Bonus ristrutturazioni, ecco tutti gli interventi ammessi alla detrazione fiscale

La legge di Bilancio 2022 ha confermato e prorogato la maggior parte dei bonus edilizi recependo, peraltro, anche le norme del decreto “Antifrodi” (decreto legge numero 157 del 2021) per le regole relative ai visti di conformità e alle asseverazioni di congruità delle spese effettuate per gli interventi. Oltre alla detrazione fiscale diretta, anche per il bonus ristrutturazioni il beneficiario può optare di avvalersi della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura, come avviene per il superbonus 110% e gli altri bonus edilizi.

Bonus ristrutturazioni, quali sono i vantaggi edilizi e fiscali?

Il bonus ristrutturazioni è disciplinato da determinate norme in merito agli interventi possibili. Inoltre, proprio nel caso in cui il beneficiario voglia cedere il credito di imposta o ottenere lo sconto in fattura, è necessario che i professionisti incaricati al rilascio del visto di conformità verifichino la presenza di tutta la documentazione necessaria ai fini dei visti e delle asseverazioni richiesti dalla normativa.

Bonus ristrutturazioni, quali sono gli interventi di manutenzione ordinaria?

Gli interventi di manutenzione ordinaria del bonus ristrutturazioni sono quelli previsti dal comma 1, lettera a) dell’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. I lavori sono relativi a interventi di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture degli edifici, oltre ai lavori occorrenti per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici già esistenti.

Bonus ristrutturazioni, quali caratteristiche devono avere gli interventi di manutenzione ordinaria?

Gli interventi di manutenzione ordinaria del bonus ristrutturazioni devono mantenere gli elementi di finitura e gli impianti tramite lavori che abbiano come obiettivo quello della riparazione di quanto già esistente. Esempi di interventi di manutenzione ordinaria sono le sostituzioni integrali o anche parziali dei pavimenti e le inerenti opere di finitura e di conservazione. Fanno parte della manutenzione ordinaria anche la riparazione degli impianti e il rifacimento degli intonaci interni, oltre alla tinteggiatura.

Qual è la detrazione e il limite di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria nel bonus ristrutturazioni?

La detrazione fiscale prevista per la manutenzione ordinaria dei lavori rientranti nel bonus ristrutturazione è pari al 50% delle spese sostenute. Il 50% deve essere calcolato sul limite di spesa di 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare per i lavori eseguiti esclusivamente sulle parti comuni degli edifici residenziali.

Bonus ristrutturazioni, quali sono gli interventi di manutenzione straordinaria?

Gli interventi di manutenzione straordinaria rientranti nel bonus ristrutturazioni sono disciplinati dal comma 1, lettera b), dell’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2021. Si tratta di opere e modifiche occorrenti al rinnovo e alla sostituzione delle parti, anche strutturali, degli edifici. Rientrano nella manutenzione straordinaria anche gli interventi per la realizzazione e per l’integrazione dei servizi igienici e sanitari, tecnologici. Tali interventi sono permessi purché non vadano ad alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Le modifiche non devono comportare, inoltre, delle modifiche alla destinazione di uso dell’immobile.

Bonus ristrutturazione, cosa si può fare per la manutenzione straordinaria?

Ai fini della manutenzione straordinaria degli edifici, attraverso gli interventi rientranti nel bonus ristrutturazioni è possibile, ad esempio, la sostituzione degli infissi esterni e dei serramenti; si possono peraltro sostituire le persiane con le serrande o modificare il materiale o la tipologia degli infissi. In manutenzione straordinaria si possono sostituire i tramezzi interni, purché non si alteri la tipologia dell’unità immobiliare.

Quale detrazione fiscale spetta per gli interventi in manutenzione straordinaria rientranti nel bonus ristrutturazioni?

Sugli interventi di manutenzione straordinaria rientranti nel bonus ristrutturazione è possibile ottenere la detrazione fiscale del 50%. La percentuale va applicata alle spese sostenute sul limite di spesa di 96 mila euro. Il limite è inerente all’unità immobiliare per gli interventi nelle parti comuni degli edifici residenziali oppure sulle singole unità immobiliari residenziali di tutte le categorie catastali, anche rurali, possedute o detenute. Inoltre le detrazioni sugli interventi di manutenzione straordinaria si allargano anche alle relative pertinenze degli immobili.

Bonus ristrutturazioni, interventi di restauro e di risanamento conservativo

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo ammessi nel bonus ristrutturazioni sono previsti dal comma 1, lettera c) dell’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2021. Rientrano nel bonus i lavori realizzati al fine di conservare l’immobile e di assicurarne la funzionalità. Gli interventi devono rispettare gli elementi formali, tipologici e strutturali nell’ambito della destinazione d’uso. Sono compresi nel bonus ristrutturazioni anche i lavori di consolidamento, di ripristino e di rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, nonché l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze di uso. Si possono, altresì, eliminare gli elementi estranei all’organismo edilizio.

Bonus ristrutturazione, cosa si può fare per il restauro e il risanamento conservativo?

Con il bonus ristrutturazioni, in ambito di restauro e di risanamento conservativo, si possono effettuare lavori per eliminare e prevenire situazioni di disagio; adeguare le altezze dei solai rispettando i volumi; aprire le finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Quale detrazione fiscale spetta per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo rientranti nel bonus ristrutturazioni?

In merito alla detrazione fiscale spettante per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo rientranti nel bonus ristrutturazioni, la percentuale è pari al 50%. L’applicazione della detrazione va a fronte delle spese sostenute entro il limite di 96 mila euro per unità immobiliare. Gli interventi devono essere effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali. Non vi sono limiti di categorie catastali e delle loro pertinenze. Gli interventi possono essere effettuati anche sugli immobili rurali.

Bonus ristrutturazioni, quali sono gli interventi di ristrutturazione edilizia?

Il bonus ristrutturazioni può essere ottenuto anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Si tratta di interventi disciplinati dal comma 1, lettera d), dell’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2021. Tra i lavori ammessi alla ristrutturazione edilizia si annoverano quelli rivolti a trasformare un edificio attraverso un complesso di opere che possono portare a un fabbricato in tutto, o in parte, differente da quello precedente.

Cosa si può fare con il bonus di ristrutturazione edilizia?

