Modello 730 precompilato, da oggi avvio alla presentazione

Il Modello 730 precompilato può essere presentato già da oggi 11 Maggio 2023. Vediamo tutti i dettagli sulla compilazione ed invio della dichiarazione.

Modello 730 precompilato, da oggi l’invio

Da oggi, giovedì 11 maggio 2023, è possibile l’invio del modello 730 precompilato. Potranno farlo tutti i contribuenti che accederanno con le proprie credenziali nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Si ricorda che la propria dichiarazione dei redditi può anche ssere modificata, qualora qualche dato non sia corretto.

Infatti l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata e prevede l’inserimento di diverse spese. Tra queste sono indicate:

  • le spese sanitarie e quelle universitarie anche per i propri figli;
  • i premi assicurativi;
  • le spese funebri sostenute per un proprio caro;
  • i contributi previdenziali;
  • i bonifici per interventi di strutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Attraverso le proprie credenziali si può accettare online il modello 730 precompilato senza apportare alcuna modifica. Oppure si possono apportare delle modifiche. Ma in questo caso occorre esibire le ricevute che attestano ulteriori oneri detraibili e deducibile. Oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi persone fisiche precompilato.

I controlli sulla dichiarazione dei redditi

Come spiegato dalla stessa Agenzia delle entrate, chi accetterà ed invierà il Modello 730 così come proposto dal Fisco, non subirà alcun tipo di controllo sulla dichiarazione. Mentre se il contribuente apporterà delle modifiche, in modo diretto, o tramite sostituto d’imposta, potrebbe essere sottoposto a controllo formale.

Il controllo non sarà effettuato sui dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Ma effettuabile per gli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, limitatamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

I controlli possono riguardare anche  i dati presentati mediante la Certificazione unica (CU). Il modello deve essere utilizzato per comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati fiscali relativi alle ritenute effettuate nell’anno 2022. I sostituti d’imposta utilizzano tale certificazione per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di affitti brevi.

Modello 730 precompilato, la correzione dopo l’invio

L’annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno per il 730 e il modello Redditi correttivo al 730 già inviato con o senza F24. Mentre l’ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi e i modelli Rpf correttivi del modello Redditi già inviato con F24, è il 26 giugno. Infine, l‘ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi (e i modelli Rpf correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24 è il 27 settembre.

Detrazioni su donazioni al Terzo settore: quanto sono detraibili e deducibili?

Quanto sono detraibili le donazioni e le erogazioni liberali al Terzo settore? In sede di dichiarazione dei redditi, le erogazioni al Terzo settore costituiscono una quota crescente delle detrazioni, soprattutto in applicazione di quanto previsto dal decreto “Cura Italia” approvato in piena emergenza Covid. Pertanto, nelle dichiarazioni dei redditi successive si potrà avere consistenza delle donazioni effettuate verso gli enti del Terzo settore soprattutto nel periodo della pandemia di Covid-19. Tuttavia, le tipologie di donazioni sono varie e variano a seconda dell’ente ricevente, senza dimenticare il bonus art e le erogazioni a vantaggio delle popolazioni colpite da eventi dannosi.

Qual è la percentuale di detrazione fiscale spettante per le donazioni al Terzo settore?

In linea di massima, le erogazioni liberali a favore del Terzo settore danno diritto alle persone fisiche che le hanno effettuate a una detrazione fiscale dell’imposta sul reddito corrispondente al 30% dell’importo della donazione stessa. Il contribuente può aver provveduto a effettuare l’erogazione liberale sia in denaro che in natura. Il limite della detrazione fiscale è fissato in 30 mila euro, secondo quanto prevede il decreto “Cura Italia” all’articolo 66.

Detrazioni della dichiarazione dei redditi 2021 in virtù del decreto ‘Cura Italia’

Tuttavia, questa disciplina non trova applicazione nella dichiarazione dei redditi del 2022 (per i redditi prodotti nel 2021). Infatti, la percentuale di detrazione fiscale e i relativi limiti sono stati applicati alla dichiarazione dei redditi del 2021 per l’anno di imposta 2020. Per la dichiarazione dei redditi del 2022, pertanto, le persone fisiche beneficeranno delle detrazioni fiscali, delle deduzioni o dei crediti di imposta a seconda di chi beneficia delle erogazioni liberali e degli obiettivi perseguiti.

Detrazioni fiscali delle erogazioni liberali al terzo settore: cosa c’è da sapere per il modello 730?

Prendendo dunque a riferimento le varie donazioni effettuate nei riguardi di determinati enti, si può fare riferimento alle norme introdotte per la riforma del Terzo settore. L’articolo 83 del Codice del Terzo settore (Cts) permette a tutte le persone fisiche che abbiano provveduto a donazioni a vantaggio degli enti del Terzo settore di beneficiare della detrazione fiscale ai fini Irpef per una aliquota del 30% dell’importo della donazione stessa. Il limite massimo della detrazione spettante è fissato in 30 mila euro. La percentuale aumenta se riferita alle donazioni verso le Organizzazioni di volontariato (Odv) al 35%.

Deduzioni sulle donazioni fatte agli enti del Terzo settore del 10%

I contribuenti hanno, peraltro, la possibilità di scegliere tra la detrazione del 30 o del 35% e la deduzione. In quest’ultimo caso, si può effettuare la deduzione delle erogazioni liberate rispettando il tetto del 10% del reddito dichiarato. Sulle eventuali eccedenze è possibile effettuare la deduzione nei quattro periodi di imposta susseguenti. In ogni caso, nelle istruzioni del modello 730 viene indicato che queste agevolazioni possono essere utilizzate dai contribuenti per le dichiarazioni dei redditi del 2022 sulle somme donate a favore di:

  • Onlus;
  • associazioni di promozione sociale (Aps);
  • organizzazioni di volontariato (Odv);
  • associazioni di promozione sociale (Aps).

Come indicare nel modello 730 di dichiarazione dei redditi le somme concesse in donazione al Terzo settore?

L’indicazione delle somme date in donazione agli enti del Terzo settore nel modello 730 di dichiarazione dei redditi comporta l’iscrizione:

  • del codice 71 in corrispondenza dei righi E 8 ed E 10. Questo passaggio vale per le somme erogate a vantaggio delle associazioni di promozione sociale (Aps) e delle Onlus. La detrazione fiscale limite è pari a 30 mila euro;
  • il codice 76 in corrispondenza dei righi E 8, E 9 ed E 10. Questo passaggio riguarda le donazioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato (Odv) con detrazione spettante del 35%.

Donazioni agli enti del Terzo settore, quando serve il pagamento tracciabile?

Ulteriore requisito per la detrazione fiscale delle liberalità effettuate verso le organizzazioni di volontariato (Odv), le Onlus e le associazioni per la promozione sociale è quello del versamento delle somme mediante mezzi tracciabili. Ad esempio, il versamento deve essere stato fatto attraverso la banca, la posta o con carta di credito.

Ulteriori formule di donazioni agli enti del Terzo settore: quali sono?

Oltre alle agevolazioni fiscale che abbiamo visto in precedenza, sono presenti anche altre formule di erogazioni. La prima è quella prevista dal comma 1.1 dell’articolo 15, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) che prevede la detrazione fiscale con aliquota del 26% sull’importo delle erogazioni in denaro a favore di iniziative;

  • religiose e laiche;
  • umanitarie;
  • di fondazioni, associazioni, enti e comitati.

Il limite per le persone fisiche delle donazioni è fissato in 30 mila euro; per i soggetti Ires vige lo stesso tetto oppure il 2% del reddito dichiarato. Lo prevede la lettera h, del comma 2, dell’articolo 100 del Tuir.

Donazioni a enti di ricerca scientifica e di beni culturali: quali sono?

