Credito di imposta sull’aumento del gas e su altre spese: quali sono?

Quali crediti di imposta spettano sull’aumentato prezzo del gas naturale e su altri beni, come ad esempio per l’utilizzo dell’energia elettrica o per i beni strumentali immateriali e la formazione 4.0? Il credito di imposta maturato su tutti questi beni, come si può utilizzare? Ecco, dunque, quali sono i bonus spettanti sull’acquisto di questi beni e fonti energetiche anche alla luce degli aumenti di aliquota dei crediti di imposta.

Credito di imposta sugli aumenti dei prezzi del gas, aliquota del 25%

Sull’aumento del prezzo del gas naturale a danno delle imprese, il governo ha stabilito un contributo straordinario pari al 25%. Si tratta di una revisione al rialzo rispetto alle precedenti aliquote che introducevano un credito di imposta originariamente del 15% e, poi, del 20%. Le modalità di fruizione del bonus sono contenute nei decreti legge:

  • numero 4/2022 (decreto legge “Sostegni ter”);
  • 17/2022 (decreto “Energia”);
  • decreto 21 del 2022 (“Ucraina”);
  • 50/2022 (provvedimento “Aiuti”).

Quali imprese possono ottenere il contributo straordinario pari al 25% sull’incremento del prezzo del gas?

Il credito di imposta straordinario sul prezzo del gas per le imprese consiste nel fruire di un bonus del 25% sull’aumentato costo del gas. Per il primo trimestre del 2022 (gennaio, febbraio e marzo), il contributo è pari al 10% dei costi sostenuti per comprare il gas naturale. Riguardo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (secondo trimestre), il contributo aumenta al 25% (in precedenza era stato stabilito al 20%). Per fruire del bonus è necessario che l’azienda sia a forte uso di gas naturale. Si tratta delle imprese gasivore, ma i contributi andranno anche alle aziende che fanno un uso ridotto di gas naturale. La qualificazione delle aziende per ottenere il bonus straordinario è contenuta nell’Allegato 1 al decreto legge 541 del 2021. Oltre ai settori, il decreto stabilisce anche la quantità consumata di gas naturale corrispondente a non meno del 25% del tetto stabilito nel comma 1 dell’articolo 3 del decreto del ministero per la Transizione ecologica 541 del 2021.

Come fruire del contributo di imposta del 25% per l’incremento del prezzo del gas naturale?

Per fruire del contributo del 25% è occorrente che le imprese a forte uso di gas naturale abbiano pagato un costo superiore per il prodotto. La determinazione dell’incremento di costo del gas si basa sul prezzo medio pagato nel primo trimestre del 2022 rispetto al costo medio sostenuto nell’ultimo trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre) del 2021. Per fruire del contributo, le imprese devono aver speso più del 30% confrontando i due trimestri rispetto al prezzo applicato nell’ultimo trimestre del 2019. Il contributo spettante per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (secondo trimestre) si determina invece mediante il rapporto tra i prezzi medi sostenuti nei primi tre mesi del 2022 rispetto ai prezzi medi del primo trimestre del 2019. Dal rapporto ne deve derivare un incremento di prezzo di almeno il + 30%. Si tratta, dunque, dell’incremento di costi del 2022 rispetto a quelli applicati nel 2019.

Utilizzo in compensazione del bonus per l’aumento del prezzo del gas delle imprese gasivore

L’utilizzo del bonus derivante dall’aumentato prezzo del gas naturale delle imprese gasivore avviene mediante il modello F 24. Il modello deve essere presentato in via esclusiva utilizzando i servizi on line del portale dell’Agenzia delle entrate. Il relativo codice tributo da utilizzare è il numero 6962, descritto come “credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale” per i mesi di aprile, maggio e giugno del 2022. Il relativo decreto di riferimento è il numero 17 del 1° marzo 2022, in particolare l’articolo 5. Nella compilazione del modello F 24, inoltre, il codice tributo si ritrova nella sezione “Erario” della colonna “Importi a credito compensati”. Ovvero, se il contribuente deve riversare l’agevolazione, il codice tributo si ritrova nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo dell’anno di riferimento (AAAA) deve essere inserito l’anno nel quale la spesa è stata sostenuta.

Bonus gas naturare imprese non gasivore: quale bonus spetta?

Per le imprese che utilizzano gas naturale in quantità ridotte rispetto alle aziende definite “gasivore”, il governo ha previsto il credito di imposta, sempre 25%, nel caso in cui il prezzo ha subito aumenti significativi. La determinazione dell’incremento di prezzo si ottiene dal rapporto del primo trimestre del 2022 (gennaio, febbraio e marzo) rispetto alla media del primo trimestre del 2019. Il risultato deve dare un costo aumentato di oltre il 30% per ottenere il credito di imposta.

Come utilizzare il credito di imposta sul maggior prezzo sostenuto per il gas naturale?

Il credito di imposta derivante dal maggior costo sostenuto dalle imprese non gasivore sul gas naturale non concorre a formare il reddito dell’impresa. Pertanto, il contributo ottenuto non forma la base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e nemmeno ai fini della deducibilità degli interessi passivi e della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi differenti dagli interessi passivi. Lo precisano gli articoli 61 e 109 (al comma 5) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Inoltre, il bonus è cumulabile con altri contributi riferiti anche agli stessi costi. Ma dal cumulo non deve derivarne un cumulo che ecceda lo stesso costo sostenuto.

