Superbonus 110% e bonus casa: quali sono i controlli del Fisco?

Quali sono i controlli dell’Agenzia delle entrate sulle detrazioni fiscali, sulla cessione del credito di imposta o sullo sconto in fattura derivanti dal superbonus 110% e dai bonus casa? L’attività di verifica del Fisco si muove proprio su queste due direttrici. E i controlli a consuntivo durano al massimo 5 anni, a pena di decadenza. Dunque, chi beneficia delle detrazioni fiscali o chi cede il credito di imposta potrebbe ricevere un controllo anche nei prossimi anni. Anche se, al momento, non vi sono termini temporali certi. E il Fisco non ha ancora emanato determinati documenti sui quali rifarsi per i controlli.

Quali verifiche fa il Fisco sui bonus e superbonus edilizi?

I controlli dell’Agenzia delle entrate lungo le due direttrici, più nello specifico, saranno espletati nelle seguenti modalità:

  • la verifica della detrazione fiscale spettante sul 110% risultante nella dichiarazione dei redditi mediante avviso di accertamento;
  • il controllo dei crediti di imposta che siano stati ceduti, mediante un atto di recupero.

Controlli sulla dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale spettante per i superbonus edilizi: cosa fa il Fisco?

Per la verifica della detrazione fiscale spettante sul superbonus 110% risultante dalla dichiarazione dei redditi, il Fisco può escludere, anche solo in parte, la detrazione di imposta qualora non sia spettante. Si tratta di una verifica sulla sussistenza dei requisiti per poter beneficiare del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Per questa verifica, dunque, l’Agenzia delle entrate può richiedere la relativa documentazione ai contribuenti. È quanto prevede il comma 2, lettera b), dell’articolo 36 ter, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973. Il relativo accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del 4° anno susseguente all’anno della dichiarazione dei redditi.

Controllo formale dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale del superbonus 110%

Si tratta, dunque, di un controllo formale dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale spettante per gli interventi rientranti nel superbonus 110%. Ed è la medesima verifica che il Fisco compie per le deduzioni e le detrazioni fiscali, come quelle spettanti per i familiari a carico. In tema di bonus edilizi, tali controlli riguardano essenzialmente le detrazioni fiscali:

  • relative a lavori per il risparmio energetico, mediante eco-bonus del 50% o 65%;
  • inerenti il sisma bonus con percentuali del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% per gli interventi che permettono di ridurre il rischio sismico;
  • relative al bonus ristrutturazione o bonus casa, con detrazione fiscale pari al 50%.

Cosa avviene se l’Agenzia delle entrate non riconosce la detrazione fiscale sui bonus e superbonus edilizi?

È dunque plausibile che l’Agenzia delle entrate non riconosca il diritto alla detrazione fiscale sul superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi. Il disconoscimento della detrazione può avvenire anche con un atto di accertamento ordinario. Rispetto al precedente caso, che contemplava la sussistenza dei requisiti per usufruire dei bonus edilizi, in questa fattispecie il Fisco disconosce la detrazione stessa. Per questo tipo di controllo l’Agenzia delle entrate ha tempo fino al 31 dicembre del 5° anno susseguente a quello nel quale sia stata presentata la dichiarazione dei redditi. L’ipotesi è contemplata nel comma 1, dell’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su bonus e superbonus edilizi: quali sono i controlli dell’Agenzia delle entrate?

Sui controlli della cessione dei crediti di imposta e sullo sconto in fattura derivanti da operazioni rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate svolge controlli sull’esercizio dell’opzione di scelta di uno dei due strumenti. In questo caso, il Fisco può emanare atti di recupero al termine delle verifiche. Si tratta degli strumenti previsti dai commi 421 e 422 dell’articolo 1, della legge numero 311 del 2004. Gli atti di recupero sopra citati, secondo quanto prevede la legge di Bilancio 2022, non potranno essere espletati nel caso in cui il beneficio fiscale avvenga sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Entro quando l’Agenzia delle entrate può notificare l’atto di recupero sulla cessione dei crediti di imposta o sullo sconto in fattura?

Pertanto, il recupero potrà essere effettuato dal Fisco solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura. Inoltre, la legge di Bilancio 2022, sulla base del decreto legge numero 157 del 2021 (cosiddetto decreto “Antifrodi”), ha stabilito che l’Agenzia delle entrate potrà notificare l’atto di recupero nel termine del 31 dicembre del 5° anno susseguente all’anno nel quale si sia verificata la violazione. Oltre questo termine, l’atto di recupero decade.

Cessione dei crediti di imposta bonus edilizi e imprese energivore: come avviene?

Procedure e disciplina differenziata per la cessione dei crediti di imposta derivante dal superbonus 110% e dai bonus edilizi, rispetto al credito maturato per le imprese energivore. Ciò deriva dai diversi percorsi normativi intrapresi per la disciplina delle due cessioni dei crediti di imposta. In particolare, la norma che è stata più volte oggetto di modifica è quella prevista dall’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020, poi convertito nella legge numero 77 del 2020.

Cessione dei crediti del superbonus 110% e dei bonus edilizi: come avviene?

