Contratto di prestazione occasionale per le piccole imprese e i professionisti

Il contratto di prestazione occasionale viene stipulato tra un committente e un lavoratore che si obbliga a effettuare un servizio o un’opera, in cambio di un corrispettivo economico. Il prestatore non è tenuto a seguire le direttive del cliente in quanto a coordinamento, quindi, è libero di pianificare il lavoro a suo piacimento non sussistendo alcun vincolo di subordinazione. La prestazione occasionale è caratterizzata da un’attività lavorativa saltuaria e sporadica esercitata in modo non professionale. Prestazione e lavoro occasionale vengono compiuti senza partita IVA, visto l’assenza di abitualità.

A chi si rivolge

Il contratto di prestazione occasionale è rivolto a diverse categorie di lavoratori: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti privati, ma anche enti locali e pubbliche amministrazioni, imprese agricole, aziende alberghiere e strutture turistiche, onlus e associazioni che possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazione occasionale, per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.

I limiti economici

Il prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può ricevere compensi annui complessivi superiori a 5.000 euro. Ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può elargire compensi annui complessivi superiori a 5.000 euro. Per le prestazioni totali rese dal prestatore per lo stesso utilizzatore, il compenso massimo è pari a 2.500 euro. Per i contratti di pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, l’ammontare può essere uguale o inferiore a 6.666 euro. L’ammontare dei compensi è inteso al netto di contributi, costi di gestione e premi assicurativi.

Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Contratti di prestazione occasionale per le imprese

Nel caso in cui gli utilizzatori siano le imprese, esse devono avere alcune peculiarità: non avere più di cinque dipendenti con un contratto a tempo indeterminato e le amministrazioni pubbliche (solo per l’utilizzo di progetti speciali a favore di categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, tossicodipendenza, detenzione, di fruizione di ammortizzatori sociali, lavori di emergenza legati a eventi naturali improvvisi o calamità, attività di solidarietà, organizzazione di manifestazioni).

Il DL n. 87/2018 convertito con modifiche dalla Legge n. 96/2018 prevede che anche le aziende alberghiere, le strutture turistiche (fino a otto lavoratori) e le aziende agricole (fino a cinque dipendenti) possono essere utilizzatori del contratto di prestazione occasionale. Tuttavia, sussistono ulteriori condizioni per esse, che permettono di fruire della prestazione occasionale. Infatti, l’attività deve svolta da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; da under 25 (iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi universitario); da disoccupati, da percettori di prestazioni di sostegno del reddito. Per quanto concerne le aziende agricole, i lavoratori che prestano la loro opera in modo occasionale non devono iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Contratti di prestazione occasionale per i liberi professionisti

L’Agenzia delle Entrate ha posto il divieto ai liberi professionisti iscritti ad albi o ruoli professionali di utilizzare i contratti di prestazione occasionale, in quanto possono operare solo con partita Iva.

Tuttavia, esiste un caso in cui il libero professionista iscritto al proprio ordine professionale può diventare utilizzatore di una prestazione occasionale. Ovvero, quando l’attività oggetto della prestazione occasionale è scollegata dalle attività tipiche del proprio albo professionale. Per esempio, un avvocato che presta occasionalmente la sua opera nell’ambito artistico o un commercialista che compie una prestazione occasionale nell’ambito informatico. Nei casi citati, il professionista deve emettere una ricevuta.

Come funziona il contratto di prestazione occasionale

Per accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori devono attivare il contratto almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, versando le somme utilizzabili tramite la piattaforma INPS a cui si è registrato preventivamente online o attraverso il contact center. Dopodiché, deve procedere all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa, fornendo i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l’oggetto della prestazione; la durata (indicando date e orari di inizio e fine prestazione) o, per l’imprenditore agricolo, l’azienda alberghiera, la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o l’ente locale, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; il compenso pattuito (minimo 36,00 € al giorno e non inferiore a 9,00 € l’ora, eccezion fatta per i diversi limiti previsti per il settore agricolo) e altre informazioni per la gestione del rapporto.

Al compenso del prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore: il 33% di contributi versati alla Gestione Separata INPS, il 3,5% per l’assicurazione INAIL. Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.