Credito di imposta sul prezzo del gas naturale: come si può cedere?

La cessione del credito di imposta del contributo spettante per il prezzo più alto pagato sul gas naturale spetta alle:

  • imprese gasivore, sia per il bonus del primo che del secondo trimestre del 2022;
  • aziende non gasivore, relativamente al secondo trimestre del 2022.

Fino a quando si può cedere il credito di imposta sul prezzo del gas?

Il credito di imposta può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2022: entro tale data il bonus si può cedere, ma solo per l’intero importo. La cessione può avvenire verso altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Chi riceve il credito di imposta non ha, però, ulteriore facoltà di procedere con una nuova vendita dello stesso, a meno che non si tratti di (due ulteriori cessioni):

  • banche ed altri intermediari finanziari iscritti all’albo dell’articolo 106 del Testo unico bancario;
  • società facenti parte di un gruppo bancario, iscritte all’albo sulla base del medesimo Testo unico;
  • compagnie di assicurazioni.

Credito di imposta su aumentato prezzo del gas: si può cedere solo parzialmente?

Il legislatore ha stabilito che i crediti di imposta derivanti dall’aumentato prezzo del gas sono cedibili sono per intero. Il che implica, necessariamente, che non può utilizzarsi il bonus in parte per compensazione tramite il modello F 24 e in parte cedendolo. Le eventuali cessioni concluse violando questa disposizione sono da considerarsi nulli.

Aumento del credito di imposta per le imprese che utilizzano energia elettrica

Il decreto legge “Aiuti” ha aumentato l’aliquota anche di altri crediti di imposta. Infatti, per le imprese non energivore, a parziale compensazione dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica usata nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l’aliquota è passata dal 12% al 15%.

Per quali altri crediti sono state aumentate le aliquote del bonus?

Sono altresì aumentate le aliquote del credito di imposta spettante per:

  • gli investimenti nei beni strumentali immateriali 4.0 (aliquota dal 20 al 50%) per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. L’aliquota maggiorata si applica anche per i beni immateriali prenotati entro la fine del 2022 per consegne fino al 30 giugno 2023 purché sia stato versato un acconto di almeno il 20%;
  • per le spese sostenute per la formazione 4.0 dalle piccole imprese l’aliquota di credito di imposta passa dal 50% al 70%. Se sostenute da medie imprese il bonus spettante sale dal 40% al 50%;
  • sul credito di imposta per le spese sostenute per potenziare l’offerta cinematografica, per gli anni 2022 e 2023 il bonus spettante è aumentato dal 20% al 40%.

Modello F24: l’errore da evitare per non essere soggetto a sanzioni

Per versare le tasse in Italia c’è un modello grazie al quale i contribuenti possono pagare il dovuto all’erario per quel che riguarda la stragrande maggioranza delle imposte. Ci riferiamo, nello specifico, all’F24 che, tra l’altro, è noto per essere un modello di pagamento unificato. Dato che, con un’unica operazione non solo si possono pagare le tasse, ma queste si possono pure compensare con eventuali ed altri crediti fiscali maturati.

Pur tuttavia, anche per il modello F24 occorre fare molta attenzione alla fase di compilazione evitando degli errori. Vediamo allora qual è l’errore, o comunque quali sono gli errori più comuni che, per il modello F24, occorre sempre evitare. Altrimenti poi il contribuente può essere anche soggetto a sanzioni.

Quali sono gli errori più comuni legati all’utilizzo del modello di pagamento unificato F24

Nel dettaglio, l’errore più comune nella compilazione e nella trasmissione del modello F24 è quello relativo alla scelta corretta del codice tributo. In tal caso, infatti, con tale errore si rischia di pagare una tassa per un’altra. Gli altri due errori più comuni, compilando il modello di pagamento unificato F24, sono invece legati sia al periodo di riferimento. Sia alla corretta indicazione del codice fiscale.

Un altro errore da evitare, per non essere soggetto a sanzioni inevitabili, è quello relativo alla mancata trasmissione quando l’F24 è a saldo zero. Pure con saldo zero, infatti, il modello di pagamento unificato deve essere comunque trasmesso al Fisco. Altrimenti scatterà una sanzione che è pari a 100 euro. E che si dimezza a 50 euro se e solo se il ritardo nella trasmissione non supera i 5 giorni lavorativi.

Per non commettere questi ed altri tipi di errori sull’F24, la soluzione migliore è quella di affidarsi ad un esperto fiscale e contabile. Per esempio, al proprio commercialista di fiducia. O comunque leggere attentamente le istruzioni di compilazione dell’F24 che sono reperibili insieme al modello collegandosi al sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Pagamenti con F24 Web, come si usa il servizio delle Entrate e quali vantaggi offre

Senza spreco di carta, e senza scaricare alcun software, l’Agenzia delle Entrate permette di pagare le imposte con il modello F24 online ed in tutta sicurezza grazie ad un applicativo che, peraltro, è di facile utilizzo. Si tratta, nello specifico, di F24 Web, il servizio dell’Agenzia delle Entrate che è accessibile dal portale del Fisco accedendo con le proprie credenziali. Vediamo allora, per i pagamenti con F24 Web, come si usa il servizio delle Entrate e quali vantaggi offre al contribuente.