Ad oggi, la cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi e del superbonus 110% avviene mediante trasferimento ad altri soggetti. Tra questi, sono comprese le banche e gli altri istituti finanziari. Non vi è la facoltà di una ulteriore cessione dei crediti di imposta fatta liberamente. Infatti, la seconda e la terza cessione devono essere effettuate necessariamente verso soggetti controllati, come appunto banche e altri istituti finanziari.

Crediti di imposta da bonus edilizi: c’è la possibilità di una quarta cessione

Peraltro, la recente disciplina ha disposto che il credito di imposta derivante dai bonus edilizi e dal superbonus 110% può essere ceduto ulteriormente per un quarto passaggio. Tale trasferimento può avvenire, tuttavia, solo dalle banche verso i propri correntisti. La cessione del credito di imposta può essere disposta anche per una singola annualità, senza dover cedere l’intero importo del credito a un unico soggetto. Quest’ultimo passaggio è stato spiegato dall’Agenzia delle entrate in una recente interpretazione.

Come avviene la quarta cessione del credito di imposta?

Quindi, in presenza di un credito di imposta derivante dai bonus edilizi o dal superbonus 110%, si potrà procedere con la quarta cessione in detrazione per più anni. A ognuno degli anni oggetto di detrazione, è attribuito un codice ulteriore che permetterà una successiva cessione a soggetti differenti. In tal modo, lo stesso credito di imposta può essere scomposto e non è necessario trovare un unico acquirente che compri l’intero imposto. Si possono, pertanto, trovare più soggetti disposti ad acquistare una quota del credito di imposta che si riferisce a una singola annualità. La singola quota oggetto di compravendita non può essere ulteriormente frazionata in quote più piccole. È dunque questa la funzione del codice identificativo, che non permette l’ulteriore scomposizione della quota annuale del credito di imposta.

Come avviene la cessione del credito di imposta nel caso dello sconto in fattura?

I cambiamenti della disciplina hanno interessato anche l’altra opzione di detrazione fiscale, ovvero lo sconto in fattura. Nel caso di bonus edilizi e di superbonus 110%, infatti, il committente che esegue degli interventi edilizi per i quali può ottenere le agevolazione del superbonus 110% o le altre previste dai bonus edilizi mediante sconto in fattura. Ovvero riceve lo sconto pari alla detrazione. In tal caso, l’impresa o il professionista che ha eseguito gli interventi ottiene il credito di imposta di importo uguale allo sconto applicato al committente. Le due successive cessioni di questo credito di imposta possono essere effettuate solo a soggetti controllati, banche e altri intermediari finanziari su tutti. La quarta cessione del credito maturato grazie allo sconto in fattura può avvenire nelle stesse modalità viste in precedenza.

Crediti di imposta delle imprese energivore, come avviene?

Riguardo alle cessione dei crediti di imposta maturati dalle imprese energivore per il caro dei prezzi delle fonti energetiche il trasferimento è possibile solo per l’intero importo del credito. Inoltre, la cessione del credito di imposta può avvenire a favore di altri soggetti, comprese le banche o gli altri istituti finanziari, senza la possibilità di un’ulteriore trasferimento del credito. La cessione può essere effettuata entro la scadenza del 31 dicembre 2022. Per uniformare la disciplina della cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi con quelli delle imprese energivore, la seconda e la terza cessione possono avvenire, entro il 31 dicembre 2022, ma solo a favore di soggetti controllati come banche e altri intermediari finanziari.

Come matura il credito di imposta per le imprese energivore e gasivore ed energivore?

Intanto, sono recentemente cambiate le percentuali che fanno maturare il credito di imposta delle imprese gasivore ed energivore. Il precedente provvedimento del governo, il numero 21 del 2022, aveva modificato al rialzo le percentuali del credito di imposta sulle spese dell’energia elettrica e del gas di 5 punti. Quindi, le percentuali di bonus erano pari al 20% per i costi del gas e al 25% per quelli dell’energia elettrica. Il decreto “Aiuti” del governo di inizio maggio ha incrementato dal 20% al 25% la percentuale di credito di imposta anche delle spese del gas. In tal modo, sia il credito di imposta sul gas che quello sull’energia elettrica hanno le medesime aliquote.

Aziende a largo uso di energie elettrica e gas, qual è il credito di imposta spettante?

Per la richiesta del credito di imposta è necessario che le aziende che fanno largo uso di energia elettrica abbiano subito aumenti delle spese superiori al 30%. La misura del credito di imposta da applicare deve essere pari al rapporto tra la media dei consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022 con la media degli stessi mesi del 2019. Le imprese del gas, diversamente, dovranno procedere con il calcolo attraverso il rapporto dei prezzi medi del gas del primo trimestre del 2022 rispetto ai prezzi medi dello stesso periodo del 2019.

Ecobonus in edilizia libera o per lavori fino a 10 mila euro: serve la congruità dei prezzi?

Per gli interventi fatti effettuare in edilizia libera o di importo non eccedente i 10 mila euro, serve l’asseverazione di congruità dei prezzi? Il documento è rilasciato dai tecnici abilitati ed è indipendente dall’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate del visto di conformità per poter beneficiare della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura.

Serve l’asseverazione di congruità dei prezzi per l’ecobonus in edilizia libera o per lavori fino a 10 mila euro?

