Durc, ommessa presentazione: si pronuncia la Cassazione

L’omesso deposito del Durc non è penalmente sanzionabile. Così la Corte di Cassazione, secondo al quale l’omessa presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva non costituisce reato da punire penalmente ma costituisce soltanto violazione sanzionabile in via amministrativa.

 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21780 della Terza sezione penale depositata lo scorso lunedì, precisa che l’omessa presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva non costituisce reato da punire penalmente ma costituisce soltanto violazione sanzionabile in via amministrativa.

Come noto, il Durc attesta la regolarità di una impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge a favore di Inps, Inail e Casse Edili.

Nel caso specifico una cooperativa titolare del permesso di costruire non aveva depositato il durc della società a cui erano stati subappaltati lavori di costruzione.

Consulenti del lavoro propongono modifiche al Durc

I Consulenti del lavoro chiedono alle istituzioni che vengano apportate alcune modifiche all’attuale quadro normativo “complesso e a volte contraddittorio” in materia di Durc. I Consulenti hanno inviato una lettera al Ministero del lavoro segnalando la necessità di modificare alcune parti del decreto ministeriale che ha istituito il Durc.

Tra le proposte, quella di inserire, tra le ipotesi in cui la regolarità contributiva comunque sussiste, quella di aziende che abbiano corrispettivi non ancora pagati dalle Pa e da aziende partecipate dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti. Questo a condizione che siano liquidi, esigibili e non caduti in prescrizione, sino ad ammontare corrispondente all’importo degli stessi corrispettivi.

Il testo integrale con le proposte di modifiche è visualizzabile a questo indirizzo.

Società senza dipendenti: nuove istruzioni per il DURC

L’Inps ha reso noto con la circolare n. 59 del 28/03/2011 come procedere per accedere e operare nella nuova applicazione “sportello unico previdenziale” – versione 4.0 – operativa a partire dal 28.03.2011.

In particolare in caso di richiesta di DURC relativa a società senza dipendenti, con soli soci iscritti alla gestione artigiani o commercianti, la richiesta dovrà essere proposta per via telematica secondo le modalità di seguito riportate:

1) nel campo “Codice Fiscale impresa” dovrà essere riportato il codice fiscale della società;

2) nel campo “tipo ditta” dovrà essere selezionata l’opzione “lavoratore autonomo”;

3) nel campo “dati INPS” dovrà essere indicata la “posizione contributiva individuale” di almeno un soci e dovrà, inoltre, essere indicato il CAP della sede legale della società ai fini del corretto smistamento della pratica alla sede Inps competente.

M.Z.

Durc: negato per lacune nel pagamento della contribuzione per via telematica o per i part time

Il Ministero del Lavoro si è espresso in questi giorni sul conseguimento del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per i soggetti interessati al pagamento della contribuzione per via telematica o per quanto concerne i part-time del settore dell’edilizia. In particolare il Ministero ha sancito che “L’omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento contributivo – sia pur della c.d. contribuzione virtuale – determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L’omissione contributiva in questione, peraltro, è riferibile anche a quanto dovuto alle Casse edili”.

Il DURC è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Le modalità di rilascio del DURC nel settore edile sono disciplinate dalla Circolare INAIL n: 38/2005 ,dalla Circolare INPS n: 92/2005 e dalla Comunicazione della Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili n:272/2005. Maggiori informazioni sono messe a disposizione del ministero nel suo sito.

Durc: il Ministero del Lavoro riepiloga gli usi e la durata

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 35/2010 dell’8 ottobre 2010, ha precisato che il documento unico di regolarità contributiva ( comunemente conosciuto come Durc) nel settore degli appalti ha usi e durata diversa a seconda del tipo di appalto: pubblico o privato. In particolare, negli appalti pubblici, il Durc ha validità trimestrale e può essere utilizzato solo con riferimento alla specifica procedura di appalto. Per quanto riguarda invece gli appalti privati, il Durc rilasciato, fermo restando la sua validità trimestrale, può essere utilizzato per l’intero periodo di validità, ai fini dell’esecuzione di più lavori. La validità del documento è, invece, mensile allorché venga richiesto per fruire dei benefici normativi e contributivi.

Durc: l’insolvenza dovuta all’amministrazione controllata, non è causa di mancanza di presupposto della regolarità contributiva.

