Esonero contributivo imprese agrituristiche e vitivinicole, al via le domande

Al via le domande di esonero contributivo per le imprese agrituristiche e vitivinicole. Lo ha stabilito l’Inps nel messaggio numero 1216 del 16 marzo 2022. Le domande di esonero possono essere presentate a partire dalla giornata di ieri. I codici Ateco inclusi nella possibilità di presentare istanza sono elencati nella Tabella E allegata al decreto. L’esonero riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali delle imprese della filiera agricola.

Esonero contributivo imprese agrituristiche e vitivinicole, chi può presentare domanda?

Ammesse alla presentazione delle domanda di esonero contributivo, in base a quanto previsto dall’articolo 70 del decreto legge numero 73 del 25 maggio 2021, convertito nella legge numero 106 del 23 luglio 2021, sono le imprese delle filiere agricole. Vi rientrano le imprese del settore agrituristico e del vitivinicolo. Sono incluse le imprese che producono vini e birra. L’elenco completo delle imprese ammesse all’esonero contributivo è incluso nella Tabella E del decreto legge.

Datori di lavoro e lavoratori autonomo: in quali sezioni dell’Inps si invia la domanda di esonero contributivo?

Per accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro e i lavoratori autonomi devono essere iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”. Il modello telematico “Esonero art. 70 d.l. numero 73 del 2021” è disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni”. Si tratta dell’ex “DiResCo”. Per i lavoratori autonomi è necessario andare nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura e poi nella sezione della “Comunicazione bidirezionale”. Infine è necessario fare “Invio comunicazione”.

Esonero contributivo, fino al 27 marzo 2022 si può compilare la bozza di domanda ma poi va inviata

A partire da ieri, 18 marzo, è necessario che le bozze di domanda vengano convalidate e inviate singolarmente. L’invio vero e proprio della domanda si può fare a decorrere dal 27 marzo 2022. A partire da quella data, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi dell’agricoltura potranno infatti compilare il modello di domanda oppure convalidare e procedere con l’invio dell’istanza. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di esonero contributivo è fissato al 26 aprile 2022.

Domande esonero contributivo agricoltura dal 27 marzo fino al 26 aprile 2022, ma è importante l’ordine cronologico

La giornata del 27 marzo 2022 rischia di essere un click day per la presentazione di esonero contributivo in agricoltura. Infatti, l’Inps informa che le risorse messe a disposizione sono pari a 72,5 milioni di euro. In caso di eccedenza rispetto a quanto stanziato non verrano stanziate ulteriori risorse. Pertanto, farà fede l’ordine cronologico di data e ora di invio della domanda per individuare le domande che accedono all’esonero all’interno dei limiti di spesa stabiliti.

Scadenza presentazione della domanda di esonero contributivo al 26 aprile 2022

La scadenza per la presentazione della domanda di esonero contributivo per le imprese agricole e i lavoratori autonomi è fissata in “30 giorni successivi alla disponibilità del modulo di presentazione”. Dunque, partendo dal 27 marzo prossimo, la scadenza finale è fissata al 26 aprile 2022, fermo restando quanto detto a proposito dell’ordine cronologico della presentazione delle domande.

Cosa avviene dopo la scadenza della presentazione delle domande di esonero contributivo?

Dopo la scadenza delle domande del 26 aprile prossimo, ultimate le attività di elaborazione, le imprese agricole e i lavoratori che vedranno accolta la pratica riceveranno comunicazione dell’importo riconosciuto e autorizzato in via definitiva mediante messaggio di posta elettronica certificata (Pec). In alternativa, in caso mancanza negli archivi dell’Inps degli indirizzi Pec, la comunicazione arriverà mediante invio di comunicazione a mezzo posta ordinaria.

 

Esonero contributivo agricoli, la domanda si può presentare fino al 13 dicembre

Qualche giorno in più di tempo per la presentazione della domanda dell’esonero contributivo dei lavoratori agricoli. Il messaggio Inps numero 4293 del 3 dicembre 2021 ha infatti fatto slittare la scadenza delle istanze per l’esonero contributivo dal 4 al 13 dicembre. Nella stessa comunicazione l’Inps specifica che entro il 13 dicembre 2021 dovranno essere presentati i versamenti delle quote eccedenti dell’esonero contributivo del primo semestre del 2020.

