Come chiudere una srls senza notaio

Nel mese di giugno del 2012, nell’ordinamento giuridico italiano, è stata introdotta la srls, ovverosia la società a responsabilità limitata semplificata. Rispetto alla classica srl, in particolare, per fare impresa la società a responsabilità limitata semplificata permette di evitare di sostenere spese iniziali eccessive, e permette anche di non dover essere in possesso di un capitale elevato per la sua costituzione.

Ma nonostante tutto ciò spesso le srls non hanno successo e, quindi, dall’apertura si passa anche in breve tempo alla chiusura che potrebbe rivelarsi a sua volta un’operazione costosa nel caso in cui, per esempio, ci fossero da sostenere delle spese notarili. Ed allora, come chiudere una srls senza notaio?

Ecco come si può chiudere una srls senza il notaio

Nel dettaglio, la società a responsabilità limitata semplificata si può chiudere senza il bisogno di un notaio ma a patto di seguire l’iter corretto che poi porterà al perfezionamento della procedura di scioglimento. In particolare, per chiudere una srl semplificata gli amministratori della società, anche se questi non sono soci, devono accertare che, ai sensi di legge, per la chiusura sussista una o più cause di scioglimento.

Verificata la sussistenza di una o più cause di scioglimento per la srls, lo step successivo è rappresentato dalla convocazione dell’assemblea dei soci che, nello specifico, dovrà prima prendere atto della causa di scioglimento della società, e poi dovrà procedere alla nomina di un liquidatore.

Con quest’ultimo che sarà chiamato alla chiusura dei debiti e dei crediti ai fini della gestione completa e regolare di tutte le partite contabili che sono ancora rimaste in sospeso. Solo a questo punto per la società a responsabilità limitata semplificata si potrà procedere allo scioglimento senza il notaio prima con l’approvazione del bilancio finale, e poi presentando l’istanza di cancellazione della srls dal registro delle imprese.

Quali sono le cause di scioglimento di una società a responsabilità limitata semplificata

La causa di scioglimento più comune, per una società a responsabilità limitata semplificata, è quella relativa al mancato conseguimento del cosiddetto oggetto sociale. Ovverosia, la srls è stata costituita per uno scopo, ma poi con il tempo ci si accorge che questo non è più concretamente raggiungibile. Ma allo stesso modo c’è il caso che è diametralmente opposto. Ovverosia la società a responsabilità limitata semplificata ha pienamente conseguito l’oggetto sociale e, quindi, non ha più motivo di esistere.

Tra le cause di scioglimento di una srls, inoltre, c’è pure quella della riduzione del capitale al di sotto del minimo obbligatorio per legge. Pur tuttavia, quella della srls in perdita, generalmente, non è una condizione valida per lo scioglimento della società. In tal caso, infatti, la legge prevede e permette ai soci di poter far ricorso al capitale al fine di appianare le perdite.

Le alternative alla chiusura di una srls, dalla cessione delle quote alla trasformazione

Prima di chiudere una srls, anche senza notaio, in genere i soci valutano pure dell soluzioni alternative. Una di queste è quella classica, ovverosia quella che è rappresentata dalla cessione delle quote a terzi che hanno la volontà e, soprattutto, i mezzi per conseguire l’oggetto sociale. Così come è possibile trasformare una srls in una società a responsabilità limitata ordinaria.

Srl semplificata: i costi, gli adempimenti e come funziona

Srl semplificata acronimo di società a responsabilità limitata semplificata rientra tra le società di capitali. E’ una particolare forma di Srl, che si differenzia da essa per alcuni elementi. Di seguito come funziona, i costi e gli adempimenti da seguire.

Srl semplificata: cos’è e come funziona?

La Srls è stata introdotta, nel nostro ordinamento, dall’art 3 del D.L. n.1/12 e successivamente convertito in Legge n.27/12. Lo scopo di questo tipo di società è quello di venite incontro alle esigenze degli imprenditori più giovani. Infatti, prevede una serie di agevolazioni, che possiamo così riassumere. I soci all’interno della Srls dovevano avere tutti un’età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Ma fortunatamente questo limite è stato superato. Inoltra l’ammontare del capitale sociale può oscillare da 1 solo euro a 10 mila euro. Il capitale sottoscritto deve essere versato al momento della costituzione della società. La società a responsabilità limitata semplificata a tutti gli effetti è un soggetto giuridico, ma rispetto a quella ordinaria ha minori costi e un capitale minimo non imposto. Ma quali sono i costi da affrontare quando si apre una Srls?

