Cos’è la donazione indiretta e come sono pagate le imposte

La donazione è un atto con il quale un soggetto arricchisce per spirito di liberalità un altro soggetto ( articolo 769 codice civile). Generalmente, affinché possa essere perfezionato l’atto, non basta la mera dazione del bene, ad esempio denaro, ma occorre un atto pubblico (articolo 782 codice civile) stipulato alla presenza del notaio e di due testimoni. Tale formalità è importante perché la donazione viene considerata una sorta di anticipazione rispetto alla successione mortis causa, testamentaria e non. Si può evitare l’atto pubblico solo per donazioni di modico valore. L’atto pubblico non è invece necessario in caso di donazione indiretta, ecco di cosa si tratta, quali sono i vantaggi e in cosa differisce dalla donazione diretta.

La donazione indiretta

Si distinguono due tipologie di donazione: la donazione diretta e la donazione indiretta. Nella donazione indiretta viene stipulato un contratto diverso dalla donazione che però persegue lo stesso fine della donazione, con l’avvertenza che all’interno del contratto è necessario comunque menzionare che si tratta di una donazione.

La donazione indiretta è una fattispecie molto più comune di quanto si possa pensare, solo che le persone tendono ad attuarla senza particolare formalità e a volte anche senza rendersi conto dell’importanza di tale atto.

Il caso classico di donazione indiretta è il figlio che stipula un contratto di compravendita di un immobile e contestualmente il genitore effettua il pagamento dell’immobile. In questo caso nel contratto tra il venditore Caio e l’acquirente Tizio (figlio) si inserisce una terza persona, cioè il genitore che fornisce i soldi. Appare evidente l’assenza dell’atto di donazione. Ad esempio, se il genitore effettua una donazione diretta di denaro sottolineando che lo stesso deve essere utilizzato per l’acquisto di casa e in seguito il figlio stipula il contratto di compravendita dell’immobile utilizzando il denaro donato ( che nel frattempo era depositato in un conto), non siamo più nell’alveo della donazione indiretta, ma diretta, sebbene il risultato sia lo stesso rispetto al precedente caso di donazione indiretta. Tra le donazioni indirette deve essere annoverata anche la rinuncia a un credito e il pagamento di un debito altrui.

Leggi anche: Vorresti fare una donazione a un bambino? Ecco come

I vantaggi della donazione indiretta

Il vantaggio della donazione indiretta è soprattutto di tipo economico, infatti non sarà necessario stipulare due rogiti. Occorre però prestare attenzione perché nell’atto di compravendita deve essere inserita la donazione, cioè il genitore deve dichiarare l’animus donandi. Questa menzione è necessaria anche per evitare indagini fiscali a carico dell’acquirente/figlio che magari non ha abbastanza sostanze per potersi permettere l’acquisto e comunque siamo nel tipico esempio di spesa che deve essere tracciabile e che non può certo essere effettuata in contanti, quindi nell’atto diventa necessario citare la fonte del denaro.

Questo elemento non è senza conseguenze, infatti al momento della successione tale valore dovrà essere considerato una sorta di anticipazione dell’eredità. Sia chiaro, se il genitore muore senza testamento e nessuna delle parti/eredi chiede di includere tali valori nella successione, non succede nulla. Se il donante lascia un testamento è necessario valutare se vi è lesione di legittima imputando nell’asse ereditario anche le somme e i beni donati in vita, ma anche in questo caso, se nessuno impugna il testamento per lesione di legittima e le parti decidono di dare seguito alle volontà testamentarie non vi è alcuna conseguenza, cioè l’importo /valore della donazione non è oggetto di ricostruzione dell’asse ereditario.

Imposte donazioni indirette

La donazione prevede anche l’applicazione dell’imposta di donazione a carico del beneficiario. L’aliquota cambia in base al destinatario della donazione:

  • 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario
  • 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario
  • 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
  • 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
  • Nel caso di donazione in favore di persona con handicap l’imposta si applica sulla parte eccedente rispetto alla franchigia di 1.500.000 euro.

La donazione indiretta espone però a un altro problema, ovvero le imposte previste sulle donazioni (Testo Unico sulle Successioni e sulle Donazioni), infatti appare alquanto difficile riuscire ad applicare le imposte sulla rinuncia a un credito, mentre per quanto riguarda il caso di donazione indiretta contestuale all’acquisto di un immobile, ha provveduto a fornire chiarimenti l’Agenzia delle Entrate con Interpello 366/E/2022.

Prestito cambializzato: a chi conviene e come funziona

Chi ha bisogno di liquidità, in particolare le aziende, sa quanto può essere difficile riuscire a ottenere un prestito quando non ci sono abbastanza garanzie, in questi casi una soluzione può essere il prestito cambializzato che però dovrebbe essere considerato come “l’ultima spiaggia”, cioè l’ultima risorsa a cui fare riferimento dopo aver tentato altre strade, ad esempio il prestito al consumo, finanziamenti specifici. Tra gli elementi che portano molti a preferirlo vi è sicuramente la celerità della pratica e la possibilità di ottenerlo anche quando si è cattivi pagatori, ma come funziona?

