Pensione, invalidità civile, pensione sociale, i nuovi importi

Con il Messaggio 4050 del 15 novembre 2023 l’Inps ha confermato che nella rata della pensione del mese di dicembre oltre ad essere corrisposte le somme della tredicesima, sarà corrisposto anche il conguaglio, generalmente versato nel mese di gennaio e gli arretrati del conguaglio stesso, naturalmente per 13 mensilità.

Pensioni, anticipo a dicembre della perequazione

A gennaio 2023 è stato riconosciuto un aumento delle pensioni pari al 7,3%, relativo all’inflazione registrata nel 2022 a titolo provvisorio. A titolo definitivo l’inflazione si è invece attestata all’8,1%, questo implica che i pensionati hanno diritto a un ulteriore importo a conguaglio pari allo 0.8% per ogni mensilità. Generalmente tali somme dovrebbero essere corrisposte a gennaio 2024.

L’anticipo della perequazione è previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023”.

Gli importi della pensione a dicembre 2023

L’Inps nel Messaggio 4050 ha indicato anche i nuovi importi per le pensioni minime fissato a 567,94 , quindi i pensionati dovranno percepire la differenza tra quanto gli è stato versato e quanto dovrebbe essere versato. La perequazione viene effettuata al 100% per gli importi fino a 2.101,52, cioè 4 volte la pensione minima.

Cambiano gli importi anche per l’assegno di invalidità civile che avrà un aumento di 2,34 euro al mese per 13 mensilità, l’importo passa da 313,91 a 316,25, si tratta di un aumento di circa 30 euronell’assegno di dicembre.

L’assegno sociale passa invece da 503,27 euro a 507,03 con un aumento di 3,76 euro per 13 mensilità

Ricordiamo che nel mese di gennaio 2024 sarà corrisposto l’aumento degli assegni pensionistici, invalidità civile, assegno sociale con aumenti determinati in base all’inflazione provvisoria registrata per il 2023. Si dovrebbe trattare di un ulteriore 5% circa.

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Concorsi Inps, oltre 1000 posti. Domande entro il 26 aprile

L’Inps ha provveduto alla pubblicazione di due bandi di concorso per assunzioni. I bandi prevedono il reclutamento di 701 medici e 483 operatori sociali. Ecco i dettagli dei due concorsi Inps.

Concorsi Inps: bando per 701 medici

Il bando per 701 medici scade il giorno 26 aprile 2023, coloro che supereranno la selezione dovranno occuparsi funzioni relative all’invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale , attenzione però, il contratto non sarà di lavoro dipendente, ma di lavoro autonomo. Il contratto in base al fabbisogno dell’ente territoriale potrà prevedere 35 ore settimanali oppure 28 o 21 ore articolate su 5 giorni feriali a settimana dal lunedì a venerdì.

I medici saranno collocati presso le strutture territoriali dell’Inps, per poter accedere oltre ad aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia è necessario anche essere iscritti all’albo professionale.

Non si tratta di un vero e proprio concorso in quanto sarà basato sulla valutazione dei titoli di servizio e professionali.

La candidatura sarà solo telematica, occorre accedere al sito dell’Inps con le proprie credenziali per poter presentare la domanda. Sempre sul sito dell’Inps sarà possibile verificare la graduatoria e i punteggi assegnati.

Concorso Inps per 483 operatori sociali

Il concorso per operatori sociali prevede invece la scadenza del 21 aprile, quindi è bene affrettarsi nella presentazione della domanda. Anche in questo caso l’Inps propone il contratto di lavoro autonomo, quindi non si diventa dipendenti dell’istituto Nazionale di Previdenza Sociale. I 483 operatori sociali /esperti ratione materiae saranno impegnati nell’espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale, in relazione agli obblighi di legge (legge 104/92 e legge 68/99) e progetto HCP (Home Care Premium). Anche in questo caso la candidatura deve essere presentata telematicamente attraverso il sito dell’Inps.

Potranno partecipare alla selezione operatori iscritti nei seguenti albi:

  • Albo professionale degli Assistenti Sociali;
  • albo professionale degli Psicologi;
  • altri Albi professionali di interesse istituzionale escluso l’Albo dei medici Chirurghi.

Per la realizzazione della graduatoria saranno valutati i titoli di studio e professionali acquisiti dal professionista. Non sono previste ulteriori prove.

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Invalidità civile, la procedura semplificata resta in vigore

Durante il periodo di emergenza Covid si è provveduto a semplificare le procedure per l’accertamento dell’handicap al fine del riconoscimento dell’invalidità civile. L’Inps il 17 marzo con il Messaggio 1060/2023 ha reso noto che le procedure semplificate restano in vigore nonostante sia terminata l’emergenza pandemica.