Srl semplificata: i costi relativi alla costituzione

I costi iniziali da sostenere sono circa 200 euro, per il Diritto Annuale, 200 euro per l’imposta di registro, 309,87 euro per la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali. Inoltre, una manca da bollo da 16 euro (ogni 100 pagine dell’atto costitutivo) e circa 25 euro a libri per i diritti di vidimazione. Quando si costituisce una società a responsabilità limitata occorre andare dal Notaio. Quindi occorre valutare i costi in termini di parcella del professionista.

Questo perché deve essere redatto in forma di atto pubblico tipizzato. In questo caso, si applicano le regole degli atti tipici delle normali Srl. Per la redazione dell’atto costitutivo si consiglia di ben chiarire le dichiarazioni dei soci resa nell’atto costitutivo in merito agli adempimenti da seguire. Inoltre, l’indicazione della durata dell’esercizio sociale. Mentre nelle Srls questi costi notarili non sono dovuti.

Srl semplificata: cosa contiene un atto costitutivo?

A questo punto, si può aggiungere che possono esserci anche delle società a responsabilità limitata semplificata e unipersonale. Viene da se che in questo caso la stipula sarà fatta con un atto unilaterale. L’atto costitutivo deve indicare:

  • cognome, nome, cittadinanza e domicilio di ogni socio;
  • comune e sede della società;
  • se ci sono sedi secondarie, queste vanno indicate;
  • denominazione sociale seguita dall’acronomo srls;
  • ammontare del capitale sociale;
  • l’oggetto sociale;
  • le quote di ogni socio;
  • le morative di funzionamento della società;
  • le persone a cui è affidata l’amministrazione
  • l’eventuale incaricato della revisione legale
  • luogo e data di sottoscrizione

L’atto costitutivo deve essere depositato entro 20 giorni presso l’Ufficio del Registro delle imprese della provincia in cui ha sede la società. Il deposito deve avvenire per via telematica, attraverso la Comunicazione unica.

Altri adempimenti da seguire

La società deve anche offrontare le spese relative all’apertura della partita IVA. Occorre ricordare che deve essere fatta anche l’iscrizione presso la Camera di commercio. In questa fase è anche prestare particolare attenzione al codice ATECO della propria  attività. La Srls è sottoposta inoltre agli stessi obblighi contabili di quella tradizionale. I libri contabili però possono essere tenuti sia su supporto cartaceo, oppure con modalità informatica. Si tratta di forme di registrazione su supporti di immagine.

Per quanto riguarda le tasse da pagare, si ricorda IRES (imposta sul reddito delle società) e l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). Fondamentale è anche considerare la posizione contributiva in materia di INPS. I soci che svolgono la loro attività per la società devono avere tutti iscrizione regolare presso l’Istituto. Si consideri circa 3.700 euro annuali, divisi in 4 rate. I contributi minimi sono calcolati su un imponibile base di circa 15.000 euro applicando l’aliquota del 22,5%. Nel caso in cui a fine esercizio l’imponibile fiscale a carico del singolo socio superi tale importo, si dovrà pagare un’integrazione.

Vantaggi e svantaggi

Se da una parte avere un capitale basso può sembrare un vantaggio, non è detto che lo sia. Infatti, valore troppo  basso potrebbe non essere capace di coprire tutte le spese iniziali. Anche i creditori potrebbero essere poco invogliati a prendere commesse per una società il cui capitale è troppo basso.

Questo inevitabilmente si tradurre in poca fiducia e credibilità della società che sta per nascere. Diciamo, che potrebbe cominciare a lavora sotto una cattiva luce. Sono previsti anche costi di gestione amministrativa-fiscale e contabile da parte di professionisti che devono appunto essere pagati. Rimane sicuramente evidente che il maggiore tra i vantaggi è quello che i soci rischiano solo il capitale aziendale e non il loro, quindi una tutela non indifferente.