Cos’è il prestito cambializzato

La prima cosa da capire è perché si chiama prestito cambializzato. La risposta è piuttosto semplice, infatti il prestito si eroga dietro la sottoscrizione di cambiali. Le cambiali hanno caratteristiche peculiari, cioè sono titoli di credito esecutivi a tutti gli effetti e quindi in caso di ritardo nel pagamento, il creditore può attivare immediatamente la procedura di esecuzione forzata senza prima passare per una fase di accertamento del credito attraverso una procedura giudiziaria. Quindi, a differenza di un prestito tradizionale in cui sono previsti avvisi e il rispetto di una certa tempistica, al momento del mancato pagamento, il creditore che detiene la cambiale, potrà rivolgersi al notaio e chiedere il protesto, inizierà così il pignoramento dei beni del debitore. Le cambiali hanno scadenza mensile, sono sottoscritte dal debitore e restano nelle mani del creditore che potrà quindi utilizzarle come titolo di credito.

Perché si richiede questa forma di prestito?

Quando una persona chiede un prestito la prima cosa che si fa è controllare se lo stesso è un cattivo pagatore e se si trova nelle condizioni economiche di poter far fronte all’impegno preso. Se l’esito della procedura è negativo non si procede alla concessione, questo perché vi è il rischio elevato di insolvenza e non sempre si riesce a ottenere la restituzione, quindi le banche preferiscono non correre rischi eccessivamente elevati.

Con il prestito cambializzato però questo rischio si riduce perché il debitore sa che appena salta un pagamento parte la procedura esecutiva e tendenzialmente cerca in tutti i modi di pagare. Questo è il motivo per cui si può più facilmente ottenere un prestito cambializzato, inoltre per questo tipo di credito non è prevista la preventiva valutazione del merito creditizio quindi si può ottenere anche quando si è cattivi pagatori. Nella maggior parte dei casi non si ottengono grandi somme, anche perché si richiede questa tipologia soprattutto per le urgenze.

Naturalmente non è tutto così bello come si potrebbe pensare, infatti il prestito cambializzato ha solitamente tassi di interessi più alti rispetto a un comune prestito, il tasso di interesse è connaturato non solo al costo del denaro, ma anche alla rischiosità del prestito. Nella maggior parte dei casi il TAN (Tasso Annuale Netto) oscilla tra il 4,50% e il 7%, ma questa è solo una voce del costo del prestito perché poi ci sono le spese della pratica, vedremo a breve l’imposta di bollo, eventuali polizze da sottoscrivere.

Chi può richiedere un prestito cambializzato

Possono richiederlo persone maggiorenni e di età inferiore a 70 anni, ma in realtà le banche e gli istituti di credito in genere sono liberi di concedere il prestito cambializzato anche dopo aver superato questa soglia anagrafica.

Non ci sono particolari limiti inerenti i soggetti che possono richiedere un prestito cambializzato, ad esempio può trattarsi di lavoratori autonomi o liberi professionisti, in questo caso solitamente viene richiesto di accompagnare il prestito cambializzato ad un’assicurazione a copertura del rischio vita, si tratta naturalmente di un ulteriore costo rispetto ai tassi di interesse. Per i lavoratori dipendenti invece nella maggior parte dei casi si richiede la sottoscrizione di una garanzia sul TFR, quindi in caso di perdita di lavoro, il creditore potrà rivalersi direttamente su quanto accumulato come Trattamento di Fine Rapporto.

Per i pensionati non vi sono particolari problemi o garanzie, ma come visto c’è il limite dell’età e molti enti preferiscono studiare un piano di ammortamento che si concluda prima del compimento di un determinato limite di età. Infine, anche i neoassunti e precari possono ottenere un prestito cambializzato, ma in questo caso spesso si richiede una garanzia su un bene immobile. Infine, può essere richiesta la presenza di un garante, questa è solitamente necessaria nel caso in cui non vi siano altre garanzie o per prestiti a casalinghe.

Cosa serve per ottenere il prestito cambializzato

Per ottenere il prestito cambializzato non è necessario indicare il motivo per cui si ha bisogno di liquidità. Naturalmente è necessario avere con sé i documenti di riconoscimento, codice fiscale, documenti che attestino il reddito ed eventuali garanzie a copertura del prestito. Nel contratto sono naturalmente indicati i costi, ma occorre ricordare che non si tratta solo del tasso di interesse, infatti per le cambiali è prevista anche l’imposta di bollo. L’importo di questa si calcola in base al valore della cambiale, per il 2021 è stato applicato il 12 per mille rispetto al valore facciale della cambiale. Su una cambiale da 420 euro l’importo del bollo è di 5,04 euro.

