Decreto fiscale, ecco tutte le novità: sicurezza sul lavoro, incentivi auto, cassa integrazione e cartelle

Arrivano le novità del decreto Fiscale approvato dal Consiglio dei ministri. Tra queste, la stretta sulle imprese che non rispettano la sicurezza sul lavoro, il rifinanziamento (parziale) degli incentivi sull’acquisto di un’auto, la cassa integrazione Covid, il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali e i fondi per il Reddito di cittadinanza.

Decreto fiscale e irregolarità sul lavoro: si abbassa la soglia di irregolari che dà luogo alla sospensione

Sulle imprese arriva la stretta in merito alla sicurezza sul lavoro. Infatti scende al 10% (dal 20%) il tetto degli addetti irregolari sui luoghi di lavoro che fa scattare la sospensione dell’attività. Il provvedimento prevede che non sia più necessaria la recidiva. In caso di violazione, scatta da subito la sospensione dell’attività. Il decreto rafforza anche le competenze dell’Ispettorato del lavoro: insieme alle aziende sanitarie del territorio dovranno intensificare la vigilanza del rispetto della norma. Si rafforzerà anche l’organico dell’Ispettorato: in arrivo concorsi per 1.024 nuovi posti oltre al bando di 1.122 in corso.

Aziende irregolari per a sicurezza: cosa fare per riprendere l’attività?

In caso di violazione del decreto Fiscale e della sospensione, l’azienda per riprendere l’attività dovrà ripristinare le condizioni regolari di svolgimento del lavoro. Si prevede anche il pagamento di una somma aggiuntiva. L’importo varia da 300 a 3000 euro per ogni lavoratore: vale la gravità della violazione. L’importo da pagare si moltiplica per due nel caso in cui l’azienda sia incorsa, nei 5 anni prima, già in un provvedimento di sospensione. Durante la sospensione, l’azienda non potrà avere contatti con la Pubblica amministrazione.

Decreto fiscale, le novità per gli incentivi auto

Cifre ben più modeste rispetto al 2021 sono state riservate dal decreto Fiscale sugli incentivi auto. Infatti l’ecobonus è stato rifinanziato di soli 100 milioni di euro dei quali:

  • 65 milioni andranno all’acquisto di nuove vetture a basso impatto ambientale, da 0 a 60 g/km di CO2. Si tratta, in buona sostanza, dei modelli plug in (ibridi) e delle auto elettriche;
  • 10 milioni di euro andranno alle auto mediamente impattanti per l’ambiente (da 61 a 135 g/km). Rientrano in questa categoria le vetture ibridi semplici e vari modelli Euro 6 a benzina e a gasolio;
  • per le auto usate il decreto Fiscale destina 5 milioni di euro.

Proroga Cassa integrazione Covid nel decreto Fiscale: da 9 a 13 settimane fino al 31 dicembre 2021

Il decreto Fiscale del governo prevede anche il rifinanziamento della Cassa integrazione Covid. La proroga è di 13 settimane per:

  • le piccole imprese del terziario;
  • il commercio;
  • gli artigiani;
  • grande distribuzione;
  • giornalisti.

Le 13 settimane vanno utilizzate dal 1° ottobre scorso al 31 dicembre 2021. Devono essere già state utilizzate tutte le precedenti 28 settimane di proroga della Cassa integrazione Covid. Proroga di 9 settimane, invece, per i settori tessili, dell’abbigliamento e delle calzature. L’utilizzo delle settimane deve avvenire sempre nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 e devono essere state utilizzate le 17 settimane concesse precedentemente. La proroga della Cig Covid ha un costo di 878,4 milioni di euro.

Cartelle esattoriali, più tempo per pagarle

Altri 5 mesi (150 giorni) vengono concessi per il pagamento delle cartelle notificate dall’agente pubblico della riscossione. La notifica deve essere avvenuta dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021. Benefici anche per non perdere i vantaggi della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Infatti, si possono saldare le rate del 2020 non ancora versate entro la scadenza del 30 novembre in un unico pagamento insieme alle rate rientranti nella pace fiscale di quest’anno. Inoltre, il piano di rateizzazione non decade per i contribuenti che hanno dilazionato i debiti con richiesta prima dell’8 marzo 2020.

