Federauto per la ripresa dell’automotive

Nonostante i numeri snocciolati ieri, non è un gran periodo per il settore automotive, ma Federauto, la Federazione dei concessionari di tutti i brand commercializzati in Italia, attraverso la voce del suo presidente, Filippo Pavan Bernacchi, ha aggiornato tutti i componenti dell’associazione sugli scenari che andranno a delinearsi nel tentativo di risollevare un settore duramente colpito dalla crisi economica.

“Si sta discutendo in generale di eliminazione superbollo per le vetture prestazionali (molto bene), dell’aumento del bollo per gli altri autoveicoli, in una misura ancora da definirsi (molto male). Eliminazione Ipt sull’usato (bene, anche se sarebbe meglio alleggerire prima le tasse sul nuovo), con contestuale istituzione di una nuova tassa sostitutiva dell’Ipt per il nuovo, attualmente denominata Iri (molto male). Tassa che potrebbe essere aumentata dalle Regioni fino al 30% (malissimo). Perché mi riferisco a pericoli intrinseci a questa impostazione? Perché oramai abbiamo capito che spesso si cambia nome alle tasse per alzare una cortina fumogena e avere così la possibilità di aumentarle. La Iuc, imposta unica comunale, che ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (Imu) e alla produzione di rifiuti (ex Tia e Tarsu e Tares), ne è un chiaro esempio. E infatti se passasse questo “pacchetto” qualcuno afferma che il contribuente ne avrebbe un beneficio, ma sono stime complesse e noi personalmente, calcolatrice alla mano, riteniamo accadrebbe l’esatto contrario”.

LEGGI L’INTERVISTA AL PRESIDENTE PAVAN BERNACCHI DEL MAGGIO SCORSO

JM

L’auto ed i sui costi di gestione. L’Iva, quanto si può detrarre?

E’ sparita, ma solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri; ne’ si fa piu’ riferimento alla classificazione del Codice della strada.

La detraibilita’ dell’Iva dall’1.1.2008 e’ la seguente:

1. Detrazione 100% dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita’ (es.: tassisti, noleggiatori auto), ecc;

2. Detrazione limitata (40%) dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilita’ 100% dell’Iva, oggi sono catalogati qui e per essi la detraibilita’ 100% dell’Iva e’ ora subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa;

3. Indetraibilita’ totale (oggettiva) dell’Iva:
riguarda solo le moto > 350 cc.

Questa disciplina non riguarda gli agenti e rappresentanti, che continuano a detrarre il 100% dell’Iva, ammesso che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per gli scopi extraziendali.

Auto e moto, quali sono i limiti di deducibilità sui costi d’acquisto?

Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli fiscalmente deducibili per imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e professionisti nel 2008:

* Autovetture:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076, percentuale di deducibilita’ 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 7.230;
* Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta:
nessun limite di costo massimo e percentuale di deducibilita’ del 90%;
* Autovettura acquisita in leasing:
l’importo massimo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 40% di (18.076 : costo auto concedente) x canoni annui di competenza;
* Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo:
l’importo annuo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 90% dei canoni di competenza, senza limiti;
* Canoni di noleggio auto:
costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615 (e’ previsto il ragguaglio ad anno), percentuale di deducibilita’ 40%, pertanto l’importo annuo fiscalmente deducibile = euro 1.446 (euro 310 per noleggio moto, euro 165 per noleggio ciclomotore);
* Canoni di noleggio auto affidata a dipendente:
nessun costo massimo annuo e deducibilita’ del 90% del costo del noleggio;
* Motocicli:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 4.132, percentuale di deducibilita’ 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 1.653; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 90%;
* Ciclomotori:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066, percentuale di deducibilita’ 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 90%.

Detrazione Iva e deducibilità dei costi per le autovetture

La Legge Finanziaria 2008 ha apportato nuove modifiche al regime di detraibilità dell’ IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e relative spese, intervenendo sul testo dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nella tabella B allegata al medesimo decreto.

Una prima modifica riguarda i veicoli oggetto della limitazione per adeguare la definizione degli stessi alla citata decisione del Consiglio UE.

Con l’approvazione della legge finanziaria la limitazione della detrazione iva al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto».
In secondo luogo, la predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% – che precedentemente non ammetteva la prova contraria, fatte salve le specifiche eccezioni previste – è ora riferita ai veicoli che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale, nel nuovo regime, ha pertanto la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.

Un’ultima innovazione riguarda la ridefinizione delle operazioni considerate nella lett. c) dell’art. 19-bis1, che infatti, nella nuova formulazione, menziona soltanto l’acquisto e l’importazione dei veicoli e dei relativi componenti e ricambi, mentre le prestazioni di servizi relative ai veicoli medesimi (custodia, manutenzione, ecc.) sono state spostate nella successiva lett. d).