Ulteriori donazioni possono essere fatte a favore degli enti di ricerca scientifica e di beni culturali. È infatti previsto che le persone fisiche possano elargire somme di denaro o in natura in donazione con la deduzione fiscale sul reddito complessivo dichiarato nel limite del 10%. La stessa agevolazione spetta ai soggetti Ires. Il tetto massimo di deduzione fiscale, in entrambi i casi, è pari a 70 mila euro. Questa agevolazione, che deriva dall’articolo 14 del decreto legge numero 35 del 2005, non è più valida dal 2018 per le donazioni a vantaggio delle associazione di promozione sociale e le Onlus. La stessa verrà disapplicata anche per le altre tipologie di enti beneficiari con l’entrata in vigore dei regimi fiscali relativi agli enti del Terzo settore (Ets). Si attende l’ok della Commissione europea.

Enti di cultura e di arte, detrazione fiscale alternativa del 19%

Le donazioni alternative per gli enti attivi nell’arte e nella cultura riguardano le detrazioni fiscali del 19% sull’importo delle erogazioni liberali. Gli enti che beneficiano delle donazioni sono obbligati a usare le somme donate nei termini fissati dalla lettera h) ed h bis) del comma 1, dell’articolo 15, del Tuir.

Bonus art ed erogazioni per calamità naturali, che cos’è e quale detrazione è prevista?

Un ulteriore beneficio fiscale sulle donazioni effettuate si può ottenere dal bonus art. Si tratta di una detrazione del 65% delle somme donate, con il tetto del 15% rispetto al reddito imponibile. Le donazioni devono prevedere somme per:

  • la manutenzione, il restauro, la protezione di beni culturali;
  • il sostegno a istituti di cultura pubblici;
  • orchestre ed enti concertistici;
  • festival, teatri e centri di produzione teatrale;
  • centri di danza e circuiti di distribuzione.

Inoltre, si possono detrarre le erogazioni effettuate per le popolazioni danneggiate dalle calamità straordinarie o da aventi dannosi. Per la detrazione fiscale è necessario utilizzare i righi E 8, E 9 ed E 10 del modello 730 di dichiarazione dei redditi. Il codice da usare è il 20.

Trattamento integrativo e bonus Irpef: come inserirli nel 730 se i lavori sono più di uno?

Con l’abrogazione del bonus Irpef, dal 1° luglio del 2020 la riduzione delle imposte viene perseguita con due strumenti: il Trattamento integrativo del reddito (Tir) e la detrazione fiscale per i redditi compresi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro. Il sostituto di imposta, che può essere il datore di lavoro, procede al riconoscimento automatico di entrambi gli strumenti di taglio delle imposte a vantaggio dei lavoratori alle dipendenze. Lo stesso strumento si applica anche nei confronti dei redditi assimilati a quello del lavoro dipendente in ragione dei giorni effettivi di svolgimento dell’attività lavorativa. Cosa avviene se il contribuente ha più rapporti di lavoro e, dunque, il datore di lavoro ne deve monitorare più di uno ai fini della compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Tir, Trattamento integrativo del reddito: di quant’è la riduzione delle imposte?

La riduzione delle imposte attraverso il Trattamento integrativo del reddito è di importo pari a 100 euro mensili. Ai fini della compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi del 2022, con anno di imposta del 2021, il sostituto di imposta procede a verificare la capienza del reddito da lavoro per ogni dipendente. Ovvero che il reddito da lavoro corrisposto nel 2021 – e la relativa imposta lorda determinata su questo reddito – risulti di importo superiore a quanto spetti di detrazione fiscale.

Chi può beneficiare del Trattamento integrativo del reddito (Tir)?

Inoltre il sostituto di imposta, oltre a procedere con la verifica spiegata in alto, deve accertarsi del reddito complessivo di ogni lavoratore. Ciò significa che anche gli eventuali altri redditi prodotti dal lavoratore, devono essere ricompresi nel calcolo. Dunque l’imposta lorda, prendendo in considerazione il reddito da lavoro e gli altri redditi, deve essere di importo superiore rispetto alle detrazioni che spettano al lavoratore. Il controllo è utile perché il Trattamento integrativo del reddito, di importo corrispondente a 100 euro al mese, spetta solo nel caso in cui il contribuente produca redditi da lavoro e/o altri redditi assimilati non superiori, complessivamente, ai 28 mila euro. Se si supera questo limite, infatti, al contribuente non spetta più il Trattamento integrativo del reddito.

Altre detrazioni fiscali per redditi da 28 mila euro a 40 mila euro

Le ulteriori detrazioni fiscali spettano per complessivi di reddito compresi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro. In generale, la detrazione decresce via via che cresce il reddito complessivo del lavoratore. Le detrazioni si azzerano per importi dei redditi corrispondenti a 40 mila euro. Il sostituto di imposta, anche in questo caso, applica le detrazioni fiscali ulteriori in via automatica sulla base dei dati in suo possesso.

Reddito complessivo ai fini delle detrazioni e del Trattamento integrativo dei redditi

Ai fini degli strumenti del Trattamento integrativo del reddito e delle detrazione sui redditi da 28 mila euro a 40 mila euro, si deve considerare il reddito:

Come si calcolano Tir e detrazioni fiscali?

I sostituti di imposta calcolano il Tir e le detrazioni fiscali mediante le informazioni in proprio possesso. Nello specifico, già durante il 2021 i sostituti di imposta hanno riconosciuto sia il Tir che le detrazioni dai 28 ai 40 mila euro senza la specifica richiesta del lavoratore alle dipendenze. Il controllo dell’effettiva spettanza dei due strumenti si fa nel conguaglio di fine anno. Tuttavia, il contribuente può chiedere al sostituto di imposta di non applicare i due strumenti di detrazione fiscale, rinviandone la relativa spettanza all’assistenza fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.

Detrazioni fiscali e Trattamento integrativo nella dichiarazione dei redditi del 2022

In sede di dichiarazione dei redditi del 2022, l’assistenza fiscale rivede i complessivi delle agevolazioni fiscali spettanti al lavoratore dipendente. Il controllo, pertanto, si svolte sul Tir e sull’eventuale detrazione fiscale che possono spettare al lavoratore. La verifica del diritto a beneficiare dei due strumenti si avvale dei redditi inseriti nel prospetto di liquidazione 730/3. Si possono presentare, a tal proposito, due situazioni:

  • se il sostituto di imposta (o datore di lavoro) non ha versato, anche in via parziale, le detrazioni spettanti al contribuente alle dipendenze, chi fa l’assistenza fiscale ne inserisce il relativo importo nel modello 730;
  • invece, se dalla determinazione del 730, le agevolazioni non spettano al lavoratore, anche in via parziale, quanto era stato in precedenza riconosciuto dal sostituto di imposta viene recuperato nel modello 730.

Trattamento integrativo e detrazioni fiscali: spettano in assenza di un sostituto di imposta?

Entrambe gli strumenti (Tir e detrazioni sopra i 28 mila euro) spettano al contribuente pure nel caso in cui non abbia un sostituto di imposta. Inoltre, Tir e detrazioni fiscali spettane anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a presentare il modello 730 precompilato.

Come si riconosce il corretto Trattamento integrativo?

Per riconoscere correttamente il Trattamento integrativo spettante nel modello di dichiarazione dei redditi 730, è necessario che il contribuente tenga presente il rigo C 14. In corrispondenza di questo rigo, infatti, risultano evidenziate le operazioni svolte dal datore di lavoro. E, pertanto, in questo rigo vengono evidenziati gli importi da erogare o da recuperare corrispondenti alle informazioni in possesso del datore di lavoro per i redditi percepiti nell’anno 2021.

Come si presenta il rigo C 14 del modello 730 per le detrazioni del contribuente?

