Bonus edilizi minori, serve il visto per il credito di imposta e sconto in fattura?

Risulta necessario il visto di conformità per la richiesta dello sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per i bonus edilizi minori. Gli adempimenti richiesti riguardano, in particolar modo:

  • gli interventi in edilizia libera;
  • i lavori che hanno un importo che non supera i 10 mila euro.

Per questi interventi, come possono essere quelli occorrenti agli infissi e alle caldaie, ad oggi risulta ancora la necessità di procedere con il visto di conformità delle spese e con l’asseverazione di congruità. Tali adempimenti sono necessari per poter accedere alle opzioni della cessione del credito di imposta e allo sconto in fattura.

Bonus edilizi su interventi minori o per importi fino a 10 mila euro: i casi delle sostituzioni di infissi e caldaie

L’assoggettamento del visto di conformità e della congruità delle spese per il momento non ha prodotto le semplificazioni della legge di Bilancio 2022. Per gli operatori che stanno cercando a usare l’applicazione dell’Agenzia delle entrate, infatti, i due visti sono necessari per accedere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta ai fini delle detrazioni sui bonus casa minori. La legge di Bilancio 2022 prevede, invece, la non assoggettabilità dei visti di congruità e di conformità ai bonus edilizi differenti dal superbonus 110% e per importi minori (entro i 10 mila euro) o in edilizia libera. Fa eccezione, in questa disciplina il bonus facciate.

Bonus edilizi per interventi minori, quali sono?

I bonus edilizi per gli interventi minori riguardano, principalmente, la sostituzione delle caldaie o quella degli infissi. Per questi lavori l’adempimento al visto di conformità e di congruità delle spese può rappresentare un costo non indifferente. Gli interventi, a norma dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, sono esenti dal visto di conformità e dall’asseverazione di congruità delle spese per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2022.

Bonus su infissi e caldaie, non operativa l’esenzione del visto di conformità e di congruità delle spese

Pertanto, ad oggi, le semplificazioni confermate dalla legge di Bilancio 2022 per gli interventi citati rimane solo sulla carta. E ciò, nonostante la nuova versione del software con la quale si deve comunicare all’Agenzia delle entrate la scelta dell’opzione per la detrazione fiscale consistente nello sconto in fattura o nella cessione del credito di imposta. L’attuale versione del software è la 1.1.2. Il software informatico non risulta aggiornato alle novità della legge di Bilancio 2022. Nel momento dell’utilizzo della piattaforma, infatti, gli operatori abilitati denunciano di non poter procedere con l’invio dei modelli di comunicazione. Il visto di comunicazione della scelta dell’opzione è sempre previsto per questo tipo di comunicazione.

Utilizzo della piattaforma dell’Agenzia delle entrate per comunicare l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito di imposta

Pertanto, concretamente, nel momento in cui gli operatori del settore procedono con l’invio dell’opzione di scelta tra sconto in fattura e cessione del credito di imposta sul sito dell’Agenzia delle entrate per i lavori minori, si vedono il rifiuto del software. In particolare, la risposta telematica comunica che “per questa tipologia di comunicazione è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità”. Pur trattandosi di lavori in edilizia libera o di importo entro i 10 mila euro.

Bonus in edilizia libera o per lavori sotto i 10 mila euro: soluzione della comunicazione dell’Agenzia delle entrate

Si è dunque in attesa che l’Agenzia delle entrate recepisca le novità della legge di Bilancio 2022. In particolare l’amministrazione fiscale dovrebbe fornire nuove indicazioni su come devono fare gli operatori che svolgano lavori in edilizia libera o per le agevolazioni e i bonus sugli interventi entro i 10 mila euro. Tuttavia, i tempi non saranno brevi. Per chi volesse avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta dovrà, in ogni modo, procedere con l’asseverazione della congruità delle spese e per il visto di conformità delle stesse.

Superbonus sisma acquisti: detrazione 110% fino al 30 giugno 2022, poi 75% e 85%

Il super sisma bonus acquisti potrà rendere l’agevolazione del 110% fino al 30 giugno 2022. Chi ha intenzione di acquistare una casa antisismica deve però affrettarsi. Entro tale data, infatti, è necessario procedere con il rogito della casa. Dal 1° luglio 2022 la detrazione fiscale scenderà dall’odierno 110% al 75% e 85%. Si tratta di abitazioni per le quali si è provveduto alla demolizione e alla ricostruzione per interventi antisismici.

Sisma bonus ordinario: quali sono le detrazioni fiscali previste?

La misura del sisma bonus acquisti rientra nella disciplina sisma bonus ordinario, che ha percentuali di detrazione fiscale che vanno dal 50% all’85%. In particolare, gli interventi antisismici riguardano sia gli immobili residenziali che le attività produttive. I lavori antisismici devono essere effettuati su edifici rientranti nelle zone antisismiche 1, 2 e 3. La percentuale di detrazione va ad aumentare se si migliora di una o di due classi l’incidenza del rischio sismico. Si hanno perciò detrazioni rispettivamente del 70% o dell’80% per le unità abitative singole; del 75% o 85% sugli edifici condominiali.

Superbonus 110% sisma acquisti, in cosa consiste?

All’interno del sisma bonus ordinario si può procedere con il superbonus sisma acquisti. In questo caso, le percentuali di detrazione fiscali sono del 75% o dell’85% per cui proceda con l’acquisto di immobili demoliti e poi ricostruiti dalle imprese. Il miglioramento delle classi di rischio sismico, dal quale deriva l’una o l’altra percentuale, dipende dalla classe o dalle due classi acquisite ai fini del rischio sismico. Per poter procedere al sisma bonus acquisti è necessaria l’asseverazione antisismica.