Hai vinto a una lotteria? Scopri come riscuotere i premi e i costi

Gli italiani amano le lotterie e i giochi in genere. Dai dati rilevati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quindi dati ufficiali sui giochi legali, nel 2020 sono stati giocati 88,38 miliardi di euro, il 20% in meno del 2019, ma la riduzione è dovuta alle restrizioni Covid 19. In media ogni italiano maggiorenne spende 1.760 euro, naturalmente ci sono italiani che non spendono un euro e altri che ne spendono molti di più, proprio per questo si parla di ludopatie. A fronte di queste spese, ci sono poi le vincite e se riscuotere piccole somme è abbastanza facile, infatti basta recarsi dal tabaccaio in ricevitoria per riscuotere le piccole somme, tutto cambia per le vincite importanti. Per le giocate online invece i premi vengono accreditati nel conto di gioco. Scopri come riscuotere i premi delle lotterie nazionali e i costi da sostenere.

Come riscuotere i premi del Lotto

Le modalità per la riscossione cambiano leggermente in base al gioco che ha determinato il fortunato evento. Chi ha giocato e vinto al lotto può riscuotere somme piccole fino a 543,48 euro recandosi presso una qualsiasi ricevitoria, per riscuotere somme comprese tra 543,48 euro e 2.173 euro è necessario recarsi presso la ricevitoria che ha emesso la giocata, in questo caso è possibile prenotare il pagamento del premio tramite accredito bancario. Per i premi da 2.173 euro a 10.500 euro è invece possibile prenotare l’accredito della vincita sul proprio conto presso una qualunque ricevitoria, deve naturalmente essere presentato lo scontrino della vincita e il codice del conto su cui versare gli importi. La vincita può essere prenotata anche indicando come modalità di pagamento l’assegno bancario da riscuotere presso Banca Intesa.

Per le vincite di importo maggiore a 10.500 euro la procedura si complica, infatti è necessario recarsi presso una filiale di Banca Intesa con la ricevuta della giocata oppure presentarsi all’Ufficio al Pubblico in via del Campo Boario 56/d 00154 – Roma. In entrambi i casi occorre avere con sé documenti di identità in corso di validità, codice fiscale, occorre compilare la richiesta di pagamento, indicando anche la forma di pagamento preferita. Con la copia di questi documenti, nel caso in cui la richiesta venga fatta direttamente a Roma, sarà necessario recarsi presso uno sportello di Banca Intesa per riscuotere la vincita. La richiesta deve essere fatta entro 60 giorni dalla vincita. Naturalmente le somme saranno versate al netto delle imposte dovute pari al 20%, con franchigia di 500 euro (in passato si applicava l’aliquota del 12%). Si chiama la Tassa sulla fortuna.

Hai vinto al Superenalotto? Ecco come riscuotere i premi

La procedura è molto simile nel caso in cui la vincita sia al Superenalotto. In questo caso è possibile riscuotere presso una qualunque ricevitoria abilitata importi fino a 520 euro chiedendo gli importi in contanti oppure con assegno bancario non trasferibile. Per importi fino a 5.200 euro il premio può essere ritirato in con assegno non trasferibile o bonifico bancario presso qualunque ricevitoria. Infine, per somme superiori a 5.200 euro, ma inferiori a 52.000 il pagamento può essere richiesto presso ricevitorie abilitate a erogare questa tipologia di premi, ma in questo caso deve essere prenotato e può essere versato solo con bonifico bancario.

Per premi di valore superiore a 52.000 euro la riscossione deve essere prenotata presso gli uffici SISAL:

  • Via A. di Tocqueville 13 – 20154 Milano
  • Viale Sacco e Vanzetti 89 – 00155 Roma

Aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Per i premi di entità minore il termine della richiesta è 60 giorni da quello successivo all’estrazione, mentre per i premi di valore superiore a 5.200 euro la richiesta può essere inoltrata entro 60 giorni presso la ricevitoria (nei casi in cui si può fare) ed entro 90 giorni direttamente alla SISAL.

Per le vincite delle giocate online gli importi fino a 5.200 euro si riscuotono direttamente sul conto di gioco, mentre per le somme maggiori occorre inoltrare una richiesta alla SISAL con le modalità viste. Anche per il Superenalotto c’è la Tassa sulla fortuna. Occorre anche ricordare che devono essere pagate delle commissioni di incasso,  queste non sono dovute per vincite fino a 100 euro mentre l’importo è variabile da 1,03 a 6,20 euro in base all’entità della vincita.

Come riscuotere i premi Gratta E Vinci

Diversa è la riscossione dei premi del Gratta E Vinci. Per importi inferiori a 500 euro è possibile presentare il biglietto presso una ricevitoria e ottenere gli importi. Per importi maggiori e fino a 10.000 euro è necessario prima far validare il biglietto presso un centro autorizzato e scegliere il metodo di pagamento con cui riscuotere la vincita tra assegno circolare emesso da Banca Intesa, bonifico bancario o postale. In questo caso è necessario consegnare il biglietto al rivenditore che rilascerà uno scontrino con i dettagli della vincita (sperando che il rivenditore non scappi).

