Superbonus 110%, si può utilizzare per sostituire gli impianti di climatizzazione?

Si può utilizzare il superbonus 110% come detrazione fiscale per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o termici esistenti? La risposta è positiva in alcuni casi, innanzitutto rispettando il requisito che l’intervento debba risultare come “trainante” e da effettuare nelle parti comuni di un edificio. La sostituzione può avvenire con impianti centralizzati per il rinfrescamento, il riscaldamento e la fornitura di acqua calda sanitaria. Deve inoltre essere raggiunto l’obiettivo del miglioramento della classe energetica arrivando almeno alla classe A. Inoltre, la sostituzione può avvenire con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti geotermici e ibridi o di microgenerazione o a collettori solari.

Quanto tempo richiede la sostituzione di un impianto termico in superbonus 110%?

Rientrano nell’intervento trainante e nel superbonus 110% anche le spese inerenti lo smaltimento e la bonifica dell’impianto che si va a sostituire e l’allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente. Quest’ultimo intervento, tuttavia, interessa esclusivamente i comuni montani. Su questi ultimi non devono essere in corso procedure di infrazione. In termini di tempo per eseguire l’intervento di sostituzione degli impianti termici si deve tener presente della valutazione preliminare. In linea di massima si può stimare una durata dei lavori che va da una a quattro settimane. Il tutto dipende dalla grandezza dell’impianto. Se l’intervento implica lavori alla distribuzione o ai terminali di emissione si deve mettere in conto una durata anche di mesi.

Interventi di sostituzione impianti termici sulle parti comuni di un edificio, si può utilizzare il superbonus 110%?

Si può utilizzare il superbonus 110% per interventi di sostituzione degli impianti termici delle parti comuni di un edificio? La risposta è positiva, purché la detrazione fiscale del 110%, da utilizzare in quattro anni a partire dal 2022 (cinque anni in precedenza), abbia come limiti di spesa:

  • 20 mila euro da moltiplicare per le prime otto unità immobiliari componenti l’edificio;
  • 15 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari componenti l’edificio oltre le prime otto.

Superbonus 110%, quando si possono fare lavori di isolamento termico per i condomini?

È da rilevare che il superbonus 110% spetta anche ai condomini, pure per un numero eccedente le due unità immobiliari (comprese le imprese, i professionisti e le società) che detengano l’unità abitativa componente l’edificio. Le unità immobiliari possono essere abitazioni, seppure secondarie, che rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Può trattarsi anche di unità non abitative purché i condomini abbiano superficie residenziale di oltre il 50%. Per i lavori sulle parti comuni dell’unico proprietario dell’edificio (con due, tre o quattro unità abitative) sono possibili i lavori di sostituzione degli impianti termici, anche per le case a schiera.

Superbonus 110%, si può ottenere per la sostituzione degli impianti termici effettuata dai privati?

I successivi casi di interventi per la sostituzione degli impianti termici riguardano quelli effettuati da persone fisiche non esercenti attività di impresa. Si tratta di lavori fatti da privati, e le unità immobiliari non sono accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Sostituzioni di impianti termici sulle singole unità immobiliari residenziali e pertinenze inerenti all’interno di edifici nei condomini (quale può essere un appartamento al quinto piano di un condominio) non sono possibili con il superbonus 110%. La detrazione fiscale non spetta perché questo lavoro risulta agevolabile solo se riguarda le parti comuni degli edifici.

Superbonus 110% e sostituzione impianti termici su edifici funzionalmente indipendenti o su una sola unità immobiliare

Ulteriore situazione è quella per la quale i lavori di sostituzione degli impianti termici dei privati riguardi unità immobiliari collocate dentro gli edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti. Le unità dispongono di uno o più accessi indipendenti dall’esterno. Si tratta, ad esempio, di villette a schiera orizzontali, bifamiliari o trifamiliari. Simile disciplina riguarda gli interventi di sostituzione dell’impianto termico effettuati da privati su un edificio composto da una sola unità immobiliare non unifamiliare oppure non residenziale. Rientrano in questi casi i capannoni o gli uffici costituenti un edificio.

Superbonus 110% per sostituire gli impianti termici su edifici indipendenti o su una sola unità immobiliare: si può?

In tutti questi casi la detrazione fiscale del superbonus 110% non spetta. Infatti, questi lavori possono essere agevolabili solo se vengono svolti sulle parti comuni di un edificio. Inoltre, le parti comuni devono riguardare solo i condomini, come specificato dall’Agenzia delle entrate con la comunicazione numero 24/E dell’8 agosto 2020.

Isolamento termico, tutti i casi in cui si può fare con il superbonus 110%

Come fare l’isolamento termico con il superbonus 110% per parti comuni di condomini e interventi dei privati? Per isolamento termico si intendono i lavori di riqualificazione energetica effettuati con materiali “isolanti” conformi ai criteri minimi ambientali del decreto del ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017. Gli interventi devono riguardare le:

  • superfici opache verticali, come cappotti o pareti isolanti;
  • orizzontali, come coperture, solai e pavimenti;
  • superfici inclinate, come le falde di copertura dei sottotetti.

I lavori in superbonus 110% devono interessare l’involucro dell’edificio per un’incidenza di oltre il 25% della superficie lorda disperdente.

Su quali edifici si possono fare i lavori di isolamento termico con il superbonus 110%?

I lavori di isolamento termico con il superbonus 110% possono interessare l’edificio, ovvero l’intero fabbricato secondo quanto dispone l’Allegato A della voce numero 32 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 20 ottobre 2016. Per tali lavori quindi non vanno considerate le singole unità immobiliari degli edifici. Lavori sulla singola unità immobiliare dell’edificio sono possibili sulle case a schiera. Si tratta di edifici plurifamiliari e indipendenti. Condizione essenziale è che abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Isolamento termico con il superbonus 110%: quanto durano gli interventi?