Sisma bonus acquisti, fino a quando si applica la detrazione fiscale del 110%?

La legge di Bilancio 2022 ha confermato la possibilità di applicare la detrazione del superbonus sisma acquisti al 110% se il rogito viene effettuato entro il 30 giugno 2022. Ovvero ha lasciato inalterata la scadenza della misura rispetto a quanto già deciso con il decreto legge numero 34 del 2020. A partire dal giorno successivo, ovvero dal 1° luglio 2022, le detrazioni scenderanno, rispettivamente, al 75% e all’85% a seconda delle classi di sicurezza dell’edificio. Particolarmente interessate alla normativa, oltre agli acquirenti, sono le imprese di costruzione che devono procedere con i lavori di demolizione previsti nel decreto legge numero 63 del 2013.

Dal sisma bonus acquisti al super sisma bonus acquisti del decreto legge 34 del 2020

Secondo il decreto legge 63 chi acquista l’abitazione ricostruita ha diritto alla detrazione fiscale calcolata sul prezzo di vendita del 75% se la demolizione permesso di guadagnare una classe di rischio; dell’85% se la demolizione ho prodotto il miglioramento di due classi di rischio. Con il superbonus si è andati oltre in fatto di detrazioni fiscali prevedendo, per il super sisma bonus acquisti, l’agevolazione del 110%. La relativa disciplina si ritrova nel comma 4, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Tuttavia, la legge di Bilancio del 2022 non ha modificato la scadenza della misura che risulta fissata al 30 giugno prossimo.

Super sisma bonus, la scadenza del 30 giugno 2022 per la detrazione del 110%

A partire dal 1° luglio 2022, dunque, non essendoci stata una proroga come per gli altri bonus casa fino al 2024 (bonus diversi dal superbonus 110%) la detrazione scenderà all’85% e al 75%. E rimarrà in vigore fino a tutto il 2024 con queste percentuali di agevolazioni fiscali. Tuttavia, non si può escludere che l’Agenzia delle entrate possa, in futuro, fornire un’interpretazione diversa rispetto all’impianto normativo risultante dalla legge di Bilancio 2022.

Superbonus 110% e altri bonus casa: le 9 opportunità per chi vuole ristrutturare

Superbonus 110%, bonus giardini, bonus ristrutturazioni, bonus facciate, bonus mobili, ecobonus ordinario, sisma bonus ordinario, ecobonus potenziato e interventi combinati, bonus barriere architettoniche: sono nove le agevolazioni fiscali confermate dalla legge di Bilancio 2022 e valide per tutto l’anno e per gli anni a venire. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono, quale tipo di detrazione si può ottenere ed entro quale percentuale e importo, e come utilizzarli per la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura.

Superbonus 110% valido fino al 2025, ma per alcuni lavori la scadenza è il 30 giugno 2022

Conferma per il superbonus 110% fino al 2025 ma la percentuale di detrazione scenderà nel corso degli ultimi due anni. Inoltre per alcuni lavori la scadenza da fissare è quella del 30 giugno 2022. La misura permette interventi soprattutto sugli immobili residenziali per lavori di tipo trainanti relativi al miglioramento energetico (ovvero l’isolamento termico e la sostituzione degli impianti termici) e interventi trainati relativi (ovvero quelli sulle colonnine di ricarica, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sul fotovoltaico, sui lavori agevolati dall’ecobonus ordinario quali possono essere quelli del cambio delle finestre). Per l’efficienza energetica è richiesto il miglioramento di due classi dell’unità abitativa o dell’edificio sul quale effettuare i lavori. Sono inclusi gli interventi trainati di abbassamento del rischio sismico e sul fotovoltaico, sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Sul rischio sismico non è necessario documentare il miglioramento di classe.

Superbonus 110%: cessione del credito di imposta, sconto in fattura e visti vari

Sule villette unifamiliari e unità singole l’utilizzo del superbonus 110% è subordinato al raggiungimento del 30% di stato di avanzamento dei lavori (Sal) entro il 30 giugno 2022. Solo chi raggiunge questo Sal potrà arrivare fino al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute entro fino anno. Sugli interventi previsti dal superbonus 110% si può ricorrere alla cessione del credito di imposta e allo sconto in fattura. La percentuale del 110% scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Gli importi in base al tipo di lavoro e di edificio possono andare da un minimo di 15 mila euro a un massimo di 96 mila euro.

Ecobonus potenziato: la detrazione fiscale può arrivare fino al 75%

Per lavori da 40 mila euro a 136 mila euro fino a fine 2024 può essere utilizzato l’ecobonus potenziato e gli interventi combinati con percentuali di detrazione del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. Gli interventi sono previsti sugli edifici condominiali. In particolare si può fare la riqualificazione energetica delle parti comuni purché si superi il 25% dell’involucro totale. In questo caso la detrazione è del 70% per interventi di 40 mila euro per ciascuna unità abitativa. Sul miglioramento della prestazione energetica, sia estiva che invernale, la detrazione è del 75%.

Interventi combinati in ecobonus con lavori antisismici: detrazione fiscale sale all’80% o all’85%

Se i lavori di riqualificazione e prestazione energetica si combinano anche con interventi antisismici nelle zone 1, 2 e 3, la detrazione sale all’80% o all’85%  con miglioramento fino a due classi di rischio sismico. La spesa può arrivare a un massimo di 136 mila euro per il numero delle unità abitative. Per questo tipo di interventi è necessario istruire la pratica all’Enea e serve l’asseverazione antisismica. La detrazione può essere utilizzata anche come cessione del credito di imposta e sconto in fattura. La scadenza della misura è a fine 2024.

