Bonus mobili 2023: la guida dell’Agenzia delle Entrate con chiarimenti

Il bonus mobili è stato confermato nella legge di bilancio 2023 e l’Agenzia delle Entrate proprio per questo motivo ha pubblicato una guida aggiornata al bonus che ricapitola le regole per poter usufruire di questo beneficio fiscale e in particolare sui beni che possono ottenere l’agevolazione.

Bonus Mobili 2023: su quali beni si può ottenere?

Il bonus mobili per l’anno 2023 ha un valore di spesa di 8.000 euro, mentre dal 2024 il valore del tetto massimo di spesa scenderà a 5.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate nelle recente guida ha sottolineato che: Il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Si può usufruire del bonus mobili per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, l’interpretazione è stringente, infatti non si possono ottenere detrazioni per l’acquisto di tende e tendaggi, porte per interni, pavimentazioni.

Il bonus mobili può invece essere utilizzato per l’acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione.

Particolare attenzione deve essere posta per l’acquisto degli elettrodomestici, infatti in questo caso deve essere controllata la classe energetica. In base alle ultime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate non deve essere inferiore alla classe:

  • A per i forni;
  • E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
  • F per i frigoriferi e i congelatori.

Per l’acquisto degli elettrodomestici deve essere effettuata anche la comunicazione all’Enea per poter usufruire della detrazione fiscale.

Ricordiamo, infine, che si può usufruire del bonus mobili solo in seguito a un intervento di ristrutturazione edile all’immobile a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

Chi può usufruire del Bonus mobili 2023?

La detrazione del bonus mobili è pari al 50% della spesa effettuata nel limite di spesa di 8.000 euro, quindi si possono ottenere massimo 4.000 euro. Nelle spese possono essere ricomprese anche quelle per il montaggio e il trasporto. Il limite di spesa riguarda la singola unità abitativa, quindi se un proprietario è titolare di due immobili ed effettua ristrutturazioni in entrambi, può usufruire del bonus mobili su entrambi.

Il beneficiario del bonus mobili deve però essere lo stesso soggetto che usufruisce della detrazione per gli interventi di ristrutturazione. A chiarire bene il concetto è l’Agenzia delle Entrate nella guida di gennaio 2023, dove sottolinea: Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

Vista la possibilità introdotta dal 2022 di cedere il proprio credito d’imposta generato dai lavori di ristrutturazione edile, l’Agenzia ha anche sottolineato che si ha diritto al bonus mobili anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio fiscale, di cedere il credito o esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.

La detrazione spetta anche nel caso in cui l’intervento edilizio sia effettuato su una parte dell’immobile diversa rispetto a quella interessata dal bonus mobili. Ad esempio, se la ristrutturazione ha ad oggetto una pertinenza dell’immobile, anche accatastata separatamente, si può usufruire del bonus mobili per arredare una camera da letto che si trova nell’immobile principale. Questa regola non si applica per le parti comuni di un condominio, quindi se l’intervento di ristrutturazione ha riguardato la guardiola, ogni condomino ha diritto alla sua quota di detrazione del bonus mobili, ma solo per arredi della guardiola.

Posso ottenere la detrazione se pago a rate?

L’Agenzia delle Entrate nella guida ha risolto positivamente anche tale dubbio. Sottolinea però che occorre che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità viste per il contribuente e rilasci a questi una copia della ricevuta del pagamento.

Non si può ottenere il bonus mobili per interventi di riqualificazione energetica al 65% ( ad esempio installazione di pannelli fotovoltaici).

Si può ottenere il bonus mobili nel caso in cui l’acquisto di mobili avvenga all’estero.

Guida Agenzia delle Entrate al Bonus Mobili 2023

 

Metodo prezzo-valore per calcolo dell’imposta di registro nell’acquisto di casa

Acquistare casa è il sogno di tanti italiani, ma ad essa sono collegati diversi oneri, non si tratta semplicemente di affrontare le spese per l’immobile, ma tutta una serie di oneri fiscali che vanno ad aumentare molto gli importi. Tra quelli particolarmente onerosi vi è l’imposta di registro. Questa può dare luogo a diverse situazioni dal punto di vista economico, ma soprattutto può essere calcolata partendo da due basi distinte, cioè il prezzo di vendita dell’immobile, oppure con il “metodo prezzo-valore“. Vedremo ora quali vantaggi può portare l’applicazione di questo metodo.

L’imposta di registro e i metodi di calcolo

L’imposta di registro è fissa, cioè 200 euro se si acquista l’immobile con regime IVA. Nel caso in cui la casa venga acquistata senza Iva, ipotesi prevalente (vedremo in seguito quando si può acquistare con Iva) l’imposta di registro è al 9% se l’acquisto avviene senza i benefici della prima casa e con imposta di registro al 2% se si tratta di acquisto di prima casa. In nessuno dei due casi l’imposta di registro può avere valore inferiore a 1.000 euro.

La base imponibile dell’imposta di registro può essere calcolata avendo come riferimento il prezzo dichiarato della vendita. In alternativa l’acquirente può scegliere, e deve rendere nota tale scelta al notaio, di calcolare l’imposta di registro avendo come riferimento per la base imponibile il risultato di una semplice operazione matematica, cioè il metodo “prezzo-valore”.

