Nuove scadenze fiscali, precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Con il decreto adempimenti sono previste nuove scadenze fiscali e l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 ha fornito le istruzioni operative e lo scadenzario che i contribuenti dovranno seguire per i prossimi anni.

Nuove scadenze fiscali per il modello Redditi persone fisiche 2024

Con il decreto Adempimenti cambiano le scadenze per la presentazione del modello Redditi e Irap, resta ferma la scadenza per la presentazione del modello 730 che resta ferma al 30 settembre di ogni anno.

Per quanto riguarda il modello Redditi Persone Fisiche, con le nuove norme è prevista la 30 settembre cioè stesso termine previsto per il modello 730. Per il solo anno di imposta 2023, dichiarazione da presentare quindi nel 2024, il termine è stato posticipato al 15 ottobre 2024.

Sono infatti slittati i termini per aderire al concordato preventivo biennale a causa della necessità di predisporre software e piattaforme. Ci sarà temo fino al 15 ottobre e di conseguenza per facilitare le operazioni ai contribuenti, viene sostato al 15 ottobre 2024 anche il termine per la presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma si precisa che tale modifica è solo per quest’anno, dall’anno di imposta 2024, dichiarazione da presentare nel 2025 entra in vigore il termine ordinario in scadenza al 30 settembre.

Occorre però prestare attenzione infatti se il modello Reddito Persone Fisiche è presentato, da persone fisiche, tramite un ufficio di Poste italiane Spa, la consegna dovrà essere fatta tra il 1° maggio e il 1° luglio 2024.

Leggi anche: Concordato preventivo biennale, reddito alto per chi ha un Isa basso

Nuove scadenze fiscali Irap, Ires, modello 770 sostituti di imposta

Per i soggetti Ires, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, la dichiarazione dovrà essere trasmessa entro il 15 ottobre 2024, ovvero entro il giorno 15 del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con esercizio “a cavallo”, cioè con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Per l’Irap, imposta redditi attività produttive, si applicano gli stessi termini di scadenza previsti per il modello Redditi persone fisiche.

Resta ferma la data di scadenza del 31 ottobre 2024, per la trasmissione, da parte dei sostituti d’imposta, del modello 770.

Leggi anche: Dichiarazione Iva 2024 entro il 30 aprile, a cosa fare attenzione

Riforma fiscale, addio Tobin tax, Superbollo e aumento deducibilità fondo pensione

Tempi stretti per la riforma fiscale, entro il 26 maggio devono essere presentati gli emendamenti e sono già molte le ipotesi a cui si sta lavorando, tra queste l’eliminazione della Tobin tax che si aggiunge all’annunciata abolizione del Superbollo. Sono però allo studio anche ulteriori ipotesi. Ecco quali.

Riforma Irpef e addio alla Tobin tax, a che punto siamo con la riforma fiscale?

L’obiettivo dichiarato dal vice-ministro Maurizio Leo è quello di approvare la riforma fiscale entro la pausa estiva. I lavori procedono in modo piuttosto celere.

Alla base della riforma fiscale c’è la nuova distribuzione delle aliquote Irpef, tra le ipotesi allo studio vi è la riduzione dell’Ires, imposta sul reddito delle società.

Prende quota l’ipotesi di ridurre o addirittura eliminare la Tobin tax, si tratta della tassa sulle transazioni finanziarie introdotta in Italia con la legge di stabilità 2013. La Tobin Tax si applica applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari, e alle operazioni “ad alta frequenza”

Leggi anche: Tobin Tax: cos’è? Scadenza, aliquota ed esenzioni.

Allo studio ci sono tre ipotesi, cioè la cancellazione dell’imposta, l’esenzione per le transazioni fuori dai mercati regolamentati (Otc) o, infine, l’allargamento dell’esenzione alle quotate con capitalizzazione fino a 1 miliardo di euro.

Dovrebbe invece sparire il Superbollo che attualmente si applica alle auto di grossa cilindrata con una potenza superiore ai 185 kW. Il superbollo prevede il pagamento di 20 euro per ogni kW sopra i 185 kW.