Invalidità civile: resta in vigore la procedura online

Con Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 è stata istituita una procedura semplificata attraverso la quale le commissioni mediche preposte potevano accertare lo stato invalidante di un soggetto sulla base della sola documentazione medica allegata online attraverso la procedura semplificata. L’Inps sottolinea che tale modalità di accertamento medico-legale mira a semplificare l’iter sanitario-amministrativo garantendo tempi celeri e consentendo di utilizzare al meglio le risorse disponibili. Il nuovo iter riduce i tempi richiesti per gli accertamenti sanitari fornendo così un servizio più efficiente ai cittadini.

Questa procedura può essere utilizzata solo nel caso in cui dalla documentazione medica possa essere ricavata una valutazione obiettiva della condizione del soggetto.

In caso contrario la commissione medica di accertamento provvederà a convocare il soggetto a visita diretta. Tale iter è valido sia in fase di primo riconoscimento dell’invalidità civile, sia in caso di revisione.

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La valutazione sugli atti può essere richiesta anche dal diretto interessato o da chi lo rappresenta insieme ai documenti comprovanti lo stato di invalidità. In questo caso la commissione di accertamento deve indicare la documentazione sanitaria da produrre. Se la documentazione non è sufficiente, dovrà convocare il soggetto alla visita medica diretta.

Specialista che redige atti per invalidità civile semplificata incorre in responsabilità del pubblico ufficiale

L’Inps sottolinea anche che gli accertamenti effettuati dagli specialisti e allegati al fine di concludere la procedura a distanza possono essere messi in dubbio solo in presenza di elementi oggettivi che inducano a ritenere che le relazioni allegate siano non veritiere. Comportamento piuttosto grave, considerato che in tale veste gli specialisti fungono da pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio quindi la documentazione ha valore di atto pubblico facente fede fino a querela di falso per i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto delle dichiarazioni contenute nell’atto stesso.

Nel Messaggio 1060/2023 l’Inps rende noto che il progetto per la la semplificazione delle procedure del riconoscimento e revisione dell’invalidità civile è stato finanziato con i fondi PNRR, inoltre l’Inps sta provvedendo a implementare il servizio in modo da consentire la visualizzazione della documentazione sanitaria allegata attraverso sistemi informatici che connettono le ASL ai sistemi dell’Inps.

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Invalidità civile 2023: nuovi importi e limiti di reddito

Riforma pensioni: assegni più alti, solidarietà intergenerazionale, flessibilità in uscita

Comincia a consolidarsi il disegno di riforma pensioni che potrebbe essere approvata. Ecco come potrebbe cambiare il welfare nel prossimo futuro.

Welfare: aumentano gli importi degli assegni di invalidità

La prima cosa da sottolineare è che nel programma di Fratelli d’Italia, primo partito in seguito al voto del 25 settembre, c’è l’idea di innalzare le prestazioni in favore degli invalidi civili, in particolare si legge che nessuna prestazione di invalidità potrà avere un importo inferiore rispetto ad altre forme di assistenza sociale.

Flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e stop all’adeguamento all’aspettativa di vita

La seconda proposta riguarda la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. È molto probabile che resti in vigore la legge Fornero, ma che come già avvenuto negli anni passati con la Quota 100 e la Quota 102, ci sarà la possibilità di uscire prima dal mondo del lavoro. Per ora ancora non è chiaro come potrebbe essere applicata tale flessibilità, ma sembra si vada verso la conferma dell’Ape Sociale e di Opzione Donna. Inoltre nel programma c’è un altro elemento importante, cioè lo stop all’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita. Attualmente lo stop già c’è ma è legato all’epidemia Covid che ha portato l’aspettativa di vita a non innalzarsi, quindi si tratta di uno stop automatico, mentre ora dovrebbe essere introdotto in modo strutturale per evitare che i lavoratori si trovino a rincorrere la pensione.

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Riforma pensioni e solidarietà integenerazionale

Fratelli d’Italia punta però al ricambio generazionale nel mondo del lavoro e questo vuol dire per forza di cose che dovrà esserci un’uscita anticipata di massa dal mondo del lavoro e questo anche grazie a incentivi di tipo economico.

Fratelli di Italia punterebbe a un programma di solidarietà intergenerazionale con incentivi fiscali nei confronti di over 65 che sostengono oneri nei confronti di under 36, tra questi oneri riconosciuti vi dovrebbero essere spese sanitarie, per istruzione scolastica e universitaria, pratica sportiva e canoni di locazioni per immobili. In poche parole genitori e nonni che aiutano figli e nipoti dovrebbero avere sconti fiscali.

Nel programma di solidarietà intergenerazionale dovrebbero finire anche le pensioni d’oro, le stesse non dovrebbero essere sottoposte a un ricalcolo per evitare che le pensioni versate non corrispondano ai contributi effettivamente versati, in poche parole si potrebbe introdurre una sorta di tetto, ma ancora non è stato chiarito a quale livello di reddito dovrebbe esserci questo stop.

