Ecobonus, bonus casa rilevante e acquisto: tutti i visti necessari

Ecobonus, vari bonus casa, rilevanti e acquisti: tutti gli interventi necessitano di visti e asseverazioni per beneficiare delle detrazioni fiscali. Per gli interventi in ecobonus disciplinati dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013 e non rientranti nel superbonus 110%, sono sempre necessarie le attestazioni tecniche. Inoltre risulta occorrente che gli interventi abbiano l’asseverazione di congruità delle spese, obbligatoria dal 12 novembre 2021 nel caso in cui si voglia trasferire il bonus a terzi. Esempio di cessione a terzi del beneficio riguarda la cessione del credito di imposta.

Ecobonus, obblighi di asseverazione e prezziari a eccezione degli interventi in edilizia libera

Gli ecobonus trovano la propria disciplina del decreto del ministero dello Sviluppo Economico Requisiti con decorrenza degli obblighi di asseverazione dal 6 ottobre 2020. Sui prezziari la legge di Bilancio 2022 non ha previsto l’obbligo di verifica delle spese sostenute per i lavori fatti in edilizia libera. Lo stesso vale anche per gli interventi con importi che non eccedono i 10 mila euro. La deroga opera anche in merito al visto di conformità, ma solo se si voglia utilizzare il bonus come detrazione nella dichiarazione dei redditi. Fanno eccezione, infatti, le situazioni nelle quali si intenda utilizzare il bonus mediante la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. In questi due casi, il visto di conformità delle spese è sempre necessario.

Bonus casa, facciate, sismabonus ordinario: quando serve l’asseverazione dei prezzi e il visto di conformità?

Per gli altri bonus, come il bonus casa, il bonus facciate, il sismabonus ordinario, il bonus per le barriere architettoniche al 75%, se il beneficio fiscale viene utilizzato come detrazione nella dichiarazione dei redditi, non sono da farsi adempimenti specifici. Ci si deve limitare a osservare gli adempimenti tradizionalmente richiesti come il pagamento mediante il bonifico tracciabile. Se invece si voglia utilizzare la cessione del credito di imposta oppure ottenere lo sconto in fattura è necessario, per i pagamenti dal 12 novembre 2021, procedere con l’asseverazione dei prezzi e del visto di conformità, compreso il bonus facciate. Fanno eccezione gli interventi in edilizia libera o quelli entro i 10 mila euro di importo.

Bonus casa rilevante per recupero patrimonio edilizio: quali interventi sono agevolabili?

Entrando nello specifico delle misure che non siano il superbonus 110% e il bonus facciate, nel caso del bonus casa rilevante, ovvero quello concesso per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario far riferimento alle lettere a) e B) del comma 1, dell’articolo 16 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Le agevolazioni fiscali previste per queste tipologie di interventi consistono nella detrazione dell’Irpef pari al 50% da ammortizzare nei 10 ani successivi. Dal 2025 la detrazione fiscale del bonus casa rilevante potrebbe scendere al 36%. Gli interventi possono consisteste, più dettagliatamente, in manutenzioni straordinarie volte al restauro o al risanamento conservativo o in ristrutturazioni edilizie sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze. Sia gli interventi di manutenzione straordinaria che quelli ordinari possono risultare agevolabili e trasferibili anche se gli interventi interessano le parti comuni di un edificio residenziali, compresi i condomini.

Bonus casa rilevante per recupero patrimonio edilizio: quali visti e asseverazioni sono necessari?

Gli interventi rientranti nel bonus casa rilevante necessitano dei seguenti visti e asseverazioni:

  • le autorizzazioni comunali, comprese la Cila, la Cilas, la Scia, i permessi a costruire e la fattura;
  • il bonifico parlante solo per lo sconto in fattura e per l’eventuale quota non coperta dal bonifico stesso;
  • l’asseverazione ai requisiti tecnici da inviare all’Enea. In tal caso, l’asseverazione necessaria è solo quella semplificata del bonus casa per interventi rientranti nel risparmio energetico riportati nella Guida rapida dell’Enea del 21 novembre 2018;
  • asseverazione tecnica antisismica da inviare allo Sportello unico dell’edilizia (Sue);
  • la congruità dei prezziari, a esclusione degli interventi effettuati in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro. Tale asseverazione deve essere effettuata in carta libera se non previsto diversamente;
  • il visto di conformità nella comunicazione, a eccezione dei casi di interventi effettuati in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro;
  • la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione, se cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura.

Bonus casa acquisti, che cos’è e quali sono i visti necessari per le agevolazioni fiscali

Nel bonus casa acquisti si rientra nel campo degli interventi interessanti gli acquirenti di immobili che facciano parte di interi fabbricati oggetto di interventi di risanamento conservativo o di restauro o di ristrutturazione edilizia. Gli interventi devono essere realizzati da imprese di costruzione o di ristrutturazione o da cooperative di edilizia che provvedano nel termine di 30 mesi dal completamento dei lavori alla susseguente assegnazione o alienazione dell’immobile. Il diritto alla detrazione fiscale è pari al 50%.

Bonus casa acquisti, quali asseverazioni sono necessarie?

Nel caso del bonus casa acquisti sono necessarie le autorizzazioni comunali (Cila, Cilas, autorizzazione a costruire, Scia), ma non serve il bonifico parlante. Non sono necessari, altresì, nemmeno le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea, quelle tecniche antisismiche da inviare al Sue del Comune e le asseverazioni di congruità dei prezzi. Sono indispensabili, invece, i visti di conformità nella comunicazione e la comunicazione all’Agenzia delle entrate del tipo di opzione prescelta (sconto in fattura o cessione del credito di imposta).

