Bonus facciate, l’intervento può essere fatto solo su alcune parti dell’edificio?

Si può usufruire del bonus facciate anche su alcuni porzioni della superficie totale dell’edificio da rinnovare? A questa domanda ha risposto recentemente l’Agenzia delle entrate ammettendo l’agevolazione fiscale anche per interventi parziali. Il quesito al quale ha risposto l’Agenzia delle entrate riguarda il rifacimento di una striscia orizzontale di un immobile. I lavori comprendono il perimetro dell’unità abitativa del richiedente e di quelle attigue.

Chiarimenti Agenzia delle entrate su bonus facciate solo a parti di un edificio

L’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 838 del 2021 chiarisce la possibilità di beneficiare del bonus facciate per interventi eseguiti sulla porzione di facciata che interessa il perimetro dell’immobile. Il caso al quale ha risposto l’Agenzia delle entrate è quello di un richiedente comproprietario di un appartamento situato al primo piano di un edificio. L’immobile non è stato mai costituito formalmente in condominio. L’edificio comprende anche altre unità abitative di proprietà di terzi.

Bonus facciate su parti dell’edificio in senso orizzontale e non solo verticale

Nella richiesta di chiarimenti sul bonus facciate, l’istante chiarisce che, ad alcune unità abitative, sono stati già effettuati interventi di ristrutturazione. Tali interventi hanno riguardato in maniera esclusiva le rispettive porzioni della facciata. Pertanto, il contribuente chiede se fosse possibile portare a termine interventi sulla facciata che interessa la propria unità abitativa e di farli rientrare nel bonus facciate. Il richiedente parte dal presupposto che l’agevolazione fiscale possa essere intesa per parti dell’edificio. E ciò “anche in senso orizzontale, per l’estensione di un appartamento su un piano, e non solamente in senso verticale, abbracciando più appartamenti posti su piani diversi”.

Bonus facciate: deliberazione assemblea, comunicazione agli altri proprietari di unità abitative e decorso dei 30 giorni

L’istante, inoltre, fa presente di aver ottemperato a ulteriori adempimenti. Trattandosi di lavori su parti comuni dell’edificio e non essendo lo stesso formalmente costituito in condominio, il richiedente specifica che:

  • si possa ritenere che non si tratti di un condominio formalmente costituito. Al posto della delibera assembleare di approvazione degli interventi, il richiedente si impegnerà a inviare una comunicazione per raccomandata di inizio degli interventi ai proprietari degli altri appartamenti;
  • l’inizio degli interventi avverrà con il decorso di 30 giorni da quando gli altri proprietari riceveranno la raccomandata;
  • risulterebbe fondamentale che questi ultimi non presentino opposizione ai lavori al ricevimento della comunicazione.

L’obiettivo del decoro del bonus facciate nella risposta dell’Agenzia delle entrate

Nella risposta fornita dall’Agenzia delle entrate si fa riferimento alla norma che ha istituito il bonus facciate. L’obiettivo della misura è quello di incentivare i lavori edilizi che siano “finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale ed ai relativi piani attuativi favorendo, altresì, lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici”.

Bonus facciate, l’Agenzia delle entrate ritiene che possano essere ammessi gli interventi non interessanti l’intera facciata

Pertanto, nelle conclusioni dell’Agenzia delle entrate in merito al quesito sul bonus facciate per interventi parziali, “nel rispetto della ratio della norma agevolativa, si ritiene che anche un intervento parziale – mirato, come nel caso di specie, a risolvere un problema localizzato solo su una porzione della facciata – possa essere ammesso alle agevolazioni previste dalla citata normativa relativa all’applicazione del bonus facciate, anche se non interessa l’intera facciata visibile dell’edificio”.

Bonus facciate, basta la raccomandata per iniziare i lavori?

Diversa è invece l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate in merito alla soluzione proposta dall’istante di una scorciatoia per la delibera assembleare. L’ipotesi avanzata dall’istante circa il fatto che sia sufficiente una comunicazione inviata per raccomandata agli altri proprietari di unità abitative sull’inizio dei lavori non trova infatti riscontro nelle indicazioni dell’Agenzia delle entrate. Sulla necessità della delibera assembleare, l’Agenzia delle entrate fa riferimento alla circolare numero 7/E del 25 giugno 2021.

Si possono iniziare i lavori del bonus facciate senza la delibera assembleare di un condominio?

Nella comunicazione è stato precisato che, ai fini del beneficio del bonus facciate relativo alle parti comuni di un immobile di condominio, occorre conservare ed esibire copia della delibera assembleare. L’assemblea deve approvare l’esecuzione dei lavori, ma anche la ripartizione delle spese tra i diversi proprietari delle unità abitative. La ripartizione si effettua sulla base della tabella millesimale. In alternativa si possono utilizzare i diversi criteri previsti dagli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

Quando un edificio deve essere considerato condominio ai fini del bonus facciate?

Peraltro, la comunicazione 7/E dell’Agenzia delle entrate si basa su una consolidata giurisprudenza che considera la nascita di un condominio in maniera automatica, senza che necessiti di alcuna deliberazioni. Ciò avviene quando più proprietari “costruiscano su un suolo comune o quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento”. Detta giurisprudenza, e le relative norme, risulta applicabile anche nel caso del “condominio minimo“, ovvero di un edificio costituito da massimo 8 condomini.

Bonus facciate, si può ottenere il pagamento anticipato anche se i lavori non sono finiti?

Si possono ottenere i pagamenti anticipati del bonus facciate anche sui lavori che non risultano ultimati al 31 dicembre 2021? Sul punto è intervenuta più volte l’Agenzia delle entrate fornendo chiarimenti in merito alla questione e rettificando le prime interpretazioni. L’informazione risulta particolarmente importante per poter usufruire dello sconto in fattura per i lavori effettuati o la cessione del credito di imposta. Risulta altresì indispensabile che chi abbia iniziato i lavori del bonus facciate abbia un limite di tempo prima che, dal 2022, la misura preveda la riduzione della detrazione delle spese dal 90% al 60%.