Il rigo C 14 del modello 730 di compone di una parte positiva o di una negativa. L’importo indicato  andrà a costituire una componente positiva o negativi per determinare l’Irpef dovuta nel complesso dal contribuente. Pertanto, il rigo C 14 potrà avere il codice:

  • 68, nel caso in cui si abbia un “trattamento integrativo spettante”;
  • 69, se si ha un “trattamento integrativo riconosciuto nella dichiarazione”;
  • 70, nel caso in cui al contribuente non spetti il trattamento integrativo.

Cosa avviene se il contribuente ha avuto più rapporti di lavoro nell’anno precedente?

Specifica attenzione deve essere posta nella compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi nel caso in cui il contribuente abbia svolto più lavori nell’anno di imposta. Tali lavori sono stati svolti con contratti a tempo determinato, situazione che genererà più Certificazioni uniche. Tra le verifiche da effettuare vi è quella nella quale il trattamento integrativo dei redditi sia stato riconosciuto per i rapporti di lavoro sui quali sussisteva la situazione di capienza delle imposte rispetto alle detrazioni sul reddito da lavoro alle dipendenze. Normalmente, tale presupposto non sussiste nei rapporti di lavoro che abbiano una breve durata e una retribuzione modesta. Si tratta delle situazioni di incapienza.

Compilazione modello 730 di dichiarazione dei redditi per più rapporti di lavoro

Nel caso, dunque, di più rapporti di lavoro, si compila il modello 730 nella seguente maniera:

  • al rigo C 14, in corrispondenza della colonna 1, chi compila il modello deve indicare il codice 1;
  • nella colonna 2 si deve indicare il complessivo dei trattamenti integrativi dei redditi erogati dai differenti datori di lavoro al contribuente;
  • se la somma dei redditi di lavoro alle dipendenze (e degli altri redditi assimilati) porta a un risultato inferiore a 28 mila euro, il modello 730-3 conterrà il maggior importo del Tir che spetta al lavoratore;
  • la riscossione dell’importo che spetta al lavoratore avviene con la busta paga di luglio o successiva;
  • se il contribuente presenta il modello 730 precompilato personalmente (senza il sostituto di imposta), l’accredito dell’importo che spetta avviene direttamente sul conto corrente postale o bancario.

Dove si compila l’ulteriore detrazione fiscale dei redditi oltre i 28 mila euro nel modello 730?

Per l’ulteriore detrazione dei redditi dai 28 mila ai 40 mila euro, non vi è traccia in alcun quadro del modello 730. Il relativo importo si trova, dunque, nel modello di liquidazione 730-3, in corrispondenza del rigo 34. Si tratta, infatti, nel caso della detrazione, non di un sussidio dello Stato come avviene per il Tir.

Cedolare secca, come procedere nel modello 730?

Come si procede nel modello 730 di dichiarazione dei redditi con la cedolare secca? L’aliquota prevista è quella fissa del 21% per gli affitti delle unità abitative. Ma si può, in specifici casi, utilizzare la percentuale più bassa del 10%. È bene tener presente che la cedolare secca non può essere applicata all’interno del perimetro delle attività economiche. Chi sceglie l’opzione della cedolare secca sostituisce l’Irpef, le varie addizionali e le imposte di registro e di bollo.

Per quali tipologie di contratti si può scegliere la cedolare secca?

Le tipologie di contratti di locazione per le quali è possibile scegliere la cedolare secca sono quelle degli immobili destinati a uso abitativo disciplinati:

  • dal canone libero;
  • dall’equo canone;
  • dal canone concordato agevolato
  • dai contratti transitori;
  • dalle locazioni agevolate sulle unità abitative situate in Abruzzo;
  • dai contratti di locazione per una parte dell’abitazione principale;
  • per le locazioni brevi per usi abitativi o turistici;
  • per i contratti sulle unità abitative della categoria C 1 e superficie non eccedente i 600 mq con annesse pertinenze, affittate congiuntamente. Il beneficio riguarda i soli contratti stipulati nell’anno 2019.

Come si esercita l’opzione della cedolare secca?

Per beneficiare della cedolare secca, è occorrente che il locatore comunichi la scelta al conduttore. La comunicazione consiste nel mettere al corrente del conduttore dell’unità abitativa della rinuncia agli aggiornamenti del canone di affitto. Si rinuncia, altresì, anche alle variazione di incremento degli indici Istat. Tra gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate (Interpello numero 165 del 2021) si è stabilito che l’opzione della cedolare secca rimane efficace anche per i contratti a canone concordato. Per questo tipo di contratti si può beneficiare della riduzione al 10% come misura di sostegno per i contratti in essere nel periodo di emergenza Covid. Inoltre, si può cautamente affermare che questa regola viga anche per le altre casistiche di riduzione del canone ai fini delle agevolazioni per i conduttori delle unità immobiliari rispetto agli incrementi dei canoni di locazione.

Quando bisogna scegliere la cedolare secca per i contratti di locazione?

Quando bisogna fare la scelta scelta della cedolare secca in un contratto di locazione di un immobile a uso abitativo?  Di solito, l’opzione si esercita all’atto della registrazione del contratto di locazione. Resta tuttavia da effettuare il rinnovo della cedolare secca nei casi di proroga del contratto; oppure la revoca al termine di ciascuna annualità. Nel caso in cui non si provveda alla comunicazione della proroga del contratto con la cedolare secca, non si perde la stessa se il locatore mantiene un comportamento coerente con la volontà di proseguire con la stessa cedolare secca. Se invece si comunica tardivamente la scelta viene applicata una sanzione di:

  • 50 euro, se la comunicazione avviene entro i 30 giorni susseguenti alla scadenza;
  • 100 euro per comunicazioni avvenute oltre questo termine.

Qual è la base imponibile della cedolare secca?

Per il calcolo della base imponibile ai fini della cedolare secca, è occorrente prendere:

  • il complessivo dei canoni di locazione annui come da contratto;
  • non applicare abbattimenti;
  • calcolare l’imposta in base all’aliquota fissa del 21% valida per tutte le tipologie di contratto di locazione, sia a canone libero che affitti brevi.

Nel caso di contratti di locazione brevi, la cui durata sia inferiore ai 30 giorni, si provvede al calcolo della cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Cedolare secca, quando l’aliquota del 21% si riduce al 10%?

L’aliquota del 21% della cedolare secca passa al 10% se il contratto di locazione è inerente al canone concordato stipulato tra organizzazioni di proprietà edilizia e chi prende in affitto l’immobile. Tale vantaggio spetta nei casi di contratti di locazione:

  • dove c’è scarsa disponibilità di unità abitative;
  • nei comuni capoluogo di provincia;
  • nelle aree ad alta tensione abitativa. In questo caso, l’individuazione delle aree è disponibile a cura del Cipe.

Quali altri contratti di affitto hanno la percentuale del 10% di cedolare secca?

L’aliquota di cedolare secca ridotta al 10% si applica anche ai contratti di affitto a canone concordato non assistiti. Tuttavia, per beneficiarne è necessario che sia stata ottenuta la relativa attestazione da parte delle organizzazioni aderenti all’accordo.

Come si registra la cedolare secca nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

La scelta della cedolare secca per i contratti di locazione deve essere indicata nel modello 730 di dichiarazione dei redditi barrando la casella 11 del quadro “B”. L’aliquota applicata alla cedolare secca, invece, dipende dalla tipologia di contratto che va indicata nella colonna “2”. Pertanto, si applica l’aliquota del 21% per la cedolare secca relativa ai contratti di locazione in regime di libero mercato oppure di equo canone. In questi due casi, si utilizza il codice “3” o il codice “4”. Se invece, l’unità abitativa è parzialmente utilizzata come abitazione principale e l’altra parte è stata data in locazione, il codice da utilizzare è l’11.