Come si accede al servizio online F24 Web dell’Agenzia delle Entrate

L’accesso al servizio online F24 Web dell’Agenzia delle Entrate, come sopra accennato, è subordinato alla registrazione ai servizi telematici del Fisco. Quindi, F24 Web è accessibile solo via Fisconline o via Entratel con accesso tramite le credenziali.

E quindi con autenticazione utilizzando SPID – il Sistema Pubblico di Identità Digitale, la Carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS). Le imprese ed i professionisti, inoltre, possono utilizzare per l’autenticazione pure le credenziali dell’Agenzia delle Entrate che invece, per i cittadini, sono state dismesse dallo scorso 1 ottobre del 2021.

A cosa serve il servizio F24 Web e quali vantaggi offre al contribuente

Dal portale dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i servizi telematici, F24 Web è un servizio che permette al contribuente, direttamente via Internet, di compilare e di trasmettere il modello di versamento F24. Ed il tutto con il vantaggio di pagare il dovuto senza l’applicazione di spese di versamento di natura bancaria o postale.

Come funziona F24 Web, dall’addebito sul conto corrente alla possibilità di annullare il pagamento

F24 Web è un servizio online per il versamento delle imposte che è sicuro. In quanto la trasmissione dei dati è cifrata. Inoltre, per pagare con il servizio F24 Web occorre indicare il codice IBAN. In quanto l’addebito delle tasse da pagare avviene su conto corrente bancario o postale del contribuente. E quindi non su altri strumenti di pagamento come la carta di credito.

I pagamenti F24 Web, inoltre, possono essere inseriti a sistema in anticipo rispetto alla scadenza. Così come il pagamento F24 Web inserito può essere annullato fino al penultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento che è stata indicata dal contribuente.

In alternativa al servizio F24 Web c’è pure il software, ecco come e dove si scarica

In alternativa al servizio online F24 Web, sempre per il pagamenti con il modello unificato, c’è pure il software che si può scaricare per l’installazione dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta, nello specifico, del pacchetto software che è composto da due applicativi. Ovverosia, dal software di compilazione F24 e dal software di controllo.

Piano di Transizione 4.0 per Ricerca e Sviluppo: come accedere ai fondi

La legge di bilancio 2022 rinnova fino a dicembre 2025 i crediti di imposta riconosciuti per l’acquisto di beni materiali e immateriali. Gli investimenti devono essere finalizzati a introdurre innovazioni, nuove tecnologie e per favorire la transizione delle aziende verso modelli più virtuosi anche dal punto di vista ecologico. Si tratta di varie tipologie di aiuto sotto forma di agevolazioni per l’accesso al credito e il riconoscimento di credito di imposta e che rientrano in quello che viene denominato Piano di Transizione 4.0.

Il Piano di Transizione 4.0

Il Piano di Transizione messo a punto dal Ministero per lo Sviluppo Economico sostituisce i precedenti piano Impresa 4.0 e piano Industry 4.0, ma in realtà ci sono poche innovazioni rispetto alle misure concrete messe a punto. La prima considerazione da fare riguarda gli importi, infatti questi per il 2022 risultano ridotti.

Per il 2022 sarà possibile recuperare sotto forma di credito di imposta per investimenti in beni materiali:

  • il 40% degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per la fascia di investimenti in beni materiali di valore compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
  • 10% nella fascia tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro.

Diverse sono le percentuali riconosciute per l’acquisto di beni immateriali. Per il 2022 e il 2023 l’aliquota di credito di imposta che si può ottenere è fissata al 20%, mentre per il 2024 è prevista una riduzione al 15% e per il 2025 una riduzione ulteriore al 10%.

Deve essere ricordato che gli acquisti vanno effettuati entro il mese di dicembre 2025, ma le consegne possono avvenire entro il mese di giugno del 2026.

Tra le misure che rientrano nel Piano Transizione 4.0 c’è anche la legge “Nuova Sabatini”, ma anche in questo caso è prevista una riduzione degli importi, infatti i fondi previsti sono 900 milioni di euro fino al 2027. La Nuova Sabatini prevede incentivi per l’acquisto di macchinari di nuova generazione, gli stessi sono rivolti a PMI.

Piano di Transizione 4.0: ricerca e sviluppo

Tra le misure previste per il Piano di Transizione 4.0 vi è anche un’importante svolta, infatti si possono ottenere agevolazioni e incentivi anche per la ricerca e lo sviluppo. L’obiettivo è sostenere la competitività delle aziende attraverso la ricerca, l’innovazione tecnologica e il design.

Qui la legge di bilancio 2022 prevede un sostanzioso aiuto e soprattutto dilazionato nel tempo. In particolare il Credito d’imposta per ricerca & sviluppo, innovazione e design viene rinnovato per 10 anni, fino al 2031. Le aliquote per il 2022 restano invariate rispetto al 2021 e sono:

  • 20% per ricerca e sviluppo di valore fino a 4 milioni di euro;
  • 10% per innovazione o design e ideazione estetica con costi fino 2 milioni
  • 15% per interventi volti alla transizione ecologica e con importo massimo fino a 2 milioni di euro.