Leggi anche: Addio al Superbollo, il Governo vuole eliminare la tassa sulle auto di grossa cilindrata

Nuovi vantaggi fiscali per i fondi pensione

Tra gli emendamenti che dovrebbero essere presentati vi è anche l’aumento della deducibilità del fondo pensione. I fondi pensione sono strumenti di investimento incentivati dallo Stato perché il loro obiettivo è fare in modo che la riduzione dell’assegno pensionistico determinato dalla riforma che ha portato al superamento del sistema retributivo, sia colmata da fondi pensionistici complementari. Attualmente la deduzione ha un limite massimo di 5.164,57 euro all’anno.

Leggi anche: Fondo pensione: quanto si risparmia con la deduzione?

Sono, infine, allo studio forme di detassazione per i privati che contribuiscono alla patrimonializzazione delle imprese.

Ricordiamo che perplessità sulla riforma fiscale sono state espresse da Bankitalia e ha criticato in particolare l’ipotesi di una flat tax per tredicesime e per incrementi di reddito. A rischio la coperture delle spese a causa della riduzione delel entrate fiscali.

 

Pagella fiscale, il nuovo strumento contro l’evasione

Nasce la pagella fiscale, lo strumento che mira a ridurre l’evasione fiscale attraverso strumenti di premialità.

Dopo la pace fiscale e lo scudo penale, arriva la pagella fiscale

Il rapporto degli italiani con il fisco è sempre stato molto controverso, infatti l’Italia ha un elevato livello di evasione fiscale. Il nuovo Governo ha però inteso fin da subito provare a migliorarli combattendo l’evasione attraverso degli incentivi. Il primo provvedimento in tale direzione è la legge di bilancio 2023 che comprende diverse misure di pace fiscale tra cui lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro affidate all’agente di riscossione nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

Si è poi proceduto con lo scudo fiscale, sebbene ancora molto contestato, infine l’ultima novità è l’introduzione della pagella fiscale. Ecco di cosa si tratta.

Leggi anche: Scudo penale per i reati fiscali: come funzionerà e dove è stato inserito?

Cosa prevede la pagella fiscale?

A dare l’annuncio di questa novità è stato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo. La pagella fiscale prevede premi per chi accetta il patto con il Fisco e riduzione delle spese per le imprese che assumono. Queste due novità, oltre a portare una minore evasione, secondo Leo, dovrebbero anche indurre le imprese estere a fare investimenti in Italia e di conseguenza potrebbero esservi risvolti positivi per il Pil e per l’occupazione.

Il viceministro sottolinea che è essenziale non solo ridurre la pressione fiscale, ma anche semplificare il sistema, in modo da agevolare i contribuenti nel loro rapporto con il Fisco.

Cambia l’Ires

Oltre ad anticipare l’intenzione di adottare un sistema premiale per chi adempie agli oneri fiscali attraverso l’attribuzione di un punteggio con la pagella fiscale, il viceministro Leo anticipa il progetto di revisione dell’Ires, la stessa dovrebbe essere in vigore già dal 2024 sotto forma di Global Minimum Tax.

L’aliquota Ires sarà abbassata e saranno però eliminate agevolazioni e crediti di imposta, questo dovrebbe rendere il sistema più fluido. La nuova Ires dovrà prevedere:

  • una base imponibile più ampia;
  • due aliquote;
  • un sistema che fa pagare meno alle imprese che investono e assumono.

L’aliquota base dovrà comunque essere più bassa dell’attuale fissata al 24%.

In base a quanto annunciato il sistema delle pagelle fiscali dovrebbe riprendere lo schema dei Modelli ISA. Nelle idee del viceministro chi ha un voto alto dovrebbe ottenere la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale che rappresenta una semplificazione fiscale e garantisce stabilità nelle uscite fiscali del contribuente. Chi ha invece un voto basso dovrà essere “aiutato” a sistemare archivi informatici, banche dati, fatture elettroniche e gli sarà proposta un’adesione che prevede il pagamento di imposte maggiori rispetto a quelle che pagava in precedenza, in cambio però di semplificazioni, certezze e altre misure premiali.

Leggi anche: Riforma fiscale e concordato preventivo biennale: a chi si applica e come funziona

 

Riforma fiscale: Ires più bassa per chi assume

La Riforma fiscale è un progetto ambizioso che si concentra su diversi punti con l’obiettivo di semplificare la tassazione e ridurre la pressione fiscale. Le novità riguarderanno le persone fisiche, ma anche le imprese e le società. Tra le proposte c’è l’Ires più bassa per le società che assumono e per chi fa investimenti.

