Cosa prevede il nostro ordinamento riguardo le assenze dal lavoro

Le assenze dal lavoro sono tutelate da una normativa che, in materia di lavoro e previdenza, prevede una serie di motivazioni che legittimano l’interruzione temporanea, da parte del lavoratore subordinato, dell’impiego.

Si tratta del diritto alla conservazione del posto di lavoro e della previsione della facoltà del lavoratore di goderne senza possibilità di opposizione da parte del datore di lavoro e la nullità del licenziamento disposto in concomitanza dell’evento stesso.

E’ bene ricordare che il nostro ordinamento non contiene un divieto assoluto di svolgere l’ attività lavorativa durante il periodo di malattia, previa richiesta al lavoratore di una specifica certificazione medica dalla quale risulti la piena idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni da svolgere.

L’obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente al datore di lavoro lo stato di malattia e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, al fine consentire gli eventuali controlli medico-fiscali, rimane distinto e preventivo rispetto all’invio telematico della certificazione del medico, in quanto la comunicazione serve a giustificare l’assenza dal lavoro, mentre la certificazione è finalizzata a dimostrare l’esistenza della causa giustificativa.

Da questa circostanza emerge la determinazione dei limiti all’esercizio del potere di controllo da parte del datore e degli enti preposti che andrà valutata con il proprio Consulente del lavoro.

Controversa è la possibilità di poter usufruire dei permessi previsti dalla legge soltanto in capo ad uno dei rapporti di lavoro part-time coesistenti, la facoltà di determinare il periodo temporale di godimento del congedo matrimoniale, la eventuale interruzione della fruizione dei periodi di ferie, congedo parentale o permessi retribuiti in caso di malattia.

C’è poi la questione che riguarda la possibile realizzazione di una più flessibile e “sostenibile” articolazione, “a saldi invariati”, dei periodi di riposo connessi alla tutela della maternità.

Vera MORETTI

Mini-ASPI per chi ha perso il lavoro nel 2012

E’ prevista, per i lavoratori che hanno perso il lavoro nel 2012, un’indennità di disoccupazione, purché il lavoratore abbia un’anzianità assicurativa di due anni con almeno 78 giornate di lavoro nell’anno 2012.

Il sussidio mini-ASPI sarà erogato esclusivamente nel 2013 al fine di indennizzare periodi di disoccupazione relativi al 2012.
Il tetto massimo per la mini-ASPI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad € 1.180,00 oppure, qualora fosse superiore, al 75% di € 1.180,00 sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e l’importo di € 1.180,00.

L’indennità vale per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012, calcolata come sottrazione tra il numero massimo di settimane presenti in un anno, ovvero 52, e le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili o già indennizzate ad altro titolo.

La domanda per la mini-ASPI dovrà essere presentata all’INPS utilizzando in via esclusiva il canale telematico, fino al 2 aprile 2013.
E’ possibile collegarsi al sito web, attraverso i relativi servizi telematica accessibili con il PIN dell’Istituto, oppure il Contac Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da rete mobile a pagamento.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione con accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale o tramite bonifico domiciliato presso Poste Italiane.

Vera MORETTI

Inps rende note le aliquote della Gestione Separata 2013

Inps ha pubblicato una circolare in cui vengono rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l’anno 2013.

In particolare, viene recepito l’aumento del 2% dell’aliquota contributiva per i titolari di pensione e per i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, disposto dalla Riforma del Lavoro a seguito della modifica da parte della legge di conversione del Decreto Sviluppo 2012.
Per questi soggetti, l’aliquota passa dal 18% al 20%, mentre per i soggetti privi di altra copertura previdenziale l’aliquota resta ferma al 27,72%.

Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps e a versarvi i relativi contributi i seguenti soggetti:
professionisti senza cassa, ovvero i lavoratori autonomi non iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria;

  • i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.pro, collaboratori occasionali);
  • i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore a € 5.000;
  • i venditori porta a porta con reddito annuo superiore a € 6.410,26;
  • gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);
  • i soci-amministratori di Srl commerciale che, partecipando contemporaneamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprendo anche la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso, sono obbligati al doppio obbligo di iscrizione, ovvero alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore e alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore;
  • i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta.

