INPS e INAIL: come si apre una posizione?

Oggi andiamo a scandagliare una piccola guida per l’iscrizione obbligatoria ad INPS e INAIL, per nuove imprese, lavoratori occasionali e professionisti. Scopriamo, dunque, come aprire una posizione INPS e INAIL.

Obblighi verso INPS e INAIL, come aprire una posizione:

Cominciamo col dire che hanno l’obbligo di iscriversi ad INPS e INAIL tutti i datori di lavoro, le aziende e i lavoratori autonomi che avviano la propria attività. Andiamo, pertanto, a scoprire come occorre una posizione verso i due enti, nel caso di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi. Partendo dai lavoratori autonomi, cominciamo col dire che non appartengono ad un ente previdenziale autonomo, ma dovranno effettuare iscrizione alla gestione separata INPS, in un tempo di 30 giorni dall’apertura dell’attività registrata all’Agenzia delle entrate.

Dovranno quindi iscriversi alla Gestione Separata:

  • i professionisti senza ordine;
  • i lavoratori autonomi occasionali con un reddito superiore ai 5000 euro.

Come iscriversi all’INPS, per i lavoratori autonomi:

I soggetti obbligati all’iscrizione INPS, potranno effettuare tale passaggio attraverso via telematica, ma anche attraverso comunicazione Unica, usando il servizio online ComUnica. O, ovviamente, recandosi presso sportello fisico dell’INPS. I dati anagrafici, codice fiscale e data di avvio di attività, sono i requisiti richiesti per l’iscrizione.

Come iscriversi all’INPS, per i commercianti:

Per quanto riguarda i commercianti, dovranno iscriversi alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS. Per fare ciò sarà necessario presentare la Comunicazione Unica. Trattasi di un adempimento obbligatorio sia per le imprese individuali, sia per le imprese familiari, sia per le società di persone Sas, le Snc che per le società di capitali che operano nel settore del terziario, del turismo e del commercio.

Come iscriversi all’INPS per gli artigiani:

Per concludere il quadro di iscrizioni all’INPS, vediamo come funziona per la categoria degli artigiani. Questi dovranno anch’essi effettuare l’iscrizione all’INPS nella Gestione Artigiani e Commercianti, sempre attraverso la Comunicazione Unica da inviare entro 30 giorni dall’inizio dell’attività artigiana. Questo obbligo spetterà alle imprese individuali, alle imprese familiari, alle società di persona Sas e alle società di capitali che svolgono un’attività di produzione di beni e semilavorati e di prestazioni di servizi. I requisiti richiesti agli artigiani sono, principalmente, i seguenti:

  • avere l’età minima di 18 anni;
  • esercitare l’attività anche manuale di persona;
  • svolgere in prevalenza il lavoro di artigiano
  • assumersi la piena responsabilità dell’impresa
  • restare entro e non oltre i limiti dimensionali previsti dalla legge 443/85.

Come iscriversi all’INAIL

Per quanto riguarda l’iscrizione all’ ente INAIL vediamo cosa cambia per queste stesse categorie che ne mantengono l’obbligo. All’ istante in cui sarà avviata la nuova attività, sia gli imprenditori che i datori di lavoro dovranno presentare all’Istituto la denuncia di iscrizione attraverso il servizio telematico ComUnica, lo stesso servizio online usato per l’iscrizione all’INPS. Nella quale denuncia di iscrizione dei dipendenti, i datori di lavoro, dovranno fornire indicazioni riguardo l’attività esercitata, le lavorazioni svolte e le retribuzioni dei lavoratori. Nel caso, invece, specificatamente delle imprese marittime, queste dovranno indicare anche il tipo di nave, il relativo utilizzo della stessa ed infine il numero di persone previste dalla tabella di armamento.

Cos’è e come funzione ComUnica?

Prima di passare allo step definitivo per il conseguimento della certificazione, a seguito dell’iscrizione INAIL, precisiamo qualcosa sul servizio ComUnica. Tale servizio, previa esclusivamente telematica, attraverso portale online, coinvolge le Camere di commercio, l’industri, l’artigianato e l’agricoltura, l’Agenzia delle entrate e quindi INAIL e INPS. Si prefissa di essere una facilitazione amministrativa atta a consentire di assolvere a tutti gli adempimenti, rivolgendosi ad un solo canale telematico, ovvero il Registro delle Imprese. Effettuando un solo invio si potrà, così, assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle imprese e, se ne sussistono i presupposti di legge, anche per quelli previdenzialiassistenziali e fiscali.