Interpello Agenzia delle entrate: il più recedenti spiega che si può ottenere l’agevolazione del bonus facciate anche per lavori non ultimati

Proprio in merito al bonus facciate, l’Agenzia delle entrate della Campania ha fornito indicazioni recenti rettificando il precedente interpello del 7 dicembre. Si può usufruire dei pagamenti del bonus facciate del 90% per i lavori che siano stati avviati entro il 31 dicembre 2021. L’indicazione è contenuta nell’interpello numero 914 1549 del 2021 che costituisce un dietrofront rispetto alla precedente comunicazione del 7 dicembre (la numero 914 1430).

Dietrofront rispetto al precedente interpello Agenzia delle entrate che chiedeva l’ultimazione dei lavori

Nella prima comunicazione, infatti, l’Agenzia delle entrate aveva affermato che sarebbe stato possibile beneficiare del bonus facciate del 90% solo per le spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre 2021 e per le quale, entro fine anno, siano stati anche ultimati i lavori. Dovevano altresì risultati assolti assolti gli obblighi derivanti dal visto di congruità. Proprio la condizione di ultimazione dei lavori per beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta va in contrasto, peraltro, con le indicazioni fornite anche nell’interrogazione parlamentare (la 5 07055 del 17 novembre 2021) nei giorni successivi all’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”.

Ultima interpretazione Agenzia delle entrate: ok al bonus facciate anche con lavori non ultimati

Da ultimo l’Agenzia delle entrate, con la nuova interpretazione (la numero 914 1549 del 2021), ha rettificato la precedente, disciplinando la possibilità del pagamento anticipato dei lavori rientranti nel bonus facciate. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che i condomini possono fruire delle agevolazioni del bonus facciate per le spese sostenute nel complesso durante l’anno 2021 in relazione a interventi che devono essere non necessariamente ultimati (come spiegava il precedente interpello dell’Agenzia delle entrate), ma quanto meno avviati nel corso dell’anno 2021. Dunque, non è necessario che detti interventi risultino conclusi al 31 dicembre 2021 per beneficiare della misura.

Sconto in fattura: entro quando il condominio deve corrispondere il 10% residuo per il bonus facciate?

L’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori delucidazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori (Sal). Infatti il condominio, per usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta, deve aver corrisposto entro il 31 dicembre 2021 all’impresa appaltatrice la quota del 10% di corrispettivo che residua al netto dello sconto in fattura. Questo adempimento va ottemperato a prescindere dello stato di completamento o di avanzamento dei lavori relativi all’intervento stesso nell’anno 2021.

Bonus facciate, cosa deve fare il condominio entro il 31 dicembre 2021 per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta?

Espletati gli adempimenti sui lavori, il condominio che volesse ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta nel 2022 per i lavori almeno iniziati nel 2021, deve:

  • ottenere il visto di conformità entro il 31 dicembre 2021 e di congruità della spesa in ottemperanza del decreto Antifrodi;
  • procedere con la comunicazione in via telematica entro il 16 marzo 2022 per ottenere lo sconto in fattura.

In tal modo, risulta definitivamente superato il concetto dell’ultimazione e dell’avanzamento dei lavori con il principio della sostenibilità delle spese “per cassa”.

Bonus facciate, in arrivo la proroga al 2022 ma cala la detrazione

I condomini, ma anche le imprese che forniscono lavori sulle facciate, sono in attesa delle proroga del relativo bonus per il 2022. Il governo ne ha previsto il prolungamento temporale nel disegno di legge di Bilancio 2022, ma con la riduzione dell’aliquota di detrazione. Il bonus facciate dovrebbe scendere dal 90% di agevolazione al 60% nel nuovo anno. Era stata proposta dalla maggioranza di governo anche la proroga di sei mesi, fino a giugno del 2022, ma con la percentuale invariata al 90%. Tuttavia, il governo ha respinto questa proposta.

Quale futuro per il bonus facciate nel 2022?

Il limite del 31 dicembre 2021, proprio in virtù del possibile abbassamento della percentuale di detrazione del bonus facciate, risulta decisivo. I condomini che riusciranno a fare entrare le spese “per cassa” nell’anno 2021 avranno la certezza di poter detrarre il 90% come sconto in fattura o come cessione del credito di imposta. Resta pertanto da attendere quali saranno le variazioni della misura in vista del nuovo anno.

 

Superbonus 110%: forfettari, pagamenti, Sal e comunicazione Enea, cosa fare entro il 31 dicembre?

Sono vari gli adempimenti richiesti a chi usufruisce del superbonus 110% in vista della fine dell’anno. Chi ha la partita Iva a regime forfettario può arrivare alla cessione del credito o allo sconto in fattura, ma seguendo opportune indicazioni. Altri adempimenti sono richiesti per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) e  i relativi pagamenti. Infine, risulta opportuno soffermarsi sull’invio della comunicazione all’Enea entro il 16 marzo prossimo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Partite Iva forfettarie: non possono detrarre l’agevolazione del superbonus 110% direttamente

Le partite Iva del regime forfettario, nell’utilizzo del superbonus 110%, non possono detrarre in modo diretto nella dichiarazione quanto spettante. Possono procedere però con la cessione del credito di imposta, trasferendo il beneficio a terzi. L’impossibilità della detrazione diretta nella dichiarazione deriva, come ha spiegato l’Agenzia delle entrate, dal fatto che si tratterebbe di una detrazione dall’imposta lorda. La spiegazione vale per i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva o alla tassazione separata.

Partite Iva a regime forfettario e superbonus 110%: cosa fare per la cessione del credito

Per questa ragione, la detrazione del superbonus 110% può essere effettuata dalle partite Iva del forfettario con lo sconto in fattura o con la cessione del credito a terzi. E il credito di imposta si può trasferire anche ai fornitori o a chi risulta cessionario nel contratto di appalto che siano in regime di partita Iva forfettaria o dei minimi. Questi soggetti terzi possono, a loro volta, usare il credito di imposta per pagare l’imposta sostitutiva spettante.

Comunicazione all’Agenzia delle entrate dello sconto in fattura o del credito di imposta

Ulteriori indicazioni sono da seguire per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dello sconto in fattura e della cessione del credito. Tale comunicazione deve essere inoltrata entro il 16 marzo 2022 per le spese effettuate durante il 2021. Ragione per la quale non risulterebbe possibile asseverare uno stato di avanzamento dei lavori (Sal) con data al 31 dicembre 2021 rispetto al giorno in cui verrà predisposta la pratica e inviata telematicamente all’Enea, adempimento che va effettuato a gennaio, febbraio e fino al 10 marzo prossimo.