La durata dei lavori di isolamento termico è molto variabile in base al tipo e alla dimensione dell’edificio sul quale effettuare gli interventi. Inoltre, il tempo per realizzare gli interventi dipende dal numero di operai impiegato. In linea di massima, un condominio con un numero di unità immobiliari da 20 a 40 può richiedere lavori per circa tre mesi, con un numero di operai pari a sei. Per gli interventi di riqualificazione energetica di una villetta a schiera può esserci bisogno di almeno un mese con quattro operai a effettuare i lavori.

Interventi di isolamento termico sulle parti comuni di un edificio, si può utilizzare il superbonus 110%?

Si può utilizzare il superbonus 110% sui lavori di isolamento termico delle parti comuni di un edificio? La risposta è positiva, purché la detrazione fiscale del 110%, da utilizzare in quattro anni a partire dal 2022 (cinque anni in precedenza), abbia come limiti di spesa:

  • 40 mila euro da moltiplicare per le prime otto unità immobiliari componenti l’edificio;
  • 30 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari componenti l’edificio oltre le prime otto.

Superbonus 110%, quando si possono fare lavori di isolamento termico per i condomini?

È da notare che la detrazione fiscale del 110% spetta anche  ai condomini, anche per un numero superiore alle due unità immobiliari (comprese le imprese, i professionisti e le società) detentori dell’unità abitativa componente l’edificio. Le unità immobiliari possono essere abitazioni, seppure secondarie, purché rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Può trattarsi anche di unità non abitative purché i condomini abbiano superficie residenziale di oltre il 50%. Per i lavori sulle parti comuni dell’unico proprietario dell’edificio (con due, tre o quattro unità immobiliari) sono possibili i lavori di isolamento termico, anche per le case a schiera.

Isolamento termico, si possono fare lavori sulle singole unità immobiliari e pertinenze con il superbonus 110%?

I successivi interventi devono essere effettuati da persone fisiche non esercenti attività di impresa. Si tratta dei privati, e le unità immobiliari non devono essere accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Lavori sulle singole unità immobiliari residenziali e pertinenze inerenti all’interno di edifici nei condomini (quale può essere un appartamento al quarto piano di un condominio) sono possibili con il superbonus 110%. La condizione essenziale è che l’isolamento termico della singola unità residenziale coinvolga almeno il 25% della superficie disperdente lorda totale dell’edificio. In tal caso è necessario raggiungere il miglioramento di 2 classi energetiche del totale dell’edificio. Tale tipologia di isolamento è consentita a un numero limite di 2 unità immobiliari se gli interventi sono sulla singola unità.

Superbonus 110% e isolamento termico su edifici funzionalmente indipendenti

Ulteriore caso è quello degli interventi dei privati in superbonus 110% per l’isolamento termico di unità immobiliari collocate dentro gli edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti. Le unità devono disporre di uno o più accessi indipendenti dall’esterno. Si tratta, ad esempio, di villette a schiera orizzontali, bifamiliari o trifamiliari. Si possono far ricadere nel superbonus 110% i relativi lavori di isolamento termico purché si raggiunga oltre il 25% della superficie disperdente lorda della singola unità situata all’interno. I costi hanno, in questo caso, il limite di 50 mila euro per ciascuna unità e il numero massimo delle unità è pari a due. Se si tratta di un unico proprietario le regole da seguire sono quelle degli edifici in condominio.

Isolamento termico con superbonus 110% nel caso di lavori di privati su una sola unità immobiliare

Il superbonus 110% non spetta nel caso di interventi di isolamento termico effettuato da privati su un edificio composto da una sola unità immobiliare non unifamiliare oppure non residenziale. Rientrano in questi casi i capannoni o gli uffici costituenti un edificio. A chiarire questa casistica è stata l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020. Non vi è, inoltre, nelle relative norme il massimo di spesa consentita.

 

Bonus riqualificazione energetica o ecobonus, come procedere per la detrazione fiscale?

Fino al 31 dicembre del 2024 si può utilizzare l’ecobonus o il bonus per la riqualificazione energetica con la detrazione dell’Irpef o dell’Ires pari al 65% o al 50% sulle spese inerenti lavori che incrementano l’efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione fiscale può essere usufruire nei 10 anni successivi al sostenimento delle spese.

Bonus riqualificazione energetica ed ecobonus, quando si può ampliare la volumetria?

La misura dell’ecobonus o del bonus riqualificazione energetica va a vantaggio anche dei lavori di demolizione e di ricostruzione degli edifici. Per questi interventi si può prevedere anche una differente sagoma o un aumento della volumetria. In quest’ultimo caso si deve far riferimento alle norme vigenti o agli strumenti urbanistici. Peraltro, per l’ampliamento senza la demolizione, la detrazione fiscale si può ottenere sui costi riferiti alla parte dell’edificio già esistente.

Bonus riqualificazione energetica, pluralità di spese per ottenere la detrazione fiscale

L’ecobonus o il bonus sulla riqualificazione energetica può essere fatto valere su una pluralità di spese. Ad esempio, si possono sostituire gli impianti di climatizzazione con l’ecobonus. Oppure gli infissi. In generale gli interventi possono riguardare:

  • la riqualificazione energetica generale dell’edificio;
  • i lavori sull’involucro o il cappotto;
  • l’installazione dei pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali;
  • i contatori individuali nei condomini;
  • le schermature solari e le chiusure tecniche mobili oscuranti;
  • i dispositivi multimediali per controllare gli impianti di riscaldamento o dell’acqua calda;
  • la sostituzione dei micro-cogeneratori.

Riqualificazione energetica di un edificio con l’ecobonus: cosa si può fare?

L’ecobonus o la riqualificazione energetica di un edificio persegue l’obiettivo di incrementare i risparmi energetici. I lavori devono raggiungere determinati parametri di riqualificazione e di prestazione energetica dell’edificio. Se i lavori vengono svolti all’interno di un condominio, la detrazione deve essere suddivisa fra tutti i condomini proporzionalmente alla partecipazione alle spese. La detrazione massima può arrivare a 100 mila euro, pari al 65% di un costo sostenuto di 153.846,15 euro.