Per il 2013 le aliquote contributive della Gestione Separata Inps sono pari a:

  • 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (27% + 0,72% a titolo di contributo aggiuntivo per il sostegno della maternità, dell’assegno al nucleo familiare, della malattia, della degenza ospedaliera e del congedo parentale);
  • 20% per tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Le aliquote contributive sopraindicate sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l’anno 2013 è pari a € 99.034,00.
Il minimale di reddito valido per l’accredito dei contributi è, invece, pari per il 2013 a € 15.357,00.

Pertanto:

  • i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria: avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.256,96 (di cui € 4.146,39 ai fini pensionistici);
  • tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria): avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.071,40.

L’onere contributivo, nel caso di collaboratore, lavoratore autonomo occasionale o venditore porta a porta, è ripartito tra prestatore e committente nella misura pari a:

  • 1/3 a carico del prestatore/collaboratore;
  • 2/3 a carico del committente.

Nel caso di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’onere è, invece, ripartito nel seguente modo:

  • 45% a carico dell’associato;
  • 55% a carico dell’associante.

In queste due ultime ipotesi, il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 cartaceo o telematico nel caso dei titolari di partita IVA.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi con le modalità dell’acconto e del saldo.

Vera MORETTI

“Caro” nuovo Governo… di uno stato liberale

Nuova tornata elettorale, nuovo governo, nuove richieste. Oppure no? Imprese e liberi professionisti cosa dovranno aspettarsi dall’esecutivo scelto dalle elezioni politiche 2013?

In queste ore gli italiani sono chiamati al voto per esprimere una preferenza, eppure c’è chi non sta a guardare e sa già cosa ci vorrebbe per far ripartire il motore della piccola impresa e quindi della grande economia italiana.

Anche Riccardo Alemanno, Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), ha le idee chiare.

Quali sono, a suo parere, le tre priorità che dovrà affrontare il nuovo governo per rilanciare domanda e consumi?
Recentemente ho postato una citazione di Benedetto Croce sulla mia pagina Facebook che potrei definire la priorità delle priorità: “Non abbiamo bisogno di chissà quali grandi cose o chissà quali grandi uomini. Abbiamo solo bisogno di più gente onesta.”
Tornando alla domanda e precisando che le priorità sono talmente tante che sceglierne tre è estremamente difficile, si potrebbe iniziare da queste:

  1. la prima azione deve essere nei confronti delle famiglie ovvero ridurre il carico fiscale ed aumentare le detrazioni per i familiari a carico, ciò, oltre ad essere socialmente giusto, libererebbe risorse che potrebbero contribuire fortemente al rilancio della domanda di beni e servizi. Le risorse finanziarie necessarie dovrebbero essere costituite, da una parte, dei proventi derivanti dalla lotta all’evasione (che sarebbe pertanto maggiormente supportata dal cittadino), dall’altra dei tagli concreti agli sprechi della spesa pubblica (sarebbe sbagliato tagliare la spesa pubblica in modo lineare);
  2. la seconda azione è quella di ridurre il costo del lavoro per imprese e professionisti. Oggi questo ha due effetti negativi: l’aumento dei costi di beni e servizi, uno stallo nelle assunzioni;
  3. la terza è un intervento forte e concreto di sburocratizzazione e semplificazione degli adempimenti per i cittadini, attualmente invece il nostro Paese sta andando nella direzione diametralmente opposta: addirittura si arriva al paradosso che quando si parla a livello legislativo di “semplificare”, in realtà, spesso, si creano ulteriori complicazioni.