Buone notizie dovrebbero poi arrivare per tutti i pensionati in quanto dovrebbe esserci una rivalutazione delle pensioni legata non semplicemente all’inflazione, ma alla svalutazione monetaria. Nel programma c’è anche la tutela delle pensioni delle giovani generazioni.

Pensione di invalidità: la ministra Stefani annuncia nuovi aumenti

Tra i 20 disegni di legge collegati al DEF (documento di economia e finanza) c’è quello che prevede l’aumento della pensione di invalidità, potrebbero quindi a breve esserci importanti novità per tutti coloro che sono invalidi al 100%.

Pensione di invalidità importi e maggiorazioni

A rendere ufficiale che a breve potrebbero arrivare aumenti per la pensione di invalidità è la ministra delle Disabilità Erika Stefani. L’obiettivo è dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 152 del 2020 che ha sottolineato l’inadeguatezza dell’importo della pensione di inabilità in quanto insufficiente ad assicurare il minimo vitale. Di conseguenza viola l’articolo 38 della Costituzione, il quale stabilisce che: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

In seguito a tale sentenza, dal novembre 2020 ci sono state leggere modifiche. In particolare ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento un nuovo trattamento economico per gli invalidi civili al 100%, costoro se hanno ulteriori, determinati requisiti, percepiscono 651,51 euro (per 13 mensilità). Questo perché costoro possono ricevere una maggiorazione.

Tale importo è stato poi modificato tenendo in considerazione l’inflazione e in particolare ora, 2022, gli invalidi civili al 100% possono percepire: una maggiorazione mensile di 368,58 euro e un importo per invalidità civile rivalutato di 291,69 euro (per un totale di 660,27 euro).

Requisiti per ottenere la maggiorazione

Abbiamo però anticipato che la maggiorazione è legata a requisiti di reddito e vediamo ora quali sono:

  • nel caso in cui si tratti di pensionato solo, la maggiorazione spetta nel caso in cui il reddito complessivo sia non superiore a 8.583,51 euro;
  • se coniugato, il reddito non deve superare 14.662,96 euro.

Quali saranno i nuovi importi della pensione di invalidità?

In seguito all’annuncio della ministra Erika Stefani non è stato anticipato altro. Non è possibile oggi sapere quale sarà l’ammontare della pensione di invalidità in seguito ai nuovi aumenti e se gli stessi riguarderanno tutti gli invalidi, indipendentemente dal reddito o se saranno fissate ancora una volta le soglie. In realtà la ministra ha fatto riferimento esclusivamente alle quote base e di conseguenza l’aumento dovrebbe esserci per tutti, ma la differenza la farà sicuramente l’ammontare dell’incremento.

Per conoscere le differenze tra invalidità civile, inabilità e pensione di inabilità, leggi l’articolo: Pensione di inabilità: differenze con invalidità civile, assegno ordinario. Guida

Assegno ordinario di invalidità: nella trasformazione in pensione di vecchiaia cambiano gli importi?

Pensione di invalidità civile nel 2022: nuova procedura a scelta dell’interessato

Cambia molto per i pensionati titolari di pensione di invalidità civile. È sopraggiunto infatti un nuovo iter relativo ai controlli per le prestazioni di invalidità civile nel 2022. Come è noto infatti, l’INPS procede a delle verifiche periodiche per confermare la prestazione ai già beneficiari. Controlli periodici che servono all’INPS per verificare se il beneficiario di una prestazione a ancora diritto alla stessa. In altri termini, se permangono le patologie che sono state utili all’assegnazione del beneficio per il periodo precedente la visita di controllo.

La visita di controllo resta, ma al fine di velocizzare le procedure, cambia il meccanismo.

Chi percepisce la pensione può evitare la visita

Quale percentuale di invalidità per legge 104

Chiunque percepisce un assegno di invalidità civile sa che la prestazione, almeno inizialmente, è erogata provvisoriamente. Occorre infatti passare delle visite che potremmo definire di conferma. In genere la visita è triennale, ma non sono rari i casi di visite a periodi più brevi, in base ai dettami dell’INPS e alle patologie invalidanti di un soggetto.

In genere, dopo tre visite con conferma della prestazione, che significa, conferma dello stato di disabilità, la prestazione viene confermata per sempre. La novità riguarda l’iter a cui sono assoggettati quanti devono sostenere queste visite.

Al fine di facilitare il compito degli interessati e snellire le procedure, hanno pensato di aprire alla tecnologia. E per alcuni beneficiari chiamati all’adempimento, potrebbe diventare inutile presentarsi a visita.

