Inps dà istruzioni su come accedere agli sgravi contributivi

Tramite una circolare emanata lo scorso 3 novembre, l’Inps ha fornito istruzioni sulle modalità di accesso agli sgravi contributivi, del quale possono beneficiare i datori di lavoro del settore privato qualora abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti aziendali.

Si tratta di un contratto aziendale che deve riguardare almeno il 70% dei dipendenti, e deve essere sottoscritto e depositato telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.

Coloro che possono accedervi, dunque, beneficiano di una riduzione contributiva, la cui misura però è modulata a seconda del numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi nell’anno e alla loro dimensione aziendale.

L’erogazione delle risorse è articolata in 2 distinte fasi: la prima riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per il 2017; la seconda riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per il 2018. Ogni azienda può fruire dello sgravio una sola volta nel biennio 2017-2018, a valere sullo stanziamento del 2017 oppure su quello del 2018.

La circolare emanata ha di fatto dato il via alla prima fase, relativa dunque alle risorse dell’anno in corso e, in questo caso, la presentazione delle domande scade il 15 novembre. I datori di lavoro devono inviare, in via telematica, domanda all’Inps, tramite modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno della piattaforma “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto.
L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Vera MORETTI

Confartigianato chiede a Inps rettifica sulla sospensione dei contributi

E’ stato chiesto, da parte di Confartigianato, un chiarimento a Inps che possa rettificare l’interpretazione circa la sospensione del pagamento di contributi e premi assicurativi nelle zone terremotate di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, resa nota dall’Istituto di Previdenza lo scorso 10 ottobre.

Questa sollecitazione si è resa necessaria perché l’Inps sostiene che ad essere sospesi sono i contributi previdenziali e assistenziali “con scadenza legale di adempimento e di versamento al 30 settembre 2017 e si riferiscono quindi al periodo di paga di agosto 2017”.

Questo significa che la sospensione dei contributi e dei premi vale fino alle scadenze legali e non ai periodi di paga, che ricadono nel mese di settembre 2017. Ma, come conseguenza, l’ultimo mese ad essere soggetto alla sospensione prevista dalla norma sarebbe proprio quello di agosto, mentre il mese di settembre andrebbe pagato nei termini usuali e quindi entro il 16 ottobre 2017.

Secondo Confartigianato, questa interpretazione, resa peraltro a pochissimi giorni dalla eventuale scadenza, contrasta invece con la volontà della del Decreto legge 189/2016 su “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, di sospendere fino a tutto settembre 2017 i versamenti, con ultimo mese oggetto di sospensione il periodo di paga di settembre, ponendo poi al 30 ottobre 2017 la prima scadenza per il pagamento dell’arretrato.

Per questo motivo, è stato chiesto da parte di Inps un intervento che possa rettificare il Messaggio del 10 ottobre e chiarire dunque che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria comprende anche il periodo di paga relativo al mese di settembre 2017.

Vera MORETTI

Partono gli incentivi per l’assunzione agevolata di giovani

Sono online sul sito dell’Inps i moduli per la richiesta di incentivo previsto dalla Legge di Stabilità 2017 per accedere alla decontribuzione sull’assunzione agevolata di giovani per il biennio 2017-2018, purché si trovino a non più di sei mesi dall’ottenimento del titolo di studio e abbiano effettuato un periodo di alternanza scuola lavoro o di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.

Lo sgravio fiscale spetta a tutti i lavoratori privati mentre ne rimangono esclusi pubblica amministrazione, lavoro domestico e agricolo.

Si tratta di un’agevolazione che riguarda la decontribuzione al 100% per tre anni sui versamenti Inps, fino ad un tetto annuo di 3.250 euro, che significa una soglia massima mensile pari a 270,83 euro. Un’eventuale eccedenza mensile può essere esposta nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo.
Il triennio di durata del beneficio si calcola dalla data dell’assunzione e può essere sospeso in caso di maternità.

L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi contributivi quali il beneficio per chi assume lavoratori over 50, oppure gli incentivi Occupazione Sud e Occupazione giovani. E’ invece cumulabile con altri incentivi all’occupazione come quello per l’assunzione dei lavoratori disabili o per i lavoratori in NASpI.

