Fatturazione elettronica, obbligo esteso dal 1° gennaio 2024

Dal primo gennaio 2024 cadono le deroghe all’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le partite Iva ( o quasi). Ecco tutte le novità.

Obbligo di fatturazione elettronica esteso

L’obbligo di fatturazione elettronica nasce nel 2019. Nel 2022 lo stesso è esteso anche a coloro che sono in regime forfettario, ma con esclusione dell’obbligo per coloro che hanno un volume di ricavi o compensi inferiore a 25.000 euro. A partire invece dal 1° gennaio 2024 cade anche quest’ultimo limite o deroga e di conseguenza tutte le partite Iva devono adeguarsi alla nuova disciplina.

Questo sistema è stato introdotto al fine di contrastare l’evasione fiscale, infatti il sistema prevede che la documentazione economica sia inviata tramite il Sistema di Interscambio, questo consente all’Agenzia delle Entrate di acquisire immediatamente i dati della fatturazione e quindi con estrema precisione può essere determinato il reddito prodotto dall’impresa/professionista.

La fatturazione elettronica può essere gestita autonomamente con l’uso di software specifici oppure può essere gestita con i sistemi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, ma qualunque sia il sistema adottato non cambia il risultato: la fatturazione passa attraverso il sistema di interscambio. La fattura elettronica contiene i dati fiscali del professionista/impresa che emette la fattura e del soggetto che la riceve, ad esempio il cliente dell’avvocato.

Deroghe all’obbligo di fatturazione elettronica

Si è detto che l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024 è esteso a tutte le partite Iva, in realtà all’ultimo momento con il decreto Milleproroghe è arrivata una deroga. È fatto divieto a medici e odontoiatri l’uso della fatturazione elettronica. Il motivo è legato alla necessità di garantire la privacy dei pazienti. Di conseguenza questi professionisti devono continuare a usare, almeno per il momento, il sistema cartaceo. È allo studio un sistema che consenta anche a tali soggetti di utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione senza però mettere a repentaglio dati sensibili e super-sensibili come quelli inerenti le prestazioni mediche.

Leggi anche: Cos’è per la fatturazione elettronica il tracciato XML

Come funziona un visualizzatore di fatture elettroniche

I file XML o p7m, che sono associati ad una fattura elettronica, si possono convertire per la visualizzazione in formato PDF? La risposta è affermativa a patto di utilizzare un apposito software di visualizzazione delle fatture elettroniche.

Vediamo allora, nel dettaglio, come fare e, quindi, come funziona un visualizzatore di fatture elettroniche. Ed anche quali sono le limitazioni imposte dallo standard XML per la generazione delle fatture elettroniche.

Cos’è un visualizzatore di fatture elettroniche e come funziona

Su cos’è un visualizzatore di fatture elettroniche possiamo dire, per semplificare al massimo, che trattasi di una funzione che è offerta dai migliori software in commercio. Quelli che permettono, grazie al collegamento con il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, di poter gestire tutto il ciclo completo della fatturazione elettronica ai sensi di legge e nel rispetto di tutte le norme vigenti. Visto che per la maggioranza delle partite IVA non è più possibile l’emissione di fatture in formato cartaceo.

Il visualizzatore permette di aprire le fatture in formato XML e di visualizzarle in formato PDF. Ma attenzione al fatto che una fattura, originariamente in formato PDF, non si può convertire nel formato XML al fine di poter produrre delle fatture elettroniche.

Dal formato XML al PDF per la fatturazione elettronica grazie al convertitore

Il visualizzatore di fatture elettroniche è noto anche come convertitore proprio perché si passa dalla fattura elettronica in formato XML alla conversione in formato PDF che è il tipo di file più utilizzato per la visualizzazione dei documenti.

Di contro, l’XML è utilizzato nel ciclo della fatturazione elettronica in quanto si tratta di un formato che è leggero e che, quindi, è facilmente gestibile anche per il Sistema di Interscambio (SdI) che è gestito dall’Agenzia delle Entrate. Dalla fattura in PDF non è possibile passare a quella XML in quanto il formato XML contiene con il tracciato molti più dati. Rispetto ad una comune fattura in formato PDF.

