Superbonus 110% e bonus edilizi, la cessione del credito va fatta entro il 6 febbraio

Ancora pochi giorni per poter cedere il credito di imposta derivante dal superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi. In particolare, la regola vale per chi ha acquisito il credito di imposta e lo voglia rivendere. Con l’operatività delle nuove norme sulla cessione del credito di imposta e sull’applicazione dello sconto in fattura, la “fase transitoria” nella quale utilizzare la cessione del credito impone tempi stretti per aggiungere un passaggio in più alla circolazione della “moneta fiscale”.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura, la nuova disciplina del decreto ‘Sostegni ter’

La scelta dell’opzione della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura come operazioni derivanti dal superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi segue regole nuove dettate dal decreto “Sostegni ter”. In particolare, in base alle nuove norme del decreto, i contratti che prevedono una cessione susseguente a quella già realizzata dal 7 febbraio in poi risultano nulli. Dunque, la cessione del credito non può più avere un ulteriore passaggio nel caso in cui sia già stata realizzata dal beneficiario della detrazione oppure dal fornitore che ha concesso lo sconto in fattura.

Crediti di imposta su bonus edilizi: cosa avviene dal 7 febbraio 2022?

I fruitori dell’opzione della cessione del credito di imposta per il superbonus 110% e per gli altri bonus edilizi hanno tempo, pertanto, fino al 6 febbraio 2022 per poter esercitare un ulteriore passaggio di cessione. La norma contenuta nel decreto “Sostegni ter” prevede che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 siano stati già oggetto di precedenti opzioni di scelta, possano essere oggetto di un solo ed ulteriore passaggio. La circolazione della “moneta fiscale” a partire da lunedì prossimo, pertanto, risulta estremamente limitata consentendo, a chi detiene il credito di imposta, di utilizzarlo direttamente senza poter più procedere con eventuali cessioni.

Credito di imposta su superbonus 110%, a chi potrebbe convenire di cederlo entro il 6 febbraio 2022?

Da quanto prevede la norma del decreto “Sostegni ter”, potrebbero esserci dei soggetti che avrebbero vantaggi a fare un ulteriore passaggio di cessione del credito di imposta entro il 6 febbraio 2022. Non di certo il contribuente che ha messo su contratto lo sconto in fattura. Il fornitore, in questo caso, potrà cedere il credito sia se lo ottiene prima del 7 febbraio prossimo, sia se ne entra in possesso successivamente. Il fornitore, tuttavia, non sa a quali condizioni potrà procedere con la propria cessione del credito di imposta: i limiti imposti a partire dal 7 febbraio faranno registrare una minore domanda di acquisto dei crediti di imposta. E, in questo scenario, chi cede il credito di imposta potrebbe dover sottostare a condizioni e importi riconosciuti al di sotto delle attese.

Credito di imposta da superbonus 110%, chi lo ha acquistato potrebbe avere vantaggi a cederlo

Chi invece ha acquisito un credito di imposta con l’intenzione di venderlo nuovamente a terzi potrebbe avere maggiore interesse a cederlo a sua volta entro il 6 febbraio 2022. Questo passaggio avrebbe il beneficio che sullo stesso credito di imposta, a partire dal 7 febbraio prossimo, chi detiene il credito possa a sua volta procedere con una sola, ulteriore e ultima cessione. Non sarà così, invece, per chi non riesce a fare la cessione del credito di imposta nel periodo transitorio, ovvero entro il 6 febbraio prossimo. A partire dal giorno successivo si potrà procedere nel limite di una sola cessione.

Cessione del credito di imposta da bonus edilizi: dal 4 febbraio 2022 la nuova piattaforma per la comunicazione

I ragionamenti che si fanno sulla cessione del credito di imposta derivante dai bonus edilizi e dal superbonus 110% devono, tuttavia, essere verificati a partire dal 4 febbraio prossimo. Infatti, per quella data è previsto l’utilizzo da parte dei soggetti interessati della nuova piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate per procedere con l’operazione. Il nuovo software consentirà agli operatori di poter procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione della quale avvalersi.

Superbonus e bonus edilizi, quale scelta tra cessione del credito di imposta e sconto in fattura?

Ovvero, l’operatore adempie all’obbligo di comunicare al Fisco di volersi avvalere dello sconto in fattura oppure della cessione del credito di imposta. A partire dal 4 febbraio prossimo (e per i giorni successivi) si potrebbe prevedere un afflusso eccezionale sulla piattaforma dati i tempi ristretti. A meno che il governo non proceda con la dilatazione del periodo transitorio in modo da accordare più tempo agli operatori. In tal caso, i soggetti potrebbero procedere con l’ultima operazione prima della stretta sulla cessione del credito di imposta.

Superbonus 110% e altri bonus minori: quando scattano i controlli del Fisco?

La legge di Bilancio 2022 presenta novità sui controlli al superbonus 110% e agli altri bonus minori. Un primo passaggio della Manovra 2022 è stato il recepimento delle norme del decreto legge “Antifrodi” (numero 157 del 2021). La novità più incisiva riguarda la cessione dei crediti di imposta e l’applicazione dello sconto in fattura: i controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate possono individuare soggetti a rischio decretando la sospensione della comunicazione ai fini della cessione dei crediti di imposta per 30 giorni.

Superbonus 110% e bonus minori: ecco come avvengono i controlli dell’Agenzia delle entrate

Con i controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate sul superbonus 110% e sugli altri bonus minori, la cessione del credito può subire uno stop. Infatti, nel caso in cui, nei 30 giorni dalla sospensione, l’Agenzia delle entrate dovesse confermare i profili di rischio dei soggetti che hanno emesso la comunicazione del credito di imposta o dello sconto in fattura, la comunicazione stessa si considera come mai effettuata. Viceversa, se il controllo dell’Agenzia delle entrate non conferma il profilo di rischio, la comunicazione produce i suoi effetti.

Superbonus 110% e bonus edilizi, cosa avviene se decorre il termine dei 30 giorni dei controlli?

La sospensione dei 30 giorni della comunicazione all’Agenzia delle entrate per avvalersi dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta, non preclude gli ordinari controlli dell’Agenzia delle entrate in merito al superbonus 110% e degli altri bonus minori in materia edilizia. Allo stesso tempo, i controlli del Fisco non costituiscono il riconoscimento dell’agevolazione fiscale spettante.

Superbonus 110%, controlli e sospensione della cessione dei crediti di imposta dell’Agenzia delle entrate

Qualora nell’ottenimento delle agevolazioni fiscali legate al superbonus 110% o ad altri bonus minori, l’Agenzia delle entrate dovesse rilevare la presenza di profili di rischio, l’eventuale comunicazione per la scelta della cessione dei credito di imposta o dello sconto in fattura può essere sottoposta a sospensione per 30 giorni. Si tratta del meccanismo della scelta delle opzioni di utilizzo del superbonus 110% che prevede, entro i 5 giorni successivi alla presentazione della comunicazione, la possibilità che l’Agenzia delle entrate individui o meno i profili di rischio.

Superbonus 110%, cosa avviene se l’Agenzia delle entrate blocca il profilo di rischio?