Comunicazione all’Enea dei Sal risultanti al 31 dicembre 2021

L’impossibilità, in particolare, è dettata dal fatto che non è possibile inserire manualmente nell’allegato numero 2 della comunicazione, la data dello stato di avanzamento dei lavori e dell’effettiva asseverazione al 31 dicembre 2021, che è antecedente rispetto all’invio della pratica all’Enea. L’alternativa, per i tecnici, è quella di effettuare l’asseverazione per lo stato di avanzamento dei lavori di corsa, entro il 31 dicembre 2021. Ciò rendendo di fatto inutile la scadenza della comunicazione del 16 marzo 2022.

Superbonus 110% e stato di avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2021

In merito al superbonus 110% e allo stato di avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2021 è da osservare, inoltre, che devono essere rispettate determinate condizioni per avvalersi dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta. La prima condizione è che, al 31 dicembre 2021, i lavori devono essere della percentuale non inferiore al 30% del Sal e devono risultare per lo meno iniziati. Questo adempimento viene osservato mediante il rilascio dell’asseverazione dei requisiti tecnici e l’effettivo avanzamento dei lavori, oltre alla congruità delle spese.

Condizioni per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta nel superbonus 110%

Inoltre, per i lavori del superbonus 110% riguardanti i condomini e i privati che vogliano adottare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, è necessario che le inerenti spese debbano essere state già pagate. Tutti e due le condizioni (il Sal del 30% minimo certificato e le spese già pagate) devono essere verificate nello stesso anno di imposta. Pertanto, i lavori svolti nel 2021 devono rispettare le condizioni entro il prossimo 31 dicembre. In attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, l’allegato 2 della comunicazione da inviare all’Enea contiene come unica data quella nella quale si predispone la pratica per l’invio.

Comunicazione all’Enea dei lavori in superbonus 110%: in attesa di chiarimenti sull’asseverazione del Sal

Pertanto si dovrà considerare, ai fini dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta, che:

  • nello spazio della comunicazione relativo alla data, non si può inserire come data quella nel quale il tecnico asseveri lo stato di avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2021. Ciò però creerebbe problemi con la data effettiva e successiva di invio della comunicazione all’Enea essendoci un solo spazio;
  • il successivo inoltro della comunicazione all’Enea nel 2022 (entro il 16 marzo) dovrebbe recare la data di invio;
  • si attendono eventuali correzioni della procedura di comunicazione all’Enea.

Bonus facciate, cosa fare entro il 31 dicembre per avere la detrazione fiscale?

La detrazione fiscale legata al bonus facciate è possibile se il lavoro risulta terminato entro il 31 dicembre. È quanto è emerso da un’interpretazione dell’Agenzia delle entrate riguardo alla misura del 90%. Le disposizioni che regolano il bonus facciate devono infatti amalgamarsi con quanto prevede il più recente decreto legge “Antifrodi” (il numero 157 del 2021). Ragione per la quale il contribuente può usufruire della detrazione fiscale del 90% relativa al bonus facciate solo per le spese che ha sostenuto, in maniera effettiva, entro il 31 dicembre 2021.

Bonus facciate del 90%, che cos’è?

Il bonus facciate consiste in una detrazione di imposta, da dividere in dieci quote annuali costanti, fino a raggiungere il 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021. Gli interventi ammessi devono riguardare il recupero o il restauro delle facciate esterne degli immobili esistenti e ubicati in specifiche zone. Sono compresi negli interventi anche la sola pulitura o la tinteggiatura esterna. Inoltre accedono al bonus i lavori inerenti le strutture opache della facciata, su ornamenti, balconi e fregi.

Le zone A e B del bonus facciate

L’articolo 2 del decreto numero 1444 del 1968 del ministero dei Lavori Pubblici ha individuato due zone, A e B, degli interventi. La zona A riguarda gli agglomerati urbani relativi a centri storici, artistici o di specifico pregio ambientali o porzioni di essi. Sono incluse le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante agli agglomerati stessi. La zona B riguarda i territori edificati, anche solo parzialmente. I parametri ammessi per la zona B indicano che la superficie degli edifici esistenti non debba essere inferiore al 12,5% della superficie fondiaria e la densità territoriale deve essere superiore a 1,5 mc/mq.

Bonus facciate, quando sono necessari i criteri di certificazione energetica e trasmittanza termica?

Condizioni particolari riguardano il rifacimento della facciata ai fini del bonus, quando non si tratti della sola pulitura o della tinteggiatura esterna. Se i lavori comprendono anche gli interventi termici o per di più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile, è necessario:

  • osservare i criteri di certificazione energetica degli edifici fissati dal decreto del ministero per lo Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
  • soddisfare i requisiti di trasmittanza termina riportati nella Tabella 2 allegata al decreto del ministero per lo Sviluppo economico dell’11 marzo 2008.

Sconto in fattura con il bonus facciate

Il decreto “Rilancio” (articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020) ha stabilito che per gli interventi relativi al bonus facciate chi sostiene le spese ha diritto allo sconto in fattura o, in alternativa, alla cessione del credito. Il contributo dello sconto in fattura è pari all’importo del corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno fatto i lavori. I fornitori recupereranno quanto anticipato attraverso il credito di imposta per un importo pari alla detrazione spettante. Possono, a loro discrezione, cedere il credito ad altri soggetti come banche e altri intermediari finanziari.

Cessione del credito per il bonus facciate del 90%

Chi fa svolgere interventi rientranti nel bonus facciate del 90% può beneficiare della cessione del credito di imposta di pari ammontare. Può avvenire la successiva cessione del credito ad altri soggetti, incluse le banche e gli altri intermediari finanziari.

Bonus facciate del 90%, cosa fare entro il 31 dicembre 2021?

La detrazione fiscale spettante al 90% del bonus facciate può essere attribuita al contribuente solo per le spese che ha sostenuto, effettivamente, entro il 31 dicembre 2021. Entro questa data deve essere raggiunta anche l’ultimazione dei lavori e l’asseverazione del visto di congruità contenuto nel decreto numero 157 del 2021 (decreto “Antifrodi”). Le indicazioni sono contenute nell’interpello numero 914 1430 del 2021, con il quale la direzione centrale dell’Agenzia delle entrate della Regione Campania ha fornito chiarimenti a riguardo.

