Visto di conformità: ecco quando va fatto per i bonus edilizi e superbonus

Quando va fatto il visto di conformità delle spese per gli interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110% ai fini della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, dell’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta? Ecco quando le regolo richiedono il requisito del visto di conformità per i lavori di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi rientranti come trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale visto di conformità serve?

Per lavori rientranti nel bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, il visto di conformità è escluso se contribuente utilizza la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Se invece il contribuente vuole avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta il visto va fatto. L’adempimento è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Sono esclusi solo i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, il visto è obbligatorio come nel caso del bonus ristrutturazione. Infatti, è escluso per la detrazione fiscale diretta, mentre è necessario per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Risultano esclusi gli interventi per un importo non superiore ai 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: serve il visto di conformità?

Per i lavori rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, il visto di conformità è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è necessario ad eccezione:

  • dei casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto;
  • per il modello 730 e modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Allo stesso modo, l’attestazione è obbligatoria anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura.

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: serve il visto di conformità?

Per gli interventi relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione di impianti di climatizzazione e per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, il visto di conformità è sempre escluso nel caso in cui si procede con la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Per la cessione dei crediti di imposta o per l’applicazione dello sconto in fattura il visto è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Fanno eccezione i lavori eseguiti entro l’importo dei 10 mila euro e quelli in edilizia libera per il solo bonus sulle fonti rinnovabili.

Bonus facciate non eco ed eco: si fa il visto di conformità?

I contribuenti che vogliano far eseguire interventi rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione al visto di conformità. Infatti, le norme non richiedono il visto nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi sia nel caso del bonus facciate non eco che eco. Il visto è sempre richiesto, nei due casi, per la cessione del credito di imposta e per l’applicazione dello sconto in fattura a partire dal 12 novembre 2021.

Sisma bonus ordinario, quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per i lavori rientranti nel sisma bonus ordinario, il visto di conformità non si fa se il contribuente si avvale della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Il visto è invece obbligatorio nel modello di comunicazione per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Sono esclusi i lavori di importo non superiore a 10 mila euro e quelli in edilizia libera.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: i visti di conformità necessari

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre fare il visto di conformità delle spese. E dunque, l’adempimento va ottemperato sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto per:

  • i casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi del visto di conformità se detrae direttamente il vantaggio fiscale nella dichiarazione dei redditi. Il visto è obbligatorio, invece, per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: va fatto il visto?

Infine, l’obbligatorietà del visto di conformità delle spese vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. Il visto va fatto sia per la detrazione diretta che per l’applicazione dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto nei casi in cui:

  • a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • per il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Attestazione dei requisiti per bonus edilizi e superbonus: quando serve?

Quando serve l’attestazione dei requisiti tecnici per la detrazione fiscale, lo sconto in fattura e la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di svolgimento di interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110%? Ecco quando le norme richiedono le asseverazioni dei requisiti tecnici nei casi di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale attestazione dei requisiti serve?

Nel caso di bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, l’attestazione dei requisiti tecnici è esclusa sia che il contribuente utilizzi la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Va inviata solo la comunicazione all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Per l’ecobonus ordinario, l’asseverazione è obbligatoria solo per i casi di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta. L’attestazione va inviata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: quale attestazione dei requisiti serve?

Per gli interventi rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione va inviata entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo, l’attestazione va inviata anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A differenza del precedente caso, l’asseverazione va fatta anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: quali asseverazioni tecniche vanno fatte?

Per lavori relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione degli impianti di climatizzazione e per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre esclusa. L’esclusione opera in tutti i casi, ovvero per:

  • la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi;
  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate non eco ed eco: quali attestazioni tecniche servono?

I contribuenti che vogliano far eseguire lavori rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione alle asseverazioni tecniche necessarie. Infatti, le norme non richiedono attestazioni tecniche nel caso di bonus facciate non eco. La mancata necessità di documentazione avviene sia per i casi di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta che per la detrazione fiscale diretta. In caso di interventi rientranti nel bonus facciate eco, l’attestazione è obbligatoria alla conclusione dei lavori. Non si utilizza, invece, l’allegato B del decreto ministeriale del 6 agosto 2020. Il contribuente deve inviare la scheda tecnica all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario, quando va inviata l’attestazione tecnica?

Per i lavori ricadenti nel sisma bonus ordinario, è obbligatoria l’asseverazione dei requisiti tecnici per attestare la riduzione del rischio sismico di una o due classi almeno. Il contribuente deve depositare l’attestazione presso lo Sportello unico dell’edilizia (Sue) del comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento. Il deposito deve avvenire sia prima di iniziare i lavori (Allegato B), sia alla conclusione. La procedura è identica sia per la detrazione fiscale diretta che per la scelta dell’opzione di cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: le asseverazioni tecniche necessarie

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre ottemperare all’adempimento dell’attestazione tecnica. Infatti, sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta risulta necessario adempiere:

  • all’attestazione della riduzione del rischio sismico;
  • al deposito presso lo Sportello unico per l’edilizia (Sue) dell’attestazione sia prima che alla conclusione dei lavori;
  • per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura la norma richiede il deposito al Sue anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sue).

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi delle attestazioni relative ai requisiti tecnici. L’esclusione riguarda tutte le modalità di utilizzo del vantaggio fiscale. L’asseverazione tecnica è obbligatoria, invece, per gli stessi interventi rientranti nel superbonus 110% come lavori trainati. In particolare, il contribuente deve inviare l’attestazione dei requisiti tecnici all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’obbligo di asseverazione persiste sia per la detrazione diretta che per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: quali attestazioni tecniche?

