Frodi Superbonus, dilatati i termini di accertamento

Con il decreto fiscale approvato il 25 gennaio 2024 cambiano i termini per l’accertamento delle frodi fiscali da Superbonus e altri bonus edilizi. Ecco cosa succede.

Frodi Superbonus, dilatati i termini per l’avviso di accertamento

Fin dal suo insediamento il Governo Meloni ha sottolineato che il Superbonus con la cessione del credito e lo sconto in fattura ha fatto lievitare in modo considerevole le frodi legate alle agevolazioni fiscali in edilizia. Il danno è ingente e diventa importante fare in modo che chi ha commesso errori paghi. Proprio per questo motivo si è provveduto ad aumentare i termini temporali entro i quali è possibile inviare l’avviso di accertamento ai contribuenti.

Nella generalità dei casi i termini per l’invio di un avviso di accertamento scadono al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione sulla quale l’avviso stesso è stato emesso. A sottolineare l’importanza di questa novità è il vice-ministro all’Economia Maurizio Leo. Con le novità introdotte i termini salgono a 8 anni.

I documenti da conservare per  l’avviso di accertamento

Si sottolinea che le operazioni di indagine saranno concentrate soprattutto sulle operazioni di cessione del credito e sconto in fattura. Queste hanno permesso di eseguire i lavori senza anticipare le quote inerenti le agevolazioni fiscali. Le frodi finora scoperte hanno riguardato nel 5% dei casi il Superbonus, nel 23% dei casi l’ecobonus ordinario e nel 58% dei casi il bonus facciate.

Si invitano quindi i contribuenti che hanno effettuato tali lavori a conservare per un termine più lungo rispetto a quanto prima previsto la documentazione utile all’Agenzia delle Entrate per verificare i lavori.  Si devono conservare le fatture per i pagamenti, la comunicazione Enea, la delibera assembleare e le tabelle millesimali riferibili ai singoli condomini nel caso in cui i lavori siano eseguiti su parti comuni degli edifici.

Infine, deve essere ricordato che nel caso in cui emergano dati contraddittori inerenti operazioni di cessione del credito o sconto in fattura, saranno oggetto di controllo anche il fornitore e il cessionario.

Secondo le stime la maggior arte delle frodi fiscali operate sui bonus edilizi hanno avuto ad oggetto lavori inesistenti.

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Bonus barriere architettoniche 2024 ristretto, tutte le novità

Con l’eliminazione della cessione del credito e lo sconto in fattura per la maggior parte dei bonus ristrutturazioni e con la riduzione dell’aliquota prevista per il Superbonus, chi aveva intenzione di eseguire lavori di ristrutturazione si era orientato sul bonus barriere architettoniche. Al fine di evitare abusi il legislatore con il decreto 212 del 2023 ha cambiato le regole. Ecco quali sono i limiti del bonus barriere architettoniche 2024.

Il bonus barriere architettoniche

Con la legge di bilancio per il 2023 era stato prorogato il bonus barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2025. Questo particolare bonus prevedeva la possibilità di eseguire lavori di ristrutturazione volti ad agevolare l’accessibilità ai disabili con una detrazione al 75%. I lavori che potevano essere eseguiti con questa agevolazione erano numerosi, infatti vi rientrava non solo l’installazione di ascensori e montascale, eliminazione di scale, ma anche la sostituzione degli infissi con modelli che potessero migliorare la fruibilità, il rifacimento dei bagni e l’installazione di sistemi domotici.

Tra i vantaggi della disciplina vigente era previsto che per il bonus barriere architettoniche rimasse in vigore la possibilità di cessione del credito e sconto in fattura. Queste particolari norme hanno portato abusi e proprio per questo il decreto 212 del 28 dicembre 2023 le regole cambiano.

Le novità per il bonus barriere architettoniche 2024

La prima novità è rappresentata dal fatto che dal 1° gennaio 2024 sarà possibile avvalersi delle agevolazioni del bonus barriere architettoniche solo per interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Addio quindi alla detrazione per il rifacimento dei bagni, per l’installazione di infissi e per sistemi domotici, tranne nel caso in cui siano collegati evidentemente ad ascensori, servoscale, rampe di accesso.