Obbligo di fattura elettronica pure per i forfettari sopra i 25.000 euro dall’1 luglio del 2022

Ricordiamo infine che quello della fatturazione elettronica è un obbligo che riguarda la stragrande maggioranza dei titolari di partita IVA, come sopra accennato. Inoltre da domani, 1 luglio del 2022, l’obbligo della fatturazione elettronica scatta pure per i contribuenti in regime forfettario con una soglia dei ricavi o dei compensi al di sopra della soglia dei 25.000 euro.

Come e quando si può emettere una fattura elettronica semplificata

Sono tre i tipi di fattura elettronica che in Italia un operatore economico può generare e trasmettere. La fattura elettronica ordinaria, la FatturaPA, ovverosia quella verso la Pubblica Amministrazione, e la fattura elettronica semplificata.

Con quest’ultima che si può spiccare solo rispettando opportune condizioni. Vediamo allora, nel dettaglio, proprio come e quando si può emettere una fattura elettronica semplificata. E quali sono, di conseguenza, i relativi vantaggi.

Emissione della fattura elettronica semplificata, attenzione al limite di importo ed al tipo di operazione

Sulla generazione e sulla trasmissione di una fattura elettronica semplificata c’è da dire, prima di tutto, che l’importo IVA inclusa non può mai superare i 400 euro. Come corrispettivo finalizzato a certificare operazioni su beni e servizi.

Inoltre, rispettando il limite di importo previsto, la fattura elettronica semplificata, rispetto a quella ordinaria, è ammessa a patto che non si tratti di cessioni intracomunitarie. Rispetto a quella ordinaria, inoltre, la fattura elettronica semplificata presenta il vantaggio relativo alla compilazione di un minor numero di campi obbligatori.

Quali sono i vantaggi della fattura elettronica semplificata rispetto a quella ordinaria

Nel dettaglio, con la fattura elettronica semplificata basta indicare la partita IVA o il codice fiscale. Senza obbligo di andare ad inserire tutti i dati completi del cliente così come avviene per la generazione della fattura elettronica ordinaria.

Inoltre, per i beni o per i servizi legati alla fatturazione, con la fatturazione elettronica semplificata non è obbligatoria la descrizione dettagliata. Ma basterà una descrizione sommaria. Così come nella fattura elettronica semplificata si indica il totale IVA inclusa e non il totale e l’imposta sul valore aggiunto.

Quali sono i campi obbligatori per la generazione di una fattura elettronica semplificata

Detto questo, i campi obbligatori, per la generazione di una fattura elettronica semplificata, sono rappresentati dal numero della fattura che deve essere univoco e sempre in sequenza; la data di emissione; i dati propri e quelli semplificati del cliente; l’importo complessivo della fattura elettronica semplificata comprensivo di IVA.

Quindi, la fattura elettronica ordinaria e la fattura elettronica semplificata ai fini fiscali hanno la stessa validità. Pur tuttavia, se la fattura elettronica ordinaria si utilizza per tutte le transazioni, l’uso di quella semplificata, per quanto detto e descritto, presenta delle limitazioni sia per quel che riguarda l’importo, sia per i casi di utilizzo.

Come sigillare correttamente una fattura elettronica

Le fatture elettroniche generate, prima di essere inviate al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, si possono sempre controllare in via preventiva. E questo al fine di rilevare eventuali errori e procedere poi, in tal caso, con le opportune correzioni. In più, dopo il controllo preventivo alla fattura elettronica si può apporre prima dell’invio all’SdI pure il sigillo.

Operazione che precede la trasmissione corretta dell’e-fattura. Vediamo allora, nel dettaglio, come sigillare correttamente una fattura elettronica prendendo a riferimento, nello specifico, l’uso dell’APP FatturAE dell’Agenzia delle Entrate per i dispositivi mobili con il sistema operativo iOS della Apple, e per quelli con il sistema operativo Android di Google.