Solo se l’Agenzia delle entrate dovesse rilevare l’insussistenza dei profili di rischi la comunicazione produce i suoi effetti. Nel caso di sussistenza dei profili di rischio e di sospensione fino a 30 giorni, la conferma dei rischi produce il risultato che la comunicazione non sia stata mai effettuata all’Agenzia delle entrate. Viceversa, se i rischi non dovessero essere confermati, la comunicazione dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta produce i suoi effetti.

Come fa i controlli sul superbonus 110% l’Agenzia delle entrate?

Nell’individuazione dei profili di rischio inerenti la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate valuta:

  • la coerenza e la regolarità delle informazioni indicate nella comunicazione con i dati già presenti nell’Anagrafe tributaria;
  • le informazioni inerenti i crediti di imposta e la cessione a soggetti coinvolti nell’operazione;
  • analoghe situazioni di cessione del credito di imposta già effettuate precedentemente dai soggetti riportati nella comunicazione.

Superbonus 110% e altri bonus edilizi, i soggetti intermediari possono non accettare la cessione del credito di imposta?

Inoltre, i soggetti intermediari verso i quali può essere ceduto il credito di imposta del superbonus 110%, possono non accettare la cessione stessa. Pertanto, banche, istituti di intermediazione finanziaria e poste, sono obbligati a segnalare le operazioni sospette seguendo le norme antiriciclaggio.

Accertamento nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi minori

La legge di Bilancio 2022 ha recepito il decreto “Antifrodi” anche in materia di accertamento fiscale per il recupero di quanto indebitamente utilizzato. L’Agenzia delle entrate può procedere con gli appositi atti di recupero. In tal caso l’attività viene esercitata  entro il 31 dicembre del 5° anno susseguente a quello nella quale si sia verificata la violazione. Fanno parte degli accertamenti per le attività di recupero:

  • gli importi dovuti e non versati;
  • i contributi Covid percepiti in maniera indebita;
  • la cessione dei crediti di imposta senza averne i requisiti.

Cosa avviene nell’accertamento della compensazione in F24 dei crediti di imposta?

Ad esempio, nel caso sia avvenuta una compensazione con F24 il giorno 30 novembre 2021 relativa a un credito di imposta per una una cessione dei crediti fatta senza requisiti, l’atto di recupero dell’Agenzia delle entrate deve essere effettuato entro il 31 dicembre del 2026.

Bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, quando le spese per visti e asseverazioni sono detraibili?

Novità in tema di visti e asseverazioni per i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, in particolare le detrazioni fiscali spettanti per i lavori minori e per gli interventi fino a 10 mila euro. L’Agenzia delle entrate ha spiegato come semplificare i piccoli interventi. Sul punto l’Agenzia pone la data di scelta dell’opzione come quella che fa fede negli interventi di edilizia libera. Inoltre, le spese sostenute per i visti e le asseverazioni nel corso del 2021 risultano detraibili anche per l’anno di imposta 2021. Per i bonus diversi dal superbonus 110%, pertanto, non farà fede il momento in cui tali spese siano state sostenute.

Interventi in edilizia libera non in superbonus 110%: fa fede la data di scelta opzione sconto in fattura o cessione del credito di imposta

La data che fa fede ai fini dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese sostenute, nel caso degli interventi in edilizia libera, è quella nella quale si comunica la scelta dell’opzione stessa. I beneficiari del bonus devono adempiere a questa comunicazione direttamente all’Agenzia delle entrate. La stessa è intervenuta sulla semplificazione delle procedure con le opportune delucidazioni. Il riferimento è all’utilizzo dello sconto in fattura o alla cessione del credito di imposta. L’ambito di applicazione della regola è limitata agli interventi in edilizia libera o a quelli con importo non superiore ai 10 mila euro.

Bonus in edilizia libera e importi non superiori a 10 mila euro: senza visto e vale la data dell’opzione

Pertanto, non ha rilevanza la data nella quale si effettua la spesa, ma solo quella nella quale si comunica all’Agenzia delle entrate la volontà di avvalersi di una delle due opzioni. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate va a limitare l’ambito di applicabilità del decreto legge “Antifrodi”. Il parere esclude peraltro vari interventi i edilizi minori dagli adempimenti dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese nel caso di cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura.

Bonus edilizia libera e interventi minori, cosa dice la legge di Bilancio 2022?

La questione dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese è nata con l’applicazione del decreto legge “Antifrodi”. La legge di Bilancio 2022 ne ha recepito gli obblighi, lasciando fuori proprio gli interventi più contenuti. Ne deriva che, per i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel caso con cui ci si volesse avvalere dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta, non si applica l’adempimento del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese. Gli interventi che ne rimangono fuori sono, dunque, quelli in edilizia libera e quelli fino a 10 mila euro di importo. La semplificazione non è valida, invece, per il bonus facciate.

Interventi con bonus edilizi fatti nel 2021 ma comunicati dopo: come fare?

L’intervento dell’Agenzia delle entrate va a integrare quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2022 nella situazione in cui i lavori minori siano stati effettuati nel corso del 2021, ma la comunicazione della scelta dell’opzione (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) avvenga successivamente. In tal caso fa fede la data della comunicazione. Infatti, si legge sulla Faq dell’Agenzia delle entrate, “si ritiene che la stessa (la data, n.d.r.) trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’agenzia delle Entrate a decorrere da tale data”.

Interventi in edilizia libera diversi dal superbonus 110%, ecco come fare per lo sconto in fattura o cessione del credito di imposta

Ciò detto, se una spesa rientrante nel bonus in edilizia libera o con importo fino a 10 mila euro, diversa dal superbonus 110%, è stata sostenuta il 1° dicembre 2021, il beneficiario non è soggetto al visto di conformità e all’asseverazione di congruità delle spese se la comunicazione della scelta dell’opzione (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) avviene a partire dal 1° gennaio 2022. In tal caso, le date apposte a fatture e ai bonifici non fa fede.

Detraibilità spese per visti e asseverazioni bonus edilizi minori: si può applicare?

L’Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che le spese per le asseverazioni di congruità e per i visti di conformità risultano sempre detraibili. Nella detraibilità rientrano dunque anche le spese effettuate nel corso del 2021. Il parere dell’Agenzia delle entrate si è reso indispensabile in conseguenza del fatto che la legge di Bilancio 2022 ha stabilito la detraibilità delle medesime spese sostenute solo a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, le spese di visti e asseverazioni sono detraibili anche se sostenute dal 12 novembre 2021 (giorno di entrata in vigore del decreto legge “Antifrodi”) al 31 dicembre 2021.

 

 

Sismabonus, tutti i documenti necessari per avere l’agevolazione fiscale

Con la legge di Bilancio 2022 anche il sismabonus ordinario è stato prorogato con alcune novità e con gli adempimenti ereditati dal decreto “Antifrodi” per quanto attiene al visto di conformità e all’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi. Anche nel sismabonus, per le spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024, i beneficiari hanno la possibilità di scegliere se cedere il credito di imposta relativo alla detrazione spettante oppure avvalersi dello sconto in fattura. Tuttavia, per beneficiare delle due opzioni, la normativa ha esteso gli adempimenti previsti per il superbonus 110%: è necessario dunque prestare attenzione ai documenti da ottenere e da presentare.