Decreto Fiscale, rifinanziato il congedo parentale delle famiglie

Il decreto Fiscale procede anche al rifinanziamento dei congedi parentali al 50% delle famiglie. Il congedo va a favore sia dei lavoratori dipendenti che autonomi genitori di figli fino a 14 anni. I lavoratori possono assentarsi da lavoro per i casi di sospensione dell’attività educativa e didattica del figlio. La durata della sospensione può essere per tutta per una parte dell’infezione o per la quarantena che sia stata disposta dalle autorità sanitarie. Per i figli da 14 a 16 anni di età il congedo non è retribuito. Rifinanziato anche il fondo dell’Inps per la malattia dei lavoratori posti in quarantena.

Nuovo patent box rafforzato per le imprese dal decreto Fiscale

Va in pensione il vecchio patent box e il decreto Fiscale introduce e rafforza la deducibilità di quello nuovo. Nel provvedimento del governo si prevede la deduzione rafforzata del 90% relativa ai costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo. I costi deducibili, anche ai fini dell’Irap, devono essere stati sostenuti per:

  • software coperti da copyright;
  • marchi di impresa;
  • brevetti industriali;
  • modelli, disegni, formule delle imprese nello svolgimento della propria attività.

Le imprese che hanno in corso procedure con il vecchio patent box possono richiedere di accedere al più vantaggioso nuovo strumento.

Decreto Fiscale, 200 milioni al Reddito di cittadinanza

Dal decreto Fiscale arriva anche il rifinanziamento per 200 milioni del Reddito di cittadinanza. Salvaguardati anche 100 mila posti di lavoro di somministrati assunti con contratto a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro. Si tratta di lavoratori mandati a tempo determinato presso le imprese utilizzatrici. Il provvedimento cancella la scadenza del 31 dicembre 2021 per i 24 mesi della missione stessa.

Green pass, tutto quello che c’è da sapere su come comportarsi dal 15 ottobre

Dal presentare il Green pass all’entrata in azienda a chi deve fare i controlli, dalla possibilità che il datore di lavoro chieda in anticipo se si ha il documento verde alle sanzioni previste e a chi le paga, dal blocco della retribuzione alla possibilità di chiedere le ferie, ecco tutto quel che c’è da sapere su come comportarsi dal 15 ottobre 2021.

Green pass, chi fa i controlli all’entrata del lavoro?

A fare le verifiche all’entrata a lavoro può essere direttamente il datore di lavoro. Si pensi, ad esempio, alle aziende e alle realtà più piccole. Diversamente il datore di lavoro indica addetti che dovranno controllare appositamente i Green pass all’entrata. Se il datore di lavoro svolge attività lavorativa all’interno dell’azienda si ritiene che egli stesso venga controllato. Non è escluso che l’azienda possa servirsi per il controllo del documento verde anche di vigilantes. E dunque di personale esterno.

Anche ai fornitori e ai liberi professionisti viene chiesto il Green pass?

Chiunque entri in realtà aziendali per svolgere un’attività lavorativa è sottoposto al controllo del Green pass. Pertanto, anche i fornitori o i liberi professionisti che si rechino in azienda dovranno esibire il documento verde. L’obbligo vige anche per chi entri a titolo di formazione o di volontariato. All’entrata può essere richiesto anche un documento di identità: la finalità è quella di accertare che chi esibisce il Green pass sia effettivamente la persona in regola con la vaccinazione o con il tampone.

Chi fa la sanzione in caso di comportamento irregolare sul Green pass?

La violazione dell’obbligo di Green pass deve essere segnalata dal datore di lavoro, anche sulla base dei controlli dei verificatori dell’azienda, ai prefetti. Per il lavoratore senza Green pass la sanzione va da 600 a 1500 euro. Ma è prevista anche la violazione del datore di lavoro nel caso in cui non abbia effettuato i dovuti controlli. Ad esempio, in caso di ispezione in azienda, se dovessero essere trovati a lavorare dipendenti senza Green pass (sanzione da 600 a 1500 euro), il datore di lavoro verrebbe sanzionato da 400 a 1000 euro.

Chi fa i controlli ai datori di lavoro?