La risposta alla domanda è affermativa. Ovvero, anche per gli interventi in ecobonus per importi fino a 10 mila euro o rientranti nell’edilizia libera serve la congruità dei prezzi. A stabilirlo è l’articolo 8 del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto 2020 (cosiddetto decreto “Requisiti”). La norma, infatti, chiarisce che “al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi previsti dall’articolo 2 dello stesso decreto sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell’Allegato A”.

Asseverazione di congruità dei prezzi sugli interventi agevolati

L’asseverazione di congruità dei prezzi, inoltre, “comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio”.

Adempimenti di congruità dei prezzi per i lavori in ecobonus per lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta

Pertanto, sia nel caso in cui si voglia beneficiare dello sconto in fattura che della cessione del credito di imposta è necessaria l’asseverazione di congruità dei prezzi anche per gli interventi in ecobonus. Infatti, il decreto non distingue tra le due opzioni di detrazione fiscale. E l’adempimento è richiesto anche per i lavori in edilizia libera o per importi fino a 10 mila euro.

Come e quando deve essere fatta l’asseverazione di congruità dei prezzi da un tecnico abilitato?

In generale, l’asseverazione di congruità dei prezzi, secondo quanto dispone il comma 1 ter, lettera b), dell’articolo 121, del decreto legge numero 34 del 2020 prevede che:

  • siano i tecnici abilitati a certificare le spese sostenute ad assolvere all’adempimento di congruità;
  • la norma stabilisce che l’asseverazione deve essere effettuata sia per il superbonus 110% che per gli altri bonus minori;
  • l’adempimento serve per beneficiare dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta;
  • l’adempimento non è richiesto dalla norma per i lavori in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro. Fanno eccezione i lavori del bonus facciate;
  • tuttavia, il decreto “Requisiti” richiede che tutti i lavori in ecobonus, contengano l’asseverazione di congruità delle spese. Pertanto, si può affermare che l’asseverazione va fatta anche per gli interventi in edilizia libera o per importi fino a 10 mila euro.

Sisma bonus acquisti, come comprare casa con il 110% di detrazione fiscale

Fino al 30 giugno 2022 si può comprare casa con il super sisma bonus acquisti beneficiando della detrazione fiscale del 110%. L’operazione risulta cumulabile anche con l’ecobonus fruito dalla singola impresa. A partire dal 1° luglio prossimo, invece, la percentuale di detrazione fiscale scende a quella prevista per il bonus ordinario. Ecco quali sono le regole da seguire per ottenere il maggior beneficio fiscale.

Super sisma bonus acquisiti, quali sono le scadenze della detrazione fiscale del 110%?

L’attuale disciplina consente di utilizzare il super sisma bonus acquisti con detrazione fiscale del 110% fino alla fine di giugno 2022. Per gli atti stipulati susseguentemente a questa data, e fino a tutto il 2024, si potrà utilizzare il sisma bonus acquisti ordinario, con detrazione fiscale dal 75% all’85% a seconda dei miglioramenti di sicurezza sismica prodotti con gli interventi. Nel caso in cui dovessero esserci interventi normativi di estensione della detrazione fiscale del 110%, si potrebbe arrivare a fissare la data di chiusura del beneficio del 110% al 31 dicembre 2022 con opere terminate almeno al 30% entro il 30 giugno 2022. Al momento si attendono eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.

Super sisma bonus acquisti, conta l’ultimazione dei lavori dell’intero complesso immobiliare

Nel caso in cui l’impresa di costruzione abbia realizzato lavori di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato immobiliare nello scorso anno, periodo nel quale due unità immobiliari sono state concluse e le altre da concludere entro giugno 2022, è necessario che l’ultimazione dei lavori riguardi l’intero complesso immobiliare oggetto di cessione per far valere il super sisma bonus acquisti. L’acquirente dell’immobile oggetto di compravendita beneficia della detrazione fiscale nell’anno 2022 (anno di completamento dell’intero fabbricato) e non nel 2021, anno nel quale eventualmente aveva stipulato il rogito di acquisto.

Quali sono le regole per poter beneficiare del super sisma bonus acquisti al 110% di detrazione fiscale?

Alle attuali regole del super sisma bonus 110%, gli acquisti devono riguardare le unità immobiliari a utilizzo abitativo a esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il limite massimo di spesa all’atto della compravendita per la detrazione è fissato in 96 mila euro. La detrazione fiscale del 110%, inoltre, necessita delle seguenti condizioni:

  • l’esistenza di un precedente edificio, anche non abitativo, che sia stato demolito totalmente e poi ricostruito;
  • i lavori devono riguardare le procedure autorizzative e titolo edilizio inerente, rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017 secondo quanto chiarito dall’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 749 del 2021;
  • l’immobile deve trovarsi nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
  • Il progettista strutturale deve attestare i lavori attraverso il modello B, ex decreto ministeriale numero 58 del 2017. Una volta completato, il progettista deve depositare l’adempimento allo sportello comunale prima di cominciare gli interventi.

Cosa fare dopo la fine dei lavori per beneficiare del super sisma bonus acquisti?

Al termine degli interventi, per poter beneficiare del super sisma bonus acquisti è necessario che venga depositato presso lo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) competente per Comune, l’allegato B 1 e l’allegato B 2 (qualora occorrente). Si tratta dei modelli mediante i quali il direttore dei lavori e il collaudatore provvedono ad asseverare la corrispondenza degli interventi al progetto a finalità sismica.