Bonus casa autorimesse, l’agevolazione fiscale vale dal 2022 al 2024

Dal 2022 al 2024 è possibile avvalersi del bonus casa per la realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune. Su questa misura si può esercitare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Per questa tipologia di lavori sono necessarie tutte le autorizzazioni del Comune. Non risultano necessarie invece le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea e quelle da inoltrare al Sue del Comune. Risulta occorrente l’asseverazione di congruità dei prezzi. In attesa di chiarimenti, dovrebbe valere solo in caso di realizzazione e non nei casi di acquisto. Risulta necessario il visto di conformità nella comunicazione e la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione prescelta.

 

Superbonus 110% e bonus facciate: visti e asseverazioni necessari

Con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”, poi recepito dalla legge di Bilancio 2022, i soggetti che vogliano usufruire dei vantaggi fiscali del superbonus 110%, del bonus facciate e degli altri bonus edilizi, hanno l’obbligo di mettersi in regola con gli adempimenti (visti e asseverazioni) per poter sfruttare la tipologia di agevolazione fiscale preferita. L’asseverazione degli interventi è necessaria, a seconda dei casi, se si voglia utilizzare la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura al posto della detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Superbonus 110%: asseverazione di congruità delle spese per gli interventi

Il decreto “Antifrodi” ha cambiato il meccanismo di asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi e il visto di conformità del superbonus 110%. Per gli interventi fino al 12 novembre scorso, il visto di conformità non era necessario per le detrazioni dirette nella dichiarazione dei redditi. L’obbligo sussisteva solo per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A partire dall’entrata in vigore del decreto Antifrodi, l’asseverazione di congruità e il visto di conformità sono obbligatori anche per la detrazione nella dichiarazione dei redditi, con delle eccezioni.

Superbonus 110%, quando non è necessario il visto di conformità delle spese?

Nel caso del superbonus 110% il visto di conformità specifico non è necessario se il contribuente presenta il modello Redditi precompilato. Oppure se si utilizza il modello 730 e il 730 attraverso il sostituto di imposta. Inoltre, se la dichiarazione dei redditi viene “vistata” (nel caso di compensazione del credito con valore superiore a 5 mila euro), il visto generale assorbe anche quello specifico. Lo ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 16/E del 2021.

Superbonus 110%, visto di conformità e asseverazioni delle imprese

Peraltro, la stessa Agenzia delle entrate ha stabilito che gli stessi adempimenti di asseverazioni e di visti sono a carico delle imprese per le fatture emesse relative ai pagamenti intercorsi dal 12 novembre scorso. Ciò significa che le fatture emesse nel 2021 dovranno essere suddivise a seconda dell’obbligo di asseverazione e che buona parte delle fatture (fino all’11 novembre 2021) risultano esenti dal visto specifico.

Asseverazioni tecniche nel caso del superbonus 110%: cosa fare?

Per le asseverazioni tecniche relative al superbonus 110% è necessario rifarsi alle regole dei singoli interventi e al decreto del ministero per lo Sviluppo Economico dei “Requisiti per i lavori ecobonus” già a decorrere dal 6 ottobre 2020 e al decreto ministeriale numero 58 del 2017 in tema di sismabonus. In particolare, per il superbonus 110% c’è sempre l’obbligo del visto di congruità delle spese con individuazione dei prezziari ai quale riferirsi. Fanno eccezione i lavori nei quali il bonus viene calcolato sul costo di acquisto dell’unità abitativa, come avviene per il sismabonus acquisti.

Bonus facciate: quali visti e asseverazioni sono necessari?

Visti di conformità delle spese sostenute e asseverazione sono necessari anche per il bonus facciate. L’intervento prevede la detrazione Irpef e Ires del 90% per i lavori del 2020 e del 2021. A partire dal 2022 l’agevolazione fiscale è scesa al 60%. La detrazione fiscale deve essere ammortizzata nei 10 anni successivi. Le quote del beneficio devono essere di uguale valore secondo quanto prevedono i commi dal 219 al 224 dell’articolo 1, della legge numero 160 del 2019.

Asseverazioni tecniche per i lavori rientranti nel bonus facciate: quali sono?

Nel caso di interventi rientranti nel bonus facciate è necessario avere le autorizzazioni comunali (Cila, Cilas, Scia, permessi a costruire). Per gli obblighi è necessario rifarsi al relativo regolamento comunale. Potrebbe essere necessaria la notifica preliminare alla Asl qualora si ricada nelle situazioni del comma 1, dell’articolo 99, del decreto legislativo numero 81 del 2008. Risulta altresì necessaria sia la fattura che il bonifico parlante nel caso di sconto in fattura. Il bonifico parlante è occorrente tuttavia solo per la quota eventuale che non è coperta dallo sconto in fattura. Per i lavori “eco” è necessaria anche l’asseverazione dei requisiti tecnici da inviare all’Enea. Non non è necessaria, invece, l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello Unico per l’Edilizia (Sue) del Comune.

Altre asseverazioni di congruità in carta libera nel caso del bonus facciate

Una ulteriore asseverazione riguarda la congruità nel caso del bonus facciate, ma non per i bonus differenti dal superbonus 110%, se di edilizia libera oppure sotto i 10 mila euro dell’intervento stesso o se si tratta di bonus facciate. L’asseverazione deve essere ottemperata in carta semplice qualora non sia stata previsto un altro tipo di asseverazione. Analogamente, per il bonus facciate è previsto il visto di conformità nella comunicazione, ad eccezione dei bonus diversi dal superbonus 110%, se di edilizia libera o sotto i 10 mila euro di valore dell’intervento, oppure se bonus facciate. Infine, nel caso del bonus facciate è necessario procedere con la comunicazione dell’opzione scelta (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) all’Agenzia delle entrate.

 

Superbonus 110% e cessione del credito di imposta: come funziona?

Tra le opzioni per fruire delle agevolazioni fiscali del superbonus 110% e di altri bonus edilizi, una tra le più utilizzate è la cessione del credito di imposta. Insieme allo sconto in fattura, il credito di imposta copre il 99% delle modalità di utilizzo dei vantaggi fiscali dei bonus edilizi, secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle entrate il 7 novembre scorso.