Per gli anni successivi rispetto al 2022 abbiamo una riduzione, in particolare l’aliquota approvata è del:

  • 10% per ricerca e sviluppo, ma in questo caso con massimale fino a 10 milioni di euro;
  • 5% per innovazione, design ed estetica con massimale di 2 milioni di euro;
  • 10% per investimenti in ricerca per la transizione ecologica con massimale di 4 milioni di euro.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico subordina la fruizione di questo aiuto al rispetto delle normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e al corretto adempimento di tutti gli obblighi inerenti i contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori. Tale aiuto è inoltre rivolto a tutte le imprese, senza limiti inerenti le dimensioni delle stesse. Non si fa quindi la distinzione tra PMI e Grandi Imprese e indipendentemente dal regime fiscale attuato. Sul sito è possibile trovare un’ampia trattazione della materia sicurezza e sugli obblighi inerenti il datore di lavoro e il lavoratore. Ad esempio:

Imprese: datore di lavoro deve convocare la riunione sulla sicurezza

La Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria per la sicurezza sul luogo di lavoro

Spese comprese nel Piano di Transizione 4.0 per ricerca e sviluppo

Le spese che possono essere considerate relative a Ricerca e Sviluppo sono diverse. Precisa il Ministero per lo Sviluppo Economico che si può godere del credito di imposta per:

  • spese per il personale, in particolare si tratta di ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro subordinato o autonomo impiegati in lavoro di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento e spese di locazione, spese relative a materiali mobili e software utilizzati per condurre progetti di ricerca e sviluppo;
  • spese per contratti di ricerca extra muros (ad esempio nel caso in cui la ricerca venga commissionata a laboratori indipendenti);
  • quote di ammortamento per l’acquisto di licenze, privative industriali relative a invenzioni industriali o biotecnologiche, semiconduttori, nuove varietà vegetali;
  • spese relative a consulenze (sempre nell’ambito della ricerca e dello sviluppo);
  • spese per materiali utilizzati nella ricerca.

Piano di Transizione 4.0 per design ed estetica

Si è detto che il piano di Transizione 4.0 avente ad oggetto ricerca e sviluppo può trattare anche di design ed estetica. Per sviluppo di design ed estetica si intende l’attività di ricerca volta ad innovare i prodotti dal punto di vista della forma, dell’aspetto, ad esempio colori, struttura, ornamenti) . Non ha ad oggetto aspetti funzionali dei prodotti. Anche in questo caso il credito di imposta può essere usato per spese relative a personale, contratti di ricerca extra muros, acquisto di materiali per la ricerca, consulenze e canoni di locazione.

Ricordiamo che quando si parla di credito di imposta vuol dire che chi investe ottiene un credito da utilizzare per ridurre gli importi delle imposte dovute. Per poter utilizzare il credito di imposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è necessario utilizzare il modello F24 . Le aziende per poter accedere alle varie misure indicate devono naturalmente dimostrare le spese effettuate, inoltre devono fornire un relazione tecnica che indichi finalità, contenuti e risultati delle attività svolte.

Bonus pubblicità, domande entro il 31 ottobre 2021 per il 50% di credito di imposta

Le imprese possono presentare fino al 31 ottobre 2021 la domanda per il bonus pubblicità. La misura consente di accedere al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari fino al 50%. L’agevolazione non è cumulabile con altri bonus e sarà riproposta anche nel 2022.

Chi può presentare domanda per il bonus pubblicità entro il 31 ottobre 2021?

La domanda per il bonus pubblicità può essere presentata sia dalle imprese che dai lavoratori autonomi. Possono inoltrare l’istanza anche gli enti non commerciali. Il sostegno prevede la possibilità di utilizzare il credito di imposta del 50% sulle spese ammissibili per la pubblicità.

Quali sono le spese ammissibili per il credito di imposta del bonus pubblicità?

Le spese ammesse al bonus pubblicità riguardano gli investimenti in campagne pubblicitarie svolte:

  • sui quotidiani e sui periodici, anche nel formato digitale;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia digitali che analogiche;
  • non sono ammissibili le spese sostenute per la pubblicità sui canali Rai.

In particolare, le spese di pubblicità sostenute sui giornali devono essere indirizzate a editori iscritti nel Registro degli operatori di comunicazione (Roc). È necessaria che l’editore abbia al suo interno la figura del direttore responsabile.

Spese ammissibili per il bonus pubblicità 2021: quali sono escluse dal credito di imposta?

Il massimo delle spese ammissibilità per accedere al credito di imposta per il bonus pubblicità è di 50 milioni di euro all’anno. Non risultano ammissibili le spese sostenute per acquistare gli spazi nell’ambito della programmazione o di palinsesti editoriali. Dunque, sono escluse le spese di televendite di servizi e di beni, quelle per l’acquisto di spot tv o radiofonici. Sono altresì esclusi anche gli spazi promozionali inerenti servizi di giochi, scommesse, pronostici che diano luogo a vincite in denaro. Esclusi anche i servizi (a sovrapprezzo) di linee chat, inserzioni sui social network e quelle sui motori di ricerca.

Come considerare le spese ammissibili per il bonus pubblicità?

Ai fini del bonus pubblicità devono essere escluse anche le spese accessorie, quelle di intermediazione e tutti i costi sostenuti diversi dallo spazio pubblicitario. Anche se connessi o funzionali, dunque, i costi accessori non devono rientrare nell’imponibile del bonus stesso. Le spese ammesse al bonus pubblicità devono essere state sostenute durante l’intero 2021 (1° gennaio-31 dicembre). Il bonus verrà riproposto nel 2022 con possibilità di presentare domanda a marzo prossimo. Anche per il 2022 le spese ammesse sono quelle dal 1° gennaio al 31 dicembre del prossimo anno.