Limiti e divieti

L’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale non può fruire dell’attività da parte di prestatori con cui abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Non ne possono usufruire imprese edili e similari, imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere. E’ fatto divieto di utilizzo in ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

Sanzioni

Se accade che i limiti economici non vengano rispettati (2.500 euro netti annui a favore dell’utilizzatore stesso) o della durata totale della prestazione occasionale (superiore a 280 ore, eccezion fatta per le pubbliche amministrazioni), il contratto di prestazione occasionale si trasforma in un contratto di lavoro indeterminato e a tempo pieno.

Lavoro autonomo occasionale: quali sono le caratteristiche?

Il lavoro autonomo occasionale è una forma di prestazione lavorativa che prevede delle caratteristiche stabilite. Esistono dei limiti di reddito, un tempo anche di ore dedicate da rispettate.

Lavoro autonomo occasionale: com’è e come si definisce?

Il lavoro autonomo occasionale viene spesso utilizzato da chi vuole “arrotondare” lo stipendi con lavori facili e veloci. Non necessita dell’apertura o della chiusura della partita IVA. Ma in realtà, si può definire come che si obbliga a svolgere una prestazione, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, dietro il pagamento di un compenso. Ma non si deve avere nessun vincolo di subordinazione, dipendenza o affini con il committente, se non per via appunto occasionale (Art.2222 del codice civile). Quando si svolge un’attività ripetuta per più di due o tre volte l’anno, per lo stesso committente, non si può più parlare di lavoro occasionale. Le condizioni quindi da rispettare sono:

  • mancanza di continuità e dipendenza. In altre parole è da escludere qualsiasi tipo di rapporto continuativo nel tempo tra i soggetti interessati. Ma ne anche nascondere, attraverso questa tipologia di lavoro, una prestazione di dipendenza o subordinazione;
  • mancanza di coordinamento della prestazione. Si fa riferimento al fatto che non si deve svolgere l’attività occasionale all’interno dei luoghi di lavoro del committente o essere parte del ciclo produttivo.

Lavoro autonomo occasionale: ai fini dell’Inps

L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio2004, dei lavoratori autonomi occasionali. Ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5 mila euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Ciò significa che i primi 5 mila euro costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo. Si tratta, in dichiarazione, di redditi “diversi” dalla propria attività principale (art. 67, comma 1, lettera del TUIR). Il TUIR è il testo unico delle imposte sui redditi e regolamenta tutta la tassazione prevista per le società e persone fisiche.

Secondo questo testo, la base imponibile è ricavata come differenza tra i ricavi e i costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività. Mentre, l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo, detratte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura. Tra le spese rientrano i costi sostenuti anche per trasferimenti, viaggio, vitto e alloggio.

Lavoro autonomo: il superamento della soglia di esenzione

Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole dei collaboratori coordinati e continuativi. Cosa succede in caso di superamento della soglia? In caso di superamento della soglia di esenzione, i lavoratori devono iscriversi alla Gestione separata INPS, tranne nel caso in cui si parli di soggetti già iscritti.

Se la somma viene superata come sommatoria di più compensi, nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto tra il suo compenso ed il totale di quelli erogati nel mese. Pertanto, il consiglio è quello di verificare periodicamente l’ammontare dei compensi percepiti. Perché, come già detto, non può superare il valore di 5 mila euro annui.

Lavoro autonomo occasionale: è obbligatorio il contratto scritto?

In merito a questa disciplina, la legge, non indica l’obbligatorietà del contratto scritto. Anche se, la sottoscrizione di un accordo o contratto di lavoro regola, in maniera formale, il rapporto tra le parti. In altre parole vengono tutelati sia il committente che il lavoratore. Quello che suggeriamo è comunque si formalizzare sempre un accordo. Del resto non servono delle grandi cose, ma dei punti che potremmo definire fondamentali.

Ad esempio, il lavoro da svolgere, le tempistiche di consegna dell’incarico, l’ammontare del pagamento e le modalità con cui deve avvenire. Questo, se controfirmato dalle parti, rappresenta un modo di tutela nel malaugurato caso che il datore di lavoro, decida di non versare il compenso, a lavoro ultimato. Dal lato del datore di lavoro, permette di incaricare e verificare che il lavoro venga svolto secondo le modalità richieste. Formalizzare un accordo, è un consiglio che può tornare utili in casi come questo.