La nota 10382/2010 del Ministero del Lavoro, sostiene che anche le imprese in amministrazione straordinaria hanno il diritto a ricevere il Durc dall’Inps e dall’Inail, pur non avendo versato i contributi e i premi. Infatti, tale situazione di insolvenza non è causa di mancanza del presupposto della regolarità contributiva poiché l’azienda ha sospeso i pagamenti a seguito di disposizioni legislative. il Ministero del Lavoro afferma così che il fine dell’amministrazione straordinaria è appunto quello di preservare il patrimonio produttivo dell’impresa, attraverso la prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.

Il Durc è il documento che attesta la regolarità contributiva aziendale. Il suo rilascio è subordinato ad una serie di condizioni:
gli enti previdenziali, in quanto creditori privilegiati, devono aver presentato la domanda di recupero del credito nei termini di legge;
il Durc dovrà essere rilasciato a seguito delle somme vantate dai citati enti, cioè dopo che con la procedura di verifica del passivo si è appurato che quelle somme potranno essere coperte dalle attività dell’impresa.

La nota 10382/2010, potrà cambiare le regole di rilascio ovviamente solo per le imprese in amministrazione controllata.

DURC e INPS, come deve comportarsi una società in accomandita semplice?

Buongiorno volevo sapere se per una S.A.S. l’emissione del DURC può essere negato, se i problemi con l’INPS sono dei soci accomandanti o accomandatari e non sono in alcun modo collegati con la S.A.S. in questione. (Giuseppe F. – Sud)

Gentile lettore, non essendo specificate nel quesito notizie  riguardanti la presenza o meno di dipendenti nella società è opportuno  innanzitutto effettuare un distinguo fra:

  1.  Aziende senza dipendenti e senza obbligo (anche per tipologia di attività svolta) di iscrizione all’Inail, caso in cui il Durc non può essere richiesto, ma è sostituito dal certificato di regolarità contributiva.
  2. Aziende senza dipendenti,  con obbligo di iscrizione all’Inail ed eventuali figure inquadrate alla gestione separata Inps per le quali è possibile l’accesso al Durc.
  3. Aziende con dipendenti e conseguente obbligo di iscrizione all’Inail per le quali è prevista la procedura Durc.

Negli ultimi due casi, pur tenendo presente le svariate interpretazioni di cui è suscettibile  la disciplina Durc, possiamo ritenere che vertendo l’istruttoria sulla regolarità  societaria, essa non debba tenere conto di eventuali situazioni debitorie in capo alla posizione  personale dei soci, in ragione della distinzione fra soggetto giuridico e persona fisica.

Ciò nonostante, facciamo però presente che alcune sedi Inps in fase di istruttoria hanno proceduto alla richiesta di sistemazione contributiva dei soci pur esprimendosi sulla regolarità delle posizioni relative alle società.

Studio Ciraolo

DURC: imprenditori, sistemate le incongruenze prima della sentenza di irregolarità

Il Documento Unico di Regolarità contributiva è uno strumento fondamentale nella lotta all’evasione contributivo – previdenziale. A fare richiesta del certificato sono sia le aziende aggiudicatarie di appalti di forniture, servizi o lavori edili in ambito pubblico e privato, sia le imprese che intendono accedere a finanziamenti, sovvenzioni o benefici normativi in materia di  lavoro e legislazione sociale. A pronunciarsi sulla regolarità contributiva sono gli Enti previdenziali e assistenziali attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, ufficio telematico a cui far pervenire le richieste Durc e presso il quale è possibile monitorare la pratica in tutte le sue fasi. La richiesta è quindi processata contemporaneamente da Inps, Inail e laddove previsto, dalla Cassa edile. Tutti e tre gli enti possono pronunciarsi sulla regolarità dell’impresa entro 30 giorni oltre i quali il certificato viene emesso applicando la regola del c.d. silenzio – assenso. In questo contesto è importante sottolineare un aspetto a volte trascurato nell’ambito della gestione della procedura DURC. Ci riferiamo al DM 24/10/2007 che all’art. 7 prevede la sospensione dell’istruttoria, fissata in 15 giorni, in caso di irregolarità. Tale periodo sarà utile all’azienda al fine di effettuare eventuali sanatorie riguardanti sia scoperture contributive che irregolarità legate al mancato espletamento di adempimenti amministrativi, evitando così l’emissione del certificato irregolare.

 L’invito agli imprenditori è dunque quello di mantenere gli occhi bene aperti e di accertarsi  che venga rispettato il diritto a poter sistemare eventuali incongruenze prima che venga emessa una sentenza di irregolarità  pregiudicando il buon esito del certificato.

Studio CIRAOLO

INFOIVA consiglia un approfondimento sul sito della COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI. Inoltre nella sezione daownload del sito è disponibile il link da cui scaricare tutti i moduli necessari.