Infine, l’obbligatorietà delle attestazioni dei requisiti tecnici vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. L’obbligatorietà si concretizza nell’invio, entro 90 giorni dal termine dei lavori, dell’attestazione all’Enea. L’attestazione va inviata anche per gli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o i crediti di imposta.

Detrazioni fiscali e cessione crediti, quando serve l’attestazione di congruità nei bonus edilizi?

Tra i vari adempimenti che spettano ai contribuenti nel caso di lavori per il superbonus 110% o degli altri bonus edilizi per la detrazione fiscale diretta, per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, rientra l’attestazione o l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. In vari casi, soprattutto per la detrazione diretta, l’attestazione non è richiesta. Nei casi di cessione del credito di imposta vi sono varie modalità per ottemperare all’adempimento. Ecco, dunque, quando l’attestazione va fatta e per quali bonus e superbonus edilizi l’asseverazione deve seguire specifiche regole fissate dalle norme.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario, quando serve l’attestazione di congruità delle spese?

Nel caso del bonus ristrutturazione non serve l’attestazione di congruità delle spese se il contribuente utilizza la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Serve invece, dal 12 novembre 2021, il contribuente utilizza la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura l’asseverazione è necessaria. Tuttavia, fanno eccezione i lavori realizzati per un importo inferiore ai 10 mila euro e quelli in edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, invece, serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. L’obbligatorietà vige alla conclusione degli interventi, per lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. L’attestazione è obbligatoria anche per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, a eccezione dei lavori entro i 10 mila euro o in edilizia libera.

Ecobonus rientrante nel superbonus 110%, quando serve l’asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di ecobonus rientrante nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è obbligatoria per la detrazione fiscale diretta. L’attestazione, in questo caso, rientra nell’asseverazione dei requisiti tecnici e va inviata all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo è necessario ottemperare all’asseverazione nel caso in cui ci si serva della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura. Il termine per l’invio all’Enea è sempre di 90 giorni.

Fonti rinnovabili, impianti di climatizzazione ed eliminazione barriere architettoniche: quando l’attestazione di congruità?

I lavori sulle fonti rinnovabili con installazione o con l’integrazione dell’impianto di climatizzazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche presentano adempimenti simili. Nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi non c’è bisogno dell’attestazione di congruità delle spese. Risulta obbligatoria, invece, nel caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura. L’obbligatorietà vige dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. In entrambi i casi, non si procede con l’asseverazione nel caso di lavori entro i 10 mila euro di importo o per quelli in edilizia libera.

Bonus facciate eco e non eco, quando serve l’attestazione sui costi sostenuti?

Per il bonus facciate non eco ed eco, gli adempimenti divergono. Infatti, l’asseverazione di congruità delle spese serve:

  • per il bonus facciate eco. L’asseverazione va fatta alla conclusione dei lavori, per interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, e in caso di detrazione fiscale diretta;
  • non serve per il bonus facciate non eco per la detrazione fiscale diretta;
  • è obbligatoria dal 12 novembre 2021 per il bonus facciate non eco, sia per la cessione dei crediti di imposta che per lo sconto in fattura alla conclusione dei lavori;
  • risulta obbligatoria dal 12 novembre 2021 per il bonus facciate eco in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’attestazione di congruità delle spese è contenuta nell’asseverazione tecnica alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario e maggiorato nel 110%, quando serve l’attestazione di congruità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute non è necessaria solo nel caso di sisma bonus ordinario per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%, invece, risulta obbligatoria alla conclusione degli interventi di riduzione del rischio sismico. L’attestazione deve essere depositata presso lo Sportello unico dell’edilizia del comune dell’immobile dove sono stati realizzati gli interventi. Tale attestazione non serve se i lavori rientrano nel super sisma bonus acquisti. Per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, l’attestazione di congruità delle spese è sempre necessaria. In particolare, per il sisma bonus ordinario è obbligatoria dal 12 novembre scorso ed è contenuta nell’attestazione di riduzione del rischio sismico. L’asseverazione va depositata allo Sportello unico per l’edilizia nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%. I lavori in edilizia libera e quelli entro i 10 mila euro sono esclusi dall’asseverazione.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, quali adempimenti servono?

Nel caso di lavori inerenti gli impianti del fotovoltaico e i sistemi di accumulo, l’asseverazione di congruità delle spese non serve se il contribuente sceglie la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Risulta invece necessaria dal 12 novembre 2021 per la cessione del credito di imposta. O per l’applicazione dello sconto in fattura, a eccezione dei lavori in edilizia libera o per importi entro i 10 mila euro. Se gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo rientrano nel superbonus 110% come lavori trainati, l’asseverazione di congruità delle spese serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta. In tal caso, il contribuente deve inviare l’attestazione all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta è necessario l’invio all’Enea dell’asseverazione di congruità delle spese già contenuta nell’attestazione dei requisiti tecnici. Il termine di invio è di 90 giorni dalla chiusura dei lavori.

Colonnine di ricarica delle auto elettriche, quali asseverazioni servono?