Dichiarazione dei redditi: cosa indicare nel modello 730 per la cedolare secca a tasso ridotto del 10%?

Nei casi di aliquota ridotta al 10% di cedolare secca per i contratti di locazione a canone convenzionale, i codici da utilizzare sono i seguenti:

  • 8 nella situazione standard;
  • 12, se l’unità abitativa è parzialmente utilizzata come abitazione principale e l’altra parte è stata data in locazione a canone concordato;
  • 14, per le unità abitative di immobili collocati nelle aree colpite dal sisma in Abruzzo.

Dove va riportato il canone da assoggettare a tassazione della cedolare secca?

Il canone da assoggettato alla tassazione della cedolare secca deve essere riportato nella colonna 6. Per il semplice fatto che il canone è sempre quello risultante dal contratto di locazione, è necessario immettere sempre il codice 3 in corrispondenza della colonna 5. Infine, il reddito assoggettato alla cedolare secca deve essere escluso dal reddito complessivo ma va ricompreso nel reddito nel caso in cui si debbano calcolare detrazioni, deduzioni e benefici riconducibili a requisiti del reddito.

Coltivatori diretti e Iap, come compilare il modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Come si compila il modello 730 di dichiarazione dei redditi per i coltivatori diretti? È da subito necessario precisare che non si paga l’Irpef per i terreni se i coltivatori risultano in possesso di qualifica di imprenditori professionali agricoli (Iap) oppure di coltivatore agricolo. Tuttavia, sul modello 730 di dichiarazione dei redditi va compilato il quadro “A”. Chi possiede dei terreni agricoli deve indicarne i redditi in questo quadro ai fini della determinazione delle imposte dovute.

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap): quando il possesso di terreni deve essere dichiarato nel modello 730?

Ma, in presenza della qualifica Iap o di coltivatore diretto, pur dovendo compilare il quadro “A” del modello 730, il contribuente beneficia delle agevolazioni fiscali che consentono di non ricomprendere i redditi di questi terreni ai fini della formazione della base imponibile. Nel caso in cui si tratti di un Iap, il contribuente deve indicarlo nel quadro A del modello 730 barrando la colonna 10.

Dichiarazione dei redditi degli agricoli: chi deve compilare il quadro A del modello 730?

A compilare il quadro “A” del modello di dichiarazione dei redditi 730 sono i conduttori dei fondi che rientrano nel regime di esonero. Tale regime permette loro di non dover presentare i modelli di dichiarazione dei redditi 770, Iva ed Irap. Sono altresì esonerati dalla compilazione di questi modelli (e dunque del solo quadro “A” del 730):

  • i soci delle società semplici che dichiarano solo la quota del reddito fondiario in proporzione alle percentuali di possesso;
  • chi partecipa all’impresa familiare;
  • gli agricoltori che, nell’anno prima, hanno ottenuto un volume di affari non eccedente i 7 mila euro. Tale somma deve essere stata prodotta per almeno i due terzi dalla cessione dei prodotti agricoli.

Quali redditi vanno dichiarati nel quadro A del modello 730?

Sono due i redditi che vanno dichiarati nel quadro “A” del modello 730 rientranti tara i redditi fondiari. Il primo è il reddito dominicale che deve essere dichiarato dai contribuenti che sono possessori del terreno perché proprietari o titolari di un altro diritto reale. Tra i diritti reali rientra l’usufrutto. Il secondo reddito da dichiarare è quello agrario. Riguarda chi svolge attività agricole sui terreni.

Quali terreni non vanno dichiarati nel quadro A del modello 730?

I terreni che non devono essere dichiarati nel quadro “A” del modello 730 di dichiarazione riguardano essenzialmente quelli che non producono redditi fondiari. Ovvero:

  • i terreni che si trovano all’estero. In tal caso sono produttivi di redditi diversi e dunque da inserire nel rigo D 4;
  • quelli che sono stati dati in affitto per finalità non agricole. Anche in questa situazione si tratta di redditi diversi da inserire nel rigo D 4;
  • i terreni, costituiti da cortili e giardini, che costituiscono pertinenza di fabbricati urbani;
  • infine i terreni, i giardini e i parchi che sono aperti al pubblico. Può trattarsi anche di terreni per i quali il ministero dei Beni e delle attività culturali ne abbia riconosciuto il pubblico interesse. La condizione per non dichiararli è quella che prevede che il proprietario non ne abbia ricavato alcuna tipologia di reddito nel periodo di imposta.

Come si determina la base imponibile per i terreni agricoli: terreni affittati o no

Per procedere alla determinazione della base imponibile per i terreni agricoli è necessario fare alcune considerazioni. Innanzitutto, se i terreni non sono affittati, l’Imu va a sostituire l’Irpef e le altri addizionali sui redditi dominicali. In altre parole, il contribuente si vedrà tassato il solo reddito agricolo. Se il terreno è affittato, invece, il contribuente dovrà versare sia l’Irpef che l’Imu. Inoltre è necessario verificare la qualifica: come già detto in precedenza, i coltivatori agricoli e gli imprenditori agricoli professionali non pagano l’Irpef. E, dunque, i relativi terreni non entrano nella base imponibile. Tale agevolazione, introdotta nel 2017 ed estesa fino al 2019, è stata ulteriormente prorogata dalla legge di Bilancio 2022.

Chi beneficia dell’esonero Irpef sui terreni?

Oltre ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla previdenza agricola, beneficiano dell’esonero Irpef:

  • i soci delle sole società semplici;
  • i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto. In tal caso, deve trattarsi del medesimo nucleo familiare e deve sussistere l’iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale agricola, nonché la partecipazione attiva all’impresa familiare. Nel modello 730, al quadro A, come per l’imprenditore agricolo professionale, si barra la colonna 10.

Base imponibile dei coltivatori agricoli se l’Irpef è dovuta

Al di fuori dei casi sopra descritti, nel caso in cui l’Irpef sia dovuta, sia il reddito agrario che quello dominicale concorrono alla formazione del reddito. In tal caso, la misura è corrispondente alla visura catastale del 1° gennaio dell’anno di imposizione. Questo valore deve essere rivalutato per l’80 e il 70% e, successivamente, per una nuova rivalutazione del 30%. Le due rivalutazioni (70 e 80%) non vanno applicate nei casi di terreni affittati per non meno di cinque anni e per utilizzi agricoli, a giovani imprenditori under 40. Questi ultimi devono essere Iap o coltivatori diretti. In tal caso, nel quadro A del modello 730 di dichiarazione dei redditi, il contribuente deve indicare il codice 4 alla colonna 7.

Come si compila il modello 730 di dichiarazione dei redditi dei coltivatori agricoli?

I coltivatori diretti devono compilare il quadro “A” del modello 730 di dichiarazione dei redditi per ogni terreno in possesso o condotto. Il numero dei terreni posseduti corrisponde a tanti righi da compilare del quadro “A”. Nella colonna 1, il contribuente deve indicare il reddito dominicale; invece, nella colonna 3 il contribuente deve indicare quello agrario. Nel caso in cui il terreno è solo coltivato, si dovrà compilare la sola colonna 3. Se, invece, il contribuente possiede solo il terreno, deve compilare la sola colonna 1. Il contribuente deve inserire i redditi non rivalutati: sarà chi presta assistenza fiscale a provvedervi.

Modello 730, quadro A dei coltivatori diretti: a cosa serve la colonna 2?

La colonna 2 del modello 730, al quadro A, serve per indicare la tipologia di possesso del terreno. Ad esempio, se il terreno è di proprietà e non è stato affittato, il contribuente deve indicare il codice “1”. Le colonne dalla 4 alla 6, invece, indicano ulteriori specifiche di possesso del terreno ed eventualmente il canone di affitto. Il contribuente deve indicare nella colonna 9 se non sconta l’Imu.