La ritenuta d’acconto nel contratto di lavoro autonomo occasionale

Il lavoratore che svolgere un lavoro autonomo e occasionale è soggetto alla ritenuta d’acconto del 20% del compenso lordo pattuito. Facciamo un esempio pratico: il compenso lordo è pari a 100 euro. Su questa somma deve essere trattenuta il 20%, cioè 20 euro. La differenza tra le sue somme darà l’importo netto spettante al lavoratore. Se invece, il soggetto supera la soglia dei 5.000 il reddito deve essere indicato nel quadro RL del modello P.F. (autonomi con partita IVA) oppure nel quadro D nel 730 (dipendenti).

La ritenuta di acconto deve essere applicata soltanto nel caso in cui il committente sia un sostituto di imposta, di cui all’articolo 23 del DPR n 600/73. In particolare, sono sostituti di imposta tutte le imprese (soggetti dotati di partita IVA) e le associazioni. Inoltre, per prestazioni di importo superiore a 77 euro, va applicata una marca da bollo da 2 euro. La marca può essere applicata telematicamente o fisicamente presso l’acquisto in una qualsiasi ricevitoria.

Consulenti del lavoro intermediari del lavoro occasionale

La Fondazione Studi consulenti del lavoro, nella circolare 7 del 2017, è intervenuta circa i nuovi contratti di prestazione occasionale che sono stati introdotti in sostituzione dei voucher, eliminati senza lasciare, apparentemente, un sostituto valido.
In realtà, la disciplina del nuovo contratto di prestazione occasionale c’è, anche se alcuni cambiamenti, come ampiamente detto, ci sono, e riguardano lavoratori e datori di lavoro.

Questi ultimi, ad esempio, per attivare le prestazioni di lavoro, a differenza di quanto accadeva in precedenza, potranno rivolgersi ai consulenti del lavoro che opereranno in veste di intermediari abilitati.

La circolare della Fondazione analizza più da vicino la disciplina del contratto di prestazione occasionale, alla luce delle istruzioni fornite dall’Inps nella circolare 107 del 2017 e dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 81/E.

Si legge nella circolare: “La novella normativa con limiti e regole molto più stringenti, consentirà ai datori di lavoro, sia famiglie e aziende, di utilizzare prestatori di lavoro per soddisfare tutte quelle esigenze occasionali mediante il contratto di prestazione occasionale”.

Vera MORETTI

Lavoro occasionale: ultime novità sui buoni lavoro

Grazie al Voucher Lavoro Occasionale Accessorio, il nuovo servizio inaugurato dall’INPS e dall’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane il lavoro nero ha un nemico in più. L’iniziativa è attiva già da tre anni, con varie procedure già attive per la distribuzione dei buoni. Questi si possono acquistare cartacei presso le Sedi INPS e presso i tabaccai abilitati, oppure on line, attraverso il sito www.inps.it. Ora il servizio si moltiplica, coinvolgendo anche alcuni istituti di credito che metteranno a disposizione i propri sportelli per l’erogazione dei voucher, il che permetterà una gestione.

La volontà è di arginare il sommerso, che nel tipo di lavoro saltuario è ancora molto diffuso e rappresenta una piaga per i diritti dei lavoratori e un danno per l’economia. “Gli ottimi risultati ottenuti in questi primi tre anni di utilizzo di questo servizio potranno moltiplicarsi – commenta il presidente dell’INPS, Antonio Mastrapasqua – per garantire sempre più il contrasto al lavoro nero e sommerso e per assicurare anche i lavoratori che svolgono attività occasionali, sul fronte previdenziale e assistenziale”.