Basterà infatti, inviare la documentazione medica richiesta, tramite procedura telematica, per consentire agli organi accertatori di confermare la prestazione. Naturalmente tutto questo si materializza nel momento in cui la documentazione risulta sufficiente. Infatti nel caso contrario la visita con conseguente convocazione da parte dell’INPS, tornerebbe necessaria.

La nuova procedura di conferma dell’invalidità civile

Naturalmente i rischi a non adempiere restano sempre gli stessi. In effetti, si rischia la sospensione della prestazione e la sua decadenza. Per sfruttare la nuova procedura, occorre allegare la documentazione utilizzando il servizio on line presente sul sito dell’INPS.

La procedura automatizzata, 4 mesi prima della data della visita, estrapolerà le posizioni dei diretti interessati attivando la procedura di caricamento e invio della documentazione. Deve essere il soggetto interessato ad inviare la documentazione che permetterà ai medici accertatori, di redigere il verbale anche solo sulla base della documentazione prodotta dall’interessato. Quest’ultimo riceverà una comunicazione da parte dell’Inps circa la scelta da operare.

Infatti l’utilizzo della nuova procedura è opzionale da parte dell’invalido che può comunque non inviare nulla ed attendere la visita alla vecchia maniera. Dal ricevimento della comunicazione di invito a scegliere, l’interessato ha 40 giorni di tempo per operare la scelta inviando la documentazione.

La procedura passo dopo passo

Il nuovo procedimento di revisione per l’accertamento della permanenza dell’invalidità civile è più semplice. Ricapitolando, per la nuova procedura i termini sono:

  • 4 mesi prima della visita comunicazione INPS con invito ad allegare la propria documentazione sanitaria;
  • 40 giorni dalla data in cui l’INPS ha spedito la lettera per inviare la documentazione.

Inoltre, senza invio della documentazione o se la documentazione non è sufficiente, si passa alla convocazione alla vecchia maniera. Si procede alla convocazione presso UOC (Unità Operativa Complessa) o UOS  (Unità Operativa Semplice).

Invalidità civile: come presentare la domanda e tempi di attesa per la visita

L’invalidità civile viene riconosciuta a coloro che hanno una disabilità e permette di accedere ad agevolazioni, contributi economici e tutele di varia natura in base al grado di disabilità. Scopriamo ora qual è l’iter da sostenere per poter accedere a questo beneficio.

Come presentare la domanda per l’invalidità civile?

La richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile può avere input dalla persona che dovrebbe beneficiarne, in caso di minore da parte del genitore o del tutore, il secondo può dare l’input anche nel caso di soggetto interdetto, infine dal curatore per la persona inabilitata.

Per poter presentare la domanda è necessario recarsi dal medico curante che deve compilare il certificato online, lo stesso deve indicare i dati anagrafici del paziente e la patologia (o le patologie) per la quale si richiede l’invalidità civile e naturalmente deve indicarne la diagnosi. Il medico in questa fase deve indicare i codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve inoltre indicare se si è in presenza di patologie stabilizzate o di gravità tale da dare diritto alla non rivedibilità. Infine, deve indicare se il paziente è affetto da patologia oncologica.

Al termine dell’inoltro viene rilasciata una ricevuta con codice univoco del certificato della procedura attivata. Il medico deve stampare tale ricevuta e consegnarla all’interessato che dovrà poi presentarla alla commissione medico competente al momento delle visita, insieme all’attestato di trasmissione (che deve consegnare sempre il medico al termine della fase di inoltro della domanda) e l’eventuale certificato di non trasportabilità con richiesta di visita a domicilio.

Inoltro della domanda sul sito INPS

Terminata questa prima fase, il richiedente il beneficio deve inoltrare all’INPS, entro 90 giorni, la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile. Questa operazione deve essere compiuta telematicamente, può essere fatta personalmente o avvalendosi di patronati o enti abilitati, come le associazioni di categoria. Durante la fase di compilazione della domanda è necessario prestare attenzione, la stessa infatti deve essere completata in ogni sua parte, ma soprattutto deve essere indicato in modo esatto il numero del certificato rilasciato dal medico, cioè il codice univoco di cui abbiamo parlato in precedenza, in questo modo l’INPS abbina l’inoltro fatto dal medico alla domanda presentata dall’interessato e ha una documentazione completa.

L’interessato deve indicare i suoi dati anagrafici con codice fiscale, nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, indirizzo di residenza, deve indicare se si trova ricoverato in una struttura e l’indirizzo e-mail per ricevere eventuali comunicazioni dall’INPS, oltre al recapito telefonico. Terminato l’inoltro, l’interessato in ogni momento accedendo alla propria pagina personale sul sito dell’INPS, in questo caso è necessario identificarsi con SPID, CIE o CNS, è possibile controllare in ogni momento lo stato della domanda. Al termine dell’inoltro, l’INPS invia una ricevuta con indicato il numero di protocollo e la data dell’inoltro.