Certificato di assicurazione INAIL

Al limite dei 30 giorni dalla data della presentazione della suddetta denuncia di iscrizione, l’ente INAIL potrà rilasciare un certificato di assicurazione. Questo viene pertanto chiamato certificato di assicurazione INAIL, il quale contiene al suo interno i seguenti dati:

  • il codice abbinato alla ditta;
  • il numero di posizione assicurativa territoriale;
  • il PIN per l’accesso ai servizi telematici;
  • gli elementi utili e necessari al calcolo del premio assicurativo;
  • l’importo del premio dovuto e le relative scadenze per il versamento del medesimo.

Ora, dunque, avete scoperto tutto il necessario per il vostro passaggio di iscrizione ad INPS e INAIL, non vi resta che passare ai fatti per le dovute procedure.

Reddito di emergenza 2021: come cambiano i requisiti nel decreto Sostegni

Il Reddito di Emergenza REM è la misura di sostegno al reddito delle famiglie e dei cittadini che sono stati maggiormente colpiti dall’emergenza Coronavirus e che si trovano in difficoltà economiche. Le tre mensilità del Reddito d’Emergenza, previste dal Dl Sostegni saranno erogate a tutti coloro i quali saranno in possesso cumulativamente di determinati requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali.

I cittadini in possesso dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali riceveranno il beneficio del Reddito di Emergenza per il mese di marzo, aprile e maggio 2021. Gli importi sono gli stessi già previsti l’anno scorso, quindi possono andare da 400 a 800 euro al mese per un totale che va da 1200 a 2.400 euro.

La domanda per la richiesta del sussidio andrà presentata sul sito internet dell’INPS entro il prossimo 30 aprile, sebbene, al momento non risulta ancora attivo il servizio per l’inoltro dell’istanza. Si attendono, per i prossimi giorni le istruzioni dell’Istituto previdenziale.

I requisiti per la richiesta del Rem

In linee generali, i requisiti d’accesso al Reddito d’Emergenza dovrebbero essere gli stessi previsti lo scorso 2020. Eccoli nel dettaglio:

  • residenza in Italia,
  • ISEE fino a 15mila euro.
  • patrimonio mobiliare 2019 fino a 10mila euro, a cui si aggiungono 5mila euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 20mila euro (soglia aumentata di 5mila euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza);
  • reddito familiare relativo a febbraio 2021 inferiore all’ammontare del REM spettante: questa soglia è aumentata di un dodicesimo del canone di locazione per chi vive in affitto.

Inoltre, è previsto che potranno accedere al REM 2021, anche i lavoratori la cui indennità di disoccupazione è scaduta tra il 1 luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021 e abbiano un ISEE inferiore a 30mila euro. L’importo del REM in tal caso sarà pari a 400 euro mensili.

La domanda per la richiesta del Rem andrà effettuata sul sito internet del Inps, previa autenticazione con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. In alternativa, i cittadini potranno rivolgersi agli istituti di patronato o centri di assistenza fiscale convenzionati con l’Inps.

Il pagamento del Reddito di emergenza può avvenire attraverso diverse modalità:

  • bonifico domiciliato: pagamento in contanti presso lo sportello di Poste Italiane;
  • bonifico bancario o postale;
  • accredito su libretto postale.

Infine, si precisa che il Rem NON spetta al nucleo familiare in cui vi sia un componente che percepisce o abbia percepito altri benefici .

Contributi volontari 2021: la guida al versamento e alle deduzioni

I lavoratori possono versare contributi Inps a proprio carico, per incrementare l’importo della pensione. Un’opportunità valida sia per dipendenti sia per collaboratori, oltre che per artigiani, commercianti, professionisti in Gestione Separata, ovvero i lavoratori autonomi. Inoltre, è possibile incrementare i contribuiti Inps a proprio carico anche per i titolari di assegni di invalidità. La normativa dell’istituto di previdenza dell’Inps prevede che possono essere coperti con la contribuzione volontaria i periodi di inattività lavorativa.

In altre parole, i lavoratori possono versare contributi Inps a proprio carico, per i periodi a titolo d’esempio come: l’aspettativa non retribuita o contratto part-time o in occasione di congedi per formazione, permessi per allattamento.

Il versamento dei contributi volontari prevede che sussistano uno dei seguenti requisiti:

  • almeno 5 anni di contributi;
  • almeno 3 anni di contribuzione nei 5 che precedono la presentazione della domanda.

L’autorizzazione al versamento sarà concessa dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti, dal primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda nel caso di autonomi.

Le regole per il calcolo dell’onere contributivo sono diverse a seconda del soggetto assicurato: per i coltivatori diretti l’importo è settimanale calcolato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro, per i dipendenti l’importo dovuto è settimanale e si calcola sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria, mentre per gli autonomi (artigiani e commercianti) è mensile e determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpf nei 36 mesi di contribuzione precedenti la domanda.

Versamenti volontari nella Gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 184/1997, ossia applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2021, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e le figure assimilate.

Come presentare domanda per pagare i contributi volontari

I lavoratori presentano domanda di prosecuzione volontaria direttamente sul portale del sito dell’Inps tramite apposito servizio telematico accessibili tramite Pin. Nella domanda dovrà essere indicato anche la gestione assicurativa di destinazione dei versamenti volontari (a titolo d’esempio: Commercianti, Telefonici, Ferrovieri, CD/MC, Autoferrotramv, Gestione separata parasubordinati, ex INPDAI FPLD, Evidenza contabile separata, Fondo speciale, Artigiani, Elettrici).

All’accoglimento della domanda da parte dell’Inps, il lavoratore dovrà versare i contributi entro precise scadenze, per i pagamenti potrà anche utilizzare il Portale dei Pagamenti INPS (Versamenti Volontari). In alternativa, i contributi volontari possono essere versati:

  • utilizzando il bollettino MAV (Pagamento mediante avviso), che può essere pagato in una qualsiasi banca senza commissioni aggiuntive. Il bollettino Mav può essere richiesto, stampato e modificato, collegandosi al sito Internet www. inps.it, Portale Pagamenti – Versamenti Volontari
  • online sul sito Internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito.
  • telefonando al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito.

Si precisa che, nel caso in cui i contributi volontari vengano in ritardo  l’Inps provvederà a restituire la somma versata senza interessi e non accredita i contributi.  Tuttavia il lavoratore può sempre chiedere che l’importo pagato venga usato per coprire il trimestre successivo.

Sebbene, eccezionalmente e in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, in caso di pagamento tardivo – rispetto ai termini decadenziali – della contribuzione volontaria dovuta a copertura del periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, le Strutture territoriali dovranno provvedere a validare il relativo versamento, purché effettuato entro i due mesi successivi alla scadenza naturale e, comunque, entro il 28 febbraio 2021.

Sono ricompresi nella proroga in analisi i contributi volontari riferiti:

– al 31 gennaio dell’anno 2020 (solo 1 giorno- con riferimento alle gestioni la cui contribuzione è espressa in giorni);

– ai mesi di febbraio e marzo dell’anno 2020;

– al secondo e al terzo trimestre dell’anno 2020.

Infine, si precisa che per chi effettua i versamenti volontari può fruire delle deduzione fiscali nel modello 730. Nel Rigo – “Contributi previdenziali e assistenziali” va indicato l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati.

Indennità di disoccupazione per collaboratori (DIS-COLL): come funziona

L’indennità DISCOLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.

Risultano esclusi dall’indennità DIS-COLL: gli amministratori e i sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.


Dis Coll a chi spetta e a chi no

In altre parole, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Al contrario, non spetta:

  • agli amministratori ed i sindaci;
  • i collaboratori titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • i titolari di Partita Iva;
  • gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.

La domanda per il riconoscimento dell’indennità DIS-COLL deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali. Direttamente dal portale internet del sito dell’Inps (accesso mediante pin dispositivo o Spid), mendiate i servizi telematici offerti da Enti e Patronati o anche mediante Contact Center integrato INPS, al numero verde gratuito da rete fissa 803164 oppure al numero 06164164 da rete mobile.

La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che decorrono:

  • dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.

Infine, si precisa che la durata della DIS-COLL sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.

Assegno unico per i figli a carico anche per lavoratori autonomi, le novità

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori dipendenti e anche autonomi.

Assegno unico per autonomi

A partire da luglio 2021 sarà riconosciuto l’assegno unico, ovvero un sostegno, il cui importo varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare. L’importo dell’assegno unico sarà composto da una quota fissa e una variabile, la parte variabile è calcolata in base al numero dei figli e alla loro età, oltre che sulla base del coefficiente dell’Isee.

In particolare:

  • Quota fissa dai 50 ai 100 euro;
  • Quota variabile che tiene conto del Reddito ISEE.

L’importo mensile dovrebbe aggirarsi da 200 a 250 euro per ogni figlio. L’assegno, verrà esteso anche ai lavoratori autonomi e agli incapienti.

Chi sono gli incapienti? Sono i soggetti non tenuti a pagare l’Irpef perché hanno un reddito troppo basso secondo i limiti fissati dalla norma (articolo 14 del Dl 63/2013, nella versione riscritta dalla manovrina). In sintesi si tratta dei contribuenti che hanno redditi di lavoro dipendente o assimilati, e dichiarano un reddito complessivo non superiore a 8mila euro annui, e dei pensionati con pensione fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro e il reddito della sola abitazione principale (e pertinenze).