Come presentare domanda per il bonus pubblicità?

La domanda per il credito di imposta 2021 del bonus pubblicità va presentata entro il 31 ottobre 2021 direttamente al sito internet Entratel dell’Agenzia delle entrate. L’inoltro della domanda è possibile dopo essersi autenticati sul sito dell’Agenzia e aver compilato il modello dedicato. Nel modello devono essere iscritte tutte le spese (ammissibili) per la pubblicità sostenute nell’arco del 2021. Pertanto vanno indicate anche le spese che si prevede di sostenere a tale finalità fino alla fine dell’anno.

Come viene gestita la domanda del bonus pubblicità?

Le richieste del bonus pubblicità vengono gestite direttamente dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Dopo l’invio della domanda, il richiedente dovrà controllare la pubblicazione degli elenchi degli ammessi. L’elenco riporterà anche la percentuale del credito di imposta riconosciuto e concesso. La richiesta di erogazione del credito di imposta e il consuntivo delle spese ammesse possono essere presentate entro il 31 gennaio 2021.

Domanda bonus pubblicità del 2022

La nuova domanda per le spese di pubblicità sostenute nel 2022 può essere presentata dal 1° al 31 marzo del prossimo anno.  Le modalità di presentazione dell’istanza sono le stesse, cosi come le spese ammissibili. Anche per le domande del 2022 è prevista la pubblicazione degli elenchi delle imprese,  degli autonomi e degli enti non commerciali ammessi. La presentazione del modulo di richiesta di erogazione del credito di imposta e il consuntivo delle spese può essere presentata fino al 31 gennaio 2023.

Bonus pubblicità non cumulabile con altre agevolazioni

Il credito di imposta calcolato sulle spese ammissibili al bonus pubblicità non è cumulabile. Ciò significa che per la stessa spesa non può essere richiesta più di un’agevolazione. Pertanto, se su di un investimento pubblicitario è stata già richiesta un’agevolazione statale, regionale o di contributi di fondi europei, la stessa spesa non può essere oggetto di beneficio del bonus pubblicità.

Come utilizzare il credito di imposta del bonus pubblicità?

Il credito di imposta del bonus pubblicità si può usare solo in compensazione. Pertanto, per l’utilizzo è necessario presentare il modello F24 tramite i servizi on line dell’Agenzia delle entrate. Il codice tributo da inserire è 6900.

Modello F24 elide: quando si usa e come si compila

Il modello F24 elide viene utilizzato per tutti quei pagamenti che non sono fattibili con il modello F24 ordinario. Tuttavia ecco per cosa si usa.

Modello F24 elide: cosa si può versare?

Il modello F24 “elide” si chiama così perché è l’abbreviazione di “Elementi identificativi”. Tramite il modello F24 elide il contribuente può pagare una serie di versamenti. Pertanto possiamo così riassumerli:

  • il contributo unificato per il processo amministrativo;
  • imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione di contratti di locazione e affitto di bene immobili;
  • addizionali erariale alla tassa automobilistica
  • imposte e tasse ipotecarie, tributi speciali catastali e relativi accessori, interessi e sanzioni amministrative, e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici Provinciali- Territorio connesso al rilascio di certificati. Ma anche imposte dovute per copie e attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento catastali presso gli Uffici medesimi;
  • l’Iva per estrazione di beni dal deposito IVA;
  • i diritti di brevetto e tasse sui marchi;
  • l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali dovuta dai soggetti che svolgono attività di raccolta di prodotti selvatici e legnosi e delle piante officinali spontanee;
  • l’Iva per l’immatricolazione dei veicoli acquistati nel mercato intracomunitario;
  • le sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  • l’imposta di acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissione eccedenti la soglia di 160 co2 g(km), di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge n.145 del 2018;
  • l’iva per l’immissione in consumo dei prodotti dal deposito fiscale o per l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato, di cui all’art. 1, comma 937, della legge n.205 del 2017.

Come si compila il modello?

Il modello F24 elide è diviso in sezioni. La parte superiore a destra viene compilata dall’agenzia bancaria o postale che si sta occupando di far effettuare, al contribuente, il pagamento per l’accredito alla tesoreria competente. Mentre nella sezione contribuente si inseriscono i dati di chi sta effettuando il pagamento:

  • codice fiscale, dati anagrafici, domicilio fiscale;
  • codice fiscale del coobligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare, quando rischiesti.

La sezione erario richiede alcuni dati importanti:

  • il codice dell’ufficio destinatario del pagamento o che ha emesso l’atto. Inoltre il codice ufficio è formata da tre lettere, ad esempio per la città di Catania è TXN.
  • il codice atto a cui si riferisce il pagamento. Se il contribuente effettua il pagamento per più atti, devono essere compilati tanti modelli quando sono gli atti. Ad esempio in un contratto di locazione, nel caso di rinnovo, alla voce “codice atto”, si compila con il numero di registrazione del contratto.
  • la tipologia di versamento per la quale è prevista l’indicazione di particolari elementi identificativi. Tutti i tipi sono indicati nella seguente tabella dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre non dimenticare l’ann o di riferimento del pagamento e l’importo a debito. Il modello nella parte finale va firmato con una firma chiara.

