Superbonus 110 e pertinenze, le novità previste per il 2022

Il Superbonus 110 riguarda anche le pertinenze degli immobili. Vediamo le novità che sono state introdotte per il 2022 in materia.

Superbonus 110 e pertinenze: il punto della situazione

Il Superbonus 110 riguarda più che altro la ristrutturazione degli immobili. Tanto è vero che è molto utilizzato anche per il rifacimento di vecchi immobili. Ma anche usato in zone storiche, o case che hanno bisogno di lavori di ripristino. Ma le spese devono riguardare interventi che portino alla riqualificazione energetica, o magari di interventi antisismici. Per questo motivo elemento importante è il certificata di prestazione energetica (APE) che deve essere fatto prima e dopo i lavori, specificando il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Tuttavia questi interventi non riguardano solo gli immobili principali, ma anche quelli definiti come “trainanti“, ma con alcuni elementi.  In questo caso si fa riferimento alle pertinenze. La circolare circolare n.24 dell’ Agenzia delle entrate chiarisce che la detrazione spetta anche ai possessori di sole pertinenze, qualora abbiano sostenuto spese relative ad interventi realizzati sulle parti comuni, come nel caso dei condomini.

I requisiti dei lavori eseguiti sulle pertinenze

Il superbonus 110 è possibile in molte tipologie di immobili, anche quelli ad uso promiscuo o per l’eliminazione di barriere architettoniche. Mentre sono esclusi per immobili nuovi o in F23, cioè quelli in fase di completamento e non ancora realizzati. Invece è possibile usufruire dell’agevolazione anche per la coibentazione delle pertinenze. 

A titolo esemplificativo può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio. Inoltre il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più autonomi dell’esterno.

Superbonus 110 e pertinenze: altre piccole precisazioni

A questo punto si deve precisare che gli interventi su immobili devono essere a destinazione residenziale. Sono, inoltre, ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo). Infine restano escluse dal Superbonus 110 le spese riferite all’intervento realizzato sull’involucro di unità immobiliare non riscaldate, come i garage, box e cantine.

 

Superbonus 110%, unità immobiliari in corso di costruzione escluse dalle agevolazioni fiscali

Le unità immobiliari della categoria F/3 rimangono escluse dal superbonus 110%. È quanto ha stabilito l’Agenzia delle entrate nell’interpello numero 609 del 2021. In risposta al quesito, l’Agenzia infatti ha ribadito che le unità immobiliari, per accedere al superbonus, devono essere formalmente esistenti. Con la decisione, l’Agenzia delle entrate esclude pertanto un’intera categoria catastale, la F/3, dall’applicazione del 110%.

Cosa si intende unità in corso di costruzione ai fini del superbonus 110%?

La richiesta fatta all’Agenzia delle Entrate riguarda un condominio di 343 unità immobiliari. Le unità ancora in corso di costruzione e censite nella categoria F/3 sono 26. Gli immobili in costruzione sono definite dalla società che sta avviando le operazioni di ristrutturazione allo “stato grezzo avanzato”. Si tratta, pertanto, di unità non ultimate perché mancanti di finiture, di rivestimento dei pavimenti, di porte interne, di sanitari e di rubinetterie. Hanno, tuttavia, l’impianto di riscaldamento come per tutte le altre unità immobiliari.

Interventi in superbonus 100%

Gli interventi che il condominio istante intende realizzare e oggetto di chiarimento all’Agenzia delle entrate riguardano:

  • il miglioramento energetico per la sostituzione del parco macchine pompe di calore a gas metano con assorbimento di ammoniaca delle tre centrali termiche con nuove macchine in pompa di calore elettriche e ad alta efficienza;
  • la costruzione di un impianto fotovoltaico capace di produrre circa 70 Kw;
  • l’installazione di batterie di accumulo;
  • installazione di 100 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Inoltre i condòmini, singolarmente, intenderebbero effettuare, sulle singole unità immobiliari, interventi “trainanti” per l’installazione di schermature solari e infissi.

La richiesta all’Agenzia delle entrate di chiarimenti sul superbonus 110%

L’istante chiede dunque all’Agenzia delle entrate se le unità immobiliari rientranti nella categoria F/3 e in corso di costruzione, possano essere conteggiate nelle operazioni di ristrutturazione necessarie per l’accesso al superbonus 110%. E, di conseguenza, la circostanza di conteggiarle possa far in modo da aumentare il tetto previsto per gli interventi.