Questa non è l’unica novità del 2024, infatti dal 1° gennaio cambiano anche le regole per la cessione del credito e lo sconto in fattura strumenti non più generali, ma utilizzabili solo in determinati casi:

  • lavori eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali a prevalente destinazione abitativa;
  • lavori eseguiti da singoli proprietari su appartamenti o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, ma a condizione che il reddito non superi 15.000 euro;
  • nucleo familiare in cui sia presente un soggetto disabile (in questo caso non si applica alcun limite di reddito).

In tutti gli altri casi è possibile avvalersi di detrazioni fiscali Irpef e Ires con rate divise in 5 anni. Restano invece anche per il 2024 i limiti di spesa previsti, più facili da rispettare visto che è stata ridotta notevolmente la portata del bonus barriere architettoniche:

  • 30.000 euro per gli edifici con oltre otto unità immobiliari, da intendersi per ogni unità immobiliare presente;
  • 40.000 euro per edifici composti da due a otto unità immobiliari, da intendersi per ogni unità immobiliare presente;
  • 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità interne a edifici plurifamiliari indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno.

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Cessione del credito e sconto in fattura, chi può avvalersene?

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 27 del 7 settembre 2023 ha chiarito in quali casi ancora oggi è possibile avvalersi dello sconto in fattura e cessione del credito per i bonus edilizi, tra cui il Superbonus.

Deroghe al divieto di cessione del credito

In seguito all’entrata in vigore del decreto Cessioni, il 17 febbraio 2023, i contribuenti non possono esercitare l’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura per i lavori edilizi previsti nel decreto Rilancio. Sono previsti però casi di deroghe tassative. Vista la confusione che si è generata negli ultimi mesi, l’Agenzia delle Entrate ha pensato a una circolare ricognitiva dei casi in cui è possibile ancora esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito.

Si può esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito:

1) per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2) per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:

a) presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d’interventi effettuati dai condomini
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

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Quali altri deroghe sono possibili per la cessione del credito?

Ulteriori deroghe al divieto di cessione del credito sono previste in favore di soggetti che esercitano particolari attività a scopo sociale, si tratta di:

  • IACP ( Istituti autonomi case popolari) oppure altri enti comunque denominati che abbiano la stessa finalità degli IACP, ad esempio in house providing;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Enti del terzo settore, come associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative, associazioni di volontariato.

Infine, si può esercitare l’opzione per la cessione del credito nel caso in cui si tratti di interventi di ristrutturazione su immobili danneggiati da eventi sismici o calamità naturali in zone in cui in seguito a tale eventi è stato dichiarato lo stato di emergenza.

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Le detrazioni per le spese edilizie si trasmettono agli eredi?

Le ristrutturazioni edilizie sono uno degli argomenti più spinosi degli ultimi tempi questo perché le norme sono cambiate di frequente negli ultimi anni e di conseguenza si è generata molta confusione che l’Agenzia delle entrate prova a dipanare con risposte alle istanze dei contribuenti.

Tra le domande poste vi è quella sulla trasmissibilità delle detrazioni per le spese edilizie agli eredi. Ecco cosa dice l’Agenzia delle entrate.

Dalla cessione del credito alle detrazioni fiscali: si possono ereditare?

Con il decreto 34 del 2020 si è provveduto a riscrivere le norme sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edili. In particolare per il Superbonus, il bonus barriere architettoniche e il bonus sisma si è prevista la possibilità di ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Si tratta di agevolazioni che permettono di ottenere subito quanto speso.

Dal mese di febbraio 2023 c’è stata un’inversione di tendenza notevole, infatti è stata eliminata la possibilità di ottenere la cessione del credito e lo sconto in fattura, resta invece la possibilità di ottenere le detrazioni fiscali e il contribuente può scegliere se spalmare le stesse fino a 10 anni.

Si possono ottenere le classiche detrazioni fiscali anche su crediti incagliati.

Se per la cessione del credito e sconto in fattura non si creavano problemi inerenti gli eredi perché il credito di imposta veniva liquidato immediatamente attraverso la cessione al fornitore o a terzi soggetti, non è così per le detrazioni. Può capitare che dopo aver riscosso alcune rate, o nessuna, il titolare venga meno. Cosa succede in questi casi? Le detrazioni si perdono? Questa la domanda che un contribuente ha posto all’Agenzia delle entrate che ha così risposto.

Le detrazioni per le spese edilizie si trasmettono agli eredi in caso di morte del beneficiario?