Quali sono, invece, le politiche che dovrà mettere in campo per dare sostegno a imprese e professionisti, strozzati dalla crisi?
Per prima cosa si dovrebbe partire dal principio che imprese e professionisti (tutti ordinistici ed associativi) sono entrambi soggetti che lavorano e danno lavoro. Pertanto gli incentivi ed i sostegni non devono creare differenze tra le due tipologie di soggetti, troppo spesso i professionisti sono stati esclusi da leggi di incentivazione e sostegno. Ciò detto, tenendo conto che stiamo vivendo un periodo di crisi profonda, un intervento a costo zero e da perseguire da subito è quella della certezza della norma: nel nostro Paese troppo spesso vengono emanate norme che poi hanno necessità di mesi di studio e di chiarimenti per la loro corretta applicazione. Nel settore tributario ciò è all’ordine del giorno. Tali difficoltà si traducono poi in costi ed in rischi sanzionatori molto elevati. Inoltre, sia per i professionisti che per le imprese, bisogna rivedere la possibilità di detrarre totalmente i costi legati all’attività: negli anni la detrazione di molti costi è stata via via ridotta percentualmente con il conseguente aumento di una base imponibile più elevata (spesso non reale) e quindi con l’aumento della tassazione. In particolare, per i professionisti dell’area economica che svolgono funzione di intermediari fiscali tra il cittadino e lo Stato, svolgendo tale compito sempre con supporti e sistemi telematici, sarebbe importante riconoscere un credito di imposta sui costi di aggiornamento software ed hardware che ogni anno crescono di importo e che oggi pesano enormemente sui bilanci degli studi professionali.

Per parte vostra, quali saranno le prime istanze che porterete al nuovo esecutivo?
La revisione degli obblighi contributivi dei professionisti privi di cassa autonoma ed obbligati all’iscrizione nel fondo di gestione separata dell’Inps, l’aliquota pagata da tali soggetti va oltre il 27% la più elevata rispetto alle altre categorie del mondo professionale.
Ricordare che, oggi anche ai sensi della Legge 4/2013, il settore professionale in Italia è composto dalle professioni organizzate in ordini e da quelle organizzate in associazioni, quando si vara un norma innovativa per il mondo professionale o dove i professionisti sono coinvolti tenere conto di ciò. Al nuovo esecutivo presenteremo istanza sulla modifica delle STP che devono tenere conto di ciò.
Riprendere il lavoro interrotto sulla riforma fiscale, la Legge delega approvata è solo un contenitore, noi vogliamo contenuti.

Qual è l’errore più grave commesso dai precedenti governi che non volete venga più commesso dall’esecutivo che verrà?
Errori ne sono stati commessi molti da tanti, se non da tutti, ma con i “se” ed i “ma” non si va da nessuna parte. Mi auguro che il prossimo Governo sia dialogante con le categorie interessate al Bene comune, meno accondiscendente con quelle che pensano solo agli interessi corporativi. E non mi riferisco al solo mondo delle professioni.
Se mi permette, come ho iniziato, vorrei concludere con una citazione questa volta di Luigi Einaudi dal saggio del 1938, Miti e paradossi della giustizia tributaria: “In uno stato liberale si deve sempre tenere presente il punto critico al di là del quale l’imposta, crescendo ancora, deprimerebbe l’interesse a risparmiare e l’interesse alle nuove iniziative”. L’attualità di questa citazione del ’38 rende la citazione ancora più, per dirla alla Crozza-Conte, agghiacciante.

Paola PERFETTI

Problemi per gli ammortizzatori sociali 2012

L’Inps ha sbloccato, su indicazione del Ministero del Lavoro, i pagamenti degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2013 e anche per parte degli arretrati dell’anno passato, destinati ai lavoratori rimasti scoperti a causa dei ritardi nella procedura.

La buona notizia è che i sussidi 2013 saranno erogati per l’intero anno, mentre le cattive notizie riguardano il 2012, poichè si tratterà di un massimo di due mensilità per prestazioni decretate successivamente al 31 dicembre 2012.
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2013, i verbali delle Regioni consentiranno all’Inps di procedere ai pagamenti normalmente, in base alla risorse individuate dai relativi accordi.

Ciò che impensierisce le Regioni è, ovviamente, la copertura 2012, poiché i 200 milioni sbloccati potrebbero non essere sufficienti a coprire l’intera platea dei lavoratori rimasti senza ammortizzatori. Per farlo, servirebbe quasi il doppio, ovvero 380 milioni.