Risposta dell’Agenzia delle entrate sulle unità immobiliari in costruzione

In riferimento al quesito posto dal richiedente, l’Agenzia delle entrate ha fatto presente che, per poter fruire dei benefici del superbonus 110%, è indispensabile che gli interventi vengano eseguiti “su unità immobiliari e su edifici esistenti, dotate di impianto di climatizzazione invernale, di natura residenziale, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione”. Le unità immobiliari F/3 non possono essere definibili “unità esistenti” di natura residenziale, proprio per il motivo che sono ancora in fase di costruzione.

Perché le unità immobiliari in costruzione non rientrano nel superbonus 110%?

Ne consegue, dunque, che le detrazioni del superbonus 110% non possono essere applicate alle 26 unità immobiliari, facenti sì parte del condominio ma non ancora considerabili “esistenti”. Inoltre, le unità immobiliari della categoria F/3 “Fabbricati in corso di costruzione”, non concorrono all’individuazione della spesa massima ammissibile ai fini delle agevolazioni inerenti gli interventi trainanti.

Superbonus, le unità non ancora ultimate non aumentano il tetto massimo di spesa

In altre parole, le unità non ultimate non possono dare il loro apporto per incrementare il tetto massimo di spesa. La motivazione risiede nel fatto che è necessario tener conto del numero di unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori. E, pertanto, queste unità non rientrano nemmeno nella possibilità di usufruire di detrazioni relative ad altri interventi trainati di efficientamento.

Superbonus 110%: unità immobiliari non ultimate e parti comuni

Diversa è invece la possibilità di utilizzare il superbonus 110% per le parti comuni. Come specificato dall’Agenzia delle entrate, alle unità immobiliari non ancora ultimate non è preclusa la possibilità di accesso al 110% per le spese comuni delle unità residenziali e non residenziali, incluse le pertinenze. Il presupposto è che la superficie complessiva delle unità residenziali debba essere superiore al 50%.

Superbonus 110% per eliminazione barriere architettoniche senza disabili

Il legislatore ha posto nel tempo una sempre maggiore attenzione alla libertà di movimento e autonomia dei disabili, proprio per questo la normativa sui benefici fiscali per le ristrutturazioni edilizie prevede la possibilità di considerare tra gli interventi trainati anche quelli volti ad eliminare le barriere architettoniche, ma c’è di più, infatti è possibile avere il Superbonus 110% per eliminazione barriere architettoniche senza disabili e over 65.

Presupposti per il Superbonus al 110%

La normativa sul Superbonus 110% prevede la possibilità di portare in detrazione i costi sostenuti per la ristrutturazione di immobili, affinché si possa ottenere questo beneficio è necessario che i lavori siano in grado di apportare un miglioramento dell’efficienza energetica dello stabile che possa, a sua volta, produrre il recupero di almeno due classi energetiche. La disciplina differenzia tra lavori trainanti, sono quelli che rendono possibile tale recupero e lavori trainati che rientrano nel bonus anche se non portano efficientamento energetico. Tra i lavori trainati c’è l’eliminazione delle barriere architettoniche, ad esempio installazione di ascensori, montascale e realizzazione di rampe di accesso per disabili.

Se vuoi conoscere la differenza tra lavori trainanti e lavori trainati leggi l’articolo: Lavori trainanti nel Superbonus 110%: scopriamo quali sono

Il Superbonus al 110% per eliminazione barriere architettoniche senza disabili: si può ottenere?

La domanda che molti si sono posti è: ma se vivo in un condominio in cui non sono presenti disabili e voglio comunque eliminare le barriere architettoniche, possono portarle in detrazione con il Superbonus al 110%? Proprio a causa della frequenza di tale domanda, nel mese di aprile 2021 il deputato Gian Mario Fragomeli ha posto un’interrogazione parlamentare al fine di richiedere chiarimenti sull’applicazione del Superbonus 110% a “talune fattispecie di interventi edilizi”. A tale interrogazione ha risposto il Ministero dell’Economia. Nel dettaglio, la questione posta sottolinea che in realtà nei condomini, pur in assenza di disabili, è comunque importante favorire il loro accesso che può essere dettato dall’esigenza di acquistare o avere in locazione delle unità abitative o che semplicemente debbano recarsi presso lo stabile per accedere a servizi o per altri motivi.