Sono ammessi al bonus ristrutturazione gli interventi di ristrutturazione edilizia quali:

  • il demolire e il ricostruire l’immobile preesistente. In tal caso si può anche aumentare la volumetria dell’immobile;
  • la modifica della facciata;
  • la realizzazione di un balcone o di una mansarda;
  • la trasformazione della soffitta in mansarda oppure del balcone in veranda;
  • l’apertura di nuove finestre o di porte;
  • la costruzione dei servizi igienici. In tal caso si possono aumentare le superfici e i volumi esistenti.

Quale detrazione fiscale spetta per gli interventi di ristrutturazione edilizia rientranti nel bonus ristrutturazioni?

La detrazione spettante per gli interventi di ristrutturazioni edilizia ammessi nel bonus ristrutturazioni è pari al 50%. La percentuale va applicata alle spese sostenute. Il limite di spesa è pari a 96 mila euro per unità immobiliare purché:

  • gli interventi siano effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali;
  • i lavori siano fati sulle singole unità immobiliari residenziali, a prescindere dalla categoria catastale.

Superbonus 110% e bonus edilizi, più tempo per la comunicazione del credito di imposta

Ci sarà più tempo a disposizione per i beneficiari del credito di imposta per le operazioni relative alle spese del 2021. La proroga della cessione del credito di imposta al 16 febbraio 2022 non è infatti l’unica effettuata tra i bonus edilizi e il superbonus 110% in questi ultimi giorni. Slitta dal 16 marzo al 7 aprile 2022, infatti, anche il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione scelta. Ovvero del credito di imposta o dello sconto in fattura. Lo slittamento consente ai contribuenti di avere più tempo anche ai fini della dichiarazione dei redditi 2022.

Slittamento comunicazione all’Agenzia delle entrate delle spese superbonus 110% del 2021: ecco in cosa consiste

In più, lo slittamento della comunicazione della cessione del credito di imposta per i lavori effettuati in superbonus 110% o in altri bonus edilizi per le spese del 2021 consente anche ai professionisti, ai tecnici che provvedono alle asseverazioni della congruità delle spese, agli amministratori di condominio di avere più tempo per ottemperare agli adempimenti. La scadenza del 7 aprile 2022 riguarda la comunicazione che deve essere effettuata all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione con la quale avvalersi della detrazione fiscale. Come negli anni precedenti, la scadenza era stata fissata al 16 marzo 2022. Salvo poi procedere con lo slittamento dati gli aumentati adempimenti a carico dei contribuenti e dei professionisti derivanti dal decreto “Antifrodi”.

Dichiarazione redditi 2022 con spese relative al superbonus 110%: più tempo per la comunicazione

L’Agenzia delle entrate ha chiarito le novità relative allo slittamento della scadenza della comunicazione al 7 aprile 2022. Lo slittamento consente, peraltro, di avere più tempo a disposizione anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022. I modelli precompilati della dichiarazione saranno disponibili dal prossimo 30 aprile. Di conseguenza, il contribuente avrà più giorni a disposizione per trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardo alla cessione di credito di imposta o di sconto in fattura per le spese effettuate nel 2021.

Nuovo bonus barriere architettoniche 2022, comunicazione cessione crediti dal 24 febbraio 2022

Ulteriore disciplina ha trovato anche il nuovo bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche con detrazione fiscale pari al 75%. Il bonus può essere utilizzato per tutto l’anno 2022 per agevolare le spese relative al superamento delle barriere architettoniche. Il direttore dell’Agenzia delle entrate, con il provvedimento dello scorso 3 febbraio, ha chiarito che anche per il bonus barriere architettoniche si può procedere con l’opzione della cessione dei crediti di imposta. Le regole del bonus barriere architettoniche sono state adeguate, pertanto, a quelle degli altri bonus edilizi.

Bonus barriere architettoniche, la comunicazione della cessione dei crediti di imposta o sconto in fattura dal 24 febbraio 2022

Come si legge nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 24 febbraio 2022 è possibile trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura. Le operazioni sono relative alle detrazioni spettanti per il bonus barriere architettoniche. Le specifiche tecniche e le modalità con le quali effettuare la comunicazione saranno oggetto di una nuova pubblicazione dell’Agenzia delle entrate sul proprio portale.

Credito di imposta superbonus e bonus edilizi, più giorni per cederlo

Più operazioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura derivanti dalle agevolazioni fiscali legate al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi. È quanto ha spiegato l’Agenzia delle entrate che è intervenuta nel merito della scadenza del periodo transitorio che sarebbe dovuto finire il 6 febbraio 2022. Ci saranno 10 giorni di tempo in più per la cessione dei crediti di imposta con le vecchie regole: si potrà fare una cessione del credito di imposta in più fino al 16 febbraio 2022, prima della stretta operata dal decreto “Sostegni ter”.

Cessione dei crediti di imposta da superbonus 110% e altri bonus edilizi: la proroga al 16 febbraio 2022

Ci saranno dunque dieci giorni in più per il periodo transitorio della cessione dei crediti di imposta. E le operazioni potranno essere fatte con la nuova piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate per la comunicazione della scelta dell’opzione, entrata in funzione dalla giornata di oggi, 4 febbraio 2022. A intervenire sulla proroga del vecchio regime di cessione dei crediti di imposta è stata la stessa Agenzia delle entrate nelle Faq pubblicate sul proprio portale.

Interventi edilizi con possibilità di beneficio fiscale: non serve l’asseverazione dei costi

Tra le novità elencate dall’Agenzia delle entrate anche la corretta applicazione della disciplina relativa alle asseverazioni dei lavori in edilizia libera e per gli interventi entro i 10 mila euro di importi. Per questi lavori non serve l’asseverazione della congruità dei costi, ma con la nuova piattaforma dell’Agenzia delle entrate è possibile procedere con la comunicazione della scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta. L’assenza di asseverazione rientra tra gli obiettivi di semplificazione delle procedure per i piccoli lavori.

Interventi in edilizia libera o per importi fino a 10 mila euro: come fare la comunicazione?

La comunicazione della scelta della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura per gli interventi in edilizia libera (per interventi con importi fino a 10 mila euro dei lavori è facile prevederne il costo) segue una procedura specifica. Nel dettaglio, è previsto che si barri l’apposita casella del quadro A del modello. La scelta mira a indicare gli gli interventi in oggetti siano quelli classificati in edilizia libera ai sensi del Testo unico per l’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001) ma anche del decreto ministeriale del 2 marzo 2018.

