Lavoro, mancano lavoratori specializzati in questi settori

Il mercato del lavoro è ancora in sofferenza, sono 5,5 milioni i contratti programmati dalle aziende, ma mancano le coperture. Ecco i lavori più cercati e per i quali le aziende fanno fatica a trovare lavoratori specializzati.

Mercato del lavoro, quali professioni sono da coprire?

Se da un lato vi sono tante persone che cercano un lavoro e fanno fatica ad arrivare a fine mese, ci sono tante aziende che cercano personale e non riescono a trovarlo. Lo squilibrio tra domanda e offerta è determinato prevalentemente dal fatto che spesso chi cerca lavoro non ha un grado di istruzione adeguato alle mansioni disponibili, in altri casi le posizioni restano scoperte perché poco allettanti dal punto di vista economico. Il quadro della situazione è stato riassunto il Bollettino annuale 2023 del sistema informativo Excelsior, targato Unioncamere-Anpal.

A sorpresa i settori dove si assume di più sono quelli che richiedono un titolo tecnico-professionale e di istruzione e formazione professionale. Proprio le difficoltà emerse ci dicono che c’è ancora distanza tra l’offerta formativa delle scuole e le richieste delle aziende.

Le imprese hanno avuto difficoltà a trovare il 65,5% dei diplomati presso gli istituti ITS, le difficoltà aumentano per lavoratori con diploma tecnici specializzati nei percorsi dell’area meccanica. Difficoltà elevate ci sono anche nella ricerca di tecnici ITC Information and Communication Technologies) Tecnologie riguardanti i sistemi integrati di telecomunicazione.

Per quanto riguarda invece le posizione aperte per laureati, ci sono settori dove sicuramente vi è un eccesso e altri invece in cui c’è penuria, tra questi ultimi vi sono laureati in materie tecnico-scientifiche.

Le mansioni per cui non si trovano lavoratori

Tra le mansioni più difficili da coprire vi sono:

  • ingegneri dell’informazione;
  • personale infermieristico;
  • ostetriche;
  • tecnici delle costruzioni civili.
  • Non si trovano inoltre idraulici, elettricisti, farmacisti e tecnici programmatori.

Si tratta a ben vedere di posizioni che possono fornire anche un buon riscontro economico e nonostante questo, sembra siano poco affascinanti per i giovani che preferiscono avere una formazione che porta in una direzione diversa rispetto a tali professioni.

Il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, ha precisato che il problema della irreperibilità di questi professionisti è dovuta alla incapacità di orientare i giovani nel momento in cui devono scegliere il percorso formativo da seguire.

Il problema delle assunzioni in Italia è ciclico, infatti nelle stagioni ad elevato interesse turistico le aziende lamentano la scarsità di personale da adibire a mansioni come camerieri, cuochi, addetti alla reception, guide turistiche.

Leggi anche: Emergenza lavoro estate, mancano 100.000 lavoratori

Congedo straordinario legge 104: a chi spetta e come richiederlo

Il congedo straordinario legge 104 è un particolare periodo di aspettativa retribuita della durata di 24 mesi che può essere richiesto da familiari di persone con disabilità ai sensi della legge 104/92.

Chi può chiedere il congedo straordinario legge 104?

Il congedo straordinario legge 104 è disciplinato da D.lgs. 26.03.2001 n.151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011 ed è riservato a lavoratori del settore privato e del settore pubblico. Affinché sia possibile avvalersene è necessario che nel verbale sia specificato che si tratta di “Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)” .

Si è detto che il congedo straordinario legge 104 spetta ai familiari, in realtà non è richiedibile in modo generico da essi, ma secondo in preciso ordine. Ora vedremo qual è.