Cessione del credito di imposta: che cos’è e come funziona?

A disciplinare le modalità di impiego della cessione del credito di imposta nel caso del superbonus 110% o degli altri bonus edilizi è l’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020. Secondo quanto disciplina la norma, infatti, per i soggetti che nell’anno 2020 e 2021 (con proroga al 2022 e negli anni successivi dalla legge di Bilancio) sostengano spese per interventi indicati nel comma 2, c’è la possibilità di utilizzare la detrazione fiscale – anziché direttamente nella dichiarazione dei redditi – come cessione del credito di imposta. Il soggetto che riceve il credito, ovvero chi esegue i lavori, può a sua volta cedere il beneficio ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Quante volte può essere ceduto il credito di imposta nel caso del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi?

La norma sopra esposta pone pertanto la possibilità di poter trasmettere il credito di imposta ad altri soggetti in conseguenza degli interventi rientranti nel superbonus 110% o negli altri bonus edilizi. A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che la cessione del credito di imposta può avvenire per un numero illimitato di volte. Il dettato normativo ha quindi previsto che la cessione del credito di imposta potesse divenire, con il tempo, una vera e propria moneta di scambio tra le imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione edilizia.

Limiti nell’utilizzo della cessione del credito di imposta e scadenza

La cessione del credito di imposta nel superbonus 110% o negli altri bonus edilizi incontra il limite, ovvio, del trasferimento della sola quota non utilizzata del credito stesso. Inoltre, la quota del credito di imposta utilizzabile nell’anno deve essere usata entro l’anno stesso e non può essere prorogata agli anni susseguenti. In caso contrario non potrebbe essere richiesto il rimborso e la quota andrebbe perduta.

Cessione del credito di imposta nel superbonus 110% negli anni 2022, 2023,  2024 e 2025

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato la cessione del credito di imposta come modalità di utilizzo dell’agevolazione fiscale anche agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Ciò vale sia per le altre agevolazioni edilizie (fino al 2024) che per il superbonus 110% (fino al 31 dicembre 2025). La Manovra 2022 ha provveduto alla proroga anche dell’altro strumento di utilizzo delle agevolazioni fiscali, ovvero lo sconto in fattura.

Differenza tra cessione del credito di imposta e sconto in fattura

La cessione del credito di imposta è differente dallo sconto in fattura. Nella cessione del credito di imposta il contribuente deve pagare l’intera obbligazione alla società che effettua i lavori derivante dagli interventi stessi. Con il pagamento, il contribuente fa sorgere il diritto al credito di imposta che può cedere a un soggetto terzo.

Come avviene la cessione del credito di imposta nel caso del superbonus 110%?

Un esempio può chiarire il funzionamento della cessione del credito di imposta nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%. Si ipotizzi che un contribuente faccia svolgere interventi per 10 mila euro rientranti nel superbonus 110% a un’impresa. L’impresa, al compimento dei lavori, emette fattura a favore del contribuente. Il valore totale della fattura è di 11 mila euro, ovvero dell’imponibile dei lavori maggiorato dall’Iva del 10%. Il contribuente deve procedere con il pagamento della fattura mediante bonifico parlante, come richiesto dalla disciplina.

Calcolo del credito di imposta spettante per i lavori del superbonus 110%

In sequenza, il contribuente procede a istituire l’iter per la cessione del credito di imposta verso un istituto di credito. La cessione del credito di imposta avviene per un valore pari alla detrazione totale. Ovvero per 12.100 euro, corrispondenti alla moltiplicazione del totale dei lavori comprensivi di Iva (11 mila euro) per il 110%. Il totale della detrazione viene riconosciuto al committente in un’unica soluzione con riduzione degli oneri della cessione stessa che vengono applicati dal soggetto cessionario.

 

 

Superbonus 110%, come si applica lo sconto in fattura?

Quasi la totalità dei bonus edilizi adottano come opzioni per fruire delle agevolazioni fiscali lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Nell’ambito del superbonus 110% le due opzioni hanno permesso ai contribuenti di accelerare la domanda di ristrutturazioni edilizie e di riqualificazione degli edifici unifamiliari o di lavori da eseguire sulle parti comuni di un condominio. Dagli ultimi dati disponibili dell’Agenzia delle entrate al 7 novembre 2021, il 99% delle agevolazioni fiscali inerenti il superbonus 110%, il bonus facciate e gli altri bonus edilizi ordinari, ha visto ricorrere agli strumenti dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

Sconto in fattura per superbonus 110% e altre agevolazioni edilizie: che cos’è?

La possibilità di utilizzare lo sconto in fattura è stata confermata dalla legge di Bilancio 2022, dopo l’applicazione del beneficio fiscale già negli anni 20200 e 2021. L’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020 ha previsto, infatti, che per i lavori riportati nel comma 2, ovvero quelli rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi, sia possibile scegliere uno sconto sul corrispettivo che il contribuente deve pagare a chi svolge i lavori per un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato da chi effettua gli interventi. L’impresa che esegue i lavori può recuperare quanto dovuto sotto forma di credito di imposta, dello stesso importo.

Cosa può fare la ditta che svolge i lavori dello sconto in fattura?

Il fornitore dei lavori può, a suo volta, cedere il credito ad altri soggetti. Il contribuente, invece, può utilizzare lo sconto in fattura (o la cessione del credito di imposta) in alternativa all’utilizzo diretto dell’importo agevolato del superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi.

Sconto in fattura sul superbonus 110% e bonus edilizi: cosa cambia con la legge di Bilancio 2022?

La legge di Bilancio 2022 ha confermato il ricorso allo sconto in fattura nei casi di detrazione fiscale del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. In particolare, per le spese edilizie rientranti nel superbonus e nelle ristrutturazioni il contribuente può chiedere al fornitore dei lavori di applicare lo sconto in fattura. Tale sconto si applica sul corrispettivo fino all’importo limite pari al corrispettivo stesso.

Sconto in fattura per il superbonus 110%, può essere anche parziale?

Lo sconto in fattura applicato nei casi di superbonus o degli altri bonus edilizi può essere anche parziale. In tal caso, il contribuente lascia al fornitore dei lavori la possibilità di incassare una parte del corrispettivo in denaro, oltre alla quota che risulta fiscalmente a carico del contribuente. Il contribuente, a sua volta, può detrarre la restante parte del beneficio e può anche cederlo a terzi come credito di imposta.

Sconto in fattura e sconto commerciale nel superbonus 110%: come procedere?

Lo sconto in fattura derivante dalle detrazioni fiscali del superbonus 110% non deve essere confuso dallo sconto commerciale che l’impresa può applicare al corrispettivo. Nel caso dello sconto commerciale, vi è un minor corrispettivo da pagare all’impresa che dunque ricava meno dal lavoro eseguito. L’applicazione dello sconto in fattura non comporta, invece, alcuna riduzione dei ricavi per l’impresa che esegue il lavoro. Si tratta, piuttosto, di una modalità a se stante di pagamento di quanto dovuto. Nel caso dello sconto in fattura, pertanto, non diminuisce il valore della base imponibile. Lo sconto deve essere applicato sul valore totale dell’intervento, comprendendo anche l’Iva.

Come si applica lo sconto in fattura nel caso del superbonus 110%?

Nel caso in cui si richieda lo sconto in fattura per i lavori eseguiti nell’ambito del bonus facciate con il 90% di detrazione fiscale (dal 2022 si applica la detrazione del 60%) su un importo dei lavori di 10 mila euro, l’impresa che esegue i lavori emette fattura per 11 mila euro totali. L’importo deriva dal totale dei lavori (10 mila euro) più l’Iva del 10% (mille euro). Lo sconto in fattura da applicare al totale darà luogo alla detrazione di 9.900 euro, corrispondente al 90% di 11 mila euro. In questo caso, il contribuente dovrà versare all’impresa la quota fiscale che rimane a suo carico, ovvero 1.100 euro.

 

Sismabonus, nella nuova versione i limiti di spesa sono più alti del 50%

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino a tutto il 2024 il sismabonus. La misura edilizia, rivista dal nuovo impianto normativo, rafforza i limiti di spesa che diventano più alti del 50%. L’agevolazione fiscale è contenuta nelle misure antisismiche e le opere di messa in sicurezza statica degli edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. A seconda dei casi, il bonus spetta nella misura del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. Può essere applicato il super sisma bonus con la detrazione del 110% a partire dal 1° luglio 2020. In questo caso le scadenze risultano diversificate a seconda delle situazioni.

Sismabonus, che cos’è?

Il sismabonus è la misura che consente di ottenere la detrazione del 50% su un ammontare massimo di spesa per interventi edilizi di 96 mila euro. Il limite vale per ciascuna unità abitativa e per ogni anno. Fino al 31 dicembre 2024 la detrazione deve essere ripartita per 5 quote per ogni anno dello stesso importo. La detrazione più consistente, del 70% o dell’80%, si può ottenere per gli interventi di riduzione dei rischi sismici di 1 o 2 classi. Più alti sono i benefici (80% o 85%) per gli interventi nelle parti comuni di un edificio condominiale.

Super sisma bonus, quando si applica la detrazione del 110%?

Dalla ricostruzione partita dopo il terremoto del 2016, deriva il super sisma bonus con detrazione fino al 110%. In particolare, il comma 8 ter aggiunge all’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020 gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da terremoti che si sono verificati a partire dal 1° aprile 2009 e dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spettante è pari al 110%. Le relative spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Il rafforzamento del super sisma bonus: aumento del limite di spesa del 50%

La proroga operata della legge di Bilancio 2022 fino a tutto il 2025 del super sisma bonus è in vigore sia per le abitazioni unifamiliari che per i condomini. il comma 4 ter dell’articolo 119 del decreto “Rilancio” prevede inoltre l’aumento delle spese edilizie antisismiche del 50% di quanto previsto dal superbonus 110%. Tali limiti di spese si riferiscono non solo agli interventi antisismici, ma anche a quelli relativi all’efficienza energetica.

Quando si possono detrarre più spese antisismiche e lista dei Comuni interessati

Il limite rafforzato si può applicare nel caso di interventi di ricostruzione di edifici che abbiano subito danni sismici in determinati Comuni. La lista dei Comuni interessati si può trovare:

  • in allegato al decreto legge numero 189 del 2016;
  • nel decreto legge numero 39 del 2009;
  • sugli immobili per i quali è stata redatta la scheda AeDes per  Comuni fuori cratere. L’edificio deve, dunque essere stato dichiarato inagibile e tale inagibilità deve essere diretta conseguenza dell’evento sismico;
  • la lista dei Comuni interessati dagli eventi sismici accaduti dopo l’anno 2008 con conseguente dichiarazione dello stato di emergenza.

Proroga super sisma bonus generico per persone fisiche e condomini

L’ultima proroga del super sisma bonus riguarda tutti, sia le persone fisiche che i condomini. Gli immobili devono essere situati nei Comuni delle zone 1, 2 e 3. La misura prevede, per i condomini, i mini condomini, ovvero le persone fisiche unico proprietario o comproprietari fino al limite di 4 unità, le associazioni di volontariato (Adv), le Onlus, le associazioni di promozione sociale, l’applicazione della detrazione fiscale del 110% fino al 31 dicembre 2023. Successivamente, la detrazione scende al 70% (nel 2024) e al 65% (nel 2025).

Persone fisiche, quali agevolazioni fiscali sismabonus per gli interventi del 2022?