La visita della Commissione

A questo punto l’INPS trasmette la domanda all’ASL competente per territorio che generalmente entro 30 giorni dovrebbe comunicare la data prevista per la visita. In base alla normativa prevista, nel caso in cui il paziente sia portatore di patologia oncologica la visita deve essere fissata nell’arco di 15 giorni (legge 80 del 2006, articolo 6).

L’invito alla visita viene inviato con posta raccomandata oppure con posta elettronica, inoltre sul sito dell’INPS nella propria pagina è sempre possibile controllare la data prevista per la visita. Nell’invito sono indicati anche i documenti da portare.

Nel caso in cui il paziente non sia trasportabile, il medico curante, almeno 5 giorni prima rispetto a quello in cui è fissata la visita, deve inoltrare il certificato medico di richiesta di visita domiciliare. Il presidente della Commissione Medica deve quindi pronunciarsi sulla non trasportabilità e dare comunicazione della data in cui è prevista la visita domiciliare e l’orario. Nel caso in cui invece ritenesse non sussistenti i motivi di non trasportabilità dovrà indicare una nuova data per la visita ambulatoriale.

Cosa succede se non mi presento alla visita per l’invalidità civile?

In caso di assenza ingiustificata, la Commissione provvederà a fissare un nuovo appuntamento e a comunicarlo. Al verificarsi di due assenze consecutive, la domanda si intende rinunciata e quindi sarà necessario riprendere nuovamente l’iter dall’inizio.

Come è formata la Commissione ASL?

La Commissione ASL è una Commissione Medica Integrata composta da un medico specializzato in medicina legale e ulteriori due medici, di cui uno specializzato in medicina del lavoro. La Commissione è inoltre integrata da un medico INPS e un sanitario in rappresentanza dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC). Alla visita il “paziente” può farsi assistere da un medico di sua fiducia, nella maggior parte dei casi si predilige un professionista specializzato in medicina legale.

La percentuale di invalidità si calcola tenendo in considerazione le “tabelle dell’invalidità civile” contenute nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 Febbraio 1992. Queste indicano per ogni patologia un diverso punteggio, inoltre per ogni patologia sono previsti diversi gradi di gravità che danno luogo a un punteggio diverso.

Al termine della visita la commissione redige il verbale con esito della visita, codici delle patologie, eventuale rivedibilità.

Occorre ricordare che l’INPS con il Messaggio 926 del 2022 ha reso operativo le nuove regole per la visita per l’invalidità civile con la possibilità di ottenere riscontro alla prima istanza e in fase di revisione con i soli documenti allegati.

Per conoscere il dettaglio delle nuove norme, leggi l’articolo: Invalidità civile: nuove procedure per le visite di prima istanza e di revisione

Invalidità civile: nuove procedure per le visite di prima istanza e di revisione

L’INPS con il Messaggio 926 del 25 febbraio 2022 ha provveduto a chiarire le nuove modalità per le visite di prima istanza e di revisione per l’invalidità civile, adeguando così la pratica al decreto legge 76 del 2020 (decreto Semplificazioni) convertito in legge 120 del 2020. Con la procedura online non è più necessario sottoporsi a visita presso la Commissione medica.

Invalidità civile: come cambia la procedura per visite di prima istanza e revisione

L’INPS nel Messaggio precisa che in base all’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 esiste un preciso obbligo in capo all’INPS di provvedere alla revisione dei provvedimenti di invalidità civile al fine di valutare la persistenza nel tempo delle condizioni patologiche che hanno portato al riconoscimento del beneficio. In base a tale obbligo l’INPS si adegua quindi alle nuove modalità operative. La normativa, articolo 29 ter del decreto legge 76 del 2020, autorizza le commissioni mediche a procedere all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap basandosi sui soli atti fatti pervenire dal richiedente. La commissione medica può procedere in tal senso solo nel caso in cui dalla documentazione in atti sia possibile procedere a una valutazione obiettiva, quindi non devono esservi dubbi sul fatto che la condizione del soggetto sia tale da portare al riconoscimento dell’invalidità civile.

Il nuovo iter per la revisione dell’invalidità civile

L’INPS nel Messaggio 926 rende operativa questa norma e specifica come avverrà la revisione dell’invalidità civile già riconosciuta. L’obiettivo è semplificare le procedure razionalizzando l’iter di revisione attraverso l’uso di nuove tecnologie, il tutto a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza.

Quattro mesi prima della data prevista per la revisione, l’INPS estrarrà dai sistemi le posizioni interessate. Il soggetto riceverà prima della data prevista per la revisione dell’invalidità civile una lettera attraverso posta prioritaria con l’invito ad allegare online, sul sito dell’INPS, la documentazione aggiornata sulle condizioni di salute

La documentazione deve essere allegata entro i successivi 40 giorni. Le commissioni mediche provvederanno a valutare tale documentazione, se la riterranno sufficiente provvederanno a formulare il proprio giudizio. In caso contrario, cioè se riterranno che la documentazione allegata non sia sufficiente, fisseranno una visita di revisione.