La domanda specifica posta è stata: “Una persona deceduta lo scorso anno stava usufruendo delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie, avendo realizzato interventi su un’abitazione non di proprietà ma in affitto, con regolare contratto di locazione registrato. Le rate restanti di detrazione non ancora richieste si trasferiscono al convivente?”
In questo specifico caso la risposta dell’Agenzia delle entrate è stata positiva, ma al presentarsi di determinate condizioni. Infatti, l’AdE richiede che il convivente possa usufruire delle detrazioni fiscali solo nel caso in cui oltre ad avere la qualità di “convivente” sia anche erede della persona deceduta e che subentri nel contratto di locazione.

Precisa l’Agenzia che non spettano le rate residue della detrazione nel caso in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede. Ad esempio, non spetta nel caso di convivente di fatto non nominato erede dal de cuius oppure nel caso di coniuge che non abba accettato l’eredità.

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Superbonus: arriva la prima sentenza di condanna per il falso condominio

Fino ad ora si è sempre parlato dei controlli sul Superbonus volti a prevenire e reprimere le truffe, ora arrivano le prime sentenze e non ci sono buone notizie per i contribuenti. Si tratta si una condanna per la costituzione di un falso condominio volta ad ottenere agevolazioni a cui non si aveva diritto. La sentenza resa dalla Corte tributaria di Trieste ed è la n° 81 dell’ 11 aprile 2023, ecco cosa stabilisce.

Superbonus, il falso condominio blocca i lavori. Il caso

Nel caso in oggetto, nel pieno rispetto dei termini temporali previsti per il condominio, il condominio presenta una prima attestazione per il completamento del 30% dei lavori. Una seconda attestazione al completamento del 60% dei lavori esercitando l’opzione ex articolo 121 del decreto legge 34 del 2020 (cessione del credito o sconto in fattura).

A seguito di tale seconda comunicazione l’Agenzia delle Entrate ha sospeso il beneficio in quanto ipotizza la falsa costituzione del condominio, infatti si ipotizza il tentativo dell’impresa esecutrice dei lavori di acquisire l’immobile, risanarlo/ristrutturarlo con i benefici del Superbonus per poi rivenderlo.

La ricostruzione parte dal fatto che l’architetto titolare dell’impresa esecutrice dei lavori aveva sottoscritto il preliminare di vendita e aveva anche provveduto al versamento del prezzo pattuito. L’architetto aveva poi trasferito il preliminare di vendita alla coniuge, alla mamma e alla suocera dello stesso architetto. Si provvedeva quindi alla nomina di un amministratore di condominio e i lavori di ristrutturazione affidati poi alla stessa impresa che non avrebbe potuto godere dei benefici della legge 34 del 2020 (Superbonus).

Sentenza: condannati gli escamotage per fruire dei benefici fiscali del Superbonus

Naturalmente in seguito a tale ricostruzione le parti hanno proposto ricorso. Il tribunale di Trieste ha sposato in pieno la teoria dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e ha sottolineato che appare evidente che la costituzione del condominio è stata un escamotage per accedere a benefici che non sarebbero spettati all’impresa appaltatrice dei lavori. Questi avrebbero dato l’opportunità di realizzare l’intervento di ristrutturazione a spese dello Stato sebbene non spettassero tali benefici.

Il Tribunale ha sottolineato che deve essere applicata una nozione molto rigorosa di condominio visto che la normativa violata ha ad oggetto importanti benefici fiscali.

La pronuncia ora vista è una sentenza di condanna di primo grado, molto probabilmente sarà presentato appello in secondo grado quindi non è chiaro come finirà la vicenda. Resta però che i lavori sono bloccati e a fronte dell’esecuzione del 60% degli stessi sono stati sospesi gli effetti dei benefici fiscali.

Bonus barriere architettoniche: come funziona la detrazione del 75% al non residenziale?

Come funziona l’abbattimento delle barriere architettoniche e il bonus con detrazione fiscale del 75% nel non residenziale per l’anno 2022? I privati che siano proprietari di locali commerciali che volessero avvalersi del bonus di abbattimento delle barriere architettoniche potrebbero beneficiare del massimo della detrazione prevista per tutto l’anno in corso. Anche se i lavori vengono effettuati all’interno di immobili non residenziali. Ad esempio, un privato che voglia riqualificare un locale commerciale di sua proprietà, pure in virtù di interventi che assicurino l’efficientamento energetico.

Quando si possono effettuare lavori con detrazione del 75% per eliminare le barriere architettoniche?