Ecobonus per il cappotto termico, quale detrazione fiscale spetta?

Nel caso del cappotto termico o di lavori sull’involucro, si procede con interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali per incrementare l’efficienza termica. Esempi di strutture verticali sono le pareti, in genere quelle esterne. Quelle verticali comprendono i pavimenti e le coperture. Ma gli interventi possono essere previsti anche sugli infissi e le finestre. La detrazione massima è pari a 60 mila euro, corrispondente a spese per 92.307,69 euro. Per le finestre comprendenti gli infissi la detrazione fiscale scende al 50%, ma la spesa agevolabile arriva a 120 mila euro.

Ecobonus, come procedere con l’installazione dei pannelli solari?

Con l’ecobonus o gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si può procedere anche con l’installazione dei pannelli solari. I lavori consentono di produrre l’acqua calda per l’utilizzo domestico o industriale; per l’acqua calda nelle piscine e negli impianti sportivi, nelle case di cura o di ricovero, ma anche negli istituti scolastici e nelle università. La detrazione fiscale massima è corrispondente a 60 mila euro, pari al 65% di una spesa di 92.307,69 euro.

Interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione: cosa si può fare con l’ecobonus?

Con l’ecobonus è possibile procedere con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali, consistenti caldaie a condensazione ad aria o ad acqua classe A. La sostituzione va fatta con:

  • impianti di termoregolazione evoluti;
  • pompe di calore altamente efficienti;
  • impianti geotermici a bassa entalpia;
  • apparecchi ibridi composti dalla pompa di calore e caldaia a condensazione.

Si possono sostituire anche i tradizionali scaldaacqua con quelli a pompa di calore e i generatori di aria calda a condensazione. La detrazione è pari al 65% nell’importo massimo di 30 mila euro, corrispondente a una spesa di 46.153,84 euro. La detrazione scende al 50% per l’installazione delle caldaie a condensazione di classe A.

Ecobonus, interventi sui contatori individuali

Con l’ecobonus si possono anche cambiare i contatori individuali dei condomini per la misurazione dei consumi di raffreddamento, di calore e di acqua calda delle singole unità abitative. Sono compresi i sistemi di termoregolazione. La detrazione arriva a 60 mila euro corrispondente al 65% di una spesa massima di 92.307,69 euro.

Schermature solari, generatori di calore, dispositivi multimediali e micro-cogeneratori in ecobonus

Ulteriori interventi che si possono fare in ecobonus sono quelli delle schermature solari mobili oscuranti, per le quali è prevista una detrazione del 50% su una spesa di 60 mila euro (detrazione massima di 30 mila euro). Si possono sostituire anche i generatori di calore a biomasse combustibili con la stessa detrazione fiscale del 50% e i medesimi limiti di spesa. I dispositivi multimediali per controllare da remoto gli impianti della produzione dell’acqua calda o del riscaldamento hanno una detrazione pari al 65% e non vi sono limiti di spesa. Infine i micro-cogeneratori comprati per sostituire i prevedenti hanno una detrazione massima di 100 mila euro, pari al 65% della spesa di 153.846,15. Inoltre, il risparmio energetico deve essere pari ad almeno il 20%.

Quando la detrazione fiscale può arrivare al 70% o al 75% sugli interventi in ecobonus?

Vari degli interventi previsti nell’ecobonus o nel bonus di riqualificazione energetica possono prevedere detrazioni fiscali più elevate per lavori fatti nelle parti comuni degli edifici. Infatti, la detrazione fiscale arriva al 70% se i lavori interessano l’involucro dell’edificio con una superficie di oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio; o al 75% per gli interventi che migliorano la prestazione energetica estiva ed invernale. In tal caso, è necessario che il miglioramento rientri nella qualità media individuata dal Mise (ministero per lo Sviluppo Economico) secondo quanto previsto dal decreto del 25 giugno del 2015. La maggiore detrazione deve essere calcolata su un totale non eccedente i 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità abitative componenti l’edificio.

Quanto l’ecobonus può prevedere detrazioni fiscali pari all’80% o all’85%?

La detrazione fiscale dei lavori svolti in ecobonus può raggiungere le percentuali dell’80% o dell’85% se i lavori delle parti comuni degli edifici rientrino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Gli interventi, quindi, devono mirare a ridurre il rischio sismico e la riqualificazione energetica in maniera congiunta. Deve essere raggiunto l’obiettivo dell’avanzamento di una (80%) o di due (85%) classi inferiori. La spesa massima è pari a 136 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative componenti l’edificio prima dei lavori di ristrutturazione.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, quali sono gli adempimenti?

I lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica richiedono determinati adempimenti. In particolare è necessaria l’asseverazione tecnica rilasciata da professionisti abilitati che attesti:

  • il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla misura;
  • che siano stati rispettati i massimali di costo.

Entrambi i punti dell’adempimento sono rintracciabili nel decreto ministeriale cosiddetto “decreto Requisiti” del 6 agosto del 2020. Inoltre, entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori è necessario trasmettere all’Enea i dati contenuti nell’attestato di prestazione energetica e la scheda delle informazioni inerenti i lavori stessi realizzati.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, possono rientrare nel superbonus 110%?

Peraltro, i lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica possono rientrare nel superbonus 110%. Per ottenere la detrazione fiscale maggiorata è necessario, tuttavia, rispettare i requisiti e i limiti specifici. In particolare, molti dei lavori in ecobonus devono risultare come interventi “trainanti” e altri come “trainati”.

Sconto in fattura e componente finanziaria, come di considera per il Superbonus 110%

Per fruire dei vantaggi del Superbonus esistono tre strade. L’utilizzo diretto del credito di imposta risultante, la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il Superbonus al 110% è senza dubbio alcuno una delle misure fondamentali sia per il rilancio del settore edilizio e di tutta la filiera, che per i contribuenti. Proprio le varie vie per goderne dimostrano l’importanza del benefit e perché il governo ha deciso di investire molto in materia. Oggi approfondiamo la materia dello sconto in fattura. Tra le tre strade sicuramente quella maggiormente utilizzata per lavori però di importo non troppo elevato.

Lo sconto in fattura permette di godere del Superbonus direttamente nel momento del pagamento della prestazione. La cessione del credito invece è semplicemente l’opzione che consente di cedere ad un soggetto terzo come la banca o come il professionista stesso, il credito di imposta. La via normale invece è quella di iniziare i lavori, pagare il corrispettivo, e scaricare dalle tasse il bonus ottenuto nelle annualità successive di dichiarazione dei redditi.

Sconto in fattura, l’abc di tutte le regole

La cessione del credito e lo sconto in fattura, come già ampiamente detto, sono due modalità alternative utili a fruire della detrazione o del credito di imposta spettante per il Superbonus 110%. Parliamo del bonus introdotto dal governo e recentemente prorogato, per alcuni interventi di manutenzione straordinaria di un immobile, o di ristrutturazione dello stesso o ancora di efficientamento energetico. Fu l’articolo n° 121 del decreto legge n° 34 del 2020 a varare questo maxi inventivo che porta gli interessati a recuperare il 10% in più di quanto speso. Un Superbonus valido ancora nel 2022 dopo le proroghe decise dai legislatori.

Il beneficio fiscale del Superbonus e la cessione al professionista

Il beneficio fiscale che permette di scaricare dalle tasse la spesa sostenuta e il surplus concesso, presenta delle criticità. Basti pensare al fatto che chi è interessato dalle opere sugli immobili prima citate, deve anticipare i soldi dei lavori e poi godere delle detrazioni. Essendo un credito di imposta vanno considerati i casi di incapienza, che possono portare qualcuno a non godere appieno delle agevolazioni anche se spettanti. Per questo le vie alternative quali lo sconto in fattura o la cessione del credito sono molto utilizzate.

Significa spostare il rischio derivante da un credito di imposta che va spalmato su più anni, in capo ai professionisti e autonomi che accettano di applicare immediatamente lo sconto in fattura. Se le questioni di capienza fiscale sono un serio problema, lo sono altrettanto quelle di imposizione fiscale. Molti si chiedono se il concedere lo sconto in fattura preveda una imposizione fiscale maggiore per i professionisti che offrono questa soluzione agli interessati.

Come funziona lo sconto in fattura per il professionista

La legge prevede che con lo sconto in fattura viene concesso al professionista un beneficio di importo uguale alla detrazione spettante e anche uguale al corrispettivo pagato dal cedente.

Un professionista che concede lo sconto in fattura per un lavoro da 1.000 euro, si troverà in questa condizione. Il corrispettivo fatturato compreso Iva di 1.000 euro da diritto ad un credito di 1.100 euro. A quel punto il professionista potrà cedere il credito a sua volta ed in misura pari a 1.100 euro. Oppure in alternativa, sfruttarlo da solo con le sue dichiarazioni dei redditi, magari in rate annuali di pari importo (fino a 5 anni). Il dubbio riguarda i 100 euro in più goduti. Devono essere assoggettati a tassazione o no?.

Non si tratta di soldi in più incassati ma solo di un credito fiscale per via del Superbonus

Un dubbio lecito dal momento che il professionista beneficia di fatto  di un credito aggiuntivo e quindi di un inferiore versamento delle tasse. Ma è un rischio che non va considerato. Il motivo riguarda la natura di queste 100 euro. Sono uno sconto di natura finanziaria. Non si tratta di soldi effettivi che possono percepire i professionisti. Infatti è sono una componente finanziaria che non è assoggettabile ad ulteriore tassazione. In pratica, la 100 euro altro non è che una specie di interesse calcolato per chi deve incassare il credito in maniera differita. In effetti anche il professionista che per esempio sconta in fattura tutti i 1.000 euro del lavoro, di fatto non incassa soldi, ma utilizza il corrispettivo come sconto dalle tasse da versare successivamente e fino a 5 anni. Inoltre, la 100 euro di differenza è esenta da Iva dal momento che questa potrà essere calcolata solo sui 1.000 euro di valore della prestazione e non sul surplus.

Bonus ristrutturazioni, la guida sulle detrazioni fiscali

Dopo gli ultimi interventi normativi sui bonus edilizi, tra restrizioni e riaperture alle cessioni dei crediti di imposta e al quadro dei visti e delle asseverazioni necessarie, i bonus dell’edilizia sembrerebbero avere delle regole assestate. La presente guida, dunque, chiarisce quali siano i beneficiari e quali sono gli interventi previsti per il bonus ristrutturazioni. Infine, la guida spiega come procedere per la detrazione diretta del bonus nella dichiarazione dei redditi e quali adempimenti risultano necessari.

Bonus ristrutturazioni, chi sono i beneficiari?

I beneficiari del bonus ristrutturazioni, come degli altri bonus edilizi, sono:

  • i proprietari e i nudi proprietari;
  • i titolari di diritti reali come uso, usufrutto, superficie e abitazione;
  • gli inquilini, i comodatari e i loro familiari conviventi.

In genere, sono ammessi ai bonus edilizi le persone fisiche e, per certi lavori, anche gli enti e le imprese.  I costi relativi ai lavori fatti sulle parti comuni degli edifici e che riguardino tutte le unità abitative componenti il singolo condominio, devono essere ripartite sulla base delle quote millesimali delle proprietà.

Cosa si intende per parti comuni di un edificio ai fini del bonus ristrutturazioni?

Le parti comuni di un edificio comprendono il suolo sul quale sorge l’edificio, i lastrici solari e i tetti, le opere, i manufatti e le installazioni di qualunque genere utili all’utilizzo comune. Rientrano nella definizione di parti comuni di un edificio gli impianti per il gas o per l’acqua o per l’energia elettrica, quelli per il riscaldamento.