La nuova Ires nella riforma fiscale

L’Ires è l’imposta sul reddito delle società, in base alle indicazioni emerse dalla proposta di riforma fiscale, ci sarà una vera rivoluzione per questa imposta, infatti si punta su due sole aliquote. Di queste, una dovrebbe essere piena e una ridotta per le società che assumono e che effettuano investimenti.

Affinché si possa avere il beneficio dell’aliquota ridotta è necessario che:

  • per due periodi di imposta consecutivi una somma corrispondente ai redditi prodotti sia utilizzata per investimenti e in particolare per sostenere nuove assunzioni;
  • per due periodi di imposta consecutivi non vi sia distribuzione degli utili e che gli stessi non siano utilizzati per finalità estranee rispetto alle attività di impresa.

L’obiettivo è favorire l’aumento dell’occupazione e di conseguenza riconoscere vantaggi fiscali a chi favorisce la crescita economica. La mancata distribuzione degli utili invece mira ad aumentare la patrimonializzazione delle società riducendo lo squilibrio tra capitale di rischio e di debito.

Per conoscere altri elementi importanti emersi dal progetto di riforma fiscale è possibile leggere gli approfondimenti:

Riforma fiscale e concordato preventivo biennale: a chi si applica e come funziona

Riforma fiscale: vanno in pensione i modelli ISA

Riforma fiscale, Irpef a 3 scaglioni, Iva a zero e Ires: le novità

Riforma del Fisco: tregua fiscale in arrivo per i mesi di agosto e dicembre

Istanze Interpello Agenzia delle Entrate a pagamento. Ultima novità

 

 

Riforma fiscale, presentata la bozza: Irpef, flat tax, Ires e agevolazioni

È pronta la bozza della tanto attesa riforma fiscale, si compone di 4 parti per un totale di 21 articoli che andranno a riguardare tutti i contribuenti. Ecco cosa cambia.

Riforma fiscale, riduzione delle imposte con revisione delle agevolazioni

L’obiettivo è ridurre la tassazione dei contribuenti e quindi diminuire la pressione fiscale, ma non solo, c’è anche lo scopo di semplificare il sistema. Ecco le principali misure della riforma fiscale.

La riduzione della pressione fiscale dovrebbe essere “finanziata” attraverso una riduzione delle agevolazioni fiscali in favore del contribuente, questo implica che per lo Stato il saldo non dovrebbe variare in modo considerevole, ne deriva che anche i servizi forniti ai cittadini non dovrebbero subire grosse variazioni, ma l’uso del condizionale è sempre d’obbligo.

Novità anche per le società che potranno avvalersi di una nuova Ires a due aliquote fiscali, inoltre per le imprese si va verso il superamento definitivo dell’Irap (imposta sui redditi delle attività produttive). Nella bozza è previsto anche l’addio all’imposta di bollo, ipotecaria e catastale, sia chiaro non scompariranno, ma tali tributi saranno riuniti in un tributo unico che dovrebbe essere più basso.

Per i redditi da fabbricati si procede all’applicazione della cedolare secca anche per gli immobili non a uso abitativo.

Riforma fiscale: arriva la flat tax per i lavoratori dipendenti

Nella bozza di riforma torna anche la flat tax per i dipendenti di cui si è molto parlato in campagna elettorale, la stessa prevede due termini temporali, per i redditi aggiuntivi, cioè flat tax incrementale, si applicherà già dal 2023, quindi aliquota fissa per i redditi aggiuntivi rispetto a quelli prodotti nell’anno precedente.

Leggi anche: Flat Tax incrementale 2023: un esempio pratico per l’applicazione

Per l’avvio definitivo della flat tax per tutti i redditi da lavoro dipendente invece il termine previsto è fine legislatura. Di conseguenza la riduzione degli scaglioni Irpef a tre dovrebbe essere una misura temporanea e applicata quindi solo per il periodo dall’entrata in vigore della riforma fiscale fino all’entrata in vigore successiva della flat tax.