Anteprima, controllo, sigillo e trasmissione di una fattura elettronica: ecco come fare con l’app FatturAE

Muniti di smartphone ioS o Android, l’Agenzia delle Entrate permette, grazie all’applicazione gratuita FatturAE, di gestire tutto il ciclo della fatturazione elettronica in pochi step. In particolare, dalla sezione ‘Riepilogo’ dell’applicazione è possibile accedere al menu con le voci ‘Anteprima fattura’, ‘Controlla e Sigilla‘ e ‘Trasmetti’.

Nel dettaglio, con la funzionalità ‘Anteprima fattura’ il titolare di partita IVA ha la possibilità di visualizzare a schermo intero la fattura prodotta, mentre con la funzionalità ‘Controlla e Sigilla‘, se non ci sono errori dopo il controllo preventivo dei dati, l’applicazione restituirà il risultato positivo della diagnosi effettuata.

Nonché la dicitura ‘la fattura è stata correttamente sigillata‘. Apposto il sigillo alla fattura elettronica, questa con ‘Trasmetti’ potrà essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. Dopodiché, in questo caso, apparirà la dicitura ‘la fattura è stata correttamente trasmessa‘.

Ecco tutto quello che si può fare con l’app FatturAE dell’Agenzia delle Entrate

Chiarito come apporre il sigillo ad una fattura elettronica, elenchiamo ora quali sono tutte le funzionalità offerte dall’app FatturAE dell’Agenzia delle Entrate per i dispositivi mobili. Applicazione che, sostanzialmente, è alternativa, per la gestione del ciclo della fatturazione elettronica, al portale ‘Fatture e Corrispettivi‘.

Nel dettaglio, con l’applicazione le fatture elettroniche si possono predisporre, scegliere per tipologia, visualizzare, controllare preventivamente, memorizzarle, inviare all’SdI, archiviarle per la consultazione ed anche importarle utilizzando software che sono diversi dall’App FatturAE.

In più, attraverso l’applicazione mobile l’utente può accedere tramite autenticazione al portale ‘Fatture e Corrispettivi’, e può pure consultare l’area relativa a info e assistenza. Infine, come sopra accennato, ricordiamo che è possibile scaricare gratis l’app FatturAE dell’Agenzia delle Entrate esclusivamente dagli store Google Play e App Store.

Fattura elettronica, quali nuove partite Iva sono obbligate?

Quali sono le nuove partite Iva a regime forfettario obbligate ad adottare la fattura elettronica dal 1° luglio 2022? Il limite minimo di compensi e di ricavi di 25 mila euro, tiene fuori dall’obbligo ancora tanti professionisti, circa la metà degli avvocati e dei consulenti del lavoro in base ai compensi dichiarati nell’anno di imposta 2020. Ecco cosa avverrà a partire tra meno di due mesi.

Partite Iva a regime forfettario: nuovo obbligo di adottare la fattura elettronica, per chi?

Il decreto legge numero 36 del 2022 ha introdotto l’obbligo di adottare la fattura elettronica anche ai soggetti finora esonerati. In primis le partite Iva forfettarie. L’obbligo scatta a partire dal 1° luglio 2022 per tutti i lavoratori autonomi che, nel precedente anno, abbiano conseguito volumi di compensi e di ricavi eccedenti i 25 mila euro.

Fattura elettronica ai forfettari, fino al 30 settembre 2022 regime transitorio

I nuovi contribuenti obbligati alla fatturazione elettronica potranno beneficiare del regime transitorio dal 1° luglio al 30 settembre 2022. In questo periodo non verranno applicate le sanzioni per chi non emetta la fattura elettronica nei termini dovuti. I nuovi soggetti, infatti, avranno come scadenza il mese successivo a quello dell’operazione per emettere fattura nel formato elettronico.

Fattura elettronica, quali sono le sanzioni previste per chi non emette il documento nelle modalità previste?

Per le partite Iva che non emettano fattura nei modi e nei termini previsti, si applica la sanzione che va dal 5% al 10% del corrispettivo non documentato. Se la violazione non è rilevante ai fini della determinazione del reddito la sanzione va da 250 a 2 mila euro. L’adozione della fattura elettronica a partire dal 1° luglio per i nuovi soggetti obbligati potrebbe determinare alcune difficoltà di gestione dei documenti che fino al 30 giugno potranno continuare a essere emessi nella modalità cartacea.