Bonus ristrutturazioni, fino a quando si può utilizzare la detrazione fiscale?

Il bonus ristrutturazioni si può utilizzare fino al 31 dicembre 2024. La detrazione Irpef spetta nella misura del 50% per dieci anni. La spesa massima ammissibile per la detrazione è pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Nel massimale di spesa sono comprese le pertinenze anche se accatastata in via separata.

Quali sono gli interventi ammessi nel bonus ristrutturazione?

Gli interventi che rientrano nel bonus ristrutturazione sono:

  • quelli di recupero edilizio, consistenti nella manutenzione straordinaria, nel restauro, nel risanamento conservativo e nella ristrutturazione edilizia. In certe situazioni si può procedere anche alla demolizione e alla ricostruzione con una differente sagoma e un incremento di volume;
  • quelli di ripristino o di ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi;
  • gli interventi di realizzazione e di acquisto di posti auto pertinenziali o di autorimesse;
  • i lavori finalizzati a misure antisismiche;
  • gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono compresi anche gli ascensori e i montacarichi, strumenti tecnologici avanzati per la comunicazione che possa favorire la mobilità esterna e interna all’unità abitativa delle persone portatrici di handicap grave.
  • per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si può procedere anche nell’ambito del superbonus 110% o della detrazione, per tutto il 2022, al 75%.

Quali altri interventi si possono fare con il bonus ristrutturazioni?

Inoltre, rientrano nel bonus ristrutturazioni anche i seguenti lavori:

  • quelli per prevenire gli atti illeciti e dunque vanno bene gli antifurti e le porte blindate;
  • i lavori di cablatura degli edifici;
  • gli interventi per contenere l’inquinamento acustico;
  • i lavori per conseguire risparmi energetici, ovvero l’installazione di impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile. Per questi interventi ci si può servire anche dell’ecobonus;
  • gli interventi per prevenire gli infortuni domestici;
  • i lavori di bonifica dell’amianto;
  • gli interventi per sostituire il gruppo elettrogeno di emergenza. In tal caso si può utilizzare un generatore di ultima generazione a gas;
  • l’acquisto delle unità in fabbricati internamente ristrutturati dalle imprese. La detrazione è pari al 25% del prezzo di acquisto e la vendita deve essere effettuata entro un anno e mezzo dalla conclusione degli interventi.

Bonus ristrutturazioni, si possono detrarre le spese di progettazione?

Si può beneficiare della detrazione fiscale del bonus ristrutturazione per le spese sostenute per la progettazione. Sono inclusi nel bonus anche i sopralluoghi e le perizie, il compenso sostenuto per la relazione di conformità, gli oneri per le autorizzazione, di urbanizzazione e le denunce di inizio degli interventi. Sono altresì inclusi anche i costi per l’acquisto dei materiali e le prestazioni dei professionisti.

Bonus ristrutturazione, come si può beneficiare della detrazione fiscale?

Per ottenere la detrazione fiscale sui lavori effettuati e rientranti nel bonus ristrutturazione è necessario compiere una serie di adempimenti. Innanzitutto, se prevista, dovrà essere inviata all’Azienda sanitaria locale (Asl) competente nel territorio la comunicazione degli interventi da compiere. L’adempimento si ottempera mediante invio di raccomandata A/R prima dell’inizio degli interventi.

Bonus ristrutturazioni, come effettuare le spese per ottenere la detraibilità?

Inoltre, è necessario considerare che le spese detraibili devono essere pagate mendiate bonifico parlante (bancario o postale). Nel documento devono risultare:

  • la causale del pagamento;
  • il codice fiscale di chi beneficia della detrazione fiscale;
  • il numero della partita Iva o il codice fiscale di chi riceve il pagamento.

Detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, come si fa per il bonus ristrutturazione?

Per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi delle spese rientranti nel bonus ristrutturazioni, è necessario:

  • che nella dichiarazione dei redditi vengano indicati i dati catastali che identificano l’immobile;
  • se gli interventi vengono effettuati dal detentore, è occorrente inserire i dati della registrazione dell’atto che ne costituisce il titolo;
  • infine bisogna indicare i dati richiesti per il controllo della detrazione.

 

 

Visto di conformità: ecco quando va fatto per i bonus edilizi e superbonus

Quando va fatto il visto di conformità delle spese per gli interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110% ai fini della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, dell’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta? Ecco quando le regolo richiedono il requisito del visto di conformità per i lavori di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi rientranti come trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale visto di conformità serve?

Per lavori rientranti nel bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, il visto di conformità è escluso se contribuente utilizza la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Se invece il contribuente vuole avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta il visto va fatto. L’adempimento è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Sono esclusi solo i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, il visto è obbligatorio come nel caso del bonus ristrutturazione. Infatti, è escluso per la detrazione fiscale diretta, mentre è necessario per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Risultano esclusi gli interventi per un importo non superiore ai 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: serve il visto di conformità?

Per i lavori rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, il visto di conformità è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è necessario ad eccezione:

  • dei casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto;
  • per il modello 730 e modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Allo stesso modo, l’attestazione è obbligatoria anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura.

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: serve il visto di conformità?

Per gli interventi relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione di impianti di climatizzazione e per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, il visto di conformità è sempre escluso nel caso in cui si procede con la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Per la cessione dei crediti di imposta o per l’applicazione dello sconto in fattura il visto è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Fanno eccezione i lavori eseguiti entro l’importo dei 10 mila euro e quelli in edilizia libera per il solo bonus sulle fonti rinnovabili.

Bonus facciate non eco ed eco: si fa il visto di conformità?

I contribuenti che vogliano far eseguire interventi rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione al visto di conformità. Infatti, le norme non richiedono il visto nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi sia nel caso del bonus facciate non eco che eco. Il visto è sempre richiesto, nei due casi, per la cessione del credito di imposta e per l’applicazione dello sconto in fattura a partire dal 12 novembre 2021.