Infine, nel caso di lavori riguardanti le colonnine di ricarica delle auto elettriche, come interventi trainati nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è sempre richiesta. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è contenuta all’interno dell’asseverazione dei requisiti tecnici. Nel caso di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta l’asseverazione deve essere inviata all’Enea prima della comunicazione dell’opzione scelta. In entrambi i casi, l’invio all’Enea deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

 

Cartelle: nuove scadenze per le rate dal 2020 al 2022, opzioni bonus edilizi entro il 29 aprile

Arriva il nuovo calendario per 532 mila contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020, del 2021 e del 2022 della rottamazione ter e del saldo e stralcio. La riapertura della pace fiscale arriva dall’emendamento approvato nella Commissione Bilancio del Senato. Si tratta di una strada già percorsa con il decreto legge numero 137 del 2020 (decreto “Ristori”), convertito nella legge numero 176 del 2020. Intanto è slittata la data di scadenza delle comunicazioni relative ai bonus edilizi per le opzioni di cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Di conseguenza slitta anche il termine per la messa a disposizione dei contribuenti del modello 730 precompilato e i giorni a disposizione per confermarlo da parte dei contribuenti.

Nuova possibilità per i pagamenti delle cartelle esattoriali risultanti dalla rottamazione ter e saldo e stralcio

L’emendamento dunque riapre i termini di pagamento delle cartelle esattoriali in seguito alla chiusura del 31 dicembre 2021. La platea riguarda i contribuenti decaduti. Si tratta del 43% su 1,25 milioni di contribuenti (pari a 532 mila debitori) che rientra in corsa per la rottamazione ter e il saldo e stralcio. Per questi contribuenti, risultati fuori dalle due definizioni agevolate precedenti, c’è la possibilità del pagamento scontato di quanto dovuto.

Cartelle esattoriali, ecco il nuovo calendario delle scadenze e dei pagamento delle rate dal 2020 al 2022

Con la nuova opportunità concessa dall’emendamento approvato in Commissione Bilancio, i nuovi termini di pagamento saranno i seguenti:

  • per le rate in scadenza originariamente nel 2020, il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile 2022;
  • i debiti dovuti originariamente nel 2021 dovranno essere saldati entro il 31 luglio 2022;
  • per le somme dovute nel 2022 la scadenza è fissata al 30 novembre prossimo.

Per tutte e tre le scadenze, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro i 5 giorni successivi. Si tratta del termine concesso al contribuente come tolleranza.

Bonus edilizi, slitta la data di scadenza della comunicazione della cessione dei crediti di imposta

Intanto, è slittata al 29 aprile 2022 la scadenza per le comunicazioni relative ai superbonus e bonus edilizi. Il termine iniziale era il 7 aprile prossimo, scadenza già prorogata rispetto al 16 marzo. Entro il 29 aprile, dunque, i contribuenti dovranno procedere all’invio della comunicazione della cessione dei crediti di imposta. La comunicazione va fatta sulla piattaforma dell’Agenzia delle entrate e riguarda le spese sostenute nel 2021 e le rate residue non utilizzate dalle detrazioni fiscali riferite all’anno 2020.

Dichiarazione redditi 2022, slitta anche il calendario della precompilata

La conseguenza dello slittamento delle scadenza delle comunicazioni delle opzioni dei bonus edilizi è quella di un cambio di calendario anche della dichiarazione dei redditi precompilata. Infatti, l’Agenzia delle entrate dovrà attendere prima le informazioni relative alle detrazioni fiscali dei bonus edilizi per poi predisporre, in maniera corretta, le dichiarazioni.

Invio del modello precompilato 730, quando si potrà fare?

Ragione per la quale il termine del 30 aprile, giorno entro il quale l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto mettere a disposizione il modello 730 precompilato, subisce uno slittamento al 23 maggio 2022. E, a cascata, il termine per poter accettare, modificare e inoltrare il 730 precompilato dalla propria area personale del portale dell’Agenzia delle entrate, dovrebbe slittare a inizio di giugno prossimo.

Acquistare casa o box con i bonus edilizi, quali visti e asseverazioni servono?

Visti di conformità e asseverazioni di congruità delle spese risultano semplificati, rispetto al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, nel caso di compravendita di un immobile con il bonus casa acquisti o per la realizzazione o l’acquisto di un box auto pertinenziale agevolato al 50%. La semplificazione vale sia per la dichiarazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che nella cessione del credito di imposta e sconto in fattura. Inoltre, asseverazioni e visti semplificati sono in vigore anche nel caso della detrazione del 75% per l’eliminazioni delle barriere architettoniche.

Bonus casa acquisti per comprare un’abitazioni: quali visti e asseverazioni servono?

Per acquistare un’abitazione con il bonus casa acquisti non serve un elevato numero di adempimenti come nel caso del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Infatti, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici né per il caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi né per il modello 730. L’asseverazione non serve nemmeno se si sceglie di beneficiare della cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura.

Asseverazione di congruità dei costi nel caso di bonus casa acquisti: serve solo per la cessione dei credito o per lo sconto in fattura

Per quanto concerne l’asseverazione di congruità dei costi per comprare un immobile con il bonus casa acquisti, l’adempimento non è necessario se si decide di avvalersi della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. Risulta invece occorrente l’asseverazione se si utilizza la cessione dei crediti di imposta o lo sconto in fattura. In tal caso, a decorrere dal 12 novembre 2021, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, l’asseverazione va fatta in carta libera ma potrebbe anche essere esclusa. L’esclusione andrebbe in sintonia con quanto prevede il sisma bonus acquisti ordinario o in regime di superbonus 110%. A tal proposito è necessario rifarsi a quanto prevede l’Agenzia delle entrate con la circolare 16/E del 2021 al paragrafo 1.2.2 e la risposta numero 190 del 2021.

Visto di conformità in caso di bonus casa acquisti: quando è necessario?