Ciò è accaduto perché alcune amministrazioni hanno richiesto gli ammortizzatori in ritardo, con il conseguente blocco della pratica da Inps. Per questo, molti lavoratori in cassa integrazione o in mobilità non hanno ricevuto i relativi assegni per gli ultimi mesi 2012.
Ad essere rimasti senza assegno sono 15mila dipendenti in Piemonte, 9mila in Veneto, addirittura 40mila in Emilia Romagna.
Non ci sono dati precisi, ma si stima che i lavoratori ad essere rimasti “ a secco” siano ben 100mila.

Per questo motivo, la Conferenza Stato Regioni ha chiesto di trovare le risorse necessarie per pagare i trattamenti a tutti i lavoratori rimasti scoperti.

Vera MORETTI

Ecco i contributi IVS Artigiani e Commercianti per il 2013

I contribuenti che sono iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) relativi alla loro posizione, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).

Per l’anno 2013, le aliquote contributive sono aumentate dello 0,45% rispetto al 2012 per effetto di quanto previsto dalla Manovra Monti, arrivando così a quota 21,75%.
Gli esercenti con età superiore a 65 anni beneficiano dello sconto del 50%, mentre è previsto uno sconto del 3% per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni.

Per essi, pertanto, le aliquote sono pari a:

  • 18,75% per gli artigiani;
  • 18,84% per i commercianti.

E’ confermata, per i soli iscritti alla gestione dei Commercianti, la maggiorazione dello 0,09% ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
E’ stato confermato anche il contributo di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità.

Le nuove aliquote 2013 dovute dagli iscritti alle Gestione IVS Artigiani e Commercianti sono pari a:

  • 21,75% per gli artigiani;
  • 21,84% per i commercianti (per questi soggetti è, infatti, prevista una maggiorazione dello 0,09% ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale).

E’ dovuto, in ogni caso, un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (= € 7,44 annui).
Sono stati modificati, invece, il minimale ed il massimale di reddito. In particolare, il minimale è ora pari a € 15.357, mentre il massimale è pari a:

  • € 75.883 (frazionabile in ragione mensile) per i soggetti iscritti alla Gestione Inps anteriormente al 01.01.1996 o che possono far valere anzianità contributiva al 31.12.1995;
  • € 99.034 (non frazionabile in ragione mensile) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995.

Va, infatti, ricordato che la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un reddito minimo annuo sul quale deve essere versato, in ogni caso, un contributo minimo obbligatorio fisso, che si calcola applicando le aliquote prima indicate all’importo del minimale di reddito.

Nel caso in cui il reddito d’impresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati anche i contributi variabili sulla quota di reddito eccedente il minimale e fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.
Nel dettaglio:

  • sulla quota di reddito che supera il minimale di € 15.357 e fino al limite di retribuzione annua pensionabile di € 45.530, si applicano le aliquote contributive prima indicate;
  • sull’ulteriore eventuale quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di € 45.530 e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a € 75.883 (o € 99.034), le aliquote contributive sono innalzate anche quest’anno di un punto percentuale, divenendo pari a: 22,75% per gli artigiani;
  • 22,84% per i commercianti;
  • 19,75% per i collaboratori artigiani di età inferiore a 21 anni;
  • 19,84% per i collaboratori commercianti di età inferiore a 21 anni.

Le scadenze per effettuare il pagamento, suddiviso in quattro rate, sono:

  • 1a rata: 16 maggio 2013;
  • 2a rata: 20 agosto 2013;
  • 3a rata: 18 novembre 2013;
  • 4a rata: 17 febbraio 2014.

Gli acconti dei contributi 2013 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:

  • entro il 17 giugno 2013 (o 17 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%), a titolo di 1a rata di acconto 2013;
  • entro il 2 dicembre 2013, a titolo di 2a rata di acconto 2013.

Il saldo va versato in sede di UNICO 2014, quindi entro il 16 giugno 2014 (o 16 luglio 2014 con maggiorazione dello 0,40%).

Vera MORETTI

Al via i nuovi congedi parentali

I genitori di bambini nati da gennaio 2013 possono usufruire del congedo patentale stabilito dalle nuove regole previste dalla Riforma del Lavoro.