 

Locazioni brevi, quali vincoli per le detrazioni fiscali e quando si deve aprire la partita Iva

Sulle locazioni brevi è necessario rispettare, dal 2021, il nuovo vincolo dei quattro appartamenti. Al di sopra di questa soglia, infatti, scatta l’obbligo di apertura della partita Iva poiché questa situazione si inquadra nello svolgimento di un’attività di impresa. E, dunque, la dichiarazione dei redditi non può più essere ottemperata mediante la presentazione del modello 730.

Quali sono le locazioni brevi?

Le locazioni brevi sono disciplinati dall’articolo 4 del decreto legge numero 50 del 2017. In base alla definizione data dal provvedimento, le locazioni brevi sono quelle riguardanti gli immobili ad utilizzo abitativo. La durata non può eccedere i 30 giorni. Chi cede in locazione un immobile può essere una persona fisica, non qualificata come imprenditore. Ci si può servire anche di intermediari immobiliari ai fini della locazione e anche dei siti on line specializzati in finalità del turismo o abitative.

Qual è la durata del contratto di locazione breve?

La durata della locazione breve massima, fissata in 30 giorni, si riferisce al singolo contratto stipulato. Tra le parti possono essere sottoscritti più contratti di durata breve, ma sempre nell’arco del tempo massimo previsto. Se nell’anno la durata dovesse eccedere i 30 giorni, è necessaria la registrazione del contratto. Chi loca l’immobile può scegliere, in sede di dichiarazione dei redditi o se registra il contratto, di beneficiare della cedolare secca. L’attuale aliquota è fissata al 21% e può essere scelta come alternativa alla tassazione ordinaria.

Cosa può comprendere e cosa è escluso dal contratto di locazione breve degli immobili?

Il contratto con il quale si cede in locazione un immobile per un periodo breve può comprendere:

  • la biancheria;
  • la pulizia delle stanze e dei locali;
  • l’area condizionata;
  • le spese per le utenze;
  • la navigazione a internet wifi.

Nella locazione breve degli immobili, invece, devono essere esclusi:

  • i pasti;
  • la colazione;
  • la disponibilità di auto a noleggio;
  • le guide turistiche;
  • gli interpreti.

Come va dichiarato il reddito derivante dalla locazione breve nel modello 730?

Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da colui che dell’immobile ne è il proprietario, il reddito è considerato fondiario. Quindi, deve essere dichiarato nel modello 730 nel quadro “B”. Come deve essere applicata la tassazione? Nel caso in cui il proprietario dell’immobile scelga la tassazione ordinaria, il corrispettivo della locazione si abbassa, forfettariamente, del 5 per cento. Nel caso in cui, invece, il proprietario dell’immobile scelga la cedolare secca, il canone del contratto di locazione è tassato per l’intero importo. In quest’ultimo caso, in sede di compilazione del modello 730, deve essere selezionata la colonna “11” dei righi: B 1, B 2, B 3, B 4, B 5 e B 6.

Quale tassazione per i contratti di locazione breve nel caso di cedolare secca?

Se il proprietario applica la cedolare secca per i contratti di locazione breve, il canone del contratto sarà tassato per intero e dovrà essere utilizzato il codice “3” nella colonna “5”. Le spese sostenute da chi loca l’immobile non possono essere detratte in nessun modo dalla dichiarazione dei redditi nel caso di cedolare secca. Fa eccezione il caso in cui le spese non siano addebitate al conduttore dell’immobile sulla base dei consumi che ha prodotto nel periodo di permanenza.

Cosa avviene in caso di contratto di locazione breve del comodatario o del locatario?

Nel caso in cui il contratto di locazione breve venga stipulato dal locatario o dal comodatario dell’immobile si ricade nella situazione dei redditi diversi. In tal caso i redditi devono essere inseriti nel quadro D del modello 730 e si deve riportare il codice “10” in corrispondenza del rigo D 4 e della colonna 3. Per avvalersi della cedolare secca, è necessario barrare la colonna “2”.

Come si compila il modello 730 in caso di locazioni brevi?

Inoltre, nella compilazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi, nella colonna “4” è necessario indicare il reddito che si è incassato l’anno precedente. Ad esempio, l’anno 2021. Il principio da seguire è quello per cassa, a prescindere dall’anno al quale si riferisca il contratto. Nella colonna “5”, invece, si possono riportare le spese sostenute e, naturalmente, non prive di relativa documentazione. Tali spese devono essere correlate alla locazione e possono essere detratte solo se si sceglie il regime ordinario di tassazione (non la cedolare secca).

Cosa avviene per i contratti di locazione breve conclusi on line, anche tramite intermediari?

Qual è la procedura da seguire nella dichiarazione dei redditi per i contratti di locazione breve conclusi on line, anche mediante l’intervento dell’intermediario? In tal caso, se l’intermediario ha l’onere di incassare i corrispettivi delle locazioni brevi, è necessario che quest’ultimo applichi la ritenuta del 21% sul totale del canone lordo. Inoltre, l’intermediario deve rilasciare la Certificazione unica che ne riporti l’operazione.

Ritenuta del 21% per le locazioni brevi, come deve essere considerata?

La ritenuta del 21% deve essere considerata a titolo di imposta se la scelta ricade sulla cedolare secca. Nel caso di tassazione ordinaria, invece, costituisce ritenuta di acconto. Pertanto, se l’intermediario ha rilasciato la Certificazione unica a favore del proprietario dell’immobile, nel modello 730 l’operazione deve essere inserita al rigo F 8. L’onere dell’inserimento è a carico del proprietario che ha già compilato il quadro “B” del modello; oppure del comodatario o del locatario che hanno l’onere di compilare il quadro “D”.

Bonus ristrutturazioni, come procedere con la detrazione fiscale?

Sui lavori relativi al bonus ristrutturazione (o bonus casa) si applica la detrazione fiscale nel modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi. Il vantaggio fiscale spetta per un tetto di spesa pari a 96 mila euro considerando le unità abitative separatamente ed escludendo le pertinenze inerenti. Pertanto, l’importo massimo detraibile ai fini dell’Irpef con il bonus casa al 50% è di 48 mila euro. Il complessivo della detrazione fiscale deve essere spalmato su dieci anni con quote di importo uguale. Lo stabilisce l’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

Limite di detrazione fiscale ai fini del bonus ristrutturazioni del 50%, gli interventi sulle singole unità

Stabilito il limite per ciascuna unità immobiliare, se un contribuenti possiede più abitazioni la detrazione fiscale si applica nel tetto dei 96 mila euro per ciascuna abitazione. Nel caso in cui l’abitazione è cointestata e tutti i cointestatari partecipano al sostenimento delle spese ai fini del bonus ristrutturazioni, il tetto dei 96 mila euro va suddiviso tra tutti i partecipanti alle spese.

Quando due interventi sono considerati separati e ottengono il doppio della detrazione fiscale del bonus casa?

Sia per il bonus ristrutturazioni che per il bonus sisma ordinario o super bonus 110%, il tetto di spesa di 96 mila euro può essere aggiornato a un nuovo limite (96 mila euro + 96 mila euro) solo nel caso in cui si procede a un nuovo lavoro di ristrutturazione che non costituisca la “mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio del 1998”.

Limiti di detrazione fiscale delle spese per il bonus casa nel caso di interventi iniziati anni prima e proseguiti

Il tetto rimane fissato unicamente a 96 mila euro nel caso in cui per la stessa unità abitativa e per lo stesso anno si proseguano dei lavori iniziati anni prima. Congiuntamente possono iniziarsi anche altri interventi detraibili fiscalmente, ma l’importo massimo delle spese agevolabili rimane di 96 mila euro. Lo stesso avviene se gli altri lavori aggiuntivi rientrino nel bonus sisma ordinario oppure super.