Esonero contributivo, la scadenza dei lavoratori agricoli slitta a lunedì 13 dicembre 2021

Si potrà presentare domanda per l’esonero contributivo dunque fino a lunedì 13 dicembre 2021. L’esonero è relativo ai mesi di novembre e dicembre del 2020 e di gennaio 2021. Possono inoltrare la richiesta le aziende appartenenti alle filiere dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura, della produzione di vino e di birra. La disciplina dell’esonero contributivo è contenuta negli articoli 16 e 16 bis del decreto legge numero 137 del 2020.

Scadenza della domanda di esonero contributivo in agricoltura: perché lo slittamento?

Lo spostamento della domanda per l’esonero contributivo dei soggetti che svolgono la propria attività in agricoltura è stato determinato dalle difficoltà tecniche di presentazione dell’istanza stessa. Infatti, la data di scadenza del 4 dicembre scorso coincideva con altri adempimenti inerenti varie misure a sostegno delle imprese per le difficoltà dell’emergenza sanitaria ed economica. La scadenza del 4 dicembre era stata determinata dai 30 giorni stabiliti per presentare la domanda a partire dal decreto istitutivo della misura stessa.

Restituzione quote non dovute di esonero contributivo imprese agricole: scadenza al 13 dicembre 2021

La seconda proroga riguarda il versamento delle quote di eccedenza relativa all’esonero contributivo che non spettava per il primo semestre del 2020. Chiamate al versamento sono le aziende delle filiere agrituristiche, brassicole, apistiche, vitivinicole, cerealicole, florovivaistiche, dell’allevamento, delle ippicolture, della pesca e dell’acquacoltura. In questo caso il termine per il pagamento era l’11 dicembre 2021. Due giorni in più di tempo, con scadenza al 13 dicembre 2021, per il versamento oppure per richiedere di pagare a rate.

Quali sono le quote di esonero contributivo che devono restituire le imprese agricole?

Le quote di esonero contributivo che le imprese agricole devono restituire sono quelle in eccedenza rispetto a quanto spettante dei primi sei mesi del 2021. L’Inps, nella circolare numero 57 del 2021, aveva specificato che il termine di pagamento sarebbe stato fissato ai 30 giorni successivi alla comunicazione che le imprese agricole avrebbero ricevuto. Tale comunicazione è arrivata l’11 novembre scorso, ragione per la quale i 30 giorni scadono l’11 dicembre. Trattandosi di un sabato, il termine del pagamento slitta direttamente a lunedì 13 dicembre.

Domanda per versare a rate le quote da restituire dell’esonero contributivo 1° semestre 2021

Entro la stessa data del 13 dicembre 2021, le aziende agricole che devono restituire le quote dell’esonero contributivo possono presentare richiesta di pagamento a rate. Se l’azienda presenta tale richiesta entro il 13 dicembre, infatti, oltre alle rate dovranno essere pagati solo gli interessi della dilazione. Per le domande presentate a partire dal 14 dicembre, invece, oltre agli interessi dovranno essere pagate anche le sanzioni civili per l’omissione.

Esonero contributivo aziende e autonomi del settore agricolo, domanda entro 30 giorni

Al via la presentazione delle domande delle aziende e degli autonomi del settore agricolo. Con la circolare di ieri, 4 novembre, l’Inps ha previsto 30 giorni di tempo per presentare l’istanza. Si tratta dell’esonero contributivo contenuto negli articoli 16 e 16 bis del decreto legge numero 137 del 2020. Il periodo di fruizione va da novembre 2020 a gennaio 2021.

Esonero contributivo agricoltura: chi può presentare domanda

Ammessi alla presentazione della domanda di esonero contributivo sono i lavoratori autonomi e le aziende rientranti nella filiera dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in 30 giorni a partire dalla data del 4 novembre 2021.

Come inviare la domanda di esonero contributivo per i lavoratori autonomi e le aziende agricole

Nel messaggio 3774 di ieri l’Inps specifica che le aziende con i dipendenti e quelle assuntrici di manodopera agricola che posseggano la Cida debbano presentare domanda mediante il modello messo a disposizione dal portale dedicato alle agevolazioni (ex DiResCo). I lavoratori autonomi invece devono presentare domanda nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” disponibile nella sezione “Comunicazione Bidirezionale”. Infine per inoltrare la domanda è necessario andare nella sezione “Invio comunicazione”.

Domanda autonomi agricoli, le sezioni 3.1 e 3.12

Lavoratori autonomi e aziende agricole, nella presentazione della domanda, devono indicare se concorrere all’esonero previsto dalla sezione 3.1 e/o della sezione 3.12. Nel caso in cui la domanda si presentata per entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’imposto dell’esonero richiesto.