Per le persone fisiche che svolgano interventi antisismici su villette unifamiliari o su unità funzionalmente autonome le detrazioni spetteranno per i lavori svolti durante tutto il 2022. Tuttavia, è necessario che al 30 giugno 2022 sia stato raggiunto almeno il 30% dello stato di avanzamento dei lavori. Per svolgere questi lavori non vi sono limiti di reddito e non è necessario presentare il titolo edilizio.

 

Superbonus 110%, come funzionerà la detrazione fiscale sugli interventi dal 2022 al 2025?

Con le modifiche definitive della legge di Bilancio 2022, le agevolazioni fiscali legate al superbonus 110% avranno una diversa disciplina a seconda degli immobili sui quali effettuare i lavori. Per le villette unifamiliari la Manovra ha previsto la proroga del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022. Ma al 30 giugno 2022 dovrà essere raggiunto almeno il 30% dello stato di avanzamento dei lavori (Sal). Il 30% dei lavori deve essere calcolato sull’intervento complessivo. Per gli immobili plurifamiliari il superbonus varrà fino al 2025. Ma la legge di Bilancio 2022 ha anche previsto la riduzione della percentuale di agevolazione fiscale nei prossimi anni. Nel 2024, infatti, il beneficio scenderà al 70% e nel 2025 al 65%.

Superbonus 110% nelle villette unifamiliari: lo stato di avanzamento dei lavori al 30 giugno 2022

Nelle cosiddette villette unifamiliari, si potrà beneficiare del superbonus 110% sulle spese relative agli interventi sostenute entro il 31 dicembre 2022. La legge di Bilancio 2022 ha dunque ampliato l’arco temporale delle spese ammesse al superbonus 110% che, nella precedente disciplina, dovevano essere state effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. La condizione essenziale per l’allungamento delle spese al 31 dicembre 2022 è che entro il 30 giugno prossimo gli interessati abbiano effettuato lavori per non meno del 30% rispetto all’intervento complessivo. La verifica deve essere effettuata sullo stato di avanzamento dei lavoro, a prescindere dal relativo pagamento.

Superbonus 110%, il 30% di Sal previsto per il 2022: su cosa?

In attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, nella legge di Bilancio 2022 non si parla del 30% di Sal del complessivo intervento agevolato. L’interpretazione dovrebbe portare, dunque, al 30% del totale delle spese riferito all’intero intervento. E non pertanto all’importo limite di spesa ammesso in detrazione in corrispondenza del 30% dello stato di avanzamento dei lavori occorrente per beneficiare dello sconto in fattura oppure della cessione del credito ddi imposta. Tale interpretazione si ritiene essere quella più corretta seguendo le risposte dell’Agenzia delle entrate agli interpelli numero 791 del 24 novembre 2021 e 538 del 9 novembre 2020.

Superbonus 110% per condomini e per i proprietari unici dal 2022

Il superbonus spetterà nella misura del 110% per le spese sostenute sugli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 per i condomini e i proprietari unici. L’importo della detrazione scenderà al 70% nel 2024 per terminare al 65% nel 2025. Le detrazioni spetteranno per l’esecuzione dei seguenti interventi:

  • per i lavori fatti dai condomini inerenti le parti comuni condominiali;
  • i lavori fatti dal proprietario unico su un edificio che va dalle due alle quattro unità;
  • per gli interventi trainati (e anche trainanti, sicuramente in numero minore) fatti dalle persone fisiche sulle singole unità abitative di un condominio. Ovvero dell’immobile del proprietario unico. Rientrano tra gli interventi le sostituzioni della caldaia autonoma e delle finestre delle singole unità abitative;
  • gli interventi fatti effettuare dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps);
  • gli interventi relativi alla demolizione e alla ricostruzione degli immobili secondo quanto prevede il Testo unico dell’edilizia alla lettera d) del comma 1, dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001.

Superbonus 2022, le altre novità della legge di Bilancio 2022

Rispetto alla prima bozza della legge di Bilancio 2022, la versione finale ha apportato varie novità sul superbonus 110%. In particolare, la proroga delle spese ammesse al superbonus 110% entro il 31 dicembre 2022 poteva avvenire nel caso in cui la Cila o la Cilas fossero state presentate prima del 1° ottobre 2021. La versione finale della legge di Bilancio 2022 ha superato questo vecchio limite. Un ulteriore limite prevedeva che l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superasse i 25 mila euro all’anno e l’unità abitativa fosse come abitazione principale del richiedente il beneficio. Infine, la versione definitiva della legge di Bilancio 2022 ha rimosso i precedenti limiti relativi al caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio. La prima versione prevedeva che le formalità amministrative per acquisire il titolo abilitative avrebbero dovuto essere state già avviate entro il 30 settembre scorso.

Fisco, caro bollette, bonus edilizi, pensioni: ecco tutte le novità della legge di Bilancio 2022

L’ultimo giro di boa per la legge di Bilancio 2022 è arrivato nella giornata del 29 dicembre 2021 con il voto finale alla Camera. Con la maggioranza di voti di 414 sì rispetto ai 47 no, è arrivato il via libero definitivo alla Manovra di Draghi con una spesa complessiva di 36,5 miliardi di euro, coperture per 13,2 e indebitamento per 23,3 miliardi. Numerose le novità previste per il prossimo anno: Fisco, decontribuzione, bonus edilizi, pensioni, Pubblica amministrazione e tanto altro.

Fisco, riduzione delle aliquote Irpef a 4 e abolizione Irap

Arriva la riduzione delle aliquote Irpef che passeranno dalle attuali cinque a quattro. La legge di Bilancio 2022 prevede aliquote del 23%, 25%, 35% e 43%. Rimane il bonus di Renzi rivisto dall’allora ministro dell’Economia Gualtieri di 100 euro mensili per i redditi fino a 15 mila euro. Gli effetti del taglio dell’Irpef si vedranno già da marzo prossimo. Arriva anche l’abolizione dell’Irap per 853 mila lavoratori autonomi: a beneficiarne saranno soprattutto i liberi professionisti, le ditte individuali e le società semplici.