DL Competitività: le novità per Srl e SpA

Interessanti novità in arrivo in tema di aperture di nuove SpA e Srl con l’entrata in vigore del DL Competitività (DL 91/2014). Come già accennato dal premier Renzi, l’art. 20 co. 7 ha modificato l’art. 2327 del Codice civile, riducendo a 50 mila euro il capitale sociale minimo necessario per costituire una società per azioni, contro i 120 mila previsti precedentemente. L’obiettivo è quello di incentivare la creazione di nuove start-up, allineandosi a quanto disposto dalla normativa degli altri Paesi europei riducendone soprattutto i requisiti di dotazione patrimoniale che scoraggiavano gli investitori.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, con l’art. 20 co. 8 il Decreto Competitività è intervenuto sulla disciplina del controllo nelle Srl eliminando una delle circostanze che comportano la nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco o revisore) eliminando tale vincolo nel caso in cui la società sia dotata di un capitale sociale almeno pari a quello previsto per la costituzione di una Spa: “per motivi sistematici e in un’ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese, viene abrogato il secondo comma dell’art. 2477 del Codice civile che impone alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni di nominare un organo di controllo o un revisore unico”.

La ripresa passa anche da qui…

Il Veneto dice NO alle Srl semplificate

Srl semplificate a chi? Non nel Veneto, che ha il triste primato di Regione d’Italia tra le meno attive sul profilo dell’apertura delle società a responsabilità limitata con il capitale simbolico di un euro.

Treviso è la città con più neoimprese nate sotto i decreti di liberalizzazione e sviluppo, ma le sue 64 unità sono nulla rispetto alle colleghe romane, ben 120 le Srl a capitale ridotto cui si aggiungono le 346 semplificate, e a quelle napoletane, 51 Srl a capitale ridotto, 202 semplificate.

A ruota viene Verona: nella città di Giulietta e Romeo sono 38 le srl semplificate relative agli under 35; 14 quelle a capitale ridotto, aperte agli over 35. Di queste, poi, 35 sono state registrate alla Camera di Commercio provinciale ma risultano ancora prive della dichiarazione di inizio attività.

Rispetto a questo dato poco incoraggiante, Marco Brunelli, responsabile dello sportello della Camera di Commercio di Verona che ha esattamente il compito di aiutare gli aspiranti imprenditori a realizzare la loro idea di impresa, ha dichiarato: “Le intenzioni con cui erano state fatte queste norme erano buone, ma non sufficienti. Le agevolazioni previste dal decreto aiutano coloro che già hanno i mezzi e le risorse per aprire un’impresa. Infatti viene facilitata la costituzione sia dal punto di vista burocratico, nella compilazione e nella trasmissione delle pratiche, sia dal punto di vista economico: mediamente costituire una srl costa 2 mila euro, mentre con queste normative è sufficiente il capitale simbolico di un euro. Ma le difficoltà e i costi di gestione restano gli stessi“.

In pratica, le buone intenzioni degli aspiranti giovani imprenditori veneti ci sono e sono tante, a giudicare il numero di richieste e di informazioni poste alla CCIAA o agli altri enti aperti ad hoc (come il Saf, il Servizi amministrativi fiscali, ossia il Caf Imprese della Cisl), ma la spesa, che resta comunque alta per sopperire ai costi di un investimento di questo tipo, scoraggia i più al punto che, prosegue Brunelli: “Si stanno facendo comunque passi avanti […] oltre a questi incentivi ci sono anche quelli a favore delle start up innovative“.

Solo il tempo ci dirà chi ha fatto lo scatto in avanti più interessante e produttivo.

 

Paola PERFETTI

 

Chiarimenti su srl semplificate e a capitale ridotto

La norma che regola le nuove srl semplificate e a capitale ridotto recava in sé alcune criticità, chiarite dall’intervento dell’ Assonime.