Datori di lavoro agricolo che hanno presentato domanda di esonero contributivo

I datori di lavoro riceveranno il risultato di accoglimento della domanda di esonero agricolo per posta elettronica certificata (Pec). In ogni modo, l’esito della domanda si può consultare nel Portale delle Agevolazione (ex DiResCo). L’importo accordato dall’Inps in via definitiva non può essere superiore, comunque, alla contribuzione datoriale da versare dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Lavoratori autonomi in agricoltura che presentano la domanda di esonero contributivo

Per i lavoratori autonomi in agricoltura che presentano la domanda di esonero contributivo, gli importi sono già riportati nel modello precompilato. Nel modulo è riportato separatamente l’importo dell’esonero per l’anno 2020 (per i mesi di novembre e dicembre 2020) e per l’anno 2021 (il mese di gennaio, utile alla domanda).

Lavoratori iscritti alla Gestione dei contributi quali diretti, mezzadri e coloni

La circolare Inps del 4 novembre specifica che i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni per i quali non sia avvenuto il calcolo dei contributi con l’emissione del 2021 possono, in ogni modo, inoltrare la domanda di esonero contributivo. Sarà l’Inps a provvedere a elaborare il prospetto di calcolo della contribuzione per l’emissione 2021 e a fornire gli importi delle rate da versare nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.

Sgravi per assunzioni di under 36: ecco come richiedere l’incentivo contributivo fino a 6000 euro

L’Inps, con il messaggio numero 3389 del 7 ottobre 2021 è intervenuta per fornire le indicazioni necessarie a richiedere lo sgravio contributivo per le assunzioni o le trasformazioni del contratto a tempo indeterminato per i lavoratori fino a 36 anni. Le indicazioni riguardano le assunzioni e le trasformazioni effettuate nel 2021, mentre per il prossimo anno si attende l’autorizzazione della Commissione europea. Con la procedura dettata dall’Inps è possibile recuperare anche gli arretrati maturati da gennaio scorso.

Sgravio contributivo assunzioni under 36: che cos’è?

La misura dello sgravio contributivo per le assunzioni di under 36 è stata introdotta dai commi da 10 a 15 dell’articolo 1 della legge numero 178 del 2020 (legge di Bilancio 2021). Secondo la norma, sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato le aziende possono chiedere lo sgravio del 100% dei contributi. Il massimo del beneficio è pari a 6000 euro per ciascun anno e per un massimo di tre anni. Gli anni di beneficio aumentano a 4 se la sede o l’unità produttiva si trova nelle seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Calabria, Molise e Abruzzo.

Chi può chiedere l’esonero contributivo sulle nuove assunzioni?

Interessate all’esonero contributivo sono i datori di lavoro che abbiano fatto assunzioni a partire dal 1° gennaio 2021. In alternativa la richiesta può essere fatta anche per le trasformazioni dei contratti da determinato a indeterminato, sempre con decorrenza da inizio 2021. Per il corretto inserimento dei dati nel flusso Uniemens è necessario seguire le istruzioni riportate dalla circolare Inps.

Sgravi nuove assunzioni, come esporre i dati dell’esonero nel flusso Uniemens

Per beneficiare dei sgravi contributivi è necessario che l’azienda esponga i dati inerenti alla fruizione dell’esonero della sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens. Il mese di competenza è quello di settembre 2021. Per ciascun lavoratore per il quale spetta l’esonero è necessario valorizzare gli elementi “Imponibile” e “Contributo” nella sezione “DenunciaIndividuale”. Nella sezione “Contributo” deve essere annotata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Sgravio assunzioni under 36, come valorizzare il beneficio spettante

L’esposizione del beneficio spettante per le nuove assunzioni o per le trasformazioni del contratto a indeterminato va fatta all’interno della “DenunciaIndividuale”. In questa sezione è necessario proseguire per “DatiRetributivi” e per l’elemento “InfoAggCausaliContrib” inserendo i rispettivi valori, ovvero:

  • nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito “G136” che descrive l’esonero per le nuove assunzioni o per le trasformazioni di contratto;
  • in “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserita la data dell’assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione del contratto. Il formato da seguire è AAAA MM GG per 8 caratteri complessivi (ad esempio, 2021 08 03).