Tale modifica conferma il principio per cui l’imposta relativa alle predette prestazioni, nonché all’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.

E’ tuttavia da registrare la novità concernente le prestazioni di transito stradale dei veicoli, che sono state trasferite dalla lett. e) alla lett. d) del citato art., con

Leasing auto: quanto può dedurre e detrarre un Agente di Commercio?

Sono un agente di commercio ho una macchina presa in leasing, posso scaricare tutto il suo costo per intero? manutenzioni, Iva ecc..? (Cristiano B.)

 La normativa tributaria stabilisce all’art. 102 c.7 TUIR che il canone di locazione finanziaria è deducibile a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento in relazione al coefficiente stabilito con DM 31/12/1988, che per le autovetture è pari al 25% corrispondente ad un periodo di quattro anni.

Le regole relative alle autovetture utilizzate dagli Agenti di Commercio sono contenute negli articoli 164 del nuovo TUIR e 19 bis1 del DPR 633/72.

La deducibilità è pari all’80% dell’ammontare dei canoni di leasing (fino al limite massimo del costo di euro 25.822,84) mentre l’Iva è detraibile al 100%. Chiaramente bisognerà proporzionare il calcolo della quota di canone deducibile ai giorni di utilizzo del bene durante l’anno.

Esempio di calcolo del costo leasing deducibile:

  • costo dell’autovettura € 32.500,00
  • anticipo € 3.500,00
  • numero canoni 30
  • importo canone € 1.050,00
  • totale corrispettivo di leasing: € 35.000,00 (anticipo e canoni)

 Quindi, avremo:

  • percentuale di corrispettivo fiscalmente rilevante: € 25.822,84/ € 32.500,00 x 100 = 79,45%
  • corrispettivo di leasing fiscalmente rilevante: € 35.000,00 x 79,45% = € 27.807,50
  • ammontare deducibile: € 27.807,50 x 80% = € 22.246,00

Rispetto all’ acquisto dell’autovettura con eventuale finanziamento, le quote di ammortamento annuo saranno pari ad euro 5.164,57 (pari all’80% del 25% su euro 25.822,84) con una indeducibilità totale di euro 11.841,72 (euro 32.500,00- euro 20.658,28), mentre l’indeducibilità totale nel caso di leasing sarà pari a euro 12.754,00 (euro 35.000,00-euro 22.246,00).

Le stesse percentuali di deducibilità del 100% di Iva e dell’80% per le imposte dirette valgono per le spese di manutenzione, carburanti, riparazioni, bollo e assicurazione sostenute per le autovetture sempre da parte degli Agenti di Commercio.

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it

Multe, ecco quando e come fare ricorso.

Il termine per la notifica dei verbali scende da 150 a 90 giorni, nel caso in cui il trasgressore non sia identificato dagli agenti che hanno accertato l’infrazione. Casi di questo tipo si presentano, ad esempio, quando gli agenti utilizzano un apparecchio automatico per l’accertamento dei limiti di velocità o di passaggio con semaforo rosso.
La nuova legge prevede, ancora, che le multe siano rateizzabili: a partire da 200 euro, possono essere pagate in rate mensili, a patto che dall’ultima dichiarazione risulti un reddito non superiore a 10.628,16 euro.
Infine, in caso di opposizione al giudice di pace, è bene ricordare che la presentazione del ricorso non sospende più modo automatico l’esecuzione del provvedimento, ma va richiesta in modo esplicito. Un’importante novità è anche l’introduzione di tempi stabiliti per le varie fasi del ricorso.

Dalle 3 am alle 6 am stop alla vendita di alcolici nei locali pubblici.

Con il nuovo codice della strada, tutti locali notturni non potranno più vendere e somministrare bevande alcoliche tra le 3 e le 6 del mattino. Inoltre, tutti i gestori dovranno dotarsi di un precursore, cioè di un etilometro per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico, nonché di tabelle che illustrino i danni prodotti dall’alcol. Questi obblighi valgono anche per pub, alberghi e ristoranti aperti oltre le 24. I sindaci potranno autorizzare due sole deroghe: per la notte del 15 agosto e per quella del 31 dicembre.
Nelle spiagge in concessione, invece, potranno essere organizzati happy hours solo tra le 17 e le 20, previa autorizzazione del Comune.
Nelle aree di servizio è sempre vietata la somministrazione di superalcolici, mentre il divieto di vendita per asporto di superalcolici vige dalle 22 alle 6. Le bevande alcoliche, invece, non potranno essere somministrate dalle 2 alle 6.

Alcol & droga: con il nuovo codice della strada regole severissime.