A questo proposito, infatti, l’Associazione delle società per azioni ha voluto rammentare che le Srl a capitale ridotto possono essere costituite solo da persone fisiche che abbiano compiuto i 18anni alla data della costituzione e con un capitale sociale minimo, anche simbolico, inferiore a €.10.000.
L’età rappresenta un elemento più vincolante per quanto riguarda la Srl semplificata, che può essere costituita solo da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età al momento della sua costituzione. La srl semplificata costituirebbe, quindi, una variante della srl a capitale ridotto destinata all’imprenditoria giovanile, per soci under 35 anni.

Viene però specificato che il requisito dell’età entra in gioco al momento della costituzione della società, oppure al momento dell’ingresso di nuovi soci ma non deve necessariamente permanere nel corso dell’intera vita sociale.
Ciò significa che il superamento del requisito anagrafico non determina effetti sulla partecipazione del singolo socio o sull’organizzazione della società.

Altro punto critico era rappresentato dall’atto costitutivo, in merito al quale è stato specificato: “non sussistendo per le Srl a capitale ridotto un richiamo al predetto modello standard di statuto, l’atto costitutivo di tale fattispecie non deve adeguarsi al predetto modello; inoltre, a differenza della Srl semplificate, la Srl a capitale ridotto deve sostenere tutte le spese tipiche della costituzione equiparandosi a qualsiasi società a responsabilità limitata tradizionale; la Srl semplificata, per la parte non regolata dal modello, può inserire clausole statutarie ulteriori “a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s”.

Il conferimento, sia per la srl semplificata sia per quella a capitale ridotto, deve essere fatto in denaro e deve essere versato all’organo amministrativo al momento della costituzione.
Si tratta di un obbligo che non vale in sede di aumento di capitale sociale oltre il tetto massimo del capitale consentito poiché l’aumento comporta il mutamento del modello societario e il passaggio al regime della srl ordinaria.
Per le regole di conservazione del capitale sociale “trovano applicazione le regole previste per le srl ordinarie” in tema di distribuzione di utili, operazioni sulle proprie quote, misure da adottare in caso di perdite che incidono sul capitale sociale.

Per quanto riguarda l’organo amministrativo, invece, viene specificato che:

  • per le Srl semplificate, essendo il ruolo di socio un requisito indispensabile per la nomina ad amministratore, si ritenere che esso abbia natura di causa di ineleggibilità/decadenza. Nel caso in cui, quindi, il soggetto nominato amministratore venga a perdere la qualifica di socio nel corso dell’incarico, esso decade anche dall’incarico di amministratore;
  • per le s.r.l.c.r. si dispone che l’atto costitutivo può affidare l’amministrazione a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. L’unico limite è quello che la funzione di amministratore non può essere attribuita a un soggetto diverso da una persona fisica. Pertanto, in assenza di indicazioni nell’atto costitutivo, gli amministratori nelle s.r.l.c.r. devono essere scelti tra i soci. L’atto costitutivo può però consentire di scegliere gli amministratori anche tra le persone fisiche non soci.

Vera MORETTI

Srl semplificate, l’ultima parola

 

Ne abbiamo parlato lungo il corso di tutta la settima appena trascorsa, cercando di spaziare lo sguardo dagli addetti ai lavori, ai docenti universitari e naturalmente a chi ne è coinvolto in prima persona, i giovani imprenditori che hanno scelto di aprire una società con un capitale di solo 1 euro. 

La parola quest’oggi va a Filippo Caravati, dottore commercialista dello Studio Caravati di Milano, che tra vantaggi e perplessità circa la nuova forma societaria, si pone un quesito: non sarebbe stato più opportuno intervenire con una riforma o delle semplificazioni fiscali per quanto concerne la gestione della vita delle Srl, semplificate o ordinarie che siano?

Srl semplificata: pensa sia una soluzione vincente per incentivare l’imprenditoria in un momento così difficile o si rivelerà un flop?
Ritengo che l’idea in sé sia buona, però i problemi applicativi ed i vincoli di questa nuova forma societaria saranno di sicuro un ostacolo all’utilizzazione nell’immediato futuro. E’ sufficiente pensare che la Srl semplificata è già stata, per così dire, “corretta” introducendo la Srl a capitale ridotto, la quale ha aperto la compagine societaria anche a persone fisiche con età superiore a 35 anni, cosa non prevista dal precedente modello.