Sisma bonus ordinario: detrazione fino all’85% per interventi fino a 96 mila euro

Gli interventi rientranti nel sisma bonus ordinario possono arrivare all’imposto di 96 mila euro e riguardano gli immobili residenziali e le attività produttive. La messa in sicurezza può avvenire nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Più si migliora, in classi, la sicurezza sismica e più aumenta la percentuale di detrazione. In particolare, spetta il 70% o l’8% per il miglioramento di una o due classi delle singole unità abitative; per condomini le percentuali sono del 75% e dell’85%. Si può utilizzare anche il sisma bonus acquisti del 75% o 85% di detrazioni fiscali per l’acquisto di immobili demoliti e ricostruiti. Il miglioramento del rischio sismico deve essere di una o due classi. Si può beneficiare sempre della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura. La scadenza della misura è a fine 2024.

Ecobonus ordinario: in cosa consiste?

In base al tipo di intervento, si possono svolgere lavori in ecobonus ordinario da 23.077 euro a 153.846 euro fino a tutto il 2024. Gli interventi devono essere effettuati su edifici già esistenti e permettono, tra gli altri la sostituzione degli infissi (detrazione del 50%), degli impianti di riscaldamento (50%) o a caldaia a condensazione in classe A+ con sistema termico evoluto (detrazione del 65%). Sono previsti anche l’installazione dei pannelli solari per l’acqua calda (detrazione 65%), le strutture isolanti opache orizzontali e verticali (detrazione del 65%), la domotica (65%) e le schermature solari (50%). Si deve sempre aprire la pratica all’Enea e rispettare i requisiti energetici. Permesso lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta.

Eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione fiscale del 75% per tutto il 2022

In base al tipo di edificio si possono effettuare lavori nel limite dei 30 mila euro, dei 40 mila euro e dei 50 mila euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione spetta sugli edifici già esistenti e include i lavori di automazione degli impianti sia degli edifici che delle singole unità abitative. Se si sostituiscono gli impianti la detrazione va applicata alle spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e per l’impianto sostituito. La detrazione fiscale si può utilizzare nei 5 anni successivi in dichiarazione dei redditi. È previsto lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate, la detrazione nel 2022 è scesa dal 90% al 60% ed è l’ultimo anno

Non vi sono molte aspettative di lavori per il bonus facciate. La legge di Bilancio 2022 ne ha abbassato la detrazione fiscale dal 90% al 60% per l’ultimo anno della misura. Gli interventi ammissibili riguardano il recupero o il restauro delle facciate esterne. Si può procedere anche con la sola pulitura e tinteggiatura. Gli interventi devono essere effettuati sulle strutture opache delle facciate e possono riguardare anche i balconi, i fregi e gli ornamenti. L’edificio oggetto di intervento deve essere situato in una delle due zone urbanistiche A o B secondo la classificazione del decreto ministeriale numero 1444 del 1968. Si può utilizzare la detrazione anche come sconto in fattura e cessione del credito di imposta. Per la detrazione nella dichiarazione dei redditi valgono i 10 anni di pari importo. Non sono previsti importi massimi dei lavori.

Bonus ristrutturazioni, fino al 2024 lavori entro i 96 mila euro: scadenza fine 2024

Rispetto al bonus facciate può essere conveniente utilizzare il bonus ristrutturazione. La misura, per lavori fino a 96 mila euro, è valida fino al 2024 e interessa lavori su immobili residenziali indicati dall’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte dirette (Tuir). Si tratta di interventi di recupero edilizio, di prevenzione degli atti illeciti e infortuni domestici, di risparmio energetico, di rimozione dell’amianto, dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Previsto anche l’acquisto o la costruzione di un box auto pertinenziale. L’agevolazione fiscale può essere fatta valere anche sull’acquisto delle abitazioni in edifici ristrutturati in toto: la percentuale del 50% in questo caso va applicata al limite di 25 mila euro.

Bonus giardini: detrazione fiscale del 36% su interventi fino a 5 mila euro

Fino a tutto il 2024 si può ottenere la detrazione fiscale del 36% del bonus giardini. Si tratta di un’agevolazione fiscale per lavori di sistemazione del verde nelle aree scoperte private di immobili residenziali già esistenti, sulle unità abitative, sulle pertinenze e sulle recinzioni. Possono essere agevolati anche i lavori sugli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi. La misura non si può cumulare con altri bonus edilizi e non può essere utilizzata come cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Bonus mobili: detrazione fiscale del 50% su una spesa di 10 mila euro nel 2022

Infine si può utilizzare fino al 2024 il bonus mobili, ma con vantaggi fiscali via via decrescenti negli anni. La detrazione si può applicare sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (non sotto la classe A). La misura deve essere abbinata a quella del recupero edilizio del 50% o del sisma bonus per lavori di manutenzione straordinaria come minimo. Nel 2022 la detrazione spetta al 50% su un limite di spesa di 10 mila euro per poi scendere, nel 2023 e 2024, a 5 mila euro. Non è previsto né lo sconto in fattura, né la cessione del credito di imposta.

 

 

Superbonus 110% e bonus casa per condomini, piccoli edifici e ristrutturazioni: quali sono i più convenienti?