Possono richiedere questa misura:

  • il coniuge convivente o parte dell’unione civile;
  • il padre o la madre della persona colpita da grave disabilità, naturalmente può trattarsi anche di figli adottivi, affidatari, figli nati in costanza di matrimonio o in assenza di matrimonio, insomma sono parificati tutti i figli. Il padre o la madre possono però richiedere di assistere solo se non ci sia un coniuge, ad esempio perché il soggetto colpito da patologia non sia mai stato sposato, oppure nel caso in cui il coniuge sia impossibilitato ad occuparsene, ad esempio perché gravemente malato;
  • uno dei figli conviventi della persona malata, in questo caso si deve comunque essere in una situazione di assenza di coniuge o parte dell’unione civile o sua impossibilità a occuparsene e in assenza è impossibilità ad occuparsene da parte dei genitori. Nel caso in cui il figlio non sia convivente al momento della richiesta deve comunque instaurare una convivenza con il genitore che ha bisogno di tutela.
  • fratelli e sorelle del soggetto colpito da disabilità, in questo caso l’assenza o impossibilità deve riguardare: coniuge convivente o parte dell’unione civile, genitori del disabile e figli conviventi del disabile;
  • un parente o affine entro in terzo grado, ma solo in assenza o impossibilità per gravi motivi di salute di uno dei soggetti già visti. Parenti e affini entro il terzo grado sono i nipoti, suoceri, generi, nuore, pronipoti, zii, bisnonni.

 

Come presentare la domanda per il congedo straordinario legge 104

Il congedo straordinario legge 104 prevede quindi una scala gerarchica ben precisa di soggetti che possono avvalersene per occuparsi del disabile grave. Non si può ottenere tale congedo nel caso in cui il disabile sia ricoverato presso strutture. Il congedo straordinario è pagato dal datore di lavoro e poi rimborsato a questi dall’INPS. Può essere goduto in maniera frazionata anche a giorni, ma in questo caso i festivi non sono calcolati nel computo.

La domanda per accedere al congedo straordinario legge 104 deve essere presentata telematicamente sul sito INPS attraverso la voce “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito” . Può inoltre essere presentata attraverso il CAF o patronati, oppure attraverso il contact center al numero 803164 da telefono fisso (gratuito) e 06164164 (a pagamento secondo il proprio piano tariffario). I tempi per la lavorazione della domanda sono di circa 30 giorni, nel rispetto della legge n. 241/1990.

Una volta approvata l’istanza il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per 2 anni che possono essere goduti anche in modalità frazionata. Il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione avendo come riferimento lo stipendio dell’ultimo mese antecedente rispetto alla richiesta del congedo straordinario legge 104.

Il periodo di congedo non viene calcolato in riferimento alla maturazione delle ferie, tredicesima e TFR. Sono invece coperti da contributi figurativi e quindi sono validi al fine della maturazione del diritto alla pensione e al calcolo dell’assegno pensionistico. E’ previsto un tetto massimo di retribuzione per il congedo straordinario legge 104, questo viene determinato di anno in anno. Per il 2021 l’importo previsto era di 48.737 euro questa somma deve coprire sia il costo della contribuzione che quello della retribuzione, quindi possono esservi leggere ripercussioni per coloro che dovessero avere un “costo” ulteriore rispetto a tali somme.

Lavoratori che non possono richiedere il congedo straordinario legge 104

L’INPS sottolinea che non possono richiedere il congedo straordinario legge 104 alcune categorie di lavoratori, in particolare si tratta di:

  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratori a domicilio;
  • addetti ai agricoli giornalieri;
  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori parasubordinati;
  • dipendenti con contratto di lavoro part-time verticale , durante le pause di sospensione contrattuale.

Il congedo straordinario è solo una delle misure di cui possono avvalersi i lavoratori che si trovano a dover far fronte a periodi “difficili”. Per conoscere gli altri strumenti disponibili si possono leggere gli approfondimenti:

Congedi per padri lavoratori e tutela della paternità: la disciplina

Lavoro: quando si può chiedere l’aspettativa retribuita e non retribuita

Decreto flussi 2022: ultime novità per le aziende che assumono immigrati

Il decreto flussi è un provvedimento che ogni anno determina il numero massimo di ingressi di stranieri regolari in Italia, deve trattarsi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea. Vediamo ora cosa è previsto dal decreto flussi 2022.