Quali sono secondo lei i limiti di questa forma societaria?
Paradossalmente proprio il vantaggio del capitale ridotto può risultare anche il principale difetto.Inoltre le disposizioni sulla Srl semplificata permettono a più persone fisiche di costituire una società in maniera rapida ed economica, ma sia la gestione sia l’eventuale chiusura della stessa sconterà gli stessi costi di una srl “tradizionale”. E’ ovviamente limitativa infine anche la circoscrizione della compagine societaria solo a persone fisiche di età inferiore a 35 anni. Tale limite di età è stato eliminato nella forma della Srl a capitale ridotto, ma permane l’impossibilità per le persone giuridiche di partecipare a tali società.

Come mai si è scelto in un secondo momento di estendere la possibilità di Srl a 1 euro anche agli over 35 (Srl a capitale ridotto)?
Questa estensione probabilmente è stata attuata a seguito delle molteplici critiche ed osservazioni …

La normativa per gli addetti ai lavori (commercialisti, notai, avvocati) al momento è chiara o presenta molte situazioni nebulose?
La normativa attuale è sicuramente ancora poco chiara. Il Consulente che oggi si accinge a seguire lo startup di una Srl del genere prende delle decisioni di merito, ad oggi non ancora supportate o confermate da giurisprudenza civilistica e tributaria in quanto ancora non presenti.

Se l’estrema semplicità e economicità di avvio di un’impresa semplificata è il suo punto di forza, la dotazione minima di capitale non potrebbe rivelarsi nel tempo il suo principale punto di debolezza?
Come già detto prima, è chiaro che il capitale ridotto non rende agevole l’operatività della newco, né è sufficiente comunque per ottenere alcun credito bancario. Vero è che anche con una srl tradizionale con capitale di soli 10.000 Euro si fa poca strada. In tutti i casi la società necessita di ulteriori finanziamenti e/o versamenti da parte dei soci, o comunque di soggetti garanti.

Quali misure alternative potevano essere adottate dal Governo per favorire l’imprenditoria, soprattutto giovanile? In sostanza, si poteva fare qualcosa di meglio?
Ritengo che più che qualcosa di meglio occorreva concepire qualcosa di diverso: sia la Srl semplificata che la Srl a capitale ridotto, dopo la costituzione, sono società che vengono gestite in modo “ordinario”, e come le Srl tradizionali sono soggette a tutta una serie di adempimenti civilistici e fiscali che rendono comunque onerosa la gestione. L’elenco è lungo: bilancio, dichiarazione dei redditi, Irap ed Iva, comunicazione dei beni ai soci, black list, intrastat, elenchi clienti/fornitori, normativa sulle società di comodo, dalla normativa sulle perdite triennali, studi di settore, ecc.. A mio parere gli adempimenti dovevano essere esaminati in modo unitario per semplificare non solo alcuni aspetti civilistici, ma anche quelli fiscali.

Restando in tema di giovani e imprese semplificate a capitale ridottissimo, in Italia possiamo auspicarci per il futuro la presenza di forma di investimento come quelle già praticate nel mondo anglosassone dai Business Angels?
Ritengo che la funzione dei Business Angels e degli Incubatori sia importantissima per lo sviluppo, soprattutto perché il supporto di questi operatori agevola molto le startup meritevoli. In tal senso avere soci solo persone fisiche farà propendere all’utilizzo di srl tradizionali, vanificando parte dell’agevolazione.

Alessia CASIRAGHI

Sarà anche semplificata, ma non piace…

di Davide PASSONI

In Italia, si sa, le cose semplici non piacciono. A nessun livello. Ecco perché, forse, è stato un boomerang affibiare alla nuova “Srl con 1 euro” l’aggettivo “semplificata”. Fatto sta che questa nuova forma societaria, che a noi di Infoiva aveva incuriosito molto una volta che era stata lanciata, pare non convincere.