Sismabonus, chi può richiederlo?

Possono richiedere il sismabonus vari soggetti. Innanzitutto i condomini e le persone fisiche, ovvero il proprietario dell’immobile oggetto di intervento, il detentore, il familiare convivente, o convivente di fatto, il componente di unione civile e il coniuge separato. Può altresì chiedere il sismabonus anche il promissario acquirente dell’immobile. Sono ammessi alla richiesta del sismabonus anche le società, di persone o di capitali, e le associazioni tra i professionisti. Infine, soggetti ammissibili alla misura di detrazione fiscale sono gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali.

Sismabonus, quali sono gli interventi ammessi alla detrazione fiscale?

Per richiedere l’agevolazione fiscale del sismabonus, è necessario rispettare le varie tipologie di intervento. La normativa, infatti, fissa i lavori in:

  • miglioramenti delle prestazioni sismiche per gli immobili che sono situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
  • interventi per le singole unità abitative purché si migliori una classe di rischio sismico o di due classi nelle zone 1, 2 e 3;
  • parti comuni di un edificio con il miglioramento di una o di due classi di rischio sismico nelle zone 1, 2 e 3.

Sismabonus, i dati sull’edificio oggetto degli interventi

Ulteriori documenti sono inerenti all’immobile oggetto degli interventi del superbonus. In particolare, è necessaria la visura catastale, la domanda di accatastamento o, in alternativa a quest’ultima, le ricevute degli avvenuti pagamenti dei tributi locali. È altresì necessaria la documentazione dalla quale si ottenga la zona sismica nella quale sia ubicato l’edificio oggetto dei lavori di sismabonus.

Sismabonus, quali sono i documenti da presentare per l’attestazione della proprietà o delle disponibilità dell’immobile?

Ai fini del sismabonus è necessaria l’attestazione della proprietà e della disponibilità dell’edificio. In particolare occorre l’atto di acquisto o il certificato catastale; il contratto di locazione o di comodato debitamente registrato; il certificato dello stato di famiglia o l’autocertificazione per i familiari conviventi; la successione; l’autocertificazione che attesti la disponibilità e la detenzione dell’edificio rilasciata dall’erede nel caso in cui si proceda con la cessione delle rate residue; la sentenza di separazione a favore del coniuge assegnatario di proprietà dell’ex coniuge; il preliminare di acquisto regolarmente registrato; l’acconsentimento agli interventi da parte del proprietario; la copia dell’atto di cessione dell’edificio.

Sismabonus, cosa serve nel caso di condominio e interventi sulle parti comuni?

Nel caso di condominio e per interventi relativi alle parti comuni, ai fini del sismabonus serve la copia della delibera dell’assemblea nella quale siano stati approvati gli interventi. Tra i documenti è necessaria anche la tabella millesimale nella quale si procede alla ripartizione delle spese. Nel caso si tratti di condominio minimo, occorre sia la delibera dell’assemblea dei condomini che abbiano approvato gli interventi e le modalità con le quali si sono ripartite le spese, sia l’autocertificazione che attesti la natura dei lavori eseguiti. Nell’autocertificazione devono essere inseriti anche i dati catastali delle unità abitative che fanno parte del condominio.

Sismabonus, quali altri documenti servono da parte del beneficiario della misura?

Ai fini del sismabonus, sono necessarie altre dichiarazioni da parte del beneficiario della misura di detrazione fiscale. In particolare serve:

  • la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti di aver rispettato i limiti massimi di spesa ammissibili;
  • quella nella quale si attesti di aver ottenuto o meno altri contributi per gli stessi lavori (le spese agevolate devono essere calcolate al netto degli altri contributi già attenuti);
  • la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti che gli interventi in regime di sismabonus costituiscano o meno la continuazione di lavori già iniziati nei precedenti anni;
  • la documentazione relativa alla produzione di reddito in Italia.

Sismabonus, quali sono le autorizzazioni e relazioni tecniche da richiedere?

In merito alle autorizzazioni amministrative, alle comunicazioni, alle attestazioni tecniche e alle relazioni necessarie per essere in regola con il sismabonus, è necessario avere:

  • la comunicazione di inizio degli interventi (Cila o Cil) con relativa ricevuta di deposito;
  • la Scia, ovvero la Segnalazione certificazione dell’inizio dei lavori con relativa ricevuta di deposito;
  • se necessaria, la comunicazione all’Asl competente per territorio;
  • l’asseverazione della classe di rischio dell’immobile prima di procedere con l’intervento con ricevuta di deposito presso lo Sportello unico competente per comune.

Sismabonus, quali documenti bisogna presentare per avere lo sconto in fattura o credito di imposta?

Durante i lavori del sismabonus, e prima che terminino, è necessario presentare vari documenti che fanno capo alle opzioni di cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura. In particolare:

  • la dichiarazione dell’amministratore di condominio che attesti l’entità degli importi corrisposti da ciascun condomino e l’importo della detrazione maturata;
  • il consenso a cedere il credito di imposta o ad applicare lo sconto in fattura da parte di chi svolge i lavori o fornitore;
  • l’asseverazione della congruità delle spese fatte secondo quanto prevede il decreto “Antifrodi” (numero 157 del 2021). All’asseverazione va allegato il computo metrico;
  • l’iscrizione a collegi e ordini professionali da parte del tecnico asseveratore;
  • la polizza assicurativa Rc da parte del tecnico asseveratore.

Tra i documenti di spesa, è necessario tenere conservati i bonifici parlanti, le fatture, gli oneri di urbanizzazione e le imposte di bollo.

Sismabonus, quali documenti bisogna produrre quando gli interventi si sono conclusi?

Nel momento in cui terminino gli interventi previsti dal sismabonus, è necessario tenere conservati i seguenti documenti oggetto di scelta tra cessione del credito di imposta o applicazione dello sconto in fattura. Nel dettaglio:

  • la dichiarazione dell’amministratore di condominio che accerti gli importi corrisposti da ogni condomino e l’importo maturato ai fini della detrazione maturata;
  • il consenso a cedere il credito di imposta o ad applicare lo sconto in fattura da parte di chi esegue i lavori o fornitori;
  • l’attestazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto già depositato. È necessaria l’asseverazione del progettista a inizio dei lavori con presentazione della ricevuta ottenuta allo sportello unico competente per comune;
  • l’attestazione del collaudatore statico, anche in questo caso con la ricevuta dello sportello unico;
  • l’iscrizione a collegi e ordini professionali da parte del tecnico asseveratore;
  • la polizza assicurativa Rc da parte del tecnico asseveratore;
  • la copia o la ricevuta dell’Agenzia delle entrate relativa alla comunicazione nella quale il beneficiario abbia scelto l’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta relativa ai precedenti stati di avanzamento dei lavori (Sal) qualora presenti.