Ministero dell’Economia: si può usufruire del Superbonus 110% per ascensori e motascale anche in assenza di disabili

Il Ministero dell’Economia ha accolto tale tesi, ciò anche tenendo in considerazione la guida dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 in cui si sottolinea che le detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche spettano anche in assenza di disabili all’interno dell’unità abitativa che viene ristrutturata o nel condominio. La circolare in oggetto non riguarda il Superbonus 110%, ma le altre agevolazioni già previste in passato, ma sottolinea il Ministero dell’Economia che l’applicazione di essa debba essere estesa anche al Superbonus 110%.

Dello stesso avviso è anche il Ministero per la Transizione Ecologica che sottolinea che tali interventi sono qualificati come Trainati e possono ottenere le detrazioni al 110% in tutti i casi in cui siano svolti contestualmente alla realizzazione di lavori Trainanti che consentono il recupero di 2 classi energetiche.

Ricordiamo che le detrazioni si possono usufruire anche con cessione del credito all’impresa che si occupa dei lavori, che fornisce i materiali, alla banca o ad altro soggetto e che delle stesse possono usufruire anche coloro che non hanno un reddito, per saperne di più leggi l’articolo: Chi non ha reddito può usufruire del bonus al 110%? Ristrutturare cedendo il credito.

 

Bonus montascale: di quali si può usufruire e quanto si risparmia?

I bonus montascale hanno l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche riconoscendo un aiuto economico a chi ha difficoltà di movimento. Ecco come usufruirne.

Bonus montascale: come ottenerli

I disabili sanno quali difficoltà devono affrontare per avere libertà di movimento e proprio per questo spesso richiedono l’installazione di mini ascensori, montascale e piattaforme che aiutano a muoversi tra piani diversi di abitazioni e condomini, superando così gli ostacoli dovuti alla presenza di scale.  Su questa materia vi è però molta confusione soprattutto per quanto riguarda i bonus per installare un montascale e gli incentivi. Per evitare l’insorgenza di dubbi si inizia la disamina dalla normativa generale.

Legge 13 del 1989

La legge 13 del 1989 ha come obiettivo favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati, l’articolo 10 istituisce un fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, questo viene ripartito annualmente tra le regioni richiedenti. Le regioni a loro volta devono ripartire i fondi tra i comuni richiedenti. I sindaci, una volta ottenute le somme devono entro 30 giorni distribuirle tra i soggetti richiedenti. Una volta che il richiedente disabile ha ottenuto le somme può procedere alla realizzazione dei lavori.

Appare evidente che questa procedura può risultare lenta e farraginosa e non è detto che si riesca effettivamente ad ottenere quanto necessario per realizzare l’opera, soprattutto se l’invalidità non è totale. Il comma 4 dello stesso articolo 10 infatti chiarisce che nel caso in cui i fondi assegnati al comune non siano sufficienti a coprire il fabbisogno emerso dalle domande presentate, il sindaco stila una graduatoria in cui viene data precedenza a coloro che sono invalidi totali con difficoltà di deambulazione e se neanche questo fabbisogno è coperto, si procede per ordine cronologico tra costoro. In base all’articolo 11 la domanda deve essere presentata entro il 1° marzo di ogni anno al comune dove è ubicato l’immobile su cui si vuole usufruire del bonus per installare il montascale e deve indicare le opere che si vogliono realizzare e i relativi costi previsti per esse.

Bonus montascale al 50%

Chi però non rientra in tali fondi non deve rinunciare infatti ci sono ulteriori due possibilità: la prima è la detrazione al 50% e la seconda possibilità è il Superbonus 110%, si tratta in questo caso di bonus montascale sotto forma di agevolazioni fiscali. Vediamo in quali casi si può usufruire dell’uno e in quali dell’altro.

Il bonus montascale al 50%  viene rinnovato di anno in anno con la legge finanziaria ed ha avuto conferma anche per il 2021; consente a chiunque effettui lavori per l’installazione di un montascale, un miniascensore, una piattaforma o poltroncina per disabili, di ottenere la detrazione del 50%  dei costi sostenuti, da riscuotere in 10 rate di uguale importo. La spesa massima su cui usufruire della detrazione è di 96.000 euro.

Detrazione al 19% dei costi per il montascale

Merita una nota anche la detrazione al 19% riconosciuta a tutti coloro che hanno un certificato di invalidità permanente, questa detrazione può essere usufruita il primo anno successivo all’acquisto e può essere richiesta dal disabile, ma anche da un familiare a cui il disabile sia fiscalmente a carico.  Deve però essere sottolineato che questi due benefici (detrazione al 50% per ristrutturazione e detrazione al 19%) non sono cumulabili. Appare più conveniente il bonus montascale al 50% facendo risultare l’intervento di installazione come ristrutturazione, ciò fino a quando il legislatore conferma con la legge finanziaria il bonus al 50%, ma ormai si tratta di una prassi consolidata.

L’unica differenza è data dal fatto che la detrazione al 19% si liquida in unica soluzione sotto forma di risparmio di imposta o restituzione dell’imposta già pagata, mentre quella al 50% va usufruita in 10 rate.  Sebbene non si tratti di un bonus montascale, è bene anche ricordare che tali dispositivi godono dell’applicazione dell’IVA agevolata al 4%.

Bonus montascale al 110% con efficientamento energetico

Uno dei punti più difficili e controversi riguarda invece l’opportunità di ottenere il bonus montascale al 110%. In questo caso si sta parlando della possibilità di effettuare lavori di ristrutturazione e ottenere sotto forma di cessione del credito o beneficio fiscale fino al 110% di quanto effettivamente speso. La normativa prevede che per ottenere questo beneficio i lavori effettuati debbano portare al recupero di almeno due classi energetiche. Si può notare quindi che siamo in una situazione specifica ben determinata, in questo caso il bonus montascale può essere fatto rientrare nei costi sostenuti, ma rispettando i requisiti visti, cioè nel caso in cui l’ascensore o il montascale siano compresi in un pacchetto di ulteriori beni e servizi (definiti come trainanti) e finalizzati al risparmio energetico.

Deve, infine, essere ricordato che il bonus montascale, ascensori e piattaforme può essere usufruito anche da condomini.

Superbonus 110% e requisito APE in condominio con gli interventi privati, si può fare?

Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale che in Italia sta contribuendo a dare slancio alle imprese del settore edile e delle costruzioni. E nello stesso tempo i cittadini, con un sensibile abbattimento della spesa, possono rendere gli immobili più efficienti a livello energetico e più sicuri anche quando, in condominio, gli interventi sono realizzati sulle parti comuni.

Pur tuttavia pure per il Superbonus 110%, al pari di tutte le altre agevolazioni fiscali di Stato, ci sono delle condizioni di accesso alle detrazioni che devono essere rigorosamente rispettate. Tra i dubbi che possono sorgere al riguardo, per chi vive in condominio, c’è quello relativo al raggiungimento del livello dell’APE che è poi necessario al fine poi di poter godere delle detrazioni fiscali legate al Superbonus 110%.

Requisito APE in condominio è raggiungibile con gli interventi privati per il Superbonus 110%?

Per esempio, il Superbonus 110% è compatibile con il requisito APE in condominio con gli interventi privati e non su parti comuni? In altre parole, per rendere l’idea, per un condominio senza caldaia condivisa, il requisito APE in condominio, ai fini dell’accesso al Superbonus 110%, si può comunque ottenere con interventi privati, ovverosia andando a sostituire le singole caldaie negli appartamenti di proprietà di singoli condomini? Al riguardo la risposta è negativa in quanto, per il Superbonus 110% e requisito APE in condominio con interventi di climatizzazione, questi devono sempre andare ad interessare le parti comuni dell’edificio.

Perché gli interventi privati di efficienza energetica non concorrono al Superbonus 110% condominio

I lavori sulle singole caldaie dei condomini, infatti, possono essere sempre agevolabili, ma in questo attraverso l’Ecobonus ottenendo così per l’intero condominio un aumento dell’efficienza energetica. Pur tuttavia, ai fini del raggiungimento requisito APE in condominio con interventi privati, le prestazioni delle singole caldaie, al fine di raggiungere il livello richiesto di efficienza energetica certificato, non si possono sommare ai fini dell’accesso al Superbonus 110%.