Attualmente sono in vigore quattro scaglioni:

  • 0-15.000 euro aliquota 23%;
  • 15.001-28.000 euro aliquota 25%;
  • 28.001 – 50.000 euro aliquota 35%;
  • oltre 50.001 euro aliquota 43%.

Con la riforma le due aliquote centrali dovrebbero essere accorpate con un risparmio di imposta per i redditi compresi tra 28.0001 euro e 50.000 euro.

Iva con aliquota Zero

Un’altra novità particolarmente interessante è l’applicazione dell’aliquota Iva zero per i beni di prima necessità. Secondo le stime Codacons questa sola misura dovrebbe portare al risparmio in media di 300 euro l’anno a famiglia, naturalmente molto dipenderà dal paniere di beni che effettivamente vengono inseriti all’interno del testo definitivo.

Tra le ipotesi vi è anche il federalismo fiscale che prevede il trasferimento dei gettiti Irpef e Iva verso la regione in cui effettivamente si è prodotto il reddito/ o di residenza del contribuente e in cui è avvenuto il consumo.

Ricordiamo che questa è solo una bozza e l’iter di approvazione della legge di delega per la riforma fiscale e infine il testo definitivo è piuttosto lungo.

Inflazione: misure contro il caro prezzi saranno confermate

Il ministro Giorgetti, nel corso dell’appuntamento con Telefisco, organizzato da Il Sole24Ore, ha confermato che entro il mese di aprile arriverà una nuova proroga delle misure contro il caro prezzi.

Proroga delle misure contro il caro-prezzi

Famiglie e imprese possono tirare un sospiro di sollievo, infatti il ministro Giorgetti ha confermato che si sta lavorando a nuove misure volte a contrastare gli effetti del caro-prezzi in modo da mitigarne gli effetti. Sappiamo che gli ultimi mesi sono stati difficili a causa di un netto aumento dei prezzi, contemporaneamente le misure di adeguamento dei salari sono state pressoché inutili o comunque blande e di conseguenza sono numerose le famiglie e le imprese in difficoltà.

Nel corso dell’anno 2022 il Governo ha provveduto a numerosi interventi volti soprattutto a mitigare gli effetti dei rincari dei prezzi legati al settore energetico (gas, elettricità, carburanti). Con il Governo Meloni vi è stato però un primo cambio di direzione, infatti è venuto meno il taglio delle accise sui carburanti, sono state introdotte le accise mobili, si è proseguito sulla strada dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese per i costi del settore energia, è stato confermato il bonus energia.

Ora, in base alle dichiarazioni del ministro Giorgetti ci sarà un ulteriore cambio di direzione. Ha affermato durante la partecipazione a Telefisco che le misure finora adottate sono state una risposta a un’emergenza, ma che nei prossimi provvedimenti si cercherà di andare oltre la gestione emergenziale. In particolare, visto l’andamento dei prezzi dell’energia che sembra aver preso la strada in discesa, potrebbero esservi degli interventi in grado di dare aiuti che siano flessibili cioè in grado di adeguarsi in modo immediato e automatico all’andamento dei prezzi. In base a quanto affermato si sta pensando anche a una misura omogenea nell’ambito dell’Unione Europea.

Leggi anche: Riforma fiscale: pronta la nuova bozza. Ecco cosa contiene

Revisione dell’Ires

Tali dichiarazioni potrebbero essere correlate a quelle rilasciate nell’ambito del Forum dei Commercialisti e degli Esperti Contabili rilasciate dal viceministro all’economia Maurizio Leo il quale ha ribadito che nei primi giorni di marzo sarà pronta la legge di delega per la riforma fiscale e che questa prevederà una revisione proprio delle accise.

Dalle dichiarazioni emerge anche la volontà di rivedere l’Ires con l’obiettivo di attrarre investimenti esteri. La riforma dell’Ires punterà all’allineamento tra gli utili civilistici e la base imponibile dell’Ires.

Durante l’appuntamento con il Telefisco il ministro Giorgetti ha sottolineato che si sta lavorando a un pacchetto di misure orientato ad aiutare soprattutto le famiglie che si dimostrano più virtuose.

Non è mancato un riferimento al Pnrr considerato un importante strumento che necessita però di uno snellimento delle procedure al fine di ottimizzare i risultati.