Bonus ristrutturazioni, interventi ammessi e tutti i documenti necessari

Con la legge di Bilancio 2022 anche il bonus ristrutturazioni è stato confermato per tutto l’anno in corso e per i prossimi anni. La legge di Bilancio ha recepito le novità introdotte dal decreto “Antifrodi” (decreto legge numero 157 del 2021) per le spese relative agli interventi del 2022, 2023 e 2024. Anche per il bonus ristrutturazioni è permesso avvalersi delle due opzioni di vantaggio fiscale,  ovvero la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura. Tuttavia, per esercitare le due opzioni è necessario conseguire il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. I due adempimenti non sono necessari per gli interventi minori, ovvero i lavori in edilizia libera e quelli il cui importo complessivo non superi i 10 mila euro.

Bonus ristrutturazione, tutto ciò che serve nel 2022 per far eseguire gli interventi necessari sugli immobili

Anche per il bonus ristrutturazione è dunque necessario seguire una check list di documenti necessari per tutti gli interventi ammessi alla detrazione fiscale. Inoltre, la check list permette di avere chiaro il quadro di chi sia il soggetto beneficiario, le spese sostenute, l’ammontare del credito di imposta ceduto, i dati dell’immobile oggetto di intervento, la documentazione attestante la proprietà, le parti comuni di un condominio, i documenti relativi ai pagamenti degli interventi e quelli relativi all’opzione scelta (sconto in fattura o credito di imposta).

Bonus ristrutturazione, chi può accedere all’agevolazione fiscale?

Per avvalersi del bonus ristrutturazione è necessario, innanzitutto, l’individuazione del soggetto beneficiario. Può trattarsi di condominio o di persona fisica (e, dunque, del proprietario, del detentore, di familiare convivente, di convivente di fatto o da unione civile o, infine, di coniuge separato). Possono accedere all’agevolazione fiscale anche le società di persone e i soggetti a esse equiparate per gli interventi su immobili che non rientrino tra i beni strumentali o merce. Ammessi all’agevolazione fiscale anche gli imprenditori individuali e le imprese familiari, con gli stessi limiti delle società di persone.

Bonus ristrutturazioni, quali sono i lavori e gli interventi ammessi alla detrazione fiscale?

Il bonus ristrutturazioni permette varie tipologie di interventi. Innanzitutto sulle parti comuni degli edifici si possono effettuare lavori di manutenzione ordinaria. Per la manutenzione straordinaria gli interventi sono ammessi sia sulle parti comuni dell’edificio che su edifici unifamiliari e plurifamiliari indipendenti. Per entrambe queste tipologie di beneficiari, sono altresì ammessi al bonus ristrutturazione anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia.

Bonus ristrutturazioni, le spese sostenute e l’ammontare del credito di imposta ceduto

Sulle spese sostenute per gli interventi rientranti nel bonus ristrutturazioni si possono annotare gli importi prima di quello finale. L’ammontare del credito di imposta ceduto può essere suddiviso nel primo stato di avanzamento dei lavori (Sal) o importo unico. A seguire il secondo, terzo, quarto e quinto stato di avanzamento dei lavori.

Bonus ristrutturazioni, le informazioni inerenti l’immobile e i documenti sulla proprietà immobile

Sugli immobili oggetto di intervento è necessario avere i dati della visura catastale o della domanda di accatastamento. Se non si ha quest’ultima, vanno bene le ricevute di versamento dei tributi locali. Per quanto concerne i documenti relativi alla proprietà o alla disponibilità degli immobili oggetto di intervento, è necessario possedere:

  • l’atto di acquisto o il certificato catastale;
  • i contratti di locazione o di comodati, purché registrati;
  • il certificato dello stato di famiglia, anche con autocertificazione per le famiglie conviventi;
  • la successione. Nel caso si tratti di cessione delle rate residue è necessaria l’autocertificazione che attesti la disponibilità e la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Tale autocertificazione deve essere rilasciata dall’erede;
  • il verbale del Consiglio di amministrazione che accetti la domanda di assegnazione;
  • la sentenza di separazione nel caso di coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’ex coniuge;
  • il preliminare di acquisto;
  • il consenso a eseguire i lavori da parte del proprietario;
  • la copia dell’atto di cessione dell’immobile.

Bonus ristrutturazioni condominio, cosa è necessario per i lavori sulle parti comuni di un edificio?

Sulle parti comuni di un edificio o condominio, per l’esecuzione dei lavori rientranti nel bonus ristrutturazione è necessaria la copia della delibera dell’assemblea che approvi gli interventi. È altresì necessaria la tabella millesimale per la ripartizione delle spese tra i condomini. Nel caso di condominio minimo, la delibera dell’assemblea sull’esecuzione dei lavori e l’autocertificazione sulla natura degli interventi, nonché i dati catastali sulle unità abitative del condominio, sono i documenti necessari.

Bonus ristrutturazioni, le dichiarazioni sostitutive del beneficiario della misura fiscale

Tra le dichiarazioni sostitutive del beneficiario della misura del bonus ristrutturazione, è necessario essere in regola con:

  • la dichiarazione sostitutiva che attesti il rispetto del limite massimo di spesa del bonus;
  • quella relativa al fatto se si sia già beneficiato di altri contributi per gli stessi interventi;
  • la dichiarazione sostitutiva relativa al fatto che l’immobile oggetto di intervento non rientra tra i beni strumentali o beni merci. La destinazione dell’immobile deve essere unicamente a suo abitativo;
  • i documenti che attestino di produrre del reddito imponibile in Italia;
  • la dichiarazione che gli interventi proseguano o meno lavori iniziati negli anni precedenti.

Bonus ristrutturazioni, quali sono le autorizzazioni necessarie per far eseguire i lavori?

In merito alle autorizzazioni amministrative, alle comunicazioni, alle relazioni e alle attestazioni tecniche relative all’esecuzione dei lavori inclusi nel bonus ristrutturazioni, è necessario:

  • ottenere la comunicazione di inizio dei lavori (ovvero la Cil o la Cila) con la relativa ricevuta di deposito;
  • avere la Segnalazione certificata dell’inizio dell’attività (la Scia) con relativa ricevuta di deposito;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dove si indichi la data di inizio degli interventi, il fatto che gli interventi rientrino nel bonus ristrutturazioni;
  • le comunicazioni dell’Asl competente per territorio, nel caso in cui siano necessarie.

Bonus ristrutturazioni, i documenti di spesa e quelli prima della fine dei lavori

Tra i documenti di spesa necessari ad attestare l’esecuzione dei lavori nell’ambito del bonus ristrutturazioni si ritrovano: le fatture e gli inerenti bonifici parlanti, gli oneri di urbanizzazione, le imposte di bollo. Prima del termine dei lavori sono necessari specifici documenti, ovvero:

  • la dichiarazione posta dall’amministratore di condominio che accerti l’entità di quanto versato da ogni condomino e quanto sia maturato di detrazione fiscale;
  • il consenso a procedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito di imposta da parte di chi ha svolto i lavori;
  • l’asseverazione alla congruità delle spese inerenti i lavori. In tal caso bisogna allegare il computo metrico;
  • l’attestazione che il tecnico che provvede all’asseverazione sia iscritto agli ordini professionali;
  • la polizza assicurativa Rc del sottoscrittore dell’asseverazione.