Per gli importi superiori a 10.000 euro è necessario: recarsi presso uno sportello Banca Intesa e inoltrare la richiesta, naturalmente occorre avere i documenti di riconoscimento, codice fiscale e il titolo. In alternativa è possibile rivolgersi allUfficio Premi Lotterie Nazionali s.r.l.
Per farlo, è possibile consegnare il biglietto fortunato all’indirizzo “Viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma”.
In questo caso è possibile anche inviare un plico contenente il biglietto con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di vincita con il Gratta e Vinci online le modalità di riscossione sono leggermente diverse, infatti per importi fino a 10.000 euro le somme vengono accreditate direttamente sul conto di gioco, mentre per somme superiori è necessario presentare la richiesta a una filiale della Banca Intesa oppure all’ufficio del Viale del Campo Boario presentando la stampa di promemoria del gioco.

Vuoi mantenere l’anonimato sulla vincita? Rivolgiti al notaio. Ecco quanto costa

In ogni caso, qualunque sia la fonte della vincita (Lotto, Superenalotto, Gratta e Vinci) se si vuole mantenere l’anonimato (è sempre consigliato farlo) ed essere sicuri che tutto vada per il meglio, è possibile rivolgersi a un notaio e delegarlo nella riscossione e nell’adempimento di tutte le procedure. In questi casi alla Tassa sulla Fortuna, alla commissione d’incasso che abbiamo visto prima c’è la parcella del notaio che varia dall’1% al 3% della vincita. Infine, le somme non riscosse sono devolute all’erario.

Nuove frontiere del digitale: l’atto notarile a distanza

In futuro sarà possibile vendere o acquistare casa,  fare una donazione, costituire una società e stipulare altri importanti atti senza andare dal notaio? Il futuro è già vicino e l’atto notarile a distanza o semplicemente online viene già applicato in alcuni contesti.

L’evoluzione tecnologica e il ruolo del notaio

Con il passare del tempo si sta andando sempre più verso una digitalizzazione dei vari servizi offerti, a supportare questo importante cambiamento sono diversi fattori, tra cui l’evoluzione tecnologica che permette di avere un supporto digitale unico nel suo genere anche grazie allo sviluppo di reti informatiche sempre più veloci e sicure e lo sviluppo di software e app che rendono le varie operazioni da compiere veloci e comunque “certificate”. Questa evoluzione ha toccato praticamente tutti i settori della nostra vita e la pandemia ha sicuramente accelerato il processo. Ciò che fino a poco tempo fa era rimasto quasi intoccabile era invece il ruolo del notaio, ma ora degli importanti cambiamenti ci sono anche per questa figura professionale e si fa sempre più spazio l’atto notarile a distanza.

Il notaio è una figura giuridicamente molto importante in Italia infatti lui è considerato pubblico ufficiale e in base all’articolo 2700 del codice civile l’atto pubblico da lui formato fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento e delle dichiarazioni che le parti hanno reso davanti a lui. Per la stipula dell’atto pubblico la legge però richiede che le parti siano contemporaneamente presenti davanti al notaio, che deve comunque essere di prossimità, cioè operare nell’ambito della Corte di Appello della residenza di almeno una parte che partecipa all’atto o del luogo in cui si trova il bene oggetto dell’atto. La forma dell’atto pubblico d’altronde è richiesta per molti negozi giuridici, ad esempio per la donazione. Quindi abbiamo un sistema che prevede che alcuni negozi siano fatti con atto pubblico (donazione, costituzione società…) e che per l’atto pubblico richiede la presenza contemporanea davanti al notaio.

I passi verso l’atto notarile a distanza e online

Questa prassi però è in via di superamento e il primo atto che ha aperto alla possibilità di avere un atto notarile a distanza è il Company Law Package varato il 25 aprile 2018 e che mira alla modifica di diverse direttive dell’Unione Europea al fine di uniformare il diritto dei Paesi Membri dell’Unione Europea e di conseguenza incide anche sulla materia degli atti pubblici al fine, tra gli altri, di regolare in modo armonico le operazioni transfrontaliere.

Segue la direttiva 2019/1151 che fissa i principi per la costituzione delle società online.

L’Italia procede quindi a piccoli passi all’adeguamento. Il primo passo è stato la creazione della piattaforma del Consiglio Nazionale del Notariato, questa rappresenta una sorta di cyberspazio a disposizione dei notai e che consente di formare atti online, e del software “iStrumentum- Notartel” che permette al notaio di verificare online la firma digitale dei partecipanti all’atto. La piattaforma e il software consentono di preparare, creare, verificare e costruire l’atto informatico. Le prime applicazioni dell’atto notarile a distanza e definito telematico hanno riguardato la vendita a distanza con lo strumento della forma digitale.

Per questa tipologia di atto è però necessaria la presenza di due notai che contemporaneamente e in cooperazione utilizzano lo stesso sistema per la raccolta e la verifica delle firme firme digitali. L’atto e i suoi allegati sono quindi contenuti in un documento informatico sottoscritto dalle parti e dal notaio.

