Invalidità notifica cartella esattoriale via pec dell’Agenzia delle Entrate: in quali casi?

Maxi annullamento di un debito fiscale del valore di 1 milione e 400 mila euro in favore di un contribuente, imprenditore, il motivo dell’annullamento è l’invio delle cartelle esattoriali da un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) non pubblico. Come è potuto succedere?

Il caso: cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle Entrate da un indirizzo pec non valido

Per capire il caso è necessario fare due premesse. In Italia la notifica tramite PEC, Posta Elettronica Certificata, ha lo stesso valore legale della notifica tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo perché il sistema di interscambio è “monitorato”.

Per conoscere come funziona la cartella esattoriale digitale, leggi l’articolo: Cartella esattoriale digitale: novità per la notifica con pec.

La seconda premessa è che gli imprenditori devono avere una casella PEC e al momento dell’attivazione della stessa, questa si inserisce all’interno di un pubblico registro.

A questo proposito l’articolo 3 bis della legge 53 del 1994 stabilisce che la notifica telematica può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo pec, posta elettronica certificata, del notificante che appare in elenchi pubblici.

Il caso nasce dal fatto che l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato una casella di posta elettronica certificata non registrata per la notifica della cartella esattoriale. Nella difesa l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che in base all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 è l’indirizzo pec del destinatario a dover essere inserito nei pubblici registri e non del notificante. La Commissione tributaria è però stata di contrario avviso e di conseguenza ha annullato l’intero debito del contribuente nei confronti dell’erario.

Il precedente: ecco in quali casi la notifica via pec della cartella esattoriale è valida

Non è questo il primo caso, infatti, una sentenza simile è stata pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria: con la sentenza 3369 del 6 agosto 2021 ha precisato che si considera valida la notifica se:

  • la PEC del mittente (come ad esempio quella del Riscossore) è estratta dagli indici specificatamente previsti dal Ministero;

  • la PEC del destinatario (come ad esempio una società contribuente) è estratta dagli indici specifici indicati e previsti dal Ministero.

Queste due condizioni devono coesistere.

Indirizzo irrituale e ignoto

Nel caso in oggetto il contribuente ha sottolineato che la notifica della cartella esattoriale era viziata in quanto proveniente da un indirizzo pec non contenuto nell’elenco ufficiale IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), bensì un “irrituale e ignoto indirizzo”.

Tale decisione si basa sul fatto che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia 19704 del 2015 ha sottolineato che “ il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale a causa dell’invalidità della relativa notifica sia avvenuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”.

La pronuncia in oggetto precisa che, affinché sia valida la notifica è necessario, che l’indirizzo pec del notificante sia contenuto in uno di questi registri:

www.indicepa.gov.it;

Reginde;

Inipec;

Pertanto l’unico indirizzo registrato e valido utilizzabile dall’Agenzia delle Entrate è protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it. Nel caso in esame era invece stato utilizzato l’indirizzo notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it.

Anche in questo caso la sentenza ha declarato la nullità della notifica.

Puoi scaricare la sentenza seguendo il link CTP-Reggio-Calabria-n.-3369-2021-2

Come richiedere estratto di ruolo Agenzia delle Entrate?

Per chi ha tasse non pagate al Fisco, come si fa a conoscere, senza ombra di dubbio, quella che è la propria situazione debitoria complessiva? Al riguardo c’è un documento che, da richiedere presso l’Agenzia Entrate-Riscossione, permette di fare chiarezza. Si tratta, nello specifico, del cosiddetto estratto di ruolo che non è altro che quel documento che, qualche anno fa, era definito come l’estratto conto Equitalia. Ed allora, come richiedere estratto di ruolo Agenzia delle Entrate?

Ecco come richiedere anche online l’estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Tutti i contribuenti, in qualsiasi momento, possono chiedere l’estratto di ruolo presentandosi presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e compilando l’apposito modulo. Oppure, comodamente online, è possibile acquisire l’estratto di ruolo informatico accedendo tramite credenziali al sito Internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ovverosia muniti di Carta Nazionale dei Servizi, di credenziali INPS, di Sistema pubblico di identità digitale (SPID) oppure con le credenziali di accesso a Fisconline.

