In arrivo un’ulteriore proroga dello spesometro

La mini proroga concessa per l’invio dello spesometro, fissata per il prossimo 5 ottobre, probabilmente verrà ulteriormente spostata, per dare maggior tempo a coloro che devono inviare i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre.

A darne l’annuncio è stato il viceministro all’Economia Luigi Casero, il quale ha ritenuto grave il blocco del canale web di trasmissione nei giorni scorsi.
Ora che il canale web è tornato operativo, ma solo da poche ore e con funzionalità limitate, è stata chiesta una relazione ai responsabili di Sogei e delle Entrate dallo stesso viceministro, per poter capire, e definitivamente risolvere, le cause che hanno generato il caos e che hanno complicato la vita a migliaia di professionisti.

A confermare, dunque, che a causa di queste disfunzioni, ci potrebbe essere un’ulteriore dilazione dei termini di invio è stato anche, seppur indirettamente, lo stesso direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale ha precisato che il rinvio al 5 ottobre prossimo “è quello che può concedere in via amministrativa l’agenzia a causa del disservizio del sito”.

L’allarme su quanto è accaduto in questi giorni nell’invio dei dati per lo spesometro era stato già lanciato dai rappresentanti delle associazioni di imprese, artigiani e commercianti che già nei primi mesi dello scorso anno avevano segnalato la possibilità di un carico eccessivo di dati difficilmente gestibili dal sistema informatico del fisco e soprattutto sull’inutilità degli invii multipli per tornare allo spesometro con cadenza annuale.

Vera MORETTI

Spesometro: in arrivo la proroga?

Per ora, la proroga tanto richiesta dello Spesometro, è stata annunciata solo a favore delle pubbliche amministrazioni, per le quali la procedura è rinviata al 2014.

A causa delle sue difficoltà oggettive, commercialisti e consulenti del lavoro hanno chiesto che per tutti venga slittata la scadenza del 12 o del 21 novembre, quest’ultima per la liquidazione Iva trimestrale.

Le incertezze normative e le difficoltà tecniche, infatti, sono molte, e la compilazione dei modelli non è dotata di istruzioni esaurienti, soprattutto quando si tratta di casi particolari, per i quali è facile incappare in una serie di errori ed incongruenze.
Per non parlare del ritardo con cui è stato reso noto il software relativo, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate solo il 25 ottobre, data “troppo vicina per permettere a tutti gli operatori il corretto svolgimento dell’adempimento“.

I commercialisti hanno, a questo proposito, sottolineato che lo Statuto del contribuente obbliga l’Amministrazione a mettere a disposizione gli strumenti per assolvere gli obblighi in tempi utili. Inoltre, non è possibile prevedere adempimenti prima di 60 giorni “dalla entrata in vigore o conoscenza degli strumenti“.
Per questo motivo, si chiede di posticipare la scadenza a 60 giorni a partire dal 25 ottobre, che poi si allungherebbe di ulteriori giorni, data la pausa natalizia.

Ma non si tratta solo di date, perché le incertezze normative ci sono, e molte, che hanno portato a diverse segnalazioni da parte dei professionisti.

Tutto ciò ha portato a fare richiesta al Ministero dell’Economia e alle Entrate di un rinvio dello Spesometro, perché, se ciò non accadesse, si correrebbe il rischio di “fornire dati con un’eccessiva fretta, che rischia di ripercuotersi sulle finalità dell’adempimento, ovvero quello fornire dati utilizzabili dall’amministrazione per i controlli sui contribuenti, ai fini degli accertamenti sintetici“.

Vera MORETTI

I Consulenti del Lavoro chiedono proroga per lo Spesometro

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha espresso il suo scetticismo riguardo la scadenza del 12 novembre prossimo per lo Spesometro.
I contribuenti, infatti, sono chiamati, in questo periodo, ad una serie infinita di adempimenti e si rischia, in questo modo, di creare confusione e accavallamenti pericolosi.

I tempi, inoltre, sono stretti, poiché il software di controllo dati, necessario per la corretta compilazione del modulo, è disponibile solo dal 25 ottobre. Ma, e i Consulenti del Lavoro lo sanno benissimo, la fretta è cattiva consigliera e rischia di far commettere una serie infinita di errori.