Decreto flussi 2022: 69.700 nuovi ingressi

Il decreto flussi viene emanato al fine soprattutto di far fronte a determinate esigenze lavorative in Italia, quindi non si tratta semplicemente di un atto di solidarietà, ma è volto a far fronte al fabbisogno di manodopera prevalentemente in mansioni in cui è difficile trovare lavoratori italiani. Il decreto flussi per il 2022 è stato adottato il 21 dicembre 2021 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in base alla legge 40 del 1998. Prevede l’ingresso regolare di 69.700 quote massime .

42.000 ingressi per agricoltura e settore turistico alberghiero

Del totale previsto, 42.000 sono ingressi per lavori stagionali nel settore dell’agricoltura e turistico-alberghiero. Le istanze per questa quota possono essere presentate dal 1° febbraio 2022. Tra le quote viste occorre ricordare che 14.000 sono a beneficio di associazioni come CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative, si tratta quindi di una particolare quota riservata alle aziende agricole.

27.700 lavoratori per autotrasporto, turismo ed edilizia

Il decreto flussi 2022 prevede anche l’ingresso di 27.700 lavoratori per il settore dell’autotrasporto, settore turistico-alberghiero e delle edilizia e quindi non nei lavori stagionali e questa rispetto al passato è una novità. Per il settore dell’autotrasporto di merci per conto terzi è previsto che per poter approfittare del decreto flussi è necessario essere in possesso di una patente di guida equivalente alla CE e convertibile in base agli accordi di reciprocità. Si tratta di patenti rilasciate da: Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina. In questo caso le istanze possono essere presentate dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022.

Decreto flussi 2022: quote di provenienza

All’interno di queste fasce ci sono delle quote riservate, in particolare, il decreto flussi 2022 prevede che ci siano 17.000 ingressi da: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia – Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Ulteriori 3.000 quote sono riservate a Paesi che sottoscrivono accordi di migrazione con l’Italia. Si tratta quindi a ben vedere di un’immigrazione strettamente controllata.

Lavoratori autonomi

Il decreto prevede anche una quota di ingressi per i lavoratori autonomi, si tratta di 500 soggetti tra artisti di fama, imprenditori che vogliono investire almeno 50.000 euro, quindi si tratta in questo caso di creare nuove imprese che possano anche portare occupazione, amministratori e titolari di cariche societarie, liberi professionisti che però esercitino attività riconosciute a livello nazionale da associazioni che siano presenti in elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

La conversione dei permessi di soggiorno

Il decreto flussi 2022 prevede anche la conversione di permessi di soggiorno, anche in questo caso però ci sono dei limiti numerici.

  • titolari di permesso di soggiorno stagionale da trasformare in non stagionale: 4.400;
  • permesso di soggiorno per studio, tirocinio e formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato in quota 2000 e permesso di lavoro autonomo con quota 370;
  • soggiornanti di lungo periodo con permesso rilasciato da un altro Paese dell’Unione Europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato con quota 200 e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo con una quota di 30.

Come inoltrare la richiesta

La richiesta per assumere lavoratori stranieri in Italia oppure chiedere la conversione del permesso di soggiorno per i motivi prima visti, deve essere inoltrata telematicamente https://nullaostalavoro.dlci.interno.it c’è tempo fino al 31 dicembre 2022, ma visto che ci sono le quote prima citate, non è opportuno attendere tanto. Inoltre sono previste domande scaglionate per il 2022, la prima quota di domande deve essere presentata entro il 17 marzo 2022. Nonostante le specifiche date viste prima per l’inoltro delle domande, l’applicativo è disponibile già dal 12 gennaio 2022.

La domanda può essere presentata dal datore di lavoro che ha bisogno di assumere un lavoratore Extra UE, per poter accedere al sistema è necessario avere lo SPID. Il datore di lavoro può avere cittadinanza italiana, ma può essere anche un cittadino straniere regolarmente residente in Italia.

Sicurezza sul lavoro: obblighi del lavoratore all’uso dei DPI

I DPI sono dispositivi di Protezione Individuale, si tratta di accessori che i lavoratori devono indossare al fine di prevenire infortuni e di evitare patologie legate alle mansioni svolte sul luogo di lavoro. L’uso dei DPI per il lavoratore costituisce un obbligo, ma quali sono tutti gli obblighi del lavoratore all’uso del DPI?