Chi vuole chiedere l’agevolazione deve utilizzare l’applicazione Diresco, inviando domanda preliminare che contiene dati del lavoratore, retribuzione mensile media, aliquota contributiva datoriale, tipologia orario di rapporto.
Ricevuta questa domanda, l’Inps entro 48 ore calcola il beneficio spettante, valuta le risorse disponibili e, in caso di istruttoria positiva, comunica al richiedente che è stato prenotato l’importo della decontribuzione spettante.
A questo punto, entro 10 giorni di calendario, il datore di lavoro deve comunicare l’avvenuta assunzione e la conferma della prenotazione. Se non rispetta il termine deve ripetere l’intera procedura.

Il beneficio vale per contratti di lavoro a tempo indeterminato mentre sono escluse il contratto intermittente o a chiamata. Comprese invece la somministrazione e le cooperative di lavoro.
L’esonero contributivo non è previsto se l’assunzione viola diritti di precedenza, nell’impresa sono in atto ammortizzatori sociali per crisi o riorganizzazione, il lavoratore è stato licenziato dalla stessa azienda nei sei mesi precedenti. Il lavoratore deve aver svolto presso il datore di lavoro un periodo di alternanza scuola lavoro pari ad almeno il 30% delle ore previste dal proprio percorso, o un apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Vera MORETTI

Nuovi voucher per le microimprese

Dopo tante polemiche e tanti dubbi, tornano i voucher, che hanno alcune caratteristiche diverse rispetto a quelli vecchi.
Prima di tutto, viene riammessa la possibilità di utilizzo di prestazioni temporanee e occasionali, con precise indicazioni temporali ed economiche, d’importo e di tempo.
Il contratto che legherà lavoratore e datore di lavoro si chiamerà contratto di prestazione occasionale ed entrerà in vigore dal 10 luglio, giorno in cui l’Inps metterà online la piattaforma necessaria per la gestione dei nuovi adempimenti. Ma le regole sono diventate già attive dal 24 giugno, anche se i voucher sono utilizzabili solo quando sarà operativa la piattaforma online di Inps.

Si tratta comunque di un vero e proprio contratto di lavoro, utilizzabile però solo dalle microimprese sotto i cinque dipendenti e il tetto annuale è di 5mila euro dallo stesso datore di lavoro, che precedentemente era invece stato stabilito a 2.500.

I nuovi voucher alzano anche il compenso per chi svolge attività presso le imprese, poiché si passa da 7.50 a 9 euro netti all’ora. A salire è anche la quota di contributo a carico del datore di lavoro, portata al 33%.

Esclusi dai nuovi voucher sono dunque le aziende con più di 5 dipendenti e quelle appartenenti al settore dell’edilizia, oltre agli appalti e alle prestazioni inferiori alle 4 ore.
Non può beneficiarne neppure chi ha avuto nei sei mesi precedenti un contratto con l’azienda che oralo pagherebbe in buoni.

Il voucher va attivato almeno un’ora prima dell’inizio dell’attività, e la gestione è di competenza di Inps, in un sito realizzato appositamente, per far si che i buoni siano rigorosamente tracciabile, poiché uno dei motivi che hanno spinto a cancellare i vecchi voucher era proprio il rischio di illegalità ed irregolarità.

Vera MORETTI

Da luglio attivi i nuovi voucher lavoro

Torneranno ad essere attivi da lunedì 10 luglio i voucher lavoro per famiglie e micro imprese che non hanno più di cinque dipendenti. Per le aziende, invece, arriveranno i nuovi contratti di prestazione occasionale PrestO.

Ci sono alcune disposizioni che valgono sia per le famiglie sia per le imprese, a cominciare da un tetto pari a 5mila euro annui per ciascun lavoratore, di cui 2mila 500 possono arrivare dallo stesso datore di lavoro. Stesso limite anche per le imprese, che quindi possono pagare retribuzione da lavoro accessorio fino a un massimo di 5mila euro annui.

La piattaforma telematica Inps dovrà quindi assicurare il rispetto di queste regole, con controlli per i committenti che annulleranno troppo spesso prestazioni di lavoro occasionale precedentemente dichiarate, e quando il datore di lavoro avrà caricato sulla piattaforma la comunicazione, il lavoratore potrà confermare online di aver effettivamente svolto il lavoro.