Dichiarazione Uniemens per sgravi contributivi nelle 8 Regioni che beneficiano di 4 anni di incentivo

Per le 8 Regioni che beneficiano dei quattro anni di sgravi contributivi per le nuove assunzioni o trasformazioni di contratto di under 36, è necessario seguire una procedura leggermente diversa sul flusso Uniemens. Seguendo lo stesso percorso descritto in precedenza, per l’esposizione del beneficio spettante il codice da usare è il seguente:

in “CodiceCausale” il valore è “G148“;

nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserita la data dell’assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione del contratto. Il formato da seguire è AAA MM GG per 8 caratteri complessivi.

Esonero contributivo agenzie di somministrazione

Per le agenzie di somministrazione, in relazione ai lavoratori assunti per essere impegnati presso le imprese utilizzatrici, è necessario concatenare la data di assunzione o di trasformazione del contratto con il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice. Il formato da utilizzare è di 18 caratteri e precede: AAAA MM GG MMMMMMMM (ad esempio, 2021 07 08 12345678). Inoltre:

  • nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere inserito l’anno e il mese del conguaglio;
  • in “ImportoAnnoMeseRif” deve essere inserito l’importo conguagliato;

I codici da utilizzare sono i seguenti:

  • L544” come conguaglio esonero per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato;
  • L545” per gli arretrati dell’esonero per assunzioni e trasformazioni.

Modalità di utilizzo dei flussi di competenza per l’esonero contributivo

Tra le avvertenze della circolare Inps in merito alle informazioni da inserire per il recupero degli arretrati delle assunzioni o trasformazioni di contratto nel 2021, rientrano:

  • le informazioni sui flussi di competenza sono relativi ai mesi di settembre, di ottobre e di novembre 2021;
  • deve essere riportata una registrazione per ciascun mese di arretrato ripetendo l’operazione nella sezione “InfoAggcausaliContrib“. Queste informazioni servono all’Inps per ricostruire le somme spettanti;
  • da dicembre 2021 non sarà può possibile richiedere gli arretrati con la modalità di flusso descritta dalla circolare Inps 3389 ma occorrerà utilizzare la regolarizzazione.

Esonero contributivo, come funziona per turismo, stabilimenti termali e commercio, cultura e spettacolo

Non c’è alcuna limitazione particolare per i datori di lavoro che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, del settore creativo, cultura e dello spettacolo che, avendo beneficiato dei trattamenti di integrazione salariale nel periodo da gennaio a marzo 2021, vogliano utilizzare l’esonero dei contributi previsto dall’articolo 43 del decreto legge numero 73 del 2021.

Esonero contributivo e datori di lavoro che hanno usato la Cassa Covid da gennaio a marzo 2021

Sulla questione è intervenuta l’Inps con la circolare numero 140 del 2021. Secondo quanto spiegato dall’Istituto previdenziale nella comunicazione, l’esonero contributivo può essere richiesto e ottenuto a prescindere dal tipo di ammortizzatore usato nei primi tre mesi del 2021. Pertanto, potranno fare richiesta non solo i datori di lavoro che hanno utilizzato la Cassa Covid, ma anche coloro che hanno presentato richiesta per causali differenti.

Cosa prevede il decreto Sostegni bis sull’esonero contributivo

Nel dettaglio, il decreto legge numero 73 del 25 maggio 2021 (decreto Sostegni bis), poi convertito nella legge numero 106 del 2021, prevede al comma 1 del comma 43 che “ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile”.

Esonero contributivo e integrazione salariale

Dunque, come descritto espressamente dall’articolo in questione, l’esonero contributivo è riconosciuto dal 26 maggio 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi da gennaio a marzo del 2021. Pertanto, nel predetto periodo, i datori di lavoro devono aver fruito, anche parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale.

Chi può accedere all’esonero dei contributi?

Al beneficio dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 43, possono accedere i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto uso dei trattamenti di integrazione salariale tra gennaio e marzo 2021. L’individuazione dei settori di attività richiede il richiamo ai codici Ateco corrispondenti alle diverse attività.

Requisiti dei datori di lavoro del turismo e spettacolo per l’esonero contributivo

Il requisito fondamentale affinché l’Inps riconosca l’esonero contributivo dei datori di lavoro dei settori enunciati, dal turismo allo spettacolo, è che lo stesso, identificato dalla matricola Inps, abbia fruito di trattamenti di integrazione salariale tra gennaio e marzo scorsi, indipendentemente dal fatto che i lavoratori in forza nei mesi in cui si fruisca dell’esonero siano gli stessi o meno di quelli che erano in forza durante l’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale.