Bonus ristrutturazione, cosa è necessario fare per il credito di imposta o lo sconto in fattura?

Per esercitare una delle due opzioni, la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura, è necessario:

  • che l’amministratore di condominio dichiari gli importi versati da ciascun condominio e la detrazione maturata da ciascuno;
  • il consenso a utilizzare una delle due formule, lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta;
  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute secondo quanto prevede il decreto legge numero 157 del 2021 (decreto “Antifrodi”). È necessario allegare il computo metrico;
  • la polizza Rc assicurativa dell’asseveratore che deve essere iscritto ai collegi professionali o ordini;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che deve essere rilasciata dall’impresa che ha svolto i lavori. Nella dichiarazione deve essere riportato che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto degli obblighi di sicurezza del lavoro e con i relativi contributi previsti;
  • la copia o la ricevuta dell’Agenzia delle entrate dell’avvenuta comunicazione in merito alla scelta dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta. Tale copia riguarda i precedenti stati di avanzamento dei lavori, qualora siano presenti.

Ecobonus, elenco tipologia di lavori ammessi e documenti da presentare: la guida

Anche i lavori in ecobonus, come altri interventi edilizi, necessita del visto di conformità delle spese e dell’asseverazione della congruità delle stesse nel caso in cui ci si volesse avvalere, negli anni 2022, 2023 e 2024, di una delle due opzioni di vantaggi fiscali previsti. Ovvero lo sconto in fattura oppure la cessione del credito di imposta. L’ecobonus, come altri interventi edilizi rientranti nei bonus e nel superbonus 110%, è stato adeguato dalla legge di Bilancio 2022 ai vari visti, già introdotti dal decreto legge “Antifrodi” (dl numero 157 del 2021).

Ecobonus, visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese sostenute

Tuttavia, risulta necessaria una guida per il rilascio del visto di conformità delle spese per gli interventi che danno diritto all’ecobonus ordinario. La guida risulta utile anche per l’elenco dei documenti necessari per poter arrivare all’apposizione del visto. Due sono le considerazioni da fare: la prima è che l’obbligo dei visti non riguarda gli interventi in edilizia libera e quelli che hanno un importo totale al di sotto dei 10 mila euro. La seconda è quella che l’obbligo del visto e dell’asseverazione per i bonus differenti dal superbonus 110% (dunque anche dell’ecobonus) sussiste anche per la cessione del rate residue non fruite delle detrazioni per le spese dell’anno 2020, con accordo i cessione del credito perfezionato dal 12 novembre 2021 in poi.

Ecobonus, la parte del beneficiario, delle spese sostenute, dell’ammontare del credito ceduto e del soggetto beneficiario

In una check list degli interventi rientranti nell’ecobonus, è necessario indicare i dati del beneficiario e le spese sostenute per i lavori. Inoltre, l’ammontare del credito di imposta ceduto può essere suddiviso nel primo stato di avanzamento dei lavori (o unico), secondo, terzo, quarto e quinto. Del soggetto beneficiario, è necessario indicare se si tratta di condominio o di persona fisica. In quest’ultimo caso, si deve indicare se si tratti di proprietario, detentore o di familiare convivente (o di fatto, o di componente unione civile o di coniuge separato) o di promissario acquirente. Inoltre, si può indicare anche se il soggetto beneficiario è un ente pubblico (o privato) che non svolge attività commerciale, di società di persone o di capitale o di associazione tra professionisti.

Ecobonus, i dati relativi all’immobile oggetto di intervento con detrazione fiscale

Per quanto riguarda i dati relativi all’immobile oggetto di intervento in ecobonus, è occorrente indicare la visura catastale, la domanda di accatastamento o, in alternativa a quest’ultima, le ricevute di pagamento dei tributi locali. Inoltre, è necessario riportare la dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza nell’immobile degli interventi di impianti di riscaldamenti funzionanti o riattivabili con interventi anche di manutenzione straordinaria.

Ecobonus la documentazione della proprietà o della disponibilità dell’immobile

In merito alla documentazione che attesti la proprietà o la disponibilità dell’immobile, è necessario possedere:

  • gli atti di acquisto o la certificazione catastale;
  • il contratto di locazione o di comodato che risulti registrato;
  • il certificato dello stato di famiglia (va bene anche l’autocertificazione);
  • la successione, anche come autodichiarazione;
  • la sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’ex coniuge;
  • il preliminare di acquisto;
  • il consenso a eseguire i lavori da parte del proprietario;
  • la copia dell’atto di cessione dell’immobile.

Documentazione delle parti comuni di un condominio nel caso di ecobonus

In merito ai documenti nel caso di parti comuni di un condominio o alle altre dichiarazioni sostitutive del beneficiario della detrazione, è necessario avere a portata di mano la copia della delibera assembleare che riporti l’approvazione dell’esecuzione dei lavori di ecobonus e la tabella millesimale per la ripartizione delle spese. Nel caso di condominio minimo deve ottenersi la delibera dell’assemblea dei condomini di approvazione degli interventi in ecobonus e ripartizione delle spese e l’autodichiarazione dei lavori eseguiti e dei vari dati catastali delle unità abitative del condominio.

Ecobonus, le altre dichiarazioni sostitutive del beneficiario

Tra le altre dichiarazioni del beneficiario dell’ecobonus, è necessario ottenere la dichiarazione sostitutiva che attesti che siano stati rispettati i limiti massimi delle spese ammissibili; la dichiarazione sostitutiva che attesti se vi siano stati altri contributi riferibili alla stessa tipologia di lavori; la dichiarazione o i documenti che attestino la produzione in Italia del reddito imponibile.

Ecobonus, quali sono le autorizzazioni da produrre per l’inizio dei lavori e i documenti relativi alle spese dei lavori?

Per quanto concerne le autorizzazioni da produrre per l’inizio dei lavori in ecobonus, è necessario avere a portata di mano:

  • la Comunicazione di inizio dei lavori (Cil oppure Cila) con la ricevuta del deposito;
  • la Segnalazione certificata dell’inizio dell’attività (Scia) e relativa ricevuta del deposito;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui figuri la data di inizio degli interventi;
  • La relazione tecnica e la comunicazione preventiva all’Asl competente per territorio.

Per i lavori in ecobonus è necessario conservare le fatture, i bonifici parlanti, gli oneri di urbanizzazione, l’imposta di bollo e tutti gli altri documenti necessari.

Ecobonus, quali sono i tipi di lavoro e interventi ammessi?

Gli interventi ammessi per l’ecobonus riguardano:

  • i lavori di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti;
  • gli interventi sugli involucri degli edifici esistenti (opachi);
  • i lavori di acquisto e di posa in opera delle finestre, comprendenti gli infissi;
  • gli interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale. Rientrano le caldaie a condensazione con classe minima A; oppure classe minima A+ con sistemi di termoregolazione oppure con generatori ibridi o con pompe di calore; fanno parte anche i lavori di sostituzione dello scaldacqua;
  • i lavori per installare i pannelli solari, i collettori solari, le schermature solari (anche per l’acquisto), gli impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
  • gli interventi (acquisto e messa in opera) di sistemi di microgenerazione che sostituiscano i precedenti impianti; dei dispositivi multimediali per il controllo da remoto;
  • i lavori di efficienza energetica di isolamento (su superficie almeno del 25% dell’involucro dell’edificio) o di miglioramento delle prestazioni energetiche invernali.