L’interessato riceverà una comunicazione della data e del luogo della visita per invalidità civile con Raccomandata con Ricevuta di Ritorno. La visita sarà fissata presso l’UOC (Unità Operativa Complessa) o presso l’UOS (Unità Operativa Semplice). Occorre sottolineare che la data potrà anche non corrispondere con il termine iniziale dei 4 mesi indicato nella prima comunicazione e dipenderà dal calendario della Commissione. Si procederà a fissare la visita anche nel caso in cui il soggetto interessato nel termine dei 40 giorni non provveda ad allegare la documentazione, quindi chi ha difficoltà con i nuovi strumenti tecnologici potrà comunque procedere in modo tradizionale. Naturalmente per allegare gli atti, sarà necessario autenticarsi sul sito INPS con le proprie credenziali utilizzando un codice SPID, CIE o CNS.

Cosa fare se non è possibile presenziare all’appuntamento con la Commissione?

Nel caso in cui il soggetto non possa essere presente alla visita, dovrà comunicarlo all’INPS attraverso la struttura INPS territorialmente competente, precisando se l’impossibilità è rappresentata da motivi amministrativi o sanitari. In questo caso l’INPS fornirà un nuovo appuntamento. Nel caso in cui il soggetto non invii tale comunicazione e non si presenti all’appuntamento, si provvederà alla sospensione dei benefici ed entro 90 giorni alla revoca della prestazione.

L’INPS provvederà alle comunicazioni attraverso posta prioritaria e posta raccomandata, inoltre saranno effettuate chiamate outbound per comunicare la data ed eventuali variazioni, inoltre verrà inviato un sms per ricordare la data della visita della Commissione. Naturalmente tali servizi sono attivi solo nel caso in cui l’INPS sia a conoscenza dei recapiti telefonici.

Se sei confuso sulle varie prestazioni per invalidi? Leggi la guida: Pensione di inabilità: differenze con invalidità civile, assegno ordinario. Guida

Assegno sociale o pensione sociale: cos’è, come si calcola e a chi spetta

Cosa succede a chi non è riuscito a maturare i contributi per accedere alla pensione? Questa è la domanda che molti si fanno. Per loro c’è l’assegno sociale, un tempo chiamato pensione sociale, che corrisponde a un minimo vitale erogato solo in determinate situazioni.

Cos’è l’assegno sociale

L’assegno sociale dal 1996 ha sostituito quella che un tempo veniva denominata pensione sociale, cioè la pensione riservata a coloro che non hanno requisiti contributivi maturati con lavoro dipendente o autonomo. Viene erogata a domanda di parte ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate. Tra le sue peculiarità, che la rendono diversa dalle altre prestazioni pensionistiche (pensione di vecchiaia, anticipata..), vi sono la non esportabilità, cioè non può essere versata ai cittadini italiani che risiedono all’estero, e la non reversibilità, questo vuol dire che alla morte del beneficiario non sarà erogata in favore del coniuge o degli altri aventi diritto potenziali.

Requisiti soggettivi

Possono richiedere l’assegno sociale:

  • cittadini italiani;
  • cittadini comunitari iscritti all’anagrafe di un comune italiano;
  • extracomunitari.

Dal 2022 per poter richiedere l’assegno sociale occorre avere il certificato di residenza in un Comune italiano da almeno 10 anni.

L’assegno sociale può essere richiesto al compimento del 67° anno di età.

Requisiti economici per poter ottenere l’assegno sociale

Per poter ottenere questa prestazione sono richiesti requisiti economici e cioè avere un reddito personale non superiore a 6085,30 euro annuali e un reddito complessivo con il coniuge non superiore a 12.170,60 euro annuali.

Diventa importante capire a questo punto cosa rientra nel reddito da dichiarare ai fini dell’ottenimento dell’assegno sociale.

Ecco la lista:

  • tutti i redditi imponibili Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • redditi esenti da imposta;
  • pensioni di guerra
  • redditi con ritenuta alla fonte, ad esempio vincite;
  • redditi da terreni e fabbricati;
  • obbligazioni o altri titoli simili;
  • rendita vitalizia INAIL, quindi rendite che derivano da infortuni sul lavoro;
  • pensione di inabilità;
  • pensione diretta erogata dall’estero ( ad esempio per coloro che hanno lavorato in Svizzera o Germania e ricevono da questi paesi assegni pensionistici);
  • assegni alimentari ( ad esempio l’assegno alimentare versato dall’ex coniuge).