Sicurezza sul luogo di lavoro: obblighi del datore di lavoro

Nella precedente guida abbiamo delineato gli obblighi del datore di lavoro inerenti i Dispositivi di Protezione Individuale, ma lui non è l’unico soggetto ad avere degli obblighi, infatti anche il lavoratore è tenuto ad adottare accorgimenti il cui obiettivo è migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Si è detto che esiste un’ampia gamma di DPI che servono a proteggere organi e ad evitare infortuni, abbiamo sottolineato che i DPI devono essere scelti dal datore di lavoro tenendo in considerazione le peculiarità delle mansioni svolte e le caratteristiche del luogo di lavoro.

I rischi devono essere indicati nel Documento di Valutazione Rischi e in base a questo devono essere forniti i DPI che devono essere a norma. Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è anche quello di organizzare corsi di formazione sull’uso dei DPI per i lavoratori. Naturalmente per tenere sotto controllo i rischi connessi alla salute è assolutamente necessario che anche il lavoratore collabori e da qui derivano gli obblighi per il lavoratore nell’uso dei DPI. Gli stessi sono indicati nel decreto legislativo 81 del 2008, in particolare negli articoli 20 e 78.

Per una guida esaustiva sugli obblighi del datore di lavoro inerenti all’uso del DPI, leggi la guida: DPI: i Dispositivi di Protezione Individuale e obblighi del datore di lavoro

Obblighi del lavoratore all’uso dei DPI

In base all’articolo 20 del decreto legislativo 81 del 2008 il lavoratore:

  • deve contribuire a mantenere elevate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro collaborando con il datore di lavoro con i dirigenti e i preposti;
  • è tenuto a osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori;
  • deve utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale in modo corretto e segnalare le anomalie ai superiori, deve riferire di eventuali inefficienze degli stessi, e deve segnalare qualunque altra situazione di pericolo dovesse verificarsi sul luogo di lavoro;
  • in base all’articolo 20 non deve rimuovere parti dei dispositivi o modificarli. Deve inoltre partecipare ai programmi di formazione messi a disposizione dall’azienda stessa.

Nel caso in cui il lavoratore venga meno a uno di questi obblighi può essere comminata un’ammenda da 200 a 600 euro inoltre è previsto l’arresto fino a un mese.

Obbligo di vigilanza

Deve essere ricordato che gli obblighi del datore di lavoro inerenti l’uso dei DPI non si esaurisce nella consegna degli stessi, infatti deve vigilare affinché gli stessi siano correttamente utilizzati. Nella vigilanza è necessaria che sia adottato il criterio del buon padre di famiglia.

Questo vuol dire che nel caso in cui un lavoratore non usi correttamente i DPI e non segua le indicazioni del datore di lavoro, questo può adottare delle misure di contrasto e in particolare può richiamare verbalmente il lavoratore e nel caso in cui il richiamo verbale non sortisca effetto, può procedere a misure sanzionatorie più rilevanti e in particolare il richiamo scritto, la censura e l’applicazione di sanzioni di tipo pecuniario.

Queste ultime non devono essere confuse con l’ammenda prima vista e che può essere comminata solo dalla pubblica autorità, ciò implica che ci sono due possibili sanzioni a carico dei lavoratori che non dovessero rispettare le disposizioni sull’uso dei DPI. Non solo, come misura finale è possibile attivare anche il licenziamento.

Obblighi del lavoratore all’uso dei DPI: sentenze

E’ bene rammendare che la Corte di Cassazione in alcune sentenze ha sottolineato che esigere il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale per il datore di lavoro è un obbligo e che questo deve essere ritenuto garante della correttezza dell’agire del lavoratore.

La Corte di Cassazione  allo stesso tempo ha sottolineato che si può escludere il diritto al risarcimento del danno per il lavoratore che, pur avendo a disposizione i DPI, non li usa correttamente. Nel caso in esame il lavoratore era impegnato nell’installazione di pannelli fotovoltaici in altezza e senza alcuna motivazione ha svincolato l’ancoraggio dell’imbracatura. Da tale comportamento è derivata la caduta da 7 metri di altezza del lavoratore stesso. In appello il tribunale ha condannato il datore di lavoro a un risarcimento di 150.000 euro, ma in Cassazione la sentenza è stata ribaltata perché secondo la Corte lo svincolo dell’ancoraggio rappresenta una condotta anomala, imprevedibile, eccezionale ed abnorme .