Come funziona l’APE convenzionale per l’accesso al Superbonus 110% condominio

A patto, come sopra spiegato, di effettuare gli interventi sulle parti comuni, l’accesso al Superbonus 110% in condominio è subordinato, effettuando i lavori, al salto di due classi energetiche. Questo incremento dell’efficienza energetica, al fine di poter sfruttare tutti i vantaggi fiscali del Superbonus 110%, non è altro che una delle asseverazioni che il tecnico incaricato deve poi andare a firmare e, quindi, a certificare.

Se l’edificio è composto da più unità immobiliari, l’APE che deve redigere il tecnico è detta convenzionale. E questo perché, al fine di determinare post interventi la nuova classe energetica dell’edificio, l’indice di prestazione complessivo si calcola, attraverso una media pesata, a partire dagli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. A questo punto, se il requisito del salto di due classi energetiche sarà conseguito, allora le detrazioni fiscali del Superbonus 110% condominio saranno pienamente fruibili ai sensi di legge.

Per chi volesse saperne di più, il documento di riferimento è quello che è rappresentato dal ‘Decreto Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici‘ che, il 6 agosto del 2020, è stato pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).

Chi non ha reddito può usufruire del bonus 110%? Ristrutturare cedendo il credito

Chi non ha reddito può usufruire del bonus 110% per le ristrutturazioni edilizie? Questa la domanda che molti si fanno. Ecco i chiarimenti

Cos’è il bonus 110%

Il bonus al 110 % ha costituito per molti una forte attrazione e proprio per questo sono in molti a cercare informazioni in rete per capire se è possibile rientrare tra i beneficiari, soprattutto ora che sono stati eliminati dei vincoli. Il bonus prevede la possibilità di effettuare i lavori e ottenere fino al 110% di quanto speso per i lavori. La domanda che molti si fanno è “Chi non ha reddito può usufruire del bonus al 110%?” La prima cosa da sottolineare è che non tutte le ristrutturazioni consentono di avere il superbonus fiscale al 110%, ma solo i lavori che permettono di recuperare almeno due classi energetiche e quindi usufruire di una maxi detrazione fiscale fino al 110%.

Fin da ora è bene dire che anche chi non ha un reddito e quindi risulta incapiente, ovvero non è tenuto al pagamento delle tasse perché rientrante nella “No Tax Area” può ottenere questo importante beneficio.  La risposta è positiva e il modo per ottenere questo importante “sconto” è la cessione del credito o lo sconto in fattura, queste modalità possono essere utilizzate anche per il bonus facciate e per l’eco-bonus.

Come può ottenere il bonus 110% chi non ha reddito?

Il funzionamento è molto semplice: la famiglia Bianchi decide di effettuare la ristrutturazione dell’immobile. Esegue i lavori e nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo rispetto alla conclusione dei lavori inserisce le spese sostenute. Ogni 1.000 euro di spesa potrà ottenere una detrazione fiscale pari a 1.100 euro, che potrà essere riscossa attraverso una detrazione dalle imposte in 5 rate annuali di uguale importo. Naturalmente per beneficiare di questa opportunità è necessario avere un reddito, chi non ha reddito può comunque usufruire del superbonus al 110% per farlo ha diverse strade.

Cessione del credito alla ditta con sconto in fattura

La prima strada  per usufruire del bonus 110% senza reddito è cedere il credito alla ditta che effettua i lavori, in questo caso la ditta esegue i lavori e sulla fattura effettua uno sconto del 100%, ciò vuol dire che il committente non dovrà pagare nulla. Naturalmente per poter godere a pieno del beneficio senza troppe procedure è bene lasciare che la ditta si occupi anche della fornitura del materiale.