In via sperimentale, la Legge ha voluto introdurre, per il triennio 2013-2015, misure di sostegno alla genitorialità, con l’obiettivo di “favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro“ e che contemplano anche il congedo dedicato ai padri.

E’ ora vigente il giorno di congedo obbligatorio per i padri dei nuovi nati, da utilizzarsi nei primi cinque mesi di vita del figlio, che si aggiunge al periodo di maternità cui ha diritto la madre, ed è fruibile durante il periodo in cui la madre è in maternità.
I due giorni di congedo facoltativo previsti, e che vanno utilizzati nel periodo di maternità della madre, senza però sommarsi ad esso: qualora il padre volesse beneficare di questi due giorni, essi verrebbero scalati da quelli concessi alla madre.

Da precisare che:

  • i nuovi giorni di congedo sono fruibili anche dal padre affidatario o adottivo,
  • i tre giorni di congedo (obbligatorio e facoltativo) non possono essere utilizzati a ore,
  • il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che usufruisce già del congedo di paternità, in sostituzione della madre.

Il padre ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione: ciò significa che il trattamento normativo e previdenziale è identico a quello previsto per la madre in maternità.
Ecco come richiedere il congedo: il padre comunica al datore di lavoro l’intenzione di usufruire del congedo in forma scritta con un anticipo di almeno 15 giorni.
Il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto.

Per quanto riguarda, invece, il congedo facoltativo di due giorni, il padre deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente, con conseguente riduzione del congedo medesimo.
Inoltre, si può usufruire dei congedi parentali, ovvero quelli previsti nei primi otto anni di vita del bambino, pari a sei mesi per ciascun genitore ma per un totale massimo di dieci mesi.
In questo caso possono essere concessi anche a ore.

La madre lavoratrice, al termine della maternità obbligatoria, può anche scegliere, per gli undici mesi successivi, un voucher per il servizio di baby-sitting oppure un contributo per mandare il figlio all’asilo.
Tale richiesta può essere presentata anche dalla madre che abbia già usufruito del congedo parentale.

Si tratta di un contributo di 300 euro al mese, per massimo sei mesi. Per ogni mese di contributo si perde un mese di congedo parentale.
Il contributo baby-sitting viene erogato sottoforma di buoni lavoro, mentre quello realtivo all’asilo consisterà invece in un pagamento diretto alla struttura prescelta, che deve esibire la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.
La madre, presentando domanda tramite uno dei canali telematici INPS, indica l’opzione prescelta e il numero di mensilità di cui vuole usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.

A finanziare questa agevolazione sono 20 milioni di euro all’anno e sulla base di queste risorse disponibili, l’Inps ammetterà le richiedenti compilando specifiche graduatorie, in base alla dichiarazione Isee con priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione.

Non sono ammesse a questi contributi le lavoratrici:

  • esentate dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati (se l’esenzione arriva dopo l’ammissione al contributo, quest’ultimo decade, senza obbligo di restituzione delle somme già percepite).
  • che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno diritto al beneficio fino ad un massimo di tre mesi mentre le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici in misura proporzionata all’orario.

Vera MORETTI

Chiarimenti sull’ASPI da parte del Ministero del Lavoro

La Riforma del Lavoro ha introdotto, come ben sappiamo, l’ASPI, ovvero la nuova assicurazione per l’impiego che ha preso il posto dell’indennità di disoccupazione, ma forse non tutti sono al corrente che riguarda le sole imprese e non tutti i datori di lavoro.

Per fare un esempio concreto, in caso di licenziamento di collaboratori domestici, non è dovuto.
Il dubbio era nato con l’applicazione del versamento della nuova tassa all’INPS: il contributo prevede un versamento la cui somma viene calcolata in modo indipendente dalle ore di lavoro effettivamente previste dal contratto.
Un collaboratore domestico, che sia badante, colf o baby sitter, che lavora poche ore alla settimana costerebbe al proprio datore di lavoro la stessa cifra delle imprese con dipendenti impiegati per 40 ore settimanali.