Il rigetto della richiesta di risarcimento è basato anche sul fatto che il datore di lavoro non solo aveva fornito i DPI, ma aveva anche perfezionato l’obbligo di formazione per il lavoratore.

Diversa invece la sentenza 19026 del 2017 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sez. Penale. Anche in questo caso l’infortunio è avvenuto nell’applicazione di pannelli fotovoltaici su un capannone all’altezza di 10 metri, ma in questo caso vi è stata condanna e questo perché il datore di lavoro aveva fornito i DPI, ma sul tetto a cui si lavorava non vi erano sistemi di aggancio e di fatto i dispositivi erano inutili, inoltre erano state violate tutte le norme di sicurezza.

DPI: i Dispositivi di Protezione Individuale e obblighi del datore di lavoro

I DPI sono i dispositivi di Protezione Individuale e il datore di lavoro è obbligato a fornirli ai suoi dipendenti. Vedremo in questa guida che vi sono specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro, anticipiamo già da ora che degli obblighi sono anche a carico dei lavoratori, gli stessi saranno trattati a breve.

Cosa sono i DPI e loro classificazione

I Dispositivi di Protezione Individuale sono dei presidi il cui obiettivo è aumentare la sicurezza sul luogo di lavoro, devono essere indossati quando attraverso l’uso di dispositivi di protezione collettiva non è possibile eliminare o ridurre sufficientemente i rischi per la salute dei dipendenti/collaboratori. Sono di diversa natura e specie, ad esempio per chi lavora in altezza o dove vi è il pericolo di caduta di oggetti dall’alto, deve essere utilizzato il casco di protezione, mentre dispositivi per la protezione delle vie respiratorie devono essere usati quando si lavoro con agenti chimici.

I DPI sono classificati tenendo in considerazione le “aree” da proteggere. Sono disponibili DPI per :

  • protezione udito;
  • tutela delle vie respiratorie (polvere, agenti chimici);
  • protezione occhi e viso;
  • piedi, gambe, mani, braccia, pelle, tronco e addome.

In base al decreto legislativo 81 del 2008 devono essere scelti dal datore di lavoro tenendo in considerazione le peculiarità dell’attività che viene svolta e all’ambiente di lavoro, ad esempio se l’attività svolta genera polvere è assolutamente necessario avere una protezione delle vie aeree. Un’altra caratteristica richiesta è la compatibilità tra i vari dispositivi da utilizzare, nel caso concreto può capitare che in una determinata mansione o luogo di lavoro sia necessario indossare due o più dispositivi, gli stessi devono avere caratteristiche tali da non annullare uno l’effetto positivo dell’altro. Infine, i dispositivi devono essere facili da togliere in caso di pericolo.

DPI: classificazione in base al rischio

I DPI sono classificati in base all’entità del rischio da cui devono proteggere. Per il rischio lieve si utilizzano dispositivi di prima categoria, si tratta ad esempio di guanti da giardinaggio, occhiali di protezione per lavori di giardinaggio, questi sono certificati direttamente dal produttore.
I DPI di seconda categoria sono diretti a proteggere da un rischio classificato come significativo, ad esempio ci sono gli occhiali di protezione, in questo caso la conformità alle norme CE deve essere certificata non dal produttore, ma da un organismo di controllo indipendente.

Infine, ci sono i DPI di terza categoria atti a proteggere da danni gravi e permanenti alla salute e dal rischio morte, ad esempio rientrano in questa categoria le protezioni previste per gli addetti al recupero e smaltimento amianto. Anche in questo caso la certificazione del rispetto dei criteri previsti dalle norme UE è affidata a un organismo di controllo autorizzato. Per l’utilizzo di questi Dispositivi di Protezione Individuale deve essere previsto uno specifico addestramento per gli utilizzatori, anche questo è a carico del datore di lavoro.