C’è pure una terza via per richiedere l’estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ed è quella di compilare e di sottoscrivere il modulo di richiesta dell’estratto di ruolo, scansionarlo e poi inviarlo a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Con tempi di acquisizione del documento che in questo caso saranno decisamente più lunghi in quanto il Fisco dovrà poi gestire la pratica manualmente.

L’estratto di ruolo Agenzia delle Entrate-Riscossione, inoltre, oltre che in proprio si può acquisire pure delegando terze parti. E precisamente avvalendosi dell’assistenza, della consulenza e del supporto di un intermediario abilitato. Per esempio, rivolgendosi al proprio commercialista di fiducia che acquisirà il documento cartaceo o informatico per delega.

Oppure anche un’altra persona delegata può recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di ottenere l’estratto di ruolo di un altro contribuente. Ma a patto che nel modulo da compilare siano indicati i dati chi lo richiede per conto di terzi. Per esempio, se si tratta del tutore, del curatore o del legale rappresentante. Ed allegare al modulo da presentare all’ufficio delle Entrate-Riscossione pure la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Come contestare l’estratto di ruolo in caso di cartelle esattoriali che non sono state mai notificate

Nell’acquisire l’estratto di ruolo, il contribuente può poi incappare nella brutta sorpresa di avere un debito fiscale per cartelle esattoriali che non ha mai ricevuto in quanto queste non sono state notificate. In tal caso l’estratto di ruolo è impugnabile. Ovverosia, il contribuente può avviare una contestazione. Ed il tal caso dovrà essere l’Agente di riscossione a dover dimostrare l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali.

Nell’estratto di ruolo che viene rilasciato dall’ente creditore, nello specifico caso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tra le informazioni presenti c’è infatti pure la data di avvenuta notifica al contribuente di ogni atto. Con specificato se si tratta, per esempio, di un avviso di accertamento oppure di una cartella di pagamento. Inoltre, nell’estratto di ruolo dell’ente creditore c’è sempre il dato sull’importo del carico complessivo iscritto a ruolo, e l’importo del debito residuo alla data di redazione dell’estratto stesso.

Parte la rottamazione bis delle cartelle

Sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, i modelli per aderire alla nuova stagione di regolarizzazione per il pagamento delle cartelle.
Si tratta di un provvedimento che prevede tre diverse tipologie: i ruoli emessi dal primo gennaio al 30 settembre, le cartelle per le quali era in atto una rateizzazione non versata, i pagamenti delle prime due rate della prima rottamazione.

In un comunicato si legge che: “Sul portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono disponibili il modello per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi di quest’anno e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l’adesione alla definizione agevolata (dl 193/2016), perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, e intendono presentare una nuova domanda di adesione. Il decreto fiscale ora all’esame del Senato consente inoltre ai contribuenti che hanno aderito alla “prima definizione agevolata”, ma non hanno pagato la prima (o unica) rata di luglio né quella prevista a settembre 2017, di mettersi in regola entro il prossimo 30 novembre per essere riammessi ai benefici previsti dalla definizione agevolata”.

Tra le novità, ecco quali spiccano maggiormente:

LA ROTTAMAZIONE PER LE CARTELLE 2017: Riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dall’1 gennaio al 30 settembre 2017. Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione compilando il modello DA-2017 disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione o presso i suoi sportelli. E’ possibile effettuale il pagamento in unica soluzione, prevista a luglio 2018, o a rate, fino ad un massimo di 5: oltre a luglio, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, mentre la quinta rata è fissata a febbraio 2019. Entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre del 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

NUOVA CHANCE PER I “RESPINTI“: Hanno la possibilità di accedere nuovamente alla rottamazione anche i contribuenti che si sono visti respingere la domanda perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016. I contribuenti interessati devono presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata compilando il modello DA-R disponibile sul portale o presso gli sportelli dell’Agenzia della Riscossione. Il modello può essere inviato anche per posta certificata alla direzione regionale di riferimento. L’Agenzia rinvierà entro il 31 marzo una comunicazione con l’importo del debito non versato che dovrà essere pagato entro il 31 maggio. Poi entro il 31 luglio indicherà gli importi dovuti per la “rottamazione” da pagare in un massimo di tre rate di pari importo con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.