Casi particolari di compilazione

A questo punto è giusto fare delle precisazioni. Nel caso di versamento dell””IVA immatricolazione auto UE” , nelle specifiche colonne devono essere riportati nel “tipo” veicolo(A=autoveicolo, M=monoveicolo, R=rimorchio), il numero di telaio, il codice tributo, l’anno a cui fa riferimento il versamento indicato con quattro cifre: ad esempio 2021. Mentre se si tratta di tributi per i servizi di aggiornamento dei registri immobiliari, o modifiche a contratti di locazione commerciale o ordinari, devono essere riportati:

  • nella sezione “Contribuente”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento
  • nella sezione “Erario e altro”:
    • “codice ufficio”: il codice dell’Ufficio provinciale- Territorio presso cui è effettuata l’operazione per la quale è dovuto il pagamento
    • “tipo” la lettera “R”
    • “elementi identificativi” l’identificativo numerico del titolo (obbligatorio solo per imposte e tasse ipotecarie)
    • “codice” il codice tributo
    • “anno di riferimento” l’anno di formazione del titolo,
    • “importi a debito versati” gli importi da versare.

Completa il modulo la firma del contribuente. In ogni caso l’ultimo riquadro in basso sugli “Estremi del versamento” è una sezione a carico della posta o della banca, quindi  non va compilata dal contribuente.

Come di paga il modello F24 elide?

I soggetti possesso di partita IVA devono pagare telematicamente il modello. Anche i soggetti privati possono utilizzare la stessa metodologia. Inoltre i versamenti possono essere fatti, presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione, banca o posta. Il pagamento può essere effettuato:

  • in contanti;
  • assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati, emessi dallo stesso contribuente, e girati per l’incasso alla banca o alla Posta;
  • addebito su conto corrente;
  • parte PagoBancomat, presso gli sportelli abilitati;
  • assegni circolari e vaglia cambiari presso gli agenti di riscossione;
  • carta Postamat, Postepay.

 

Modello F24: cos’è, a cosa serve e come si compila

Il modello F24 permette al contribuente di pagare molti suoi doveri. Una guida completa all’utilizzo corretto e alla compilazione.

Modello f24: cos’è?

Il modello F24 viene utilizzato da tutti i contribuenti, sia possessori di partita IVA che non, per il versamento di molti contribuiti, premi e tributi. Tuttavia si tratta di un modello “unificato” perché permette di effettuare con un’unica operazione di pagamento, la compensazione di eventuali crediti d’imposta. Il modello è obbligatorio e precompilabile anche online, tramite il sito dell’Agenzia delle entrate. Mentre i contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari, le modalità telematiche di pagamento.

Quali tributi possono essere pagati con il modello?

Il modelloF24 è usato per pagare moltissimi tributi:

  • ritenute sul redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
  • Iva;
  • Irap;
  • diritti camerali:
  • tasse scolastiche;
  • imposta sulle assicurazioni;
  • imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef);
  • addizionali regionali e comunali;
  • somme dovete per la registrazione di contratti di locazione;
  • accise, imposte di consumo e di fabbricazione
  • contributi Inps, Inail, Inpgi, Cipag, Cnpr, Enpacl, Enpap, Enpapi, Epap, Eppi, Cnocl e premi Inail
  • Imu, Imi, Imis, Tari e Tasi
  • imposta e contributi di soggiorno:
  • Tosap/Cosap, Imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari. Nel modello F24 nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere riportato il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili o le aree e gli spazi occupati
  • alcune tipologie di proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori;
  • le somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (imposta sulle successioni, imposta ipotecaria e catastale, tasse ipotecarie, imposta di bollo, Invim e tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni)
  • imposta sostitutiva sui finanziamenti
  • somme da corrispondere agli uffici provinciali- territorio dell’Agenzia delle entrate in relazione ai servizi ipotecari e catastali
  • le imposte e i relativi interessi, sanzioni e accessori richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione degli atti giudiziari emessi a partire dal 23 luglio 2018.

Come si compila il modello F24?

Il modello è suddiviso in sezioni. Quindi si utilizza la sezione Erario per il pagamento di: Ires, Iva e Irap. Mentre la sezione Regioni per le imposte regionali e le addizionali comunali Irpef. Infine la sezione Comunali per il pagamento di Imu ed eventuali altri tributi locali. I campi principali da compilare sono quelli relativi a:

  • contribuente;
  • coobligato;
  • codice tributo;
  • Anno di riferimento;
  • Regioni;
  • Imu ed altre imposte locali.

Nella parte dedicata al contribuente vanno inseriti di dati anagrafici completi, compreso il Codice fiscale. Il coobligato è da indicare solo se presente. Il codice tributo serve ad identificare l’imposta da pagare. Così come è da inserire l’anno a cui fa riferimento quel pagamento. Per le imposte comunali attenzione ad inserire il Codice catastale del Comune a cui sono riferite.

Come si effettuano i pagamenti?

Occorre fare subito una distinzione tra le persone fisiche e i titolari di partita Iva. Infatti questi ultimi hanno l’obbligo di presentare telematicamente il modello F24. Comunque sia il contribuente persona fisica può pagare il proprio F24 sia negli sportelli abilitati dall’agenzia di riscossione, sia presso gli uffici postali o bancari. Inoltre il pagamento può essere fatto tramite contante, sempre se non supera il limite massimo di circolazione. Ma sono ammessi anche altri metodi di pagamento, come carte di credito, assegni, vaglia, carta prepagate o tramite bancomat o postamat. Mentre i possessori di partita IVA possono percorre due strade:

  • pagare personalmente;
  • tramite intermediario abilitato.