In realtà è possibile cedere il credito per la stessa ristrutturazione a più soggetti, ad esempio il fornitore di infissi, al fornitore di materiali e alla ditta, ma è bene sottolineare che per ogni contratto viene solitamente posta una clausola di protezione. Chi acquista quel “credito” sottoscrive un patto in cui si stabilisce che nel caso in cui qualcosa dovesse andare male (mancata riscossione del credito per qualche intoppo burocratico), sarà il committente a dover pagare gli importi del credito ceduto. La ditta può utilizzare questo sconto come credito di imposta, però con il valore del 110%, quindi nel caso in cui il valore della fattura sia 1.000 euro, l’impresa riceverà come credito di imposta 1.100. In alternativa può cedere il credito a una banca o a un’altra impresa con uno sconto del 9% .

Cessione del credito alla banca

In alternativa il committente può cedere il credito alla banca che quindi lo acquista pagando i lavori e poi lo riscuote. Perché dovrebbe farlo? Perché acquista il credito coprendo i lavori al 100%, ma poi ottiene a sua volta come sconto fiscale il 110%.

Superbonus al 110% e lavori condominiali

Deve essere sottolineato che tale disciplina viene applicata anche nel caso in cui l’unità immobiliare si trovi in un condominio e quindi il condomino usufruisce pro quota dello sconto fiscale. A sottolineare tale possibilità è proprio l’Agenzia delle Entrate che nella circolare 30 del 2020 sottolinea che il condomino incapiente (cioè che ha un reddito che rientra nella no tax area) potrà optare per la cessione del credito per la sua quota oppure per lo sconto in fattura come stabilito dall’articolo 121 del decreto Rilancio.  Un condomino incapiente può cedere il suo credito relativo al Superbonus anche se gli altri condomini non lo fanno e preferiscono avere detrazioni fiscali. L’opzione della cessione del credito alla ditta, ai fornitori o alla banca è fruibile anche da coloro che hanno un reddito e quindi la possibilità di usufruire dello sconto fiscale, ma preferiscono non anticipare i soldi e quindi cedere il credito.

Curiosità sul bonus fiscale al 110%

Per effettuare la cessione del credito è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate telematicamente tale cessione, la comunicazione può essere effettuata anche attraverso il CAF o il commercialista di fiducia. Nel caso di lavori condominiali, di tale pratica si occupa l’amministratore condominiale. Per farlo in autonomia è necessario collegarsi al sito www.agenziaentrate.gov.it   loggarsi con lo SPID o altre credenziali, selezionare la voce “servizi” e di seguito la voce “comunicare”, da qui si può accedere al modulo da compilare per la cessione del bonus 110%.

Anche se molti non lo sanno, è prevista anche la possibilità di cedere il credito a parenti o amici, in questo caso la procedura è la stessa vista in precedenza, ma nello scegliere il cessionario si indicheranno le generalità di parenti e amici. Questi devono formalmente accettare tale cessione andando nella sezione del cassetto fiscale presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni e solo dopo aver accettato la procedura potrà ritenersi conclusa.

Chi è incapiente può cedere il credito?

Gli incapienti, ovverosia i contribuenti che sono senza reddito da dichiarare al Fisco, o che comunque hanno da dichiarare redditi troppo bassi, sono generalmente tagliati fuori dalla possibilità di andare a scaricare le spese sostenute nell’anno di imposta di riferimento. Ovverosia, non possono beneficiare delle deduzioni e delle detrazioni fiscali. Pur tuttavia, in casi particolari, il credito di imposta maturato ai sensi della normativa fiscale vigente si può recuperare pure se si rientra nella categoria dei contribuenti incapienti.

Ecco quando chi è incapiente può cedere il credito fiscale di cui si ha diritto

Tra gli sconti fiscali che sono accessibili tramite la cessione del credito anche agli incapienti, e quindi pure ai contribuenti senza IRPEF, spicca il cosiddetto superbonus 110%. E lo stesso dicasi pure per gli altri sconti fiscali che sono previsti per i lavori di edilizia agevolati dallo Stato italiano. Dall’ecobonus al cosiddetto sismabonus, e fino ad arrivare al bonus facciate.

Al riguardo il Fisco ha precisato che, al posto di accedere alle detrazioni fiscali attraverso la dichiarazione dei redditi, i contribuenti incapienti possono accedere all’opzione ed alla modalità alternativa della cessione dei credito in quanto risulta essere titolare di un reddito fondiario.