Cessione credito di imposta superbonus 110% e bonus facciate: bisogna barrare la casella del quadro A?

La casella non deve essere barrata nel caso si tratti di interventi rientranti nel superbonus 110% e nel bonus facciate. Anche se classificabili come interventi in edilizia libera, la procedura per le due misure fiscali segue altre indicazioni.

Superbonus 110% e bonus facciate, come comunicare l’opzione della cessione del credito di imposta?

Per le cessioni del credito di imposta relativo agli interventi rientranti nei bonus maggiori (superbonus 110% e bonus facciate, ad esempio), il regime transitorio terminerà il giorno 16 febbraio 2022. I crediti di imposta potranno dunque essere comunicati all’Agenzia delle entrate entro tale termine, oltre al quale si potrà effettuare una sola e unica operazione ulteriore di cessione.

Quante cessioni può fare un contribuente sul credito di imposta nel superbonus 110%?

È il caso di un contribuente che abbia fatto una cessione del credito di imposta in superbonus 110% il giorno 28 gennaio scorso. Ovvero dopo l’entrata in vigore del decreto “Sostegni ter”. L’interessato potrà fare fare un’ulteriore cessione entro il 16 febbraio 2022, con comunicazione relativa all’Agenzia delle entrate.

Ulteriori chiarimenti per i bonus in arrivo: l’eliminazione delle barriere architettoniche

Vari chiarimenti sono arrivati dall’Agenzia delle entrate per gli altri bonus validi nel 2022. Per quello relativo all’eliminazione delle barriere architettoniche con il 75% di detrazione fiscale. Il bonus è valido per tutto il 2022. Dalle indicazioni fornite, si potranno comunicare i relativi interventi all’Agenzia delle entrate. A partire dal 24 febbraio prossimo, infatti, si potrà procedere in via telematica con la comunicazione dell’opzione di scelta per questi lavori. Ovvero con la scelta tra cessione del credito di imposta e sconto in fattura.

Dichiarazione dei redditi 2022 con spese relative al superbonus 110%: più tempo per la comunicazione

Ulteriore novità derivante dai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate riguarda la dichiarazione dei redditi 2022. I relativi modelli precompilati saranno disponibili dal 30 aprile prossimo. Il contribuente avrà più giorni di tempo per trasmettere le comunicazioni all’Agenzia delle entrate di cessione di credito di imposta o di sconto in fattura. Le comunicazioni, infatti, dovranno essere inviate entro il 7 aprile prossimo e non più entro il 16 marzo 2022.

 

Superbonus 110% e bonus edilizi, la cessione del credito va fatta entro il 6 febbraio

Ancora pochi giorni per poter cedere il credito di imposta derivante dal superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi. In particolare, la regola vale per chi ha acquisito il credito di imposta e lo voglia rivendere. Con l’operatività delle nuove norme sulla cessione del credito di imposta e sull’applicazione dello sconto in fattura, la “fase transitoria” nella quale utilizzare la cessione del credito impone tempi stretti per aggiungere un passaggio in più alla circolazione della “moneta fiscale”.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura, la nuova disciplina del decreto ‘Sostegni ter’

La scelta dell’opzione della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura come operazioni derivanti dal superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi segue regole nuove dettate dal decreto “Sostegni ter”. In particolare, in base alle nuove norme del decreto, i contratti che prevedono una cessione susseguente a quella già realizzata dal 7 febbraio in poi risultano nulli. Dunque, la cessione del credito non può più avere un ulteriore passaggio nel caso in cui sia già stata realizzata dal beneficiario della detrazione oppure dal fornitore che ha concesso lo sconto in fattura.

Crediti di imposta su bonus edilizi: cosa avviene dal 7 febbraio 2022?

I fruitori dell’opzione della cessione del credito di imposta per il superbonus 110% e per gli altri bonus edilizi hanno tempo, pertanto, fino al 6 febbraio 2022 per poter esercitare un ulteriore passaggio di cessione. La norma contenuta nel decreto “Sostegni ter” prevede che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 siano stati già oggetto di precedenti opzioni di scelta, possano essere oggetto di un solo ed ulteriore passaggio. La circolazione della “moneta fiscale” a partire da lunedì prossimo, pertanto, risulta estremamente limitata consentendo, a chi detiene il credito di imposta, di utilizzarlo direttamente senza poter più procedere con eventuali cessioni.

Credito di imposta su superbonus 110%, a chi potrebbe convenire di cederlo entro il 6 febbraio 2022?

Da quanto prevede la norma del decreto “Sostegni ter”, potrebbero esserci dei soggetti che avrebbero vantaggi a fare un ulteriore passaggio di cessione del credito di imposta entro il 6 febbraio 2022. Non di certo il contribuente che ha messo su contratto lo sconto in fattura. Il fornitore, in questo caso, potrà cedere il credito sia se lo ottiene prima del 7 febbraio prossimo, sia se ne entra in possesso successivamente. Il fornitore, tuttavia, non sa a quali condizioni potrà procedere con la propria cessione del credito di imposta: i limiti imposti a partire dal 7 febbraio faranno registrare una minore domanda di acquisto dei crediti di imposta. E, in questo scenario, chi cede il credito di imposta potrebbe dover sottostare a condizioni e importi riconosciuti al di sotto delle attese.

Credito di imposta da superbonus 110%, chi lo ha acquistato potrebbe avere vantaggi a cederlo

Chi invece ha acquisito un credito di imposta con l’intenzione di venderlo nuovamente a terzi potrebbe avere maggiore interesse a cederlo a sua volta entro il 6 febbraio 2022. Questo passaggio avrebbe il beneficio che sullo stesso credito di imposta, a partire dal 7 febbraio prossimo, chi detiene il credito possa a sua volta procedere con una sola, ulteriore e ultima cessione. Non sarà così, invece, per chi non riesce a fare la cessione del credito di imposta nel periodo transitorio, ovvero entro il 6 febbraio prossimo. A partire dal giorno successivo si potrà procedere nel limite di una sola cessione.

