica o documento con codice fiscale

Per essere accettata la domanda del bonus acqua è necessario che le relative spese siano documentate attraverso la fattura elettronica oppure tramite un documento commerciale che riporti il codice fiscale della persona fisica o dell’ente che richiede il credito di imposta. Se le spese sono state sostenute dal 1° gennaio al 15 giugno 2021 (prima della pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate) è necessario riportare alla fattura o al documento commerciale della spesa il codice fiscale del soggetto che richiede il bonus.

Bonus acqua, come devono essere stati effettuati gli acquisti?

Secondo le regole fissate dall’Agenzia delle entrate, per la richiesta delle persone fisiche del bonus acqua è necessario che il pagamento sia stato effettuato con:

  • versamenti bancari;
  • postali;
  • sistemi di pagamenti differenti da quello in contanti.

Bonus acqua, come può essere utilizzato il credito di imposta?

Il credito di imposta derivante dal bonus acqua può essere usato in compensazione. In tal caso è necessario utilizzare il modello F24. In alternativa, le persone fisiche che non hanno attività di impresa o da lavoratori autonomi, possono procedere alla compensazione nella dichiarazione dei redditi dello stesso anno della spesa. Si possono utilizzare anche più dichiarazioni dei redditi di anni successivi, fino a esaurire l’importo del credito di imposta.

Dichiarazione redditi 2022: quali novità per superbonus, detrazioni, prima casa e pagamenti?

I modelli di dichiarazione dei redditi per l’anno 2022 (e anno di imposta 2021) sono stati resi definitivi. Per le persone fisiche che dovranno presentare i modelli dei redditi vi sono varie novità che implicano la corretta applicazione delle regole per il superbonus 110%, le detrazioni, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa agli under 36 e l’applicazione delle agevolazioni fiscali in tema di abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, sono state rese definitive le disposizioni relative ai versamenti del 2022, con le relative modalità di invio, cartaceo e telematico, della dichiarazione dei redditi.

Dichiarazione redditi 2022, anno di imposta 2021: visto di conformità superbonus 110% per le fattura dal 12 novembre scorso

Una prima novità della dichiarazione dei redditi 2022 delle persone fisiche è la corretta applicazione delle regole sui lavori rientranti nel superbonus 110%. Risulta necessaria l’apposizione del visto di conformità delle spese per i lavori a vantaggio del contribuente. In particolare, l’apposizione del visto è necessaria per le fatture la cui data di emissione sia quella compresa dal 12 novembre al 31 dicembre 2021. Rientrano nel 110% anche i lavori svolti nel 2021 in merito all’eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare, per i lavori dello scorso anno, è necessario che le barriere architettoniche siano state fatte rientrare tra gli interventi in ecobonus e in sisma bonus.

Crediti di imposta prima casa under 36 e detrazioni nella dichiarazione dei redditi 2022

Tra le novità della dichiarazione dei redditi 2022 per le persone fisiche c’è la minore pressione fiscale per chi risulti lavoratore alle dipendenze. Dallo scorso anno, infatti, è possibile beneficiare dell’aumento delle detrazioni e del trattamento integrativo annuale per 1.200 euro. Nella dichiarazione dei redditi 2022 si può fruire del credito di imposta maturato per l’acquisto della prima casa dai giovani under 36 anni. Risulta indispensabile, a tal proposito, avere un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) che non superi i 40 mila euro all’anno.

Pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2022, ecco tutte le date e come fare

In merito ai pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi del 2022 per l’anno di imposta 2021 è necessario tener presente che:

  • il saldo del 2021 e il primo acconto del 2022 devono essere effettuati entro il 30 giugno di quest’anno;
  • si può rateizzare quanto dovuto con pagamento a partire dal 1° luglio al 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%;
  • la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche del 2022 deve essere presentata nella modalità cartacea in un ufficio postale tra il 2 maggio e il 30 giugno del 2022;
  • è fissata al 30 novembre 2022 la scadenza per presentare, on line, la dichiarazione dei redditi. L’invio può essere fatto sia direttamente dal contribuente che da un intermediario abilitato.