Per il bonus casa acuisti non è necessario il visto di conformità delle spese nel caso in cui il contribuente utilizzi il vantaggio fiscale nel modello dei redditi o nel 730. Il visto di conformità è invece necessario nel caso di cessione dei crediti di imposta o di ottenimento dello sconto in fattura a decorrere dal 12 novembre 2021.

Realizzare o acquistare un box auto pertinenziale con la detrazione del 50% dal 2022: serve l’asseverazione tecnica?

Per realizzare o acquistare un box auto pertinenziale con la detrazione del 50% a decorrere dal 2022 non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici né per il caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi né per il modello 730. L’asseverazione non è richiesta nemmeno se si sceglie di beneficiare della cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura.

Realizzazione o acquisto di un box auto pertinenziale: serve l’asseverazione di congruità dei costi per la detrazione diretta?

Per quanto riguarda l’asseverazione di congruità dei costi per realizzare o acquistare un box auto con la detrazione del 50%, l’adempimento non è occorrente se si decide di avvalersi della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. Risulta invece necessaria l’asseverazione se si utilizza la cessione dei crediti di imposta o lo sconto in fattura.

Asseverazione di congruità dei costi nel caso di realizzazione/acquisto box auto: serve solo per la cessione dei credito o per lo sconto in fattura

In tal caso, a decorrere dal 12 novembre 2021, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate l’asseverazione, da fare in carta libera, è occorrente in per la realizzazione del box. Ma non dovrebbe essere richiesta nel solo caso di acquisto. L’esclusione andrebbe in sintonia con quanto prevede il sisma bonus acquisti ordinario o in regime di superbonus 110%. A tal proposito è necessario rifarsi a quanto prevede l’Agenzia delle entrate con la circolare 16/E del 2021 al paragrafo 1.2.2 e la risposta numero 190 del 2021. L’asseverazione non è mai richiesta per gli interventi che non eccedano l’importo di 10 mila euro.

Acquisto o realizzazione box auto pertinenziale, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per l’acquisto o la realizzazione di un box auto pertinenziale con detrazione del 50%, è necessario considerare che:

  • il visto non è necessario se si tratta di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale adempimento è occorrente dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro.

Eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione del 75%, quali asseverazioni sono necessarie?

Le asseverazioni dei requisiti tecnici non sono necessarie nel caso di utilizzo del bonus per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche con detrazione del 75%. La misura è prevista per il solo anno 2022 ed è disciplinata dall’articolo 119 ter del decreto legge numero 34 del 2020. In particolare l’asseverazione dei requisiti tecnici non serve per:

  • la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730;
  • lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Eliminazione delle barriere architettoniche al 75%: serve l’asseverazione di congruità delle spese?

In caso di eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, l’asseverazione di congruità delle spese:

  • non serve per la detrazione diretta nel modello dei redditi o per il 730;
  • serve per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. L’adempimento è necessario sia se si tratti di opzione degli stati di avanzamento dei lavori che alla conclusione degli interventi. L’asseverazione va fatta in carta libera e non risulta occorrente per lavori entro i 10 mila euro o in edilizia libera.

Superamento barriere architettoniche, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per superare o eliminare le barriere architettoniche con detrazione del 75%, è necessario considerare che:

  • il visto non occorre se si tratta di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta necessario l’adempimento nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale visto è occorrente dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus fotovoltaico e colonnine ricarica, quali visti e asseverazioni servono?

Anche per i bonus relativi all’installazione degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici sono necessari visti e asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta. In particolare, il bonus per i lavori per le colonnine di ricarica possono ricadere nel superbonus 110% come interventi trainati. Vediamo quali sono gli adempimenti necessari.

Bonus interventi installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche servono?

Nel caso in cui si svolgano lavori per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) alla lettera h) del comma 1, dell’articolo 16 bis, la detrazione spettante è quella del 50%. Sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che per l’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori è necessario inviare all’Enea la comunicazione semplificata del bonus casa. In tal caso è necessario far riferimento alle regole dettate dalla Guida rapida dell’ottobre 2021.

Bonus installazione fotovoltaico, quali asseverazioni di congruità delle spese sono necessarie?

Sul bonus per l’installazione degli impianti del fotovoltaico o dei sistemi di accumulo non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese sostenute nel caso in cui ci si avvalga della detrazione diretta nella dichiarazione dei reddito o nel modello 730. Detta asseverazione è necessaria, invece, nel caso in cui si utilizzi la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. Infatti, per gli interventi a partire dal 12 novembre 2021, l’asseverazione è occorrente, in carta libera per:

  • opzione degli stati di avanzamento dei lavori;
  • alla conclusione dei lavori;
  • non è occorrente se gli interventi sono di importo non eccedenti i 10 mila euro o in edilizia libera.

Visti di conformità per i lavori in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici: quali sono necessari

Per i visti di conformità sugli interventi in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, bisogna considerare che:

  • il visto non è richiesto in caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per beneficiare dello sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per interventi di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali sono quelli rientranti nel 110%?

Diversi sono gli adempimenti nel caso in cui gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo vengano svolti con la detraibilità del 110%. Gli interventi sono possibili se trainati al 110% dal super sisma bonus o dal super ecobonus. In tal caso, cambiano di molto le asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta.

Asseverazione tecnica nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con detrazione del 110%

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, l’asseverazione dei requisiti tecnici va osservata. In particolare, entro i 90 giorni successivi alla conclusione degli interventi, bisogna inviare l’asseverazione all’Enea. L’asseverazione non serve per i seguenti casi:

  • se gli interventi sono trainati al 110% dal super sisma bonus;
  • per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal);
  • se si è a fine anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quali asseverazioni tecniche nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo?