Interventi in bonus ristrutturazioni sulle parti comuni di un edificio rispetto alle singole unità abitative

Nell’ambito dei lavori rientranti nel bonus ristrutturazioni (anche ecobonus, sisma bonus super e ordinario) si può avere la seguente situazione:

  • lavori che hanno ad oggetto parti comuni di edifici condominiali. Ovvero di un unico edificio che abbia più unità abitative appartenente a un unico proprietario;
  • interventi che interessino le parti comuni ma non condominiali.

In questo caso le agevolazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi vanno considerate parti di un autonomo intervento rispetto ai lavori che possono svolgersi sulle singole unità abitative dell’edificio. Dunque, l’autonomia delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio ha come conseguenza che sui relativi lavori sia applicato un indipendente limite di spesa di 96 mila euro rispetto ai lavori delle singole unità abitative.

Lavori sismici agevolabili in regime di superbonus 100 e bonus sisma ordinario

Tale differenziazione (limite di spesa autonomo per i lavori del bonus ristrutturazione per le parti comuni di un edificio rispetto ai lavori delle singole unità abitative) è di più difficile applicazione per i lavori rientranti nel sisma bonus, sia ordinario che super al 110%. Infatti, risulta più complicato stabilire i benefici di riduzione del rischio sismico derivanti dai lavori sulle parti comuni o sulle singole unità abitative.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza: la detrazione fiscale

Per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza la detrazione fiscale è pari al 50%. Il contribuente deve pagare le spese sostenute con il “bonifico parlante” ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi. La sostituzione può avvenire con generazioni a gas più moderni secondo quanto prevede il comma 3 bis dell’articolo 16 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Come si procede per la detrazione fiscale del bonus casa del 50% nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale del 50% del bonus casa nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è necessario utilizzare i righi E 41, E 42 ed E 43. Il contribuente deve aver sostenuto le spese, ai fini della dichiarazione dei redditi 2022, nell’anno di imposta 2021. La sezione di riferimento è la III A – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus.

Esempio di contribuente che ha sostenuto spese del bonus casa nella dichiarazione dei redditi

Si faccia l’esempio di un il contribuente che ha fatto eseguire interventi di ristrutturazione nel 2019 e li ha proseguiti nel 2020. Le spese sono state sostenute negli anni 2019 e 2020. Nel modello 730 di quest’anno dovrà indicare:

  • al rigo E 41, nella colonna 4 il codice “1” corrispondente agli interventi particolari e il relativo importo di spesa;
  • rigo E 42, il codice “1” e il relativo importo di spesa;
  • al rigo E 43, il codice “1” e il relativo importo di spesa.

In questo modo si tiene conto del limite massimo di spesa ai fini della detrazione fiscale del 50% (96 mila euro) per i costi sostenuti negli anni precedenti. Nella colonna 9, infatti, per l’anno 2020 l’importo corrispondente non può eccedere la differenza tra il tetto di 96 mila euro e i costi sostenuti dal contribuente negli anni prima.

 

Sisma bonus e superbonus 110%, come ottenere la detrazione fiscale?

Come si ottiene la detrazione fiscale dal sisma bonus ordinario e dal superbonus 110% mediante la compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi? È importante la giusta collocazione nel modello e la presentazione delle varie asseverazioni che attestino la riduzione del rischio sismico e la congruità dei costi sostenute. Inoltre, è necessario sottolineare che l’agevolazione può essere goduta in vari modi:

  • come sisma bonus ordinario;
  • detrazione del 110% mediante superbonus;
  • in abbinamento al bonus facciate su spese effettuate chiaramente differenti;
  • superbonus 110% esteso agli interventi sulla facciata in completamento dei lavori di riduzioni del rischio sismico.

Sisma bonus, dove si colloca nel modello 730?

La collocazione del sisma bonus nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è ai righi E 41, E 42 ed E 43. Tale detrazione fiscale vale anche per le seguenti tipologie di lavori:

  • lavori di riduzione del rischio sismico effettuati anche sulle facciate;
  • superbonus 110% sisma e bonus facciate con differente contabilizzazione delle relative spese e nel rispetto delle regole di detrazioni secondo quanto prevede la risposta all’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 538 del 2020;
  • applicazione del bonus facciate in relazione al super sisma bonus 110% purché i lavori alla facciata completino quelli di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110% riduzione rischio sismico e bonus facciate, come si applica la detrazione?

Dunque, il super sisma bonus con detrazione fiscale del 110% e tetto di spesa fissato a 96 mila euro, si applica anche ai costi sostenuti rientranti negli interventi edilizi occorrenti per completare la ristrutturazione. In questo ambito rientrano anche gli interventi effettuati sulle facciate degli edifici. Nel caso in cui le due tipologie di interventi (super sisma bonus 110% e lavori sulla facciata) risultino indipendenti e non di completamento, il bonus facciate si applica con detrazione fiscale del 90% per le spese sostenute nell’anno di imposta 2021 (60% per i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2022). In tal caso le spese risultano autonome l’una rispetto all’altra e seguono una contabilità differente.

Bonus sisma, quali sono le asseverazioni necessarie?

In merito alle asseverazioni occorrenti per i lavori rientranti nel bonus sisma, sono due in particolare i documenti da disporre. Il primo è l’asseverazione tecnica dei lavori; il secondo è l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute per l’intervento stesso. Nel primo caso, l’asseverazione tecnica dei lavori consiste nella presentazione di un primo documento, l’allegato B, e di un secondo documento. Quest’ultimo riguarda la riduzione tecnica del rischio sismico. Tale documento è previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture numero 58 del 17 febbraio 2017. Il provvedimento è stato modificato dal decreto ministeriale numero 329 del 6 agosto 2020.

Asseverazioni sismabonus ordinario e superbonus 110% per i lavori di riduzioni rischio sismico: quali sono?

Le stesse asseverazioni tecniche devono essere effettuate anche per il sismabonus ordinario, che non permette la detrazione del 110% come per il superbonus. Per quest’ultimo, tuttavia, la riduzione del rischio sismico non deve essere di 1 o di 2 classi come invece richiesto al sisma bonus ordinario secondo la spiegazione fornita dall’Agenzia delle entrate nella circolare 24/E del 2020. La certificazione di riduzione del rischio sismico è già contenuta nell’allegato B relativa all’Attestazione preventiva del progettista; nell’allegato B 1, relativo al direttore degli interventi; e nell’allegato B 2, quello del collaudatore statico.

Asseverazione di congruità dei costi del bonus sisma: come si procede?

In merito alla seconda asseverazione, quella di congruità delle spese sostenuti agli interventi rientranti nel bonus sisma e superbonus 110%, è necessario rifarsi al decreto del ministero dei trasporti numero 28 del 2017. La certificazione di congruità delle spese è esclusa solo per il sisma bonus acquisti. L’asseverazione di congruità dei costi sostenuti si trova già nell’allegato 1 relativo allo stato di avanzamento dei lavori (Sal); nell’allegato B, ovvero sull’attestazione preventiva del progettista; e nell’allegato B 1 del direttore degli interventi.

Quali asseverazioni dei lavori del superbonus e bonus sisma devono essere inviate all’Enea?

Le uniche asseverazioni tecniche di riduzione del rischio sismico e di congruità dei costi sostenuti che vanno inviati all’Enea riguardano i lavori di efficientamento energetico con detrazione fiscale del 110%. Maggiori informazioni sono disponibili nella guida realizzata dall’Agenzia delle entrate sul 110% del 24 luglio 2020. Per gli altri interventi sopra trattati, non va inoltrata copia delle asseverazioni all’Enea. È invece previsto che le asseverazioni siano presentate allo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) di competenza territoriale. Lo stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 all’articolo 5. Maggiori dettagli sono disponibili nel decreto dell’Agenzia delle entrate numero 35873 dello scorso mese di febbraio.