Sisma bonus ordinario, quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per i lavori rientranti nel sisma bonus ordinario, il visto di conformità non si fa se il contribuente si avvale della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Il visto è invece obbligatorio nel modello di comunicazione per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Sono esclusi i lavori di importo non superiore a 10 mila euro e quelli in edilizia libera.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: i visti di conformità necessari

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre fare il visto di conformità delle spese. E dunque, l’adempimento va ottemperato sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto per:

  • i casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi del visto di conformità se detrae direttamente il vantaggio fiscale nella dichiarazione dei redditi. Il visto è obbligatorio, invece, per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: va fatto il visto?

Infine, l’obbligatorietà del visto di conformità delle spese vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. Il visto va fatto sia per la detrazione diretta che per l’applicazione dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto nei casi in cui:

  • a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • per il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Attestazione dei requisiti per bonus edilizi e superbonus: quando serve?

Quando serve l’attestazione dei requisiti tecnici per la detrazione fiscale, lo sconto in fattura e la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di svolgimento di interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110%? Ecco quando le norme richiedono le asseverazioni dei requisiti tecnici nei casi di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale attestazione dei requisiti serve?

Nel caso di bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, l’attestazione dei requisiti tecnici è esclusa sia che il contribuente utilizzi la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Va inviata solo la comunicazione all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Per l’ecobonus ordinario, l’asseverazione è obbligatoria solo per i casi di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta. L’attestazione va inviata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: quale attestazione dei requisiti serve?

Per gli interventi rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione va inviata entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo, l’attestazione va inviata anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A differenza del precedente caso, l’asseverazione va fatta anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: quali asseverazioni tecniche vanno fatte?

Per lavori relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione degli impianti di climatizzazione e per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre esclusa. L’esclusione opera in tutti i casi, ovvero per:

  • la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi;
  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate non eco ed eco: quali attestazioni tecniche servono?

I contribuenti che vogliano far eseguire lavori rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione alle asseverazioni tecniche necessarie. Infatti, le norme non richiedono attestazioni tecniche nel caso di bonus facciate non eco. La mancata necessità di documentazione avviene sia per i casi di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta che per la detrazione fiscale diretta. In caso di interventi rientranti nel bonus facciate eco, l’attestazione è obbligatoria alla conclusione dei lavori. Non si utilizza, invece, l’allegato B del decreto ministeriale del 6 agosto 2020. Il contribuente deve inviare la scheda tecnica all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario, quando va inviata l’attestazione tecnica?

Per i lavori ricadenti nel sisma bonus ordinario, è obbligatoria l’asseverazione dei requisiti tecnici per attestare la riduzione del rischio sismico di una o due classi almeno. Il contribuente deve depositare l’attestazione presso lo Sportello unico dell’edilizia (Sue) del comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento. Il deposito deve avvenire sia prima di iniziare i lavori (Allegato B), sia alla conclusione. La procedura è identica sia per la detrazione fiscale diretta che per la scelta dell’opzione di cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: le asseverazioni tecniche necessarie

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre ottemperare all’adempimento dell’attestazione tecnica. Infatti, sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta risulta necessario adempiere:

  • all’attestazione della riduzione del rischio sismico;
  • al deposito presso lo Sportello unico per l’edilizia (Sue) dell’attestazione sia prima che alla conclusione dei lavori;
  • per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura la norma richiede il deposito al Sue anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sue).

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi delle attestazioni relative ai requisiti tecnici. L’esclusione riguarda tutte le modalità di utilizzo del vantaggio fiscale. L’asseverazione tecnica è obbligatoria, invece, per gli stessi interventi rientranti nel superbonus 110% come lavori trainati. In particolare, il contribuente deve inviare l’attestazione dei requisiti tecnici all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’obbligo di asseverazione persiste sia per la detrazione diretta che per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: quali attestazioni tecniche?

Infine, l’obbligatorietà delle attestazioni dei requisiti tecnici vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. L’obbligatorietà si concretizza nell’invio, entro 90 giorni dal termine dei lavori, dell’attestazione all’Enea. L’attestazione va inviata anche per gli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o i crediti di imposta.

Detrazioni fiscali e cessione crediti, quando serve l’attestazione di congruità nei bonus edilizi?

Tra i vari adempimenti che spettano ai contribuenti nel caso di lavori per il superbonus 110% o degli altri bonus edilizi per la detrazione fiscale diretta, per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, rientra l’attestazione o l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. In vari casi, soprattutto per la detrazione diretta, l’attestazione non è richiesta. Nei casi di cessione del credito di imposta vi sono varie modalità per ottemperare all’adempimento. Ecco, dunque, quando l’attestazione va fatta e per quali bonus e superbonus edilizi l’asseverazione deve seguire specifiche regole fissate dalle norme.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario, quando serve l’attestazione di congruità delle spese?

Nel caso del bonus ristrutturazione non serve l’attestazione di congruità delle spese se il contribuente utilizza la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Serve invece, dal 12 novembre 2021, il contribuente utilizza la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura l’asseverazione è necessaria. Tuttavia, fanno eccezione i lavori realizzati per un importo inferiore ai 10 mila euro e quelli in edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, invece, serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. L’obbligatorietà vige alla conclusione degli interventi, per lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. L’attestazione è obbligatoria anche per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, a eccezione dei lavori entro i 10 mila euro o in edilizia libera.

Ecobonus rientrante nel superbonus 110%, quando serve l’asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di ecobonus rientrante nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è obbligatoria per la detrazione fiscale diretta. L’attestazione, in questo caso, rientra nell’asseverazione dei requisiti tecnici e va inviata all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo è necessario ottemperare all’asseverazione nel caso in cui ci si serva della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura. Il termine per l’invio all’Enea è sempre di 90 giorni.

Fonti rinnovabili, impianti di climatizzazione ed eliminazione barriere architettoniche: quando l’attestazione di congruità?