L’accordo con INPS rafforza l’impegno di ICBPI, quale interlocutore primario verso le più importanti istituzioni del Paese ed è coerente con il ruolo che da sempre ricopre, nel fornire efficienza e innovazione ai clienti che, con il proprio modello territoriale, sostengono lo sviluppo delle realtà locali“, dichiara Giovanni De Censi, Presidente ICBPI. ICBPI,

Disponibili i voucher per assumere giovani durante il lavoro estivo

Sono disponibili i voucher di lavoro per il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre impiegando studenti under 25. Il ricorso a giovani studenti per lavori durante le vacanze può essere sfruttato per qualunque tipologia di attività e in qualunque settore. Gli studenti devono avere al massimo 25 anni di età (sono esclusi gli studenti a partire dal compimento del 26° anno in poi ovvero 25 anni e 364 giorni), essere regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado.

L’individuazione del periodo convenzionale delle vacanze estive è precisato con circolare ministeriale n. 4/2005 che riassume anche i periodi di utilizzo. Lo stato di studente ed il corso frequentato sono autocertificabili e possono svolgere lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università.

Per l’impiego dei minori è richiesto il certificato medico di idoneità al lavoro e l’iscrizione degli stessi può essere effettuata solo presso le sedi Inps con una dichiarazione controfirmata dal genitore, inoltre, non possono ricevere Inps card, ma saranno pagati con bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

Lavoro occasionale, l’Inps chiarisce le problematiche assicurative e quelle legate alle prestazioni

L’Inps interviene sulla disciplina del lavoro occasionale regolamentato dalla dlgs n. 276/03 già più volte integrato ed ampliato. I chiarimenti riguardano sia le problematiche assicurative e sia quelle legate alle prestazioni. La nota con cui l’Istituto interviene sul tema è la n. 6464/10.

In merito alla comunicazione preventiva l’Inps sostiene che il committente dovrà indicare in un’unica comunicazione l’intero periodo temporale di riferimento (anche in caso di discontinuità della prestazione). In ipotesi di mutamento del periodo dovrà procedere con le opportune variazioni. È da escludere, quindi, una pluralità di comunicazioni per ogni episodio lavorativo.

Relativamente al compenso del prestatore, l’Istituto, dopo aver delineato i passaggi normativi che hanno portato alla determinazione dell’importo del voucher al lordo di 10,00 euro, esclude categoricamente la possibilità di ricondurre il buono per la prestazione occasionale accessoria ad una retribuzione minima oraria. Questa conclusione deriva da un’assenza di specifica norma di riferimento. Dal punto di vista retributivo, quindi, secondo l’INAIL la determinazione del compenso è lasciata all’autonomia delle parti (unità temporale o raggiungimento di un risultato).

In merito alle problematiche sulle prestazioni si rileva il mancato esercizio della facoltà prevista dall’art.70 del TU Inail in materia di anticipazione dell’indennità da parte del datore, la non configurabilità dell’ipotesi di regresso nei confronti del datore che non abbia inviato la comunicazione preventiva di inizio prestazione.

fonte: Consulentidellavoro.it

Lavoro occasionale, dall’1 giugno buoni-lavoro validi anche per gli studenti.

Con la chiusura delle scuole (in realtà già dal 1 giugno 2010) e fino al prossimo 30 settembre, anche gli studenti potranno cimentarsi con il mondo del lavoro. Tutti gli studenti (fino a 25 anni) che vorranno offrire prestazioni di lavoro occasionale nei settori turismo, agricoltura e terziario, potranno essere retribuiti utilizzando i buoni-lavoro.

Lavoro occasionale e lavoro a progetto: quali sono le differenze?

Gentile Redazione, ma che differenza c’è tra un contratto a progetto e un lavoro occasionale? (Neri – Centro-Italia)

Gentile Neri, grazie per la domanda che ci permette di approfondire una tematica molto importante come quella del lavoro occasionale.

Le principali differenze tra un prestazione autonoma occasionale ed un contratto a progetto sono:

  • nel lavoro occasionale non c’è coordinamento con l’attività del committente;
  • nel lavoro occasionale non c’è l’inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale;
  • il lavoro occasionale è episodico;
  • il lavoratore occasionale lavora in completa autonomia gestendo il tempo e il modo della prestazione.

La riforma Biagi, inoltre, considera prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente.

Infine il compenso complessivamente percepito per un lavoro occasionale dallo stesso datore di lavoro, nel medesimo anno solare, non può essere superiore a 5.000,00 euro (netti).