La sanzione per il datore raddoppia in caso di recidiva. Inoltre, è ancora in discussione se la sanzione possa essere comminata per ciascun giorno di violazione. L’azienda può subire i controlli dall’Asl e dall’Ispettorato al lavoro. Inoltre, possono procedere con i controlli le forze di polizia, la polizia municipale e, in caso di necessità, anche le forze armate.

Chi sono i verificatori del Green pass in azienda?

Prima del 15 ottobre prossimo le aziende dovranno procedere con la scelta dei responsabili a verificare i Green pass. L’incarico deve avvenire mediante la delega scritta a cura del datore di lavoro e devono essere fornite anche le linee guida per svolgere al meglio il compito assegnato. Negli studi associati (di liberi professionisti) il responsabile è il legale rappresentante. Diversamente, il compito può essere assegnato anche a un addetto al controllo. In caso di irregolarità e di sanzioni comminate allo studio, è il legale rappresentante o chi sia stato investito del controllo a individuare il responsabile della violazione.

Green pass, l’azienda può chiedere al dipendente se ne è (sarà) munito in via preventiva?

Nel decreto “Capienze” degli ultimi giorni è stato indicato che, per ragioni organizzative, i datori di lavoro possano chiedere in via preventiva se i dipendenti sono muniti di Green pass (o, soprattutto, se lo saranno dal 15 ottobre). Ma rimane ovviamente assodato che il controllo del certificato verde debba avvenire solo a partire dal 15 ottobre prossimo e fino al 31 dicembre 2021.

Cosa avviene se il lavoratore non ha il Green pass?

I dipendenti senza Green pass sono considerati assenti ingiustificati. Ciò comporta la loro assenza dal lavoro e la sospensione della retribuzione, compresa anche la maturazione del Trattamento di fine rapporto. L’assenza ingiustificata comporta, altresì, la mancata copertura dei contributi ai fini pensionistici, l’esclusione dei giorni per le detrazioni fiscali, del trattamento integrativo, della spettanza dei permessi della legge 104 del 1992 e, in proporzione all’assenza, dell’assegno del nucleo familiare. La perdita di retribuzione avviene per tutte le giornate nelle quali il dipendente è sprovvisto di Green pass.

Senza Green pass, il datore di lavoro può mettere il dipendente in ferie?

Il lavoratore senza Green pass deve essere posto nella situazione di risultare come assente ingiustificato. Pertanto, il datore di lavoro non può mettere in ferie il dipendente senza il certificato. L’assenza ingiustificata rappresenta, pertanto, una diretta e automatica conseguenza della mancata esibizione del Green pass.

Controlli ai lavoratori in somministrazione e appalto

Si presume, inoltre, che la disciplina applicata ai lavoratori dipendenti dell’azienda venga applicata anche ai lavoratori in somministrazione. I controlli, in attesa di ulteriori chiarimenti, devono essere effettuati dall’azienda utilizzatrice. Lo stesso principio è valido nel caso in cui l’azienda edile ha anche dipendenti di un’altra impresa, nel caso di appalti. I controlli dell’impresa, dunque, si estendono anche ai dipendenti di altre imprese e, in generale, anche ai lavoratori autonomi che entrino nell’ambiente di lavoro per svolgere una prestazione lavorativa.

I clienti dei professionisti devono avere il Green pass?

Ancora in alto mare la risoluzione della questione se i clienti di uno studio professionale debbano esibire il Green pass per entrare. Ad oggi, infatti, il decreto di riferimento (il 127 del 2021) parla di controlli solo a carico dei lavoratori. Si attendono quindi novità sul punto che potrebbero arrivare in sede di conversione del decreto stesso.

Colf, badanti e babysitter, devono avere il Green pass?

Anche colf, badanti e babysitter devono avere il certificato verde. E deve essere la famiglia, in questo caso nelle vesti di datore di lavoro, a controllare la regolarità del Green pass. Per la famiglia, infatti, in caso di controlli e di mancava verifica del certificato verde del lavoratore domestico spetta la sanzione da 400 a 1000 euro. Per il lavoratore domestico la sanzione va da 600 a 1500 euro.

Chi controlla il Green pass dei lavoratori in somministrazione?