Ecobonus, quali documenti servono per la cessione del credito di imposta o per lo sconto fiscale?

Per utilizzare le due opzioni, lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, chi fa fare lavori in ecobonus deve produrre:

  • la dichiarazione dell’amministratore di condominio che stabilisca l’entità delle spese corrisposte da ogni condomino e quanta detrazione sia maturata;
  • il consenso da parte del cessionario o del fornitore dei lavori al credito di imposta o a concedere lo sconto in fattura;
  • l’asseverazione del tecnico abilitato in merito alla corrispondenza dei lavori fatti ai requisiti tecnici e la congruità delle spese;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’asseverazione del tecnico abilitato che deve essere rilasciata dal fornitore, dal produttore o dall’installatore (allegato A del decreto ministeriale “Requisiti” del 6 agosto 2020);
  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute con in allegato il computo metrico (necessaria per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020);
  • il tecnico deve essere iscritto agli ordini o ai collegi professionali;
  • la polizza Rc di chi ha sottoscritto l’asseverazione;
  • la copia delle ricevute dell’avvenuta trasmissione della comunicazione di scelta dell’opzione all’Agenzia delle entrate relativa ai precedenti stati di avanzamento dei lavori;
  • la scheda tecnica di materiali e componenti usati per i lavori (e relativa marcatura CE se prevista);
  • l’attestazione della prestazione energetica (Ape) per ogni unità abitativa;
  • la copia dei lavori fatti trasmessa all’Enea. Deve riportare il codice Cpid.

 

 

Bonus balconi: come cambia il bonus facciate nel 2022

Rifare alcune parti di un balcone, ristrutturarlo, realizzarlo, trasformare un balcone in una veranda: sono vari gli interventi che si possono compiere per risistemare le facciate degli edifici. Si può procedere con il bonus ristrutturazioni oppure con il bonus facciate. La legge di Bilancio 2022 ha previsto varie novità per l’anno in corso, soprattutto per il bonus facciate. Fino al 31 dicembre 2021 questo bonus era il più conveniente per rifare l’esterno degli edifici, balconi compresi. Con la riduzione della detrazione fiscale dal 90% al 60% a partire dal 1° gennaio 2022 (e per i lavori effettuati entro il 31 dicembre 2022), la misura subisce il ritorno di interesse dei bonus ordinari, primo tra i quali proprio il bonus ristrutturazioni.

Bonus facciate, le novità dalla legge di Bilancio 2022

Tuttavia, la scelta tra il bonus facciate e il bonus ristrutturazioni per interventi relativi ai balconi necessita di un’attenta analisi delle tipologie di interventi ammessi dalla normativa. Proprio sul bonus facciate nel 2022 il legislatore è intervenuto abbassando la percentuale di detrazione fiscale al 60%. La detrazione spetta per il recupero o per il restauro della facciata esterna degli edifici, inclusa la tinteggiatura o la sola pulitura. La norma stabilisce che gli interventi devono interessare le strutture opache della facciata, inclusi i balconi, gli ornamenti e i fregi.

Quali sono i vantaggi di eseguire interventi sui balconi con il bonus facciate?

Gli interventi rientranti nel bonus facciate, anche per lavori relativi ai balconi, devono riguardare gli edifici esistenti. Anche per il 2022, il vantaggio fiscale si può ottenere attraverso lo sconto in fattura oppure tramite la cessione del credito di imposta. Diversamente, si può detrarre quanto speso (non vi sono limiti di costi per il bonus facciate) recuperando il vantaggio fiscale nei 10 anni successivi ai lavori nella dichiarazione dei redditi. Tra gli adempimenti spettanti nel caso in cui si facciano lavori sui balconi con il bonus facciate è necessario prestare attenzione alle asseverazioni di congruità delle spese e al visto di conformità nel caso in cui ci si avvalga della cessione del credito di imposta.

Bonus ristrutturazione balconi come alternativa al bonus facciate: le novità del 2022

L’alternativa al bonus facciate per lavori riguardanti i balconi è rappresentata dal bonus ristrutturazioni. Il primo elemento che si evidenzia di questa misura rispetto al bonus facciate, è la minore detrazione fiscale spettante, fissata al 50% rispetto al 60%. Tuttavia, nella scelta tra le due misure per gli interventi relativi ai balconi è necessario prendere in considerazione ulteriori variabili. Innanzitutto, per questo tipo di interventi, il bonus ristrutturazione risulta essere l’alternativa più praticabile, rispetto ad esempio l’ecobonus ordinario. Quest’ultima misura può arrivare alla detrazione fiscale del 65% e permette anche l’esecuzione di piccoli lavori come la sostituzione degli infissi e delle finestre. Tuttavia, tra i lavori ammessi, non figura quello relativo ai balconi. E, inoltre, l’ecobonus richiede sempre dei miglioramenti energetici, difficilmente dimostrabili nei soli lavori relativi ai balconi.

Bonus ristrutturazione balconi, quando si può o non si può eseguire?

Nel 2022 il bonus ristrutturazioni può rappresentare, quindi, l’alternativa più valida per i lavori relativi ai balconi, purché vengano rispettati determinati requisiti. Innanzitutto, gli ambiti di intervento del bonus ristrutturazione. I lavori di questa misura sono elencati dall’articolo 16 bis del Testo unico sulle imposte sui redditi. Si tratta di interventi relativi al recupero edilizio e agli altri interventi indipendentemente dalla categoria edilizia. A titolo di esempio, sono ammessi lavori nelle categorie del risparmio energetico, della prevenzione di atti illeciti o di infortuni domestici, della rimozione dell’amianto o delle barriere architettoniche. Tuttavia, è necessario tener presente che se si tratta di manutenzione ordinaria dei balconi, come degli altri interventi ammessi dal Testo unico, i lavori possono essere eseguiti da soli solo se eseguiti su parti comuni dei condomini. È questo la regola alla quale prestare la maggiore attenzione nella scelta del bonus ristrutturazioni.

Detrazioni fiscali bonus ristrutturazione balconi: quali sono i vantaggi rispetto al bonus facciate?

Se la scelta ricade, in ogni modo, sul bonus ristrutturazioni rispetto al bonus facciate per lavori inerenti i balconi, è necessario tener presente che il limite della spesa massima per l’unità immobiliare è fissata in 96 mila euro. Tuttavia, rispetto al bonus facciate che scade al 31 dicembre del 2022, la scadenza del bonus ristrutturazioni è fissata a fine anno del 2024.

Bonus ristrutturazioni, si può procedere con la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura e come?