I lavori che si possono effettuare all’interno dell’immobile non residenziale possono prevedere, ad esempio, la sostituzione del condizionatore invernale. E il rifacimento dei servizi igienici nel rispetto delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche. In tal caso, la legge di Bilancio 2022, al comma 42 dell’articolo 1, ha previsto la detrazione fiscale fino al 75% delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche dal 1° gennaio fino a tutto l’anno in corso. La detrazione fiscale del 75% si può suddividere per 5 quote di importo pari per ciascuno degli anni nei quali si beneficerà della detrazione fiscale. Gli interventi sono ammissibili in immobili già esistenti rispettando i requisiti elencati dal decreto del ministero dei Lavori pubblici numero 236 del 14 giugno 1989.

Quali sono i lavori ammessi per la detrazione fiscale del bonus barriere architettoniche?

Ai fini del bonus del 75% delle barriere architettoniche, i lavori agevolabili sono quelli che permettono di realizzare gli strumenti utili affinché venga favorita la mobilità esterna ed interna delle persone che abbiano una disabilità grave. Tale disabilità deve rispettare quanto prescritto dal comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992. Gli strumenti ammessi al beneficio fiscale possono comprendere anche la comunicazione, la robotica e ogni mezzo tecnologico.

Bonus edilizi per la riqualificazione di immobile non residenziale

Per quanto attiene all’utilizzo di altri bonus edilizi per la riqualificazione del locale commerciale, il privato ha la possibilità di procedere con la sostituzione dell’impianto di climatizzazione e di riscaldamento con l’ecobonus ordinario. La detrazione fiscale prevista è pari al 65%. In particolare, i requisiti richiesti per avvalersi dell’ecobonus sono da ricercare:

  • nel comma 37 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022;
  • nell’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013;
  • nella guida dell’Agenzia delle entrate in merito alla detrazione fiscale del 65%.

Detrazione fiscale, sconto in fattura o cessione del credito di imposta nella scelta di utilizzo dell’ecobonus

Il privato che svolga lavori di riqualificazione dell’immobile non residenziale ha dunque diritto al 65% di detrazione fiscale sulle spese sostenute fino al tetto dei 30 mila euro. La detrazione fiscale si può fruire suddividendone l’importo per dieci quote annuali di pari valore nelle dichiarazioni dei redditi degli anni susseguenti. Si può scegliere anche lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta.

Superbonus, Agenzia delle entrate chiarisce: sconto in fattura solo su imponibile, cessione dei crediti su Iva

Arriva il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sul quesito relativo all’Iva sul superbonus 110%. In particolare, la questione riguarda la possibilità di cedere il credito di imposta derivante dagli interventi edilizi, l’alternativa dello sconto in fattura e la detrazione fiscale. La circolare n. 23 del 2022 fissa le procedure alle quali gli operatori e le banche dovranno attenersi sul credito di imposta. Infatti, sulla parte indetraibile dell’Iva non è possibile applicare lo sconto in fattura: si può unicamente procedere con la cessione del credito di imposta oppure detrarre fiscalmente gli importi nella dichiarazione annuale dei redditi. Tali procedure fanno riferimento ai lavori in superbonus effettuati a partire dal 22 maggio 2021.

Cessione dei crediti di imposta e sconto in fattura in superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il prorata Iva suddivide il superbonus 110%: si può applicare lo sconto in fattura solo per la quota relativa all’imponibile. Per la quota di Iva non detraibile gli operatori possono procedere cedendo il credito di imposta ma anche mediante detrazione fiscale. In quest’ultimo caso, come chiarisce l’agenzia, è necessaria la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Dalla dichiarazione, infatti, si ottiene la percentuale definitiva ammessa alla detrazione fiscale. Si segue questa procedura anche se si applica l’inversione contabile. A chiarire questo passaggio è il paragrafo 5.6 del documento dell’Agenzia delle entrate. La regola, come chiarisce l’Agenzia delle entrate, si applica ai lavori rientranti nel superbonus a partire dal 22 maggio 2021. Sono altresì esclusi gli altri bonus edilizi che prevedano l’agevolazione fiscale mediante vendita del bonus o sconto in fattura.

Superbonus quando si applica il 110% per la detrazione fiscale? Sconto in fattura limitatamente all’imponibile

Nel documento, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, quando l’operatore emette la fattura per i lavori realizzati con agevolazione del superbonus 110%, non risulta di facile determinazione la parte dell’Iva indetraibile a carico del beneficiario.