Tassazione delle criptovalute: quali norme si applicano?

Le criptovalute, tra cui la più conosciuta è il bitcoin, sono entrate nel mondo degli investimenti nel 2009 e dal quel momento i sistemi fiscali dei vari Paesi del mondo cercano di capire come tassare i proventi di questa tipologia di investimenti. Ora vedremo le direttive dell’Agenzia delle Entrate inerente la tassazione delle criptovalute in Italia.

Tassazione delle criptovalute: inquadramento degli intermediari

Nonostante siano passati molti anni dall’introduzione delle criptovalute, in Italia non esiste una normativa peculiare per la tassazione delle criptovalute, le varie commissioni tributarie e l’Agenzia delle Entrate nel tempo hanno dato dei punti di riferimento. Il primo atto da tenere presente è la Risoluzione 72/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa sono le criptovalute

Nella Risoluzione la prima cosa importante è la definizione delle criptovalute che sono definite “monete alternative” a quelle tradizionali aventi corso legale ed emesse da un’autorità monetaria. L’Agenzia delle Entrate delinea anche brevemente le caratteristiche di questa tipologia di moneta, o meglio i meccanismi di funzionamento, si tratta infatti di una moneta non avente corso legale che può essere utilizzata per lo scambio di beni e servizi, ma sono le parti a determinarne il valore di scambio delle monete perché appunto non è un “autorità” ufficiale a determinare il valore di scambio. Trattasi infine di una moneta digitale, non ha un struttura fisica e viene detenuta in portafogli digitali definiti wallet.

Tassazione attività di intermediazione

La prima cosa sottolineato dall’Agenzia delle Entrate che l’attività di intermediazione inerente le criptovalute deve essere considerata come prestazione di servizi a titolo oneroso, quindi tali operazioni svolte in modo professionale costituiscono attività rilevante ai fini Iva. L’attività degli intermediari consiste nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa.

Le commissioni degli intermediari trattenute in queste operazioni rappresentano la differenza tra l’importo corrisposto dal cliente che intende acquistare o vendere Bitcoin e la migliore quotazione reperita dalla società stessa sul mercato e di conseguenza a questo importo deve essere applicato l’articolo 10, comma 1, n.3 del DPR 633 del 1972 che delinea le esenzioni dall’applicazione Iva per le operazioni relative a “valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio“. Inoltre l’attività è rilevante ai fini Ires e Irap.

Tassazione criptovalute: quali imposte pagano gli investitori?

Per quanto invece riguarda la tassazione dei proventi da parte degli investitori, la normativa arriva soprattutto dalla giurisprudenza, ma di fatto è ormai consolidata. Le criptovalute secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente rientrano nell’articolo 67, c ter del Tuir, quindi come cessione a titolo oneroso di valute estere. La disciplina applicabile in questo caso è l’articolo 68 del Tuir che si occupa della tassazione delle plusvalenze nella misura della differenza tra il costo di acquisto della valuta ed il valore della vendita ottenuto nell’anno. Affinché sia operata la tassazione occorre che il valore investito superi euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta. In questo caso la tassazione è al 26% sui proventi dell’attività.

Per l’attività di staking, che prevede la ricompensa per la semplice detenzione di monete virtuali (quindi senza scambio) l’Agenzia delle Entrate ha previsto con la risposta a Interpello n. 433 del 24 agosto 2022 che debba trovare applicazione l’articolo 44 del Tuir comma 1 lettera h. Anche in questo caso si è di fronte a redditi da capitale e di conseguenza viene applicata la tassazione al 26%. Ricordiamo che in caso di perdite è possibile utilizzare lo zainetto fiscale.

Modalità operative per la dichiarazione dei proventi da investimenti in criptovalute

Per quanto riguarda invece le modalità operative, occorre ricordare che se l’investitore opera attraverso un intermediario avente sede in Italia, è questi ad occuparsi di effettuare le ritenute e versarle come imposte in qualità di sostituto. Quindi i proventi dell’attività saranno percepiti al netto, le imposte versate dal sostituto dovranno essere dichiarate e potrebbero esservi eventuali rimborsi. L’intermediario annualmente provvederà ad inviare all’investitore il prospetto delle imposte versate (proprio come il datore di lavoro consegna il CU).

