Contributi agricoli più cari nel 2022

I contributi a carico delle imprese agricole per i dipendenti impiegati nel settore saranno più cari nel 2022. La percentuale di contribuzione totale è fissata infatti al 46,8465%. L’aumento dei contributi nel 2022 rispetto al 2021 è dovuto a quanto prevede l’articolo 3 del decreto legislativo numero 146 del 1997. Il provvedimento fissa le aliquote dovute dalle aziende agricole per il fondo pensioni dei lavoratori impiegati nell’agricoltura e vengono riviste anno per anno. La revisione delle aliquote contributive, dunque, va a modificare le percentuali fino a raggiungere quella della generalità dei datori di lavoro del settore.

Contributi agricoli del 2022, l’aumento dell’aliquota del fondo pensioni

Pertanto, l’aliquota da versare per i contributi delle pensioni (per invalidità, vecchiaia e superstiti, detta Ivs) aumenta dello 0,20% portandosi al 29,70% rispetto al 29,59 del 2021. Di questa aliquota pensionistica, il 20,86% è a carico dell’azienda e l’8,84% a carico del lavoratore agricolo. Quest’ultima percentuale è l’unica a carico del lavoratore. Le percentuali di aumento dei contributi agricoli sono riportate dalla comunicazione dell’Inps numero 31 del 2022.

Quali altre aliquote contributive sono a carico del datore di lavoro delle aziende agricole?

Le altre percentuali di contributi agricoli dovute dai datori di lavoro consistono:

  • nella quota base dello 0,11% (non è dovuta alcuna percentuale da parte del lavoratore agricolo);
  • nell’assistenza per gli infortuni sul lavoro per una percentuale del 10,1250%. Tale percentuale Inail è rimasta invariata rispetto allo scorso anno;
  • nell’addizionale per gli infortuni sul lavoro del 3,1185%, anche questa invariata e a carico del solo datore di lavoro;
  • nella percentuale per la disoccupazione pari all’1,41%;
  • nelle prestazioni economiche relative alla malattia per una aliquota dello 0,683%;
  • nella cassa integrazione per l’1,5%;
  • nel fondo di garanzia per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) per lo 0,20%. Questa quota non è dovuta per gli operai con contratto a tempo determinato per i quali, dunque, l’aliquota complessiva dei contributi dovuti è ridotta al 46,6465%.

Contributi per la disoccupazione Naspi dovuti per gli operai agricoli dovuti anche dalle imprese cooperative

Inoltre, la legge di Bilancio 2022 (legge numero 234 del 30 dicembre 2021), al comma 221 dell’articolo 1, ha modificato e integrato il comma 1 dell’articolo 2, del decreto legislativo numero 22 del 4 marzo 2015. In base alla modifica, a partire dal 1° gennaio 2022, risulta estesa la tutela delle prestazioni di disoccupazione Naspi anche a favore degli operai agricoli a tempo indeterminato (Oti), agli apprendisti e ai soci lavoratori con contratto alle dipendenze delle cooperative e dei loro consorzi inquadrati nel settore dell’agricoltura. Il versamento della contribuzione di finanziamento Naspi è dovuto, pertanto, ai dipendenti, ai soci e agli apprendisti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici in prevalenza propri oppure conferiti dai loro soci secondo quanto dispone la legge numero 240 del 15 giugno 1984.

Contribuzione dovuta dalle imprese agricole per il finanziamento della Naspi: in cosa consiste?

In base a quanto spiegato dall’Inps, pertanto, dal 1° gennaio 2022 le imprese agricole, le cooperative e i loro consorzi operanti nel settore dell’agricoltura, devono versare la contribuzione di finanziamento Naspi per i lavoratori:

  • assunti a partire dal medesimo giorno a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo;
  • già assunti in precedenza e ancora in forza alla data del 1° gennaio 2022 (secondo quanto spiegava la circolare Inps numero 2 del 4 gennaio 2022).