L’asseverazione dei requisiti tecnici è necessaria anche per gli interventi con la detrazione del 110% nel caso in cui ci si avvali della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per interventi agli impianti del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo. L’invio del documento va fatto entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori, anche nel caso di stato di avanzamento dei lavori (Sal) di non meno del 30%. L’asseverazione non è richiesta se rientra negli interventi trainati al 110% del super sisma bonus.

Detrazione fiscale diretta del 110% sugli interventi al fotovoltaico e sistemi di accumulo: quali asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di interventi ai sistemi di accumulo e per gli impianti di fotovoltaico, per la detrazione fiscale diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione della congruità dei costi. In particolare, l’asseverazione è all’interno di quella sui requisiti tecnici se gli interventi sono trainati dal super ecobonus. L’asseverazione va inoltrata all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’adempimento non è necessario per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su interventi fotovoltaico e sistemi di accumulo: asseverazioni congruità costi al 110%

Sulle asseverazioni della congruità delle spese sostenute per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo c’è l’obbligo in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione è contenuta in quella dei requisiti tecnici se i lavori sono trainati dal super ecobonus. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione degli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è necessario. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre occorrente in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Bonus colonnina di ricarica veicoli elettrici, quali lavori sono inclusi?

Nel caso dell’installazione delle colonnine per ricaricare le vetture elettriche, bisogna far riferimento all’articolo 16 ter del decreto legge numero 63 del 2013. I lavori possono rientrare solo nel super ecobonus come interventi trainati. Anche per questi lavori è necessario fare attenzione alle asseverazioni e ai visti occorrenti.

Asseverazione tecnica dei requisiti in caso di detrazione diretta al 110% del bonus colonnina ricarica veicoli elettrici

Sulla detrazione diretta al 110% dei lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrico è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. L’adempimento va ottemperato entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori con invio all’Enea. Non si adempie all’asseverazione per gli stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione è necessaria anche in caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione di congruità delle spese per interventi di installazione colonnina ricarica veicoli elettrici, quando serve?

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. L’asseverazione è contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici e deve essere inoltrata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Non va inviata in caso di stato di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quale asseverazione di congruità delle spese per le colonnine di ricarica?

In caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese se si tratta di installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli. L’asseverazione è già contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è occorrente. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre necessario in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Bonus facciate eco e non eco: ecco quali visti e asseverazioni sono necessari

Quali visti e asseverazioni sono necessari per il bonus facciate “eco” e “non eco” ai fini del beneficio della detrazione fiscale diretta, dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta? Ecco in rassegna quali adempimenti sono richiesti ai contribuenti che vogliano far svolgere lavori di bonus facciate alla luce anche dei recenti cambiamenti normativi intercorsi con la legge di Bilancio 2022 e con i vari decreti “Antifrodi” e “Frodi”.

Bonus facciate, quali interventi sono previsti e quali asseverazioni bisogna fare?

Il bonus facciate prevede la detrazione fiscale Irpef e Ires, o la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura, per una percentuale pari al 90% per i lavori svolti nel 2020 e nel 2021. A partire dal 2022 la percentuale di detrazione fiscale è scesa al 60%. La misura è disciplinata dai commi dal 219 al 224 dell’articolo 1. della legge numero 160 del 2019.

Bonus facciate 2022, quali asseverazioni sono previsti per i requisiti tecnici in caso di detrazione fiscale diretta?

In caso di detrazione fiscale diretta del bonus facciate nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. In particolare, l’asseverazione deve essere rilasciata alla conclusione dei lavori. Fanno eccezione gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal), ai fini dell’opzione o al termine dell’anno per gli interventi infrannuali. Non è occorrente l’utilizzo dell’Allegato B del decreto sulle asseverazioni del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto del 2020. Pertanto, all’Enea deve essere inoltrata la scheda tecnica “ecobonus”. La scadenza per inviare il documento è fissata in 90 giorni dal giorno di conclusione dei lavori. Tale asseverazione va ottemperata non solo nel caso di detrazione fiscale diretta, ma anche nei casi di cessione dello sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta.

Asseverazione di congruità delle spese per il bonus facciate in caso di detrazione fiscale diretta

Per gli interventi rientranti nel bonus facciate, nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è dovuta anche l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. L’asseverazione è necessaria solo alla conclusione dei lavori effettuati, per gli interventi iniziati a decorrere dalla data del 6 ottobre del 2020. In questo caso, l’asseverazione è già contenuta nell’asseverazione tecnica necessaria alla conclusione dei lavori. Fanno eccezione gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal) o al termine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione quindi non va inoltrata all’Enea, ma solo quella tecnica.

Congruità delle spese sostenute nel bonus facciate, quale asseverazione va inviata per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura?

Diverso è il caso di asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi effettuati in regime di bonus facciate per la scelta dell’opzione, ovvero per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta. In questi casi, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. L’asseverazione è contenuta nell’asseverazione tecnica alla conclusione degli interventi (e non va inviata all’Enea). È possibile anche l’asseverazione in carta libera per le operazioni inerenti gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Visti di conformità delle spese nel caso di bonus facciate: quando sono occorrenti?