Ovverosia, in qualità di proprietario della casa dove vengono effettuati i lavori rientranti nei bonus fiscali edilizi, a partire proprio dal superbonus 110%, risulta essere titolare di una rendita catastale che, pur non essendo soggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche, concorre comunque alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

In che modo si può cedere il credito di imposta anche parzialmente

Quando la normativa fiscale lo prevede, il credito di imposta maturato, anche quando il contribuente non è incapiente, può essere sempre ceduto a terzi in alternativa alla detrazione fiscale in dichiarazione. E per questo, per esempio per il superbonus 110%, il contribuente ha la facoltà di cedere il credito di imposta totalmente oppure parzialmente secondo delle percentuali che sono libere. In tal caso una parte del credito fiscale sarà ceduta, e la rimanenza si andrà ad utilizzare in compensazione con i propri debiti fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.

La cessione parziale del credito, in particolare, è vantaggiosa quando il contribuente ha da un lato capienza fiscale, ma dall’altro stima che questa non sia sufficiente per andare a scontare pienamente il bonus ripartito in cinque anni fiscali e diviso in cinque parti uguali. La quota annuale di credito di imposta maturato, infatti, deve essere utilizzata totalmente nella dichiarazione dei redditi, altrimenti poi viene persa.

Per esempio, se con il superbonus 110% il contribuente matura un credito di imposta che è pari a 50.000 euro, ed è incapiente, allora la cessione totale del credito sarà la strada obbligata per non perdere interamente l’agevolazione che è chiaramente cospicua. Chi ha la capienza fiscale ma non ha redditi alti, invece, può per esempio optare per 25.000 euro di cessione del credito. Mentre con i restanti 25.000 euro la detrazione fiscale da sfruttare in compensazione sui debiti fiscali, in sede di dichiarazione dei redditi, sarà pari a 5.000 euro annuali per 5 anni.

Superbonus 110%: è possibile cedere il credito d’imposta a parenti e amici?

Cedere il credito d’imposta non è mai stata un’operazione facile. Nel 2018, il Fisco aveva imposto il divieto di effettuare la cessione a conoscenti, amici o familiari, in quanto, il soggetto doveva necessariamente essere collegato in qualche modo con l’intervento di ristrutturazione. Fortunatamente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al Superbonus 110%, alleggerendo l’operazione di cessione del credito d’imposta per gli interventi effettuati nel 2020 e 2021.

Un grande vantaggio, se si considera che limitarne la cessione alle imprese, che a volte svolgono i lavori non accettando di acquisire il credito, e rivolgersi alle banche diventa sempre più arduo, a causa della documentazione richiesta e di alcune condizioni imposte. Pertanto, è diventato possibile cedere il credito anche a parenti e amici (vale anche per agli altri bonus edilizi, sempre per lavori effettuati nel biennio 2020/2021).

Superbonus 110%, cessione del credito a familiari e privati: come si fa?

Innanzitutto, chiariamo che il credito d’imposta si materializza nel momento in cui, il contribuente vanta un credito nei confronti dello Stato. La cessione del credito è una delle tre modalità di sfruttamento del Superbonus 110%. In questo caso, il contribuente paga la fattura al fornitore ma poi trasforma la detrazione in credito, cedendola a terzi. Questa operazione porta a un piccolo sacrificio economico, in quanto deve risultare vantaggiosa per l’acquirente. Tuttavia, il cedente che decide per questa opzione, potrebbe essere incapiente, quindi, disposto ad accontentarsi.

Il ministero dell’Economia ha precisato di recente che, la scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di cessione del credito (o sconto in fattura) relativa al Superbonus 110%, già spostata dal 16 al 31 marzo 2021, non sarà soggetta a un’ulteriore proroga, per cui restano solo pochi giorni, per chi ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2020.

A proposito di crediti d’imposta: Sibonus è la nuova piattaforma web per cederli.

La cessione del credito d’imposta dovrebbe avvenire per intero e non in parte, anche se l’Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito del tutto la questione. In alternativa, il Superbonus può essere sfruttato con la richiesta di detrazione per cinque anni, oppure con la richiesta di uno sconto in fattura per un ammontare pari alla detrazione. Si ricorda che, per il Superbonus 110% ci sono spese non detraibili.