Analogamente al bonus facciate, la detrazione fiscale si può sfruttare mediante la cessione dello sconto in fattura e la cessione del credito di imposta. Le due opzioni permettono di ottenere da subito il vantaggio fiscale anziché attendere i 10 anni di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese e il visto di conformità nel caso di cessione del credito di imposta. Tuttavia, questi due adempimenti non sono necessari (rispetto all’obbligatorietà del bonus facciate) nel caso in cui si tratti di interventi eseguiti in edilizia libera o per importi dei lavori che non superino i 10 mila euro.

 

 

Credito di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi: è corsa alla cessione entro il 7 febbraio 2022

È corsa alla cessione del credito di imposta derivante dalle agevolazioni edilizie di superbonus 110% e altri bonus per ristrutturazioni e interventi vari. Entro il 7 febbraio 2022, i creditori di imposta devono inviare la comunicazioni all’Agenzia delle entrate. La data fa dunque da spartiacque nell’utilizzo dell’opzione della cessione dei crediti di imposta. L’adempimento della comunicazione serve infatti a chiarire la volontà dell’operatore di utilizzare l’opzione della cessione del credito di imposta affinché la “moneta fiscale” del bonus possa circolare ancora una volta. Le ultime novità sulla cessione del credito di imposta sono in dirittura di arrivo nel decreto “Sostegni ter”. Ulteriori variazioni riguardano anche l’opzione dello sconto in fattura.

Superbonus 110% e altri bonus edilizi: come si utilizzano credito di imposta e sconto in fattura?

La bozza del decreto “Sostegni ter”, ancora in fase di approvazione definitiva, contiene novità per le due opzioni di utilizzo delle detrazioni fiscali derivanti dagli interventi di superbonus 110% e degli altri bonus edilizi: la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura. Quest’ultima opzione permette di generare il credito di imposta corrispondente allo sconto stesso applicato dall’impresa che esegue i lavori. L’impresa, dunque, matura il credito che può utilizzare cedendolo. Il decreto “Sostegni bis” andrà a regolare l’utilizzo diretto del credito di imposta mediante cessione. Ma conseguentemente anche il credito maturato dall’applicazione dello sconto in fattura.

Cessione credito di imposta su superbonus 110% e altri bonus edilizi: cosa cambia con il decreto ‘Sostegni ter’?

L’articolo della bozza del decreto “Sostegni ter” che riguarda la nuova disciplina sulla cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura su superbonus e bonus edilizi è il numero 26. Nell’articolo si introduce il limite di un solo passaggio nella cessione del credito di imposta. Ciò significa che, dopo il primo passaggio, il credito di imposta non potrà essere più ceduto ulteriormente. Pertanto, il cessionario del credito di imposta, cioè chi lo riceve dopo il primo passaggio, dovrà utilizzarlo direttamente. Si esclude la possibilità che chi riceve il credito di imposta possa continuare a farlo girare ulteriormente ad altri soggetti.

Cessione credito di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi, la prima scadenza del 7 febbraio 2022

La prima scadenza del 7 febbraio 2022 della cessione del credito di imposta sugli interventi rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edili deriva direttamente dalla bozza del decreto “Sostegni ter”. Nel testo entrato nel Consiglio dei ministri lo scorso 21 gennaio si legge che i crediti di imposta già oggetto di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura alla data del 7 febbraio 2022, possono “costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”. Nel caso in cui gli operatori non siano in regola con la disciplina del decreto, i relativi contratti di cessione del credito di imposta verranno dichiarati nulli.

Cosa avviene per i crediti di imposta che si formeranno dopo il 7 febbraio 2022?

Rispetto ai crediti di imposta sui bonus edilizi che matureranno entro il 7 febbraio prossimo, quelli generati dal giorno successivo potranno essere oggetto di una sola cessione in assoluto. La nuova regola riguarderà anche lo sconto in fattura. In altre parole, le imprese che praticano lo sconto per i lavori effettuati matureranno un credito di imposta relativo allo sconto applicato. Tale credito potrà essere oggetto di un’unica cessione a soggetti terzi. Questi ultimi potranno utilizzare direttamente il credito di imposta ma non potranno cederlo ulteriormente. Rimane confermata tuttavia la regola già vigente secondo la quale l’unica cessione del credito di imposta può essere fatta anche agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari.

Credito di imposta su superbonus 110%, con la stretta alla cessione favoriti quelli entro il 7 febbraio 2022: ecco perché

Con la stretta della “circolazione fiscale” del credito di imposta del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi alcuni crediti saranno più favoriti rispetto agli altri. In particolare, i crediti di imposta già oggetto di cessione al 7 febbraio prossimo avranno il vantaggio di poter essere trasferiti ulteriormente (anche se per un’unica volta) rispetto a quelli ceduti successivamente che non potranno più essere fatti circolare. In tal caso, il credito di imposta ulteriormente cedibile avrà un valore più alto rispetto a quello non più trasferibile. Quest’ultimo può essere portato unicamente in detrazione.

Bonus facciate o ecobonus, quale conviene di più?

Ecobonus o bonus facciate, quale è più conveniente per i lavori edilizi e per le detrazioni fiscali? L’ecobonus, la vecchia agevolazione, nel 2022 è diventata l’alternativa più concorrenziale per chi voglia fare il cappotto termico. Con la riduzione del vantaggio fiscale dal 90% al 60% del bonus facciate a decorrere dal 1° gennaio 2022, come decretato dalle recente legge di Bilancio, l’ecobonus potrebbe rappresentare la soluzione più conveniente. E non solo per la maggiore detrazione fiscale del 65% che, in alcuni casi, può arrivare anche al 70% o al 75%.

Bonus facciate o ecobonus, quali lavori si possono realizzare con il vantaggio della detrazione fiscale?

Il primo vantaggio per un cappotto termico con le detrazioni fiscali è rappresentato, dunque, dalla maggiore percentuale applicata agli sconti edilizi. Tuttavia, la scelta tra bonus facciate ed ecobonus comprende anche altri aspetti. Innanzitutto vanno valutati i lavori che si ha intenzione di fare. È necessario verificare, infatti, che gli interventi realizzabili con il bonus facciate siano detraibili anche con l’ecobonus.

Esempi di interventi che si possono fare con il bonus facciate e non con l’ecobonus

A titolo di esempio, si può usufruire del bonus facciate per interventi semplici non eco relativi al decoro urbano. In questo ambito, i lavori si possono effettuare ai pluviali e alle grondaie. In merito si è espressa l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 2/E del 2020. Gli stessi interventi sono più difficilmente detraibili con l’ecobonus. Lo stesso discorso si può fare sui fregi e sugli ornamenti (interpello Agenzia delle entrate numero 411 del 2020), ma anche per rifare il parapetto in muratura dei balconi. Analoga situazione si presenta per la pavimentazione dei balconi o per verniciare le ringhiere in metallo. A tal proposito l’Agenzia delle entrate si è espressa, rispettivamente, con gli interpelli numero 185 del 2020 e numero 673 del 2021.

Quando si può usare l’ecobonus e non il bonus facciate?

Analogamente, alcuni interventi che si possono fare con l’ecobonus non si possono fare con il bonus facciate. È il caso dell’isolamento termico relativo alle facciate confinanti con cortili, cavedi e chiostrine. Su questi interventi, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare numero 2/E del 2020. Stesso discorso può farsi per i terrazzi a livello o per i lastrici solari (interpelli dell’Agenzia delle entrate numero 185 del 2020 e numero 816 del 2021).