Fattura elettronica ai forfettari, vantaggi e difficoltà di adozione del formato elettronico

Alcune partite Iva che rientreranno tra i nuovi soggetti obbligati potrebbero pensare di rimandare, quanto più possibile, l’adozione della fattura elettronica dopo il 30 giugno prossimo. In ogni modo, tra le obiezioni che si stanno facendo c’è quella dell’aumento dei costi per l’utilizzo di software adeguati. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione una propria piattaforma di gestione delle fatture e di invio ai clienti tramite il Servizio di interscambio (Sdi). Il servizio è gratuito. Sulle difficoltà di utilizzo del nuovo sistema, in molti confermano che dopo poche emissioni, si prende dimestichezza e si possono valutare i vantaggi nell’aver adottato un sistema che permette l’invio e la conservazione dei documenti in maniera facilitata dall’elettronica.

Chi sono i nuovi soggetti obbligati alla fattura elettronica?

Tra i nuovi obbligati ad adottare la fattura elettronica, sono circa la metà gli avvocati che sono sotto la soglia dei 25 mila euro di compensi e di ricavi annui e che, dunque, potranno continuare ad utilizzare il formato cartaceo. Infatti, nel 2020 su 241.830 avvocati, circa la metà, pari a 118.695 avvocati, hanno dichiarato redditi alla Cassa forense non eccedenti i 25 mila euro. Proiettando il dato dei compensi e dei ricavi all’anno 2021, circa la metà dei professionisti dovrebbe rimanere fuori dall’obbligo di fattura elettronica. La stesso prospettiva riguarda i consulenti del lavoro. L’Enpacl calcola che 12.731 professionisti hanno superato la soglia dei 25 mila euro di ricavi e compensi nel 2020. Quasi altrettanti ne sono al di sotto (11.541 professionisti).

Chi dovrà aderire alla fattura elettronica tra i professionisti?

Tra i professionisti che dovranno aderire in massa al nuovo regime di fattura elettronica rientrano i commercialisti e gli esperti contabili. Considerando che avranno l’obbligo i forfettari con volumi di ricavi e di compensi da 25 mila e 65 mila euro (limite della flat tax), solo poco più di 14 mila professionisti appartenenti alla categoria sono al di sotto dei 25 mila euro. La stragrande maggioranza (oltre 67 mila professionisti) ha avuto volumi di ricavi e di compensi sopra i 25 mila euro nel 2020.

Come generare una fattura elettronica senza connessione ad Internet

Per l’invio di una fattura elettronica in Italia c’è un unico canale ammesso, ed è quello che è rappresentato dal Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Pur tuttavia, ci sono tanti modi per poter generare e predisporre una fattura elettronica.

Per esempio, è possibile farlo pure senza avere al momento una connessione ad Internet attiva. E questo grazie ad un apposito software che viene messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Vediamo allora di cosa si tratta, nel dettaglio, proprio su come generare una fattura elettronica senza avere la connessione ad Internet.

Sulla fatturazione elettronica, ecco il software stand-alone per personal computer del Fisco

Nel dettaglio, proprio per la generazione del file XML della fattura elettronica, i titolari di partita IVA hanno la possibilità di scaricare, dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, l’apposito pacchetto software stand-alone per personal computer.

Il software è chiaramente gratis, e permette, anche senza avere attiva la connessione ad Internet, di predisporre le tre diverse tipologie di fattura elettronica. Ovverosia, la fattura elettronica ordinaria, la fattura elettronica semplificata e la FatturaPA.

Dal PC al Sistema di Interscambio, ecco come funziona il software fatturazione elettronica

In questo modo, grazie al software stand-alone per personal computer del Fisco, il titolare di partita IVA può predisporre e può generare le fatture elettroniche, salvandole sul proprio PC. E poi, quando c’è connessione ad Internet, si potrà procedere alla trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI) attraverso il portale ‘Fatture e Corrispettivi‘.