Cessione del credito di imposta da bonus edilizi: dal 4 febbraio 2022 la nuova piattaforma per la comunicazione

I ragionamenti che si fanno sulla cessione del credito di imposta derivante dai bonus edilizi e dal superbonus 110% devono, tuttavia, essere verificati a partire dal 4 febbraio prossimo. Infatti, per quella data è previsto l’utilizzo da parte dei soggetti interessati della nuova piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate per procedere con l’operazione. Il nuovo software consentirà agli operatori di poter procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione della quale avvalersi.

Superbonus e bonus edilizi, quale scelta tra cessione del credito di imposta e sconto in fattura?

Ovvero, l’operatore adempie all’obbligo di comunicare al Fisco di volersi avvalere dello sconto in fattura oppure della cessione del credito di imposta. A partire dal 4 febbraio prossimo (e per i giorni successivi) si potrebbe prevedere un afflusso eccezionale sulla piattaforma dati i tempi ristretti. A meno che il governo non proceda con la dilatazione del periodo transitorio in modo da accordare più tempo agli operatori. In tal caso, i soggetti potrebbero procedere con l’ultima operazione prima della stretta sulla cessione del credito di imposta.

Dichiarazione redditi 2022: quali novità per superbonus, detrazioni, prima casa e pagamenti?

I modelli di dichiarazione dei redditi per l’anno 2022 (e anno di imposta 2021) sono stati resi definitivi. Per le persone fisiche che dovranno presentare i modelli dei redditi vi sono varie novità che implicano la corretta applicazione delle regole per il superbonus 110%, le detrazioni, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa agli under 36 e l’applicazione delle agevolazioni fiscali in tema di abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, sono state rese definitive le disposizioni relative ai versamenti del 2022, con le relative modalità di invio, cartaceo e telematico, della dichiarazione dei redditi.

Dichiarazione redditi 2022, anno di imposta 2021: visto di conformità superbonus 110% per le fattura dal 12 novembre scorso

Una prima novità della dichiarazione dei redditi 2022 delle persone fisiche è la corretta applicazione delle regole sui lavori rientranti nel superbonus 110%. Risulta necessaria l’apposizione del visto di conformità delle spese per i lavori a vantaggio del contribuente. In particolare, l’apposizione del visto è necessaria per le fatture la cui data di emissione sia quella compresa dal 12 novembre al 31 dicembre 2021. Rientrano nel 110% anche i lavori svolti nel 2021 in merito all’eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare, per i lavori dello scorso anno, è necessario che le barriere architettoniche siano state fatte rientrare tra gli interventi in ecobonus e in sisma bonus.

Crediti di imposta prima casa under 36 e detrazioni nella dichiarazione dei redditi 2022

Tra le novità della dichiarazione dei redditi 2022 per le persone fisiche c’è la minore pressione fiscale per chi risulti lavoratore alle dipendenze. Dallo scorso anno, infatti, è possibile beneficiare dell’aumento delle detrazioni e del trattamento integrativo annuale per 1.200 euro. Nella dichiarazione dei redditi 2022 si può fruire del credito di imposta maturato per l’acquisto della prima casa dai giovani under 36 anni. Risulta indispensabile, a tal proposito, avere un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) che non superi i 40 mila euro all’anno.

Pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2022, ecco tutte le date e come fare

In merito ai pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi del 2022 per l’anno di imposta 2021 è necessario tener presente che:

  • il saldo del 2021 e il primo acconto del 2022 devono essere effettuati entro il 30 giugno di quest’anno;
  • si può rateizzare quanto dovuto con pagamento a partire dal 1° luglio al 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%;
  • la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche del 2022 deve essere presentata nella modalità cartacea in un ufficio postale tra il 2 maggio e il 30 giugno del 2022;
  • è fissata al 30 novembre 2022 la scadenza per presentare, on line, la dichiarazione dei redditi. L’invio può essere fatto sia direttamente dal contribuente che da un intermediario abilitato.

Cessione crediti di imposta superbonus 110% e bonus edilizi, dal 4 febbraio nuova piattaforma

Dal 4 febbraio sarà attiva la nuova piattaforma dell’Agenzia delle entrate per la cessione dei crediti di imposta. Ad oggi, infatti, la piattaforma attiva non consente di poter procedere con le operazioni di  cessione dei crediti del superbonus 110%, degli altri bonus edilizi, nonché dei lavori minori e degli interventi con importo non eccedente i 10 mila euro. Questi ultimi due interventi, in ogni modo, non sono soggetti al visto di conformità e all’asseverazione delle spese, come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate.

Aggiornamento piattaforma cessione dei crediti dell’Agenzia delle entrate: cosa cambia?

L’aggiornamento della piattaforma del portale dell’Agenzia delle entrate si è reso necessario per trasmettere le comunicazione di scelta dell’opzione della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura in conseguenza dell’utilizzo del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Di norma i crediti sono lavorati e resi disponibili tramite il cassetto fiscale del contribuente entro il giorno 10 del mese susseguente alla trasmissione della comunicazione. Solo la visibilità nel cassetto fiscale consente al contribuente di attivarsi per monetizzare il credito fiscale verso i soggetti terzi. Solitamente quest’ultima operazione si rivolge a istituti di credito e verso le poste.

Superbonus 110% e altri bonus edilizi, le ultime novità del decreto ‘Sostegni ter’ sulla cessione del credito di imposta

In seguito alle novità del decreto “Sostegni ter” (numero 4 del 2022) che ha bloccato l’utilizzo del credito di imposta come moneta fiscale, consentendo di poter utilizzare più volte il credito di imposta, l’aggiornamento della piattaforma dell’Agenzia delle entrate si è reso indispensabile. Infatti, a partire dal 7 febbraio 2022, i crediti di imposta derivanti dal superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi potranno subire una sola cessione. Con la nuova piattaforma sarà possibile nuovamente procedere con la comunicazione della scelta della cessione del credito di imposta o dell’applicazione dello sconto in fattura. Fermo restando la necessità di adeguare i passaggi dei crediti di imposta alle novità del decreto “Sostegni ter”.

Superbonus e bonus edilizi, quali devono avere il visto di conformità delle spese?

Con l’aggiornamento del software dell’Agenzia delle entrate, i soggetti potranno procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta di una delle due opzioni di utilizzo della detrazione fiscale. Per i lavori realizzati in edilizia libera e per quelli di importo non eccedenti i 10 mila euro, i contribuenti dovranno procedere con la comunicazione della scelta senza ottemperare al visto di conformità delle spese. Tale visto permane per il superbonus 110% e per il bonus facciate.

 

 

 

Superbonus 110% e altri bonus minori: quando scattano i controlli del Fisco?

La legge di Bilancio 2022 presenta novità sui controlli al superbonus 110% e agli altri bonus minori. Un primo passaggio della Manovra 2022 è stato il recepimento delle norme del decreto legge “Antifrodi” (numero 157 del 2021). La novità più incisiva riguarda la cessione dei crediti di imposta e l’applicazione dello sconto in fattura: i controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate possono individuare soggetti a rischio decretando la sospensione della comunicazione ai fini della cessione dei crediti di imposta per 30 giorni.

Superbonus 110% e bonus minori: ecco come avvengono i controlli dell’Agenzia delle entrate

Con i controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate sul superbonus 110% e sugli altri bonus minori, la cessione del credito può subire uno stop. Infatti, nel caso in cui, nei 30 giorni dalla sospensione, l’Agenzia delle entrate dovesse confermare i profili di rischio dei soggetti che hanno emesso la comunicazione del credito di imposta o dello sconto in fattura, la comunicazione stessa si considera come mai effettuata. Viceversa, se il controllo dell’Agenzia delle entrate non conferma il profilo di rischio, la comunicazione produce i suoi effetti.

Superbonus 110% e bonus edilizi, cosa avviene se decorre il termine dei 30 giorni dei controlli?

La sospensione dei 30 giorni della comunicazione all’Agenzia delle entrate per avvalersi dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta, non preclude gli ordinari controlli dell’Agenzia delle entrate in merito al superbonus 110% e degli altri bonus minori in materia edilizia. Allo stesso tempo, i controlli del Fisco non costituiscono il riconoscimento dell’agevolazione fiscale spettante.

Superbonus 110%, controlli e sospensione della cessione dei crediti di imposta dell’Agenzia delle entrate

Qualora nell’ottenimento delle agevolazioni fiscali legate al superbonus 110% o ad altri bonus minori, l’Agenzia delle entrate dovesse rilevare la presenza di profili di rischio, l’eventuale comunicazione per la scelta della cessione dei credito di imposta o dello sconto in fattura può essere sottoposta a sospensione per 30 giorni. Si tratta del meccanismo della scelta delle opzioni di utilizzo del superbonus 110% che prevede, entro i 5 giorni successivi alla presentazione della comunicazione, la possibilità che l’Agenzia delle entrate individui o meno i profili di rischio.

Superbonus 110%, cosa avviene se l’Agenzia delle entrate blocca il profilo di rischio?

Solo se l’Agenzia delle entrate dovesse rilevare l’insussistenza dei profili di rischi la comunicazione produce i suoi effetti. Nel caso di sussistenza dei profili di rischio e di sospensione fino a 30 giorni, la conferma dei rischi produce il risultato che la comunicazione non sia stata mai effettuata all’Agenzia delle entrate. Viceversa, se i rischi non dovessero essere confermati, la comunicazione dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta produce i suoi effetti.

Come fa i controlli sul superbonus 110% l’Agenzia delle entrate?

Nell’individuazione dei profili di rischio inerenti la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate valuta:

  • la coerenza e la regolarità delle informazioni indicate nella comunicazione con i dati già presenti nell’Anagrafe tributaria;
  • le informazioni inerenti i crediti di imposta e la cessione a soggetti coinvolti nell’operazione;
  • analoghe situazioni di cessione del credito di imposta già effettuate precedentemente dai soggetti riportati nella comunicazione.

Superbonus 110% e altri bonus edilizi, i soggetti intermediari possono non accettare la cessione del credito di imposta?

Inoltre, i soggetti intermediari verso i quali può essere ceduto il credito di imposta del superbonus 110%, possono non accettare la cessione stessa. Pertanto, banche, istituti di intermediazione finanziaria e poste, sono obbligati a segnalare le operazioni sospette seguendo le norme antiriciclaggio.

Accertamento nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi minori

La legge di Bilancio 2022 ha recepito il decreto “Antifrodi” anche in materia di accertamento fiscale per il recupero di quanto indebitamente utilizzato. L’Agenzia delle entrate può procedere con gli appositi atti di recupero. In tal caso l’attività viene esercitata  entro il 31 dicembre del 5° anno susseguente a quello nella quale si sia verificata la violazione. Fanno parte degli accertamenti per le attività di recupero:

  • gli importi dovuti e non versati;
  • i contributi Covid percepiti in maniera indebita;
  • la cessione dei crediti di imposta senza averne i requisiti.

Cosa avviene nell’accertamento della compensazione in F24 dei crediti di imposta?

Ad esempio, nel caso sia avvenuta una compensazione con F24 il giorno 30 novembre 2021 relativa a un credito di imposta per una una cessione dei crediti fatta senza requisiti, l’atto di recupero dell’Agenzia delle entrate deve essere effettuato entro il 31 dicembre del 2026.

Sismabonus, tutti i documenti necessari per avere l’agevolazione fiscale

Con la legge di Bilancio 2022 anche il sismabonus ordinario è stato prorogato con alcune novità e con gli adempimenti ereditati dal decreto “Antifrodi” per quanto attiene al visto di conformità e all’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi. Anche nel sismabonus, per le spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024, i beneficiari hanno la possibilità di scegliere se cedere il credito di imposta relativo alla detrazione spettante oppure avvalersi dello sconto in fattura. Tuttavia, per beneficiare delle due opzioni, la normativa ha esteso gli adempimenti previsti per il superbonus 110%: è necessario dunque prestare attenzione ai documenti da ottenere e da presentare.

Sismabonus, chi può richiederlo?

Possono richiedere il sismabonus vari soggetti. Innanzitutto i condomini e le persone fisiche, ovvero il proprietario dell’immobile oggetto di intervento, il detentore, il familiare convivente, o convivente di fatto, il componente di unione civile e il coniuge separato. Può altresì chiedere il sismabonus anche il promissario acquirente dell’immobile. Sono ammessi alla richiesta del sismabonus anche le società, di persone o di capitali, e le associazioni tra i professionisti. Infine, soggetti ammissibili alla misura di detrazione fiscale sono gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali.

Sismabonus, quali sono gli interventi ammessi alla detrazione fiscale?

Per richiedere l’agevolazione fiscale del sismabonus, è necessario rispettare le varie tipologie di intervento. La normativa, infatti, fissa i lavori in:

  • miglioramenti delle prestazioni sismiche per gli immobili che sono situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
  • interventi per le singole unità abitative purché si migliori una classe di rischio sismico o di due classi nelle zone 1, 2 e 3;
  • parti comuni di un edificio con il miglioramento di una o di due classi di rischio sismico nelle zone 1, 2 e 3.

Sismabonus, i dati sull’edificio oggetto degli interventi

Ulteriori documenti sono inerenti all’immobile oggetto degli interventi del superbonus. In particolare, è necessaria la visura catastale, la domanda di accatastamento o, in alternativa a quest’ultima, le ricevute degli avvenuti pagamenti dei tributi locali. È altresì necessaria la documentazione dalla quale si ottenga la zona sismica nella quale sia ubicato l’edificio oggetto dei lavori di sismabonus.

Sismabonus, quali sono i documenti da presentare per l’attestazione della proprietà o delle disponibilità dell’immobile?

Ai fini del sismabonus è necessaria l’attestazione della proprietà e della disponibilità dell’edificio. In particolare occorre l’atto di acquisto o il certificato catastale; il contratto di locazione o di comodato debitamente registrato; il certificato dello stato di famiglia o l’autocertificazione per i familiari conviventi; la successione; l’autocertificazione che attesti la disponibilità e la detenzione dell’edificio rilasciata dall’erede nel caso in cui si proceda con la cessione delle rate residue; la sentenza di separazione a favore del coniuge assegnatario di proprietà dell’ex coniuge; il preliminare di acquisto regolarmente registrato; l’acconsentimento agli interventi da parte del proprietario; la copia dell’atto di cessione dell’edificio.

Sismabonus, cosa serve nel caso di condominio e interventi sulle parti comuni?

Nel caso di condominio e per interventi relativi alle parti comuni, ai fini del sismabonus serve la copia della delibera dell’assemblea nella quale siano stati approvati gli interventi. Tra i documenti è necessaria anche la tabella millesimale nella quale si procede alla ripartizione delle spese. Nel caso si tratti di condominio minimo, occorre sia la delibera dell’assemblea dei condomini che abbiano approvato gli interventi e le modalità con le quali si sono ripartite le spese, sia l’autocertificazione che attesti la natura dei lavori eseguiti. Nell’autocertificazione devono essere inseriti anche i dati catastali delle unità abitative che fanno parte del condominio.

Sismabonus, quali altri documenti servono da parte del beneficiario della misura?

Ai fini del sismabonus, sono necessarie altre dichiarazioni da parte del beneficiario della misura di detrazione fiscale. In particolare serve:

  • la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti di aver rispettato i limiti massimi di spesa ammissibili;
  • quella nella quale si attesti di aver ottenuto o meno altri contributi per gli stessi lavori (le spese agevolate devono essere calcolate al netto degli altri contributi già attenuti);
  • la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti che gli interventi in regime di sismabonus costituiscano o meno la continuazione di lavori già iniziati nei precedenti anni;
  • la documentazione relativa alla produzione di reddito in Italia.

Sismabonus, quali sono le autorizzazioni e relazioni tecniche da richiedere?

In merito alle autorizzazioni amministrative, alle comunicazioni, alle attestazioni tecniche e alle relazioni necessarie per essere in regola con il sismabonus, è necessario avere:

  • la comunicazione di inizio degli interventi (Cila o Cil) con relativa ricevuta di deposito;
  • la Scia, ovvero la Segnalazione certificazione dell’inizio dei lavori con relativa ricevuta di deposito;
  • se necessaria, la comunicazione all’Asl competente per territorio;
  • l’asseverazione della classe di rischio dell’immobile prima di procedere con l’intervento con ricevuta di deposito presso lo Sportello unico competente per comune.

Sismabonus, quali documenti bisogna presentare per avere lo sconto in fattura o credito di imposta?

Durante i lavori del sismabonus, e prima che terminino, è necessario presentare vari documenti che fanno capo alle opzioni di cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura. In particolare:

  • la dichiarazione dell’amministratore di condominio che attesti l’entità degli importi corrisposti da ciascun condomino e l’importo della detrazione maturata;
  • il consenso a cedere il credito di imposta o ad applicare lo sconto in fattura da parte di chi svolge i lavori o fornitore;
  • l’asseverazione della congruità delle spese fatte secondo quanto prevede il decreto “Antifrodi” (numero 157 del 2021). All’asseverazione va allegato il computo metrico;
  • l’iscrizione a collegi e ordini professionali da parte del tecnico asseveratore;
  • la polizza assicurativa Rc da parte del tecnico asseveratore.

Tra i documenti di spesa, è necessario tenere conservati i bonifici parlanti, le fatture, gli oneri di urbanizzazione e le imposte di bollo.

Sismabonus, quali documenti bisogna produrre quando gli interventi si sono conclusi?

Nel momento in cui terminino gli interventi previsti dal sismabonus, è necessario tenere conservati i seguenti documenti oggetto di scelta tra cessione del credito di imposta o applicazione dello sconto in fattura. Nel dettaglio:

  • la dichiarazione dell’amministratore di condominio che accerti gli importi corrisposti da ogni condomino e l’importo maturato ai fini della detrazione maturata;
  • il consenso a cedere il credito di imposta o ad applicare lo sconto in fattura da parte di chi esegue i lavori o fornitori;
  • l’attestazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto già depositato. È necessaria l’asseverazione del progettista a inizio dei lavori con presentazione della ricevuta ottenuta allo sportello unico competente per comune;
  • l’attestazione del collaudatore statico, anche in questo caso con la ricevuta dello sportello unico;
  • l’iscrizione a collegi e ordini professionali da parte del tecnico asseveratore;
  • la polizza assicurativa Rc da parte del tecnico asseveratore;
  • la copia o la ricevuta dell’Agenzia delle entrate relativa alla comunicazione nella quale il beneficiario abbia scelto l’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta relativa ai precedenti stati di avanzamento dei lavori (Sal) qualora presenti.