Per quanto attiene ai visti di conformità delle spese dei lavori rientranti nel bonus facciate, è necessario considerare che:

  • il visto di conformità non è necessario nel caso di detrazione fiscale diretta nel modello di dichiarazione dei redditi o di 730;
  • risulta necessario il visto di conformità delle spese nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta a partire dal 12 novembre 2021.

Bonus facciate ‘non eco’: quali interventi interessano e quali asseverazioni sono necessarie?

Il bonus facciate con la detrazione fiscale originaria del 90% rientra in quelli che vengono definiti interventi “non eco”. Per questi interventi, non risultano necessarie:

  • l’asseverazione dei requisiti tecnici sia nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730;
  • la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura non necessitano dell’asseverazione dei requisiti tecnici.

Asseverazione di congruità delle spese per il bonus facciate ‘non eco’ per dichiarazione redditi o sconto in fattura e cessione del credito

A partire dal 12 novembre 2021 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese anche per gli interventi rientranti nel bonus facciate ‘non eco’. Il che significa che si fa l’asseverazione sia se si tratta di opzione dello stato di avanzamento dei lavori che alla conclusione degli interventi per ottenere lo sconto in fattura o per procedere con la cessione del credito di imposta. Inoltre l’asseverazione va fatta in carta libera. Non necessita dell’asseverazione di congruità delle spese la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730.

Visto di conformità delle spese nel caso di bonus facciate: quando sono occorrenti?

Per quanto attiene ai visti di conformità delle spese dei lavori rientranti nel bonus facciate ‘non eco’, è occorrente considerare che:

  • il visto di conformità non è necessario per la detrazione fiscale diretta nel modello di dichiarazione dei redditi o in quello del 730;
  • risulta occorrente il visto di conformità delle spese per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta a partire dal 12 novembre 2021.

Ecobonus ordinario, bonus casa rilevante e fonti rinnovabili energia: quali visti sono necessari?

Quali visti e asseverazioni sono necessari per svolgere lavori di ecobonus ordinario, bonus casa rilevante e per le fonti di energia rinnovabili? Con le ultime novità in ambito di adempimenti, per chi voglia far svolgere interventi rientranti in queste agevolazioni fiscali, il relativo quadro dei documenti e delle asseverazioni tecniche risulta complesso. Soprattutto se, oltre alla detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, si voglia usufruire dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta.

Ecobonus ordinario, quali asseverazione dei requisiti tecnici sono necessari per gli interventi?

I lavori rientranti nell’ecobonus ordinario sono quelli previsti dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013. Riguardano l’ecobonus anche le detrazioni Irpef e Ires del 50%, del 65%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. Per queste tipologie di interventi è necessario il rilascio dell’asseverazione dei requisiti tecnici al termine degli interventi, ma non per eventuali stati di avanzamento dei lavori ai fini della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura.

Asseverazione requisiti tecnici nel caso di ecobonus: va inviata all’Enea la scheda tecnica?

Non risulta necessario, inoltre, utilizzare l’Allegato B del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto del 2020. Per la comunicazione all’Enea è necessario inoltrare la scheda tecnica dell’ecobonus nel termine dei 90 giorni successivi dalla fine degli interventi. La scheda non va inviata nel caso di eventuali stati di avanzamento dei lavori o per la scelta dell’opzione della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura.

Asseverazione della congruità delle spese sostenute in caso di interventi in ecobonus: quando va inviata?

Nel caso in cui si voglia usufruire della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per interventi rientranti nell’ecobonus ordinario. L’asseverazione è necessaria solo al termine dei lavori per gli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. L’adempimento è contenuto già nell’asseverazione tecnica al termine degli interventi. Quest’ultima non va inviata all’Enea. Inoltre, l’asseverazione di congruità delle spese non è necessaria per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Ecobonus, asseverazione di congruità delle spese sostenute nel caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura

Per gli interventi in ecobonus ordinario per i quali si vogliano utilizzare le opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta il contribuente deve adempiere all’asseverazione di congruità delle spese sostenute. In particolare, l’asseverazione è stata prevista dal decreto “Antifrodi” entrato in vigore il 12 novembre 2021. A partire da questa data, pertanto, l’asseverazione di congruità è necessaria ed è contenuta nell’asseverazione tecnica terminati gli interventi. Quest’ultima non va inviata all’Enea. L’asseverazione di congruità delle spese sostenute si può redigere in carta libera in caso di opzioni degli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Visti di conformità per i lavori in ecobonus ordinario: quali sono necessari?

In merito ai visti di conformità per i lavori in ecobonus ordinario bisogna considerare che:

  • il visto non è necessario in caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta necessario il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per interventi di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus casa rilevante, che cos’è e quali asseverazioni dei requisiti tecnici sono necessari?

Gli interventi rientranti nel bonus casa rilevante riguardano il recupero del patrimonio edilizio secondo quanto prevede il comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Rientrano nei lavori le manutenzioni straordinarie, il restauro e il risanamento conservativo, le ristrutturazioni edilizie sulle singole unità abitative residenziali e sulle loro pertinenze. Sugli interventi del bonus casa rilevante e sulla manutenzione ordinaria, si può applicare la detrazione fiscale. I vantaggi fiscali sono inoltre trasferibili anche se gli interventi interessano parti comuni di un edificio residenziale. Rientrano i condomini e gli altri edifici disciplinati dall’articolo 1117 del Codice civile.

Bonus casa rilevante, quali asseverazioni dei requisiti tecnici sono necessari?