Ci aveva incuriosito, dicevamo… Infatti, il focus della settimana appena trascorsa è stato proprio sulla Srls. E perché non convince? Se da un lato le camere di commercio la vedono come uno strumento utile per favorire l’imprenditoria giovanile (anche se già ne esistono altri, forse più efficaci), sono invece molto forti le perplessità dei commercialisti, docenti universitari, notai, consulenti del lavoro e altre categorie professionali. Il limite che un po’ tutti ci vedono? Va bene la costituzione della società, ma poi come fare affinché resti in piedi e abbia il credito necessario per poter operare?

Eppure non sono poche le persone che l’hanno aperta. Ecco perché non poteva mancare la voce di chi ha fondato la prima Srls a Milano.
Leggi l’intervista a Renato Mattioni, Segretario generale della Camera di commercio di Monza e Brianza

Leggi l’intervista a Maria Loreta Raso, dirigente dell’Area Anagrafe economica della Camera di Commercio di Torino

Leggi l’intervista ad Ahmad Choulak, fondatore della prima Srl semplificata del territorio milanese

Leggi l’intervista a Gaetano Presti, Docente di Diritto Commerciale all’Università Cattolica di Milano

Leggi l’intervista a Lorella Villa, commercialista milanese

Impresa a 1 euro: la pagella dei commercialisti

Ultima tappa del viaggio di Infoiva che questa settimana ci ha condotto alla scoperta delle Srl semplificate o a capitale ridotto. Dopo aver passato sotto il microscopio, grazie all’aiuto di Camere di Commercio, esperti in materia e docenti di diritto tributario questa nuova forma di iniziativa aziendale, la parola passa ai dottori commercialisti.

Quali i vantaggi delle Srl semplificate? Era davvero questa la forma di sostegno più auspicabile per l’imprenditoria italiana, e giovanile, in un momento critico e poco promettente? Il Governo poteva fare qualcosa di meglio?

A rispondere a questo quesiti è Lorella Villa, dottore commercialista di Milano, che a promuovere le Srl semplificate pone qualche perplessità, soprattutto di natura imprenditoriale.

Leggi l’intervista a Lorella Villa, dottore commercialista di Milano

Srl semplificata? Uno specchietto per allodole

Quanto sarà davvero d’aiuto all’imprenditoria italiana l’introduzione delle Srl semplificate? Dopo la bocciatura di Marina Calderone, Presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e del Comitato unitario delle professioni, che l’ha definita un vero flop, abbiamo chiesto ai professionisti del settore, che ogni giorno si trovano a operare tra difficoltà e criticità di chi decide di avviare un’impresa, che cosa ne pensano dell’iniziativa di sostegno imprenditoriale del Governo.

Infoiva ha intervistato Lorella Villa, dottore commercialista dello Studio Villa di Milano.

Srl semplificata: pensa sia una soluzione vincente per incentivare l’imprenditoria in un momento così difficile o si rivelerà una manovra ad altissimo rischio flop?
Rischio flop: il vantaggio delle Srl semplificate è all’atto della costituzione perchè costano meno, ma costituire una Srl ordinaria costa 2.500 euro. Basta andare dal notaio, versare il capitale minimo richiesto che è pari a 2.500 euro e con lo stesso importo si paga la parcella del notaio. Quindi di fatto l’unico vantaggio della Srl semplificata è il risparmio dell’onere notarile. Ma la questione è un’altra: se si vuole aprire un’impresa, il problema non sono i 2.500 euro iniziali da stanziare, il problema riguarda la fase successiva di vita dell’azienda. Le banche non concedono finanziamenti, gli istituti di credito chiedono garanzie. A mio avviso si tratta solo di uno specchietto per le allodole. Il problema non è la fase di avvio dell’impresa, ma la sua vita successiva: tutte queste Srl semplificate come avranno accesso al credito? Le banche chiederanno forme di garanzia private ai soci, e quindi a quel punto valeva la pena costituire una Srl ordinaria.

Ma per costituire una Srl normale non è richiesto un capitale minimo di 10.000 euro?
Si, ma non c’è l’obbligo di versamento dell’importo all’atto della costituzione. La cifra di 10.000 euro è l’importo minimo da sottoscrivere: all’atto della costituzione si ha l’obbligo di versare 2.500 euro, che è l’importo richiesto per legge, il restante capitale si ha tempo tutto il corso della vita dell’azienda per versarlo.