Superbonus 110% e vari bonus casa prorogati dalla legge di Bilancio 2022 e in corso di validità ancora per altri anni. Ecco come scegliere la misura più giusta per interventi in condomini, nei piccoli edifici e “villette” e per le ristrutturazioni, anche di facciate degli edifici. I condomini avranno ancora due anni per gli interventi rientranti nel superbonus 110%. Per le villette invece i tempi si accorciano. Conviene di più la detrazione ordinaria che, per alcune misure, scende a tre anni nella dichiarazione dei redditi. Ma c’è la possibilità di utilizzare la detrazione fiscale anche come sconto in fattura o come cessione del credito di imposta.

Superbonus 110% e bonus casa: quali convengono di più?

Conviene di più il superbonus 110% oppure gli altri bonus casa? Nella valutazione è importante individuare la detrazione fiscale che maggiormente può rispecchiare le aspettative nel far svolgere gli interventi. E quale parte della spesa dovrà essere sostenuta dal proprietario o dai proprietari. Oltre al superbonus 110%, il bonus ristrutturazioni permette la detrazione fiscale del 50%. E il bonus facciate ha perso molta della convenienza con la riduzione della detrazione dal 90% al 60% per gli interventi a partire dal 2022. Ma si può utilizzare l’ecobonus ordinario, il sisma bonus ordinario e gli ecobonus potenziati con interventi combinati. Regola generale vuole che la scelta ricada sul tipo di edificio (condominio o singola unità immobiliare) e sugli interventi più complessi rispetto alle piccole ristrutturazioni.

Condomini, quanto conviene il superbonus 110%?

La detrazione fiscale più conveniente nel 2022 per i condomini è quella relativa ai lavori di coibentazione (o di cappotti termici), di nuovi impianti di riscaldamento e di interventi sulle parti strutturali. Per tutte queste tipologie di lavori si può beneficiare del superbonus 110% per migliorare le condizioni antisismiche dell’edificio oppure per interventi sul piano dell’efficientamento energetico. Gli interventi rientranti nel superbonus potranno essere effettuati al 110% di detrazione fino al 31 dicembre del 2023, per poi beneficiare del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025. La proroga riguarda anche gli interventi trainanti nelle singole unità abitative.

Superbonus 110%, quando programmare e iniziare i lavori?

Qualche difficoltà i condomini potrebbero averla in merito ai tempi degli interventi. L’avvio dei lavori potrebbe richiedere tempo e le imprese hanno attualmente molti interventi da realizzare. Ma la proroga del superbonus può fare in modo da programmare gli interventi al 110% nei prossimi due anni. Sulla spesa da affrontare si dovrà mettere in conto di dover anticipare qualcosa, anche se si cede il credito a un istituto bancario. Tra le spese da affrontare di tasca propria c’è la diagnosi energetica e il capitolato.

Bonus casa piccoli edifici con un unico proprietario: quale detrazione conviene?

Con la legge di Bilancio 2022 i condomini e gli edifici con un unico proprietario (o più persone fisiche che abbiano una comproprietà) sono sullo stesso piano. Si tratta di piccoli edifici che abbiano da 2 a 4 unità abitative, senza dover contare le pertinenze. Rientra nelle agevolazioni dei piccoli edifici anche un immobile costituito da tre appartamenti e tre box. In tutte queste situazioni, gli interventi possono essere fatti rientrare nel superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023, con la riduzione della detrazione negli anni successivi.

Superbonus 110% per le ‘villette’: la scadenza è il 31 dicembre 2022 con Sal al 30 giugno prossimo

Discorso a parte vale per le cosiddette “villette” in merito all’utilizzo del superbonus 110%. Si tratta di edifici monofamiliari o di singole unità abitative che siano indipendenti inserite in edifici plurifamiliari. I benefici del superbonus 110% scadono al 31 dicembre 2022, ma entro il 30 giugno prossimo deve essere raggiunto almeno il 30% di stato di avanzamento dei lavori (Sal) calcolato sull’intervento complessivo.

Bonus ristrutturazioni edilizie, quali sono quelli che convengono?

Spesso i proprietari di immobili potrebbero aver bisogno di lavori più leggeri per rientrare nel superbonus 110% e dover effettuare delle semplici ristrutturazioni. Per tutti questi interventi rimangono in vigore una serie di bonus edili ordinari. A partire dal bonus ristrutturazione con la detrazione del 50% valido ancora per altri tre anni, fino al 31 dicembre 2024. Sono poi possibili altri bonus, come l’ecobonus, il bonus giardini, il sisma bonus e il bonus mobili. Quest’ultimo, però, nel 2022 può essere applicato a un limite di spesa di 10 mila euro (anziché 16 mila dell’anno scorso) e scenderà a 5 mila euro negli anni 2023 e 2024.

Bonus facciate per le ristrutturazioni degli edifici, cala la convenienza nel 2022

Nell’ultimo anno di possibilità di utilizzarlo, il bonus facciate cala in termini di convenienza. Infatti, la legge di Bilancio 2022 ha previsto una detrazione più bassa per i lavori relativi alle facciate nel corso dell’anno. La detrazione fiscale non sarà più del 90% come per i lavori del 2020 e del 2021, ma scenderà al 60%. La riduzione della detrazione fiscale fa in modo che si possano prendere in considerazione altri bonus rispetto al bonus facciate con minori visti e asseverazioni da rispettare secondo quanto chiede il decreto legge “Antifrodi”, entrato in vigore il 12 novembre 2021. Aumentano invece le possibilità di utilizzare il sisma bonus ordinario e il super sisma bonus che, nei casi più favorevoli, può arrivare a una detrazione fiscale dell’85%. Tuttavia, in quest’ultimo caso è necessario fare lavori edilizi più rilevanti nell’ambito degli edifici condominiali.