Con la circolare numero 9 del 2021 Assolavoro ha fornito un’interpretazione circa il controllo del Green pass dei lavoratori in somministrazione. Non si tratta, per questa tipologia di rapporto lavorativo, di un contratto esterno che impone una doppia verifica. Tuttavia, da quanto emerge dalle disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell’articolo 3 del decreto legge numero 127 del 2021, il controllo del possesso e della regolarità del Green pass del lavoratore in somministrazione spetterebbe sia all’azienda utilizzatrice che dall’agenzia per il lavoro.

Controllo del Green pass dei lavoratori dal 15 ottobre 2021

Quel che è certo è che l’attività di verifica del Green pass deve essere effettuata all’ingresso di tutte le aziende ai lavoratori che vi accedono. O, in alternativa, all’interno dei luoghi di lavoro sotto la responsabilità dell’azienda stessa. Pertanto dal 15 ottobre 2021, prima di entrare in un luogo di lavoro, il responsabile dovrà effettuare la verifica del certificato verde. Inclusi, dunque, anche i lavoratori che hanno un contratto esterno con l’azienda presso la quale devono svolgere la prestazione lavorativa.

Lavoratori somministrati, l’interpretazione del doppio controllo del Green pass

Tuttavia, se il controllo spetta di certo ai responsabili dell’azienda utilizzatrice, nell’interpretare il decreto 127 del 2021 Il Sole 24 ore  aveva suggerito nei giorni scorsi alle agenzie per il lavoro di fare almeno dei controlli a campione dei propri lavoratori in somministrazione. O, in alternativa, di farli fare all’azienda utilizzatrice in via esclusiva per mitigare il paradosso del doppio controllo del Green pass che emergerebbe dal seguire alla lettera il decreto 127.

Assolavoro: l’azienda utilizzatrice deve fare il controllo del Green

Assolavoro ha fornito una diversa interpretazione in merito alla verifica del Green pass. Il controllo deve essere a carico solo dell’azienda utilizzatrice per tutta una serie di motivi. Il primo è che si ritiene che i lavoratori in somministrazione non rientrino propriamente nella casistica dei “contratti esterni”. Non sarebbero tali perché è l’agenzia del lavoro a mandare il lavoratore in somministrazione a svolgere la propria prestazione lavorativa presso l’azienda utilizzatrice.

Somministrati: chi controlla il possesso e la regolarità del loro Green pass?

Pertanto, l’agenzia per il lavoro trasferisce ogni potere dispositivo e di controllo del lavoratore. Inoltre, il lavoratore in somministrazione e i lavoratori dipendenti dell’azienda presso la quale va a lavorare godono della parità di trattamento. Da questo punto di vista, all’agenzia per il lavoro resta comunque l’obbligo di informare i somministrati degli obblighi previsti dal decreto 127 del 2021. In primis, quello di avere con sé e di mostrare il Green pass all’entrata della sede dove si andrà a svolgere la prestazione di lavoro.

Somministrazione, il doppio controllo del Green pass sarebbe superfluo

Infine, a sostegno di questa interpretazione su chi debba controllare il Green pass, c’è da dire che i locali dell’agenzia di lavoro non sono ordinariamente dei luoghi di lavoro per il lavoratore in somministrazione. Senza considerare che, dato che il controllo viene in ogni modo svolto all’entrata dell’azienda dove si andrà a lavorare, un ulteriore controllo (doppio) fatto preventivamente presso l’agenzia del lavoro risulterebbe inutile, superfluo e perfino illegittimo.

Quando si controlla il Green pass?

A proposito di illegittimità e controlli del Green pass, Assolavoro ha fornito una ulteriore interpretazione in merito al momento in cui è necessario controllare il Green pass. Da questo punto di vista, il controllo va fatto solo nel momento in cui il lavoratore va a svolgere la propria prestazione lavorativa nei locali dell’azienda assegnata. È al limite della legittimità, da questo punto di vita, subordinare l’assunzione del lavoratore al possesso di un regolare Green pass. Oppure verificarne il possesso in un momento precedente a quello dell’inizio della prestazione di lavoro e, dunque, dell’accesso alla sede di assegnazione.