Con la PEC oppure con il canale telematico Web Service o FTP in accordo con quanto si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Ed il tutto fermo restando che il software stand-alone per personal computer del Fisco per la fatturazione elettronica è corredato da un’apposita Guida che si può visionare e che si può scaricare dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate in formato PDF.

Cosa fare quando offline il software per la fatturazione elettronica non funziona

Quindi, con il software stand-alone per personal computer del Fisco il titolare di partita IVA può comodamente lavorare offline, e quindi senza connessione ad Internet. Ma in ogni caso al momento della trasmissione occorre accedere alla rete.

In più, l’Agenzia delle Entrate fa presente e ricorda che, utilizzando per molto tempo offline il software stand-alone per personal computer, si può riscontrare qualche problema tecnico. Che si risolve chiudendo l’applicativo e, dopo aver effettuato l’accesso ad Internet, riavviandolo affinché questo si possa aggiornare in automatico all’ultima versione disponibile.

Servizio di consultazione delle fatture elettroniche, come funziona l’adesione ed il recesso

Per la fatturazione elettronica l’Agenzia delle Entrate non mette a disposizione solo i servizi gratuiti di generazione e di invio al Sistema di Interscambio (SdI), ma anche il servizio di consultazione.

In particolare, possono consultare le fatture elettroniche non solo i titolari di partita IVA, ma anche i consumatori finali. Vediamo allora in maniera dettagliata, proprio sul servizio di consultazione delle fatture elettroniche, come funziona e come si fa sia a aderire, sia all’occorrenza pure a recedere.

Quali sono le funzionalità disponibili per l’adesione e per il recesso al servizio di consultazione e-fatture

Nel dettaglio, sono attualmente 4 le funzionalità che sono disponibili per l’adesione e per il recesso dal servizio di consultazione delle e-fatture in accordo con quanto si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta, nello specifico, del servizio standard di consultazione delle fatturazione elettronica con la possibilità di adesione e di recesso.

Nonché l’adesione ed il recesso Business To Business (BTB) per i soggetti IVA, Business To Business (BTB) massiva e adesione e recesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche per il Business To Consumer (BTC). Ovverosia, per i consumatori finali che sono i destinatari delle fatture elettroniche. E quindi le persone fisiche ed anche le persone non fisiche che non sono titolari di partita IVA.

Adesione e revoca del servizio di consultazione dal portale ‘Fatture e Corrispettivi’

Per i soggetti IVA e per gli intermediari abilitati e delegati, il portale per l’adesione e per la revoca del servizio di consultazione delle fatture elettroniche è ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate. Dal portale, infatti, il soggetto IVA può aderire al servizio gratuito di consultazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Oppure, fa altresì presente l’Agenzia delle Entrate, il soggetto IVA può recedere dal servizio di consultazione e di acquisizione delle fatture elettroniche oppure dei loro duplicati informatici. E questo, a livello normativo, in forza ed ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile del 2018 e delle successive modifiche.

Consultazione fatture elettroniche BTB in modalità massiva, quali sono le modalità di adesione

Per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche BTB in modalità massiva, invece, ci sono due ruoli possibili per l’accesso alle relative funzionalità. Ovverosia, per delega diretta oppure come incaricato.

In particolare, i ruoli per delega diretta o come incaricato corrispondono a due possibili profili autorizzativi per l’adesione al servizio. Con la delega diretta il delegato ha tra l’altro la possibilità di operare massivamente su tutti i suoi deleganti. Mentre per il ruolo incaricato l’utente deve necessariamente indicare il codice fiscale del soggetto che lo ha incaricato.

Adesione e revoca consultazione fatture elettroniche B2C, ecco quali sono i canali

Per l’adesione e per il recesso dalla consultazione delle fatture elettroniche B2C (Business To Consumer), i canali telematici ai quali accedere, invece, sono quelli rappresentati da Entratel e da Fisconline potendo scegliere in base ai casi tra due opzioni.

Ovverosia, l’adesione o il recesso dalla consultazione delle fatture elettroniche B2C (Business To Consumer) per un utente che è una persona fisica e che accede per sé stesso. Oppure l’adesione o il recesso dalla consultazione delle fatture elettroniche B2C (Business To Consumer) per un utente che è incaricato da soggetti che sono persone non fisiche e non titolari di partita IVA.