Nel primo caso il contribuente può effettuare i pagamenti tramite accesso ai canali Fisconline e Entratel. Oppure tramite qualsiasi servizio di home banking, se offerto come servizio dalla propria banca. Se invece si paga attraverso l’ausilio di un intermediario, saranno questi ultimi a provvedere al pagamento, su delega dell’interessato. Comunque sia possono sfruttare gli stessi canali, se abilitati.

Altri consigli utili per la corretta compilazione

Gli importi da versare devono essere compisti da quattro cifre: le prime due, la virgola e due cifre decimali. Se ci sono le cifre decimali, occorre prestare attenzione agli arrotondamenti. Infatti se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento deve essere fatto per eccesso. Mentre se la terza cifra è minore a 5, l’arrotondamento deve essere fatto per difetto. Il modello F24 deve essere sempre firmato dal contribuente. Si ricorda che questo modello permette anche di fare operazione di compensazione con credito d’imposta ed eventuali ravvedimenti. Per questo motivo si presenta anche il modello F24 a saldo zero. Qualora questo non fosse presentato, la legge prevede una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Per procedere al ravvedimento è prevista un addebito pari a:

  • 5,56 euro se il modello è presentato entro 5 giorni lavorativi;
  • 11,11 euro se presentato entro 90 giorni.

Se la sanzione supera 90 giorni lavorativi occorre versare:

  • 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall’omissione
  • 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione
  • 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione
  • 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.

 

 

 

Come compilare F24 per invito a regolarizzare Inps?

Molti sono i quesiti che i contribuenti si pongono in merito ai modelli di compilazione Inps. Oggi andremo a vedere come compilare correttamente il modello F24 per invito a regolarizzare Inps.

Modello F24, di cosa si tratta

Innanzitutto, cominciamo col dire di cosa si tratta, quando si parla del modello F24. Il Modello F24 non è altro che un modulo che serve per il versamento di imposte, contributi e altri importi a favore dello Stato, Regioni, Comuni e degli Enti Previdenziali. Esso è rivolto sia ai lavoratori dipendenti, sia ai possessori di Partita Iva. Per i lavoratori autonomi, invece, c’è l’obbligo della compilazione online.

E’ possibile trovare il modello F24 presso banche, uffici postali e agenzie di riscossione. Inoltre, si può scaricare anche una versione del modello f24 pdf, facilmente, presso il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Quando, invece si parla di invito a regolarizzare si fa riferimento ad un invito che impedisce ulteriori verifiche ed ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.

Come compilare modello F24

Dunque, molto brevemente e sinteticamente, possiamo dire che per compilare correttamente il modello F24, occorre indicare le seguenti generalità: il codice sede, presso cui è aperta la posizione contributiva; la causale contributo; il codice INPS, rilevato dalla comunicazione inviata dall’Istituto con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre);

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi Inps, attraverso il modulo F24, il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque banca convenzionata e presso gli Uffici Postali.

Ma cosa si paga col modulo F24?

Un’altra domanda molto in voga tra i contribuenti è legata alla tipologia di servizi da pagare o da dichiarare con il modello F24.

La risposta, anche in questo caso, è presto data. Il modulo F24 viene, quindi, utilizzato per pagare:

  • le imposte sui redditi (Irpef, Ires)
  • le ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale
  • l’Iva
  • le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva
  • le imposte sui giochi
  • l’Irap
  • l’addizionale regionale e comunale all’Irpef
  • le accise, ma anche le imposte di consumo e di fabbricazione
  • contributi Inps, Inail, Inpgi, Cipag, Cnpr, Enpacl, Enpap, Enpapi, Epap, Eppi, Cnocl e premi Inail
  • Imu, Imi, Imis, Tari e Tasi
  • Tosap/Cosap, Imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari. Nel modello F24 nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere riportato il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili o le aree e gli spazi occupati
  • imposta/contributo di soggiorno. Gli enti locali che intendono riscuotere l’imposta di soggiorno avvalendosi del modello F24 devono inviare via pec una richiesta alla Divisione Servizi
  • i diritti camerali
  • alcune tipologie di proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori
  • somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione
  • le somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (imposta sulle successioni, imposta ipotecaria e catastale, tasse ipotecarie, imposta di bollo, Invim e tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni)
  • imposta sostitutiva sui finanziamenti
  • imposta sulle assicurazioni
  • le tasse scolastiche
  • le somme da corrispondere agli uffici provinciali-territorio dell’Agenzia delle entrate relative ai servizi ipotecari e catastali
  • le imposte e i relativi interessi, sanzioni e accessori richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione degli atti giudiziari emessi a partire dal 23 luglio 2018.

Modello semplificato F24 e Modello F24: differenze

Anche questa piccola precisazione è lecita. Come è chiaro, il modello F24 semplificato unificato, stando alla stessa parola, è quello più semplice, e può essere compila con molta praticità. La differenza col modello ordinario sta, soprattutto, nelle pagine. Il modello ordinario si compone di tre pagine mentre quello semplificato è costituito da una pagina A4.

Oltre al modello ordinario e a quello semplificato, è possibile trovare anche uno specifico Modello F24 accise ed un F24 alide.