I lavori sulle fonti rinnovabili con installazione o con l’integrazione dell’impianto di climatizzazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche presentano adempimenti simili. Nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi non c’è bisogno dell’attestazione di congruità delle spese. Risulta obbligatoria, invece, nel caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura. L’obbligatorietà vige dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. In entrambi i casi, non si procede con l’asseverazione nel caso di lavori entro i 10 mila euro di importo o per quelli in edilizia libera.

Bonus facciate eco e non eco, quando serve l’attestazione sui costi sostenuti?

Per il bonus facciate non eco ed eco, gli adempimenti divergono. Infatti, l’asseverazione di congruità delle spese serve:

  • per il bonus facciate eco. L’asseverazione va fatta alla conclusione dei lavori, per interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, e in caso di detrazione fiscale diretta;
  • non serve per il bonus facciate non eco per la detrazione fiscale diretta;
  • è obbligatoria dal 12 novembre 2021 per il bonus facciate non eco, sia per la cessione dei crediti di imposta che per lo sconto in fattura alla conclusione dei lavori;
  • risulta obbligatoria dal 12 novembre 2021 per il bonus facciate eco in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’attestazione di congruità delle spese è contenuta nell’asseverazione tecnica alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario e maggiorato nel 110%, quando serve l’attestazione di congruità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute non è necessaria solo nel caso di sisma bonus ordinario per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%, invece, risulta obbligatoria alla conclusione degli interventi di riduzione del rischio sismico. L’attestazione deve essere depositata presso lo Sportello unico dell’edilizia del comune dell’immobile dove sono stati realizzati gli interventi. Tale attestazione non serve se i lavori rientrano nel super sisma bonus acquisti. Per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, l’attestazione di congruità delle spese è sempre necessaria. In particolare, per il sisma bonus ordinario è obbligatoria dal 12 novembre scorso ed è contenuta nell’attestazione di riduzione del rischio sismico. L’asseverazione va depositata allo Sportello unico per l’edilizia nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%. I lavori in edilizia libera e quelli entro i 10 mila euro sono esclusi dall’asseverazione.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, quali adempimenti servono?

Nel caso di lavori inerenti gli impianti del fotovoltaico e i sistemi di accumulo, l’asseverazione di congruità delle spese non serve se il contribuente sceglie la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Risulta invece necessaria dal 12 novembre 2021 per la cessione del credito di imposta. O per l’applicazione dello sconto in fattura, a eccezione dei lavori in edilizia libera o per importi entro i 10 mila euro. Se gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo rientrano nel superbonus 110% come lavori trainati, l’asseverazione di congruità delle spese serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta. In tal caso, il contribuente deve inviare l’attestazione all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta è necessario l’invio all’Enea dell’asseverazione di congruità delle spese già contenuta nell’attestazione dei requisiti tecnici. Il termine di invio è di 90 giorni dalla chiusura dei lavori.

Colonnine di ricarica delle auto elettriche, quali asseverazioni servono?

Infine, nel caso di lavori riguardanti le colonnine di ricarica delle auto elettriche, come interventi trainati nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è sempre richiesta. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è contenuta all’interno dell’asseverazione dei requisiti tecnici. Nel caso di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta l’asseverazione deve essere inviata all’Enea prima della comunicazione dell’opzione scelta. In entrambi i casi, l’invio all’Enea deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

 

Cartelle: nuove scadenze per le rate dal 2020 al 2022, opzioni bonus edilizi entro il 29 aprile

Arriva il nuovo calendario per 532 mila contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020, del 2021 e del 2022 della rottamazione ter e del saldo e stralcio. La riapertura della pace fiscale arriva dall’emendamento approvato nella Commissione Bilancio del Senato. Si tratta di una strada già percorsa con il decreto legge numero 137 del 2020 (decreto “Ristori”), convertito nella legge numero 176 del 2020. Intanto è slittata la data di scadenza delle comunicazioni relative ai bonus edilizi per le opzioni di cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Di conseguenza slitta anche il termine per la messa a disposizione dei contribuenti del modello 730 precompilato e i giorni a disposizione per confermarlo da parte dei contribuenti.

Nuova possibilità per i pagamenti delle cartelle esattoriali risultanti dalla rottamazione ter e saldo e stralcio

L’emendamento dunque riapre i termini di pagamento delle cartelle esattoriali in seguito alla chiusura del 31 dicembre 2021. La platea riguarda i contribuenti decaduti. Si tratta del 43% su 1,25 milioni di contribuenti (pari a 532 mila debitori) che rientra in corsa per la rottamazione ter e il saldo e stralcio. Per questi contribuenti, risultati fuori dalle due definizioni agevolate precedenti, c’è la possibilità del pagamento scontato di quanto dovuto.

Cartelle esattoriali, ecco il nuovo calendario delle scadenze e dei pagamento delle rate dal 2020 al 2022

Con la nuova opportunità concessa dall’emendamento approvato in Commissione Bilancio, i nuovi termini di pagamento saranno i seguenti:

  • per le rate in scadenza originariamente nel 2020, il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile 2022;
  • i debiti dovuti originariamente nel 2021 dovranno essere saldati entro il 31 luglio 2022;
  • per le somme dovute nel 2022 la scadenza è fissata al 30 novembre prossimo.

Per tutte e tre le scadenze, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro i 5 giorni successivi. Si tratta del termine concesso al contribuente come tolleranza.

Bonus edilizi, slitta la data di scadenza della comunicazione della cessione dei crediti di imposta

Intanto, è slittata al 29 aprile 2022 la scadenza per le comunicazioni relative ai superbonus e bonus edilizi. Il termine iniziale era il 7 aprile prossimo, scadenza già prorogata rispetto al 16 marzo. Entro il 29 aprile, dunque, i contribuenti dovranno procedere all’invio della comunicazione della cessione dei crediti di imposta. La comunicazione va fatta sulla piattaforma dell’Agenzia delle entrate e riguarda le spese sostenute nel 2021 e le rate residue non utilizzate dalle detrazioni fiscali riferite all’anno 2020.