Lavoro occasionale, serve sottoscrivere un contratto?

Dallo scorso lunedì 17 maggio 2010 anche in tabaccheria è possibile acquistare i buoni-lavoro per retribuire prestazioni di lavoro occasionale. Questa novità agevola notevolmente i datori di lavoro che con l’arrivo della stagione estiva avranno bisogno di qualche collaboratore in più per la propria attività. E chissà poi quanti saranno gli studenti che una volta chiuse le scuole si metteranno alla ricerca di qualche lavoretto per mettere da parte un po’ di soldi…

Nei giorni scorsi, abbiamo iniziato a trattare il tema del lavoro occasionale parlando proprio dei buoni-lavoro. Oggi invece vogliamo aiutare due piccoli imprenditori che nelle scorse settimane ci hanno scritto chiedendoci di spiegare come fare per redigere un contratto di lavoro occasionale.
In realtà, per i lavori cosiddetti occasionali, al lavoratore non è richiesta l’iscrizione ad un albo professionale né l’apertura di una Partita IVA, in quanto il corrispettivo versato dal committente (impresa, ente, professionista ecc.) è soggetto ad una ritenuta di acconto pari al 20% dell’importo. E proprio perché si tratta di una materia piuttosto libera, non esistono dei veri e propri schemi contrattuali da rispettare. La negoziazione e la contrattualizzazione è fatta in totale autonomia tra le parti. Ad ogni modo, vi rendiamo disponibile un nostro formulario per redigere un accordo per lavoro occasionale. Il formulario è personalizzabile inserendo i dati necessari ed è in formato .doc (cioè Word).

Due regole da rispettare in un rapporto di lavoro occasionale:

  • durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente;
  • un compenso non superiore a € 5.000,00 nello stesso anno solare e con lo stesso committente;

Scarica il modello

Buoni-lavoro, ora li compri anche nelle tabaccherie

Da ieri (17 maggio 2010), a seguito dell’accordo sottoscritto lo scorso mese di marzo tra la FIT (Federazione italiana tabaccai) e l’INPS, sono arrivati nelle tabaccherie italiane i buoni-lavoro. A regime saranno 3.000 i tabaccai coinvolti nell’operazione. L’obiettivo è quello di rendere capillare la vendita per incrementare ulteriormente l’utilizzo del sistema e far emergere il più possibile attività confinate nel lavoro nero.

L’acquisto del buono-lavoro in tabaccheria va ad aggiungersi ai due canali già previsti: cartaceo presso l’Inps e telematico tramite registrazione sul sito dell’Istituto.

Il datore di lavoro (committente) interessato all’utilizzo dei voucher (ad es. privato cittadino, imprenditore, ente pubblico, impresa familiare, agricoltore o famiglia), recandosi dal tabaccaio riceve i buoni con un codice identificativo e, prima dell’avvio al lavoro deve effettuare una comunicazione di inizio prestazione all’Inps: codice fiscale, tipo di committente/attività, dati del prestatore, luogo di lavoro, data d’inizio e di fine della prestazione. Questa comunicazione è fondamentale ed indispensabile (in caso di inadempienza vengono applicate delle pesanti sanzioni previste in caso di prestazione di lavoro sommerso) e può avvenire seguendo tre possibili canali:

Il lavoratore, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione lavorativa e fino ad un anno dal giorno dell’emissione, può riscuotere i voucher presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale e in tutte le tabaccherie autorizzate.

INFOIVA ti ricorda che:

  • (per i datori di lavoro – committenti) il codice fiscale che comunicherai al tabaccaio all’atto dell’acquisto deve essere necessariamente quello del datore di lavoro in quanto, una volta chiusa l’operazione, i voucher non saranno annullabili se non recandosi presso la sede dell’INPS. Inoltre per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal numero) è previsto il versamento della commissione di € 1,00 al rivenditore autorizzato e che è possibile acquistare in una sola operazione fino a € 1.500,00di buoni-lavoro.
  • (per i lavoratori – prestatori) per consentire la riscossione del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, ricordati di indicare tutte le informazioni richieste nel buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione. Inoltre non dimenticare di portare con te la tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale.

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