Misura dell’esonero contributivo

L’importo dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni bis è corrispondente al doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei primi tre mesi del 2021. Sono esclusi i contributi Inail e i premi. Dunque per stabilire la misura dell’esonero è necessario calcolare la contribuzione datoriale che non è stata versata in rapporto al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali usufruite da gennaio a marzo 2021.

Quali contributi non sono oggetto di esonero?

Inoltre, ai fini dell’esonero contributivo, il richiedente non deve far riferimento:

  • al contributo relativo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
  • ai contributi dovuti ai fondi di solidarietà degli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo numero 148 del 2015;
  • allo 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
  • ai contributi destinati alla previdenza complementare o fondi di assistenza sanitaria;
  • ai contributi di solidarietà a favore dei lavoratori dello spettacolo e a quelli per gli sportivi professionisti.

Condizioni di regolarità per ottenere l’esonero contributivo

Il beneficio dell’esonero contributivo è inoltre sottoposto a ulteriori condizioni. In particolare:

  • il richiedente deve essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • non vi devono essere state violazioni sulla tutela delle condizioni di lavoro e altri obblighi previsti dalla legge;
  • devono essere stati rispettati gli accordi e i contratti collettivi nazionali.

Cumulabilità esonero contributivo con altre misure

L’esonero contributivo è cumulabile con altre tipologie di esoneri contributivi contemplati dalle norme vigenti. Il limite di spettanza è rappresentato dalla misura della contribuzione dovuta. È tuttavia da verificarsi che gli altri esoneri, a loro volta, non prevedano la non cumulabilità con altre misure.

Esonero contributivo: su cosa viene applicato per rate e acconti di artigiani, commercianti e professionisti

Come funziona l’esonero parziale dei contributi, la cui domanda scade il 30 settembre 2021? Lo sconto sui contributi spetta nel limite massimo per ogni partita Iva di 3 mila euro su base annuale. Tuttavia, l’esonero va riparametrato su base mensile tanto per i lavoratori autonomi e professionisti, quanto per gli artigiani e i commercianti.

Esonero dei contributi previdenziali: cosa prevede la misura?

La legge di riferimento che ha previsto l’esonero parziale dei contributi per i lavoratori autonomi e i professionisti è la legge numero 178 del 2020. Il decreto di attuazione della legge 178 del 2020 è quello interministeriale del 17 maggio 2021. Il provvedimento dispone i meccanismi per avvalersi dell’esonero contributivo. Regole fondamentali per accedere allo sconto sui contributi sono quelle che prevedono la regolarità contributiva e l’esclusione dei percettori di pensione diretta e degli autonomi che abbiano anche un contratto di lavoro subordinato.

In che modo avviene l’esonero contributivo?

L’esonero contributivo dei lavoratori autonomi concerne la possibilità accordata agli iscritti alle gestioni previdenziali di non versare la contribuzione previdenziale relativa all’anno 2021. Tuttavia, l’applicazione dello sconto dei contributi segue meccanismi diversi a seconda che si tratti di artigiani e commercianti o di liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps o ad altre forme previdenziali.

I contributi oggetto di esonero vengono accreditati come contributi figurativi

I contributi oggetto dell’esonero e, dunque, non versati, saranno accreditati figurativamente sull’estratto conto del lavoratore autonomo. Tuttavia, ai fini della possibilità di esonero, è necessario che il lavoratore autonomo versi la quota parte della contribuzione obbligatoria che non rientra nello sconto dei contributi.

Esonero contributivo di artigiani e commercianti, l’agevolazione vale per le rate del 2021

Per gli artigiani e i commercianti lo sconto sui contributi riguarda il minimale previsto dalla legge numero 233 del 1990. L’esonero, dunque, si applica sui contributi oggetto della tariffazione annuale del 2021, con scadenza fissata al prossimo 31 dicembre. L’esonero va applicato al netto delle altre agevolazioni o riduzioni della previdenza obbligatoria, di competenza del periodo di riferimento dello sconto stesso.

Quali rate rientrano nell’esonero contributivo di artigiani e commercianti?

Le rate che rientrano nell’esonero contributivo degli artigiani e dei commercianti sono la prima, la seconda e la terza del 2021. Dunque, lo sconto si applica solo per gli importi dovuti nel 2021 purché la scadenza del pagamento avvenga entro il 31 dicembre prossimo. Non rientra nell’esonero, pertanto, la contribuzione relativa al 2021 ma con scadenza di versamento susseguente al 31 dicembre 2021.