In tutti questi casi, dunque, l’operatore non dovrà procedere applicando lo sconto in fattura per beneficiare del bonus sulla parte indetraibile. Ma il contribuente dovrà scegliere se vendere il credito di imposta o beneficiare della detrazione fiscale, andando a coprire pure l’Iva indetraibile. Ciò deriva dal fatto che l’Iva indetraibile può essere calcolata con certezza solamente quando si presenta la dichiarazione Iva annuale e non quando si emetta la fattura.

Superbonus 110%, come si procede con il beneficio fiscale ai fini dell’Iva?

Proprio il chiarimento dell’Agenzia delle entrate fornisce la regola generale da seguire per beneficiare del superbonus 110%. Lo sconto in fattura può essere ottenuto solo sulla parte imponibile dell’importo dell’intervento. Di conseguenza, è necessario considerare l’Iva al netto, che rimane in ogni modo a carico del committente. La quota Iva non detraibile può essere beneficiata mediante detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi oppure ceduta come credito di imposta. In quest’ultimo caso, il credito ceduto copre pure la quota indetraibile dell’Iva, ma il contribuente dovrà procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate per via telematica nei termini previsti dalla normativa.

Super ecobonus 110%, come si percepisce la detrazione fiscale nel 730?

Come si percepisce la detrazione fiscale del super ecobonus del 110% nel modello 730 utile per la dichiarazione dei redditi? Per beneficiare della detrazione fiscale è necessario utilizzare, nel modello 730 del 2022, la prima colonna dei righi E 61 ed E 62. Si tratta dei righi riguardanti le tipologie dei lavori.

Quali sono i codici da utilizzare nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi e la detrazione fiscale del super ecobonus 110%?

All’interno dunque delle sezioni dedicate del modello 730 per la dichiarazione dei redditi e ai fini della detrazione fiscale del super ecobonus 110%, devono essere utilizzati i codici dei lavori da due a sette, il 12, il 13, il 14 e il 16. Sono questi i codici inerenti i lavori trainati. Relativamente a questi interventi, inoltre, bisogna spuntare la colonna numero sei, quella del 110%. Per i lavori trainanti, è occorrente utilizzare i codici che vanno da 30 a 33.

Super ecobonus 110%, cosa avviene se non si è raggiunto il 30% di Sal al 31 dicembre 2021?

Un’attenzione particolare deve essere posta per i lavori in super ecobonus 110% che non sono avanzati al 30% di Sal al 31 dicembre 2021. Per questi lavori i contribuenti:

  • non sono riusciti a cedere il relativo credito di imposta ai soggetti ammissibili nel corso del 2021;
  • è stato negato lo sconto in fattura;
  • si possono dunque detrarre i relativi importi delle spese nella dichiarazione dei redditi del 2022 per i costi sostenuti nell’anno di imposta 2021.

Cosa avviene per i lavori in super ecobonus 110% che non sono giunti a conclusione nel 2021?

Si tratta, pertanto, di interventi rientranti nel super ecobonus con detrazione fiscale del 110% che, seppure iniziati nel corso del 2021, non sono ancora giunti a conclusione nell’anno 2022. L’unico modo per il contribuente di ottenere il vantaggio fiscale è la detrazione, non potendosi praticare le vie della cessione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti di imposta. Con la detrazione fiscale, il contribuente può procedere con il vantaggio nella dichiarazione dei redditi spalmando l’importo spettante in 5 rate annuali. Anche se questo meccanismo potrebbe generare un altro problema, ovvero quello dell’incapienza dell’Irpef rispetto a quanto spettante come detrazione fiscale dal super ecobonus 110%. Risulta pertanto necessario prestare attenzione alla capienza delle imposte rispetto alla “moneta fiscale” spettante.

Quali sono i lavori che generano detrazione fiscale del 110% per la dichiarazione dei redditi 2022?

La normativa sui bonus edilizi prevede che i lavori che possano generare la detrazione fiscale del 110% nella dichiarazione dei redditi del 2022, sono:

  • l’ecobonus 110%;
  • il super sismabonus;
  • i lavori del fotovoltaico;
  • gli interventi sugli accumulatori;
  • i lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche.

Per tutti questi lavori è possibile procedere con la detrazione fiscale degli acconti versati nell’anno di imposta (il precedente rispetto all’anno prima sia della presentazione della dichiarazione dei redditi che del termine dei lavori stessi).