Leggi anche: Le criptovalute devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi?

Nel caso in cui l’intermediario attraverso cui si opera non abbia sede fiscale in Italia, non saranno applicate ritenute all’investitore italiano che però dovrà dichiarare gli investimenti nel quadro RW della dichiarazione.

Ires dimezzata: arrivano le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

I soggetti che svolgono attività di rilevante interesse sociale possono ottenere la riduzione del 50% dell’Ires ( imposta sul reddito delle società).Si parla anche di Ires dimezzata e a dare le indicazioni sui soggetti che possono avvalersene è l’Agenzia delle Entrate con la circolare 15 del 2022.

Ires dimezzata: a chi si applica

L’articolo 6 del DPR 601 del 1973 stabilisce che l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, poi trasformata in Ires, si applica al 50% in favore di alcune categorie di soggetti che svolgono attività di rilevante interesse sociale. Lo stesso articolo riconosce tale beneficio a :

a) enti istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione con la circolare del 17 maggio 2022 n° 15 ha precisato però i limiti e l’ambito di applicazione di tale disciplina alle varie categorie di enti, ciò al fine di delineare la situazione in seguito a numerose sentenze dalla Corte di Cassazione.

Prevalenza della sostanza sulla denominazione dell’ente

L’Agenzia sottolinea che in linea di prassi il requisito soggettivo, cioè avere la denominazione prevista per coloro che possono usufruire dell’Ires dimezzata, è necessario ma non sufficiente, occorre quindi andare a vedere la sostanza per capire se effettivamente viene reso un servizio alla comunità di entità tale da poter beneficiare dell’Ires al 50%. L’obiettivo infatti è agevolare coloro che perseguono interessi meritevoli di tutela.

L’Agenzia inoltre sottolinea che l’aliquota agevolata spetta solo per la porzione di reddito che ricade nelle finalità istituzionali.

Ires dimezzata per enti ospedalieri

La nota dell’Agenzia prende il via dagli enti ospedalieri. In questo caso è necessario fare una premessa, infatti con la riforma del 1978 sono stati eliminati e quindi si pone il problema di dover individuare i soggetti che hanno preso il posto degli enti ospedalieri. In merito a ciò l’Agenzia delle Entrate nella circolare 15 del 2022 sottolinea che:

  • facendo riferimento alla circolare 78 del 2002 deve continuare a ritenersi che siano escluse dall’Ires dimezzata le Asl, benché di natura pubblica, nel momento in cui svolgono attività che oltrepassano quelle di cura e ricovero e di conseguenza non possono ritenersi ricadenti negli enti ospedalieri così come individuati nella disciplina originaria.

Sono escluse dai benefici dell’Ires dimezzata le case di cura private riconosciute come presidi ospedalieri;

In seguito a parere positivo espresso dal ministero della Salute (nota prot. n. 12955 del 15 novembre 2021 ) sono invece assoggettate a Ires dimezzata gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Si tratta delle strutture in cui oltre ad essere previsto ricovero e cura viene svolta anche ricerca, ciò in quanto svolgono un ruolo a livello nazionale, inoltre rientrano nella lettera B dell’articolo 6 del DPR 601 prima citato. Si precisa che i redditi che possono essere sottoposti ad aliquota agevolata sono solo quelli provenienti da attività di ricerca, cura e ricovero e servizio ambulatoriale in forma convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre gli altri redditi subiscono l’aliquota ordinaria.

Ires dimezzata per le fondazioni bancarie: condizioni

L’Agenzia precisa inoltre che per quanto riguarda le fondazioni bancarie (decreto legislativo 153 del 1999), possono ottenere l’agevolazione fiscale dell’Ires dimezzata solo nel caso in cui rispondono ai requisiti sostanziali previsti dall’articolo 6, devono di conseguenza provare la natura non imprenditoriale dell’attività svolta e lo svolgimento di attività benefiche.

Ires dimezzata per gli enti religiosi

Infine, la circolare 15 del 2022 analizza la situazione degli enti religiosi che rientrano nel beneficio dell’Ires dimezzata in quanto equiparati a enti con finalità di beneficenza e istruzione.

In questo caso i redditi provenienti da “attività diverse”, se riconducibili ai fini di culto o di religione possono ottenere l’applicazione dell’Ires dimezzata, a patto che si tratti di attività non prevalente.

