Segnalazione Iva per insolvenza: nuove soglie nel codice crisi di impresa

Il fulcro del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza è la composizione negoziata della crisi, uno strumento volto al risanamento aziendale. La riforma parte dal presupposto che il risanamento è possibile se la situazione non precipita, ecco perché sono previste delle segnalazioni volte ad aiutare l’impresa ad attivare l’aiuto di un professionista. Ora cambiano le soglie per la segnalazione dei debiti Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco i nuovi limiti.

Segnalazione debiti Iva dell’Agenzia delle Entrate nel Codice della crisi di impresa

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022, prevede una serie di norme volte a prevenire la crisi di impresa. Tra le norme dirette a tale scopo vi è l’articolo 3 del Codice (decreto legislativo 14 del 2019) che impegna l’imprenditore ad avviare le procedure per sanare l’azienda. Tale impegno deve essere esercitato anche in caso di esposizione debitoria delle impresa verso creditori pubblici qualificati, quindi INPS, Inail, Agenzia delle Entrate, l’articolo 25 nonies del Codice infatti prevede che tali soggetti, superata una certa soglia, debbano inviare una segnalazione all’impresa che a sua volta deve attivare la procedura di composizione negoziata.

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Tra le segnalazioni che hanno destato particolare critiche vi è quella relativa al debito Iva nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. La soglia in quel caso era fissata a 5.000 euro, ma in molti hanno ritenuto che la stessa fosse troppo bassa, proprio per questo il decreto Semplificazioni (decreto legge 73 del 21 giugno 2022, convertito in legge 122 del 04/08/2022) all’art. 37-bis ha modificato l’art. 25 nonies del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Le nuove soglie per la segnalazione Iva nel Codice della crisi di impresa e dell’Insolvenza

Con la nuova disciplina le soglie previste sono:

  • doppia soglia: 5.000 euro di debito Iva con esposizione che supera il 10% dell’ammontare del volume d’affari. Implica che in nessun caso viene effettuata la segnalazione nel caso in cui il debito Iva sia inferiore a 5.000 euro. Superata tale soglia, la segnalazione viene fatta se il rapporto tra volume d’affari e debito supera il 10%.
  • La seconda soglia riguarda il debito Iva superiore a 20.000 euro che viene in ogni caso segnalato indipendentemente dal volume di affari.

La segnalazione dell’Agenzia delle Entrate riguarda il debito Iva scaduto e non versato risultante dalle liquidazioni periodiche Iva.

L’Agenzia delle Entrate è tenuta a fare contestualmente la segnalazione all’impresa e la comunicazione di irregolarità ex articolo 54 del DPR 633 del 1972. La stessa deve essere fatta non oltre 150 giorni dal termine per la presentazione della LIPE (in passato il termine era di 60 giorni). La nuova disciplina si applica a partire dal secondo trimestre 2022.

Nella comunicazione l’Agenzia delle Entrate deve invitare l’impresa ad avviare la composizione negoziata prevista dal Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza con nomina dell’esperto indipendente. La richiesta deve essere fatta tramite https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home

Saranno davvero abolite le comunicazioni Lipe? Cosa potrebbe cambiare?

Presto i titolari di partita Iva potrebbero avere una bella sorpresa, infatti dalla conversione del decreto Semplificazioni potrebbe arrivare l’abolizione dell’obbligo di presentare le comunicazioni Lipe trimestrali. Ecco perché.

Decreto semplificazione e l’abolizione delle comunicazioni Lipe trimestrali

Il decreto legge 73 del 2022 propone l’obiettivo abbastanza arduo, e più volte tentato anche in passato, di semplificare la burocrazia italiana. Trattandosi di un decreto legge, affinché si trasformi in legge deve essere convertito entro 60 giorni dalla pubblicazione. La fase di conversione è sempre abbastanza convulsa e si esplica in diverse tappe, tra cui la presentazione di emendamenti, di solito molto numerosi e l’analisi del testo nelle Commissioni e poi in aula ( Camera e Senato).

Per quanto riguarda il decreto legge 73 del 2022 ( pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2022) si è verificata una presentazione di emendamenti bipartisan, quindi sia da parte dei partiti di opposizione, cosa del tutto normale, sia da parte della maggioranza, di emendamenti uguali che hanno ad oggetto l’abolizione delle comunicazioni trimestrali Lipe. Si tratta delle comunicazioni periodiche Iva, previste dall’articolo 21 bis del decreto legge 78 del 31 maggio 2010 che devono essere inviate trimestralmente e poi con dichiarazione annuale finale, questa può sostituire anche la comunicazione lipe del quarto trimestre.

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Per i titolari di partita Iva si tratta di un impegno che naturalmente richiede attenzione, ma soprattutto rappresenta un costo perché nella maggior parte dei casi la comunicazione avviene da parte del commercialista e maggiori impegni si chiedono a costui, maggiori sono i costi da sostenere per il suo onorario.

Gli emendamenti per l’abolizione delle comunicazioni Lipe

La proposta emendativa prevede: Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’articolo 21-bis è soppresso.

La stessa proposta è contenuta in emendamenti dichiarati identici, si tratta degli emendamenti 3.1 e seguenti. Gli emendamenti sono stati presentati dal Pd attraverso il deputato Buratti, dal Gruppo Misto rappresentato da Raffaele Baratto, da Fratelli d’Italia, ma in questo caso l’emendamento è firmato da diversi deputati tra cui Paolo Trancassini, dalla Lega, Forza Italia, LEU, rappresentato da Stefano Fassina. Italia Viva attraverso Massimo Ungaro e, infine, M5S.

Il fatto che sia stato presentato un unico testo in più emendamenti da parte dei vari partiti politici, implica che sul testo evidentemente c’è già un accordo. Certo i lavori parlamentari potrebbero sempre riservare brutte sorprese, ad esempio il veto da parte di un Ministero, è capitato anche altre volte, ma resta comunque una possibilità.

Sono in molti ad osteggiare questo adempimento e per diversi ordini di ragione, in primo luogo perché la comunicazione annuale comunque riprende tutte le informazioni delle comunicazioni trimestrali, in secondo luogo perché con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica praticamente per tutte le Partite Iva, i dati sulle transizioni sono ormai disponibili al Fisco in tempo reale.