Tutti i lavoratori agricoli, per l’applicazione dell’aliquota di finanziamento della Naspi, non devono essere più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola secondo quanto prevedeva l’articolo 11 del decreto legge numero 402 del 29 luglio 1981. Il decreto è stato convertito, con modifiche, dalla legge numero 537 del 26 settembre 1981.

Riduzione dei contributi agricoli per le aziende del settore nell’anno 2022

Anche per l’anno 2022 sono previste le agevolazioni e le riduzioni per le imprese agricole che siano ubicate o che comunque operino in territori montani, classificati come particolarmente svantaggiati. Le stesse agevolazioni sono godute dalle imprese agricole situate nei territori delle aree della ex Cassa del Mezzogiorno. Pertanto, se i contributi agricoli sono dovuti nella misura del 100% dalle imprese del settore operanti in territori non svantaggiati, le riduzioni operano:

  • per le imprese agricole situate in territori particolarmente svantaggiati (ex zone montane) per il 75% con aliquota applicata a carico dell’azienda pari al 25%;
  • per le imprese dei territori classificati come svantaggiati. In questo caso la misura della riduzione è pari al 68%. Rimangono a carico dell’impresa agricola contributi per il 32%.

Associazione culturale o società cooperativa: cosa scegliere

La maggior parte delle persone ha una particolare propensione a svolgere attività per il sociale, naturalmente le stesse richiedono particolare attenzione nella scelta della forma da utilizzare per far in modo che si possano validamente stipulare dei contratti. Un dilemma che attanaglia sempre più è la scelta tra associazione culturale o società cooperativa, solo tenendo in considerazione le peculiarità di queste due forme è possibile scegliere in modo mirato la soluzione migliore in base alle proprie esigenze.

Tratti salienti dell’associaizone culturale

L’associazione culturale rientra nel grande mondo degli enti no profit e cioè che non perseguono come scopo quello di dividere gli utili tra coloro che appartengono all’associazione stessa. La norma base di questo settore è l’articolo 18 della Costituzione che riconosce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente con lo scopo di perseguire fini che non sono vietati al singolo dalle leggi penali. Le associazioni possono a loro volta essere di diverso genere, ma in questo caso l’attenzione è focalizzata sull’associazione culturale che si propone di lavorare nell’ambito, piuttosto ampio, della promozione culturale che spazia tra musica, arte, cinema, narrativa, sport e molto altro.

Il tratto principale è sicuramente l’assenza di scopo di lucro, inoltre è possibile costituire un’associazione culturale riconosciuta, o con personalità giuridica, che ha però bisogno di una capitale sociale di almeno 15.000 euro e di un’autorizzazione da parte della Prefettura. In alternativa si può creare, e nella maggior parte dei casi è ciò che avviene, un’associazione culturale non riconosciuta con minori oneri economici, ma nel caso di responsabilità verso terzi o debiti, gli associati e coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione possono essere chiamati a rispondere dei debiti.

Vuoi saperne di più sulla responsabilità per i debiti? Qui trovi tutte le risposte: Chi risponde dei debiti maturati?

Tra gli elementi che portano spesso a scegliere l’associazione culturale vi sono i vantaggi fiscali di cui godono. Infine, è bene ricordare che le associazioni culturali 2021 possono godere del 2×1000.

La cooperativa sociale

La cooperativa tra la sua base nell’articolo 45 della Costituzione  che stabilisce “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

La società cooperativa ha scopo mutualistico, lo stesso consiste nel fornire beni o servizi a coloro che sono  nella cooperativa, il tutto a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che otterrebbero dal mercato. Gli ambiti in cui può operare una cooperativa sono davvero numerosi, ad esempio banche, cooperative di lavoro, edilizia, settore sociale, cooperative di consumatori. Alle cooperative, in base all’entità del patrimonio e al numero dei soci, possono essere applicate le norme sulle Società a Responsabilità Limitata o quelle sulla Società per Azioni.

Le cooperative godono della separazione del patrimonio, questo vuol dire che i singoli soci non rispondono con il loro patrimonio personale della obbligazioni assunte dalla società, questa caratteristica rende le società cooperative simili all’associazione culturale con personalità giuridica.