Quali sono le certificazioni necessarie per la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi dei lavori in super ecobonus 110%?

Per i lavori a cavallo tra un anno e il successivo, ai fini della detrazione fiscale e della dichiarazione dei redditi del super ecobonus 110% non è necessario:

  • procedere con l’asseverazione di congruità dei costi sostenuti. Il documento è contenuto all’interno dell’asseverazione relativa ai requisiti tecnici che va inviata all’Enea nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli interventi o allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) alla conclusione dei lavori;
  • l’attestazione relativa al fatto che i lavori non siano ancora conclusi. Questo tipo di documentazione, secondo quanto prevede il comma 1 quater dell’articolo 4, del decreto del 19 febbraio 2007, deve essere presentata in carta libera solo per gli interventi in ecobonus iniziati in data antecedente al 6 ottobre 2020.

Super ecobonus 110%, quali asseverazioni servono per gli acconti pagati dopo il 12 novembre 2021?

In merito agli acconti pagati a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto legge “Antifrodi”, è necessario il visto di conformità nel modello 730 per chi applica il criterio di competenza dei costi (o di cassa). Tale visto non è necessario se il modello 730 è presentato da un sostituto di imposta, oppure se viene presentato il modello 730 precompilato, anche con correzioni effettuate dal contribuente.

Cosa avviene se il contribuente apporta delle modifiche al modello 730 precompilato in merito alle detrazioni del super ecobonus?

Nel caso in cui il contribuente dovesse apportare delle modifiche circa i dati riportati nel modello 730 precompilato sulle spese sostenute in ambito di super ecobonus 110%, anche senza doversi rivolgere a un commercialista o a un Centro di assistenza fiscale (Caf), potrà procedere con la presentazione del modello direttamente (senza l’ausilio del Caf o del commercialista) per l’apposizione del visto di conformità delle spese sostenute. Il visto, peraltro, non deve essere richiesto per la dichiarazione dei redditi che riporta già la detrazione fiscale spettante. La certificazione, in questo caso, riguarda la presenza delle condizioni necessarie affinché si possa aver diritto alla detrazione fiscale del super ecobonus 110%.

Quando va richiesto il visto di conformità dell’intera dichiarazione dei redditi?

Il visto di conformità delle spese sostenute ai fini del super ecobonus 110% per il modello 730 deve essere richiesto dal contribuente per l’intera dichiarazione dei redditi nel caso in cui presenta il modello 730 mediante il commercialista o un Caf. Procedendo in questa maniera, non è necessario il visto specifico del super ecobonus 110% perché quello del 730 lo sostituisce.

Cosa avviene per la dichiarazione dei redditi dei bonus edilizi con detrazione fiscale non del 110%?

Riguardo alle detrazioni dirette nelle dichiarazioni dei redditi (con utilizzo del modello Redditi) dei bonus edilizi che non diano diritto alla detrazione fiscale del 110%, non occorre il visto di conformità specifico. Tale visto è, invece, necessario quando si fanno le comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per le spese pagate a partire dal 12 novembre 2021 per le detrazioni fiscali di bonus non rientranti nel 110%. Anche questi bonus possono essere, infatti, beneficiabili mediante la scelta di una delle due opzioni, ovvero lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Bonus facciate, come si compila il 730?

Come si compila il modello 730 per il bonus facciate? Per l’anno in corso la detrazione delle spese sostenute nel 2021 è pari al 90%. Per gli interventi a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata disposta la proroga dalla legge di Bilancio, ma con la riduzione della detrazione fiscale dal 90% al 60%. La compilazione del modello 730 segue righi diversi sulla base delle caratteristiche dei lavori eseguiti. Inoltre, è necessario distinguere il bonus facciate eco da quello non eco.

Bonus facciate eco, come si procede con la detrazione fiscale?

Per il bonus facciate eco, la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2022 è pari al 90%. Si tratta degli interventi che vanno oltre la sola tinteggiatura esterna dell’edificio o la sola pulitura. In questa tipologia di lavori rientrano anche quelli che influiscono sull’edificio dal punto di vista termico. O, in alternativa, che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile.

Quali righi del modello 730 sono interessati dal bonus facciate eco e non eco?