Decontribuzione per redditi fino a 35 mila euro all’anno

Per tutto il 2022 sui contributi vigerà lo sconto dello 0,8% purché la retribuzione imponibile non ecceda i 2.692 euro al mese (calcolata per tredici mensilità). La decontribuzione si applica dunque ai redditi fino a 35 mila euro al mese. Non rientrano nello sconto contributivo colf, badanti e lavoratori domestici.

Pensioni, nel 2022 nuove uscite con la quota 102

In tema di pensioni, debutterà nel 2022 la quota 102 che prenderà il posto di quota 100. Si potrà andare in pensione all’età di 64 anni e con almeno 38 anni di versamenti. I pensionamenti anticipati attesi per il prossimo anno con quota 102 sono 16.200. Prorogata anche l’opzione donna e previsto il rafforzamento dell’Ape sociale con 23 nuove categorie di lavoratori impiegati in mansioni gravose che potranno uscire a 63 anni. Per i lavoratori dell’edilizia e i ceramisti è previsto un corsia preferenziale per l’Ape sociale: gli anni di contributi dovranno essere almeno 32 e non 36 come per tutte le altre categorie di lavoratori gravosi.

Bonus edilizi, prorogati con novità superbonus 110% e facciate

Prorogati i bonus edilizi per il 2022, in particolare il superbonus 110% e il bonus facciate. Ma con delle novità dettate dalla possibilità di ricorrere alle misure ma anche ai controlli anti frode. Il superbonus 110% è stato confermato per tutto il 2022 per le villette, ma entro il 30 giugno 2022 è necessario raggiungere almeno il 30% di stato di avanzamento dei lavori (Sal). I condomini potranno avvantaggiarsi del superbonus 110% ma con una riduzione delle detrazioni fiscali che scenderà fino al 65% entro il 2025. Confermato anche il bonus facciate ma con la riduzione dell’agevolazione fiscale dal 90% al 60%. Tra le novità anche l’obbligo del visto di conformità delle spese agli interventi per importi entro i 10 mila euro.

Imprese, prorogato l’ex iperammortamento fino al 2025

Prorogato fino a tutto il 2025 anche l’ex iperammortamento dei beni tecnologici 4.0. Il credito di imposta corrispondente viene stabilito nelle misure:

  • del 20% (aliquota dimezzata dal 40%) per la quota fissa delle spese fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 10% (aliquota dimezzata dal 20%) per spese tra i 2,5 e i 10 milioni di euro;
  • del 5% (aliquota dimezzata dal 10%) per spese oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni.

Vengono inoltre stanziati altri 900 milioni di euro per l’acquisto e il leasing di beni strumentali rientranti nella “Nuova Sabatini“. L’incentivo rimarrà in vigore fino a tutto il 2027.

Caro bollette, benefici sull’Iva e sugli oneri

La legge di Bilancio 2022 interviene anche sul caro bollette con più misure. In primis, l’azzeramento degli oneri generali di sistema relativi alle bollette dell’elettricità domestica e non domestica per le basse tensioni (fino a 16,5 kW). L’Iva sul gas naturale si riduce al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema del gas naturale per tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche. In arrivo anche il potenziamento dei bonus per gli utenti svantaggiati.

Pubblica amministrazione, più premi e sale il tetto massimo dei compensi

Novità in arrivo anche per i lavoratori della Pubblica amministrazione. Il governo ha stanziato 200 milioni di euro per incrementare i fondi integrativi destinati ai premi dei dipendenti del pubblico impiego. Ne beneficeranno, in particolare, i lavoratori delle amministrazioni pubbliche centrali, con 110,6 euro per gli statali e 89,4 euro per gli insegnanti. Si tratta di componenti di aumento dello stipendio legati a premi per le performance dei lavoratori del pubblico impiego. Sale da 240 mila a 249 mila il tetto stipendiale riconosciuto come limite ai lavoratori della Pubblica amministrazione, ma solo a partire dal 2023.

 

Superbonus 110%, le novità del 2022: Sal al 30% entro giugno per le ‘villette’ unifamiliari

La proroga a tutto il 2022 del superbonus 110% richiede, per le villette unifamiliari, il raggiungimento di almeno il 30% dello stato di avanzamento dei lavori (Sal) entro il 30 giugno 2022. Tra le altre novità del superbonus per il prossimo anno anche il mancato tetto dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Va a decadere anche la regola sulla mancanza di una data certa entro la quale deve essere presentata la Cilas o la domanda del titolo urbanistico.

Superbonus 110% nel 2022, quali sono le novità al decreto legge numero 34 del 2020?

Rimane, dunque, come condizione essenziale per le agevolazioni fiscali del superbonus per il 2022, l’aver concluso almeno il 30% dei lavori entro fine giugno. L’adempimento riguarda le cosiddette “villette” unifamiliari. Più nel dettaglio, il nuovo comma 8 bis dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020, specifica che la detrazione del superbonus 110% “spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siamo stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo”. Sono le persone fisiche, così come previsto dal comma 9 della lettera b) del citato decreto, a richiedere lo svolgimento degli interventi agevolati. 

Superbonus 110%, ecco cosa si intende per villette e unità plurifamiliari

La condizione dell’avanzamento dei lavori del superbonus al 30% entro il 30 giugno 2022 interessa gli edifici unifamiliari, ovvero le cosiddette “villette”, e le unità situate nei contesti plurifamiliari. Queste ultime devono essere funzionalmente indipendenti e dotate di un accesso autonomo. Risulta importante stabilire cosa significhi completare almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.

Cosa significa raggiungere il 30% di Sal a fine giugno 2022 nei lavori del superbonus 110%?