Le società cooperative sono di due tipologie: a mutualità prevalente e a mutualità non prevalente. Le agevolazioni fiscali però vengono riconosciute solo alle società cooperative a mutualità prevalente.

Rimandiamo all’articolo qui presente per un approfondimento su tale differenza: Società mutualistiche

Associazione culturale o società cooperativa?

La scelta tra associazione culturale o società cooperativa dipende soprattutto dalle differenze che vi sono tra queste due forme e dall’obiettivo che si vuole perseguire in particolare se si vuole che quella determianta attività porti degli utili. Tra le differenze che si possono delineare tra associazione culturale  e  società cooperativa vi sono le quote, infatti per aderire ad un’associazione è necessario versare una quota di iscrizione o di partecipazione, la stessa può essere liberamente scelta dall’associazione stessa. Solitamente viene stabilita tenendo in considerazione le peculiarità degli obiettivi che si vogliono perseguire.  Per la società cooperativa è la legge che stabilisce l’importo minimo per ogni quota che non può avere un valore inferiore a 25 euro.

Un’altra differenza è data dal fatto che le associazioni culturali senza personalità giuridica possono essere costituite anche senza atto pubblico, si è visto che è possibile redigere l’atto costitutivo e lo statuto senza bisogno del notaio e questo rappresenta sicuramente un risparmio economico notevole, invece le società cooperative devono essere costituite per forza con atto costitutivo.

Come avere degli utili: società cooperativa o associazione culturale?

Se si vuole ricevere un utile la forma adatta è sicuramente la società cooperativa, infatti le stesse sono caratterizzate dallo scopo mutualistico, cioè devono creare un vantaggio per gli associati, ad esempio un risparmio di spesa dovuto alla possibilità di accedere a condizioni vantaggiose per l’acquisto. Le cooperative di lavoro invece hanno l’obiettivo di fornire lavoro principalmente ai soci. Possiamo immaginare una compagnia teatrale che, se formata con cooperativa sociale può portare ad una divisione delle entrate dei biglietti a coloro che hanno partecipato allo spettacolo, mentre in forma di associazione culturale questa possibilità gli sarebbe preclusa. Per le associazioni il divieto di dividere gli utili è assoluto al punto che al momento dell’eventuale scioglimento, i beni appartenenti all’associazione devono essere devoluti ad altri enti che perseguono finalità identiche o simili.

La società cooperativa, sebbene con dei limiti dettati dall’esigenza di avere  una riserva di denaro, è possibile procedere alla divisione degli utili (dei dividendi nel caso in cui la società cooperativa sia esercitata con l’applicazione della normativa delle società per azioni). Norme più stringenti vi sono per la società cooperativa a mutualità prevalente.

Proprio la possibilità di dividere gli utili è uno degli elementi che solitamente fa propendere per l’organizzazione sotto forma di società operativa, soprattutto per coloro che vogliono rendere l’attività svolta come prevalente, mentre nel caso di persone che hanno un lavoro, spesso anche distante dal settore in cui vogliono svolgere l’attività di promozione culturale, l’associazione è sicuramente la scelta prevalente.

 

Meglio un’associazione culturale o società? Scopriamolo insieme

Le persone hanno sempre avuto il desiderio di vivere in comunità e perseguire degli obiettivi comuni, proprio per questo l’uomo si definisce generalmente un animale sociale. Allo stesso tempo ha la necessità di regolare i rapporti che possono nascere al fine anche di evitare problemi e realizzare quella che viene definita la certezza del diritto. Purtroppo, soprattutto in Italia, per poter svolgere le attività “sociali” sono disponibili diverse forme giuridiche e non sempre è facile scegliere quella giusta perché ognuna ha dei pro e dei contro. Vedremo ora quali sono le differenze tra queste due forme in modo da poter scegliere tra associazione culturale o società.

Associazione culturale o società?