Il caso oggetto di risposta da parte dell’Agenzia delle entrate nell’interpello sul bonus facciate

La questione alla quale ha risposto l’Agenzia delle entrate riguarda l’istanza promossa dall’amministratore di un condominio per lavori ai fini del bonus facciate con sconto in fattura da parte dell’impresa che esegue i lavori. Il dubbio sorge in merito alla congruità delle spese: è necessario seguire quanto previsto per il superbonus 110%, con gli stati di avanzamento (Sal) o il termine dei lavori, oppure il condominio può usufruire della detrazione del 90% sull’importo degli interventi a saldo entro il 31 dicembre 2021? In quest’ultimo caso, il condominio beneficerebbe della detrazione solo sulle spese che ha effettivamente sostenuto entro fine anno. Spese che dovrebbero riportare anche il visto di congruità entro la stessa data.

Bonus facciate del 90%, entro fine anno vale il principio di cassa

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate chiarisce che sul bonus facciate del 90% vale il principio di cassa. L’Agenzia si è rifatta nella sua decisione alle precedenti circolari (la numero 2 del 2020, al paragrafo 3). Per gli altri bonus “ordinari” è possibile scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura purché siano rispettati gli stati di avanzamento (Sal) degli interventi effettivamente realizzati. Su questi ultimi, l’Agenzia delle entrate rimanda alla circolare numero 30 del 2020 e alle risposte a interrogazioni parlamentari numero 5-06307 del 7 luglio 2021 e 5-06751 del 20 ottobre scorso.

Bonus facciate, 50% ed ecobonus: come regolarsi entro fine 2021 con credito d’imposta e sconto in fattura?

Come per il superbonus 110%, anche per l’ecobonus, per il bonus 50% e per l’ecobonus la cessione del credito e lo sconto in fattura necessitano sia del visto di conformità che di quello di congruità delle spese. I due vincoli sono stati introdotti dal decreto legge numero 157 del 2021, cosiddetto “decreto Antifrodi”. In base alla nuova normativa, tutte le fatture emesse ai fini degli incentivi sugli interventi edilizi necessitano dell’osservanza ai principi della conformità e della congruità delle spese. Ci si chiede come comportarsi, dunque, in vista della fine dell’anno e cosa avviene per i lavori che sono ancora in corso.

Fatture per lavori del bonus facciate: il visto di conformità e congruità per le fatture dal 12 novembre 2021

Per poter beneficiare del credito di imposta o dello sconto in fattura, secondo quanto prevede il decreto Antifrodi, è necessario pertanto il visto di conformità e di congruità delle spese. Ciò vale per le fatture emesse a partire dal 12 novembre 2021. Nel caso del bonus facciate, è possibile tuttavia evitare questa stretta anche per le fatture eseguite dal 12 novembre. Vediamo quali sono le condizioni.

Quando non c’è il visto di conformità e congruità per le fatture emesse dal 12 novembre 2021?

Il visto di conformità e di congruità nel caso del bonus facciate per la cessione del credito e per lo sconto in fattura non è necessario per le fatture emesse anche successivamente all’11 novembre 2021 in determinati casi. In particolare, è necessario che si verifichino congiuntamente 3 condizioni stabilite dall’Agenzia delle entrate, ovvero:

  • bisogna aver ricevuto le fatture e averle già pagate;
  • aver già provveduto a riportare nella fattura lo sconto oppure l’accordo per la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate, quale stato di avanzamento dei lavoro deve esserci entro il 31 dicembre 2021?

Il visto di congruità delle spese può essere rilasciato anche se non è stato raggiunto un determinato stato di avanzamento dei lavori (Sal). E anche in assenza della dichiarazione di fine dei lavori. Alla fine dell’anno, pertanto, il beneficiario del bonus facciate potrebbe aver fatto eseguire solo il 25% dei lavori avendone già pagati il 75%. L’unica osservanza richiesta dall’Agenzia delle entrate, se non è stato raggiunto un minimo di Sal, è che i lavori siano quanto meno iniziati.

Sconto in fattura, si può pagare il 10% entro il 2021 e maturare il bonus per il 90%

Nel caso dello sconto in fattura, l’Agenzia delle entrate ha confermato che entro il 31 dicembre il contribuente può aver già versato il 10% netto del lavoro anche senza finire il lavoro entro l’anno. Il bonus, in questo caso, matura sul 90% di tutto l’importo fatturato al lordo.

Cosa avviene per le spese del bonus facciate che slittano al 2022?

Un’attenzione di riguardo deve essere posta per quanto concerne le spese che verranno affrontate nel 2022. Si tratta di spese per interventi che sono già stati iniziati nel 2021 e non ancora portati a termine oppure per nuovi lavori. In questi casi, è necessario mettere in conto che la detrazione da applicare è quella che entrerà in vigore nel 2022. Ovvero quella che, in caso di conferma della legge di Bilancio di fine anno, scenderà al 60%.

Ecobonus e bonus 50% ristrutturazioni, ecco come si procede con le detrazioni in vista della fine del 2021

Anche sull’ecobonus e sul bonus 50% relativi ai lavori edilizi, è necessario essere in regola con i visti di congruità e di conformità previsti dal decreto Antifrode. I due visti sono necessari sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura. Pertanto, le stesse regole del superbonus 110% e del bonus facciate sono vigenti per il superbonus del 50% sulle ristrutturazioni e sull’ecobous 50-65%. Anche per quanto concerne le fatture emesse a partire dal 12 novembre 2021 valgono le tre condizioni congiunte per evitare le strette dei visti di congruità e di conformità delle spese.

Lavori di miglioramento energetico, il visto di congruità era già previsto dal decreto ministeriali ‘Requisiti’

Particolare attenzione sulle nuove regole è richiesta per quanto concerne i lavori di miglioramento energetico. La congruità delle spese, in questo caso, era già prevista dal decreto ministeriale “Requisiti” del 6 agosto 2020. Più nel dettaglio, i lavori di miglioramento energetico che siano iniziati dal 6 ottobre 2020 erano già soggetti al visto di congruità delle spese. Il visto è necessario tanto che si tratti di lavori di miglioramento energetico rientranti nell’ecobonus 50-65%, quanto nel superbonus 110%, quanto ancora nel bonus facciate nel caso in cui una parte degli interventi riguardi la coibentazione. In tutte e tre queste situazioni, il decreto Antifrodi si rifà a quanto già previsto dal decreto Requisiti in merito alla congruità delle spese sostenute.