Bonus facciate ed ecobonus a confronto per i limiti di spesa ammessi a detrazione

Sui limiti di spesa, la scelta dovrebbe andare a vantaggio del bonus facciate. Infatti, la misura di detrazione fiscale non ha dei tetti di spesa. Tuttavia, è necessario assoggettare la detrazione fiscale al visto di congruità delle spese per gli interventi che abbiano avuto inizio a partire dal 6 ottobre 2020. Il visto è necessario non solo per ottenere lo sconto in fattura o per beneficiare della cessione del credito di imposta, ma anche per la detrazione ai fini della dichiarazione dei redditi.

Ecobonus, i limiti di importo per i lavori effettuati rispetto al bonus facciate

Rispetto al bonus facciate, l’ecobonus ha dei tetti di spesa per gli interventi. Infatti, la detrazione si applica all’Irpef e all’Ires nella percentuale del 65% sul limite di 60 mila euro. Il che corrisponde a un tetto di spesa per l’intervento di 92.307 euro. Ulteriori tetti di spesa sono fissati in 40 mila euro da moltiplicare per ciascuna unità abitativa per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio.

Ecobonus, i miglioramenti di classe da effettuare per il 70% e il 75% di detrazione fiscale

Sono due i casi in cui si possa rientrare nell’ecobonus del 70% e del 75% di detrazione fiscale. Nel primo caso, è necessario che l’intervento copra più del 25% della superficie disperdente lorda dell’intero immobile; nel secondo caso, oltre a interessare più del 25%, è necessario migliorare la prestazione energetica dell’edificio. Tali prestazioni sono dettate dalle tabelle 3 e 4, dell’allegato numero 1, del decreto del 26 giugno del 2015.

Cappotto termico, meglio l’ecobonus al 65% o il bonus facciate al 60%?

Nel caso di lavori per il cappotto termico, è meglio ottenere l’ecobonus al 65% oppure il bonus facciate al 60%? L’ecobonus conviene, e anche alle imprese che effettuano i lavori. Le imprese, tuttavia, devono prestare attenzione al fatto che il periodo di imposta non debba essere coincidente con l’anno solare. Diversamente, per interventi agevolati con il bonus facciate, il 60% (dal 90% vigente fino al termine del 2021) deve essere applicato alle spese sostenute seguendo il principio della competenza dei costi, nel periodo di imposta del 2022 per i lavori fatti entro il prossimo 31 dicembre.

Bonus facciate o ecobonus per i lavori di pulitura e tinteggiatura esterna della facciata?

Bonus facciate ed ecobonus possono essere utilizzati anche per i lavori di sola tinteggiatura o pulitura esterna delle facciate degli edifici. In questo caso, la differenza di detrazione fiscale va a vantaggio dell’ecobonus sul bonus facciate (il 65% contro il 60%). Tuttavia, nel caso in cui si scelga l’ecobonus è necessario seguire i parametri di risparmio energetico secondo quanto prevede il decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. Il provvedimento riporta i requisiti tecnici da rispettare, nonché le pratiche da ottemperare per l’Ape finale e per la comunicazione all’Enea alla quale va inviata la pratica stessa.

Bonus edilizi minori, serve il visto per il credito di imposta e sconto in fattura?

Risulta necessario il visto di conformità per la richiesta dello sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per i bonus edilizi minori. Gli adempimenti richiesti riguardano, in particolar modo:

  • gli interventi in edilizia libera;
  • i lavori che hanno un importo che non supera i 10 mila euro.

Per questi interventi, come possono essere quelli occorrenti agli infissi e alle caldaie, ad oggi risulta ancora la necessità di procedere con il visto di conformità delle spese e con l’asseverazione di congruità. Tali adempimenti sono necessari per poter accedere alle opzioni della cessione del credito di imposta e allo sconto in fattura.

Bonus edilizi su interventi minori o per importi fino a 10 mila euro: i casi delle sostituzioni di infissi e caldaie

L’assoggettamento del visto di conformità e della congruità delle spese per il momento non ha prodotto le semplificazioni della legge di Bilancio 2022. Per gli operatori che stanno cercando a usare l’applicazione dell’Agenzia delle entrate, infatti, i due visti sono necessari per accedere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta ai fini delle detrazioni sui bonus casa minori. La legge di Bilancio 2022 prevede, invece, la non assoggettabilità dei visti di congruità e di conformità ai bonus edilizi differenti dal superbonus 110% e per importi minori (entro i 10 mila euro) o in edilizia libera. Fa eccezione, in questa disciplina il bonus facciate.

Bonus edilizi per interventi minori, quali sono?

I bonus edilizi per gli interventi minori riguardano, principalmente, la sostituzione delle caldaie o quella degli infissi. Per questi lavori l’adempimento al visto di conformità e di congruità delle spese può rappresentare un costo non indifferente. Gli interventi, a norma dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, sono esenti dal visto di conformità e dall’asseverazione di congruità delle spese per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2022.

Bonus su infissi e caldaie, non operativa l’esenzione del visto di conformità e di congruità delle spese

Pertanto, ad oggi, le semplificazioni confermate dalla legge di Bilancio 2022 per gli interventi citati rimane solo sulla carta. E ciò, nonostante la nuova versione del software con la quale si deve comunicare all’Agenzia delle entrate la scelta dell’opzione per la detrazione fiscale consistente nello sconto in fattura o nella cessione del credito di imposta. L’attuale versione del software è la 1.1.2. Il software informatico non risulta aggiornato alle novità della legge di Bilancio 2022. Nel momento dell’utilizzo della piattaforma, infatti, gli operatori abilitati denunciano di non poter procedere con l’invio dei modelli di comunicazione. Il visto di comunicazione della scelta dell’opzione è sempre previsto per questo tipo di comunicazione.

Utilizzo della piattaforma dell’Agenzia delle entrate per comunicare l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito di imposta

Pertanto, concretamente, nel momento in cui gli operatori del settore procedono con l’invio dell’opzione di scelta tra sconto in fattura e cessione del credito di imposta sul sito dell’Agenzia delle entrate per i lavori minori, si vedono il rifiuto del software. In particolare, la risposta telematica comunica che “per questa tipologia di comunicazione è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità”. Pur trattandosi di lavori in edilizia libera o di importo entro i 10 mila euro.

Bonus in edilizia libera o per lavori sotto i 10 mila euro: soluzione della comunicazione dell’Agenzia delle entrate

Si è dunque in attesa che l’Agenzia delle entrate recepisca le novità della legge di Bilancio 2022. In particolare l’amministrazione fiscale dovrebbe fornire nuove indicazioni su come devono fare gli operatori che svolgano lavori in edilizia libera o per le agevolazioni e i bonus sugli interventi entro i 10 mila euro. Tuttavia, i tempi non saranno brevi. Per chi volesse avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta dovrà, in ogni modo, procedere con l’asseverazione della congruità delle spese e per il visto di conformità delle stesse.