L’assegno unico per i figli dovrebbe essere erogato dal 1° luglio 2021. L’Inps erogherà l’assegno per ogni figlio, dal 7 mese di gravidanza al 21 anno di età.

La domanda deve essere presentata:

  • dai lavoratori dipendenti privati al datore di lavoro con modello ANF/DIP (SR 16)
  • dai lavoratori titolari di prestazioni previdenziali alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con il modello ANF/PREST (SR 32)
  • dai pensionati da lavoro dipendente alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con gli appositi modelli (ad esempio: AP 01 anzianità, AP 02 vecchiaia e AP 57 VO IO).

Chiarimenti sull’APE volontaria da parte di Inps

Relativamente alle principali agevolazioni fiscali che riguardano l’anticipo pensionistico, è bene sapere che l’APE volontaria è esentasse, poiché non concorre a formare il reddito IRPEF.
Viene riconosciuto a lavoratori che abbiano alcuni particolari requisiti, e che viene restituito con rate ventennali applicate sull’assegno previdenziale.

Sugli interessi del finanziamento e sull’assicurazione c’è un credito d’imposta annuo del 50% dell’importo, pari ad un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi pattuiti nei relativi contratti.
Anche questo credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito IRPEF, ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo, a partire dal primo pagamento della pensione.

L’INPS agisce come sostituto d’imposta, ciò significa che applica automaticamente l’agevolazione sulle rate mensili che si applicano alla pensione, rivalendosi poi sulle ritenute da versare al Fisco. In pratica, a partire dalla prima rata applicata sulla pensione come restituzione del prestito, viene versato il 50% degli interessi e del premio assicurativo, calcolato sulla base degli importi totali comunicati dall’istituto finanziatore con il piano di ammortamento e dall’impresa assicurativa.

Infine, all’APE si applicano tutte le agevolazioni fiscali per il settore del credito previste dagli articoli da 15 a 22 del Dpr 601/1973.

Vera MORETTI

Circolare sulla ricongiunzione dei contributi

E’ stata rilasciata dall’Inps la circolare 24 del 2 febbraio 2018 che contiene importanti informazioni che riguardano la ricongiunzione contributi INPS per i liberi professionisti.

Questa circolare può essere utilizzata per la corretta applicazione dei piani di rateizzazione di questi periodi, in base alle domande presentate nel 2018.

Si tratta di un documento importante soprattutto per i liberi professionisti che hanno versato contributi in più casse e hanno la necessità di presentare domanda di ricongiunzione dei contributi ai fini pensionistici. In questa circolare infatti sono contenuti i principali riferimenti di legge e le nuove tabelle approvate dall’Inps per il calcolo degli oneri di ricongiunzione.

La legge numero 45 del 5 marzo 1990 prevede, per i liberi professionisti, la possibilità di poter predisporre un pagamento rateale dell’onere di ricongiunzione della contribuzione. Sulle rate, sarà poi prevista una maggiorazione dell’interesse annuo. Quest’ultimo, è pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie realizzato dall’Istat. Le categorie coinvolte in tale parametro sono operai e impiegati in un periodo di un anno.

In riferimento al corretto calcolo del pagamento in rate degli oneri di ricongiunzione, ogni anno l’INPS rilascia una apposita circolare ufficiale con le tabelle dei coefficienti validi per la definizione anche del piano di ammortamento da seguire per i pagamenti. Per il 2018 si tratta della circolare 24 del 2 febbraio 2018 che è disponibile sul sito ufficiale dell’Inps e come di consueto in fondo a questo articolo per i nostri lettori.

Sempre nella stessa circolare sono state inserite le istruzioni per utilizzare correttamente le due tabelle approvate per la presentazione delle nuove domande sulle ricongiunzioni dei contributi per il diritto alla pensione dei professionisti.

Vera MORETTI

Niente contributi per le zone colpite dal sisma

Sono arrivate da Inps nuove disposizioni per quanto riguarda le zone di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal sisma nel 2016 e 2017.

Più precisamente, attraverso il DURC Online il responsabile unico del procedimento, il RUP, può verificare la regolarità contributiva delle imprese impegnate nella ricostruzione delle zone colpite dai terremoti e acquisisce dalla Cassa edile il DURC di congruità.

Inoltre, è previsto che non arrivino cartelle esattoriali e attività esecutive dell’agente di riscossione nei Comuni colpiti dai terremoti fino al 31 maggio 2018. Si tratta di una sospensione automatica che non richiede adempimenti da parte dei soggetti interessati.

Il RUP deve verificare:

  • per interventi di ricostruzione pubblica, al momento dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto, il possesso della regolarità contributiva attestata con il DURC online;
  • per interventi di ricostruzione privata, al momento dell’adozione del provvedimento di concessione del contributo,in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 189/2016, il possesso della regolarità contributiva attestata con il DURC online.

Per quanto riguarda invece gli stati di avanzamento lavori e il termine degli stessi, il DURC online va integrato con il DURC di congruità, che viene rilasciato dalla cassa edile competente e attesta la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori.

L’Inps comunque sottolinea la distinzione fra i documenti necessari, il DURC Online e il DURC di congruità, ovvero la certificazione relativa alla manodopera impegnata nello specifico cantiere. Quest’ultimo documento è rilasciato dalla Cassa edile di competenza, in base ai criteri fissati sempre dall’ordinanza 41/2017.

Le modalità di rilascio del DURC di congruità saranno disciplinate da una specifica ordinanza del Commissario straordinario del Governo, che conterrà anche regole e sanzioni nei casi di inadempienza.

Vera MORETTI

Giro di vite per le visite fiscali ai lavoratori pubblici

Dal 13 gennaio cambiano le regole per le visite fiscali, poiché sono entrate in vigore, a seguito del decreto 206 del 17/10/2017, nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego.
Tali misure si sono rese necessarie per contrastare l’assenteismo nella Pubblica Amministrazione.

Rimangono inalterate le fasce di reperibilità (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00), che restano dunque diverse da quelle del settore privato (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00), ma viene data la possibilità al datore di lavoro di richiedere all’INPS il controllo del dipendente in malattia mediante visita fiscale fin dal primo giorno di assenza.

In caso di visita, il medico fiscale dovrà redigere un verbale di accertamento con la valutazione sulla capacità o incapacità lavorativa riscontrata da trasmettere per via telematica all’INPS e al datore di lavoro, e una copia viene messa a disposizione del dipendente.

Nel caso in cui il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico deve annotarlo a verbale, farlo sottoscrivere al dipendente stesso e invitarlo a visita fiscale presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare, il medico deve darne tempestivamente notizia all’INPS e predisporre apposito invito a visita ambulatoriale.

La visita fiscale potrà inoltre essere disposta più volte anche nei festivi, oppure con cadenza sistematica e ripetitiva anche in prossimità di giornate festive o riposo settimanale. I controlli potranno essere concentrati soprattutto nei giorni sospetti, ovvero quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, poiché dalle statistiche si evince che i picchi di assenza dal lavoro si verificano nelle giornate di lunedì ed i giorni successivi alla scadenza delle ferie o alla giornata di riposo.

In caso di malattia presso un domicilio diverso da quello dichiarato, occorre comunicare all’Ufficio dove presta servizio tale indirizzo di reperibilità da parte del dipendente ammalato, sarà poi l’Ufficio a darne comunicazione immediata all’INPS.

Se il dipendente risulta assente alla visita fiscale, il medico avvisa il datore di lavoro e lascia presso il domicilio conosciuto, l’invito per il dipendente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.

Se il dipendente guarisce prima rispetto ai giorni di prognosi, va fornito un certificato di anticipata guarigione sottoscritto dal medico attestante l’iniziale infermità.

Vera MORETTI

Inps dà istruzioni su come accedere agli sgravi contributivi

Tramite una circolare emanata lo scorso 3 novembre, l’Inps ha fornito istruzioni sulle modalità di accesso agli sgravi contributivi, del quale possono beneficiare i datori di lavoro del settore privato qualora abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti aziendali.

Si tratta di un contratto aziendale che deve riguardare almeno il 70% dei dipendenti, e deve essere sottoscritto e depositato telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.

Coloro che possono accedervi, dunque, beneficiano di una riduzione contributiva, la cui misura però è modulata a seconda del numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi nell’anno e alla loro dimensione aziendale.

L’erogazione delle risorse è articolata in 2 distinte fasi: la prima riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per il 2017; la seconda riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per il 2018. Ogni azienda può fruire dello sgravio una sola volta nel biennio 2017-2018, a valere sullo stanziamento del 2017 oppure su quello del 2018.

La circolare emanata ha di fatto dato il via alla prima fase, relativa dunque alle risorse dell’anno in corso e, in questo caso, la presentazione delle domande scade il 15 novembre. I datori di lavoro devono inviare, in via telematica, domanda all’Inps, tramite modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno della piattaforma “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto.
L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Vera MORETTI