Scontrino parlante farmacia: qual è il significato delle abbreviazioni?

Come si legge lo scontrino parlante della farmacia necessario per la detrazione delle spese sanitarie in fase di dichiarazione dei redditi? Chi acquista farmaci, ai fini della detrazione fiscale, deve accertarsi di documentarne le relative spese attraverso la fattura oppure lo scontrino cosiddetto “parlante”. In questi documenti si deve riportare:

Se manca il codice fiscale di chi provvede all’acquisto, non si può procedere con la detrazione fiscale della relativa spesa. E non è possibile sanare la mancanza del codice fiscale in un momento successivo all’emissione.

Quali spese sanitarie si possono effettuare in farmacia ed essere detratti fiscalmente?

Gli acquisti che si possono effettuare in farmacia e che sono ammessi alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi comprendono:

  • i farmaci, compresi quelli omeopatici;
  • le prestazioni galeniche, ovvero i preparati della farmacia. Il  documento di vendita oppure lo scontrino parlante deve riportarne la quantità;
  • i dispositivi medici, come siringhe, cerotti, test autodiagnostici, gel lubrificanti, provette e saturimetri. Il documento di vendita deve specificare la quantità dei prodotti comprati, la marcatura “CE” e il regolamento comunitario 2017/746 o 2017/745. In alternativa la direttiva comunitaria (90/385/CEE, 93/42/Cee o 98/79/Ce);
  • il ticket, se previsto, a favore di chi compra se la Regione contribuisce alla spesa sanitaria. Non è occorrente conservare la ricetta del dottore.

Spese sanitarie: qual è il significato delle abbreviazioni sugli scontrini della farmacia?

Ecco dunque che negli scontrini parlanti emessi dalla farmacia sono presenti delle abbreviazioni a seconda della tipologia di spesa. Per i medicinali di fascia “A”, con erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), il contribuente non paga nulla o, in alternativa, paga semplicemente il ticket o una quota del prezzo nel caso in cui rifiuti la sostituzione con un farmaco generico. In tal caso, non occorre indicare la qualità e la natura dei farmaci acquistati. Nello scontrino si trovano normalmente le abbreviazioni “Tkt” e “Tick”.

Farmaci dispensati con spesa a carico del contribuenti e di fascia ‘C’: cosa sono e quali abbreviazioni si trovano sullo scontrino?

Nel caso di spese dispensate con costo a carico del contribuente (come farmaci, medicinali, etici, fascia “A”, classe “A”, generici, equivalenti), nello scontrino parlante si trova il numero di Aic. Si tratta di un codice identificativo dei medicinali ad uso umano riportante un numero attribuito dall’Agenzia Italiana del Farmaco all’atto dell’autorizzazione dell’immissione in commercio in Italia. Le abbreviazioni che si possono riscontrare sullo scontrino sono “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Gen”, “Equiv.” e “Cl. A”. Per i medicinali di fascia “C”, che necessitano della prescrizione del medico, l’acquisto è a carico del cittadino che presenta in farmacia la ricetta bianca. Si tratta di farmaci, medicinali, fascia “C”, classe “C”, etici, generici ed equivalenti. Nello scontrino è presente il codice Aic. Le abbreviazioni che si possono trovare sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Gen”, “Equiv.” e “Cl. C”.

Codici sullo scontrino per i medicinali di libera vendita: quali sono?

Tre le tipologie di spesa per i medicinali di libera vendita:

  • medicinali di fascia “C” che non necessitano della prescrizione (“Sop”);
  • medicine di fascia “C bis”, indicati con “Otc” o medicine da banco o di automedicazione;
  • i medicinali equivalenti o generici, che non necessitano della prescrizione del medico.

La natura di queste spese riguarda i farmaci, i medicinali, la fascia “C bis”, i generici, gli equivalenti e l’automedicazione. Nello scontrino è riportato il codice Aic. Le sigle che possono trovarsi nello scontrino parlante sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Gen”, “Equiv.” “Otc” e “Automed”.

Medicine omeopatiche, veterinarie e preparazioni galeniche: cosa è riportato sullo scontrino fiscale?

Per le medicine omeopatiche acquistate in farmacia (farmaci, medicinali e omeopatici), sullo scontrino è presente il numero identificativo univoco. Le sigle che riporta lo scontrino, in questo caso, sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le” e “Omeo”. Le preparazioni geleniche sono considerate farmaci e medicinali. Sullo scontrino la qualità è descritta come “preparazione galenica”, “galenico”, “magistrale” e “officinale”. Le sigle che possono trovarsi sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Galen”, “Gal.”, “Magist.” e “Officin”. I medicinali veterinari devono avere tra le indicazioni il codice Aic. Si tratta di medicinali con natura corrispondente a “veterinaria”, “farmaco veterinario” e “medicinale veterinario”. I relativi codici che si possono trovare sullo scontrino sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Vet”, “Fco Vet.” e “Med Vet”.

Acquisti di farmaci on line: quali sono le informazioni necessarie?

Per i farmaci acquistati on line, solo dai siti autorizzati dal ministero della Salute, sono previste le stesse informazioni degli acquisti effettuati nelle farmacie. Tuttavia, non sono presenti ancora dei chiarimenti in merito alla possibilità il documento commerciale non fiscale al posto dello scontrino o della fattura.

Acquisto in farmacia di dispositivi medici di utilizzo comune, come mascherine, provette, apparecchi acustici: ecco le indicazioni

Per l’acquisto in farmacia di dispositivi medici di utilizzo comune si fa riferimento alla circolare numero 20 del 2021. Si tratta di bende, cerotti, siringhe, apparecchi acustici, mascherine chirurgiche, provette per feci o per urine, termometri e test di autodiagnosi. In questo caso, per la detrazione fiscale è sufficiente lo scontrino e la prova della marcatura “Ce”. La natura degli acquisti riguarda i dispositivi medici, i dispositivi diagnostici in vitro e gli impiantabili attivi con codice “Ad”. Il documento commerciale deve descrivere il prodotto, contenere la dicitura “marcatura Ce” e il numero del Regolamento o della direttiva Ue di riferimento. I codici che si potranno trovare sullo scontrino sono: Codice “Ad” o “PI” di trasmissione al sistema della Tessera sanitaria (“Ts”) oppure “D. Med”, “Disp. Med”, “Md”, “Diagn. Vitr. Ivd”, “DMm”, “Direttiva 93/42/Cee”, “Direttiva 98/79/Ce”, “Disp. Articolo 15, comma 2 del Dl 18-2020”, “Direttiva 90/385/Cee”, “Dlgs 46/97”.

Dispositivi medici per diagnosticare il Covid, test sierologici,  e tamponi rapidi: quali abbreviazioni sullo scontrino?

Per i dispositivi medici ai fini di diagnosticare il Covid come test sierologici e tamponi rapidi è sufficiente lo scontrino per la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, insieme alla marcatura “Ce” sul dispositivo se non fosse presente sullo scontrino. La natura dei dispositivi è medica e in vitro. Il prodotto acquistato deve riportare la descrizione in chiaro come ad esempio “Test diagnostico Covid-19”, insieme alla marcatura “Ce” e al numero della direttiva europea al quale si riferisce. I codici che si potranno trovare sullo scontrino sono: Codice “Ad” o “PI” di trasmissione al sistema della Tessera sanitaria (“Ts”) oppure “D. Med”, “Disp. Med”, “Md”, “Diagn. Vitr. Ivd”, “DMm”, “Direttiva 93/42/Cee”, “Direttiva 98/79/Ce”, “Disp. Articolo 15, comma 2 del Dl 18-2020”, “Direttiva 90/385/Cee”, “Dlgs 46/97”.