VERSAMENTI NON FATTI, PROROGA A NOVEMBRE: Arriva una ciambella di salvataggio per chi non ha pagato la prima rottamazione, come previsto. Se non si è versata la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017 (dl 193/2016 convertito con legge 225/2016), potrà mettersi in regola e quindi non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando quanto previsto entro il prossimo 30 novembre, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Per pagare si devono utilizzare i bollettini ricevuti dall’agente della riscossione con la comunicazione delle somme dovute.

Vera MORETTI

Iva per cassa : Effetti su altre fattispecie

La norma sull’esigibilità differita prevista dall’art. 7 del decreto legge n. 185 del 2008 non interferisce con la disciplina dettata per altre fattispecie ad esigibilità differita, per i quali non è stabilito nessun limite temporale.
Si ricordano tra l’altro:
le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti;
le cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità
giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi , alle camere di commercio, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di
previdenza.

Entrata in vigore
L’opzione per l’IVA di cassa di cui all’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008 può essere esercitata, con riguardo alle operazioni effettuate a partire dal 28 aprile 2009, ossia dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 marzo 2009.

Iva per cassa : Adempimenti cedente/prestatore – cessionario/committente

Adempimenti del cedente o prestatore

La volontà del cedente o prestatore di avvalersi del differimento si manifesta
mediante apposita annotazione in fattura per evidenziare che si tratta di una operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008. In mancanza di tale annotazione, l’imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n.633 del 1972.

L’imponibile indicato nelle fatture emesse, ancorché l’IVA non sia immediatamente esigibile,
rileva anche ai fini della determinazione del volume di affari.

L’Iva relativa alle operazioni per le quali il cedente/prestatore ha esercitato l’opzione dovrà essere versata mensilmente o trimestralmente secondo la periodicità scelta dal contribuente.

Per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l’imposta diventa esigibile, il cedente o prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario).

Adempimenti del cessionario o committente

Il cessionario o committente che riceve la fattura ad esigibilità differita deve numerarla e annotarla nel registro degli acquisti, anche se il diritto alla detrazione dell’imposta sorge solo a partire dal momento in cui il corrispettivo dell’operazione viene pagato.
Poiché infatti l’esigibilità dell’imposta per il cedente o prestatore è differita al momento del pagamento del corrispettivo, anche la detrazione per il cessionario o committente, se e nei limiti in cui spetti, è differita sino a tale momento.
A tale proposito, sarà cura del soggetto che intende effettuare la detrazione dare evidenza della data del pagamento. Se il pagamento è parziale il diritto alla detrazione spetta nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e pertanto, essendo per il cedente o prestatore questo momento stabilito al massimo decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, si ritiene che il diritto alla detrazione potrà essere comunque esercitato, dal cessionario o committente, qualora entro l’anno dalla emissione della fattura non sia stato effettuato il pagamento.

Iva per cassa : Limite temporale

L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Il termine decorre dal “momento di effettuazione dell’operazione” da determinare secondo le regole generali previste
dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 e cioè:
– Per le cessioni di beni al momento della stipula se riguardano i beni immobili o al momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
Se prima del verificarsi dei predetti eventi viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura; da tale data decorre l’anno di differimento dell’esigibilità.
Nel caso di fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione con riguardo alle cessioni effettuate nel corso del mese solare precedente, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto (c.d fattura differita), si ritiene che il termine di un anno decorra comunque dalla data di effettuazione delle singole operazioni riepilogate nella fattura differita.
Questo è un chiarimento fornito dalla circolare 20/2009 che complica notevolmente le cose: per la stessa fattura si possono avere decorrenze diverse………….!