Secondo lei per quale ragione si è scelto in un secondo momento di estendere la possibilità di Srl a 1 euro anche agli over 35, tramite la Srl a capitale ridotto?
Secondo me non ha alcun senso, in maniera particolare l’Srl a capitale ridotto per gli over 35. Quantomeno la forma di Srl semplificata per under 35 ha il vantaggio di non dover versare gli oneri notarili.

Il vostro studio ha ricevuto richieste per l’apertura di Srl semplificate?
Ho ricevuto una richiesta, pur avendo espresso dal mio punto di vista alcune perplessità sull’adozione di questa forma societaria al cliente. Mi spiego meglio: se si decide di fare l’imprenditore il problema non riguarda il dover stanziare o meno 2.500 euro iniziali, ma piuttosto l’aspirante imprenditore dovrebbe chiedersi: poi con quali soldi lavoro? Come mi presento in banca per la richiesta di un finanziamento?

La normativa per gli addetti ai lavori (commercialisti, notai, avvocati) al momento è chiara o presenta molte situazioni nebulose?
Da un punto di vista contabile e di adempimenti amministrativi e fiscali non cambia nulla rispetto ad una Srl ordinaria. L’unica differenza, che però a questo punto spetta ai notai, riguarda il modello di statuto standard pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cui ci si deve attenere strettamente, mentre in una Srl ordinaria lo statuto può variare e possono essere introdotte alcune clausole. Prendo questo spunto per introdurre una questione successiva che riguarda i notai: se lo studio notarile non può per legge ricevere compensi per costituire Srl semplificate per under 35,  il rischio reale è che venga fatto ostruzionismo.

Quali misure alternative potevano essere adottate dal Governo per favorire l’imprenditoria, soprattutto giovanile? In sostanza, si poteva fare qualcosa di meglio?
Operando sul campo posso dire che il problema più grosso per chi vuole aprire o ha già avviato un’impresa riguarda l’accesso al credito: un serio aiuto per chi vuole fare impresa oggi in Italia è agevolare i finanziamenti, favorire l’accesso al credito, intervenendo con delle forme di garanzia interbancarie o Confidi. E’ questo il vero problema che abbiamo oggi in Italia.

Restando in tema di giovani e imprese semplificate a capitale ridottissimo, in Italia possiamo auspicarci per il futuro la presenza di forme di investimento private (capital venture)?
Ne dubito. In Italia manca una vera cultura d’impresa. Nessuno è disposto a investire su una buona idea, in Italia non si fa più nulla, non si produce più, stiamo diventando il peso dei servizi, tutto viene convogliato all’estero. Non ci sono in Italia le condizioni per lavorare: i costi dell’energia sono i più alti in Europa, i tempi della Giustizia sono secolari, gli imprenditori stranieri scelgono di non investire in Italia perchè non c’è certezza del diritto. Prendiamo il caso di imprenditori che vantano crediti verso i loro clienti: anche appellandosi alla giustizia i tempi per il risarcimento sono di minimo 3-4 anni, nel frattempo però l’impresa può essere già fallita. Per fare davvero qualcosa per sostenere l’imprenditoria occorrerebbe snellire la burocrazia, l’amministrazione, non certo regalare il contentino della Srl semplificata che riduce a zero la spesa del notaio.

Alessia CASIRAGHI

Srl semplificata? Io l’ho aperta, ecco come

Va bene, parliamo di Srl semplificata, di come le camere di commercio vedono questo strumento di incentivo all‘imprenditoria giovanile, ne recepiamo dubbi, commenti, favori, ma poi? Alla fin fine, che cosa pensa di questo strumento chi, effettivamente, ne fa uso?

Noi di Infoiva lo abbiamo chiesto proprio a uno di loro, Ahmad Choulak, ingegnere aeronautico di origini siriane la cui Siservices è la prima Srl semplificata registrata alla Camera di Commercio di Milano. Ecco la sua testimonianza.

Leggi l’intervista ad Ahmad Choulak