I dubbi, comunque, sono molteplici, e i consulenti hanno voluto esprimerli con un comunicato.
Vediamo quali sono i più salienti:

Primo. Per ciò che concerne le operazioni soggette, non è più indicata l’esplicita esclusione delle operazioni fuori campo Iva, prevista invece fino alla precedente versione del documento.

Secondo. Sulle operazioni legate al turismo, la versione definitiva delle istruzioni dice: “Sono comunicate esclusivamente in forma analitica nel quadro TU del modello“. I consulenti si chiedono, perciò, se le comunicazioni vanno indicate sia nel TU che nel Q/FN o solo nel Q/TU.

Terzo. Secondo le istruzioni, nel Q/SE vanno indicate le autofatture emesse per acquisti da 7 bis a 7 septies da prestatori extracomunitari. Non è specificato dove va indicata l’autofattura emessa per un acquisto di servizio 7-quater da un prestatore comunitario. Inoltre, a decorrere dalle operazioni 2013, per questi ultimi acquisti non si deve più emettere l’autofattura ma è obbligatoria l’integrazione della fattura estera emessa dal prestatore comunitario. Di tale differenza normativa fra il 2012 e il 2013 di cui non vi è alcun approfondimento nelle istruzioni.

Quarto. Per ciò che concerne le prestazioni rese a clienti esteri (diversi dai comunitari) da riportare nella sezione BL in forma aggregata unitamente a quelle BlackList, le istruzioni prevedono di indicare anche le operazioni ‘non soggette’. Tale riferimento dovrebbe riguardare solo la BL Black List (che includono quelle di cui art 7-ter). Per lo spesometro le stesse operazioni art 7-ter non dovrebbero.

Quinto: nel caso di nota di credito, si devono segnalare i relativi importi con segno negativo; purtroppo, però, i tracciati record disponibili prevedono la possibilità di inserire per tutti i campi solo numeri positivi.

Sesto: gli agricoltori in regime di esonero, perché con volume d’affari inferiore a 7mila euro, non risultano esclusi dall’applicazione del nuovo adempimento; mente logica e regole consiglierebbero la ricomprensione.

Settimo. Le operazioni verso privati non titolari di partita Iva sono esonerate dallo spesometro qualora il pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, debito o prepagate. Ma ciò non è indicato con chiarezza.

Ottavo. Le registrazioni di riepilogo e schede carburanti richiederanno una verifica delle registrazioni operate nel 2012 con relativo inserimento di informazioni supplementari richieste e non note all’atto della originaria registrazione; insomma, una duplicazione di quanto già fatto.

Vera MORETTI

Spesometro: per ora, nessuna proroga in vista

Si avvicina la scadenza per effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno 2012, meglio conosciuta come Spesometro.

Da quest’anno entrano in vigore alcune novità, tra le quali l’eliminazione della soglia di 3.000 € per le operazioni con emissione della fattura, ed un conseguente ritorno al vecchio elenco clienti-fornitori.
Rimane, invece, la soglia di 3.600 € al lordo dell’Iva per le operazioni effettuate senza obbligo di emissione della fattura.
Questo limite è stato mantenuto per evitare a ristoratori e albergatori di dover identificare tutti i clienti che entrano nell’esercizio commerciale.

Anche se la scadenza è stata mantenuta per la fine di aprile, per ora l’Agenzia delle Entrate non ha ancora comunicato le modalità operative per l’adempimento, perciò è sempre più concreta l’ipotesi di una proroga.

Ricordiamo che lo Spesometro da quest’anno riguarda l’obbligo di comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, della trasmissione dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate, senza più considerare la soglia minima di € 3.000.
Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, invece, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600 al lordo dell’Iva.

Esonerati dallo Spesometro sono , invece, i soggetti aderenti al regime dei contribuenti minimi, dato che sono esonerati da qualsiasi obbligo Iva, tranne quello di certificazione dei corrispettivi, e le Amministrazioni pubbliche.

In caso di omessa comunicazione, ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065.

Vera MORETTI