I righi interessati dal bonus facciate del modello 730 sono l’E 61 e l’E 62 relativi alla sezione IV. Si tratta, nel dettaglio, della sezione delle spese per i lavori includenti il risparmio energetico e il superbonus. Invece, i righi del bonus facciate non eco sono l’E 41, l’E42 e l’E 43, della terza sezione “A”. Si tratta, in questo caso, di lavori che si limitano alla parte esterna dell’edificio senza incidere sull’efficienza termica dell’edificio. E pertanto, vi rientrano i lavori per recuperare il patrimonio edilizio, per la riduzione del rischio sismico, per il bonus facciate e il superbonus.

Quale detrazione fiscale spetta per i lavori rientranti nel bonus facciate?

Le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 e rientranti in lavori del bonus facciate beneficiano della detrazione fiscale Irpef e Ires lorda del 90%. I lavori devono essere stati effettuati nelle facciate esterne degli immobili situati nelle zone A o B secondo la classificazione del decreto numero 1444 del 2 aprile del 1968. Non vi sono limiti di spesa e il totale della detrazione deve essere beneficiata mediante quote annuali pari a dieci, di importo costante.

Come procedere con la detrazione fiscale del bonus facciate nella dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2022, i contribuenti possono procedere con la prima rata di beneficio fiscale delle dieci previste purché:

  • la spesa effettuata nel 2021 sia stata pagata per intero mediante bonifico parlante;
  • non si tenga conto dello stato di avanzamento degli interventi alla data del 31 dicembre 2021;
  • le imprese invece devono tener conto dell’avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2021 perché vige il principio di cassa;
  • il contribuente si assume i rischi della detrazione fiscale anticipata derivante da un possibile inadempimento da parte dell’azienda che svolge i lavori.

Detrazione fiscale del bonus facciate e sconto in fattura: come utilizzare il beneficio fiscale?

Fatte dunque queste premesse, il contribuente nel modello 730 del 2022, relativo all’anno di imposta del 2021, può detrarre nella dichiarazione dei redditi la corrispondente quota delle spese sostenute. Se, invece, il beneficio fiscale deriva dallo sconto in fattura applicato dall’impresa che esegue i lavori, il bonifico viene ridotto del 10% del totale dei lavori. Il restante 90%, dunque, non può essere detratto nella dichiarazione dei redditi perché il beneficio fiscale è stato trasferito dal contribuente all’impresa.

Come procedere con la compilazione del modello 730 per il bonus facciate?

La compilazione della dichiarazione dei redditi dei contribuenti e delle imprese per il bonus facciate eco e non eco, implica l’inserimento, nei rispettivi modelli 730 e Redditi, dei:

  • dati catastali che identificano l’edificio;
  • degli estremi dell’atto di detenzione dell’immobile nel caso in cui i lavori siano svolti a cura del detentore.

Se si tratta di bonus facciate eco, relativo a interventi che influiscono sull’efficienza termica dell’edificio o che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile, il contribuente non deve inserire i dati catastali. Lo stabilisce il paragrafo 4.1 della circolare dell’Agenzia delle entrate numero 2/E del 14 febbraio 2020.

 

Controlli Agenzia Entrate su superbonus 110%, bonus casa e mobili: i documenti da conservare ed esibire

Quali sono i documenti da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo dell’Agenzia delle entrate per il  superbonus 110%, il bonus casa e quello sui mobili con detrazione fiscale effettuata nella dichiarazione dei redditi? La normativa fiscale impone ai contribuenti di conservare la documentazione che sia stata utilizzata per la dichiarazione dei redditi mediante il modello 730. E questi documenti necessitano di essere esibiti nel caso di richiesta del Fisco. Ricordiamo che la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi dei superbonus e bonus edilizi rappresenta il beneficio fiscale alternativo alla cessione dei crediti di imposta e allo sconto in fattura. Per il superbonus 110% e alcuni bonus edilizi la conservazione risulta più estesa data la complessità e il numero di documenti da conservare per gli anni a venire.

Controlli Fisco su dichiarazione dei redditi, fino a quando l’Agenzia delle entrate può effettuare il controllo?

Il controllo formale da parte del Fisco sui documenti presentati per la dichiarazione dei redditi può essere richiesto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ad esempio, per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2022, con periodo di imposta 2021, l’Agenzia delle entrate può richiedere il controllo fino al 31 dicembre 2027. Entro questa data, pertanto, il Fisco può avanzare richiesta al contribuente di esibire i documenti presentati in sede di dichiarazione dei redditi del 2022.

Controllo formale documenti per la dichiarazione dei redditi mediante  commercialista o Caf: come avviene?