Nel precedente articolo sono stati esaminati i vantaggi e gli svantaggi di un’associazione culturale e in particolare è stato posto l’accento sui vantaggi fiscali che possono ottenere gli enti del terzo settore, con o senza personalità giuridica. Ciò che però molti si chiedono è se conviene di più scegliere di esercitare l’attività sotto forma di associazione culturale o società. Non è semplice rispondere al quesito, molto dipende dall’obiettivo che si intende perseguire, di fatto non esiste una risposta univoca, ma occorre analizzare bene la situazione concreta della singola realtà che si vuole costituire e capire come agire. Deve essere sottolineato che in Italia è possibile avere anche la società unipersonale, mentre per quanto riguarda le associazioni occorre che siano presenti almeno tre soci fondatori che possano ricoprire le cariche essenziali. Già questa è una prima nota che può fare la differenza.

Occorre ricordare che l’attività delle associazioni culturali deve essere svolta senza fini di lucro, si tratta infatti di un ente no profit, e  quindi gli associati non possono dividere gli utili. E’ vero che l’associazione culturale può avere dei dipendenti e che gli stessi naturalmente devono essere retribuiti, ma questo non fa venire meno il divieto di dividere gli utili, che è un’operazione diversa rispetto al pagamento delle retribuzione e dei contributi per dipendenti.

Si è detto in precedenza che le associazioni culturali possono anche avere una partita IVA e che possono avere anche natura commerciale, ma questo non vuol dire che vi sono degli utili da dividere, infatti eventuali ricavati dalle attività commerciali sono utilizzabili per pagare i dipendenti e per svolgere attività inerenti la stessa associazione e più in particolare il raggiungimento dello scopo.

La principale differenza tra associazione culturale e società

Questa breve disamina non vuole essere una inutile ripetizione di contenuti già presenti, ma un modo per far capire che vi è una fondamentale differenza tra l’attività svolta da un’associazione culturale e quella invece svolta da una società, di fatto sia scegliendo la formula della società di persone, sia quella di società di capitali  si ha la possibilità di dividere gli utili e quindi di avere un lucro. Tra le varie forme societarie presenti nel diritto italiano quella che molto probabilmente si avvicina di più all’associazione culturale è la società cooperativa in quanto ha comunque uno scopo mutualistico e ha come obiettivo la divisione degli utili tra tutti coloro che partecipano alla stessa società cooperativa.

Regime forfettario e associazione culturale

Ci sono inoltre altri risvolti da tenere in considerazione, ad esempio chi ha una partita IVA, professionista o con altra attività professionale, ed opera con il regime forfettario non può detenere quote o azioni di società e continuare ad operare con il regime fiscale forfettario. Tale limite però non vi è nel caso in cui si sia soci di un associazione culturale, questo vale anche nel caso in cui nella stessa associazione culturale si ricopra il ruolo di membro del consiglio direttivo.

Questo implica che se si vuole svolgere attività di promozione culturale ma professionalmente si lavora con una partita IVA e si gode del regime agevolato, è conveniente svolgere l’attività di promozione culturale con il vincolo associativo e non societario. L’unico caso in cui si può essere membri di una società e allo stesso tempo conservare il regime forfettario è quello della società cooperativa, ecco perché ancora una volta questa forma societaria potrebbe essere la soluzione.

Sei ancora indeciso tra associazione culturale o società? L’aiuto di un professionista inq uesto caso potrebbe esserti molto utile.

I vantaggi della società cooperativa: perché aprirla?

In questo periodo di crisi economica sono i molti a cercare di sfruttare i vantaggi della cooperativa, ma quali sono?

Caratteristiche della società cooperativa

La cooperativa, o meglio società cooperativa, è una società a capitale variabile, con scopo mutualistico che si occupa della produzione di beni e servizi e deve essere iscritta all’albo degli enti cooperativi.