Quale contribuzione è esclusa dall’esonero contributivo 2021?

E dunque, la quarta rata 2021, con scadenza fissata al 16 febbraio 2022, risulta esclusa dall’esonero contributivo. Non sono da conteggiare nemmeno, ai fini dello sconto contributivo, gli importi di competenza degli anni precedenti.

Esonero contributivo dei liberi professionisti: come funziona?

Diverse sono le regole dello sconto sui contributi per i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps. A differenza degli artigiani e dei commercianti, i professionisti non versano la contribuzione su quattro rate annuali, ma su due acconti e saldo nell’anno susseguente agli acconti. L’esonero contributivo, dunque, per i professionisti riguarda i contributi complessivi dovuti in acconto per il 2021.

Aliquote previdenziali applicate ai professionisti per l’anno 2021

L’aliquota di riferimento della contribuzione dei professionisti iscritti alla Gestione separata Inps è pari, per l’anno in corso, al 25,98%. Per i professionisti appartenenti ad altre forme di contribuzione previdenziale obbligatoria, lo sconto sui contributi si applica per quelli dovuti in acconto per l’anno in corso e calcolati con l’aliquota del 24%.

Come si applica l’esonero dei contributi per gli autonomi professionisti?

L’esonero dei contributi per i lavoratori autonomi professionisti riguarda i contributi dovuti a titolo di acconto nell’anno di imposta 2021. Tali acconti sono quelli in scadenza entro il 31 dicembre 2021, calcolati su quanto dichiarato nell’anno di imposta 2020. Pertanto, l’applicazione dello sconto sui contributi, nel limite di 3 mila euro, riguarda il primo e il secondo acconto 2021.

Scontro sui contributi, chi sono i lavoratori autonomi esclusi?

Rimangono esclusi dalla misura dello sconto dei contributi i professionisti titolari di rapporto subordinato e i titolari di pensione diretta. In particolare per gli autonomi che abbiano anche un rapporto di lavoro subordinato l’esonero non spetta nei mesi coincidenti con l’attività autonoma che dà diritto allo sconto stesso.

 

Sconto sui contributi partite Iva: come si invia la domanda dal sito Inps

Come si invia la domanda all’Inps per lo sconto dei contributi a favore delle partite Iva entro il 30 settembre 2021? L’istanza deve seguire una procedura ben precisa e l’Inps ha messo a disposizione dei modelli specifici per ogni singola gestione che deve essere compilata.

Avvertenze sulla presentazione della domanda di accesso esonero parziale contributi

L’esonero parziale dei contributi per le partite Iva e i lavoratori autonomi ha come limite massimo individuale 3mila euro da riparametrare e applicare su base mensile. Ne consegue che la domanda deve essere inoltrata verso un solo ente previdenziale e per una sola formula di previdenza obbligatoria. Pertanto, è consentita la registrazione per una sola previdenza gestita dall’Istituto di previdenza. Il richiedente, nell’istanza, deve dichiarare di non aver già presentato ulteriori domande di esonero ai sensi della misura prevista dal decreto interministeriale del 17 maggio 2021.

Come controllare l’accoglimento della domanda di esonero contributi?

È altresì importante far riferimento alla comunicazione Inps numero 2761 del 19 luglio 2021. Le partite Iva e gli autonomi che presenteranno istanza per l’esonero parziale dei contributi potranno seguire anche l’andamento dell’istanza. Infatti, è possibile verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento della domanda accedendo dal sito Inps al proprio Cassetto previdenziale. La sezione da selezionare è proprio quella relativa all’esonero contributivo in questione. L’accoglimento della domanda, inoltre, comporta anche la comunicazione da parte dell’Inps dell’importo residuo da versare.

Come si presenta la domanda per l’esonero dei contributi di partite Iva e autonomi?

Partite Iva e autonomi dovranno seguire diversi percorsi, sul sito dell’Inps, per poter inoltrare la domanda di esonero dei contributi. In particolare:

  • per la Gestione speciale degli artigiani e dei commercianti è necessario accedere al “Cassetto previdenziale per Artigiani e commercianti” e, successivamente, alla sezione “Esonero contributivo articolo 1, comma 20-22 bis legge 178 del 2020”;
  • per gli autonomi iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il percorso da seguire passa da “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” a “Comunicazione bidirezionale”.