Bonus ristrutturazioni, interventi ammessi e tutti i documenti necessari

Con la legge di Bilancio 2022 anche il bonus ristrutturazioni è stato confermato per tutto l’anno in corso e per i prossimi anni. La legge di Bilancio ha recepito le novità introdotte dal decreto “Antifrodi” (decreto legge numero 157 del 2021) per le spese relative agli interventi del 2022, 2023 e 2024. Anche per il bonus ristrutturazioni è permesso avvalersi delle due opzioni di vantaggio fiscale,  ovvero la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura. Tuttavia, per esercitare le due opzioni è necessario conseguire il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. I due adempimenti non sono necessari per gli interventi minori, ovvero i lavori in edilizia libera e quelli il cui importo complessivo non superi i 10 mila euro.

Bonus ristrutturazione, tutto ciò che serve nel 2022 per far eseguire gli interventi necessari sugli immobili

Anche per il bonus ristrutturazione è dunque necessario seguire una check list di documenti necessari per tutti gli interventi ammessi alla detrazione fiscale. Inoltre, la check list permette di avere chiaro il quadro di chi sia il soggetto beneficiario, le spese sostenute, l’ammontare del credito di imposta ceduto, i dati dell’immobile oggetto di intervento, la documentazione attestante la proprietà, le parti comuni di un condominio, i documenti relativi ai pagamenti degli interventi e quelli relativi all’opzione scelta (sconto in fattura o credito di imposta).

Bonus ristrutturazione, chi può accedere all’agevolazione fiscale?

Per avvalersi del bonus ristrutturazione è necessario, innanzitutto, l’individuazione del soggetto beneficiario. Può trattarsi di condominio o di persona fisica (e, dunque, del proprietario, del detentore, di familiare convivente, di convivente di fatto o da unione civile o, infine, di coniuge separato). Possono accedere all’agevolazione fiscale anche le società di persone e i soggetti a esse equiparate per gli interventi su immobili che non rientrino tra i beni strumentali o merce. Ammessi all’agevolazione fiscale anche gli imprenditori individuali e le imprese familiari, con gli stessi limiti delle società di persone.

Bonus ristrutturazioni, quali sono i lavori e gli interventi ammessi alla detrazione fiscale?

Il bonus ristrutturazioni permette varie tipologie di interventi. Innanzitutto sulle parti comuni degli edifici si possono effettuare lavori di manutenzione ordinaria. Per la manutenzione straordinaria gli interventi sono ammessi sia sulle parti comuni dell’edificio che su edifici unifamiliari e plurifamiliari indipendenti. Per entrambe queste tipologie di beneficiari, sono altresì ammessi al bonus ristrutturazione anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia.

Bonus ristrutturazioni, le spese sostenute e l’ammontare del credito di imposta ceduto

Sulle spese sostenute per gli interventi rientranti nel bonus ristrutturazioni si possono annotare gli importi prima di quello finale. L’ammontare del credito di imposta ceduto può essere suddiviso nel primo stato di avanzamento dei lavori (Sal) o importo unico. A seguire il secondo, terzo, quarto e quinto stato di avanzamento dei lavori.

Bonus ristrutturazioni, le informazioni inerenti l’immobile e i documenti sulla proprietà immobile

Sugli immobili oggetto di intervento è necessario avere i dati della visura catastale o della domanda di accatastamento. Se non si ha quest’ultima, vanno bene le ricevute di versamento dei tributi locali. Per quanto concerne i documenti relativi alla proprietà o alla disponibilità degli immobili oggetto di intervento, è necessario possedere:

  • l’atto di acquisto o il certificato catastale;
  • i contratti di locazione o di comodati, purché registrati;
  • il certificato dello stato di famiglia, anche con autocertificazione per le famiglie conviventi;
  • la successione. Nel caso si tratti di cessione delle rate residue è necessaria l’autocertificazione che attesti la disponibilità e la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Tale autocertificazione deve essere rilasciata dall’erede;
  • il verbale del Consiglio di amministrazione che accetti la domanda di assegnazione;
  • la sentenza di separazione nel caso di coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’ex coniuge;
  • il preliminare di acquisto;
  • il consenso a eseguire i lavori da parte del proprietario;
  • la copia dell’atto di cessione dell’immobile.

Bonus ristrutturazioni condominio, cosa è necessario per i lavori sulle parti comuni di un edificio?

Sulle parti comuni di un edificio o condominio, per l’esecuzione dei lavori rientranti nel bonus ristrutturazione è necessaria la copia della delibera dell’assemblea che approvi gli interventi. È altresì necessaria la tabella millesimale per la ripartizione delle spese tra i condomini. Nel caso di condominio minimo, la delibera dell’assemblea sull’esecuzione dei lavori e l’autocertificazione sulla natura degli interventi, nonché i dati catastali sulle unità abitative del condominio, sono i documenti necessari.

Bonus ristrutturazioni, le dichiarazioni sostitutive del beneficiario della misura fiscale

Tra le dichiarazioni sostitutive del beneficiario della misura del bonus ristrutturazione, è necessario essere in regola con:

  • la dichiarazione sostitutiva che attesti il rispetto del limite massimo di spesa del bonus;
  • quella relativa al fatto se si sia già beneficiato di altri contributi per gli stessi interventi;
  • la dichiarazione sostitutiva relativa al fatto che l’immobile oggetto di intervento non rientra tra i beni strumentali o beni merci. La destinazione dell’immobile deve essere unicamente a suo abitativo;
  • i documenti che attestino di produrre del reddito imponibile in Italia;
  • la dichiarazione che gli interventi proseguano o meno lavori iniziati negli anni precedenti.

Bonus ristrutturazioni, quali sono le autorizzazioni necessarie per far eseguire i lavori?

In merito alle autorizzazioni amministrative, alle comunicazioni, alle relazioni e alle attestazioni tecniche relative all’esecuzione dei lavori inclusi nel bonus ristrutturazioni, è necessario:

  • ottenere la comunicazione di inizio dei lavori (ovvero la Cil o la Cila) con la relativa ricevuta di deposito;
  • avere la Segnalazione certificata dell’inizio dell’attività (la Scia) con relativa ricevuta di deposito;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dove si indichi la data di inizio degli interventi, il fatto che gli interventi rientrino nel bonus ristrutturazioni;
  • le comunicazioni dell’Asl competente per territorio, nel caso in cui siano necessarie.