Dichiarazione redditi 2022, slitta anche il calendario della precompilata

La conseguenza dello slittamento delle scadenza delle comunicazioni delle opzioni dei bonus edilizi è quella di un cambio di calendario anche della dichiarazione dei redditi precompilata. Infatti, l’Agenzia delle entrate dovrà attendere prima le informazioni relative alle detrazioni fiscali dei bonus edilizi per poi predisporre, in maniera corretta, le dichiarazioni.

Invio del modello precompilato 730, quando si potrà fare?

Ragione per la quale il termine del 30 aprile, giorno entro il quale l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto mettere a disposizione il modello 730 precompilato, subisce uno slittamento al 23 maggio 2022. E, a cascata, il termine per poter accettare, modificare e inoltrare il 730 precompilato dalla propria area personale del portale dell’Agenzia delle entrate, dovrebbe slittare a inizio di giugno prossimo.

Superbonus 110% e bonus edilizi: le spese per visti e asseverazioni sono detraibili?

Sono detraibili le spese sostenute per gli adempimenti richiesti dei visti e delle asseverazioni nel caso di beneficio del superbonus 110% e bonus edilizi relativi a lavori del 2021? Alla domanda il decreto legge “Milleproroghe” ha fornito informazioni sulla detraibilità dei costi sostenuti. Inoltre, lo stesso provvedimento semplifica anche l’opzione per le cessioni dei crediti di imposta a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. La semplificazione opera per i piccoli interventi, di imposto non eccedente i 10 mila euro, e l’edilizia libera.

Visti e asseverazioni dei bonus edilizi e del superbonus 110%: i chiarimenti del decreto ‘Milleproroghe’ e Agenzia delle entrate

I chiarimenti sulla detraibilità delle spese per asseverazioni e visti legati al superbonus 110% e ai bonus minori arrivano dalla legge di conversione del decreto “Milleproroghe”. Tuttavia, già l’Agenzia delle entrate era entrata nel merito dei chiarimenti sui bonus edilizi nelle scorse settimane.

Spese per visti e asseverazioni per interventi del 2021 rientranti nel superbonus 110% e bonus minori: sono detraibili?

Nel dettaglio, le spese per i visti e per le asseverazioni relative ai bonus minori e al superbonus 110 sono sempre detraibili, anche se gli interventi sono stati effettuati nel 2021. Inoltre, chiarisce il decreto, per questi interventi è possibile procedere con la cessione del credito di imposta senza le specifiche formalità dei visti e delle asseverazioni purché si rientri nel campo dei lavori entro i 10 mila euro di imposto o nell’edilizia libera. Il chiarimento riguarda gli interventi effettuati tra il 12 novembre e il 31 dicembre dello scorso anno.

Asseverazioni di congruità delle spese e visto di conformità: vincoli allargati anche ai bonus edilizi minori

I chiarimenti si sono resi necessari in seguito all’entrata in vigore del decreto “Antifrodi” (decreto legge numero 157 del 2021) del 12 novembre scorso. Il provvedimento ha esteso il campo degli adempimenti anche ai bonus edilizi cosiddetti “minori”, oltre al superbonus 110%. Per effetto del decreto, dunque, anche per avvalersi dei bonus minori c’è la necessità di rispettare i vincoli dell’asseverazione dei lavori e dei costi e il visto di conformità delle spese.

Detraibilità spese visti bonus e superbonus 110% dopo l’entrata in vigore del decreto ‘Antifrodi’ del 12 novembre 2021

Tuttavia, se per il superbonus 110% esiste una norma che ne disciplina la detraibilità delle spese di visti e asseverazioni, per i bonus minori non c’è. Per questo motivo, la detrazione delle spese sostenute per gli adempimenti richiesti è rimasta in dubbio dopo l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. In particolare per le spese sostenute negli ultimi due mesi dello scorso anno. Dubbio che è stato chiarito dal decreto “Milleproroghe” che ha espressamente previsto che, anche per i bonus edilizi differenti dal superbonus 110%, si possa procedere con la detrazione delle spese di visti e asseverazioni.

Detrazione spese visti e asseverazioni bonus edilizi per interventi dal 1° gennaio 2022

Infatti, se non vi erano dubbi sulle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 secondo quanto dispone già la legge di Bilancio 2022, le incertezze sulla detraibilità delle le spese sostenute tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021 sono state finalmente chiarite. Il decreto “Milleproroghe” ha definitivamente chiarito gli adempimenti da effettuare. Infatti, per le spese di visti e asseverazioni effettuate dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, si può effettuare la detrazione.

Intervento dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale delle spese di visti e asseverazioni dei bonus edilizi

Già l’Agenzia delle entrate era intervenuta nelle scorse settimane per chiarire il punto. Infatti, l’Agenzia aveva chiarito che, a seguito della legge di Bilancio 2022, dovevano essere incluse nella detrazione fiscale non solo le spese di visti, asseverazioni e attestazioni relative al 2022, ma anche quelle dello scorso anno. In sede di conversione del decreto “Milleproroghe” si sono fatte proprie le indicazioni dell’Agenzia delle entrate. Il provvedimento ha definitivamente ammesso alla detrazione le spese a partire dal 12 novembre 2021.

Interventi in edilizia libera e di importo non eccedente i 10 mila euro, servono visti e asseverazioni?

Peraltro, per i lavori in edilizia libera e per quelli non eccedenti l’importo di 10 mila euro non sono necessari né visti, né asseverazioni. Per questi interventi, necessari e preliminari rispetto alla cessione del credito di imposta o allo sconto in fattura, il beneficiario potrà:

  • procedere con la cessione del credito o con lo sconto in fattura comunicando l’opzione all’Agenzia delle entrate;
  • non adempiere ad asseverazioni di congruità delle spese e visti di conformità.

Fa eccezione il solo bonus facciate, per il quale i contribuenti sono obbligati a questi adempimenti e relativa detrazione delle spese.