Disposistivi di Protezione Individuale e obblighi del datore di lavoro

I dispositivi di protezione individuale sono a carico del datore di lavoro (articolo 18 decreto legislativo 81 del 2008) che deve fornire prodotti che abbiano il marchio CE e siano conformi alle normative specifiche previste. Ad esempio per la scelta dei dispositivi di protezione auricolare vige la normativa ENI EN 458:2016, per le vie respiratorie c’è la disciplina UNI EN 529 del 2006.

Le normative non solo stabiliscono i criteri di scelta dei vari DPI, ma indicano anche come devono essere curati in modo che possano mantenere nel tempo inalterate le loro caratteristiche e l’efficienza. Inoltre sono previste date di scadenza dei dispositivi stessi.

Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca DPI, oppure li fornisca ma gli stessi non rispettano le normative, naturalmente incorre in reati e in sanzioni e questo indipendentemente dal fatto che avvenga o meno un sinistro, infatti se dovessero esservi controlli sul luogo di lavoro e dovesse emergere che i dipendenti/collaboratori hanno dispositivi non a norma, comunque viene applicata la sanzione. La normativa prevede in questi casi l’ammenda da un minimo di 1.500 euro e un massimo di 6.000 euro e l’arresto da 2 a 4 mesi.

Competenze del datore di lavoro in merito ai DPI

L’articolo 77 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce quali sono gli obblighi del datore di lavoro in riferimento ai DPI. In particolare è tenuto non solo a fornirli nel rispetto delle normative, ma anche a:

  • individuare le situazioni in cui i DPI devono essere utilizzati ( ad esempio può essere necessario usarli solo nello svolgimento di determinate operazioni e non per tutta la durata della giornata lavorativa);
  • controllare che gli stessi siano efficienti assicurando al riparazione laddove necessaria;
  • informare i lavoratori sul corretto uso dei DPI, dei rischi che devono evitare/ridurre e addestrare i dipendenti al corretto uso degli stessi.

Quando devono essere usati i Disposuitivi di Protezione Individuale

Per i dipendenti si possono verificare due situazioni, cioè quella in cui i DPI debbano essere utilizzati solo se altre misure di contenimento del rischio non sono sufficienti e quella in cui in realtà è sempre necessario utilizzarli. I settori dove è sempre necessario avere Dispositivi di Protezione individuale sono:

Lavori edili e per ponti, operazioni eseguite nelle vicinanze di particolari macchinari ad esempio escavatori e gru.Devono sempre utilizzati nei lavori per realizzazione di pozzi, fondazioni, cave di pietra, lavori sotterranei, lavori con esplosivi, lavori di smantellamento e demolizioni.

I DPI sono solo una delle misure per aumentare la sicurezza sul luogo di lavoro, per conoscere il complesso delle attività che il datore di lavoro deve svolgere, leggi le guide:

Sicurezza sul luogo di lavoro: la figura del medico competente

Sicurezza sul luogo di lavoro: la figura del RSPP

Stipendi sempre più magri, fisco sempre più vorace

Non lo dicono solo le tasche vuote alla fine della terza settimana. Ora lo conferma anche l’Ocse nel suo rapporto “Taxing Wages 2011”: il fisco pesa sempre più sugli stipendi dei lavoratori italiani e fa scivolare il nostro Paese dal 22esimo al 23esimo posto per salario netto, con una media di 25.160 dollari per lavoratore senza senza figli a carico.

Un dato che non è solo minore della media Ocse (27.111 dollari) ma è molto distante da quello che caratterizza Paesi come, a crescere, Francia (29.798 dollari), Germania (33.019) e Gran Bretagna (38.952). Un divario che c’è anche con le retribuzioni degli stessi lavoratori in Paesi dalle economie più critiche della nostra come Spagna (27.741 dollari) e Irlanda (31.810).