Come deve avvenire la vendita della casa per rispettare il super sisma bonus acquisti al 110%?

Ai fini della detrazione fiscale del 110%, è necessario che la  compravendita della casa avvenga entro trenta mesi dalla data nella quale si sono conclusi gli interventi. Lo stabilisce il decreto legge numero 77 del 2021. Inoltre, deve essere un’impresa di costruzione o di ristrutturazione a effettuare i lavori necessari. Maggiori dettagli sono reperibili con gli interpelli dell’Agenzia delle entrate numero 279 del 2019 e 320 del 2021. Infine, il rogito deve essere fatto entro il 30 giugno 2022 e l’acquirente può essere solo una persona fisica.

Atto notarile per l’acquisto di una casa con il super sisma bonus: cosa deve contenere?

Ai fini della regolarità del 110% di detrazione fiscale è inoltre occorrente che nell’atto notarile:

  • sia dichiarato che l’impresa che ha eseguito gli interventi non intende beneficiare della detrazione fiscale (comma 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013);
  • che l’impresa acconsente al compratore di avvalersi della detrazione fiscale.

Adempimenti per l’acquisto di una casa con il super sisma bonus 110%: cosa fare?

In tema di adempimenti che devono essere ottemperati nel caso di acquisto di una casa beneficiando del 110% di detrazione del super sisma bonus acquisti, è necessario considerare che:

  • non c’è bisogno di pagamenti attraverso bonifici postali o bancari (interpello dell’Agenzia delle entrate numero 5 del 2020);
  • l’asseverazione di congruità delle spese sostenute ai fini del superbonus non è necessaria;
  • l’acquirente può utilizzare la detrazione fiscale, non solo nella dichiarazione dei redditi, ma anche come sconto in fattura o come cessione dei crediti di imposta.

Superbonus 110%, cosa cambia da maggio?

Novità in arrivo a partire da maggio prossimo sul superbonus 110%. Infatti, dal prossimo mese saranno rese operative nuove misure contro le frodi e per il sommerso. Tra le novità previste, il codice identificativo che specificherà il credito fiscale; l’obbligo dell’indicazione nei contratti e nelle fatture al di sopra dei 70 mila euro che i lavori sono eseguiti applicando il contratto collettivo dell’edilizia. Ma anche la quarta cessione del credito di imposta che dovrebbe arrivare con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto “Bollette”. Infine, tra le novità anche la proroga del superbonus 110% alle villette e un parziale ritorno alla cessione dei crediti frazionata.

Superbonus 110%, dal 1° maggio 2022 codice identificativo e divieto di spacchettamento dei crediti di imposta

A partire dal 1° maggio 2022 entreranno in vigore varie misure, in chiave antifrode, relative al superbonus 110%. A iniziare dal codice identificativo univoco attribuito a ogni cessione del credito di imposta. Il codice deve essere indicato nelle comunicazioni relative alla cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura. Inoltre, i crediti di imposta ceduti non potranno più essere spacchettati, ovvero far parte di cessioni parziali. Le due misure in vigore dal prossimo mese consentiranno di poter tracciare le operazioni di cessione del credito e a ricostruire più agevolmente i movimenti della moneta fiscale.

Superbonus 110%, in arrivo la quarta cessione dei crediti di imposta: come funziona?

La legge di conversione del decreto legge “Bollette” introdurrà, a partire da maggio prossimo, la quarta cessione del credito di imposta. Il provvedimento, in particolare, prevede che solo gli istituti bancari abbiano la possibilità di cedere il credito di imposta (per la quarta volta) derivante dagli interventi in superbonus 110% o riguardante gli altri bonus edilizi a un soggetto che abbia nei confronti della banca un conto corrente. La quarta cessione del credito di imposta può aversi solo esaurite le prime tre cessioni. Al momento, il provvedimento non prevede che nella quarta cessione possano entrare anche gli altri soggetti a regime controllato (le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari) ammessi, in via esclusiva insieme alle banche, alla seconda e alla terza cessione del credito.

Credito di imposta superbonus 110%, il quadro completo delle quattro cessioni

Stando così i vincoli, la cessione del credito di imposta sul superbonus 110% avrebbe questi paletti:

  • la prima cessione del credito di imposta può avvenire verso qualunque soggetto, senza paletti;
  • la seconda e la terza cessione possono avvenire solo nei confronti dei soggetti a regime controllato (banche e società bancarie, assicurazioni e altri intermediari finanziari);
  • la quarta cessione può avvenire solo mediante il trasferimento del credito di imposta dalla banca a un proprio correntista, sia che si tratti di persona fisica che di imprese o di professionisti.

Credito di imposta superbonus 110%, quali cambiamenti potrebbero arrivare all’ultimo?

Rispetto allo schema delle quattro cessioni del credito di imposta sul superbonus 110%, potrebbe arrivare negli ultimi giorni qualche allentamento dei vincoli imposti dal decreto “Bollette”. In particolare, la prima ipotesi ammetterebbe la possibilità della cessione dei crediti di imposta ai correntisti anche prima della quarta operazione. L’ulteriore novità potrebbe riguardare la possibilità di effettuare anche cessioni di singole annualità, senza dover procedere con il trasferimento in blocco del credito di imposta.