I guidatori che risultino avere il tasso alcolemico compreso tra 0,5 e lo 0,8 g/l dovranno aspettarsi multe da 500 euro, la sottrazione di 10 punti patente e la sospensione della patente dai 3 ai 6 mesi.
Per il tasso tra 0,8 e 1,5 g/l, le sanzioni arrivano a 3.200 euro, perdita di 10 punti con arresto fino a 6 mesi e sospensione patente per un anno.
Infine, caso di tasso alcolemico più elevato, superiore a 1,5 g/l, rimane la decurtazione di 10 punti, ma le ammende arrivano a 6.000 euro, l’arresto a un anno e la patente viene revocata e sospesa fino a 2 anni in caso di incidente.
Chi invece sia stato trovato in stato di ebbrezza senza aver procurato incidenti, l’arresto e l’ammenda possono essere sostituiti da lavori di pubblica utilità, da svolgere nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Il nuovo codice si dimostra severo anche in merito all’assunzione di droghe. Chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope incorre in multe fino a 6.000 euro, arresto per almeno 6 mesi e patente sospesa fino a 2 anni. L’articolo 19 prevede, inoltre, il divieto di conseguire la patente per soggetti coinvolti in affari di droga. Chi sia stato scoperto a importare, acquistare o ricevere droga a qualsiasi titolo, non potrà, infatti, conseguire la patente né il patentino.
Al primo rilascio della patente, inoltre, il richiedente dovrà sottoporsi all’alcol test e al drug test, per dimostrare il non abuso di tali sostanze. Saranno sottoposti a questi controlli anche i conducenti professionali al rinnovo della patente di guida. Per di più, gli autisti che siano stati scoperti a guidare sotto gli effetti dell’alcol potranno anche essere licenziati per giusta causa.

Regole severe per i guidatori under 21: se guidi, non bere!

Per i minori di 21 anni (e comunque per i primi 3 anni dall’ottenimento della patente B) si applica la regola dell’alcol zero: divieto assoluto di mettersi alla guida per chi abbia bevuto, anche in moderate quantità. I guidatori under-21 con tasso alcolemico tra 0 e 0,5 g/l possono già ricevere sanzioni, che raddoppiano in caso di incidente. Si può arrivare fino alla revoca delle patente e alla confisca del mezzo nei casi più gravi.
Forti restrizioni introdotte anche per i minorenni sorpresi a guidare dopo l’assunzione di alcolici. I ragazzi trovati al volante di motocicli o minicar con tasso alcolemico tra lo 0 e 0,5 g/l non potranno conseguire la patente B prima dei 19 anni. Se il tasso supera il limite di 0,5 g/l, la normativa si fa ancora più severa, spostando il termine al compimento dei 21 anni.
Sempre in merito ai giovani, a decorrere al 19 gennaio 2011, entreranno in vigore nuove norme relative al cosiddetto patentino, il documento che permette ai quattordicenni di guidare i ciclomotori. La maggiore novità consiste nell’obbligo di superare una prova pratica. I ragazzi, dunque, oltre a frequentare i corsi di preparazione, dovranno dimostrare la loro reale abilità nella guida. Diventerà obbligatoria anche una lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
Un’altra novità riguarda la guida assistita. In base alla modifica del codice, i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari del patentino, possono esercitarsi nella guida, qualora sussistano determinate condizioni. Anzitutto, dovranno essere autorizzati dal Ministero. Hanno, inoltre, l’obbligo di essere accompagnati da un adulto titolare di patente B da minimo 10 anni. Devono, infine, aver frequentato presso un’autoscuola un corso pratico di 10 ore, di cui almeno 4 ore in autostrada o strade extraurbane e due in notturna.

Nuovo codice della strada: 8 punti in meno a chi non rispetta l’attraversamento pedonale.

Dare la precedenza, rallentare, fermarsi. Questo è quello che dovrebbe fare ogni conducente in prossimità delle strisce pedonali. Non tutti lo fanno. Adesso però, le sanzioni per chi non rispetterà l’attraversamento pedonale s’inaspriscono. Il nuovo codice della strada infatti prevede maggiori riduzioni di punti.

Nelle strade prive delle apposite strisce, i pedoni che abbiano già iniziato l’attraversamento devono poter raggiungere l’altro lato della carreggiata in sicurezza. I conducenti che non si arrestino, possono essere sanzionati e ricevere la decurtazione di 4 punti patente.
Particolare attenzione devono prestare i guidatori di fronte all’attraversamento di persone disabili. In particolare, si fa riferimento a persone con invalidità riconoscibile, in quanto munite di bastone, carrozzella o cane guida. Ad ogni modo, il conducente è tenuto a prevedere situazioni di pericolo, derivanti da comportamenti di bambini o anziani, qualora siano ragionevolmente prevedibili. Il mancato rispetto delle suddette regole comporta la perdita di 8 punti patente.