BRIS: Business Register Interconnection System

Tra gli atti degni di nota e che aprono lo spazio a una nuova dimensione societaria c’è la direttiva 2012/17/UE, recepita con la circolare del MISE 3701/C del 2017 e che istituisce il BRIS Business Register Interconnection System, cioè un sistema di interconnessione dei registri delle imprese degli Stati Membri. Un’altra apertura nei confronti dell’uso delle nuove tecnologie è stata applicata per far fronte alla crisi pandemica, si è quindi proceduto verso un ulteriore passo verso la piena adottabilità dell’atto notarile a distanza, infatti la Massima 187 della Commissione Massime del Consiglio Notarile di Milano ha previsto la possibilità di svolgere attraverso videoconferenza le assemblee delle società.

Costituzione SRL online in Italia

L’ultima novità sicuramente molto importante è stato il decreto legislativo 183 dell’8 novembre 2021 ed entrato in vigore il 14 dicembre che riconosce la possibilità della costituzione online della SRL e della SRLS, anche in questo caso si è di fronte al recepimento di una direttiva europea ed è prevista la preferenza per il notaio di prossimità che deve quindi avere la sede nella Corte di Appello del luogo in cui sarà ubicata la società oppure dove vi è la residenza di uno dei soci.

Le frontiere del diritto con l’atto notarile a distanza

Come si può notare, le aperture alla possibilità di effettuare atti notarili a distanza sono limitate a casi specifici e soprattutto l’Italia sta agendo a piccoli passi, in parte spinta dall’Unione Europea. Il timore è che si vada verso un riconoscimento limitato delle funzioni del notaio, anche se in realtà in nessuno di questi atti esclude la sua presenza o lede e offende l’importanza del suo ruolo. Sono molti i giuristi che auspicano una “certa osservazione” di ciò che accade ai nostri vicini, in particolare la Francia, Belgio e Regno Unito, prima di addentrarci nelle nuove frontiere del diritto online. In realtà l’Italia è sempre stata la patria del diritto e si dovrebbe ricominciare ad avere fiducia in capacità e lungimiranza degli esperti che scrivono le nostre leggi per ritornare ad essere quelli a cui gli altri guardano.

Per maggiori approfonditmenti sui temi caldi che aprono alla possibilità di stipulare un atto notarile a distanza si possono leggere gli articoli:

Costituire online SRL: ora si può. Ecco come farlo dal 14 dicembre 2021

Firma digitale: cos’è e perché tutti dovrebbero averne una

 

 

 

Vorresti fare una donazione a un bambino? Ecco come

I minori di età non hanno capacità di agire, cioè non possono porre in essere atti giuridici, ad esempio non possono acquistare un’auto, una casa o stipulare un contratto di lavoro. Tra gli atti che i minori non possono compiere autonomamente c’è anche l’accettazione di una donazione e allora ci si chiede: come fare una donazione a un bambino?

Donazione a un bambino: differenza tra quella di modico valore e donazione di valore

La domanda è importante infatti capita spesso che genitori, nonni o altri parenti vogliano fare delle elargizioni direttamente ai piccoli di casa, ad esempio il nonno potrebbe voler regalare dei soldi al nipote, oppure un terreno o altro immobile in quanto vuole beneficiare direttamente quella persona oppure perché vuole evitare doppi passaggi, prima ai figli e poi ai nipoti, con gli oneri maggiori che ne deriverebbero.

Devono essere fatte delle precisazioni, infatti donazioni di modico valore possono essere fatte senza particolari formalità, ad esempio il nonno può scegliere di andare in posta e sottoscrivere un buono fruttifero postale intestato al minore. Questo non potrà poi essere riscosso fino al compimento della maggiore età del minore stesso, ma di fatto la donazione può essere fatta in modo semplice e soprattutto senza pagare le imposte di donazione.

Diverso però è il caso in cui le donazioni sono di una certa entità. In tali casi occorre determinare se l’accettazione di questo bene possa danneggiare il minore o sia in realtà nel suo interesse. Questo implica che per la donazione di beni a minorenni occorre seguire delle procedure particolari.

Il reale problema è che nel nostro ordinamento non viene chiarito qual è il limite tra una donazione di modico valore e una che non abbia tale caratteristica, sono indicati dei criteri molto generici, infatti per determinare se una elargizione è di modico valore deve essere tenuta in considerazione la capacità economica del donante. Può quindi capitare che una donazione importante di denaro possa non essere considerata come tale, molto dipende anche dalla sensibilità dell’operatore che esegue l’operazione in banca.

Donazione a minori, concepito e non concepito

La disciplina prevista sulla donazione è piuttosto ampia, infatti prevede la possibilità di effettuare una donazione in favore di minori, ma non solo. L’articolo 784 del codice civile stabilisce che la donazione può essere fatta in favore del concepito e anche in favore del figlio di determinate persone sebbene non ancora concepito. Salva diversa disposizione del donante:

  • la gestione dei beni donati al concepito o al soggetto non ancora concepito spetta al donante;
  • i frutti maturati prima del concepimento, ma dopo l’atto di donazione, spettano  al donante, cioè a colui che effettua la donazione ;
  • i frutti maturati prima della nascita a un concepito spettano al donatario/beneficiario.

La procedura per la donazione a un bambino/minore di età

Affinché si possa validamente donare a un minorenne, occorre in primo luogo recarsi da un notaio, infatti le donazioni sono valide se eseguite con atto pubblico e di conseguenza è necessaria la presenza del notaio e di due testimoni (articolo 769 del codice civile). Per quanto riguarda i testimoni, la legge notarile (89 del 1913) all’articolo 50 stabilisce che devono essere persone disinteressate agli atti da compiere. Inoltre devono essere maggiorenni e dotati della capacità di agire. La donazione deve essere fatta con atto scritto. Una volta effettuata la donazione sarà necessario procedere all’accettazione. In caso di persone maggiori di età l’accettazione viene fatta dal donatario, cioè da colui che riceve, tutto però cambia nel caso in cui si tratti di un minorenne.

Per l’accettazione della donazione a un bambino trova applicazione l’articolo 320 del codice civile, il quale stabilisce in modo specifico al comma 3 che i genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, non possono accettare o rinunziare a eredità, donazioni o legati senza la previa autorizzazione del giudice tutelare che per ogni atto deve valutare l’interesse del minore e in particolare gli atti devono rispondere a necessità e utilità del minore. Sugli stessi beni l’ordinaria amministrazione spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale ( i genitori congiuntamente), mentre atti di straordinaria amministrazione, ad esempio l’iscrizione di un pegno o ipoteca, devono essere autorizzati dal giudice.

Donazioni a minori e lesione di legittima

Ricordiamo, infine, che le donazioni sono atti di disposizione del patrimonio fatte tra vivi, queste in teoria potrebbero ledere la quota legittima di altri soggetti, ad esempio dei figli o del coniuge del donante. Questo vuol dire che, in seguito alla morte del donante, può essere necessario imputare nuovamente le donazioni al patrimonio al fine di valutare se vi è stata tale lesione.

In caso di esito positivo, potrebbe essere necessario restituire il bene o il suo controvalore, proprio per questo è sempre bene stare attenti a tali atti e il ruolo del giudice tutelare è molto importante. L’azione di lesione di legittima deve essere esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione, questo sottopone il minore a un rischio di lunga durata perché tra la donazione e la morte potrebbero intercorrere molti anni e a questi si devono aggiungere ulteriori 10 anni per la prescrizione. A ciò deve essere aggiunto che neanche eliminerebbe tale rischio un’eventuale rinuncia all’eredità fatta dagli eredi mentre è ancora in vita il donante in quanto la rinuncia all’eredità è valida solo se fatta dopo l’apertura della successione.

Per saperne di più sulla gestione dei beni intestati al minore, leggi l’articolo: Amministrazione e vendita beni di minori: come ci si deve comportare

Federnotai: regole e controlli per lo sviluppo delle startup innovative

A quasi tre mesi dall’entrata in vigore della norma che rende facoltativo l’intervento del notaio in fase di costituzione, Federnotai, l’associazione sindacale di categoria, fa un bilancio del “fenomeno startup“, per individuare gli strumenti idonei a favorirne lo sviluppo.

Ancora oggi, le startup sono solo lo 0,38% delle società di capitali italiane, una su 263. E nove volte su dieci, chi costituisce una startup preferisce rivolgersi al notaio.

Il Mise ha infatti diffuso nei giorni scorsi il rapporto sul numero di startup innovative create dal 20 luglio 2016, da quando ciò è diventato possibile costituirle senza passare dal notaio. Federnotai ha realizzato un sondaggio su un campione di 200 notai sul territorio nazionale, dal quale emerge una tendenza chiara: le startup innovative rappresentano, a quasi quattro anni dalla loro introduzione, un fenomeno poco diffuso nel panorama dell’imprenditoria italiana.

Carmelo Di Marco, presidente di Federnotai afferma in proposito: “Per incentivare veramente la nascita delle startup innovative bisognerebbe prevedere una reale semplificazione: oggi, per ottenere agevolazioni limitate e a termine, occorrono requisiti difficili da possedere, da documentare e da conservare nel tempo. Eliminare l’intervento del notaio non aiuta a lanciare questo tipo di società, e i dati lo dimostrano chiaramente: dal 20 luglio al 30 settembre di quest’anno ne sono state iscritte mediamente 101,30 al mese, contro una media mensile di 141,38 da quando l’istituto è stato introdotto nell’ordinamento”.

Nello stesso periodo – prosegue Di Marcosono state iscritte complessivamente 233 startup innovative: il 90% di queste, ben 208, con l’ausilio dei notai. È la dimostrazione che gli imprenditori, di fronte ad un’operazione che richiede competenze professionali specialistiche, scelgono un servizio che coniughi in modo efficiente, e quindi economico, la nascita della nuova impresa con l’applicazione delle regole e dei controlli di legalità. Non è solo una questione di numeri, il passaggio dal notaio garantisce anche la semplificazione di un procedimento complesso e articolato. È significativo leggere nel rapporto del Mise che, su 54 società costituite senza notaio in quell’arco temporale, solo 25 sono già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese”.

Adottare misure demagogiche che scardinano il sistema di controlli previsto dalla normativa europea e nazionale – conclude Di Marconon serve ad attrarre gli imprenditori, che esprimono un forte bisogno di regole certe e affidabili, applicate in modo efficiente”.

Rispetto alle società di capitali tradizionali, le startup attraggono di meno le donne e gli stranieri; i giovani le preferiscono alle società tradizionali, utilizzandole come strumento per una propria attività lavorativa, che faticano a prestare in altro modo.

Il numero medio dei soci di startup è superiore a quello delle normali società di capitali, le quali invece hanno mediamente circa il quadruplo dei dipendenti: nelle startup i soci sono spesso lavoratori in prima persona, non solo imprenditori che investono.

Infine, i dati diffusi dal Registro delle Imprese nel luglio 2016 (riferiti alla fine del 2014) dicono che solo il 43,46% delle startup ha conseguito un utile, contro il 61,74% delle società di capitali tradizionali.

Io notaio, lo storytelling di Federnotai

Raccontare la funzione del notaio attraverso un esercizio di storytelling. È l’idea di Federnotai, il sindacato dei notai italiani che, con la collaborazione dell’Associazione sindacale dei notai della Lombardia, ha lanciato il nuovo progetto Io notaio.

L’iniziativa consiste in una serie di video online che puntano a spiegare a cittadini, imprese e istituzioni, in maniera semplice e con un linguaggio immediato, l’attività del notaio e le sue funzioni, ma soprattutto i servizi e il supporto che ognuno può ricevere.

Le storie che compongono il progetto sono videoracconti di casi realmente accaduti negli studi e narrati da chi li ha vissuti in prima persona. Dal supporto nel dar vita a una startup innovativa, all’apertura di una società da parte di una persona straniera, dall’acquisto di una casa ai patti di convivenza. Ad ogni storia è stata dedicata una video testimonianza rilasciata dai diretti protagonisti che hanno ricevuto consulenza dalla figura di un notaio.

I video di Io notaio sono stati realizzati parlando di storie vere. L’iniziale diffidenza e ritrosia delle persone si è trasformata, con lo sviluppo del progetto, in un momento divertente in cui i protagonisti hanno avuto modo anche di rivivere i sentimenti e le emozioni che hanno accompagnato questi episodi delle loro vite”, ha detto Carmelo Di Marco, presidente di Federnotai.

Io notaio è un esperimento di narrazione realizzato in collaborazione con la grecista Andrea Marcolongo che ha commentato:”L’esercizio di storytelling per i notai è stata una delle esperienze professionali più inaspettate e sorprendenti della mia carriera. Ho scoperto un mondo che non conoscevo adeguatamente perché nessuno me l’aveva mai raccontato. Ho visto quanta fatica, impegno e responsabilità valgano un atto o una stipula e gli innumerevoli casi in cui un notaio può essere l’aiuto migliore per districarsi in un mondo sempre più complicato, per trovare una risposta che si credeva impossibile o non contemplata dalla legge. Grazie al percorso di storytelling svolto, ho compreso che nessun cittadino di può sentire in una condizione di insicurezza se può contare sulle competenze del notaio”.

Per vedere i video di Io notaio, cliccare qui o qui.

Ora è più facile aprire una start up innovativa

Ogni tanto arrivano buone notizie sul fronte della semplificazione per chi vuole fare impresa. E quando per impresa si intende la start up, la semplificazione diventa quasi un atto dovuto. Come quello che il ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato nei giorni scorsi con un comunicato stampa.

Il Mise ha infatti comunicato di aver firmato un decreto con il quale introduce la possibilità di costituire una start up innovativa utilizzando un modello standard tipizzato con firma digitale, senza dover ricorrere a un notaio come normalmente accade alla fondazione di una nuova società.

Questa possibilità non esclude il ricorso al classico atto pubblico per costituire la start innovativa, ma semplicemente si affianca alla classica via notarile. Nel comunicato diffuso, il ministero sottolinea che sarà emesso un successivo decreto direttoriale per approvare il modello informatico e la modulistica necessari alla trasmissione e all’iscrizione della start up al Registro imprese, compilabile direttamente online.

Gli atti costitutivi potranno essere redatti dai soci della start up in prima persona, oppure questi potranno avvalersi dell’Ufficio del Registro imprese: sarà in capo a quest’ultimo l’onere dell’autenticazione delle sottoscrizioni e dell’iscrizione in tempo reale della start up al Registro, consentendone così la nascita contestualmente all’apposizione dell’ultima firma in calce all’atto di costituzione

Notariato Mondiale e FAO insieme per il diritto alla terra

Il Notariato Mondiale (UINL) e la FAO hanno firmato un importante accordo che fa seguito all’adozione delle Direttive Volontarie, avvenuto l’11 maggio 2012 da parte delle Nazioni Unite, per aiutare i governi a tutelare i diritti di proprietà e di accesso alle terre, alle foreste e alla risorse ittiche a favore dei diritti di milioni di persone spesso molto povere.

Si tratta di un accordo di cooperazione che Notariato Mondiale e FAO hanno firmato in seguito all’inclusione nelle Direttive Volontarie della figura del notaio come uno degli attori giuridici cui fare appello per ricevere consulenza e garanzie contrattuali nella messa in sicurezza dei diritti di proprietà della terra e al progetto, già posto in essere dal notariato mondiale, che prevede la creazione di registri immobiliari nei Paesi dove è presente il fenomeno del land grabbing.

Per chi non lo sapesse, il land grabbing, stando alla definizione che ne dà Wikipedia, è “una controversa questione economica e geopolitica venuta alla ribalta nel primo decennio del XXI secolo, riguardante gli effetti di pratiche di acquisizione su larga scala di terreni agricoli in paesi in via di sviluppo, mediante affitto o acquisto di grandi estensioni agrarie da parte di compagnie transnazionali, governi stranieri e singoli soggetti privati”.

L’accordo appena firmato prevede l’impegno da parte dell’UINL della diffusione, presso i suoi 86 membri e 300mila notai, dell’informazione sull’esistenza delle direttive volontarie. Questa diffusione continuerà attraverso la creazione del link al sito della FAO sul sito www.uinl.org, che avrà anche una sezione dedicata alle direttive volontarie.

Il Notariato Mondiale metterà inoltre a disposizione la sua rete di esperti giuristi del fondiario per garantire la promozione e l’applicazione delle direttive volontarie (principalmente in America centrale e del Sud, Africa dell’Ovest ed Oceano Indiano, Sud-est asiatico e Estremo Oriente, Europa Centrale e dell’Est).

Sarà inoltre utilizzata la rete istituzionale del Notariato Mondiale per la diffusione delle direttive volontarie e l’attuazione delle sue attività di sostegno agli stati in materia di gestione fondiaria e verranno messi a disposizione delle Agenzie delle Nazioni Unite i “legal tools” elaborati dai gruppi di lavoro dell’UINL, per migliorare l’accesso alla proprietà in un quadro sostenibile.

Il notaio Paolo Pasqualis alla guida del CNUE

Si è svolta il 12 gennaio scorso a Roma, nella sede del Notariato Italiano, la cerimonia di insediamento della Presidenza italiana e del nuovo Consiglio di amministrazione del Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea (CNUE).

Il notaio Paolo Pasqualis, nominato dall’Assemblea Generale del CNUE lo scorso 20 novembre a Bruxelles, ha assunto la carica di Presidente del Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea, l’associazione che rappresenta presso le istituzioni europee i 40mila notai dei 22 Paesi Ue che conoscono la figura del notaio. Il Consiglio di amministrazione è composto da sei membri, quest’anno provenienti da Estonia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Ungheria.

Il mandato del presidente Pasqualis avrà durata di un anno e come priorità vedrà il rafforzamento della collaborazione tra i notariati dell’Ue per favorire l’attuazione dell’Agenda 2020, un programma che vede impegnati i notai a favorire e sostenere la semplificazione delle procedure, la libera circolazione dei cittadini e i loro diritti, l’economia e la competitività delle imprese.

In particolare i temi sui cui si focalizzerà l’azione della presidenza italiana del CNUE sono:

  • la prosecuzione del programma di formazione transnazionale, particolarmente focalizzato per l’anno 2016 sul diritto delle successioni al fine di garantire una interpretazione uniforme del recente regolamento Ue 650/2012, entrato in vigore ad agosto 2015, e la diffusione del certificato successorio europeo;
  • lo sviluppo e la diffusione delle piattaforme digitali dei notai europei, quali EuFides, diretta a favorire la collaborazione tra i notai di paesi diversi, consentendo l’accesso e lo scambio di dati e documenti in assoluta sicurezza, Bartolus, per la verifica transfrontaliera delle firme digitali, ARERT, rivolta all’interconnessione dei registri dei testamenti.

Il commento di Pasqualis al suo insediamento è stato una sorta di programma: “L’Europa del diritto è un successo: la tutela dei consumatori, il diritto della concorrenza, le norme sugli appalti, le successioni ecc., hanno fornito a tutti maggiori garanzie. La Corte di giustizia di Lussemburgo con le sue decisioni vincola 28 Stati sovrani e più di 500 milioni di cittadini. In questo quadro anche il Notariato, grazie alla sua storia e alla sua cultura, merita un ruolo di primo piano nella tutela dei diritti. In questa direzione, quindi, il CNUE continuerà a collaborare con le istituzioni europee per trovare soluzioni efficaci per i professionisti e per i cittadini, che beneficiano di una sempre maggiore certezza del diritto nelle problematiche transfrontaliere”.

Il presidente Pasqualis subentra al notaio francese Jean Tarrade, che è stato presidente del CNUE nel 2015. Paolo Pasqualis è Consigliere nazionale del Notariato con delega agli affari internazionali dal 2010.