In questo caso si parte dal valore della rendita catastale, la stessa viene moltiplicata per 1,05. Tale risultato deve quindi essere moltiplicato per il coefficiente 120. Si ottiene quindi una base imponibile generalmente più bassa rispetto al prezzo di vendita. La formula è: (rendita catastale x 1,05) x 120.

Perché scegliere il “metodo prezzo-valore”? Vantaggi

La scelta di questo metodo comporta diversi vantaggi, infatti trattandosi di un sistema di calcolo che prende il via da una rendita determinata con le leggi previste nel settore e quindi verificata, successivamente non sono più effettuati controlli dall’Agenzia delle Entrate. Infatti quando la base imponibile è determinata con il prezzo di vendita l’Agenzia delel Entrate può effettuare successivi controlli volti a determinare se il prezzo dichiarato appare consono oppure le parti hanno indicato un prezzo inferiore con l’obiettivo di pagare minori imposte. L’Agenzia delle Entrate in questo caso non esegue neanche i controlli relativi all’Irpef.

Per chi sceglie di determinare l’imposta di registro scegliendo come base imponibile il metodo prezzo-valore vi è un ulteriore vantaggio, infatti la legge prevede una riduzione del 30% dell’onorario del notaio.

Quando può essere applicato il metodo “prezzo-valore”?

Il metodo prezzo valore per determinare l’imposta di registro al momento dell’acquisto della casa non può essere sempre applicato. L’acquirente può sceglierlo in caso di:

  • acquisto di un fabbricato ad uso abitativo (anche senza i requisiti per la prima casa);
  • l’acquisto viene effettuato da un privato (quindi da soggetto che non agisce nell’esercizio di un’attività commerciale, artistica o professionale);
  • l’acquirente richieda espressamente al notaio l’applicazione del sistema prezzo-valore;
  • sia comunque correttamente indicato l’effettivo prezzo della cessione dell’immobile.

Tali condizioni devono essere tutte presenti.

Il sistema prezzo-valore si può applicare anche all’acquisto di pertinenze e ciò anche nel caso in cui la pertinenza sia acquistata con atto separato. In questo caso è importante che la pertinenza abbia una rendita catastale propria e che nell’acquisto risulti il vincolo pertinenziale.

La scelta tra il metodo da applicare deve essere fatta considerando le varie ipotesi e facendosi aiutare da professionisti, infatti le modifiche che molto probabilmente saranno effettuate nei prossimi mesi al catasto, potrebbero generare un aumento delle rendite catastali e di conseguenza potrebbero aumentare i futuri importi da versare come imposta di registro per l’acquisto di un’abitazione.

Per capire cosa potrebbe cambiare con l’applicazione delle nuove regole, leggi l’articolo: Riforma del catasto: via libera alle nuove regole su adeguamento rendite

Ricordiamo, infine che l’imposta di registro è solo uno degli oneri, infatti devono essere versate l’imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo e oneri catastali vari.

E’ possibile trovare tutte le informazioni necessarie per l’acquisto della casa nella Guida per l’acquisto della casa

Superbonus 110 e pertinenze, le novità previste per il 2022

Il Superbonus 110 riguarda anche le pertinenze degli immobili. Vediamo le novità che sono state introdotte per il 2022 in materia.

Superbonus 110 e pertinenze: il punto della situazione

Il Superbonus 110 riguarda più che altro la ristrutturazione degli immobili. Tanto è vero che è molto utilizzato anche per il rifacimento di vecchi immobili. Ma anche usato in zone storiche, o case che hanno bisogno di lavori di ripristino. Ma le spese devono riguardare interventi che portino alla riqualificazione energetica, o magari di interventi antisismici. Per questo motivo elemento importante è il certificata di prestazione energetica (APE) che deve essere fatto prima e dopo i lavori, specificando il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Tuttavia questi interventi non riguardano solo gli immobili principali, ma anche quelli definiti come “trainanti“, ma con alcuni elementi.  In questo caso si fa riferimento alle pertinenze. La circolare circolare n.24 dell’ Agenzia delle entrate chiarisce che la detrazione spetta anche ai possessori di sole pertinenze, qualora abbiano sostenuto spese relative ad interventi realizzati sulle parti comuni, come nel caso dei condomini.

I requisiti dei lavori eseguiti sulle pertinenze

Il superbonus 110 è possibile in molte tipologie di immobili, anche quelli ad uso promiscuo o per l’eliminazione di barriere architettoniche. Mentre sono esclusi per immobili nuovi o in F23, cioè quelli in fase di completamento e non ancora realizzati. Invece è possibile usufruire dell’agevolazione anche per la coibentazione delle pertinenze. 

A titolo esemplificativo può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio. Inoltre il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più autonomi dell’esterno.

Superbonus 110 e pertinenze: altre piccole precisazioni

A questo punto si deve precisare che gli interventi su immobili devono essere a destinazione residenziale. Sono, inoltre, ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo). Infine restano escluse dal Superbonus 110 le spese riferite all’intervento realizzato sull’involucro di unità immobiliare non riscaldate, come i garage, box e cantine.