Il raggiungimento del 30% di stato di avanzamento dei lavori (Sal) del superbonus 110% va rapportato all’intervento considerato nel suo complesso e non soltanto alle spese agevolate. In attesa di ulteriori indicazioni, si può prendere in esame quanto ha chiarito l’Agenzia delle entrate nell’interpello numero 791 del 2021. Nel calcolo del 30% di Sal devono essere incluse tutte le spese inerenti il capitolato di spesa, sia quelle agevolate che quelle non agevolate. Tale procedura risulta essere differente rispetto a quella richiesta per l’attestazione del 30% su un singolo intervento agevolato ai fini dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

Superbonus 110%, le agevolazioni fiscali dei condomini, edifici plurifamiliari e Iacp

Diversa è invece la scadenza applicata agli edifici degli Iacp per poter beneficiare del superbonus 110%. Condomini, edifici plurifamiliari che abbiano un solo proprietario, edifici Iacp, cooperative di abitazioni. Ma anche Onlus e tutti gli altri enti previsti dal comma 9 lettera d bis) hanno altre scadenze sugli interventi di superbonus 110% per il 2022. In tutte queste situazioni, infatti, la scadenza del 30 giugno 2022 è perentoria e non prorogabile. Dunque gli interventi devono essere portati a termine entro fine giugno prossimo. Agli enti appartengono anche quelli sportivi in quanto non considerati persone fisiche.

Superbonus 110%, qual è il ruolo dell’amministratore del condominio?

L’amministratore di un condominio agisce in prima linea per realizzare gli interventi previsti dal superbonus 110%. In linea generale, infatti, l’amministrazione deve fornire informazioni sulla misura edilizia, se risulta applicabile il sismabonus e sulle altre agevolazioni fiscali. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per questo ruolo, gli amministratori non debbano chiedere un compenso aggiuntivo che possa essere incluso tra le spese ammissibili alle detrazione.

Cosa deve fare l’amministratore di condominio per il superbonus 110% e per le altre agevolazioni edilizie?

Pertanto, l’amministratore deve attivarsi affinché il condominio possa concorrere al superbonus 110% e alle altre agevolazioni edilizie. Nel suo ruolo di informatore, l’amministratore deve spiegare le opportunità delle varie misure, i vantaggi e le procedure che bisogna seguire. Inoltre deve convocare una prima assemblea. In questa seduta può avvalersi di consulenti tecnici, legali e fiscali che possano rispondere in maniera esaustiva alle domande e ai dubbi dei condomini.

Superbonus 110% e opportunità da spiegare durante l’assemblea di condominio

Di norma, all’amministratore viene proposto un pacchetto relativo alle possibilità di interventi edilizi rientranti nel superbonus 110% e nelle altre agevolazioni edilizie. L’offerta, anche economica, proviene dal general contractor. L’amministratore la deve valutare e proporla all’assemblea condominiale. Durante la seduta deve spiegare quali siano gli interventi ricadenti nel superbonus 110% e quali, invece, potrebbero generare un residuo di spese da dividere tra i vari condomini.

Quali informazioni deve fornire l’amministratore di condominio per il superbonus 110% e per gli altri interventi?

In particolare, deve essere chiarito se i tecnici convenzionati con il contraente generale, per le loro verifiche e gli studi di fattibilità, comportino dei costi a carico dei proprietari delle unità abitative. Inoltre l’amministratore deve informare i condomini se i professionisti e le imprese che svolgeranno i lavori ricorrano allo sconto in fattura oppure alla cessione del credito. Nel primo caso, gli interventi possono procedere senza dover anticipare dei costi da parte dei proprietari delle unità abitative. Nel secondo caso, si procedere con il pagamento di quanto sia dovuto alle imprese e ai professionisti, anche mediante dei finanziamenti bancari.

Superbonus 110%, come deve essere organizzata l’assemblea di condominio dall’amministratore?

Non è consigliabile che l’amministratore del condominio scelga da solo i lavori da far rientrare nel superbonus 110%. Per gli edifici da almeno 12 unità abitative si potrebbe procedere con la nomina di un consiglio di condominio mettendo all’ordine del giorno la scelta dei tre condomini che lo compongono. Tale consiglio, come previsto dall’articolo 1130 bis del Codice civile, ha soltanto delle funzioni consultive e di controllo. Principalmente, è importante per interessare tutti gli altri condomini delle scelte da adottare nelle assemblee condominiali e per le valutazioni successive.

Come deve comportarsi l’amministratore di condominio per proporre il superbonus 110%?

La rappresentanza dell’amministratore nei riguardi dei condomini è stabilita dall’articolo 1131 del Codice civile. Tale rappresentanza è volontaria e i poteri conferiti all’amministratore di condominio sono quelli di un mandatario. Nell’ambito di esercitare le proprie funzioni, l’amministratore di condominio deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto prevede l’articolo 1710 del Codice civile. Nell’ipotesi in cui si valuti la possibilità di usufruire del superbonus 110%, l’amministratore deve consigliare al meglio i condomini. Nel caso in cui non disponga di competenze tecniche, fiscali e giuridiche, è bene che si affidi a professionisti competenti, previa autorizzazione dell’assemblea di condominio.

Superbonus 110%, quando l’amministratore di condominio è anche il responsabile dei lavori?

Può avvenire che l’amministratore di condominio assuma anche l’incarico di responsabile degli interventi rientranti nel superbonus 110%. Questo compito deve essere da lui accettato in quanto comporta responsabilità di tipo civile, amministrativa e penale. Ed è solo in questo caso che l’amministratore di condominio può chiedere di inserire il proprio compenso nelle spese ammissibili alle detrazioni fiscali del superbonus 110%. Non c’è bisogno del mandato dell’assemblea di condominio per ricoprire questo incarico.