Il limite annuale in esame non si applica con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali o esecutive.

Le procedure concorsuali si considerano avviate nel momento in cui l’organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura (ad esempio, per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale), mentre l’esecuzione forzata in forma generica inizia con l’atto di pignoramento, ai sensi dell’articolo 491 C.p.c.
Nel caso di procedure esecutive l’esigibilità dell’IVA rimane sospesa, anche dopo il decorso di un anno, limitatamente alle operazioni per le quali sia stata avviata l’esecuzione forzata, così come risultano dalle fatture indicate nel titolo esecutivo.

Casi di esclusione

Sono esclusi dalla facoltà di differimento i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, le cui disposizioni siano evidentemente incompatibili con il
predetto differimento.
In particolare, la facoltà del differimento non può essere esercitata in relazione alle operazioni soggette ai seguenti regimi speciali:
– regime “monofase” (articolo 74, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972);
– regime del margine per beni usati (articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995);
– regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972).
– soggetti che assolvono l’imposta con il meccanismo del reverse charge.
– cessioni intracomunitarie o non imponibili art. 8, 8bis e 9 – esportazioni e assimilate .

Iva per cassa : Differimento dell’esigibilità dell’Iva

A chi si applica il differimento dell’esigibilità dell’Iva

L’articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha esteso la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo anche alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, non solo come era finora per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici.

L’estensione tuttavia si differenzia sostanzialmente da quella attualmente in vigore per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, in quanto il differimento è limitato nel tempo: l’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Il differimento dell’esigibilità dell’Iva ha effetti corrispondenti sia per il cedente che per il cessionario: il primo verserà l’Iva al momento dell’incasso o comunque dopo il decorso di un anno, il secondo porterà l’Iva al pagamento della fattura o comunque dopo il decorso dell’anno.

L’efficacia della disciplina in esame è stata subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, autorizzazione che tuttavia non è stata ritenuta necessaria dalla Commissione Europea.
Un DM del 26/3/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2009, n. 96 ha approvato le disposizioni attuative individuando altresì la soglia del volume d’affari entro la quale i contribuenti possono avvalersi della facolta di applicare il regime dell’esigibilità differita dell’IVA.
L’Agenzia delle entrate con circolare n. 20/E del 30 aprile 2009 ha fornito ulteriori istruzioni operative.

Ambito di applicazione

Rientrano nella facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA:

imprese e professionisti – per cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altre imprese o professionisti (no privati);

il volume di affari dell’anno precedente (o previsto per l’anno in corso nel caso di nuove attività) non deve essere superiore a duecentomila euro; al superamento in corso d’anno del volume di affari di 200 mila euro la facoltà del differimento dell’Iva cessa.

Il sistema dell’IVA per cassa è opzionale e puo’ essere scelto anche solo per singole operazioni. Per operazioni di modesto importo il contribuente potrebbe non avere convenienza al differimento: bisogna infatti tenere presente dell’aggravio contabile dovuto al limite temporale del differimento.

Nell’ipotesi di erroneo differimento dell’esigibilità dell’imposta relativamente ad operazioni effettuate dopo il superamento della soglia, occorre computare l’imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale l’operazione si considera effettuata; in mancanza, si configura una ipotesi di omesso versamento e si puo’ ricorrere al ravvedimento operoso.

Casi particolari:

L’imprenditore individuale o il professionista possono usufruire del differimento solo per gli acquisti effettuati nell’esercizio di impresa, arte o professione (non per quelli rientranti nella sfera privata)

Gli enti non commerciali – possono avvalersi dell’esigibilità differita dell’IVA, come cedenti, solo per l’eventuale attività commerciale svolta. Come cessionari anche se i
i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall’ente anche all’attività istituzionale.

Iva per cassa : Versamento della riscossione

L’articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha esteso la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo anche alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, non solo come era finora per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici.