Bonus fotovoltaico e colonnine ricarica, quali visti e asseverazioni servono?

Anche per i bonus relativi all’installazione degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici sono necessari visti e asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta. In particolare, il bonus per i lavori per le colonnine di ricarica possono ricadere nel superbonus 110% come interventi trainati. Vediamo quali sono gli adempimenti necessari.

Bonus interventi installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche servono?

Nel caso in cui si svolgano lavori per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) alla lettera h) del comma 1, dell’articolo 16 bis, la detrazione spettante è quella del 50%. Sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che per l’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori è necessario inviare all’Enea la comunicazione semplificata del bonus casa. In tal caso è necessario far riferimento alle regole dettate dalla Guida rapida dell’ottobre 2021.

Bonus installazione fotovoltaico, quali asseverazioni di congruità delle spese sono necessarie?

Sul bonus per l’installazione degli impianti del fotovoltaico o dei sistemi di accumulo non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese sostenute nel caso in cui ci si avvalga della detrazione diretta nella dichiarazione dei reddito o nel modello 730. Detta asseverazione è necessaria, invece, nel caso in cui si utilizzi la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. Infatti, per gli interventi a partire dal 12 novembre 2021, l’asseverazione è occorrente, in carta libera per:

  • opzione degli stati di avanzamento dei lavori;
  • alla conclusione dei lavori;
  • non è occorrente se gli interventi sono di importo non eccedenti i 10 mila euro o in edilizia libera.

Visti di conformità per i lavori in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici: quali sono necessari

Per i visti di conformità sugli interventi in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, bisogna considerare che:

  • il visto non è richiesto in caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per beneficiare dello sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per interventi di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali sono quelli rientranti nel 110%?

Diversi sono gli adempimenti nel caso in cui gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo vengano svolti con la detraibilità del 110%. Gli interventi sono possibili se trainati al 110% dal super sisma bonus o dal super ecobonus. In tal caso, cambiano di molto le asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta.

Asseverazione tecnica nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con detrazione del 110%

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, l’asseverazione dei requisiti tecnici va osservata. In particolare, entro i 90 giorni successivi alla conclusione degli interventi, bisogna inviare l’asseverazione all’Enea. L’asseverazione non serve per i seguenti casi:

  • se gli interventi sono trainati al 110% dal super sisma bonus;
  • per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal);
  • se si è a fine anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quali asseverazioni tecniche nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo?

L’asseverazione dei requisiti tecnici è necessaria anche per gli interventi con la detrazione del 110% nel caso in cui ci si avvali della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per interventi agli impianti del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo. L’invio del documento va fatto entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori, anche nel caso di stato di avanzamento dei lavori (Sal) di non meno del 30%. L’asseverazione non è richiesta se rientra negli interventi trainati al 110% del super sisma bonus.

Detrazione fiscale diretta del 110% sugli interventi al fotovoltaico e sistemi di accumulo: quali asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di interventi ai sistemi di accumulo e per gli impianti di fotovoltaico, per la detrazione fiscale diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione della congruità dei costi. In particolare, l’asseverazione è all’interno di quella sui requisiti tecnici se gli interventi sono trainati dal super ecobonus. L’asseverazione va inoltrata all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’adempimento non è necessario per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su interventi fotovoltaico e sistemi di accumulo: asseverazioni congruità costi al 110%

Sulle asseverazioni della congruità delle spese sostenute per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo c’è l’obbligo in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione è contenuta in quella dei requisiti tecnici se i lavori sono trainati dal super ecobonus. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione degli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è necessario. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre occorrente in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Bonus colonnina di ricarica veicoli elettrici, quali lavori sono inclusi?

Nel caso dell’installazione delle colonnine per ricaricare le vetture elettriche, bisogna far riferimento all’articolo 16 ter del decreto legge numero 63 del 2013. I lavori possono rientrare solo nel super ecobonus come interventi trainati. Anche per questi lavori è necessario fare attenzione alle asseverazioni e ai visti occorrenti.

Asseverazione tecnica dei requisiti in caso di detrazione diretta al 110% del bonus colonnina ricarica veicoli elettrici

Sulla detrazione diretta al 110% dei lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrico è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. L’adempimento va ottemperato entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori con invio all’Enea. Non si adempie all’asseverazione per gli stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione è necessaria anche in caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione di congruità delle spese per interventi di installazione colonnina ricarica veicoli elettrici, quando serve?

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. L’asseverazione è contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici e deve essere inoltrata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Non va inviata in caso di stato di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quale asseverazione di congruità delle spese per le colonnine di ricarica?

In caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese se si tratta di installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli. L’asseverazione è già contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è occorrente. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre necessario in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Superbonus: Poste Italiane riattiva piattaforma per la cessione del credito

Per il Superbonus 110% gli ultimi mesi sono stati abbastanza difficili perché sono state introdotte numerose novità volte soprattutto ad evitare le truffe. Poste Italiane nel frattempo ha provveduto a bloccare la piattaforma per la cessione del credito, la stessa dal 7 marzo 2022 è di nuovo attiva, ma naturalmente con dei cambiamenti dovuti alle nuove regole introdotte in questi mesi.

Superbonus: riaperta la piattaforma per la cessione del credito di Poste Italiane

Dal 7 marzo 2022 Poste Italiane comincia nuovamente ad acquistare i crediti di imposta generati dai lavori edilizi, ma ovviamente applica i nuovi limiti e le nuove condizioni previste per legge e in particolare contenuti all’interno del decreto legge 157 del 2021, decreto Sostegni ter e decreto 13 del 2022.

La prima novità è determinata dal fatto che Poste Italiane darà il via libera all’acquisto del credito solo per le prime cessioni e quindi per importi maturati da chi ha effettivamente effettuato l’acquisto. Nell’avviso viene appunto sottolineato che non acquista per ora, e fino a novità legislative future, nessun credito di imposta che sia stato già “oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti di imposta maturati in seguito a sconto in fattura.”

Questo implica che le imprese che hanno già a loro volta acquistato il credito o praticato lo sconto in fattura, non sarà possibile l’ulteriore cessione a Poste Italiane.

L’acquisto del credito di imposta da parte di Poste Italiane è inoltre subordinato all’effettiva disponibilità di somme stanziate dall’Agenzia delle Entrate. Poste Italiane sottolinea anche che non vi è alcun obbligo di accettare il credito di imposta, di conseguenza il suo eventuale rifiuto è insindacabile.

I documenti necessari

Per la cessione del credito a Poste Italiane relativa a importi maturati in seguito a lavori in edilizia, tra cui il Superbonus 110%, ora è necessario anche adempiere ad obblighi documentali maggiormente stringenti.

I documenti da allegare sono le copie di:

  • asseverazione dei lavori eseguiti;
  • modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta con ricevuta;
  • una dichiarazione dell’intermediario fiscale attestante che il modulo di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito è conforme a quello inviato all’Agenzia delle Entrate;
  • bonifici ( naturalmente deve trattarsi dei classici bonifici parlanti, quindi con causale, importo, codice fiscale di colui che ha effettuato il pagamento, codice fiscale e partita iva di chi riceve il pagamento);
  • documentazione che dimostri il diritto di proprietà sull’immobile o di altro diritto di godimento (visura catastale storica per la proprietà, contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento);
  • documentazione che dimostri la capacità reddituale e patrimoniale in riferimento al valore dei lavori eseguiti. Si allega quindi anche la dichiarazione dei redditi.

Controlli eseguiti prima della cessione del credito a Poste Italiane

Poste Italiane rende noto che in seguito all’inoltro in piattaforma della domanda per accedere alla cessione del credito saranno eseguiti degli attenti controlli che potrebbero richiedere anche tempi piuttosto ampi, a questi tempi potrebbero aggiungersi anche quelli dell’Agenzia delle Entrate. Fino al momento in cui interviene l’accettazione della cessione del credito di Poste Italiane da parte dell’Agenzia delle Entrate è sempre possibile recedere dalla richiesta senza applicazione di penali.

Bonus facciate eco e non eco: ecco quali visti e asseverazioni sono necessari

Quali visti e asseverazioni sono necessari per il bonus facciate “eco” e “non eco” ai fini del beneficio della detrazione fiscale diretta, dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta? Ecco in rassegna quali adempimenti sono richiesti ai contribuenti che vogliano far svolgere lavori di bonus facciate alla luce anche dei recenti cambiamenti normativi intercorsi con la legge di Bilancio 2022 e con i vari decreti “Antifrodi” e “Frodi”.

Bonus facciate, quali interventi sono previsti e quali asseverazioni bisogna fare?

Il bonus facciate prevede la detrazione fiscale Irpef e Ires, o la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura, per una percentuale pari al 90% per i lavori svolti nel 2020 e nel 2021. A partire dal 2022 la percentuale di detrazione fiscale è scesa al 60%. La misura è disciplinata dai commi dal 219 al 224 dell’articolo 1. della legge numero 160 del 2019.

Bonus facciate 2022, quali asseverazioni sono previsti per i requisiti tecnici in caso di detrazione fiscale diretta?

In caso di detrazione fiscale diretta del bonus facciate nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. In particolare, l’asseverazione deve essere rilasciata alla conclusione dei lavori. Fanno eccezione gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal), ai fini dell’opzione o al termine dell’anno per gli interventi infrannuali. Non è occorrente l’utilizzo dell’Allegato B del decreto sulle asseverazioni del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto del 2020. Pertanto, all’Enea deve essere inoltrata la scheda tecnica “ecobonus”. La scadenza per inviare il documento è fissata in 90 giorni dal giorno di conclusione dei lavori. Tale asseverazione va ottemperata non solo nel caso di detrazione fiscale diretta, ma anche nei casi di cessione dello sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta.

Asseverazione di congruità delle spese per il bonus facciate in caso di detrazione fiscale diretta

Per gli interventi rientranti nel bonus facciate, nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è dovuta anche l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. L’asseverazione è necessaria solo alla conclusione dei lavori effettuati, per gli interventi iniziati a decorrere dalla data del 6 ottobre del 2020. In questo caso, l’asseverazione è già contenuta nell’asseverazione tecnica necessaria alla conclusione dei lavori. Fanno eccezione gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal) o al termine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione quindi non va inoltrata all’Enea, ma solo quella tecnica.

Congruità delle spese sostenute nel bonus facciate, quale asseverazione va inviata per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura?

Diverso è il caso di asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi effettuati in regime di bonus facciate per la scelta dell’opzione, ovvero per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta. In questi casi, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. L’asseverazione è contenuta nell’asseverazione tecnica alla conclusione degli interventi (e non va inviata all’Enea). È possibile anche l’asseverazione in carta libera per le operazioni inerenti gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Visti di conformità delle spese nel caso di bonus facciate: quando sono occorrenti?

Per quanto attiene ai visti di conformità delle spese dei lavori rientranti nel bonus facciate, è necessario considerare che:

  • il visto di conformità non è necessario nel caso di detrazione fiscale diretta nel modello di dichiarazione dei redditi o di 730;
  • risulta necessario il visto di conformità delle spese nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta a partire dal 12 novembre 2021.

Bonus facciate ‘non eco’: quali interventi interessano e quali asseverazioni sono necessarie?

Il bonus facciate con la detrazione fiscale originaria del 90% rientra in quelli che vengono definiti interventi “non eco”. Per questi interventi, non risultano necessarie:

  • l’asseverazione dei requisiti tecnici sia nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730;
  • la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura non necessitano dell’asseverazione dei requisiti tecnici.

Asseverazione di congruità delle spese per il bonus facciate ‘non eco’ per dichiarazione redditi o sconto in fattura e cessione del credito

A partire dal 12 novembre 2021 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese anche per gli interventi rientranti nel bonus facciate ‘non eco’. Il che significa che si fa l’asseverazione sia se si tratta di opzione dello stato di avanzamento dei lavori che alla conclusione degli interventi per ottenere lo sconto in fattura o per procedere con la cessione del credito di imposta. Inoltre l’asseverazione va fatta in carta libera. Non necessita dell’asseverazione di congruità delle spese la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730.

Visto di conformità delle spese nel caso di bonus facciate: quando sono occorrenti?

Per quanto attiene ai visti di conformità delle spese dei lavori rientranti nel bonus facciate ‘non eco’, è occorrente considerare che:

  • il visto di conformità non è necessario per la detrazione fiscale diretta nel modello di dichiarazione dei redditi o in quello del 730;
  • risulta occorrente il visto di conformità delle spese per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta a partire dal 12 novembre 2021.

Ecobonus ordinario, bonus casa rilevante e fonti rinnovabili energia: quali visti sono necessari?

Quali visti e asseverazioni sono necessari per svolgere lavori di ecobonus ordinario, bonus casa rilevante e per le fonti di energia rinnovabili? Con le ultime novità in ambito di adempimenti, per chi voglia far svolgere interventi rientranti in queste agevolazioni fiscali, il relativo quadro dei documenti e delle asseverazioni tecniche risulta complesso. Soprattutto se, oltre alla detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, si voglia usufruire dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta.

Ecobonus ordinario, quali asseverazione dei requisiti tecnici sono necessari per gli interventi?

I lavori rientranti nell’ecobonus ordinario sono quelli previsti dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013. Riguardano l’ecobonus anche le detrazioni Irpef e Ires del 50%, del 65%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. Per queste tipologie di interventi è necessario il rilascio dell’asseverazione dei requisiti tecnici al termine degli interventi, ma non per eventuali stati di avanzamento dei lavori ai fini della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura.

Asseverazione requisiti tecnici nel caso di ecobonus: va inviata all’Enea la scheda tecnica?

Non risulta necessario, inoltre, utilizzare l’Allegato B del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto del 2020. Per la comunicazione all’Enea è necessario inoltrare la scheda tecnica dell’ecobonus nel termine dei 90 giorni successivi dalla fine degli interventi. La scheda non va inviata nel caso di eventuali stati di avanzamento dei lavori o per la scelta dell’opzione della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura.

Asseverazione della congruità delle spese sostenute in caso di interventi in ecobonus: quando va inviata?

Nel caso in cui si voglia usufruire della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per interventi rientranti nell’ecobonus ordinario. L’asseverazione è necessaria solo al termine dei lavori per gli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. L’adempimento è contenuto già nell’asseverazione tecnica al termine degli interventi. Quest’ultima non va inviata all’Enea. Inoltre, l’asseverazione di congruità delle spese non è necessaria per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Ecobonus, asseverazione di congruità delle spese sostenute nel caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura

Per gli interventi in ecobonus ordinario per i quali si vogliano utilizzare le opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta il contribuente deve adempiere all’asseverazione di congruità delle spese sostenute. In particolare, l’asseverazione è stata prevista dal decreto “Antifrodi” entrato in vigore il 12 novembre 2021. A partire da questa data, pertanto, l’asseverazione di congruità è necessaria ed è contenuta nell’asseverazione tecnica terminati gli interventi. Quest’ultima non va inviata all’Enea. L’asseverazione di congruità delle spese sostenute si può redigere in carta libera in caso di opzioni degli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Visti di conformità per i lavori in ecobonus ordinario: quali sono necessari?

In merito ai visti di conformità per i lavori in ecobonus ordinario bisogna considerare che:

  • il visto non è necessario in caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta necessario il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per interventi di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus casa rilevante, che cos’è e quali asseverazioni dei requisiti tecnici sono necessari?

Gli interventi rientranti nel bonus casa rilevante riguardano il recupero del patrimonio edilizio secondo quanto prevede il comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Rientrano nei lavori le manutenzioni straordinarie, il restauro e il risanamento conservativo, le ristrutturazioni edilizie sulle singole unità abitative residenziali e sulle loro pertinenze. Sugli interventi del bonus casa rilevante e sulla manutenzione ordinaria, si può applicare la detrazione fiscale. I vantaggi fiscali sono inoltre trasferibili anche se gli interventi interessano parti comuni di un edificio residenziale. Rientrano i condomini e gli altri edifici disciplinati dall’articolo 1117 del Codice civile.

Bonus casa rilevante, quali asseverazioni dei requisiti tecnici sono necessari?

Ai fini della detrazione diretta nel reddito o nel modello 730 o per lo sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta, l’asseverazione dei requisiti tecnici non è necessaria nel caso di interventi rientranti nel bonus casa rilevante. Tuttavia, occorre la comunicazione semplificata all’Enea del bonus casa nella scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori. Per la comunicazione è necessario consultare la Guida rapida Enea emanata nel mese di ottobre del 2021.

Asseverazione della congruità delle spese nel caso di bonus casa rilevante

Sui lavori relativi al bonus casa rilevante, non è necessaria l’asseverazione delle spese per la detrazione fiscale diretta nel modello dei Redditi o nel 730. Questa tipologia di asseverazione è necessaria nel caso in cui ci si voglia avvalere dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. L’asseverazione va fatta in carta libera e riguarda anche gli stati di avanzamento dei lavori. Non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute solo per gli interventi in edilizia libera o per quelli con importo non eccedente i 10 mila euro.

Visto di conformità nel caso di interventi del bonus casa rilevante

Sui visti di conformità delle spese nel caso di interventi rientranti nel bonus casa rilevante, è necessario sapere che:

  • il visto non è necessario per il modello dei Redditi o per il 730;
  • c’è bisogno del visto per le comunicazioni di sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. Il visto non è occorrente per gli interventi in edilizia libera o per importi dei lavori non eccedenti i 10 mila euro.

Fonti rinnovabili di energia: di cosa si tratta?

Le agevolazioni rientranti nelle fonti rinnovabili di energia fanno riferimento a interventi di installazione o di integrazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, per le pompe di calore e per gli altri interventi indicati dal Tuir all’articolo 16 bis, lettera h).

Fonti rinnovabili di energia, quali asseverazioni dei requisiti tecnici sono necessari?

Sia in caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che nel 730, sia per lo sconto in fattura che per la cessione dei crediti di imposta, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve inviare una comunicazione semplificata all’Enea del bonus casa. Per la comunicazione è necessario consultare la Guida rapida Enea emanata nel mese di ottobre del 2021.

Asseverazione di congruità delle spese sostenute nel caso di fonti rinnovabili di energia

Per i lavori rientranti nelle fonti rinnovabili di energia, in caso di detrazione fiscale diretta o 730 non va inviata l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. Tuttavia, dal 12 novembre 2021, il contribuente deve inviare detta asseverazione nel caso di cessione di credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione va fatta in carta libera e riguarda anche gli stati di avanzamento dei lavori. Non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute solo per gli interventi in edilizia libera o per quelli con importo non eccedente i 10 mila euro.

Visto di conformità nel caso di interventi nelle fonti rinnovabili di energia

Sui visti di conformità delle spese nel caso di interventi rientranti nelle fonti rinnovabili di energia, è necessario considerare che:

  • il visto non è occorrente per il modello Redditi o per il 730;
  • c’è necessità del visto per le comunicazioni di sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. Il visto non è occorrente per gli interventi in edilizia libera o per importi dei lavori non eccedenti i 10 mila euro.

Cessione crediti d’imposta: chi deve presentare comunicazione entro il 16 marzo 2022?

Sulle comunicazioni della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura relative agli interventi con superbonus 110% o agli altri bonus edilizi, c’è stata la proroga dal 16 marzo al 7 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non rientranti nelle detrazioni fiscali riferite all’anno 2020. Tuttavia, vi sono dei soggetti per i quali la proroga, a meno di modifiche dell’ultima ora, non risulta operativa. E che dunque devono procedere con la comunicazione entro la scadenza originaria del 16 marzo 2022.

Cessione dei crediti di imposta, gli amministratori e i condomini minimi devono adempiere alla comunicazione entro il 16 marzo 2022

Si tratta degli amministratori dei condomini, anche dei condomini minimi, che devono procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate. Tale comunicazione riguarda la scelta dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta sui bonus edilizi. L’adempimento va fatto entro mercoledì 16 marzo 2022.

Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei condomini minimi

L’adempimento dei condomini minimi deve essere ottemperato sia che sia presente un amministratore, sia che non ci sia. È necessaria la comunicazione nel caso in cui uno o più condòmini, ai quali sia stata attribuita la spesa, abbiano effettuato la cessione dei crediti di imposta. In tal caso, dovrà essere il condomino a procedere con la comunicazione.

Superbonus 110% e bonus edilizi, come deve essere fatta la comunicazione all’Agenzia delle entrate dello sconto in fattura?

Nella comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate in merito a interventi effettuati con il superbonus 110% o con altri bonus edilizi, è necessario indicare il tipo di vantaggio fiscale utilizzato. Ovvero se sia stata fatta la cessione del credito di imposta al fornitore oppure lo sconto in fattura. In tal caso è necessario utilizzare il Codice 2 delle specifiche tecniche. Inoltre, il contribuente deve indicare anche il caso in cui la cessione del credito di imposta sia stata fatta verso soggetti differenti dai fornitori. In questo caso è necessario utilizzare il Codice 1.

Istruzioni per la compilazione della comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate sulla cessione dei crediti di imposta

Tuttavia, il modello della comunicazione all’Agenzia delle entrate è cambiato più di una volta. Nel modello previsto per quest’anno, i contribuenti che abbiano fatto svolgere lavori per il condominio troveranno la richiesta dei dati dei lavori in superbonus 110% per i quali non sia stato effettuato alcun “bonifico parlante”. Tale richiesta è giustificata nel caso in cui i condomini abbiano provveduto a cedere il credito di imposta ai fornitori, oppure abbiano fruito dello sconto in fattura.

Comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti di imposta e dichiarazione precompilata

Una ulteriore richiesta di dati nella comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate è prevista al campo 27. Questa sezione è relativa ai dati sulla dichiarazione dei redditi precompilata. In tal caso, la spesa agevolata deve essere sempre attribuita al condomino, al lordo dell’eventuale sconto in fattura o della cessione del credito di imposta. L’indicazione è necessaria per evitare che l’Agenzia delle entrate riporti la spesa detraibile nella dichiarazione dei redditi precompilata, anche in caso di cessione dei crediti di imposta a terzi. Oppure di ottenimento dello sconto in fattura.

Cosa indicare alla voce 29 della Comunicazione all’Agenzia delle entrate per la cessione dei crediti di imposta?

Pertanto, per evitare sovrapposizioni nella dichiarazione dei redditi precompilata, è necessario indicare alla voce 29:

  • la cessione del credito di imposta effettuata a favore del fornitore o lo sconto in fattura. In tal caso il contribuente deve utilizzare il Codice 2 delle specifiche tecniche;
  • in caso di cessione del credito di imposta a soggetti terzi rispetto ai fornitori, deve essere utilizzato il Codice 1.

Superbonus 110%: tutti i visti e le asseverazioni da fare

Nella detrazione diretta fiscale è necessario prestare particolare attenzione ai visti di conformità e alle asseverazioni di congruità delle spese nel caso in cui derivino da interventi di superbonus 110%. Le asseverazioni risultano necessarie anche nei casi in cui ci si avvalga delle opzioni di sconto in fattura e di cessione del credito di imposta. Oltre al superbonus, anche gli altri bonus edilizi sono ormai soggetti a simili adempimenti.

Superbonus 110%, il quadro delle asseverazioni e dei visti in caso di detrazione diretta, sconto in fattura e cessione dei crediti di imposta

Il susseguirsi dei provvedimenti di legge o governativi in ambito delle detrazioni fiscali e delle opzioni di credito di imposta e dello sconto in fattura ha profondamente modificato il quadro dei vantaggi fiscali e degli adempimenti. Infatti, sia l’Agenzia delle entrate con le varie comunicazioni e interpretazioni, che i decreti “Milleproroghe”, “Sostegni ter” e decreto “Antifrodi”, hanno definito nuove regole alle quali devono prestare attenzione i contribuenti.  Ecco il quadro completo di tutti gli adempimenti necessari ai fini delle agevolazioni fiscali.

Asseverazioni nel superbonus 110% nei casi di detrazione fiscale diretta, sconto in fattura e cessione dei crediti di imposta

Nel caso di interventi effettuati in regime di superbonus 110% è necessario adempiere a tutti i visti di conformità e a tutte le asseverazioni di congruità delle spese. Tali adempimenti devono essere fatti:

  • in caso di detrazione diretta del vantaggio fiscale nella dichiarazione dei redditi o nel 730;
  • se il contribuente sceglie di avvalersi dell’opzione della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura.

Superbonus 110%, quali asseverazioni dei requisiti tecnici si devono adempiere ed entro quali scadenze?

Il primo adempimento riguarda i requisiti tecnici sugli interventi. La comunicazione deve essere inoltrare all’Enea. Nel dettaglio, è necessario:

  • inviare le asseverazioni dei requisiti tecnici all’Enea nella scadenza massima di 90 giorni dal termine dei lavori. L’asseverazione non va inviata nel caso di eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal) o a fine anno per i lavori infrannuali;
  • in caso di opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, il contribuente deve inviare l’asseverazione dei requisiti tecnici all’Enea sia per gli stati di avanzamento di non meno del 30%, sia per il termine dei lavori. L’invio va fatto entro  90 giorni in entrambi i casi.

Superbonus 110%, quando è necessario fare l’asseverazione della congruità delle spese sostenute?

Nel caso di interventi di superbonus 110% è necessario adempiere alle asseverazioni della congruità delle spese. Tale adempimento è previsto sia nel caso in cui ci si avvantaggi della detrazione fiscale diretta che delle opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. In particolare:

  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel 730 va sempre fatta all’interno dell’asseverazione dei requisiti tecnici. L’invio deve avvenire all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori. Non va fatta per eventuali stati di avanzamento dei lavori o al termine dell’anno per gli interventi infrannuali;
  • in caso di opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, l’asseverazione della congruità delle spese sostenute va presentata all’interno dell’asseverazione dei requisiti tecnici. L’invio deve avvenire all’Enea prima della Comunicazione della scelta delle opzioni per gli stati di avanzamento dei lavori di non meno del 30%; oppure in occasione del termine degli interventi, entro i 90 giorni successivi.

Visto di conformità nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%: quali adempimenti si devono fare?

Nel caso in cui si svolgano dei lavori rientranti nel superbonus 110% può essere necessario il visto di conformità delle spese sostenute. A tal proposito, è necessario chiarire che:

  • nel caso di detrazione fiscale diretta nel modello di dichiarazione dei redditi o nel 730, è necessario il visto di conformità delle spese sostenute;
  • anche nel caso di comunicazione della scelta dell’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura è necessario procedere con il visto di conformità delle spese.

Superbonus 110%, quando non si deve presentare il visto di conformità nel caso di 730 o di dichiarazione dei redditi?

Risulta necessario chiarire che il visto di conformità delle spese, nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi o nel 730, non risulta necessario se è il sostituto di imposta a presentare il modello 730. Oppure se il modello 730 o il modello dei Redditi precompilati, anche con le dovute modifiche, siano presentati direttamente dal contribuente.

Bonus edilizi per piccoli lavori e interventi oltre 10.000 euro: conviene la cessione dei crediti o la detrazione?

Per i piccoli interventi rientranti nei bonus edilizi o i lavori modesti ma di importo superiore ai 10 mila euro, conviene procedere con la cessione dei crediti di imposta o con la detrazione fiscale diretta? Le ultime novità relative ai bonus e ai superbonus edilizi, in particolare relative alle strette sulle cessioni dei crediti di imposta e alle asseverazioni e ai visti di conformità e di congruità delle spese sostenute per i lavori, farebbero propendere la scelta verso la detrazione fiscale.

Bonus su piccoli interventi edilizi: gli adempimenti per la cessione dei crediti di imposta

Analizzando quali interventi paghino il prezzo maggiore per le nuove strette dei decreti antifrodi, sono proprio i piccoli lavori (da distinguere da quelli entro i 10 mila euro o da quelli in edilizia libera). Per questi lavori, infatti, pur senza la necessità di ricorrere a grandi cantieri, il committente deve comunque sostenere i costi di asseverazione delle spese e di visti di conformità. Gli stessi adempimenti previsti per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Si tratta, anche se in proporzioni percentuali da calcolare rispetto all’entità degli interventi, di alcuni costi fissi dei quali il committente deve farsi carico.

Bonus edilizi, quando visti di conformità e asseverazioni di congruità delle spese sono sempre necessari

Questi costi potrebbero eliminare la convenienza di ricorrere alle opzioni di cessione dei crediti di imposta e dello sconto in fattura. Inoltre per alcuni bonus, come quello delle facciate, questi adempimenti sono sempre necessari, anche se si tratta di interventi ancora più piccoli. Ovvero di lavori entro i 10 mila euro o ricadenti in edilizia libera.

Bonus edilizi per piccoli interventi, conviene la detrazione fiscale diretta?

Nella scelta su come trarre vantaggi fiscali dall’esecuzione degli interventi ricadenti nei bonus edilizi, torna utile dunque valutare la convenienza della detrazione fiscale diretta. Normalmente i bonus prevedono il recupero del beneficio spalmandolo in dieci rate annuali. Ma la valutazione non deve escludere un altro parametro di valutazione, ovvero l’inflazione. Ad oggi, secondo gli ultimi andamenti, la percentuale di crescita dei prezzi è del 4,8% (dati di gennaio 2022 dell’Istat). E dunque risulta necessario calcolare quanto del vantaggio fiscale legato ai bonus edilizi viene sottratto dall’inflazione.

Detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi: quanto è importante considerare l’inflazione?

La detrazione diretta di quanto spettante dai bonus sugli interventi edilizi può essere calcolata al netto dell’inflazione prodotta negli anni di recupero fiscale. Ad esempio, se un contribuente fa fare interventi edilizi per 8.000 euro nel 2022 rientranti nel bonus ristrutturazioni, la detrazione del 50% sarebbe di 4.000 euro. Questa detrazione dovrà essere spalmata nei 10 anni successivi, mediante una rata annuale di detrazione pari a 400 euro. Il primo anno di detrazione è quello successivo al periodo in cui sono stati svolti i lavori, ovvero il 2023.

Bonus edilizi e detrazioni fiscali: quanto si perde negli anni per l’inflazione?

A partire dalla dichiarazione dei redditi del 2023, quindi, immaginando un indice di inflazione costante al 4% all’anno, il valore effettivo del beneficio fiscale (dei 4.000 euro) scenderebbe a 3.250 euro. Ovvero nell’arco dei 10 anni il potere di acquisto del beneficio fiscale calcolato nel 2022 si riduce progressivamente di 4 punti percentuali per ogni anno. Con un’inflazione media annua del 2%, l’erosione del vantaggio fiscale si fermerebbe a 3.600 euro.

Bonus edilizi: inflazione e costi della cessione dei crediti di imposta non detraibili

Considerazioni e calcoli sull’inflazione entrano, pertanto, di diritto nella scelta di quale strumento avvalersi per spalmare il vantaggio fiscale dei bonus edilizi negli anni. Nel caso di cessione del credito di imposta a una banca, il prezzo applicato dall’istituto contiene già una voce di costo dell’inflazione stimata nel tempo. Ma il rischio di erosione del valore del bonus può essere, a fronte di un prezzo da pagare, scaricato su chi acquisisce il credito di imposta. Si tratta, in definitiva, di valutare l’erosione del vantaggio fiscale negli anni per l’inflazione con i costi applicati all’opzione di cessione del credito di imposta, alcuni dei quali non risultano detraibili.

Cessione crediti di imposta su bonus edilizi: quanto convengono dopo le modifiche?

Il mercato delle cessioni dei crediti di imposta e dello sconto in fattura può ripartire dopo lo stop delle scorse settimane, ma il rischio è quello dei maggiori costi a carico dei contribuenti. Il nuovo decreto legge numero 13 del 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio, infatti, rimescola ancora le regole sui trasferimenti dei crediti di imposta: le procedure, più complesse, possono riflettersi su quanto siano convenienti le operazioni di bonus e superbonus 110% in edilizia.

Come avverrà la cessione dei crediti di imposta sul bonus casa?

La cessione dei crediti di imposta sarà possibile per un numero massimo di tre trasferimenti. Due però dovranno essere effettuati coinvolgendo i soggetti controllati, ovvero le banche, le Poste Italiane, gli intermediari finanziari e le società bancarie. E per i professionisti che svolgono le asseverazioni pesano le nuove responsabilità con prevedibile scarico dei costi a carico dei contribuenti.

Cessione dei crediti di imposta, cosa cambia con il nuovo decreto sui bonus e superbonus edilizi?

Con il nuovo provvedimento si dà l’addio alle cessione illimitata dei crediti di imposta sui bonus e superbonus edilizi. I bonus sulla casa prevedono regole più stringenti sia sulla circolazione della “moneta fiscale” dei superbonus, che su altri bonus edilizi ordinari, come l’ecobonus del 50% o del 65%, il bonus ristrutturazione del 50% e il bonus facciate del 60%. Tutti i professionisti tecnici che rilasciano i visti e le asseverazioni sono obbligati all’assicurazione.

Bonus e superbonus edilizi, il peso dei costi di professionisti tecnici

Per l’utilizzo dell’opzione della cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura, è richiesta l’asseverazione di congruità dei prezzi. L’obbligo vale sia per il superbonus 110% che per gli altri bonus edilizi ordinari. Le novità introdotte dal decreto legge numero 13 del 2022 avranno un impatto anche sui contribuenti o cliente che decideranno di far fare interventi di ristrutturazioni. Con il rafforzamento delle pene legate ai reati dei professionisti tecnici incaricati di redigere la documentazione di asseverazione dei costi, (multa da 50 mila a 100 mila euro, reclusione dai 2 ai 5 anni in caso di dati falsi o di omissioni rilevanti), è facile che i costi per i contribuenti tendino a salire.

Detrazioni delle spese per bonus e superbonus solo entro i limiti massimi

Il rispetto della congruità dei costi va a colpire non solo il superbonus 110%, ma anche i bonus casa ordinari. L’ultimo provvedimento del governo ha stabilito che debbano utilizzarsi i nuovi prezzi massimi delle 34 tipologie di lavori in elenco, dalle caldaie alle finestre, dalle coibentazioni alle pompe di calore. Chi maggiormente rischia di vedersi penalizzato dalle ultime novità del decreto sono i contribuenti che facciano svolgere lavori con bonus ordinari che non rientrino nel superbonus 110%.

Esempio di costi dei bonus casa in caso di cessione dei crediti di imposta

Infatti, se un contribuente decide di avvalersi del bonus ristrutturazione al 50% per la sistemazione di una casa e del cambio delle finestre con l’ecobonus del 50% per una spesa totale di 75 mila euro, le detrazioni spettanti prima degli ultimi interventi legislativi erano di 37.500 euro. Il credito di imposta poteva essere ceduto a qualsiasi soggetto e la burocrazia era limitata. Con gli ultimi provvedimenti sono necessari il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese. E la cessione dei crediti di imposta, dopo il primo passaggio, può essere fatta solo verso soggetti in ambito controllato, ovvero le banche, le assicurazioni, le Poste Italiane e gli altri intermediari finanziari vigilati.

Cessione dei crediti di imposta, è necessaria l’assicurazione: in cosa consiste?

Inoltre, le ultime novità legislative hanno introdotto l’obbligo di assicurazione con massimale corrispondente ai costi di tutti i lavori attestati. Con un conseguente incremento dei costi. Se la detrazione fiscale, nell’esempio riportato, era di importo pari a 37.500 euro, con le novità i costi scendono. Perché la cessione verso le banche potrebbe far calare il vantaggio fiscale a circa 30 mila euro. Si tratta del costo applicato anche in precedenza, ma il credito poteva essere fatto circolare verso tutti i soggetti negoziandone il vantaggio. Ma a questa perdita di detrazione fiscale devono aggiungersi anche gli ulteriori costi dell’asseverazione di congruità e del visto di conformità dei costi. Questi ultimi costi sono detraibili, ma comportano un esborso iniziale.

Quali crediti di imposta potrebbero essere pagati di meno in caso di cessione?

Inoltre, non è da escludersi che nel nuovo mercato di circolazione della moneta fiscale, degli operatori possano decidere di applicare prezzi di acquisto dei crediti di imposta più al ribasso. Si potrebbe pensare, ad esempio, a un prezzo minore sui crediti di imposta che abbiano meno cessioni residue consentite o una durata più lunga. In più dovrà essere valutato, intervento su intervento, l’impatto del nuovo prezziario del ministero per la Transizione ecologica (Mite). Le 34 voci di costi sono da rispettare nei nuovi limiti massimo di costo.

Cessione dei crediti di imposta su bonus edilizi: codice identificativo e tre operazioni

In arrivo novità sulle cessioni dei crediti di imposta relative ai bonus e ai superbonus edilizi dal decreto “Frodi” che andrà a correggere la stretta operata dal decreto “Sostegni ter”. Si riapre alla cessione dei crediti di imposta con tre operazioni e codice identificativo. Ma c’è bisogno dell’intervento della banca per il secondo e il terzo trasferimento. Il provvedimento prevede anche nuove sanzioni penali per i tecnici asseveratori che effettuino false documentazioni.

Quali novità sono in arrivo sullo sconto in fattura e sulla cessione dei crediti di imposta con il decreto ‘Frodi’?

Le operazioni di cessioni dei crediti di imposta sui superbonus e bonus edilizi, con il nuovo decreto in arrivo, potrebbero arrivare a tre. Due delle operazioni di cessione dovranno avvenire in ambito controllato. Dal 1° maggio 2022, inoltre, si prevede l’alt alle operazioni parziali di cessione dei crediti. Le operazioni di trasferimento dei crediti di imposta con il nuovo provvedimento avvengono con la prima e le eventuali seconda e terza operazione di trasferimento.

Sconto in fattura e cessione dei crediti di imposta sui bonus edilizi con la prima operazione di trasferimento

Con la prima cessione del credito di imposta sugli interventi rientranti nei bonus edilizi si dà accesso alle detrazioni fiscali. Ovvero, dopo la realizzazione dei lavori che danno il via alle detrazioni, rimane possibile procedere con lo sconto in fattura e un successivo trasferimento dei crediti di imposta. In alternativa, si può procedere con la sola cessione diretta del credito di imposta a qualsiasi soggetto. Non vi è, dunque, limitazione sulla prima scelta dell’opzione, ovvero sconto in fattura e cessione del credito di imposta. Fino alla prima operazione di cessione, lo schema di scelta delle opzioni delle detrazioni fiscali è uguale a quanto prevede il decreto “Sostegni ter”.

Seconda e terza operazione di cessione del credito di imposta sui superbonus edilizi: quando si può fare?

Il nuovo decreto “Frodi” attua dei cambiamenti in merito alla seconda e alla terza cessione del credito di imposta sugli interventi rientranti nei bonus edilizi. Infatti, dopo la prima operazione di cessione, i trasferimenti successivi sono possibili solo in ambito controllato. Ovvero, il credito di imposta può essere trasferito per altre due volte, ma solo se interveniente come soggetto la banca o gli altri intermediari finanziari elencati nell’articolo 106 del Testo unico bancario (Tub). Sono ammesse operazioni anche a favore dei gruppi bancari o delle assicurazioni.

Cessione dei crediti di imposta sui bonus edilizi con codice identificativo: cosa significa?

L’ulteriore novità relativa alla cessione dei crediti di imposta sugli interventi edilizi riguarda il codice identificativo. A partire dal 1° maggio 2022, infatti, una volta che si comunica la prima operazione di trasferimento del credito, il credito stesso non potrà essere spacchettato e trasferito in maniera parziale. Per evitare lo spacchettamento, al credito di imposta verrà assegnato un codice identificativo univoco. Procedendo in questo modo, i soggetti che volessero ricostruire la storia dei passaggi del credito di imposta tra le varie operazioni potranno farlo ricomponendo la catena dei trasferimenti avvenuti.

Cessione dei crediti di imposta: in arrivo nuove sanzioni penali per i tecnici asseveratori

Con il nuovo provvedimento del governo, oltre alla disciplina della cessione dei crediti di imposta e dello sconto in fattura sulle operazioni dei bonus e superbonus edilizi, sono in arrivo anche nuove sanzioni penali per i tecnici professionisti che provvedono alle documentazioni di asseverazione dei lavori. Si tratta di una nuova sanzione penale, con multa che va da 50 mila euro a 100 mila euro e la reclusione da 2 a 5 anni, per i tecnici professionisti che emettano false attestazioni e documentazioni inerenti le detrazioni fiscali. Il nuovo reato riguarda, nello specifico, tutti i visti legati ai bonus sulla casa.

Quali reati sono previsti per i tecnici professionisti che procedono con le asseverazioni delle spese dei bonus edilizi?

Il nuovo reato riguarderà le asseverazioni dei tecnici professionisti per i lavori di:

  • efficientamento energetico;
  • visti di conformità e congruità delle spese relative agli interventi;
  • le asseverazioni sulla efficacia della messa in sicurezza degli edifici in chiave antisismica.

Le sanzioni penali verranno applicate sia in ambito del superbonus 110% che su tutti gli altri bonus, anche minori, relativi agli interventi sulla casa.

Bonus casa minori per mobili, elettrodomestici, verde e acqua potabile: cosa sono?

Fino a tutto il 2024 (il 2023 per l’acqua potabile) si può usufruire dei bonus casa minori per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici e per la sistemazione del verde. Le detrazioni fiscali su questi tre bonus variano da un minimo del 36% fino a un massimo del 50% con differenti limiti di spesa. Tuttavia, per poter beneficiare dei bonus, è necessario rispettare determinate condizioni.

Bonus mobili e grandi elettrodomestici, per cosa si può prendere?

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino a tutto il 2024 la detrazione fiscale spettante per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Tuttavia, per poter ottenere il bonus fiscale è necessario aver svolto i lavori per il recupero edilizio previsti dall’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Ovvero che sia stato utilizzato il superbonus. Pertanto, il bonus sull’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici è subordinato ai lavori di ristrutturazione edilizia.

Bonus mobili ed elettrodomestici, quali sono le spese ammesse alla detrazione fiscale?

La detrazione fiscale del 50% del bonus mobili e grandi elettrodomestici deve essere ripartita per 10 quote annuali di uguale importo. Si inizia dal periodo di imposta nel quale si è sostenuta la spesa per l’acquisto dei beni oggetto di agevolazione fiscale. Tuttavia è necessario fare attenzione alle caratteristiche dei mobili e soprattutto degli elettrodomestici. Infatti, i grandi elettrodomestici ammessi alla detrazione devono essere di classe a partire dalla A per i forni; dalla classe minima F per i congelatori e per i frigoriferi; dalla classe minima E per le lavatrici, le lavastoviglie e le asciugatrici. L’ammontare della spesa non deve superare i 10.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2022; o i 5 mila euro per le spese degli anni 2023 e 2024.

Bonus mobili ed elettrodomestici, come considerare il rapporto con gli interventi di ristrutturazione edilizia?

Specifica attenzione deve essere posta per quanto concerne il momento in cui vengono svolti i lavori oggetto di ristrutturazione edilizia e quello nel quale vengono effettuati gli acquisti. Ad esempio, per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici fatti nel 2020, gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019. L’anno di svolgimento degli interventi edilizi diventa anche l’anno di riferimento per i limiti di spesa del bonus mobili ed elettrodomestici dell’anno successivo.

Bonus verde 2022, 2023 e 2024: per cosa si può ottenere la detrazione fiscale?

Fino a tutto il 2024 si può beneficiare della detrazione fiscale prevista del bonus verde. Si tratta di un beneficio fiscale ottenibile per i seguenti interventi:

  • la sistemazione a verde delle aree scoperte private relative a edifici esistenti, a unità immobiliari e pertinenze e recinzioni;
  • alla realizzazione degli impianti di irrigazione o di pozzi;
  • alla costruzione delle coperture a verde o di giardini pensili;
  • alle relative spese di progettazione e di manutenzione.

Quali interventi non beneficiano della detrazione fiscale del bonus verde?

Non sono oggetto di bonus verde, e quindi di detrazione fiscale, i seguenti interventi:

  • la manutenzione ordinaria e quella periodica di giardini già esistenti. L’intervento non comporta innovazioni;
  • gli interventi in economia.

Si possono ottenere i benefici fiscali del bonus verde anche nel caso in cui il contribuente si rivolga a più fornitori per acquistare piante, alberi, arbusti, specie vegetali, cespugli utili a realizzare i lavori. L’intervento sull’area verde deve essere complessivo e comprendere anche i lavori necessari per realizzarlo.

Bonus verde, che tipo di detrazione spetta ai contribuenti?

Sia nel 2022 che nei prossimi due anni, gli interventi sul verde rientranti nel bonus comportano una detrazione fiscale del 36%. Il beneficio fiscale va applicato sulle spese sostenute per un totale di 5 mila euro. La detrazione massima ottenibile è pari dunque a 1.800 euro. È necessaria la tracciabilità dei pagamenti effettuati per ottenere il bonus: vanno bene anche gli assegni bancari, i bonifici ordinari e le carte di credito. La detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 quote annuali di uguale importo a partire dall’anno di imposta nella quale si sono sostenute le spese.

Bonus verde, cosa avviene nel caso di detrazione fiscale del condominio?

Il bonus verde è previsto anche nel caso in cui i lavori ammessi al beneficio fiscale siano effettuati all’esterno delle parti comuni di un condominio. In tal caso, la detrazione fiscale va calcolata sulla quota imputabile e versata nei tempi previsti per la dichiarazione dei redditi da ciascun condominio. Risulta sufficiente la detenzione o il possesso dell’immobile oggetto di intervento. Pertanto, oltre al proprietario dell’unità abitativa, beneficiano del bonus verde anche il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile, il locatario, il comodatario, l’imprenditore individuale o la società di persone per i beni che non rientrano tra quelli strumentali.

Bonus acqua potabile, fino a quando si può ottenere l’agevolazione fiscale?

Tra i bonus casa minori c’è da menzionare quello relativo all’acqua potabile. Il bonus fiscale è valido fino al 31 dicembre 2023 per le spese sostenute sull’acquisto di depuratori per l’acqua e per i sistemi di mineralizzazione, di filtraggio, di addizione dell’anidride carbonica alimentare. Si può ottenere la detrazione fiscale anche per i costi sostenute per l’installazione degli strumenti.

Chi può beneficiare del bonus acqua potabile ed entro quali limiti di spesa?

La detrazione fiscale connessa al bonus acqua potabile è pari al 50% delle spese ammissibili. Tuttavia sono previsti due limiti di spesa. Per le persone fisiche il massimo della spesa ammissibile è di 1.000 euro. Il limite deve essere inteso per ogni unità immobiliare. Per i soggetti che svolgono attività di impresa, di arte o di professione e per gli enti non commerciali il massimo della spesa ammissibile è fissato a 5 mila euro. In tal caso l’immobile deve essere adibito all’attività professionale o istituzionale.