Utilizzare la fattura elettronica, tutto ciò che c’è da sapere

Dal 1° luglio 2022 scatterà l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica anche per le partite Iva a regime forfettario, finora esonerate. Persiste un tetto di ricavi e di compensi al di sotto del quale l’utilizzo del formato elettronico sarà ancora una scelta. Si tratta delle piccole partite Iva che non superano i 25 mila euro di ricavi e di compensi. Per tutte le partite Iva sopra questa soglia cambia tutto. Ecco quali sono i consigli e le indicazioni da seguire per non commettere errori a chi si affaccia per la prima volta alla fattura elettronica.

Obbligo di fattura elettronica per le partite Iva forfettarie: da quando?

A distanza di un paio di mesi dell’entrata in vigore dell’obbligo di adozione della fattura elettronica alle partite Iva forfettarie risulta necessario adeguarsi ai nuovi strumenti. Il relativo provvedimento, il decreto legge “Pnrr 2”, che verrà pubblicato nei prossimi giorni nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce che l’obbligo di fattura elettronica per i soggetti finora esonerati scatterà il 1° luglio 2022 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024. L’esonero per le partite Iva a regime forfettario che hanno compensi e ricavi non eccedenti i 25 mila euro rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2023. Anche le nuove partite Iva che verranno aperte nel 2022 potranno scegliere se aderire alla fattura elettronica oppure no. In ogni modo, il passo è stato già segnato e, obblighi normativi a parte, l’adozione della fattura elettronica potrebbe rappresentare una svolta nell’organizzazione del proprio lavoro e della propria attività.

Quali differenze ci sono tra la fattura elettronica e quella cartacea?

Le differenze sostanziali tra la fattura elettronica e quella cartacea risiedono nella modalità di compilazione, di invio e di conservazione dei documenti. La fattura elettronica, rispetto a quella cartacea, deve essere compilata telematicamente mediante l’utilizzo di un personal computer, di uno smartphone o di un tablet. Dunque dal 1° luglio prossimo, i soggetti rientranti nell’obbligo di adozione del formato elettronico dovranno abbandonare il vecchio “blocco fatture” di carta. L’invio della fattura, poi, dovrà essere effettuato mediante il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate del Sistema di interscambio (Sdi). La piattaforma verifica che i dati della fattura siano completi e corretti e consegna il documento elettronico al destinatario. Il sistema, dunque, permette di abbandonare le vecchie modalità di recapito.

Partite Iva a regime forfettario, come compilare la fattura elettronica?

Le modalità di compilazione della fattura elettronica consistono nell’utilizzare software specifici che elaborano il documento nel formato Xml. Il software si può utilizzare gratuitamente dal portale dell’Agenzia delle entrate “Fatture e corrispettivi”, oppure avvalersi dei tanti servizi offerti da aziende specializzate. Tuttavia, l’utilizzo del formato elettronico consente, tra i vari vantaggi, di non dover compilare tutti i campi per le fatture da inviare allo stesso destinatario. I dati, infatti, possono essere memorizzati per poi procedere alla compilazione veloce del documento. I campi da “popolare” nella fattura elettronica sono gli stessi presenti nella fattura cartacea: non vi sono, dunque, più dati da inserire.

Quali sono i campi più importanti per l’invio della fattura elettronica?

Rispetto alla fattura cartacea, per l’invio di quella elettronica è necessario disporre di un indirizzo telematico al quale il cliente desidera ricevere il documento. Si possono utilizzare, per l’invio, sia il codice destinatario che l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Se il cliente non comunica al mittente della fattura nessuno dei due dati, si può inviare la fattura elettronica al Sistema di interscambio che, in ogni modo, non potrà consegnarla al cliente ma la renderà reperibile nell’area personale del cliente stesso sul portale dell’Agenzia delle entrate. In questi casi, sarebbe meglio fornire anche una copia cartacea della fattura al cliente, ricordandogli che si tratta di una copia del documento di cortesia.