Cessione dei crediti di imposta in superbonus per oltre 70 mila euro: le indicazioni nel Ccnl nelle fatture e nei contratti

Novità assoluta in arrivo riguarda, a partire dal 28 maggio 2022, il vincolo dell’indicazione, per gli interventi a partire dai 70 mila euro di importo, dell’affidamento dei lavori a imprese che rispettano il contratto nazionale dell’edilizia. L’indicazione dell’applicazione delle norme del Ccnl deve avvenire nei contratti e nelle fatture.

Superbonus 110%, le prossime scadenze

In tema di scadenze del superbonus 110%, entro il 29 aprile 2022 i soggetti interessati dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni della scelta delle opzioni di cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura per i lavori del 2021 e per le rate residue e non fruite inerenti l’anno 2020. Il termine di scadenza era stato spostato rispetto alla scadenza del 7 aprile scorso, a sua volta prorogato dal 16 marzo 2022. La scadenza del 29 aprile non vale per le partite Iva e per i soggetti Ires che presentano la dichiarazione dei redditi al 30 novembre 2022: la relativa scadenza delle comunicazioni di credito di imposta e sconto in fattura è fissata al 15 ottobre 2022.

 

Cessione credito imposta privati bonus edilizi, comunicazione entro il 29 aprile 2022

C’è tempo fino al 29 aprile 2022 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per i soggetti privati relativi al superbonus 110% e agli altri bonus edili. Per i soggetti Ires e per le partite Iva il termine è invece slittato a ottobre. La scadenza di fine aprile riguarda le persone fisiche per la scelta delle opzioni di sconto o di credito di imposta. Diversamente, se il beneficio fiscale avviene tramite la detrazione fiscale diretta non deve essere effettuata alcuna comunicazione.

Cessione dei crediti di imposta, la scadenza del 29 aprile

La scadenza della comunicazione dei crediti di imposta e lo sconto in fattura del 29 aprile è inerente la prima cessione effettuata dai soggetti privati. Ovvero il primo beneficiario della detrazione fiscale relativa al 2021 che trasferisce il credito a qualsiasi soggetto, sia fornitori che banche e istituti finanziari. Per il secondo e il terzo trasferimento occorre cedere il credito di imposta esclusivamente a soggetti in ambito controllato (banche e altri istituti finanziari). Questi ultimi due trasferimenti non hanno scadenza al 29 aprile.

Quali cessioni dei crediti di imposta devono essere comunicati entro il 29 aprile 2022?

Le comunicazioni dei crediti di imposta in scadenza entro il 29 aprile prossimo riguardano, dunque, due tipologie di operazioni:

  • le spese sostenute nel 2021 per interventi edilizi in superbonus 110% e bonus;
  • le rate residue relative all’anno 2020.

La prima cessione viene effettuata spesso da un soggetto Irpef privato, che traferisce a terzi la propria detrazione fiscale per monetizzare il bonus edilizio. In tal caso il beneficio non viene portato in detrazione fiscale.

Comunicazioni all’Agenzia delle entrate dei superbonus e bonus edilizi entro il 15 ottobre 2022: chi riguarda?

I soggetti titolari di partita Iva e Ires che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro la fine di novembre prossimo, possono procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura entro il 15 ottobre 2022. A meno che non abbiano intenzione di portare in detrazione fiscale diretta il bonus stesso. In generale la scadenza della comunicazione del 15 ottobre riguarda:

  • le imprese e i professionisti che hanno fatto lavori in ecobonus o bonus facciate o sismabonus;
  • i professionisti e le imprese che utilizzano il superbonus 110% come condomini per lavori sulle parti comuni degli edifici purché a prevalenza abitativa;
  • gli altri soggetti Ires ammessi a fruire dei bonus edilizi in forza del comma 9 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”. Si tratta degli enti del Terzo settore, degli Iacp, delle cooperative di abitazioni a proprietà indivisa e degli altri enti assimilati.

Bonus edilizi: sì alla quarta cessione, fino al 15 ottobre per lo sconto di imprese e partite Iva

Si va verso la quarta cessione del credito di imposta per il superbonus 110% e i bonus edilizi. Ma solo in presenza della responsabilità solidale con il primo beneficiario originario della detrazione fiscale. Intanto, sia per la cessione dei crediti di imposta che per l’altra opzione, quella dello sconto in fattura, ci sarà tempo fino al 15 ottobre 2022 per le partite Iva e le imprese. Rimane immutato, invece, il termine di presentazione delle comunicazioni dei privati.

Superbonus 110% e bonus edilizi, le novità in arrivo su cessione dei crediti di imposta e sconto in fattura

Sia la quarta cessione del credito di imposta che la proroga dell’applicazione dello sconto in fattura fino al 15 ottobre per gli interventi effettuati in superbonus 110% o grazie agli altri bonus edilizi arrivano dall’emendamento 28.04 alla legge di conversione del decreto legge numero 17 del 2022 (cosiddetto decreto “Bollette”).

Credito di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi: come funziona la quarta cessione?