Se la dichiarazione dei redditi è stata presentata tramite un commercialista o un Centro assistenza fiscale (Caf), il contribuente deve controllare che le informazioni riportate siano conformi alle spese sostenute.  E, dunque, che i documenti siano conformi ai costi sostenuti per gli interventi rientranti nel superbonus 110%, nel bonus casa e negli altri bonus edilizi. A tal proposito, è importante sapere che la copia originale della dichiarazione dei redditi è sempre conservata dal contribuente. Sulla dichiarazione dei redditi, tuttavia, l’Agenzia delle entrate può richiedere i relativi documenti al commercialista o al Caf. I professionisti abilitati, dunque, ne conservano una copia.

Quali sono i documenti da conservare relativi alla dichiarazione dei redditi?

Riguardo alla documentazione inerente la dichiarazione dei redditi, il contribuente deve conservazione specifici documenti nel caso di detrazione fiscale per i bonus e superbonus edilizi. In linea generale, al contribuente possono essere richiesti i documenti che dimostrano il diritto alle detrazioni e alle deduzioni fiscali usate nella dichiarazione dei redditi.

Quale documentazione deve essere conservata per il superbonus 110% ed ecobonus con detrazione fiscale del 50% o 65%?

Entrando nel dettaglio della documentazione da conservare ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di superbonus 110% o di ecobonus con detrazione fiscale del 50% o del 65%, il contribuente deve conservare ed esibire, in caso di controllo dell’Agenzia delle entrate, i seguenti documenti:

  • l’asseverazione di congruità delle spese;
  • la ricevuta dell’avvenuto invio dei documenti all’Enea;
  • le ricevute fiscali e le fatture sui costi sostenuti;
  • la ricevuta del bonifico attestante il pagamento.

Documentazione da conservare nel caso di ecobonus e superbonus 110% di condominio

Nel caso in cui i lavori di superbonus 110% ed ecobonus siano stati effettuati su parti comuni di un edificio (o condominio) è necessario conservare:

  • la copia della delibera dell’assemblea che ha autorizzato i lavori;
  • la tabella millesimale di ripartizione dei costi;
  • la dichiarazione dell’avvenuto consenso da parte del proprietario o titolare di altro diritto reale nel caso in cui i costi siano stati sostenuti dal locatario o dal comodatario.

Bonus ristrutturazione con detrazione del 50%, quali sono i documenti da conservare nel caso di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi?

Nel caso di bonus casa o bonus ristrutturazione al 50%, il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, nel caso in cui il Fisco ne faccia richiesta, la documentazione elencata dal decreto dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011. I documenti consistono:

  • nelle autorizzazioni amministrative per il tipo di intervento che si richiede di realizzare. Quindi devono essere conservati le concessioni, le abilitazioni e le comunicazioni di inizio dei lavori;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà se non vi è alcun titolo abitativo. Nel documento deve essere specificato il giorno in cui i lavori sono iniziati e la certificazione che gli interventi rientrano in quelli fiscalmente agevolati,
  • la domanda di accatastamento, se l’immobile non è stato ancora censito.

Documentazione da conservare nel caso di bonus casa di parti comuni del condominio

Se i lavori in ecobonus sono effettuati sulle parti comuni di un edificio (condominio), è necessario conservare i seguenti documenti:

  • la delibera dell’assemblea per l’approvazione degli interventi;
  • la tabella millesimale per la ripartizione dei costi;
  • la dichiarazione di consenso a far eseguire gli interventi, nel caso in cui i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, qualora sia persona differente dai familiari conviventi;
  • nel caso in cui sia richiesta, la documentazione dell’Asl che indichi il giorno di inizio degli interventi;
  • le ricevute fiscali e le fatture sui costi sostenuti;
  • la ricevuta del bonifico attestante il pagamento.

Documenti da conservare nel caso in cui si utilizzi il bonus mobili con detrazione fiscale del 50%

Per le detrazioni fiscali relative al bonus mobili alla percentuale del 50% di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, è necessario che il contribuente conservi ed esibisca, a richiesta del Fisco, i seguenti documenti:

  • le attestazioni di avvenuto pagamento. Rientrano in questa categorie, le ricevuta di bonifici o di avvenuto pagamento attraverso carte di debito, carte di credito e documenti attestanti l’addebito diretto sul proprio conto corrente;
  • le fatture d’acquisto. Nel documento devono essere riportati i dettagli della natura, della qualità e della quantità dei beni o dei servizi comprati.