Oggi, dunque, si possono applicare due diverse tipologie di lavoro accessorio:

  • famiglie e micro-imprese useranno un “libretto famiglia” con i voucher elettronici (eliminati i buoni lavoro cartacei) da 10 euro netti (i vecchi erano da 10 euro lordi), che consentono di retribuire piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia o manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare). Non si può pagare un’ora di lavoro meno di 10 euro. Il costo per il datore di lavoro è pari a 12 euro (i contributi per un’ora pagata 10 euro sono pari a 1,65 euro alla gestione separata INPS e 0,25 euro all’INAIL).
  • per le altre aziende arriva PrestO, il contratto di prestazione occasionale. La retribuzione minima oraria è pari a 9 euro netti, che per il datore di lavoro significa un costo di 12,37 euro (cuneo contributivo al 36,5%, di cui il 33 alla gestione separata INPS e il 3,5% all’INAIL).

Per quanto riguarda il lavoro agricolo, la prestazione occasionale potrà essere svolta solo da pensionati di vecchiaia o invalidità, giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del reddito da lavoro, REI o altre prestazioni di sostegno del reddito.
In ogni caso, il lavoratore non deve essere stato iscritto l’anno prima negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Vera MORETTI

Forum Lavoro 2017: ecco gli argomenti trattati

Durante il Forum lavoro 2017 sono stati affrontati tutti gli argomenti “caldi” del momento, grazie alla partecipazione di esperti ed addetti ai lavori, a cominciare da Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle Entrate, la quale, intervenuta con un videomessaggio, ha voluto sottolineare il ruolo cruciale dei consulenti del lavoro, soprattutto per quanto riguarda la precompilata, l’invio dei dati e l’assistenza agli utenti.
Senza dimenticare che, se da una parte l’Agenzia delle Entrate non può fare scelte concrete nella tassazione, dall’altra si impegna attivamente con gli altri organi di competenza per trovare soluzioni che possano semplificare e di conseguenza migliorare la condizione attuale anche dal punto di vista fiscale.

Salvatore Pirrone, direttore generale dell’Anpal, ha invece posto la sua attenzione alla novità del bonus Sud: “Abbiamo sbloccato con Inps quelle 4mila istanze sul bonus Sud che erano rimaste bloccate ma che riguardavano trasformazioni di rapporti di lavoro e che quindi non necessitavano del requisito dello stato di disoccupazione. Stiamo lavorando con le Regioni per sbloccare le altre circa 7mila che sono rimaste bloccate in attesa della verifica dello stato di disoccupazione e contiamo nei prossimi giorni di risolvere le situazioni che sono rimaste bloccate. Abbiamo concordato anche con Inps che sblocchi le procedure in modo tale da accettare ulteriori domande”.

Pirrone ha poi affrontato il tema del diffondersi dei casi di somministrazione illecita di lavoro, confermando un lavoro con il ministero affinché la somministrazione diventi più efficace e veritiera, sia per quanto riguarda la fase di adozione del provvedimento di autorizzazione sia per quanto riguarda la regolarità contributiva.

Marina Calderone, presidente del Cup, Comitato unitario delle professioni, e del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, ha invece affrontato il tema del lavoro autonomo: “Dopo l’incontro con il ministro Poletti e l’approvazione del ‘Jobs act autonomi’ che apprezziamo, chiedo di dare avvio a un tavolo tecnico sul lavoro autonomo con un’attenzione a quelle che sono le problematiche del mondo ordinistico, che rappresento”.

Gabriella di Michele, direttore generale dell’Inps, ha poi fatto il suo intervento sull’Ape social e Ape volontaria: “Siamo collaborando con la presidenza del Consiglio dei ministri e con il ministero del Lavoro in attesa di questo emanando di dpcm sull’Ape. Noi stiamo costruendo in parallelo procedure informatiche e istruzioni operative che potranno avere una struttura definitiva solo quando definitivamente si conoscerà la norma applicativa della legge”.

Per quanto riguarda i numeri, si tratta di 60-70mila per l’Ape sociale, mentre non si riesce a dare una previsione per l’Ape volontaria, poiché dipende dalla risposta delle aziende che usufruiranno di questo strumento di flessibilizzazione per rinnovare il mondo del lavoro e permettere l’ingresso a tanti giovani.
Le stime parlano di 300mila persone nel 2017, ma potrebbero essere molte di più.

Vera MORETTI

Bonus mamma: a chi spetta e come fare ad ottenerlo

Per poter richiedere il bonus mamma, occorre essere in possesso di alcuni requisiti.

Le donne, in stato di gravidanza o madri, devono avere:

  • Residenza in Italia;
  • Cittadinanza italiana o comunitaria; si precisa che le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico o protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane;
  • Cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.

Il premio di 800€ può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1 gennaio 2017:

  • Compimento del 7° mese di gravidanza;
  • Parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • Adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva (ai sensi Legge 184/1983);
  • Affidamento preadottivo nazionale o internazionale.