Ma lo scandalo viene dal cuneo fiscale, ossia il peso delle tasse sulle retribuzioni per i lavoratori senza figli: il dato è infatti arrivato al 47,6%, (dal 47,2% del 2010). Un aumento che ci pone al sesto posto della classifica sulla pressione fiscale sul lavoro nell’Ocse, dietro a Belgio (55,5%), Germania (49,8%), Ungheria e Francia (49,4%) e Austria (48,4%). Dati molto più alti della media Ocse, pari al 35,3% (+0,3% sull’anno precedente) e anche oltre la media europea che è del 41,5%.

Per i lavoratori con due figli a carico la situazione è differente, ma il peso fiscale resta sempre elevato in Francia (42,3%), Belgio (40,3%) e Italia (38,6%).

Del resto, la tendenza complessiva vede un appesantimento del cuneo fiscale in quasi tutte le economie Ocse (dovuto all’aumento delle imposte sul reddito), tranne che negli Usa, dove è sceso dello 0,9% grazie alla riduzione dei contributi di sicurezza sociale. Insomma, si guadagna forse di più ma si pagano più tasse ovunque. Evviva la crisi!

Marzo pazzerello, cassa integrazione giù

A dispetto della crisi, spesso alcuni dati macroeconomici ci lasciano sorpresi. Prendiamo la cassa integrazione, per esempio. Nel mese di marzo appena trascorso sono state autorizzate 99,7 milioni di ore di cassa integrazione, pari a -1,8% rispetto a marzo 2011, quando furono autorizzate 101,6 milioni di ore. E nei primi 3 mesi dell’anno si è giunti a quota 236,6 milioni, contro i 231,8 milioni del 2011 (+2,1%). Lo comunica l’Inps.

Rispetto al dato tendenziale, quello congiunturale rispetta l’andamento degli ultimi anni, che vede in marzo la cassa integrazione aumentare rispetto al mese precedente: l’incremento nel 2012 è stato del 21,6% (99,7 milioni di ore a marzo contro 81,9 milioni a febbraio). Nel 2011, l’incremento era stato del 44,7% (101,6 milioni di ore a marzo contro 70,1 milioni a febbraio).

Guardando alla tipologia di prestazione, la Cig di marzo risulta aumentata del 12,8% rispetto a febbraio, essendo passati da 25,1 a 28,3 milioni di ore. Rispetto al marzo del 2011, quando le ore autorizzate erano state 23,2 milioni, l’aumento è del 22,3%. L’incremento è attribuibile in larga misura alle autorizzazioni riguardanti il settore industria, aumentate del 27,2% rispetto ad un anno fa, mentre più contenuto, rispetto a marzo 2011, è l’andamento delle richieste relativo al settore edile (+10,4%).

Le ore di cassa integrazione autorizzate in marzo anche quest’anno, come negli anni scorsi, superano quelle di febbraio ma con un aumento più contenuto rispetto al 2011“. Così commenta il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua. “Il 2012 si conferma in questi primi mesi ancora come un anno discontinuo: l’andamento congiunturale rispecchia quello dei recenti anni in cui si è manifestata la crisi; le richieste di Cig di marzo sono in lieve diminuzione rispetto a quelle dello scorso anno, mentre nel periodo, i primi tre mesi dell’anno, si registra un andamento di segno opposto”.

In Italia gli stipendi più bassi d’Europa

Un lavoratore italiano guadagna in media la metà che un dipendente in Germania, Lussemburgo e Olanda. Lo dicono i dati nell’ultimo rapporto diffuso da Eurostat “Labour market Statistics”, prendendo come riferimenti gli stipendi lordi annui del 2009: il Bel Paese si piazza al 12° posto nell’area euro, più in basso di Irlanda, Grecia, Spagna e Cipro.

“In Italia abbiamo salari bassi e un costo del lavoro comparativamente elevato. Bisogna scardinare questa situazione, soprattutto aumentando la produttività” ha commentati il Ministro del Lavoro, Elsa Fornero, che si è detta però fiduciosa sulla possibilità di un’intesa sulla riforma del lavoro e del temuto articolo 18.

Ma veniamo ai dati emersi dall’indagine Eurostat: il valore medio dello stipendio annuo in Italia per un lavoratore di un’azienda dell’industria o dei servizi (ovvero con almeno 10 dipendenti) è pari a 23.406 euro.
In Lussemburgo il medesimo valore medio si attesta a quota 48.914 euro, in Olanda 44.412 euro e in Germania a 41.100 euro. L’Italia è prima solo su il Portogallo (17.129 euro l’anno).