La documentazione per la cessione del credito

Per cedere il credito d’imposta che, come già detto poc’anzi, può essere rivolto anche ad amici o parenti, si deve essere in possesso di tutti i documenti che riguardano i lavori relativi al Superbonus 110%. Quindi, fatture, bonifici parlanti che differiscono da quelli ordinari, in quanto corredati da informazioni dettagliate e non sintetiche, autocertificazione che attesta che l’importo su cui è calcolata la detrazione sia nei limiti consentiti. Inoltre, eventuali abilitazioni, nel caso fossero richieste.

Superbonus 110%: quali sono le spese non detraibili?

Con la Legge di Bilancio 2021, il Superbonus 110% è stato prorogato e, molto probabilmente, grazie al Recovery Plan verrà esteso fino al 2023. Un’opportunità da cogliere al volo per tanti contribuenti interessati a migliorare l’efficienza delle proprie abitazioni, praticamente a costo zero. Come per tutte le detrazioni fiscali, soprattutto per i bonus casa, esistono dei vincoli da rispettare.

I lavori da effettuare devono essere trainanti, così come definito dalla normativa e devono rispettare i limiti stabiliti per le spese detraibili. Per accedere al Superbonus 110% è necessario conoscere quali spese si possono portare in detrazione dall’IRPEF e quali sono, invece, i costi che sono detraibili solo in parte o per nulla detraibili.

Superbonus 110%: le spese indetraibili

E’ bene chiarire quali sono i costi che non si possono portare in detrazione, in quanto, il contribuente che decide di migliorare l’efficienza del proprio edificio, può valutare i lavori che rientrano nel Superbonus 110% e quelli che andrebbero a suo carico, rendendo l’intervento non proprio a costo zero.

Iniziamo dalla parcella del professionista incaricato per eseguire lo studio di fattibilità. Potenzialmente, la spesa inerente non rientra tra i costi soggetti all’agevolazione fiscale prevista dal Superbonus 110% ed è totalmente a carico del contribuente. Tuttavia, nel caso il suddetto studio (che serve per stabilire se i lavori da svolgere e l’immobile soggetto ad essi, rispettano i parametri necessari per accedere al Superbonus 110%) è seguito dall’intervento realizzato con la fruizione del Superbonus, tale costo diventa detraibile.

Isolare il tetto è un intervento che rientra nel Superbonus 110%, ma nel caso si ricorra al suo rifacimento e si renda necessario installare una linea vita anticaduta per lavorare in sicurezza, l’agevolazione fiscale di cui si può usufruire è solo del 50%.

C’è da precisare che tutti i lavori effettuati devono riguardare un immobile esistente con in dotazione un impianto di riscaldamento e che ci sia la possibilità di migliorarne l’efficienza energetica. Quindi, se l’edificio è nuovo non si potrà migliorarla, se non c’è un impianto di riscaldamento, sarà difficile ottenere il miglioramento di un immobile che consenta di accedere alle agevolazioni fiscali.

Non rientra tra le spese detraibili, il ricorso alla ventilazione meccanica controllata, come già precisato da ENEA a fine 2020. Tuttavia, la questione resta aperta. A un’istanza rivolta all’Agenzia delle Entrate, con la quale si chiede se la VMC possa rientrare negli interventi di realizzazione dell’impiantistica idro-termo sanitaria (ovvero detraibile) per evitare la formazione di umidità e muffe e quindi a garantire l’efficienza energetica in abitazioni che non sono provviste di involucri ad alto isolamento, l’ADE ha così risposto.

Il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta, in linea di principio, anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato quali quelli indicati nell’istanza. L’individuazione delle spese connesse, tuttavia, deve essere effettuata da un tecnico abilitato che, in base a quanto stabilito dal comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, ai fini del Superbonus, attesta non solo la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla norma ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati“.

I costi sostenuti dal contribuente per avviare le pratiche atte alla sanatoria di abusi edilizi non sono detraibili in assoluto. Quindi, non è possibile fruire del Superbonus 110% ma neanche di un qualsiasi altro beneficio fiscale. Requisito necessario all’ottenimento di un bonus fiscale è che sussista la conformità urbanistica e catastale.

Il compenso dovuto all’amministratore di condominio per la gestione delle pratiche e relativo resoconto dei costi collegati al Superbonus 110%, non rientra nella detrazione, in quanto trattasi di funzioni ordinarie dell’amministratore.