Ai fini della detrazione diretta nel reddito o nel modello 730 o per lo sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta, l’asseverazione dei requisiti tecnici non è necessaria nel caso di interventi rientranti nel bonus casa rilevante. Tuttavia, occorre la comunicazione semplificata all’Enea del bonus casa nella scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori. Per la comunicazione è necessario consultare la Guida rapida Enea emanata nel mese di ottobre del 2021.

Asseverazione della congruità delle spese nel caso di bonus casa rilevante

Sui lavori relativi al bonus casa rilevante, non è necessaria l’asseverazione delle spese per la detrazione fiscale diretta nel modello dei Redditi o nel 730. Questa tipologia di asseverazione è necessaria nel caso in cui ci si voglia avvalere dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. L’asseverazione va fatta in carta libera e riguarda anche gli stati di avanzamento dei lavori. Non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute solo per gli interventi in edilizia libera o per quelli con importo non eccedente i 10 mila euro.

Visto di conformità nel caso di interventi del bonus casa rilevante

Sui visti di conformità delle spese nel caso di interventi rientranti nel bonus casa rilevante, è necessario sapere che:

  • il visto non è necessario per il modello dei Redditi o per il 730;
  • c’è bisogno del visto per le comunicazioni di sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. Il visto non è occorrente per gli interventi in edilizia libera o per importi dei lavori non eccedenti i 10 mila euro.

Fonti rinnovabili di energia: di cosa si tratta?

Le agevolazioni rientranti nelle fonti rinnovabili di energia fanno riferimento a interventi di installazione o di integrazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, per le pompe di calore e per gli altri interventi indicati dal Tuir all’articolo 16 bis, lettera h).

Fonti rinnovabili di energia, quali asseverazioni dei requisiti tecnici sono necessari?

Sia in caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che nel 730, sia per lo sconto in fattura che per la cessione dei crediti di imposta, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve inviare una comunicazione semplificata all’Enea del bonus casa. Per la comunicazione è necessario consultare la Guida rapida Enea emanata nel mese di ottobre del 2021.

Asseverazione di congruità delle spese sostenute nel caso di fonti rinnovabili di energia

Per i lavori rientranti nelle fonti rinnovabili di energia, in caso di detrazione fiscale diretta o 730 non va inviata l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. Tuttavia, dal 12 novembre 2021, il contribuente deve inviare detta asseverazione nel caso di cessione di credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione va fatta in carta libera e riguarda anche gli stati di avanzamento dei lavori. Non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute solo per gli interventi in edilizia libera o per quelli con importo non eccedente i 10 mila euro.

Visto di conformità nel caso di interventi nelle fonti rinnovabili di energia

Sui visti di conformità delle spese nel caso di interventi rientranti nelle fonti rinnovabili di energia, è necessario considerare che:

  • il visto non è occorrente per il modello Redditi o per il 730;
  • c’è necessità del visto per le comunicazioni di sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. Il visto non è occorrente per gli interventi in edilizia libera o per importi dei lavori non eccedenti i 10 mila euro.

Cessione crediti d’imposta: chi deve presentare comunicazione entro il 16 marzo 2022?

Sulle comunicazioni della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura relative agli interventi con superbonus 110% o agli altri bonus edilizi, c’è stata la proroga dal 16 marzo al 7 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non rientranti nelle detrazioni fiscali riferite all’anno 2020. Tuttavia, vi sono dei soggetti per i quali la proroga, a meno di modifiche dell’ultima ora, non risulta operativa. E che dunque devono procedere con la comunicazione entro la scadenza originaria del 16 marzo 2022.

Cessione dei crediti di imposta, gli amministratori e i condomini minimi devono adempiere alla comunicazione entro il 16 marzo 2022

Si tratta degli amministratori dei condomini, anche dei condomini minimi, che devono procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate. Tale comunicazione riguarda la scelta dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta sui bonus edilizi. L’adempimento va fatto entro mercoledì 16 marzo 2022.

Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei condomini minimi

L’adempimento dei condomini minimi deve essere ottemperato sia che sia presente un amministratore, sia che non ci sia. È necessaria la comunicazione nel caso in cui uno o più condòmini, ai quali sia stata attribuita la spesa, abbiano effettuato la cessione dei crediti di imposta. In tal caso, dovrà essere il condomino a procedere con la comunicazione.

Superbonus 110% e bonus edilizi, come deve essere fatta la comunicazione all’Agenzia delle entrate dello sconto in fattura?

Nella comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate in merito a interventi effettuati con il superbonus 110% o con altri bonus edilizi, è necessario indicare il tipo di vantaggio fiscale utilizzato. Ovvero se sia stata fatta la cessione del credito di imposta al fornitore oppure lo sconto in fattura. In tal caso è necessario utilizzare il Codice 2 delle specifiche tecniche. Inoltre, il contribuente deve indicare anche il caso in cui la cessione del credito di imposta sia stata fatta verso soggetti differenti dai fornitori. In questo caso è necessario utilizzare il Codice 1.

Istruzioni per la compilazione della comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate sulla cessione dei crediti di imposta

Tuttavia, il modello della comunicazione all’Agenzia delle entrate è cambiato più di una volta. Nel modello previsto per quest’anno, i contribuenti che abbiano fatto svolgere lavori per il condominio troveranno la richiesta dei dati dei lavori in superbonus 110% per i quali non sia stato effettuato alcun “bonifico parlante”. Tale richiesta è giustificata nel caso in cui i condomini abbiano provveduto a cedere il credito di imposta ai fornitori, oppure abbiano fruito dello sconto in fattura.

Comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti di imposta e dichiarazione precompilata

Una ulteriore richiesta di dati nella comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate è prevista al campo 27. Questa sezione è relativa ai dati sulla dichiarazione dei redditi precompilata. In tal caso, la spesa agevolata deve essere sempre attribuita al condomino, al lordo dell’eventuale sconto in fattura o della cessione del credito di imposta. L’indicazione è necessaria per evitare che l’Agenzia delle entrate riporti la spesa detraibile nella dichiarazione dei redditi precompilata, anche in caso di cessione dei crediti di imposta a terzi. Oppure di ottenimento dello sconto in fattura.

Cosa indicare alla voce 29 della Comunicazione all’Agenzia delle entrate per la cessione dei crediti di imposta?

Pertanto, per evitare sovrapposizioni nella dichiarazione dei redditi precompilata, è necessario indicare alla voce 29:

  • la cessione del credito di imposta effettuata a favore del fornitore o lo sconto in fattura. In tal caso il contribuente deve utilizzare il Codice 2 delle specifiche tecniche;
  • in caso di cessione del credito di imposta a soggetti terzi rispetto ai fornitori, deve essere utilizzato il Codice 1.

Superbonus 110%: tutti i visti e le asseverazioni da fare

Nella detrazione diretta fiscale è necessario prestare particolare attenzione ai visti di conformità e alle asseverazioni di congruità delle spese nel caso in cui derivino da interventi di superbonus 110%. Le asseverazioni risultano necessarie anche nei casi in cui ci si avvalga delle opzioni di sconto in fattura e di cessione del credito di imposta. Oltre al superbonus, anche gli altri bonus edilizi sono ormai soggetti a simili adempimenti.

Superbonus 110%, il quadro delle asseverazioni e dei visti in caso di detrazione diretta, sconto in fattura e cessione dei crediti di imposta

Il susseguirsi dei provvedimenti di legge o governativi in ambito delle detrazioni fiscali e delle opzioni di credito di imposta e dello sconto in fattura ha profondamente modificato il quadro dei vantaggi fiscali e degli adempimenti. Infatti, sia l’Agenzia delle entrate con le varie comunicazioni e interpretazioni, che i decreti “Milleproroghe”, “Sostegni ter” e decreto “Antifrodi”, hanno definito nuove regole alle quali devono prestare attenzione i contribuenti.  Ecco il quadro completo di tutti gli adempimenti necessari ai fini delle agevolazioni fiscali.

Asseverazioni nel superbonus 110% nei casi di detrazione fiscale diretta, sconto in fattura e cessione dei crediti di imposta

Nel caso di interventi effettuati in regime di superbonus 110% è necessario adempiere a tutti i visti di conformità e a tutte le asseverazioni di congruità delle spese. Tali adempimenti devono essere fatti:

  • in caso di detrazione diretta del vantaggio fiscale nella dichiarazione dei redditi o nel 730;
  • se il contribuente sceglie di avvalersi dell’opzione della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura.

Superbonus 110%, quali asseverazioni dei requisiti tecnici si devono adempiere ed entro quali scadenze?

Il primo adempimento riguarda i requisiti tecnici sugli interventi. La comunicazione deve essere inoltrare all’Enea. Nel dettaglio, è necessario:

  • inviare le asseverazioni dei requisiti tecnici all’Enea nella scadenza massima di 90 giorni dal termine dei lavori. L’asseverazione non va inviata nel caso di eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal) o a fine anno per i lavori infrannuali;
  • in caso di opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, il contribuente deve inviare l’asseverazione dei requisiti tecnici all’Enea sia per gli stati di avanzamento di non meno del 30%, sia per il termine dei lavori. L’invio va fatto entro  90 giorni in entrambi i casi.

Superbonus 110%, quando è necessario fare l’asseverazione della congruità delle spese sostenute?

Nel caso di interventi di superbonus 110% è necessario adempiere alle asseverazioni della congruità delle spese. Tale adempimento è previsto sia nel caso in cui ci si avvantaggi della detrazione fiscale diretta che delle opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. In particolare:

  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel 730 va sempre fatta all’interno dell’asseverazione dei requisiti tecnici. L’invio deve avvenire all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori. Non va fatta per eventuali stati di avanzamento dei lavori o al termine dell’anno per gli interventi infrannuali;
  • in caso di opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, l’asseverazione della congruità delle spese sostenute va presentata all’interno dell’asseverazione dei requisiti tecnici. L’invio deve avvenire all’Enea prima della Comunicazione della scelta delle opzioni per gli stati di avanzamento dei lavori di non meno del 30%; oppure in occasione del termine degli interventi, entro i 90 giorni successivi.

Visto di conformità nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%: quali adempimenti si devono fare?

Nel caso in cui si svolgano dei lavori rientranti nel superbonus 110% può essere necessario il visto di conformità delle spese sostenute. A tal proposito, è necessario chiarire che:

  • nel caso di detrazione fiscale diretta nel modello di dichiarazione dei redditi o nel 730, è necessario il visto di conformità delle spese sostenute;
  • anche nel caso di comunicazione della scelta dell’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura è necessario procedere con il visto di conformità delle spese.

Superbonus 110%, quando non si deve presentare il visto di conformità nel caso di 730 o di dichiarazione dei redditi?

Risulta necessario chiarire che il visto di conformità delle spese, nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel 730, non risulta necessario se è il sostituto di imposta a presentare il modello 730. Oppure se il modello 730 o il modello dei Redditi precompilati, anche con le dovute modifiche, siano presentati direttamente dal contribuente.