 

Bonus facciate 2022: con la riduzione dal 90% al 60%, quali alternative convengono di più?

Con la riduzione della detrazione fiscale dal 90% al 60% decretata dalla legge di Bilancio 2022, quali alternative risultano più convenienti del bonus facciate? La concorrenza alla misura di vantaggio per gli interventi edilizi si fa sentire, soprattutto con gli ecobonus per gli immobili condominiali e il bonus del 50% sulle ristrutturazioni. E dunque, nell’ultimo anno di validità del bonus facciate, i lavori compresi in questa misura potrebbero abbassarsi di numero. Il tutto mentre, numeri alla mano, nel 2020 e nel 2021 il bonus facciate è risultata essere la misura di detrazione fiscale più conveniente dopo il superbonus 110%.

Bonus facciate, che cos’è?

Nel 2022 il bonus facciate permette la detrazione fiscale del 60%. Non è prevista una spesa massima per unità immobiliare, mentre il recupero in anni della detrazione è pari a 10. L’agevolazione vale sugli immobili già esistenti e prevede il recupero o il restauro della facciata esterna, inclusa la tinteggiatura o la pulitura. Gli interventi devono essere fatti sulle strutture opache della facciata, inclusi i balconi, i fregi e gli ornamenti.

Bonus facciate, quando si può realizzare l’intervento?

L’edificio oggetto di intervento deve trovarsi nelle zone urbanistiche A o B secondo la classificazione fatta dal decreto ministeriale numero 1444 del 1968. Se i lavori sono influenti ai fini termici o interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile, allora deve essere eseguita la coibentazione con i relativi adempimenti come avviene per l’ecobonus ordinario. In tal caso è necessaria la pratica Enea e, per gli interventi a partire dal 6 ottobre 2020, è necessaria la congruità delle spese.

Bonus facciate, si può utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta?

Anche per il bonus facciate la detrazione, in alternativa all’applicazione nella dichiarazione dei redditi, può essere scambiata con la cessione del credito di imposta oppure mediante lo sconto in fattura. In entrambi i case è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese e il visto di conformità delle stesse. I visti sono stati introdotti con l’entrata in vigore il 12 novembre 2021 del decreto “Antifrodi” (decreto legge numero 157 del 2021).

Detrazioni del bonus facciate rispetto al bonus ristrutturazione

La detrazione del bonus facciate deve essere applicata sull’Irpef o sull’Ires. Può interessare edifici di qualsiasi categoria catastale, come avviene per l’ecobonus. La detrazione del bonus ristrutturazioni invece è limitata all’Irpef di edifici per lo più residenziali.

Bonus facciate, ci sono limiti di spesa per gli interventi?

Il bonus facciate, pur non avendo dei limiti di spesa, è in ogni caso soggetto alla congruità delle spese sostenute per realizzare l’intervento. Tale congruità deve esserci sempre, sia nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta, che in tutte le situazioni nelle quali l’intervento deve rispettare le disposizioni del decreto ministeriale “Requisiti”.

Bonus facciate, le previsioni degli interventi nel 2022

La riduzione della percentuale di detrazione fiscale dal 90% al 60% potrebbe spingere, nel corso dell’anno, i contribuenti a optare per altre misure di agevolazione fiscale più convenienti. Infatti, per la realizzazione di un cappotto termico o una coibentazione si può utilizzare l’ecobonus con percentuali di detrazione fiscale più vantaggiose. A parità di adempimenti da ottemperare (la pratica all’Enea e il rispetto del decreto ministeriale “Requisiti”), la detrazione con l’ecobonus sale al 65%.

Lavori in ecobonus anziché utilizzare il bonus facciate

Tale percentuale aumenta al 70% se la coibentazione viene effettuata da un condominio e interessa almeno il 25% dell’involucro dell’intero immobile. Un ulteriore salto di detrazione fiscale è fissato al 75% nel caso in cui i lavori di coibentazione del condominio assicurino anche determinate prestazioni energetiche, sia in inverno che in estate.

Perché conviene l’ecobonus al bonus facciate 2022 o il sismabonus?

Oltre alle percentuali di detrazione fiscale, l’ecobonus può risultare più conveniente del bonus facciate anche perché non ha i vincoli delle zone (A e B) assegnati al bonus facciate. E con l’ecobonus si può intervenire anche sulle facciate interne, sui lastrici solari e sui tetti. Risultano avvantaggiati anche i contribuenti che utilizzano l’ecobonus sisma e il sisma bonus rispetto al bonus facciate. Infatti, facendo interventi che migliorino anche le classe di rischio sismico di uno o due categorie, si può ottenere una detrazione fiscale dell’80% o dell’85%. Si tratta, tuttavia, di lavori più completi rispetto al bonus facciate.

Bonus facciate e la pulitura e tinteggiatura degli edifici

Il bonus facciate può essere richiesto pure per interventi di semplice tinteggiatura, di pulitura e altri lavori che non diano variazioni dal punto di vista termico. Si tratta, infatti, di restauri di balconi e di cornicioni, di lavori sull’intonaco entro il 10% della superficie disperdente complessiva. Con il bonus facciate al 60% di beneficio fiscale, la semplicità del bonus ristrutturazioni, pur prevedendo la detrazione del 50%, potrebbe risultare competitiva. E si tratta, in particolare, di semplicità dal punto di vista degli adempimenti e delle asseverazioni.

Asseverazione dei costi e il visto di conformità del bonus facciate

Infatti, con il bonus facciate e l’utilizzo della detrazione del 60% come sconto in fattura o come cessione del credito di imposta, sono sempre dovuti:

  • l’asseverazione dei costi agli interventi;
  • il visto di conformità.

I due adempimenti richiesti dal bonus facciate possono influire sul costo finale, soprattutto se si tratta di piccoli interventi. I due visti, invece, possono essere evitati con il bonus ristrutturazione. In particolare, non è richiesto il visto di conformità e l’asseverazione dei costi per gli interventi eseguiti in edilizia libera. Ovvero per interventi di manutenzione ordinaria della facciata con detrazione del 50% solo per le parti comuni dell’edificio. Oppure per lavori il cui costo complessivo non superi i 10 mila euro.

Bonus edilizi, ecobonus ordinario e superbonus 110%, sisma bonus: quali visti e asseverazioni?

Nel caso di benefici dai bonus edilizi come ecobonus ordinario o rientrante nel superbonus 110%, sisma bonus, bonus barriere architettoniche al 75%, se ci si avvantaggia della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi non ci sono particolari adempimenti da fare. Normalmente, si provvede al pagamento con il bonifico tracciabile. Gli adempimenti cambiano nel caso in cui si voglia sfruttare il beneficio fiscale nelle modalità di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione prezzi nel casso di ecobonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche

Infatti, dal 12 novembre 2021, per la detrazione con cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura dei bonus edilizi consistenti in ecobonus, sisma bonus e il nuovo bonus sulle barriere architettoniche, è necessario ottemperare all’asseverazione dei prezzi e al visto di conformità. Fanno eccezione i lavori realizzati in edilizia libera e gli interventi il cui importo non ecceda i 10 mila euro, a esclusione del bonus facciate. Per l’asseverazione dei prezzi, la legge di Bilancio 2022 ha disciplinato che i prezzi Dei possono fare da riferimento per i sisma bonus, per il bonus casa e per il bonus facciate. E anche per il nuovo bonus legato all’abbattimento delle barriere architettoniche, disciplinato dall’articolo 119 ter del decreto “Rilancio”.

Ecobonus ordinario o super, che cos’è?

L’ecobonus ordinario o rientrante nel superbonus 110% per il risparmio energetico qualificato è previsto dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013. Spetta la detrazione fiscale per gli interventi in ecobonus sull’Irpef e sull’Ires del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% o 85% da sfruttare nei successivi dieci anni. La detrazione spetta per gli interventi effettuati o da effettuare nell’ecobonus ordinario dal 1° luglio 2020 e fino al termine del 2023, sia per il superbonus 110% (che scenderà al 70% dal 2024 e al 65% dal 2025). Sono compresi nell’ecobonus anche i tre nuovi interventi rientranti tra i “trainanti” del superbonus 110%, disciplinati dal comma 1, dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. La detrazione del superbonus 110% si può sfruttare nei 4 o 5 anni successivi.

Ecobonus ordinario e super, quali visti di conformità e asseverazioni sono necessari?

Nel caso di ecobonus ordinario o per interventi in superbonus 110%, sono necessarie le autorizzazioni comunali come Cila, Cilas, Scia e permesso di costruire. Per queste ottemperanze è necessario far riferimento ai regolamenti comunali del territorio di svolgimento degli interventi. Risulta prevista anche l’emissione della fattura. Non risulta necessaria, invece, nemmeno l’asseverazione dei requisiti tecnici da inviare all’Enea.

Ecobonus ordinario e super, serve l’asseverazione al Sue, di congruità e il visto di conformità?

Nel caso di ecobonus ordinario e superbonus 110%, risulta necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune di riferimento. Ed è necessaria l’asseverazione di congruità (a esclusione dei bonus diversi dal superbonus 110%, dagli interventi in edilizia libera e da quelli con importo al di sotto dei 10 mila euro, oppure dal bonus facciate) anche in carta libera.

Ecobonus interventi edilizi ordinari e superbonus 110%, visto di conformità e comunicazioni all’Agenzia delle entrate

Nel caso di ecobonus per interventi edilizi ordinari o rientranti nel superbonus 110%, è necessario il visto di conformità nella comunicazione. Tale visto non si presenta solo per i bonus diversi dal superbonus 110%, se in edilizia libera o per interventi al di sotto dei 10 mila euro di importo. Non è necessario nemmeno per il bonus facciate. Inoltre, è occorrente la comunicazione dell’opzione scelta (cessione del credito di imposta o sconto in fattura) da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

Sisma bonus ordinario: che cos’è e quali sono le detrazioni fiscali ammesse?

Gli interventi ammessi nel sismabonus ordinario sono disciplinati dai commi da 1 bis a 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013. Le detrazioni spettanti sull’Irpef e sull’Ires sono del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% e possono essere sfruttate nei cinque anni successivi. I lavori antisismici possono rientrare anche nel superbonus 110% (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023) con abbassamento della percentuale di detrazione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Come opera la detrazione fiscale del sisma bonus ordinario?

La detrazione opera nei 4 o 5 anni successivi. Rientrano nello sconto in fattura o nella cessione del credito di imposta anche i crediti per le misure antisismiche previste dai commi 1 bis e 1 ter, dell’articolo 16 del decreto legge 63 del 2013 per il 50%. La detrazione sale invece al 70% o all’80% per le riduzioni di una o di due classi di rischio come previsto dal comma 1 quater.

Visti e asseverazioni nel caso di sisma bonus ordinario o per interventi nel superbonus 110%

Nel caso di sisma bonus ordinario o per interventi ricadenti nel superbonus 110%, è previsto che si disponga di tutte le autorizzazioni comunali. Serve inoltre la fattura. Per i casi di sconto in fattura, nel caso di sisma bonus acquisiti ordinario o in regime di superbonus 110%, non è necessario il bonifico parlante per la quota non coperta dallo sconto stesso. Chi fa svolgere i lavori non deve ottemperare all’asseverazione dei requisiti tecnici da inoltrare all’Enea.