La prima novità riguarda la cessione del credito di imposta sui lavori edilizi con le agevolazioni fiscali. Dal 1° maggio 2022 si potrà beneficiare della quarta cessione del credito di imposta a condizione che, dopo la terza cessione del credito di imposta sui bonus edilizi e superbonus 110%, nella quarta cessione vi sia la responsabilità in solido direttamente con il beneficiario originario dell’agevolazione, ovvero il committente.

Credito di imposta, con la quarta cessione si sblocca la circolazione della moneta fiscale

Sostanzialmente, la quarta cessione del credito di imposta serve soprattutto a sbloccare la circolazione della moneta fiscale. Allo stato attuale della normativa, le prime tre cessioni (la prima verso qualunque soggetto, la seconda e la terza verso soggetti controllati) pone il problema dell’esaurimento della capienza fiscale delle banche e delle altre società ammesse. Problema che, in vari casi, sta già emergendo.

Quarta cessione del credito di imposta dei bonus edilizi, verso chi si può fare?

Pertanto, a differenza della seconda e della terza cessione del credito di imposta dei bonus e superbonus edilizi, la quarta cessione può essere fatta verso qualunque soggetto. La cessione può essere considerata libera. Ma chi effettua la quarta cessione verrà considerato responsabile in solido con il titolare della detrazione. Tale responsabilità si concretizza nelle verifiche e nei controlli dell’Agenzia delle entrate in merito ai requisiti che originano il diritto al superbonus 110% e ai bonus edilizi. La quarta cessione può essere fatta, dunque, da un soggetto controllato a un qualsiasi soggetto.

Seconda e terza cessione del credito di imposta: rimane immutata la necessità di farle in regime controllato

La seconda e la terza cessione del credito di imposta, come prevede la normativa attuale, deve essere rivolta a favore di banche e di intermediari finanziari in regime controllato. Ovvero, gli istituti bancari devono essere iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario (Tub). Sono ammesse anche le società appartenenti ai gruppi bancari e le compagnie assicurative.

Nuove scadenza comunicazione di cessione dei crediti e di sconto in fatture per imprese, partite Iva: rimane immutato il termine per i privati

Lo stesso emendamento, approvato dalle commissioni riunite dell’Ambiente e delle Attività produttive della Camera, prevede la proroga della comunicazione della cessione del credito di imposta e dell’applicazione dello sconto in fattura in esclusiva ai soggetti Ires e alle partite Iva con data fissata al 15 ottobre 2022. Lo slittamento è di oltre cinque mese, dal termine in scadenza al prossimo 29 aprile. Si tratta dei soggetti, dunque, chiamati a presentare la dichiarazione dei redditi alla scadenza del 30 novembre prossimo. Lo slittamento permetterà alle imprese che hanno applicato lo sconto in fattura ai propri clienti di avere più tempo per evitare rischi di liquidità. Per i privati, invece, il termine per procedere con le comunicazioni rimane immutato e fissato al 29 aprile 2022.

Superbonus 110% e bonus edilizi casa, entro il 29 aprile la cessione dei crediti

Ultimo mese per la cessione dei crediti di imposta delle spese sostenute nel 2021 per lavori effettuati con i bonus edilizi, dal 50% delle ristrutturazioni al superbonus 110%. Tuttavia la procedura non è esente da ostacoli. Per i beneficiari dei bonus edilizi, infatti, non sarà facile arrivare a monetizzare la detrazione fiscale accumulata mediante la cessione del credito. E i problemi potrebbero riflettersi anche alla circolazione della moneta fiscale per le spese pagate nel 2022.

Bonus edilizi e superbonus 110%, gli interventi normativi per la cessione dei crediti di imposta

Infatti, le normative che si sono succedute sulla cessione dei crediti di imposta sui lavori in superbonus 110% o rientranti negli altri bonus edili sono state addirittura quattro negli ultimi mesi. Le variazioni normative hanno interessato anche l’altra opzione, ovvero lo sconto in fattura. Le restrizioni alla circolarità della moneta fiscale delle detrazioni, i visti di conformità e le asseverazioni di congruità delle spese dei bonus edilizi sono cambiate dal decreto legge “Antifrodi” entrato in vigore il 12 novembre 2021 alla conversione del decreto legge Sostegni ter.

Cessione del credito di imposta su bonus e superbonus edilizi: più difficoltà a far girare la moneta fiscale

Le restrizioni normative hanno prodotto un mercato meno generoso per la cessione del credito di imposta dei bonus edilizi e per la circolazione della moneta fiscale. Chi compra il credito di imposta si mostra più cauto rispetto a qualche mese fa. Soprattutto per le varie truffe che si sono succedute negli ultimi tempi. Anche Poste Italiane richiede maggiori garanzie e documenti nell’acquisire i crediti di imposta. Inoltre, la nuova normativa prevede un limite numerico alle cessioni dei crediti di imposta. Dal 17 febbraio scorso, infatti, è possibile una prima cessione verso qualsiasi soggetto. La seconda e la terza e ultima cessione possono essere fatte solo a soggetti controllati come banche e altri intermediari finanziari abilitati.