Amministratore di condominio e principi da seguire nel caso in cui sia responsabile dei lavori del superbonus 110%

Nel caso in cui l’amministratore di condominio accetti o si proponga quale responsabile dei lavori rientranti nel superbonus 110%, è necessario che proceda nel suo compito seguendo i principi e le disposizioni generali in tema di valutazione, di prevenzione e di eliminazione dei rischi. Deve inoltre ottemperare alle responsabilità per il controllo sanitario dei lavoratori, per l’informazione, la formazione e la sicurezza.

Amministratore di condominio e polizze assicurative per i lavori rientranti nel superbonus 110%

I condomini committenti dei lavori rientranti nel superbonus 110% hanno come garanzia, nei casi in cui gli interventi non vengano svolti bene, oppure ci siano degli errori dei professionisti, oppure si verifichi la revoca delle agevolazioni fiscali, delle polizze assicurative. Ne deriva che l’amministratore di condominio deve verificare e controllare le polizze assicurative. Devono essere esistenti e devono garantire i proprietari delle unità abitative. In caso contrario l’amministratore di condominio ne risponde personalmente.

Quali polizze assicurative deve controllare l’amministratore di condominio nei lavori del superbonus 110%?

In particolare, l’amministratore di condominio deve assicurarsi di avere la polizza della responsabilità civile professionale di tutti i professionisti che prendano parte agli interventi del superbonus 110%. Risulta altresì necessario che l’amministratore controlli le polizze previste dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”. Tali assicurazioni servono sia ai condomini per essere garantiti dai lavori, sia al bilancio dello Stato in merito al risarcimento per eventuali danni procurati dalla revoca dei benefici fiscali.

Bonus facciate, quali sono gli interventi ammessi e quelli esclusi?

Il bonus facciate permette di ottenere una detrazione fiscale del 90% delle spese documentate che siano state sostenute negli anni 2020 e 2021. In attesa della conferma per i prossimi anni dalla legge di Bilancio 2022, con detrazione in diminuzione al 60%, è necessario verificare quali siano gli interventi ammessi alla detrazione e quali, invece, ne risultino esclusi.

Bonus facciate, quali sono gli interventi ammessi alla detrazione fiscale?

Il bonus facciate è stato previsto dai commi dal 219 a 224, dell’articolo 1 della legge numero 160 del 27 dicembre 2019 (la legge di Bilancio 2020). Come poi modificato dalla legge di Bilancio 2021, il bonus facciate prevede la detrazione pari al 90% delle spese documentante negli anni 2020 e 2021 per lavori che siano finalizzati al recupero oppure al restauro delle facciate esterne degli edifici. Gli immobili devono essere situati nelle zone A e B. La  relativa classificazione è quella contenuta nel decreto del Ministero del Lavoro numero 1444 del 2 aprile 1968.

Bonus facciate, la zona A

Dal punto di vista oggettivo, le detrazioni fiscali del bonus facciate spettano a condizione che gli immobili oggetto degli interventi siano situati nelle zone A e B. In alternativa, possono essere ubicati nelle zone assimilabili seguendo le indicazioni della normative regionali e dei regolamenti edilizi comunali. Dal decreto 1444 del 1968 ne deriva che gli interventi della zona A riguardano “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

Bonus facciate, quali sono gli interventi ammessi della zona B?

Dal decreto ministeriale, gli interventi della zona B ammessi al bonus facciate sono i lavori per “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”.

Interventi ammessi al beneficio del bonus facciate: cosa prescrive la norma

La norma sul bonus facciate permette di beneficiare dell’agevolazione fiscale seguendo principi di carattere generale. In particolare:

  • gli interventi devono essere finalizzati a recuperare o restaurare la facciata esterna”. Inoltre, devono essere fatti in via esclusiva sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”;
  • nel caso in cui gli interventi di rifacimento della facciata riguardino lavori influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, “gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015  e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008”.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sugli interventi ammessi ai fini del bonus facciate

L’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni circa l’ammissibilità degli interventi al bonus facciate. La circolare di riferimento è la numero 2/E del 14 febbraio 2020. Nella comunicazione, l’Agenzia sottolinea che la detrazione è possibile sulle spese sostenute per:

  • interventi finalizzati a recuperare o restaurare la facciata esterna degli edifici esistenti;
  • sono ammessi ai lavori parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualunque categoria catastale;
  • alla stessa disciplina sono ammessi i lavori sugli immobili strumentali;
  • interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi;
  • gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio”, ovvero sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno);
  • risultano ammissibili i lavori sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Tutti i lavori ammessi al bonus facciate secondo l’Agenzia delle entrate

Semplificando, l’Agenzia delle entrate specifica che gli interventi ammessi al bonus facciate devono riguardare il consolidamento, il ripristino, il miglioramento e il rinnovo degli elementi della struttura opaca verticale della facciata. Inoltre, sono ammessi la mera pulitura e la tinteggiatura delle superfici, il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, gli ornamenti e i fregi. Sono altresì ammissibili anche i  lavori riconducibili al decoro urbano sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni. Infine i lavori possono riguardare anche tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Bonus facciate: su quali lavori non spetta la detrazione?

Le detrazioni del bonus facciate non spettano per i lavori fatti sulle facciate internet dell’immobile. Fanno eccezione le parti che siano visibili dal suolo a uso pubblico o dalla strada. Non rientrano nel bonus facciate anche i lavori di sostituzione di infissi, di vetrate, di cancelli, di grate e di portoni.

Bonus facciate, sono ammessi al beneficio anche gli interventi riguardanti solo parti o porzioni della facciata?

Da ultimo l’Agenzia delle entrate è intervenuta anche a chiarire l’ammissibilità al bonus facciate degli interventi relativi solo a porzioni della facciata. In risposta all’interpello numero 838 del 2021, l’Agenzia ha specificato che anche un intervento parziale, da svolgere solo su una porzione della facciata, può essere ammesso alle agevolazioni del bonus facciate. Pertanto, si può ottenere l’agevolazione anche su lavori che non interessino l’intera facciata visibile dell’immobile.