La circolare chiarisce che, a determinate condizioni, sono agevolabili anche i redditi derivanti dal godimento statico- conservativo di beni immobili lasciati in donazione o derivanti da lasciti testamentari. Questo perché il godimento statico-conservativo per i fini istituzionali non genera redditi tassabili Ires.

Per accedere all’aliquota ridotta in questo caso è anche necessario che su tali beni non ci sia svolgimento di attività commerciale e nel caso in cui i beni siano concessi in locazione i proventi debbano essere investiti in attività legate al culto.

L’Ires dimezzata spetta anche per le attività diverse da quelle di religione e di culto ma solo nel caso in cui abbiano il carattere della marginalità.

Lo stesso trattamento si applica agli enti religiosi non cattolici.

Partita Iva, quale scegliere tra ditta individuale e Srl a socio unico?

Quale scelta per le partite Iva tra la ditta individuale e la società a responsabilità limitata unipersonale? Quest’ultima formula piace sempre di più, soprattutto per la possibilità di scegliere la semplificazione dei costi di costituzione. Ma non sempre è la situazione ottimale. Anche se negli ultimi anni si è verificata una crescita delle società a responsabilità limitata a socio unico nel panorama delle imprese italiane. La motivazione principale risiede nel fatto che le micro e piccole imprese hanno necessità di una forma più strutturata di società rispetto alla partita Iva o alle società di persone.

Partite Iva, ditta individuale o società a responsabilità limitata unipersonale? I motivi della scelta

Tuttavia, non sempre la scelta di una società a responsabilità limitata a socio unico risulta premiante nei confronti della ditta individuale per chi voglia avviare un’attività e non abbia soci. Non vi è una regola generale che valga bene in tutti i casi, ma è necessario analizzare i vantaggi e gli svantaggi della scelta. In primo luogo nel conferimento iniziale e nel capitale sociale.

I conferimenti iniziali nel caso di ditta individuale e Srl a socio unico

Il primo parametro da prendere in considerazione per la costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale rispetto a una ditta individuale sono i conferimenti iniziali. In quest’ultima formula non vi sono dei conferimenti richiesti per la formazione del capitale sociale. Cosa che invece avviene nel caso di Srl a socio unico. Il capitale sociale, infatti, rappresenta una garanzia aggiuntiva nei confronti dei terzi con i quali l’impresa andrà a rapportarsi, oltre ad avere una utilità in termini produttivi.

Società a responsabilità limitata unipersonale, le garanzie verso clienti, fornitori e banche

Ciò è tanto verso quanto la possibilità per i clienti, i fornitori e per le banche di avere a disposizione della Srl unipersonale delle informazioni su:

  • il capitale sociale versato dai soci nella Srl come capitale di rischio;
  • i bilancio depositati;
  • lo storico dell’andamento economico dell’impresa.

La garanzia verso i terzi risulta rafforzata, inoltre, dal fatto che già in sede di costituzione della società a responsabilità limitata a socio unico vi sia l’obbligo di conferimento in denaro all’atto della sottoscrizione dell’atto. O in sede di aumento del capitale sociale. Le Srl con più soci, invece, all’atto costitutivo possono versare solo il 25% del conferimento in denaro.

Partita Iva e Srl a socio unico: la responsabilità dell’uno e dell’altro per le insolvenze

Nel caso della partita Iva individuale, il titolare risponde delle insolvenze verso i terzi con tutto il proprio patrimonio personale. La partiva Iva è dunque soggetto al rischio di impresa. Ciò non succede per le società a responsabilità limitata unipersonale. Infatti, la Srl risponde solo limitatamente al capitale investito purché i conferimenti iniziali e quelli successivi del capitale sociale siano stati integralmente versati alla costituzione della società o in sede di aumento del capitale sociale stesso.

Partite Iva, quanto costa aprire una ditta individuale o una Srl a socio unico?