Dunque, questo è quanto vi fosse di più necessario ed essenziale da sapere e conoscere in merito alla compilazione di un modello F24, per essere in regola con l’ Inps.

 

 

Chiarimenti relativi al modello F24 a saldo zero

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativi alle modalità applicative dell’Istituto del ravvedimento operoso nell’ipotesi di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero.
Nel dettaglio sono state fornite indicazioni circa la corretta modalità di determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione, anche alla luce delle diverse misure di riduzione introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.

Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti per il versamento di tributi, contributi e premi. È definito “unificato” perché permette di effettuare, con un’unica operazione, il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.

Con questo modello si pagano: imposte sui redditi (Irpef, Ires); ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale; Iva; imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva; imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari; altre imposte sostitutive (sugli intrattenimenti, sulle scommesse e giochi, eccetera); Irap; addizionali regionale e comunale all’Irpef; accise, imposta di consumo e di fabbricazione; contributi e premi (Inps e Inail); diritti camerali; interessi; Imu, Tari e Tasi; tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta; Tosap/Cosap (per i Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con l’Agenzia); somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (imposta sulle successioni, imposte ipotecaria e catastale, tasse ipotecarie, imposta di bollo, tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni).
Con il modello F24 vanno, inoltre, versate tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di: autoliquidazione da dichiarazioni; ravvedimento; controllo automatizzato e documentale della dichiarazione; avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione); avviso di irrogazione di sanzioni; istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

I titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica:
direttamente, tramite il servizio telematico utilizzato per la presentazione delle dichiarazioni fiscali oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking (Cbi) offerti dal sistema bancario tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono a una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate e utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Amministrazione oppure si avvalgono dei servizi online offerti dalle banche e da Poste Italiane.

I contribuenti non titolari di partita Iva, oltre che in via telematica, possono presentare il modello F24 presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione, una banca, un ufficio postale.

A partire dal 1° ottobre 2014, i versamenti effettuati con il modello F24, sono eseguiti:

  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati, nel caso in cui siano presenti compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi, indicati nello stesso modello F24, tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l’importo necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni: il saldo finale del modello non può essere mai negativo, così come non deve essere negativo il saldo della singola sezione nel caso se ne compili solo una.

Il modello, quindi, non può chiudere mai con un’eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare. L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione di pagamenti successivi.
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè quando il saldo finale è pari a zero (articolo 19, comma 3, Dlgs 241/1997).

Prima delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2015, per potere usufruire del ravvedimento, era necessario che la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’aveva commessa e che non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento (inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica di atti di liquidazione o di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

La stessa legge 190/2014 è intervenuta anche sulla tempistica del ravvedimento, introducendo nuove fattispecie nell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 (lettere a-bis, b-bis, b-ter e b-quater), con cui è prevista la riduzione delle sanzioni:

  • a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore ovvero dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
  • a un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;
  • a un sesto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero oltre due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;
  • a un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione con un processo verbale.

Per quanto alla sanzione da corrispondere nel caso di omessa presentazione dell’F24 a saldo zero, il documento di prassi precisa che la stessa è determinata in maniera diversa a seconda dell’arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata.

Perciò, la riduzione a 1/9 (regolarizzazione entro 90 giorni) si applica con riferimento alla sanzione base di:

  • 50 euro, se l’F24 con saldo zero è presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (5,56 euro)
  • 100 euro, se l’F24 con saldo zero è presentato con ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione (11,11 euro).

Oltre i 90 giorni, la sanzione base cui commisurare la riduzione è sempre quella di 100 euro. Pertanto, la sanzione è pari a:

  • 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato entro un anno dall’omissione
  • 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato entro due anni dall’omissione
  • 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato oltre due anni dall’omissione
  • 20 euro (1/5 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato dopo la consegna di un Pvc.

La risoluzione, infine, a proposito dell’ammontare di tali sanzioni, puntualizza che:
non opera la regola del troncamento dei decimali, prevista quando la riduzione è applicata a un importo espresso in lire (la sanzione base stabilita dall’articolo 15, comma 2-bis, Dlgs 471/1997 è attualmente espressa in euro)
conseguentemente, le sanzioni ridotte sono state arrotondate al centesimo di euro.

Vera MORETTI

F24 precompilati per contributi artigiani e commercianti

Anche per gli artigiani e i commercianti sono disponibili i modelli F24 necessari per il versamento della contribuzione, come ha comunicato l’Inps con un messaggio ad hoc. L’istituto ha infatti ultimato l’elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale per l’anno 2016.

I modelli F24 in questione sono quindi disponibili sul sito dell’Inps in modalità precompilata all’interno del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti, sezione “Posizione assicurativa – Dati del modello F24”. In questa sezione è anche possibile consultare il prospetto di sintesi degli importi previdenziali dovuti, con le scadenze e le causali di pagamento.

Se i titolari della posizione assicurativa o i loro intermediari delegati hanno lasciato all’istituto anche un contatto e-mail, l’Inps provvederà anche all’invio di e-mail di avviso di disponibilità dei modelli F24.

Ricordiamo che i titolari di posizione assicurativa che vorranno accedere all’F24 precompilato potranno effettuare l’accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti dell’Inps utilizzando il PIN del soggetto titolare di posizione contributiva o quello di un suo intermediario con delega in corso di validità.