Professionisti della Gestione separata Inps: invio domanda esonero contributi

I professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps, invece, dovranno procedere accedendo al “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”, poi “Domande Telematiche” e, infine, “Esonero contributivo legge 178 del 2020”.

 

Partite Iva, la domanda all’Inps sullo sconto dei contributi va presentata entro il 30 settembre

La domanda all’Inps per lo sconto sui contributi delle partite Iva va presentata entro il 30 settembre 2021 a pena di decadenza. L’esonero parziale è applicabile nel tetto massimo individuale di 3.000 euro all’anno, con applicazione su base mensile. Inizialmente il termine per la presentazione della domanda era stato fissato al 31 luglio scorso dal decreto interministeriale numero 17 maggio 2021. L’Inps, con messaggio numero 2761 del 29 luglio 2021, ha posticipato la scadenza a fine settembre.

Autonomi e professionisti, chi può richiedere l’esonero contributivo?

La richiesta di esonero contributivo può essere fatta dai lavoratori autonomi e dai professionisti, iscritti alle gestioni previdenziali. Nel dettaglio, possono accedere alla misura:

  • gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti coloni e mezzadri, e gli iscritti alla gestione separata come professionisti;
  • i lavoratori soci di società e i professionisti di uno studio associato;

Per queste due categorie l’esonero riguarda la contribuzione previdenziale di competenza del 2021, da versare con rate o acconti in scadenza al 31 dicembre 2021.

Esonero dei contributi dei professionisti, medici e infermieri

Possono presentare domanda di esonero contributivo anche i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali secondo quanto prevedono i decreti legislativi numero 509 del 1994 e numero 103 del 1996 per i contributi da versare relativi all’anno di competenza 2021 in rate o acconti scadenti nell’anno in corso. La misura riguarda anche i medici, gli infermieri e altri operatori sanitari richiamati dalla legge numero 3 del 2018. Per la categoria dei professionisti sanitari, già collocati in pensione, l’esonero contributivo riguarda incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). L’applicazione dell’esonero riguarda la contribuzione dell’anno in corso da versare per acconti o rate entro fine 2021.

Esonero contributivo partite Iva, a chi si presenta la domanda

La domanda si presenta agli enti previdenziali interessati. Per gli iscritti alle Casse professionali la scadenza è fissata al 31 ottobre 2021. Nella domanda devono essere inserite varie dichiarazioni sotto la responsabilità del richiedente. Il richiedente deve dichiarare che, nel periodo oggetto di esonero, non deve aver avuto un contratto di lavoro subordinato. Fa eccezione il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità. La domanda non deve essere stata presentata per la stessa finalità presso un’altra forma di previdenza obbligatoria.

Requisiti di pensione e di reddito ai fini della domanda di esonero contributivo

Tra i requisiti richiesti all’atto della domanda e da sottoscrivere ai fini dell’esonero contributivo, vi è l’assenza di titolarità di pensione diretta. Fa eccezione l’assegno ordinario di invalidità e ogni altro emolumento disposto dagli enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità. Inoltre, tra i requisiti fondamentali per la richiesta di esonero contributivo rientra il reddito: in particolare, quello complessivo del 2019 non deve aver superato i 50mila euro.

Richiesta dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps

I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps o alla gestione dei commercianti non obbligati al minimale contributivo devono dichiarare di aver percepito redditi negli anni di imposta del 2019 e 2020 e devono indicarne l’importo. Gli stessi devono quantificare la contribuzione relativa all’anno di imposta del 2021.

Sconto contributi: il richiedente deve essere in regola con i contributi

Spetta, a tutti i richiedenti, dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Chi presenta domanda, tra le dichiarazioni deve sottoscrivere il “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” presente nella sezione 3.1. Nel dettaglio, il richiedente non deve aver oltrepassato l’importo individuale degli aiuti concedibili.

 

Esonero contributi 2021: cosa prevede l’anno bianco parziale?

Per l’anno bianco 2021 è previsto l’esonero dei contributi, nonostante si attenda ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, del cui ritardo parleremo in seguito. Il relativo decreto attuativo è destinato ai lavoratori autonomi che risultano iscritti all’INPS ma anche ai professionisti iscritti agli albi e ordini che sono soggetti alle casse previdenziali private in possesso del requisito richiesto inerente il calo di fatturato che deve corrispondere ad almeno un terzo, e a quello di reddito previsto il cui limite massimo è di 50.000 euro.