Sui costi di costituzione, il vantaggio è per la ditta individuale rispetto alla società a responsabilità limitata a socio unico. Infatti, nel primo caso non è necessario l’atto notarile iniziale. Si procede con la pratica di apertura, più soft e da inoltrare agli enti interessati. La contabilità della ditta individuale risulta, inoltre, semplificata. Per la Srl a socio unico, invece, è previsto l’obbligo dell’atto pubblico iniziale nonostante non ci sia la pluralità dei soci. Inoltre, vige l’obbligo di conferimento del capitale iniziale. La contabilità è ordinaria e ciò comporta dei costi amministrativi più alti rispetto alla ditta individuale. Si risparmiano dei costi solo nel caso della Srl semplificata unipersonale: l’atto di costituzione notarile non comporta, in questo caso, dei costi.

Ditta individuale e società a responsabilità limitata a socio unico: quale tassazione è prevista?

Nella scelta tra ditta individuale e società a responsabilità limitata unipersonale la differenza fondamentale la fa sicuramente la tassazione. Per la ditta individuale è possibile adottare il regime forfettario di partita Iva, con tassazione fissa al 5% o al 15%. Ma si può scegliere anche il regime ordinario di partita Iva, con tassazione Irpef a scaglioni e aliquote dal 23% al 43% in base al volume di reddito all’anno. In più vanno versati i contributi previdenziali obbligatori. Per la Srl a socio unico è necessario, invece, versare la tassazione Irap e Ires sugli utili prodotti alla fine dell’anno contabile. Inoltre, si deve procedere con i versamenti dei contributi previdenziali obbligatori. Infine, sui dividenti percepiti la tassazione è del 26%.

Barriere architettoniche: come funziona la detrazione Irpef e Ires del 75% nel 2022?

La legge di Bilancio 2022 ha confermato la nuova detrazione Irpef e Ires pari al 75% sui lavori occorrenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’adeguamento edilizio deve essere effettuato sugli immobili esistenti, mentre non dovrebbero essere inclusi gli interventi effettuati su edifici costituiti da un’unica unità immobiliare non unifamiliare.

Eliminazione barriere architettoniche, come funziona la detrazione nel 2022?

L’agevolazione fiscale per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche viene calcolata sulle spese sostenute ai fini dei lavori. Queste ultime seguono il principio di cassa per gli interventi effettuati dai privati e di competenza per i lavori delle imprese. Le spese devono essere sostenute unicamente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. La norma specifica che gli interventi devono essere realizzati per superare ed eliminare le barriere architettoniche negli edifici già esistenti per ottenere la detrazione delle imposte lorde Irpef e Ires.

Barriere architettoniche, in cosa consiste l’agevolazione fiscale del 75% su Irpef e Ires?

La detrazione fiscale del 75% sulle imposte lorde Irpef e Ires fino a concorrere all’ammontare dell’intervento di rimozione delle barriere architettoniche deve essere ripartita in 5 quote annuali dello stesso importo. Il totale di spesa ammessa al beneficio fiscale non deve essere superiore ai seguenti limiti:

  • a 50 mila euro se si tratta di interventi fatti su edifici unifamiliari oppure su unità immobiliari inserite all’interno di edifici plurifamiliari. Gli edifici devono essere funzionalmente indipendenti e devono disporre di uno o di più accessi autonomi dall’esterno;
  • a 40 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative immobiliari di cui si costituisce l’edificio. Il limite di spesa ammessa alla detrazione riguarda gli edifici composti da 2 a 8 unità abitative;
  • a 30 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative immobiliari di cui si costituisce l’edificio. Il limite di spesa ammessa alla detrazione riguarda gli edifici composti da oltre 8 unità immobiliari.

Eliminazione barriere architettoniche e interventi di automazione degli impianti degli edifici

La detrazione del 75% su Irpef e Ires relativa agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche è ottenibile anche per i lavori di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità abitative immobiliari. La stessa detrazione spetta anche per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali e dell’impianto nel caso in cui si proceda con la sostituzione dell’impianto.

Interventi barriere architettoniche, è possibile chiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta

Anche per la detrazione spettante sugli interventi di rimozione delle barriere architettoniche si possono utilizzare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta. Gli strumenti sono validi solo per l’anno 2022 secondo quanto disciplina l’articolo 119 ter del decreto legge numero 34 del 2020. Per l’operatività dei due strumenti è necessario rifarsi a quanto prevede la lettera f) del comma 2, dell’articolo 121 del decreto legge 34 del 2020.