Partite Iva a regime forfettario: quali codici utilizzare nella fattura elettronica?

Le partite Iva a regime forfettarie, nell’utilizzo dei software per l’emissione della fattura elettronica, devono utilizzare il codice RF 19 – Regime forfettario. Oltre al codice, la fattura necessita della marca da bollo di due euro per gli importi eccedenti i 77,47 euro. In tal caso, la piattaforma dell’Agenzia delle entrate permette l’inserimento del bollo in modalità elettronica pagando le marche da bollo dovute anche a cadenza trimestrale. Inoltre, per le partite Iva a regime forfettario è fondamentale utilizzare la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’Iva, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, legge numero 190 del 2014 così come modificato dalla legge numero 208 del 2015 e dalla legge numero 145 del 2018”.

Invio della fattura elettronica: come essere sicuri che è andato a buon fine?

Infine, tra le diciture da utilizzare nella fatture elettroniche emesse da una partita Iva a regime forfettario è occorrente indicare sempre il codice “Ivan 2.2 – Non soggette altri casi”. Si tratta, infatti, di prodotti e di servizi in regime forfettario e, pertanto, non soggetti ad applicazione dell’Iva. Una volta terminata la compilazione, la partita Iva invia la fattura elettronica tramite il Sistema di interscambio al destinatario. Al mittente arriva una ricevuta telematica di corretto invio del documento. Può arrivare anche una ricevuta di “corretta consegna” se il documento, oltre a essere stato compilato correttamente, è stato anche ricevuto dal destinatario.

Cosa succede se il destinatario non riceve la fattura elettronica emessa?

Nel caso in cui la fattura elettronica non arrivi a destinazione, il mittente riceve una ricevuta di “mancato recapito“. In tal caso, è necessario verificare il perché e se i dati sono stati correttamente inseriti, compresi il codice destinatario o l’indirizzo Pec. Le fatture elettronica vanno numerate progressivamente per anno. Il numero deve essere unico e riferito alla progressività della data di emissione. Dunque, anche la fattura elettronica deve avere una data di emissione e un numero progressivo unici.

Conservazione delle fatture elettroniche: come si fa?

L’emissione della fattura elettronica comporta anche l’obbligo di conservarle. La conservazione non si fa scaricando la fattura sul computer o su memorie esterne, ma tramite i sistemi di conservazione messi a disposizione (anche dall’Agenzia delle entrate) dai fornitori dei software. La corretta conservazione dei documenti elettronici evita l’applicazione di sanzioni. Ulteriori sanzioni possono essere applicate nel caso di invio errato della fattura elettronica. Infatti, alla ricezione del messaggio di errore nell’invio, è necessario procedere con un altro invio nel termine di cinque giorni. In questo caso, la data e il numero della fattura devono essere uguali al documento risultato errato.

Cosa fare se si sbaglia a inserire informazioni su una fattura elettronica?

In tutti gli altri casi, se l’errore è presente nei dati interni alla fatturazione (e il Sistema di interscambio non ha rilevato errori) è necessario:

  • emettere una nota di variazione;
  • inserire una nota di credito;
  • emettere una nuova fattura.

A tale verifica deve provvedere chi emette la fattura elettronica. Infatti, il Sistema di interscambio non segnala l’errore ed esita la fattura come “emessa”.

Quali sono i tre formati previsti per poter generare una fattura elettronica

Per poter generare una fattura elettronica quali sono i formati previsti in Italia dal Fisco? Al riguardo la risposta è presto detta. In quanto, all’occorrenza, i formati che si possono utilizzare, ai fini della generazione e della predisposizione di una e-fattura, sono tre.

Ovverosia, la fattura elettronica ordinaria, la fattura elettronica semplificata e la fattura PA, ovverosia quella verso le amministrazioni pubbliche. Vediamo allora nel dettaglio quali sono le caratteristiche per questi tre formati di fattura elettronica.

Quali sono le caratteristiche della fattura elettronica ordinaria e le differenze con la fattura elettronica semplificata

Dei tre formati di e-fattura, quella elettronica ordinaria è la più utilizzata ed è anche la più complessa per quel che riguarda la compilazione. In quanto occorre inserire più dati rispetto alla fattura elettronica semplificata per la quale, invece, molte informazioni possono essere omesse in quanto sono opzionali e quindi facoltative.