Bonus ristrutturazioni, i documenti di spesa e quelli prima della fine dei lavori

Tra i documenti di spesa necessari ad attestare l’esecuzione dei lavori nell’ambito del bonus ristrutturazioni si ritrovano: le fatture e gli inerenti bonifici parlanti, gli oneri di urbanizzazione, le imposte di bollo. Prima del termine dei lavori sono necessari specifici documenti, ovvero:

  • la dichiarazione posta dall’amministratore di condominio che accerti l’entità di quanto versato da ogni condomino e quanto sia maturato di detrazione fiscale;
  • il consenso a procedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito di imposta da parte di chi ha svolto i lavori;
  • l’asseverazione alla congruità delle spese inerenti i lavori. In tal caso bisogna allegare il computo metrico;
  • l’attestazione che il tecnico che provvede all’asseverazione sia iscritto agli ordini professionali;
  • la polizza assicurativa Rc del sottoscrittore dell’asseverazione.

Bonus ristrutturazione, cosa è necessario fare per il credito di imposta o lo sconto in fattura?

Per esercitare una delle due opzioni, la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura, è necessario:

  • che l’amministratore di condominio dichiari gli importi versati da ciascun condominio e la detrazione maturata da ciascuno;
  • il consenso a utilizzare una delle due formule, lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta;
  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute secondo quanto prevede il decreto legge numero 157 del 2021 (decreto “Antifrodi”). È necessario allegare il computo metrico;
  • la polizza Rc assicurativa dell’asseveratore che deve essere iscritto ai collegi professionali o ordini;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che deve essere rilasciata dall’impresa che ha svolto i lavori. Nella dichiarazione deve essere riportato che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto degli obblighi di sicurezza del lavoro e con i relativi contributi previsti;
  • la copia o la ricevuta dell’Agenzia delle entrate dell’avvenuta comunicazione in merito alla scelta dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta. Tale copia riguarda i precedenti stati di avanzamento dei lavori, qualora siano presenti.

Credito di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi: è corsa alla cessione entro il 7 febbraio 2022

È corsa alla cessione del credito di imposta derivante dalle agevolazioni edilizie di superbonus 110% e altri bonus per ristrutturazioni e interventi vari. Entro il 7 febbraio 2022, i creditori di imposta devono inviare la comunicazioni all’Agenzia delle entrate. La data fa dunque da spartiacque nell’utilizzo dell’opzione della cessione dei crediti di imposta. L’adempimento della comunicazione serve infatti a chiarire la volontà dell’operatore di utilizzare l’opzione della cessione del credito di imposta affinché la “moneta fiscale” del bonus possa circolare ancora una volta. Le ultime novità sulla cessione del credito di imposta sono in dirittura di arrivo nel decreto “Sostegni ter”. Ulteriori variazioni riguardano anche l’opzione dello sconto in fattura.

Superbonus 110% e altri bonus edilizi: come si utilizzano credito di imposta e sconto in fattura?

La bozza del decreto “Sostegni ter”, ancora in fase di approvazione definitiva, contiene novità per le due opzioni di utilizzo delle detrazioni fiscali derivanti dagli interventi di superbonus 110% e degli altri bonus edilizi: la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura. Quest’ultima opzione permette di generare il credito di imposta corrispondente allo sconto stesso applicato dall’impresa che esegue i lavori. L’impresa, dunque, matura il credito che può utilizzare cedendolo. Il decreto “Sostegni bis” andrà a regolare l’utilizzo diretto del credito di imposta mediante cessione. Ma conseguentemente anche il credito maturato dall’applicazione dello sconto in fattura.

Cessione credito di imposta su superbonus 110% e altri bonus edilizi: cosa cambia con il decreto ‘Sostegni ter’?

L’articolo della bozza del decreto “Sostegni ter” che riguarda la nuova disciplina sulla cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura su superbonus e bonus edilizi è il numero 26. Nell’articolo si introduce il limite di un solo passaggio nella cessione del credito di imposta. Ciò significa che, dopo il primo passaggio, il credito di imposta non potrà essere più ceduto ulteriormente. Pertanto, il cessionario del credito di imposta, cioè chi lo riceve dopo il primo passaggio, dovrà utilizzarlo direttamente. Si esclude la possibilità che chi riceve il credito di imposta possa continuare a farlo girare ulteriormente ad altri soggetti.

Cessione credito di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi, la prima scadenza del 7 febbraio 2022

La prima scadenza del 7 febbraio 2022 della cessione del credito di imposta sugli interventi rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edili deriva direttamente dalla bozza del decreto “Sostegni ter”. Nel testo entrato nel Consiglio dei ministri lo scorso 21 gennaio si legge che i crediti di imposta già oggetto di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura alla data del 7 febbraio 2022, possono “costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”. Nel caso in cui gli operatori non siano in regola con la disciplina del decreto, i relativi contratti di cessione del credito di imposta verranno dichiarati nulli.

Cosa avviene per i crediti di imposta che si formeranno dopo il 7 febbraio 2022?

Rispetto ai crediti di imposta sui bonus edilizi che matureranno entro il 7 febbraio prossimo, quelli generati dal giorno successivo potranno essere oggetto di una sola cessione in assoluto. La nuova regola riguarderà anche lo sconto in fattura. In altre parole, le imprese che praticano lo sconto per i lavori effettuati matureranno un credito di imposta relativo allo sconto applicato. Tale credito potrà essere oggetto di un’unica cessione a soggetti terzi. Questi ultimi potranno utilizzare direttamente il credito di imposta ma non potranno cederlo ulteriormente. Rimane confermata tuttavia la regola già vigente secondo la quale l’unica cessione del credito di imposta può essere fatta anche agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari.

Credito di imposta su superbonus 110%, con la stretta alla cessione favoriti quelli entro il 7 febbraio 2022: ecco perché

Con la stretta della “circolazione fiscale” del credito di imposta del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi alcuni crediti saranno più favoriti rispetto agli altri. In particolare, i crediti di imposta già oggetto di cessione al 7 febbraio prossimo avranno il vantaggio di poter essere trasferiti ulteriormente (anche se per un’unica volta) rispetto a quelli ceduti successivamente che non potranno più essere fatti circolare. In tal caso, il credito di imposta ulteriormente cedibile avrà un valore più alto rispetto a quello non più trasferibile. Quest’ultimo può essere portato unicamente in detrazione.