Cessione crediti di imposta su bonus e superbonus edilizi: la concorrenza dei crediti di luce e gas

Il mercato della cessione dei crediti, inoltre, rischia di ingolfarsi nel corso dell’anno per i numerosi cespiti che possono dar luogo alla circolazione della moneta fiscale. Non solo i bonus edilizi e il superbonus sono infatti oggetto di cessione. Anche i crediti di imposta che matureranno le imprese per l’acquisto del gas e per il pagamento dell’energia elettrica godono della stessa procedura di circolazione. E il plafond potrebbe esaurirsi.

Scadenza del 29 aprile 2022 per la cessione dei crediti di imposta su spese del 2021

In ogni caso, la scadenza del 29 aprile 2022 si avvicina. Entro tale data si dovrà procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura per interventi in superbonus 110% o relativi ad altri bonus edilizi per spese sostenute nel 2021. La scadenza è stata spostata dal 7 aprile prossimo. Entro la stessa data di fine mese potranno essere comunicate anche le rate residue e non utilizzate per la detrazione relative alle spese sostenute nel 2020.

Bonus facciate, visto di conformità e congruità nel 730 e detraibilità delle spese

Per interventi rientranti nel bonus facciate del 60% per il 2022 (il 90% fino alla fine del 2021) o per il bonus casa del 50% (o bonus ristrutturazioni), se si decide di utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi o modello 730, anziché procedere con la cessione del credito stesso o con lo sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità? La risposta è negativa, ma è necessario distinguere caso per caso. Inoltre, nel caso di sostenimento delle relative spese, si può procedere con la detrazione fiscale delle stesse.

Bonus facciate, quando non serve l’asseverazione di congruità e il visto di conformità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute per il bonus facciate o per il bonus casa e il visto di conformità non sono necessari se si voglia godere della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Sono invece obbligatori i due adempimenti nel caso di scelta di una delle due opzione. Ovvero di  cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura. Lo stabilisce il comma 1 ter, dell’articolo 121 del decreto legge numero 2020.

Quando serve l’attestazione di congruità delle spese nel bonus facciate per la detrazione diretta?

Tuttavia, negli adempimenti del visto di conformità e nell’attestazione di congruità delle spese è necessario distinguere il caso le diverse tipologie di lavori. E, dunque, l’obbligo di visto può persistere anche per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, per i lavori relativi alle strutture opache verticali delle facciate esterne è necessario inviare i dati all’Enea. Pertanto, per i lavori che vanno a influire dal punto di vista energetico oppure che interessano il rifacimento dell’intonaco per una percentuale superiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, visto e asseverazione sono necessari. E lo sono per gli interventi a partire dal 6 ottobre 2020, in conformità a quanto stabilisce l’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020.

Bonus facciate o bonus ristrutturazioni ‘energetico’, l’attestazione di congruità serve sempre

L’adempimento serve ad attestare la rispondenza dei requisiti tecnici necessari per svolgere i lavori e l’asseverazione comprende già al suo interno la congruità dei costi sostenuti in rapporto ai lavori effettuati. Pertanto, in linea generale, per il bonus facciate non energetico e per il bonus casa o ristrutturazioni al 50% non è necessaria l’attestazione di congruità delle spese per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. L’adempimento è necessario, invece, nel caso in cui il bonus facciate riguardi lavori “energetici”, anche nel caso di detrazione diretta.

Detraibilità delle spese per il visto di conformità nel bonus facciate

Gli ultimi interventi legislativi hanno chiarito anche la questione relativa alla detraibilità fiscale delle spese sostenute per il visto di conformità e per l’asseverazione di congruità. È possibile avvalersi della detrazione fiscale per le relative spese sostenute nel 2022. Il beneficio fiscale vige anche per le spese di visto e asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 e per tutto il periodo fino alla termine dello scorso anno. La data del 12 novembre 2021 segna l’inizio dell’obbligo dell’adempimento con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. La conferma della detraibilità fiscale dei costi delle attestazioni è arrivata dopo gli aggiornamenti apportati dalla legge di Bilancio 2022 alla legge 234 del 2021 (legge di bilancio 2021).

Bonus facciate, si possono detrarre le spese dei visti a partire dal 12 novembre 2021?

Si ritiene, infatti, che le spese professionali per le attestazioni di congruità e per il visto di conformità per i lavori non rientranti nel superbonus 110% risultino detraibili come previsto dal comma 15, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Secondo quanto chiarito anche dall’Agenzia delle entrate, la detrazione fiscale di dette spese è ammissibile a prescindere dalla data in base alla quale siano state sostenute. Pertanto, risultano detraibili sia le spese di visto di conformità e di asseverazione di congruità sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, sia quelle dei due mesi precedenti a partire dal 12 novembre 2021. Il beneficio fiscale risulta pertanto coerente con il trattamento già in vigore per i lavori rientranti nel superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni, la guida sulle detrazioni fiscali

Dopo gli ultimi interventi normativi sui bonus edilizi, tra restrizioni e riaperture alle cessioni dei crediti di imposta e al quadro dei visti e delle asseverazioni necessarie, i bonus dell’edilizia sembrerebbero avere delle regole assestate. La presente guida, dunque, chiarisce quali siano i beneficiari e quali sono gli interventi previsti per il bonus ristrutturazioni. Infine, la guida spiega come procedere per la detrazione diretta del bonus nella dichiarazione dei redditi e quali adempimenti risultano necessari.