Altri dispositivi medici: quali diciture sullo scontrino?

Per gli altri dispositivi medici è necessario conservare la prova della natura del dispositivo e la marcatura “Ce”. Si tratta di dispositivi medici classificati in questo modo, dispositivi in vitro, dispositivi impiantabili attivi o su misura con codice “PI”. Il prodotto acquistato deve riportare la descrizione in chiaro, insieme alla marcatura “Ce” e al numero della direttiva europea al quale si riferisce. I codici che si potranno trovare sullo scontrino sono: Codice “Ad” o “PI” di trasmissione al sistema della Tessera sanitaria (“Ts”) oppure “D. Med”, “Disp. Med”, “Md”, “Diagn. Vitr. Ivd”, “DMm”, “Direttiva 93/42/Cee”, “Direttiva 98/79/Ce”, “Disp. Articolo 15, comma 2 del Dl 18-2020”, “Direttiva 90/385/Cee”, “Dlgs 46/97”.

Acquisti di servizi in farmacia relativi al noleggi di apparecchiature e refertazioni: quali sono le indicazioni?

L’acquisto in farmacia può riguardare anche i servizi come, ad esempio:

  • la messa a disposizione di operatori socio-sanitari;
  • il noleggio di apparecchiature medicali;
  • i test diagnostici;
  • le refertazioni.

In tutti questi casi, ai fini della detrazione fiscale, è necessaria la descrizione del tipo di servizio sanitario che viene messo a disposizione della farmacia. Sono ammesse le abbreviazioni sul documento commerciale a patto che risultino di facile comprensione.

Deducibilità dei contributi previdenziali anche per i familiari a carico e fondo pensione: come procedere?

Come procedere con la deducibilità dei contributi previdenziali versati per se stessi o a favore di familiari a carico nel modello 730 della dichiarazione dei redditi? Ci si riferisce sia ai contributi obbligatori che a quelli volontari. Tra questi ultimi sono inclusi anche i contributi di adesione ai fondi pensione che si possono dedurre dal reddito totale ai fini dell’Irpef. Leggiamo dunque quali sono le regole da seguire in sede di dichiarazione dei redditi, quali sono i limiti della deducibilità dei contributi e le condizioni affinché possano essere dedotti da quanto versato a favore dei familiari a carico.

Contributi previdenziali per i familiari a carico: come riportarli nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi?

Per la deducibilità dei contributi previdenziali versati per se stessi o a favore dei familiari a carico si utilizza la Sezione II del quota E del modello 730, ai fini della dichiarazione dei redditi. In questa sezione, infatti, si possono iscrivere le spese e gli oneri ai quali si è fatto fronte durante l’anno di imposta. La condizione essenziale per la detraibilità è quella che prevede che i contributi non siano già stati inseriti dal datore di lavoro per determinare il reddito da lavoro dipendente o il reddito assimilato.

Quando è il datore di lavoro a procedere con la deducibilità dei contributi previdenziali?

In quest’ultimo caso, è il datore di lavoro a procedere con la deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito imponibile. Le informazioni sulla deducibilità si possono leggere sulla Certificazione unica. Spetta, dunque, al contribuente procedere con una verifica della correttezza degli importi portati a deduzione rispetto agli ammontari riportati nel modello 730.

Contributi della previdenza obbligatoria e deducibilità nella dichiarazione dei redditi

Se si tratta di contributi della previdenza obbligatoria, si procede con la sottrazione dal reddito complessivo dell’importo dei contributi previdenziali obbligatori oppure volontari, versati alle varie gestioni previdenziali. La sottrazione può essere fatta fino alla concorrenza del reddito totale e anche a favore dei familiari a carico.

Familiari a carico, qual è il limite del reddito per procedere con la deduzione dei contributi?

Peraltro, sono considerati a carico (e dunque si può procedere alla deduzione dei contributi previdenziali versati a loro favore) i familiari che abbiano:

  • un reddito che non eccede i 2.840,51 euro;
  • i figli entro l’età di 24 anni che non abbiano un reddito eccedente i 4 mila euro.

Come si procede con la deduzione nel modello 730 di dichiarazione dei redditi dei contributi obbligatori versati per i familiari a carico?

Per procedere con la deduzione dei contributi obbligatori versati a favore dei familiari a carico si deve far riferimento alla Sezione II del modello 730, nel quadro E e al rigo 21. Anche in questo caso, è necessario che i contributi, volontari od obbligatori, non siano stati già dedotti dal datore di lavoro. In tale situazione, la verifica deve essere fatta confrontando quanto riportato nel modello 730 con il punto 431 della Certificazione unica. La verifica, pertanto, deve mirare a confrontare gli importi relativi a questa tipologia di oneri e ai corrispondenti importi.

Contributi volontari versati alla gestione previdenziale: quali sono e come procedere con la deducibilità?

Accanto ai contributi obbligatori versati alla gestione previdenziale, si possono dedurre anche quelli volontari. Si tratta, in particolare, dei contributi versati in via facoltativa alla gestione alla quale si appartiene e in ottica di ricongiunzione di periodi contributivi. Ma si applicano le stesse regole anche per i versamenti occorrenti per il riscatto della laurea, sia ai fini delle future pensioni che per la buonuscita. E, inoltre, nel caso di contributi versati per scelta volontaria. Rientrano tra i versamenti facoltativi anche i contributi versati dal coniuge superstite e intestati al coniuge defunto. In questo caso, si provvede a proseguire nella contribuzione a favore di eredi che possano beneficiare di trattamenti di pensione.

Quali sono i contributi previdenziali che non possono essere dedotti dalla dichiarazione dei redditi?

Non possono essere dedotti dalla dichiarazione dei redditi i seguenti contributi previdenziali:

  • importi versati all’Inps per richiedere l’abolizione del divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensioni di anzianità (ad esempio, quota 100 o quota 102);
  • somme versate all’Inps per regolarizzare periodi contributivi pregressi;
  • importi versati all’Inps per le sanzioni e i relativi interessi moratori dovuti per aver violato il versamento dei contributi.

Come dedurre i contributi versati al fondo pensione nella dichiarazione dei redditi?

Analogamente ai contributi obbligatori e facoltativi ai fini previdenziali, dalla dichiarazione dei redditi si possono dedurre anche i contributi versati al fondo pensione in vista della previdenza complementare. Relativamente a questa tipologia di contributi, e a differenza dei contributi obbligatori e facoltativi, il contribuente può non compilare il quadro E del modello 730 nel caso in cui non abbia contribuzione da far valere ai fini della dichiarazione dei redditi. Questa situazione si può verificare nel caso in cui mancano ulteriori contributi o premi non dedotti inerenti la previdenza complementare. In questo caso, nella Certificazione unica, al punto 413, non è riportato alcun importo.

Previdenza complementare, qual è il limite di deduzione dei contributi?

Invece, nel caso in cui il contribuente abbia pagato dei contributi alla previdenza complementare senza l’intermediazione del sostituto di imposta, risulta necessario compilare i campi del modello 730 relativi al quadro E. Il limite della deducibilità dei contributi versati al fondo pensione è di 5.174,57 euro. Nel caso in cui i contributi sono versati al fondo pensione per il tramite del sostituto di imposta, i relativi importi si ritrovano nel quadro E al rigo E 27. Il confronto si può fare con gli importi inseriti nella Certificazione unica, ai punti 412 e 413. In questo caso, i due campi si popolano se è stato riportato il codice “1” al punto 411. Infine, nel caso in cui i contributi sono stati pagati al fondo pensione senza ricorrere al sostituto di imposta, è il contribuente stesso a dover indicare l’importo dei versamenti e la relativa deducibilità.