Non concorrono invece a determinare il reddito:

  • il trattamento di fine rapporto o anticipazioni del TFR;
  • il reddito della casa utilizzata come abitazione principale;
  • competenze arretrate assoggettata a tassazione separata;
  • indennità di accompagnamento e indennità di comunicazione per i sordi;
  • l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
  • arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.

Come si calcola l’importo?

L’importo dell’assegno sociale dipende dalla situazione del soggetto.

L’importo aggiornato al 2022 è di 468,10 euro mensili per 13 mensilità e spetta a coloro che non hanno reddito. Nel caso in cui invece siano presenti dei redditi gli importi sono calcolati in base ad essi, tenendo come riferimento i limiti che abbiamo vista prima, cioè 6.085,30 per i non coniugati e 12.170,60 per chi invece ha un coniuge.

Per calcolare quanto effettivamente si percepirà è necessario avere come riferimento la somma “potenziale” di reddito personale da assegno sociale, quindi 468,10 per 13 = 6085,30- il reddito prodotto. Tale importo viene quindi a sua volta diviso per 13.

Ad esempio, se una persona ha un reddito annuale di 1.000 euro, sarà necessario fare 6.085-1000= 5.085,30 e dividere questo importo per 13. Quindi l’importo mensile sarà di 391,17 euro mensili.

Diverso è il calcolo da effettuare per i coniugati, infatti in questo caso il limite di reddito è 12.170,60. L’importo pieno viene corrisposto a coloro che hanno un reddito familiare inferiore a 6.085,30. Chi invece ha un reddito maggiore, riceverà importi minori arrivando così al doppio dell’importo minimo. Ad esempio chi ha un reddito complessivo di 8.000 euro, dovrà sottrarre tale somma a 12.170,60, cioè 4.170, 60 e dovrà dividere per 13, quindi riceverà 320 euro al mese per 13 mensilità.

Come presentare la domanda?

L’assegno sociale deve essere chiesto all’INPS, di conseguenza per poter proporre la domanda è necessario collegarsi al sito INPS ed accedere alla propria pagina personale con le credenziali SPID, CIE o CNS.

A questo punto è necessario cliccare sulle voci “Nuova prestazione pensionistica”  e di seguito “Assegno sociale” e compilare la domanda. E’ necessario allegare il documento di identità, il permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari e autocertificazione o certificato storico di residenza dall’Ufficio anagrafe del Comune. In alternativa è possibile presentare la domanda attraverso il patronato. L’istruttoria in genere ha una durata di 30-60 giorni e viene erogato dal mese successivo rispetto a quello in cui è inoltrata la domanda.

Ricordiamo che l’assegno di invalidità civile a 67 anni si trasforma in assegno sociale. Per conoscere tutte le differenze tra i vari tipi di assegni, leggi la guida: Pensione di inabilità: differenze con invalidità civile, assegno ordinario. Guida

Pensione di inabilità: differenze con invalidità civile, assegno ordinario. Guida

Le misure di sostegno in favore di persone con patologie di varia natura sono diverse e hanno presupposti diversi. Purtroppo in questo campo c’è molta confusione, soprattutto sull’assegno ordinario di invalidità, invalidità civile e pensione di inabilità. Cercheremo quindi di fare chiarezza su questi punti.

Cos’è la pensione di inabilità e requisiti

La pensione di inabilità è una prestazione economica che può essere richiesta da lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale INPS e lavoratori parasubordinati. Affinché possa essere riconosciuto tale diritto, è necessario avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni (260 contributi settimanali ) di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati negli ultimi 5 anni.

Il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità è incompatibile con qualunque prestazione lavorativa,  sia con lavoro dipendente, con l’iscrizione alla Camera di Commercio, ad albi professionali, nei coltivatori diretti, negli elenchi degli operai agricoli. Appare evidente da questa introduzione alla pensione di inabilità che la stessa costituisca un diritto esclusivamente per soggetti che non abbiano una residua capacità lavorativa. Il lavoratore deve quindi essere colpito da un’infermità o una patologia che sia causa di una permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro.

La pensione di inabilità non è cumulabile con rendite vitalizie erogate dall’INAIL, si tratta in questo secondo caso di rendite erogate in seguito a infortunio sul lavoro che abbiano portato a una menomazione permanente che siano però legate allo stesso evento. Questo implica che se la rendita è erogata, ad esempio per la perdita di un braccio sul lavoro, ma la pensione di inabilità sia invece collegata ad altra patologia, magari anche successiva, si possono continuare a percepire entrambi gli importi.

La pensione di inabilità spetta a coloro che hanno incapacità di deambulare autonomamente e a coloro che necessitano di assistenza continuativa per lo svolgimento delle azioni quotidiane. Viste le peculiarità di questa prestazione, occorre sottolineare che la pensione di inabilità è compatibile con la percezione dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa (il classico accompagnamento).

Come si calcola l’importo della pensione di inabilità?