Sisma bonus ordinario o in regime di superbonus 110%: quali altri visti di conformità sono necessari?

Nel caso di interventi in regime di sisma bonus ordinario o di superbonus 110% risulta necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia del Comune dove è situato l’immobile. L’asseverazione di congruità in carta libera deve essere ottemperata. Ma non risulta necessaria per il sisma bonus acquisti ordinario o ricadente nel superbonus 110%. Lo ha specificato l’Agenzia delle entrate nella circolare numero 16/E del 29 novembre 2021 e nella risposta all’interpello numero 190 del 17 marzo 2021. Infine, chi fa svolgere i lavori deve ottemperare al visto di conformità nella comunicazione. Rimangono esclusi gli interventi non rientranti nel superbonus 110%, i lavori in edilizia libera o quelli di importo entro i 10 mila euro. Inoltre, risulta essere sempre necessario comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione scelta. In questo caso se si tratta di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta.

 

 

 

Superbonus 110% e bonus facciate: visti e asseverazioni necessari

Con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”, poi recepito dalla legge di Bilancio 2022, i soggetti che vogliano usufruire dei vantaggi fiscali del superbonus 110%, del bonus facciate e degli altri bonus edilizi, hanno l’obbligo di mettersi in regola con gli adempimenti (visti e asseverazioni) per poter sfruttare la tipologia di agevolazione fiscale preferita. L’asseverazione degli interventi è necessaria, a seconda dei casi, se si voglia utilizzare la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura al posto della detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Superbonus 110%: asseverazione di congruità delle spese per gli interventi

Il decreto “Antifrodi” ha cambiato il meccanismo di asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi e il visto di conformità del superbonus 110%. Per gli interventi fino al 12 novembre scorso, il visto di conformità non era necessario per le detrazioni dirette nella dichiarazione dei redditi. L’obbligo sussisteva solo per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A partire dall’entrata in vigore del decreto Antifrodi, l’asseverazione di congruità e il visto di conformità sono obbligatori anche per la detrazione nella dichiarazione dei redditi, con delle eccezioni.

Superbonus 110%, quando non è necessario il visto di conformità delle spese?

Nel caso del superbonus 110% il visto di conformità specifico non è necessario se il contribuente presenta il modello Redditi precompilato. Oppure se si utilizza il modello 730 e il 730 attraverso il sostituto di imposta. Inoltre, se la dichiarazione dei redditi viene “vistata” (nel caso di compensazione del credito con valore superiore a 5 mila euro), il visto generale assorbe anche quello specifico. Lo ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 16/E del 2021.

Superbonus 110%, visto di conformità e asseverazioni delle imprese

Peraltro, la stessa Agenzia delle entrate ha stabilito che gli stessi adempimenti di asseverazioni e di visti sono a carico delle imprese per le fatture emesse relative ai pagamenti intercorsi dal 12 novembre scorso. Ciò significa che le fatture emesse nel 2021 dovranno essere suddivise a seconda dell’obbligo di asseverazione e che buona parte delle fatture (fino all’11 novembre 2021) risultano esenti dal visto specifico.

Asseverazioni tecniche nel caso del superbonus 110%: cosa fare?

Per le asseverazioni tecniche relative al superbonus 110% è necessario rifarsi alle regole dei singoli interventi e al decreto del ministero per lo Sviluppo Economico dei “Requisiti per i lavori ecobonus” già a decorrere dal 6 ottobre 2020 e al decreto ministeriale numero 58 del 2017 in tema di sismabonus. In particolare, per il superbonus 110% c’è sempre l’obbligo del visto di congruità delle spese con individuazione dei prezziari ai quale riferirsi. Fanno eccezione i lavori nei quali il bonus viene calcolato sul costo di acquisto dell’unità abitativa, come avviene per il sismabonus acquisti.

Bonus facciate: quali visti e asseverazioni sono necessari?

Visti di conformità delle spese sostenute e asseverazione sono necessari anche per il bonus facciate. L’intervento prevede la detrazione Irpef e Ires del 90% per i lavori del 2020 e del 2021. A partire dal 2022 l’agevolazione fiscale è scesa al 60%. La detrazione fiscale deve essere ammortizzata nei 10 anni successivi. Le quote del beneficio devono essere di uguale valore secondo quanto prevedono i commi dal 219 al 224 dell’articolo 1, della legge numero 160 del 2019.

Asseverazioni tecniche per i lavori rientranti nel bonus facciate: quali sono?

Nel caso di interventi rientranti nel bonus facciate è necessario avere le autorizzazioni comunali (Cila, Cilas, Scia, permessi a costruire). Per gli obblighi è necessario rifarsi al relativo regolamento comunale. Potrebbe essere necessaria la notifica preliminare alla Asl qualora si ricada nelle situazioni del comma 1, dell’articolo 99, del decreto legislativo numero 81 del 2008. Risulta altresì necessaria sia la fattura che il bonifico parlante nel caso di sconto in fattura. Il bonifico parlante è occorrente tuttavia solo per la quota eventuale che non è coperta dallo sconto in fattura. Per i lavori “eco” è necessaria anche l’asseverazione dei requisiti tecnici da inviare all’Enea. Non non è necessaria, invece, l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello Unico per l’Edilizia (Sue) del Comune.