Il premio di 800€ è corrisposto in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione, affidamento) ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Si deve presentare apposita domanda all’INPS e sarà l’ente previdenziale ad erogare il premio, con bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.

La domanda va presentata all’INPS in queste modalità:

  • Gravidanza: va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza, corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del SSN, attestante la data presunta del parto;
  • Parto: la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino;
  • Adozione/affidamento preadottivo: sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo.

Se la domanda è presentata dalla cittadina non comunitaria è necessario indicare gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno.
La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento. Per il soli eventi verificatisi dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica decorre dal 4 maggio.

La domanda dovrà essere presentata all’INPS con modalità esclusivamente telematica.
Si dovrà specificare l’evento. Con riferimento allo stesso minore dovrà essere presentata una unica domanda, tramite le seguenti modalità:

  • WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino>autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio alla nascita;
  • Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per agevolare la compilazione della domanda online, nella sezione moduli del sito Inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio online.

Vera MORETTI

Record di acquisto di voucher a marzo 2017

Nonostante i voucher abbiano i giorni contati, poiché non verranno più distribuiti e, di conseguenza, utilizzati quando si tratta di lavori stagionali o a termine, non hanno assolutamente intenzione di sparire dalla circolazione tanto presto e, anzi, dimostrano di avere ancora una certa attualità ed utilità.

Dati alla mano, grazie allo studio dell’Osservatorio Inps sul precariato, nel mese di marzo si è verificata una vera e propria corsa all’acquisto dei buoni, probabilmente in previsione dell’abolizione di questo prezioso e stilizzatissimo strumento.
Ora che la bella stagione sta per iniziare, perché dal punto di vista climatico lascia ancora a desiderare e non è del tutto decollata, si ricomincerà con le assunzioni stagionali e l’erogazione di stipendi a termine, che sono sempre stati regolarizzati con l’uso dei voucher.
Ancora per quest’anno, dunque, sarà così e i datori di lavoro hanno deciso di dotarsene in quantità, per non rischiare di rimanere a bocca asciutta. Anche perché, se i voucher spariscono, la necessità di lavoratori a ore o a stagione, o, più in generale, a tempo determinato, rimane sempre.

Per questo motivo, tra l’1 e il 17 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge che li ha aboliti, ovviamente con la possibilità di usare quelli già acquistati fino a fine anno, sono stati venduti ben 10.526.569 voucher , perfettamente in linea con l’intero mese di marzo 2016 (10.922.770).

Nei primi tre mesi del 2017 sono stati venduti 28,5 milioni di buoni per il lavoro accessorio a fronte dei 29,09 dei primi tre mesi del 2016.

Vera MORETTI

Assenze sul lavoro: i privati battono i lavoratori pubblici

L’Ufficio Studi della Cgia ha effettuato, utilizzando i dati forniti dall’Inps, una ricerca sulle assenze sul posto di lavoro dovute per motivi di salute per quanto riguarda il 2015, che ha interessato il 57% degli occupati nel pubblico impiego e il 38% di quelli che lavorano per aziende private.

La durata media annua dell’assenza per malattia risulta maggiore nel privato (18,4 giorni) rispetto al pubblico (17,6 giorni).
Ma, pur non essendoci una grande differenza, gli eventi di malattia per classe di durata presentano uno scostamento “sospetto” nel primo giorno di assenza.
Se nel pubblico costituiscono il 25,7% delle assenze totali, nel privato si riducono di oltre la metà: 12,1%.
Quelle da 2 a 3 giorni, invece, si avvicinano (32,1% del totale nel privato e 36,5% nel pubblico), mentre tra i 4 e i 5 giorni di assenza avviene il “sorpasso”; 23,4% nel privato contro il 18,% del pubblico.

Per quanto riguarda eventuali divergenze dal punto di vista territoriale, tra il 2012 e il 2015, in tutte le regioni d’Italia sono aumentate le assenze nel pubblico, con punte che superano il 20 per cento in Umbria e Molise. Nel privato, invece, in ben 9 realtà territoriali si registra un calo: in Calabria e in Sicilia addirittura del 6%.
Inoltre, tra i 5 milioni di assenze registrati nel 2015, a libello nazionale nel pubblico impiego, il 62% riguarda i dipendenti del Centro-Sud. Per quanto riguarda il privato, invece, accade esattamente l’opposto: dei quasi 9 milioni di assenze registrate nel 2015, il 57 per cento circa è imputabile agli occupati del Nord.

Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi Cgia, ha commentato così i risultati: “E’ evidente che non abbiamo alcun elemento per affermare che dietro questi numeri si nascondano forme più o meno velate di assenteismo. Tuttavia qualche sospetto c’è. Se in Calabria, ad esempio, tra il 2012 e il 2015 le assenze per malattia nel settore pubblico sono aumentate del 14,6 per cento, mentre nel privato sono scese del 6,2 per cento, è difficile sostenere che ciò si sia verificato perché i dipendenti pubblici di quella regione sono più cagionevoli dei conterranei che lavorano nel privato”.

Renato Mason, segretario della Cgia, ha aggiunto: “Se fosse stato possibile includere anche le assenze ascrivibili alle fattispecie appena elencate probabilmente lo scarto tra pubblico e privato sarebbe aumentato notevolmente, facendo impennare il numero di quelle ascrivibili ai dipendenti pubblici”.

Tra i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei lavoratori del pubblico si nota un aumento tendenziale delle sospensione dai luoghi di lavoro. Sul fronte dei licenziamenti, invece, si nota che nel 2015 sono saliti a 280: 53 in più rispetto al 2014. Di questi 280, 108 dipendenti sono stati lasciati a casa per assenze ingiustificate o non comunicate, 94 per reati, 57 per negligenza, 20 per doppio lavoro e infine 1 per irreperibilità a vista fiscale.
Per quanto riguarda la malattia dei dipendenti del settore pubblico, la legge prevede che “per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.
La decurtazione retributiva è relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e riguarda ogni episodio di assenza e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.

Nel comparto privato, invece, in caso di assenza di malattia la quota percentuale della retribuzione media giornaliera a carico dell’Inps dipende dalla qualifica contrattuale, dal settore di appartenenza e dalla durata dell’evento. I primi 3 giorni di malattia sono interamente a carico dell’azienda, dal 4° al 20° giorno la retribuzione giornaliera media è coperta al 50 per cento dall’Inps, dal 21° al 180° giorno la quota in capo all’Istituto di previdenza sale al 66,66%.

Vera MORETTI

Al via le richieste di Sia, Sostegno per l’Inclusione Attiva

Da venerdì 2 settembre e fino al 31 ottobre è possibile presentare le domande per l’ammissione al cosiddetto Sia, ossia il Sostegno per l’Inclusione Attiva.

Si tratta di una misura a livello nazionale per sostenere le famiglie in condizioni di disagio sociale o di fragilità economica, attraverso l’erogazione di un contributo economico che, però, è subordinato all’adesione di un componente del nucleo familiare aa un progetto personalizzato di attivazione lavorativa e sociale.

Nella famiglia beneficiaria del Sia devono essere presenti almeno un componente minorenne o un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Inoltre, fa sapere il ministero del Lavoro, l’Isee della famiglia deve essere inferiore o uguale a 3mila euro e non vi devono essere altri trattamenti economici rilevanti, di valore complessivo superiore a 600 euro mensili, o strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati.

Il beneficio economico del Sia varia da 80 a 400 euro mensili, a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, viene erogato dall’Inps attraverso una carta di pagamento elettronica ed è concesso bimestralmente per la durata di un anno.

Gli interventi per l’erogazione del Sia sono progettati e proposti dai Comuni attraverso i propri servizi sociali e in coordinamento con i servizi sanitari comunali, le scuole e i centri per l’impiego. I Comuni stessi fanno da tramite tra le famiglie e l’Inps.

Nello specifico, l’Inps ha pubblicato un messaggio con le procedure informatiche per i Comuni che debbono inoltrare all’istituto le richieste di Sia, dispiegate in 4 differenti canali di invio:

  • tramite file in formato xml, da effettuare in modalità http, collegandosi alla procedura “SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva)”, disponibile nella sezione “Servizi Online” – “Enti pubblici e previdenziali” del portale Inps;
  • acquisizione manuale online, collegandosi alla procedura “SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva)”, disponibile nella sezione “Servizi Online” – “Enti pubblici e previdenziali” del portale Inps;
  • attraverso la piattaforma SGAte. In questa modalità, l’acquisizione delle domande di Sia può avvenire da parte degli Enti accreditati e delegati dai Comuni su SGAte;
  • in cooperazione applicativa, secondo le regole del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Si tratta di un formato basato sulla busta e-Gov e sulle medesime specifiche relative al formato xml del punto primo.