Cosa avviene per tutte le spese per le quali non vige l’obbligo di congruità?

Per tutte le spese per le quali non vige l’obbligo di congruità perché non rientranti nell’ambito di applicazione del decreto Requisiti, è necessario attendere un nuovo provvedimento del ministero per la Transizione ecologica (Mite). Si tratta, pertanto, di interventi rientranti nel bonus delle ristrutturazioni, nel sismabonus e nel bonus facciate senza coibentazione. Al momento è necessario rifarsi ai prezzari regionali, ai listini delle Camere di commercio, ai listini ufficiali o, solo in ultima analisi, a quelli relativi al mercato del luogo. Si può detrarre le spese fino al costo massimo ammesso delle spese non congrue: l’eventuale parte eccedente è indetraibile.

 

Superbonus 110%, cosa bisogna fare entro fine anno?

La scadenza del 31 dicembre, in particolare quella del 2021, è cruciale per le detrazioni del superbonus 110% e per le altre agevolazioni edilizie. La legge di Bilancio 2022, in via di approvazione, anticipa la riduzione del bonus facciate dal 90% al 60% a partire dal 2022. Decurtazioni sono previste anche per il bonus mobili previsto per 5 mila euro anziché per 16 mila.

Le novità del decreto legge Antifrodi: necessario prestare attenzione alle date delle fatture e dichiarazione redditi

Tuttavia, recenti novità sono intervenute sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito di imposta del superbonus 110% (e di altre detrazioni per lavori edilizi) con assoggettamento alle disposizioni del recente decreto Antifrodi. In questo ambito è necessario prestare attenzione alle dichiarazioni dei redditi e alle date di emissione delle fatture per gli obblighi inerenti i visti di conformità e di congruità.

Superbonus 110% e bonus dell’edilizia, cosa ci si aspetta per il 2022?

Fermo restante le disposizioni fiscali, si possono fare delle previsioni sulle agevolazioni edilizie dei prossimi ani. Per le detrazioni edilizie ordinarie dovrebbe arrivare la proroga triennale, mentre il superbonus 110% dei condomini dovrebbe essere confermato fino al 2025. Le disposizioni del decreto Antifrodi del 12 novembre 2021 andrà proprio nella direzione di regolare le agevolazioni edilizie dei prossimi anni, ponendo vincoli alle misure attualmente in vigore. Gli interventi edilizi devono essere improntati alla congruità delle spese e al visto di conformità per beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

Quali sono gli elementi per beneficiare degli sconti fiscali?

Tre, sotto il profilo fiscale, sono le regole da tener presente nella richiesta e nell’utilizzo delle agevolazioni per gli interventi edilizi. Il primo riguarda le detrazioni che devono essere applicate con le regole vigenti nell’anno in cui si sostiene la spesa. Inoltre, i lavori devono essere fissati entro la scadenza prevista dalla normativa, fermo restando che l’ultimazione può avvenire anche successivamente. Per le detrazioni dell’anno 2021 relative alle spese già sostenute l’intervento deve essere quanto meno cominciato. Per il superbonus 110% la norma stabilisce particolari regole per lo stato di avanzamento dei lavori (Sal).

Superbonus 110%, per la cessione del credito o lo sconto in fattura il Sal nel 2021 deve essere del 30% minimo

Per chi ha fatto iniziare lavori rientranti nel superbonus 110% e volesse beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta sulle spese già sostenute nell’anno, è necessario che lo stato di avanzamento dei lavori sia arrivato ad almeno il 30%. I Sal, inoltre, non possono superare il numero di due con una percentuale di avanzamento del 30% ciascuno.

Sconto in fattura o cessione del credito di imposta nel superbonus 110%: cosa bisogna fare entro il 31 dicembre 2021?

Entro fine anno è necessario arrivare al Sal minimo del 30% o del 60%, altrimenti non si può richiedere lo sconto in fattura e nemmeno la cessione del credito di imposta. Con Sal al di sotto delle soglie minime, la detrazione del superbonus va usata direttamente nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Pertanto, il visto di conformità e congruità vale per la cessione del credito e lo sconto in fattura per verificare la corretta applicazione delle spese e la congruità degli importi sostenuti per gli interventi.

Visto di congruità per i lavori del superbonus 110%: cosa significa?

Sempre nel caso del superbonus 110% con Sal non raggiunti entro fine anno (con detrazioni, anche per scelta del beneficiario, direttamente nella prossima dichiarazione dei redditi), è necessario il visto di conformità. Tale visto non è richiesto se la dichiarazione viene presentata direttamente all’Agenzia delle entrate tramite la precompilata oppure al sostituto di imposta che si occupa dell’assistenza fiscale.

Visto di congruità e conformità, come regolarsi con le fatture?

Le norme sul visto di congruità per i lavori ricadenti nel superbonus 110% sono relative alle fatture emesse a partire dal 12 novembre 2021. Tale obbligo è previsto dal decreto legge numero 157 del 2021. All’adempimento sono soggette sia le imprese che le persone fisiche. Sono escluse dal visto le spese dell’anno 2020 riportate nei modelli 730 o Redditi 2021. In tal caso, si ricorre alla vecchia disciplina (esente dal visto di conformità e congruità) anche se le fatture sono datate dopo l’11 novembre 2021. Le spese dell’anno in corso necessitano invece la verifica della data in cui sono state sostenute. Quelle sostenute dal 12 novembre 2021, infatti, sono assoggettate ai due visti.

Superbonus 110% e sismabonus, cosa è importante controllare del contratto di appalto?

Superbonus 110% e sismabonus mettono di fronte l’amministratore di condominio e l’assemblea condominiale a varie problematiche inerenti, in primo luogo, il contratto di appalto. Quest’ultimo è disciplinato dagli articoli a partire dal 1655 del Codice civile. Si tratta del contratto mediante il quale una parte assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro.

Per il superbonus 110% si utilizza la prassi degli appalti integrati di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori

In ambito di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori rientranti nel superbonus 110%, per prassi si parla di “appalti integrati”, che si ritrovano già nei contratti di lavori pubblici. Data la complessa disciplina, è necessario prestare particolare attenzione a quegli aspetti che potrebbero presentare le maggiori problematicità.

Superbonus 110%, quali clausole non devono essere accettate

Tra le clausole da non accettare nel contratto inerente il superbonus 110% vi è quella in cui l’amministratore, che agisce da committente, garantisca all’appaltatore la regolarità urbanistica dell’edificio. Tale garanzia deve essere attestata dai tecnici. È da evitare anche la clausola per la quale l’appaltatore si possa ritenere libero di cedere il contratto a terzi mediante l’invio di una normale raccomandata all’amministratore. Da evitare, inoltre, la piena libertà nel ricorso ai subappaltatori senza poter prestare opposizione per validi motivi.

Quando è opportuno lo sconto in fattura nel superbonus 110%?

Tra le modalità di fruizione del superbonus 110%, è opportuno scegliere lo sconto in fattura nel momento in cui l’efficacia del contratto risulti sospesa all’ottenimento di quanto richiesto, in termini di finanziamento, alla banca. Il finanziamento serve per saldare lo stato di avanzamento dei lavori (Sal). Sullo sconto in fattura è necessaria la verifica dei massimali di spesa disciplinati dalle norme. In tal caso, è opportuno inserire il dato corretto sulle unità immobiliari e le eventuali pertinenze rientranti nell’edificio. Si tratta di un’accortezza utile per avere certezza di avere a disposizione i documenti necessari per la verifica delle pertinenze stesse.

Come va indicato il corrispettivo dei lavori nel superbonus 110%?

Nel contratto dei lavori devono essere indicati chiaramente:

  • quale sarà il corrispettivo totale per eseguire i lavori nelle parti comuni del condominio. Il corrispettivo va indicato incluso di Iva, oneri di sicurezza e finanziari. Tutte le somme devono rientrare nello sconto in fattura grazie al quale matura il credito di imposta del 110%;
  • quali sono le date di inizio e di fine dei lavori. È necessario allegare anche il cronoprogramma e le penali inerenti agli inadempimenti;
  • chi è il direttore dei lavori. La figura deve essere nominata dal responsabile dei lavori e dal committente;
  • quali sono gli interessi da pagare nel caso in cui si verifichino dei ritardi nei versamenti delle rate;
  • qual è l’aliquota Iva che deve essere applicata ai lavori;
  • chiarire quali lavori si riferiscano al superbonus 110% e quali devono essere indicati in fattura come bonus facciate (90% e 60%) o come bonus ristrutturazioni (beneficio del 50%);
  • quali sono i costi a carico del committente e come intende pagarli attraverso il bonifico bancario detto “parlante”. È necessario indicare il conto corrente del soggetto appaltatore e le tre rate di avanzamento dei lavori con proporzione del 30%, del 60% e del collaudo.

Quali altri elementi devono essere indicati chiaramente nel contratto ai fini del superbonus 110%?

Ai fini del beneficio del superbonus 110%, è necessario altresì indicare chiaramente nel contratto dei lavori da fare:

  • per quali motivi i lavori potrebbero subire una sospensione ordinata dal direttore dei lavori. Rientrano tra le cause le condizioni climatiche, la forza maggiore o altre circostanze;
  • disciplinare come devono essere ripresi i lavori in caso di sospensione o come può essere risolto il contratto con le varie implicazioni, anche ai fini delle detrazioni fiscali;
  • indicare le possibili variazioni rispetto al progetto iniziale relativo ai lavori da svolgere. Le variazioni possono provenire per iniziativa del committente o dell’appaltatore, ma devono essere autorizzate dal direttore dei lavori.

Cosa avviene in caso di eventi non prevedibili sui lavori per il superbonus 110%?

Può capitare che, dopo la stipula del contratto dei lavori da fare ai fini del superbonus 110%, possano sopraggiungere eventi non prevedibili e non imputabili all’appaltatore. Quest’ultimo può ritenere di dover procedere con delle modifiche al progetto originario dei lavori. Le modifiche possono essere o meno accettate dal committente dei lavori. Il contratto potrà contenere, dunque, anche eventuali incrementi di corrispettivo per questi casi.

La polizza decennale sui lavori fatti per il superbonus 110%

A decorrere dal giorno di emissione del certificato di ultimazione dei lavori validi per il superbonus 110%, l’appaltatore deve stipulare la polizza indennitaria per i casi di rischio di rovina dell’opera. La rovina può essere anche parziale. La polizza a copertura dei rischi deve avere validità decennale con decorrenza dall’emissione del certificato di fine dei lavori. Tra i rischi coperti dalla polizza vi sono anche quelli relativi all’errata posa in opera o ai difetti dei prodotti utilizzati.

Superbonus 110%, per le partite Iva forfettarie si può solo con cessione del credito e sconto in fattura

Le partite Iva a regime forfettario (e presumibilmente anche dei minimi) possono usufruire del superbonus 110% per i lavori della casa solo trasferendolo a terzi. Ovvero possono utilizzarlo solo con la cessione del credito e lo sconto in fattura. Dunque, le partite Iva forfettarie non accedono direttamente al superbonus perché non possono detrarlo dalla dichiarazione dei redditi.

Partite Iva a regime forfettario, cosa dispone l’Agenzia delle entrate per il superbonus 110%

Come specifica la circolare dell’Agenzia delle entrate numero 24/E del 2020, il superbonus 110% non può essere usato “dai soggetti che possiedano esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva”. Dunque i forfettari risultano esclusi dall’utilizzo del superbonus 100% perché si tratta di una detrazione che va applicata all’imposta lorda. Tuttavia, la stessa circolare dell’Agenzia delle entrate specifica che le partite Iva a regime forfettario (e si ritiene anche le partite Iva con regime minimo) possono scegliere, anziché usare direttamente la detrazione, lo sconto in fattura oppure la cessione del credito a terzi. Sul punto, la stessa Agenzia delle entrate ha anche fornito risposte agli interpelli numero 514 e 543 del 2020.

Partite Iva e superbonus 110% come fornitori o cessionari nello sconto in fattura

Una ulteriore possibilità che hanno le partite Iva a regime forfettario per utilizzare il superbonus 110% è quello di ricevere il credito come fornitori o cessionari nello sconto in fattura. In questo caso, le partite Iva forfettarie possono usare il credito di imposta per versare l’imposta sostitutiva dovuta in sede di dichiarazione dei redditi. La partita Iva forfettaria può utilizzare il credito di imposta in compensazione attraverso il modello F24.