Se però l’Inps chiedeva un decreto che modificasse la norma a seconda dei casi, il Ministero ha preferito chiarire semplicemente che i datori di lavoro che licenziano collaboratori domestici sono esonerati dal contributo ASPI.

Con riferimento all’introduzione di ASPI e Mini-ASPI, occorre dire che in caso di contratto a tempo indeterminato la tassa dovuta da parte del datore di lavoro che licenzia è pari al 41% del massimale mensile ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, come previsto dall’articolo 2 comma 31 della Riforma Fornero.

La tassa va pagata solo in caso di licenziamento e non quando il lavoratore dà le dimissioni o se il rapporto del lavoro viene interrotto consensualmente.

Vera MORETTI

Tre nuovi codici nel modello F24

Restyling per il modello F24, che si presenta con tre codici in più, due nuovi e uno “riciclato”.

Il primo è la risoluzione n. 8/E, che dà il via libera a una nuova causale contributo per i datori di lavoro che devono versare, tramite F24, i contributi per il finanziamento degli enti bilaterali.
In questo caso si tratta dell’Ente Bilaterale della Pesca e la causale è “CCNL” denominata “Contributo di finanziamento dell’Ente Bilaterale della pesca (EBI PESCA)”.

Si trova nella sezione “INPS” del modello di pagamento, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”.
All’interno della stessa sezione, negli appositi campi, inoltre, devono essere inseriti il codice della sede Inps competente, la matricola Inps dell’azienda o della filiale, il mese e l’anno cui si riferiscono le somme versate.

Con la risoluzione n. 9/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme dovute per sanzioni amministrative pecuniarie comminate a chi contravviene alle norme riguardanti le misure di prevenzione per contrastare la malattia del gioco, ovvero la ludopatia.

Il codice “5113” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, del DL n. 158/2012” si utilizza per versare le multe per non aver rispettato la disposizione che vieta espressamente la messa in onda di pubblicità, relativa a giochi che danno luogo a vincite in denaro, durante trasmissioni televisive e radiofoniche o nei trenta minuti che precedono o seguono i programmi dedicati ai minori. Lo stesso divieto vale pure per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche rivolte agli under 18.

Il “5114” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7, commi 5 e 6, del DL n. 158/2012”, invece, lo deve usare chi paga la pena pecuniaria per aver omesso di scrivere, su schedine o tagliandi di gioco, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita.

La risoluzione n. 10/E, infine, estende all’F24 EP l’utilizzo del codice identificativo “ 51”, già istituito con la risoluzione 34/2012, ma solo per l’F24 “ordinario”. Gli enti pubblici, quindi, possono utilizzarlo nel modello di pagamento a loro dedicato, indicandolo nella sezione “contribuente”, per evidenziare il motivo per cui effettuano i versamenti al posto di altri soggetti.

In particolare, serve nei casi in cui l’ente pubblico, che ha appaltato lavori, servizi o forniture, è chiamato a rispondere, attraverso il proprio “intervento sostitutivo”, delle inadempienze, tributarie o contributive, dell’appaltatore e/o del subappaltatore.

Vera MORETTI

I servizi dell’ex-Inpdap diventano telematici sul sito Inps

Con l’integrazione dei servizi dell’ex-Inpdap nei canali dell’Inps, e la digitalizzazione di quest’ultimo, alcune prestazioni dell’ormai defunto Istituto passeranno al canale tematico.

A partire dal 4 aprile, infatti, i seguenti servizi saranno disponibili online:

  • riconoscimento del servizio militare;
  • accredito figurativo per il riconoscimento dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità che si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro;
  • autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi;
  • riscatto per la valutazione onerosa ai fini pensionistici di periodi o servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utili;
  • computo dei servizi ai sensi degli artt. 11, 12 e 15 del DPR n. 1092/1973.

Le domande possono essere presentate anche attraverso il Contact Center Integrato.
E’ possibile, altrimenti, rivolgersi ai Patronati che invieranno a loro volta la richiesta attraverso i servizi telematici dell’Istituto.
Fino al 3 aprile è prevista comunque una fase transitoria durante la quale è possibile inviare le domande sia con le vecchie modalità che attraverso i canali telematici.

Vera MORETTI