Il rapporto diffuso da Eurostat amplia lo sguardo anche sui dati di crescita delle retribuzioni lorde annue dell’Eurozona: l’avanzamento per l’Italia risulta però tra i più ridotti. Dal 2005 al 2009 il rialzo è stato del 3,3%, molto distante anche dai dati sulla crescita riportati da Spagna ( +29,4%) e Portogallo (+22%).

Una buona notizia per l’Italia, arriva quantomeno dalle differenze di retribuzioni tra uomini e donne, quello che Eurostat chiama “unadjusted gender pay gap”. Ma si tratta solo di un’illusione: l’Italia, con un gap tra uomini e donne attorno al 5% è di gran lunga sotto la media europea, pari invece al 17%, risultando seconda solo alla Slovenia.

Apprendistato, arrivano gli aiuti

di Giulia DONDONI

I contributi previdenziali per i lavoratori che hanno un contratto di apprendistato saranno assolti per tre anni per le imprese che si trovano in Italia.

Si tratta di una misura che sarà valida fino al 2016, e che non farà altro che applicare le norme previste dalla Legge di stabilità n. 183 del 2011, vale a dire agevolazioni per le imprese che puntano sui giovani che hanno tra i 15 e i 29 anni.

Sono quattro i contratti attivabili: apprendistato per la qualifica, apprendistato professionalizzante, apprendistato di alta formazione e apprendistato di riqualificazione.

Il primo, l’apprendistato per la qualifica, è rivolto soltanto ai lavoratori di età compresa tra i 15 e 25 anni, i quali assolvono all’obbligo di istruzione o per il conseguimento del diploma professionale per una durata massima di quattro anni.

Il periodo formativo del contratto di apprendistato professionalizzante, giovani tra i 18 e 29 anni dove la formazione viene svolta dall’azienda, viene calcolato in base alla qualifica da conseguire: massimo 3 anni per le aziende non artigiane, 5 per quelle artigiane.

Per quanto riguarda l’apprendistato di alta formazione  (18 e 29 anni), si pone l’obiettivo di raggiungere  un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari o di alta formazione.

Il tanto atteso apprendistato per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità  espulsi dai processi produttivi, con un regime agevolato e un incentivo, in caso di conferma al termine del rapporto, del 50 per cento delle indennità di mobilità non percepite dal lavoratore.

Studi professionali: novità per l’iscrizione all’E.Bi.Pro.

 

Nuove regole per l’iscrizione all’ente bilaterale di settore E.Bi.Pro. per tutti i dipendenti degli studi professionali. A seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli studi professionali, lo scorso 29 novembre, “il datore di lavoro che ometta di effettuare il versamento deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari a 22 euro a partire dal 1 ottobre 2011, e 23 euro a partire dal 1 settembre 2013, facendosi carico comunque delle prestazioni e dei servizi previsti dal sistema della bilateralità”. E’ quanto si legge nella circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 7 stilata lo scorso 5 dicembre.

La circolare precisa poi che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono obbligatori per tutti i datori di lavoro, che applicano il ccnl degli studi professionali, e formano parte integrante del sistema delle tutele economiche e normative concesse ai lavoratori.

I consulenti ci tengono a sottolineare però che il versamento all’E.Bi.Pro. assume correttamente un ruolo nella parte economico-normativa del contratto solo nel caso in cui l’Ente preveda effettive ‘tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro’ di sostegno al reddito. “Solo in presenza di una reale prestazione di sostegno al reddito dei lavoratori del settore professionale si concretizzerebbe un diritto contrattuale del singolo lavoratore cui il datore di lavoro dovrebbe far fronte” conclude la circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Finchè non verranno stabilite specifiche tutele di sostegno al reddito dei lavoratori, non sussiste cioè alcun obbligo di versamento e quindi la previsione è da ritenersi “ancora ancorata nella parte obbligatoria del ccnl”.