Partite Iva e vantaggi superbonus 110% come fornitori relativamente alla ritenuta dell’8%

Le partite Iva a regime forfettario, peraltro, risultano essere anche avvantaggiati in merito alla ritenuta dell’8% applicata dalla banca quando sono fornitori. Ciò avviene perché la base imponibile deve essere al netto del 22%. Per avvantaggiarsi dei bonus edilizi, che hanno l’obbligo di regolarizzazione con bonifico parlante, i committenti non devono pagare le fatture delle imprese (o dei professionisti) al netto della eventuale ritenuta d’acconto (del 4% o del 20%). La normativa, in questo caso, specifica che la ritenuta dell’8% è quella prevalente.

Partite Iva a regime forfettario, ritenuta dell’8% sui bonifici parlanti del superbonus 110%

Pertanto, se il professionista o l’impresa edile è una partita Iva a regime forfettario, la ritenuta dell’8% deve essere applicata ai bonifici parlanti. Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle entrate, la ritenuta dell’8% deve essere applicata sull’importo del bonifico già sottratto dell’Iva ordinaria del 22%. Ciò deve avvenire indipendentemente dal fatto che nella fattura sia stata calcolata una diversa aliquota o nessuna aliquota, come nel caso delle partite Iva a regime forfettario o dei minimi.

Bonus sicurezza 2021 per impianti di allarme e porte blindate

L’esigenza di sicurezza è sempre più sentita dalle famiglie e proprio per questo c’è il Bonus Sicurezza 2021 confermato e prorogato dalla legge di bilancio 2021. Viste le finalità, questa misura viene anche definita Bonus antifurto, videosorveglianza e allarme. Vediamo chi può usufruirne e gli importi che si possono ottenere e come fare richiesta degli importi.

Chi può accedere al Bonus Sicurezza 2021

Il Bonus Sicurezza può essere richiesto dai soggetti tenuti al versamento dell’IRPEF e i titolari di partita IVA, possono usufruirne non solo i cittadini italiani, ma anche cittadini italiani residenti su territorio straniero, in questo caso l’impianto però deve essere installato su un immobile che si trova in Italia. Per poter procedere alla richiesta necessario essere in regola con il pagamento delle imposte IMU e TASI. Ad esempio, coloro che sono nella No Tax Area, non possono usufruirne.

In dettaglio possono accedere al bonus sicurezza:

  • proprietari dell’immobile o soggetti che hanno il diritto alle nuda proprietà (l’esempio classico è il soggetto che acquista la nuda proprietà dell’immobile lasciando il diritto di usufrutto al vecchio proprietario, naturalmente inq uesto caso i prezzi sono inferiori);
  • usufruttuari, titolari di un diritto di abitazione, uso e diritto di superficie (titolari di un diritto reale di godimento);
  • locatari e comodatari;
  • soci di cooperative;
  • imprenditori individuali, ma solo per interventi su immobili non considerati strumentali rispetto all’attività di impresa e soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR e che producono redditi in forma societaria.

Rispetto a tali soggetti può chiedere il beneficio anche il familiare convivente, il coniuge, il convivente, il coniuge separato a cui sia stata assegnata l’abitazione, la parte dell’unione civile

In cosa consiste il Bonus Sicurezza?

Il Bonus può essere richiesto con agevolazione al 50% fino al 31 dicembre 2021, nel 2022 sarà riconosciuto al 36%, conviene quindi affrettarsi per recuperare gli investimenti effettuati per la sicurezza dell’immobile.

Il Bonus Sicurezza viene riconosciuto su tutti gli interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza dell’immobile viene quindi riconosciuto per:

  • l’installazione di sistemi antifurto e di allarme (anche allarme fumogeno);
  • Installazione di portoni blindati;
  • manutenzione e applicazione di cancellate, recinzioni, grate sulle finestre ;
  • apposizione e sostituzione di serrature, spioncini, catenacci e lucchetti;
  • installazioni di saracinesche (per attività commerciali, ma anche per il box garage sotto casa);
  • installazione di tapparelle meccaniche con bloccaggi;
  • fotocamere a circuito chiuso;
  • rilevatori di aperture o meglio di tentativi di effrazione;
  • rilevatori di movimento;
  • vetri antisfondamento;
  • casseforti.

Il Bonus Sicurezza si può usare anche per l’installazione di sistemi di rilevazione di gas, incendi e fumi, quindi il termine sicurezza ha una portata ampia.

Le detrazioni sono al 50% queste non spettano soltanto sull’acquisto delle varie componenti, ma anche sulle spese di progettazione e installazione. L’importo massimo per il quale si può ottenere il beneficio è di 96.000 euro e di conseguenza si può ottenere una somma massima di 48.000 euro in 10 rate di uguale importo.

Come usufruire del Bonus Sicurezza

Il Bonus Sicurezza si usufruisce in forma di detrazione dall’IRPEF dei crediti maturati. Gli importi spesi e per i quali si ha diritto alla detrazione sono divisi in 10 rate di uguale importo e di conseguenza ogni anno si può riscuotere, sotto forma di detrazione delle imposte IRPEF, una rata. Se gli importi IRPEF non coprono l’intero ammontare che si avrebbe diritto di percepire, le restanti somme sono perse. L’effettiva riscossione inizia il primo periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le spese.

Questo implica che, nella dichiarazione dei redditi successiva all’installazione dei sistemi di sicurezza, si dichiarano tali lavori con bonifici parlanti, la dichiarazione è vagliata e l’Agenzia delle Entrate provvede a scorporare le somme a cui si ha diritto dalle imposte IRPEF da versare. Se il lavoratore si avvale del sostituto di imposta che esegue mensilmente il versamento degli acconti IRPEF, si provvede alla restituzione al contribuente delle somme già versate. Se il contribuente invece provvede da solo al versamento delle imposte IRPEF, sarà esonerato dal versamento stesso.

Come effettuare i pagamenti

Per poter ottenere il beneficio fiscale è necessario effettuare dei pagamenti tracciabili e quindi attraverso un bonifico parlante bancario o postale.