La prima cosa da sottolineare è che si tratta dell’unica struttura societaria disciplinata direttamente dalla Costituzione e in particolare dall’articolo 45, questo perché si riconosce ad essa una rilevanza notevole. L’articolo recita ” La Repubblica riconosce la funzione sociale  della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di specuilazione privata.  La legge ne promuove e favorisce lincremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere le finalità“. Si nota che la rilevanza è dovuta alla mutualità, cioè al fatto che principalmente non nasce a fine di lucro, ma con l’obiettivo di fornire un vantaggio reciproco agli stessi soci.

L’attività delle cooperative è disciplinata dal codice civile e in particolare dagli articoli che vanno dal numero 2511 al numero 2548. L’obiettivo è fornire ai soci i vantaggi della cooperativa, ad esempio condizioni di vendita dei prodotti particolarmente favorevoli, si pensi alle cooperative che funzionano da centro di smistamento e vendita di frutta e verdura e raccolgono un ampio numero di agricoltori. Si possono avere due forme di società cooperativa: a mutualità prevalente e a mutualità non prevalente. Le prime forniscono le loro prestazioni prevalentemente in favore dei soci.

I vantaggi della società cooperativa: il principio della “porta aperta”

Il primo vantaggio della cooperativa è dato dal fatto che si tratta di società a capitale variabile, cioè non è fissato un minimo di capitale sociale, a differenza di altre società, questo consente di applicare il principio della “porta aperta” (art.2528 codice civile) che consente l’uscita e l’ingresso facilitato di nuovi soci. La modifica del capitale sociale, quindi con l’ingresso di nuovi soci o l’uscita non comporta la necessità di modificare l’atto costitutivo, e quindi non occorre la presenza di un notaio, anche questo è un vantaggio rispetto ad altre tipologie di società perché ne riduce i costi per la costituzione. La quota minima pro-capite è di 25 euro, occorrono almeno 3 soci e ognuno può avere più di una quota.

Vantaggi fiscali della cooperativa

Fin ad ora abbiamo delineato le caratteristiche generiche delle società cooperative, ora vedremo i vantaggi che si hanno in questa particolare struttura societaria, già si è visto che costituire una società cooperativa è meno impegnativo e più semplice rispetto alle tradizionali società, ma i veri vantaggi sono di tipo fiscale, perché la mutualità (prevalente o no) che caratterizza questa forma la rende particolarmente meritevole di attenzioni da parte del legislatore.

Nelle cooperative a mutualità prevalente solo una quota di utili, corrispondete al 30% (elevata al 55% nelle società di consumo) è sottoposta a tassazione IRES. Per ottenere questo beneficio la rimanente parte di utili deve però essere accantonata. I ristorni assegnati ai soci della cooperativa sono deducibili dall’utile di esercizio e quindi diminuisce la base imponibile della società cooperativa. I ristorni non sono determinati a caso, ma calcolati tenendo in considerazione all’apporto del singolo socio allo scambio mutualistico.

Vantaggi cooperative agricole, sociali e produzione lavoro

Regole particolari si applicano ad alcune tipologie di società cooperative. Ad esempio la cooperativa agricola viene considerata a mutualità prevalente nel caso in cui i beni conferiti dai soci corrispondano ad almeno il 50% della quantità totale dei prodotti. In tal caso la quota di utili assoggettata a tassazione IRES è del 20%.

I vantaggi per le cooperative di produzione e lavoro sono riservati a quelle a mutualità prevalente. In questo caso vi è un’esenzione dal pagamento dell’ IRES sino alla quota di imponibile massima che deriva dall’indeducibilità IRAP.

Le quote di esenzione dall’imponibile IRES aumentano ulteriormente nel caso delle cooperative sociali, su queste è possibile trovare un approfondimento QUI. L’esenzione per questa fattispecie può essere addirittura totale.

Occorre ricordare che le soglie di tassazione sono mutabili di anno in anno, quindi le quote viste sono puramente indicative, ma restano comunque vantaggiose rispetto ad altre forme di esercizio dell’attività imprenditoriale.

Un altro vantaggio delle cooperative deriva dalla responsabilità del socio, infatti nelle imprese individuali i titolari sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte e rispondono anche con il patrimonio personale, i soci di cooperative rispondono limitatamente alla quota sociale versata.