Può beneficiare dell’esonero dei contributi 2021 nell’anno bianco parziale, anche il personale medico sanitario in quiescenza richiamato in attività per fronteggiare l’emergenza Covid, per il quale l’esonero verrà concesso tale periodo di lavoro. Ma entriamo nello specifico dell’esonero contributi previsto nell’anno bianco 2021.

Esonero contributi 2021: i requisiti

Per rientrare nella platea dei beneficiari dell’esonero contributi 2021 destinata ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni di previdenza dell’INPS, come i commercianti e gli artigiani, ma anche i professionisti in gestione separata e quelli iscritti alle forme di previdenza obbligatoria di diritto privato, è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • il reddito complessivo conseguito nell’anno d’imposta 2019 non deve superare i 50.000 euro;
  • il calo di fatturato o dei corrispettivi ottenuto nel 2020 rispetto al reddito 2019 deve essere pari o superiore al 33%;

Sono esclusi, pur in possesso dei suddetti requisiti, i titolari di pensione (fatta eccezione per quella di invalidità) e i titolari di un contratto di lavoro subordinato che non sia intermittente.

Ma a chi ha avviato un’attività nel 2020, cosa succede? Data l’impossibilità temporale di avere un riscontro con i requisiti sopra indicati, anche questi lavoratori autonomi hanno diritto a fruire dell’esonero dei contributi 2021, a patto che, siano in regola con la contribuzione e il versamento della quota contributiva obbligatoria non soggetta a esonero.

Domanda e importo dell’esonero contributi 2021

L’agevolazione fiscale introdotta nella legge di Bilancio 2021, n. 178 si riferisce al versamento dei contributi di previdenza, ma non dei premi assicurativi INAIL, con scadenza il 31 dicembre 2021. Per accedere all’anno bianco parziale che ha un tetto di 3.000 euro, la domanda va inoltrata entro il mese di luglio per gli i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, è prevista la proroga del termine a ottobre per i professionisti.

L’esonero contributivo è parziale e viene erogato proporzionalmente alla platea dei destinatari aventi diritto. A seconda della disponibilità delle risorse dell’INPS, potrebbe coprire solo i contributi fissi e non gli eventuali integrativi. Qualora i contributi versati siano in eccesso è previsto rimborso tramite richiesta.

Artigiani e commercianti: proroga acconto contributi

Era già stata preannunciata dal ministro Orlando e poi confermata dal messaggio INPS del 13/05/2021, ci riferiamo alla proroga inerente il versamento dell’acconto contributivo INPS per artigiani e commercianti. Ma adesso, è giunta la sua ufficializzazione ancora dall’ente previdenziale pubblico tramite una circolare pubblicata la circolare n. 85 del 10/06/2021.

L’INPS fa sapere che il versamento dei contributi previdenziali il cui ultimo termine utile era previsto per il 17 maggio 2021 slitta al 20 agosto 2021 e, soprattutto, senza subire alcun tipo di maggiorazione. Quindi, le scadenze per il pagamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito sono le seguenti:

  • Prima e seconda rata 20 agosto 2021;
  • terza rata e quarta rata 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022.

Non cambiano, invece, le date delle scadenze previste per il pagamento dell’IRPEF, relative ai contributi che devono essere pagati sulla quota reddituale eccedente il minimale, come saldo 2020, prima e seconda rata di acconto del 2021.

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Esonero contributi 2021: a quando la pubblicazione del decreto attuativo?

Come anticipato all’inizio di questo articolo, il decreto attuativo concernente l’esonero contributivo parziale dell’anno bianco 2021 non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il termine ultimo utile è il 30 giugno, motivo per cui, i titolari di partita IVA temono possano scatenarsi il caos. Questo, nonostante la proroga della scadenza per il versamento dei contributi INPS al 20 agosto 2021, concesso proprio in virtù del ritardo del decreto sull’esonero dei contributi, in quanto la scadenza per l’acconto è ormai prossima.

Ad ogni modo, ai lavoratori iscritti all’INPS che devono provvedere al pagamento dell’acconto dei relativi contributi con scadenza 30 giugno, è concessa facoltà di chiedere la compensazione di quanto versato o il rimborso con termine ultimo utile fissato al 30 novembre 2021.

Non ci resta che attendere la pubblicazione del decreto attuativo in GU, per adesso, non sono trapelate informazioni ufficiali. Forse, dovremmo dare per scontato che ciò avverrà a breve.

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