Nel bonifico devono essere indicati obbligatoriamente alcuni dati:

  • codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
  • codice fiscale o partita IVA del destinatario del pagamento (può trattarsi dell’impresa di installazione, del progettista e di coloro che forniscono il materiale);
  • causale del versamento che deve contenere il numero della fattura a cui si riferisce il pagamento e l’indicazione di usufruire delle detrazioni articolo 16 bis DPR 917 del 1986.

Solitamente presso gli sportelli bancari e postali sono disponibili dei moduli pre-compilati per poter usufruire di tali benefici fiscali. In questo modo le operazioni sono facilitate ed è difficile commettere errori.

Le fatture dei pagamenti dovranno essere conservate a cura del contribuente che dovrà esibirle a richiesta alle autorità che dovessero eseguire dei controlli.

Per chi vuole usufruire dei vari Bonus vigenti per lavori in edilizia, c’è ancora la possibilità di avere il Superbonus al 110% sebbene con delel novità. Per maggiori informazioni, leggi l’articolo: Superbonus 110%: novità sul visto di conformità-congruità

Superbonus 110%: novità sul visto di conformità-congruità

Il Superbonus 110% fin dal suo esordio ha generato molto interesse e allo stesso tempo molte perplessità e questo perché almeno nella fase iniziale era molto difficile riuscire a rientrare in questa agevolazione. Nel tempo il Superbonus 110% è stato più volte modificato. L’ultima modifica in ordine di tempo è l’introduzione della obbligatorietà del visto di conformità e dichiarazione di congruità anche per l’applicazione della detrazione direttamente in favore del proprietario.

Superbonus 110% nel decreto antifrode: novità per il visto di conformità

Il Superbonus 110% è inserito nel decreto Rilancio prevede la possibilità di eseguire lavori di efficientamento energetico nei fabbricati e di ottenere la restituzione di quanto effettivamente speso a copertura fino al 110%. Per poter usufruire di questa opportunità sono previste diverse modalità e in particolare la cessione del credito al costruttore oppure a terzi, lo sconto in fattura, infine la detrazione delle imposte in 5 rate a cadenza annuale.

Per una panoramica sul Superbonus 110% leggi: Superbonus 110%: le linee guida per accedere alle agevolazioni

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato nei suoi controlli circa 800 milioni di crediti inesistenti e questo ha spinto a una stretta sui controlli. Fino al decreto antifrode, decreto legge 157 dell’11 novembre 2021, era previsto che solo nel caso di cessione del credito e sconto in fattura si dovesse presentare una dichiarazione di congruità e un visto di conformità, tali documenti dovevano essere redatti da un commercialista o da un CAF. L’obiettivo era far in modo che i prezzi dei vari interventi non venisse gonfiato al fine di percepire somme maggiori rispetto a quelle effettivamente impiegate per realizzare lavori trainanti e lavori trainati.

Occorre fare delle precisazioni su tali documenti: il visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ad ottenere l’agevolazione, mentre la dichiarazione di congruità dimostra che le spese sostenute sono congrue rispetto ai lavori eseguiti.

Quando è necessaria la dichiarazione di congruità

Con l’articolo 121 del decreto antifrode si provvede a un’estensione di questo obbligo. L’articolo sottolinea che la dichiarazione di congruità deve essere redatta anche nel caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. Lo stesso articolo però sottolinea che il visto di conformità, o dichiarazione di congruità, non è obbligatoria nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, oppure sia presentata tramite il sostituto d’imposta (generalmente il datore di lavoro). Si creano quindi delle differenze tra soggetti che tendenzialmente si trovano nelle stesse condizioni, cioè vogliono beneficiare delle detrazioni sulle proprie imposte.

Per la verifica di congruità dei costi devono essere presi come punto di riferimento i prezzari regionali dei lavori pubblici e i prezzari DEI , cioè delle opere Edili e Impiantistica, ciò era quanto previsto nel Decreto Requisiti minimi (Decreto MiSE 6 agosto 2020), ma anche su questo punto ci sono state delle modifiche, infatti, il decreto antifrode ha stabilito che per alcune categorie di lavori dovranno essere utilizzati i valori massimi stabiliti con un decreto del Ministro della Transizione Ecologica.

Ciò potrebbe creare problemi in quanto i lavori edili richiedono un lasso di tempo di una certa rilevanza e il costante cambiamento delle norme crea disagi nella individuazione di volta in volta delle norme applicabili. Soprattutto potrebbero volerci mesi prima di vedere il decreto e nel frattempo imprese edili e i vari soggetti coinvolti nel Superbonus 110% non sanno quali criteri saranno utilizzati per valutare la pratica.

Criticità della nuova disciplina sulla dichiarazione di congruità e visto e conformità

Nel frattempo si è registrato un blocco della piattaforma di cessione del credito dell’Agenzia delle Entrate al fine di consentire il lavoro di aggiornamento della stessa per adeguarla alla nuova normativa Antifrode. Il blocco attualmente è superato e la piattaforma può essere nuovamente utilizzata.

Il decreto antifrode prevede anche nuovi sistemi di controllo, con la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere per un periodo massimo di 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni. Tale sospensione deve essere giustificata da evidenti anomalie e quindi dalla necessità di svolgere ulteriori accertamenti. Di fatto ancora non sono state delineate le norme di attuazione di tali procedure di controllo che sono demandate a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La confusione sul Supebonus 110% è determinata dal fatto che si è trattato di un provvedimento adottato con urgenza e non studiato fin da subito nei dettagli e di conseguenza sottoposto a costanti mutamenti. Ulteriori sono previsti nella Legge di Bilancio 2022 che probabilmente limiterà l’accesso al Superbonus 110% agli edifici plurifamiliari e condomini. La normativa in via di applicazione infatti prevede per le villette e case unifamiliari il tetto ISEE di 25.000 euro che taglia fuori dai benefici una fetta importante di persone.

Le novità non terminano qui, infatti la Legge di Bilancio in via di approvazione prevede il Superbonus 110% solo fino alla fine del 2023, dopo si provvederà a una riduzione al 70% per il 2024 e per il 2025 l’importo sarà al 65%. Naturalmente per le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 è necessario attendere l’approvazione definitiva, infatti non mancano critiche severe al nuovo impianto provenienti soprattutto dal M5S.

Se vuoi conoscere quali lavori possono essere eseguiti con il Superbonus 110%, leggi l’articolo: Lavori trainanti nel Superbonus 110%: scopriamo quali sono