L’importo si calcola aggiungendo all’importo maturato in base all’anzianità contributiva, contributi ulteriori fino al raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione.

Cos’è l’assegno ordinario di invalidità e requisiti

L’assegno ordinario di invalidità (IO) si differenzia dalla pensione di inabilità per il fatto che è di spettanza di coloro che hanno la perdita di almeno 2/3 della capacità lavorativa, in riferimento comunque alla tipologia di lavoro effettivamente svolto. Questo implica che, a differenza della pensione di inabilità, vi è una residua capacità lavorativa e quindi non è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro o professionale. Da ciò deriva che si può essere iscritti in ordini professionali, si può svolgere lavoro dipendente con mansioni che siano comunque compatibili con la propria disabilità.

Il rinnovo

Si ottiene il riconoscimento a percepire l’assegno ordinario di invalidità a fronte di una infermità permanente di natura mentale o fisica. L’assegno viene corrisposto per un periodo di 3 anni, su domanda dell’interessato può essere prorogato per ulteriori 2 periodi di 3 anni ciascuno. Dopo la terza proroga diventa definitivo. Il rinnovo deve essere chiesto dal beneficiario nel periodo intercorrente tra i sei mesi antecedenti e i 120 giorni successivi alla scadenza del triennio. In caso di omissione si decade dal beneficio. Deve essere ricordato che in qualunque momento l’INPS può sottoporre a revisione il titolare della prestazione, come disciplinato dall’art. 9 della Legge 222/1984 .

Se il lavoratore dopo l’inizio della percezione dell’assegno ordinario di invalidità continua a svolgere attività lavorativa, l’accertamento sanitario avviene con cadenza annuale. I requisiti contributivi sono gli stessi previsti per la pensione di inabilità.

Il periodo in cui si è fruito dell’assegno ordinario di invalidità, se erogato senza il lavoratore abbia continuato l’attività lavorativa, viene considerato utile ai fini del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Raggiunti tali requisiti viene quindi trasformato in pensione di vecchiaia e quindi gli importi sono “aggiornati”.

Sottilineiamo ora che l’importo dell’assegno ordinario di invalidità non è fisso, ma come per la pensione ordinaria dipende dalla situazione contributiva del titolare. Non è previsto un requisito anagrafico per ottenere tale trattamento e neanche un requisito economico. Viene riconosciuto semplicemente a coloro che hanno un’infermità da cui residui meno di un terzo di capacità lavorativa.

Invalidità civile: differenze con l’assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità a sua volta non deve essere confuso con l’invalidità civile. L’invalidità civile è una prestazione assistenziale, viene erogata in favore di coloro che hanno una percentuale di invalidità di almeno il 33%. Le prestazioni a cui si ha però diritto dipendono dal grado di invalidità:

  • dal 33% al 73% si ha diritto ad assistenza sanitaria ed agevolazioni fiscali;
  • dal 46%  iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata;
  • per percentuali dal 66% all’esenzione dal ticket sanitario;
  • dal 74% al 100% si ha diritto a prestazioni economiche.

A differenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, in questo caso non si tiene in considerazione il requisito contributivo, inoltre l’importo dell’invalidità civile è fisso e riconosciuto a coloro che hanno un’invalidità dal 74% al 100%, cioè non è determinato in base ai contributi.

Per conoscere gli importi leggi l’articolo: Adeguamento indennità di invalidità 2022: piccoli importi maggiorati.

Ci sono inoltre limiti reddituali, cioè non ha diritto alla percezione dell’assegno di invalidità civile chi supera determinati limiti di reddito. Tali limiti variano anche in base alla tipologia di invalidità quindi non è questa la sede per approfondire questo tema.

Revisione e rivedibilità

Cambia anche la procedura per la revisione, solitamente nel verbale di accertamento si dispone la rivedibilità e la commissione indica anche il limite temporale entro il quale si prevede la nuova visita. Lo stesso varia da 2 a 5 anni, dipende dall’età e dalla patologia che hanno portato al riconoscimento dell’invalidità civile. Anche questa è una differenza rispetto all’assegno ordinario di invalidità. La rivedibilità solitamente si applica anche a coloro che hanno patologie irreversibili. Solo per alcune patologie indicate nel Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007, in ottemperanza dell’articolo 25, comma 8, della Legge n.114/14 è esclusa la rivedibilità. Anche questa è una differenza rispetto all’assegno ordinario di invalidità.

La reversibilità: quando spetta?

Un’altra differenza tra pensione di inabilità e invalidità civile è data dalla reversibilità, infatti la pensione di inabilità essendo una prestazione economica previdenziale legata alla situazione contributiva è reversibile, quindi in caso di morte il coniuge e gli aventi diritto possono accedere alla pensione superstiti.

Non è reversibile neanche l’assegno ordinario di invalidità.