Bonus ristrutturazioni, chi sono i beneficiari?

I beneficiari del bonus ristrutturazioni, come degli altri bonus edilizi, sono:

  • i proprietari e i nudi proprietari;
  • i titolari di diritti reali come uso, usufrutto, superficie e abitazione;
  • gli inquilini, i comodatari e i loro familiari conviventi.

In genere, sono ammessi ai bonus edilizi le persone fisiche e, per certi lavori, anche gli enti e le imprese.  I costi relativi ai lavori fatti sulle parti comuni degli edifici e che riguardino tutte le unità abitative componenti il singolo condominio, devono essere ripartite sulla base delle quote millesimali delle proprietà.

Cosa si intende per parti comuni di un edificio ai fini del bonus ristrutturazioni?

Le parti comuni di un edificio comprendono il suolo sul quale sorge l’edificio, i lastrici solari e i tetti, le opere, i manufatti e le installazioni di qualunque genere utili all’utilizzo comune. Rientrano nella definizione di parti comuni di un edificio gli impianti per il gas o per l’acqua o per l’energia elettrica, quelli per il riscaldamento.

Bonus ristrutturazioni, fino a quando si può utilizzare la detrazione fiscale?

Il bonus ristrutturazioni si può utilizzare fino al 31 dicembre 2024. La detrazione Irpef spetta nella misura del 50% per dieci anni. La spesa massima ammissibile per la detrazione è pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Nel massimale di spesa sono comprese le pertinenze anche se accatastata in via separata.

Quali sono gli interventi ammessi nel bonus ristrutturazione?

Gli interventi che rientrano nel bonus ristrutturazione sono:

  • quelli di recupero edilizio, consistenti nella manutenzione straordinaria, nel restauro, nel risanamento conservativo e nella ristrutturazione edilizia. In certe situazioni si può procedere anche alla demolizione e alla ricostruzione con una differente sagoma e un incremento di volume;
  • quelli di ripristino o di ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi;
  • gli interventi di realizzazione e di acquisto di posti auto pertinenziali o di autorimesse;
  • i lavori finalizzati a misure antisismiche;
  • gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono compresi anche gli ascensori e i montacarichi, strumenti tecnologici avanzati per la comunicazione che possa favorire la mobilità esterna e interna all’unità abitativa delle persone portatrici di handicap grave.
  • per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si può procedere anche nell’ambito del superbonus 110% o della detrazione, per tutto il 2022, al 75%.

Quali altri interventi si possono fare con il bonus ristrutturazioni?

Inoltre, rientrano nel bonus ristrutturazioni anche i seguenti lavori:

  • quelli per prevenire gli atti illeciti e dunque vanno bene gli antifurti e le porte blindate;
  • i lavori di cablatura degli edifici;
  • gli interventi per contenere l’inquinamento acustico;
  • i lavori per conseguire risparmi energetici, ovvero l’installazione di impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile. Per questi interventi ci si può servire anche dell’ecobonus;
  • gli interventi per prevenire gli infortuni domestici;
  • i lavori di bonifica dell’amianto;
  • gli interventi per sostituire il gruppo elettrogeno di emergenza. In tal caso si può utilizzare un generatore di ultima generazione a gas;
  • l’acquisto delle unità in fabbricati internamente ristrutturati dalle imprese. La detrazione è pari al 25% del prezzo di acquisto e la vendita deve essere effettuata entro un anno e mezzo dalla conclusione degli interventi.

Bonus ristrutturazioni, si possono detrarre le spese di progettazione?

Si può beneficiare della detrazione fiscale del bonus ristrutturazione per le spese sostenute per la progettazione. Sono inclusi nel bonus anche i sopralluoghi e le perizie, il compenso sostenuto per la relazione di conformità, gli oneri per le autorizzazione, di urbanizzazione e le denunce di inizio degli interventi. Sono altresì inclusi anche i costi per l’acquisto dei materiali e le prestazioni dei professionisti.

Bonus ristrutturazione, come si può beneficiare della detrazione fiscale?

Per ottenere la detrazione fiscale sui lavori effettuati e rientranti nel bonus ristrutturazione è necessario compiere una serie di adempimenti. Innanzitutto, se prevista, dovrà essere inviata all’Azienda sanitaria locale (Asl) competente nel territorio la comunicazione degli interventi da compiere. L’adempimento si ottempera mediante invio di raccomandata A/R prima dell’inizio degli interventi.

Bonus ristrutturazioni, come effettuare le spese per ottenere la detraibilità?

Inoltre, è necessario considerare che le spese detraibili devono essere pagate mendiate bonifico parlante (bancario o postale). Nel documento devono risultare:

  • la causale del pagamento;
  • il codice fiscale di chi beneficia della detrazione fiscale;
  • il numero della partita Iva o il codice fiscale di chi riceve il pagamento.

Detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, come si fa per il bonus ristrutturazione?

Per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi delle spese rientranti nel bonus ristrutturazioni, è necessario:

  • che nella dichiarazione dei redditi vengano indicati i dati catastali che identificano l’immobile;
  • se gli interventi vengono effettuati dal detentore, è occorrente inserire i dati della registrazione dell’atto che ne costituisce il titolo;
  • infine bisogna indicare i dati richiesti per il controllo della detrazione.