Per esempio, rispetto alla fattura elettronica ordinaria, in quella semplificata non è necessario indicare i dati anagrafici del cliente. In quanto basta il codice fiscale o la partita IVA. Così come con la fattura elettronica semplificata è opzionale pure l’indicazione della quantità, della natura e della qualità dei beni o dei servizi che sono stati ceduti.

Quando si può optare per la fattura elettronica semplificata rispetto a quella ordinaria

La fattura elettronica semplificata rispetto a quella ordinaria è in genere ideale per i piccoli imprenditori e per le piccole partite IVA. Per esempio, per i piccoli negozi di vendita al dettaglio, ma anche per le micro e per le piccole imprese operanti nel settore dei servizi.

La fattura elettronica ordinaria, invece, è obbligatoria sempre e comunque quando la transazione è legata ad una cessione intracomunitaria. In tal caso, infatti, la fattura elettronica semplificata non può essere utilizzata.

Quando usare la Fattura PA e quali sono gli obblighi per i contribuenti in regime forfettario

Fattura PA, tra i tre formati di e-fattura utilizzabili, è invece la fattura elettronica da predisporre verso le pubbliche amministrazioni. L’obbligo di fattura elettronica verso la PA riguarda tra l’altro tutti i titolari di partita IVA. E quindi pure per tutti i contribuenti che operano in regime fiscale agevolato come quello del forfettario.

I tre formati di fattura elettronica, dalla e-fattura ordinaria a quella semplificata, e passando per l’e-fattura verso la PA, si possono generare, trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) e conservare utilizzando, con accesso tramite credenziali, il portale ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica, per le partite Iva forfettarie sanzioni per irregolarità di 500 euro

Il decreto legge “Pnrr 2” riorganizza le sanzioni per le irregolarità relative alla fattura elettronica per le partite Iva a regime forfettario. L’utilizzo del documento elettronico è previsto per gli operatori in regime forfettario per volumi annui di compensi e di ricavi superiori a 25 mila euro a partire dal 1° luglio 2022 secondo quanto prevede l’articolo 18 decreto legge “Pnrr 2”. Ma anche per le violazioni dovute per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici effettuati tramite Pos, bancomat e carte di credito sono previste sanzioni che entreranno a regime dal 30 giugno 2022.

Quale sanzione spetta alle partite Iva forfettarie per il mancato utilizzo della fattura elettronica?

Per le partite Iva forfettarie, il mancato utilizzo della fattura elettronica comporterà una sanzione amministrativa tra il 5% e il 10% di quanto non documentato con un minimo di imposto pari a 500 euro. Inoltre, quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito la sanzione amministrativa parte da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2 mila euro. Le sanzioni amministrative entreranno a regime a decorrere dal quarto trimestre del 2022.

Regime transitorio, per i forfettari da luglio a settembre un mese di tempo per emettere la fattura elettronica

Fino a tutto il terzo trimestre (dal 1° luglio al 30 settembre 2022) le partite Iva forfettarie beneficeranno del regime transitorio. Ovvero, la mancata emissione della fattura elettronica non comporterà l’applicazione della sanzione a patto che le partite Iva forfettarie emettano il documento elettronico entro il mese successivo a quello nel quale sia stata fatta la relativa operazione. L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica vigerà fino al 31 dicembre 2024.

Sanzioni per mancato utilizzo di Pos per accettare i pagamenti elettronici con carte di credito e bancomat

Il decreto “Pnrr 2” anticipa anche le sanzioni a carico di commercianti ed esercenti per il mancato utilizzo del Pos per l’accettazione dei pagamenti elettronici con carte di credito e bancomat. A partire dal 30 giugno 2022, anziché dal 1° gennaio 2023, i commercianti che non accetteranno i pagamenti con Pos e carte di credito saranno soggetti a una sanzione amministrativa del valore di 30 euro fissi, più il 4% del valore della transazione.