Altre asseverazioni di congruità in carta libera nel caso del bonus facciate

Una ulteriore asseverazione riguarda la congruità nel caso del bonus facciate, ma non per i bonus differenti dal superbonus 110%, se di edilizia libera oppure sotto i 10 mila euro dell’intervento stesso o se si tratta di bonus facciate. L’asseverazione deve essere ottemperata in carta semplice qualora non sia stata previsto un altro tipo di asseverazione. Analogamente, per il bonus facciate è previsto il visto di conformità nella comunicazione, ad eccezione dei bonus diversi dal superbonus 110%, se di edilizia libera o sotto i 10 mila euro di valore dell’intervento, oppure se bonus facciate. Infine, nel caso del bonus facciate è necessario procedere con la comunicazione dell’opzione scelta (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) all’Agenzia delle entrate.

 

Superbonus 110% e cessione del credito di imposta: come funziona?

Tra le opzioni per fruire delle agevolazioni fiscali del superbonus 110% e di altri bonus edilizi, una tra le più utilizzate è la cessione del credito di imposta. Insieme allo sconto in fattura, il credito di imposta copre il 99% delle modalità di utilizzo dei vantaggi fiscali dei bonus edilizi, secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle entrate il 7 novembre scorso.

Cessione del credito di imposta: che cos’è e come funziona?

A disciplinare le modalità di impiego della cessione del credito di imposta nel caso del superbonus 110% o degli altri bonus edilizi è l’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020. Secondo quanto disciplina la norma, infatti, per i soggetti che nell’anno 2020 e 2021 (con proroga al 2022 e negli anni successivi dalla legge di Bilancio) sostengano spese per interventi indicati nel comma 2, c’è la possibilità di utilizzare la detrazione fiscale – anziché direttamente nella dichiarazione dei redditi – come cessione del credito di imposta. Il soggetto che riceve il credito, ovvero chi esegue i lavori, può a sua volta cedere il beneficio ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Quante volte può essere ceduto il credito di imposta nel caso del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi?

La norma sopra esposta pone pertanto la possibilità di poter trasmettere il credito di imposta ad altri soggetti in conseguenza degli interventi rientranti nel superbonus 110% o negli altri bonus edilizi. A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che la cessione del credito di imposta può avvenire per un numero illimitato di volte. Il dettato normativo ha quindi previsto che la cessione del credito di imposta potesse divenire, con il tempo, una vera e propria moneta di scambio tra le imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione edilizia.

Limiti nell’utilizzo della cessione del credito di imposta e scadenza

La cessione del credito di imposta nel superbonus 110% o negli altri bonus edilizi incontra il limite, ovvio, del trasferimento della sola quota non utilizzata del credito stesso. Inoltre, la quota del credito di imposta utilizzabile nell’anno deve essere usata entro l’anno stesso e non può essere prorogata agli anni susseguenti. In caso contrario non potrebbe essere richiesto il rimborso e la quota andrebbe perduta.

Cessione del credito di imposta nel superbonus 110% negli anni 2022, 2023,  2024 e 2025

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato la cessione del credito di imposta come modalità di utilizzo dell’agevolazione fiscale anche agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Ciò vale sia per le altre agevolazioni edilizie (fino al 2024) che per il superbonus 110% (fino al 31 dicembre 2025). La Manovra 2022 ha provveduto alla proroga anche dell’altro strumento di utilizzo delle agevolazioni fiscali, ovvero lo sconto in fattura.

Differenza tra cessione del credito di imposta e sconto in fattura

La cessione del credito di imposta è differente dallo sconto in fattura. Nella cessione del credito di imposta il contribuente deve pagare l’intera obbligazione alla società che effettua i lavori derivante dagli interventi stessi. Con il pagamento, il contribuente fa sorgere il diritto al credito di imposta che può cedere a un soggetto terzo.

Come avviene la cessione del credito di imposta nel caso del superbonus 110%?

Un esempio può chiarire il funzionamento della cessione del credito di imposta nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%. Si ipotizzi che un contribuente faccia svolgere interventi per 10 mila euro rientranti nel superbonus 110% a un’impresa. L’impresa, al compimento dei lavori, emette fattura a favore del contribuente. Il valore totale della fattura è di 11 mila euro, ovvero dell’imponibile dei lavori maggiorato dall’Iva del 10%. Il contribuente deve procedere con il pagamento della fattura mediante bonifico parlante, come richiesto dalla disciplina.

Calcolo del credito di imposta spettante per i lavori del superbonus 110%

In sequenza, il contribuente procede a istituire l’iter per la cessione del credito di imposta verso un istituto di credito. La cessione del credito di imposta avviene per un valore pari alla detrazione totale. Ovvero per 12.100 euro, corrispondenti alla moltiplicazione del totale dei lavori comprensivi di Iva (11 mila euro) per il 110%. Il totale della detrazione viene riconosciuto al committente in un’unica soluzione con riduzione degli oneri della cessione stessa che vengono applicati dal soggetto cessionario.

 

 

Superbonus 110%, come si applica lo sconto in fattura?

Quasi la totalità dei bonus edilizi adottano come opzioni per fruire delle agevolazioni fiscali lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Nell’ambito del superbonus 110% le due opzioni hanno permesso ai contribuenti di accelerare la domanda di ristrutturazioni edilizie e di riqualificazione degli edifici unifamiliari o di lavori da eseguire sulle parti comuni di un condominio. Dagli ultimi dati disponibili dell’Agenzia delle entrate al 7 novembre 2021, il 99% delle agevolazioni fiscali inerenti il superbonus 110%, il bonus facciate e gli altri bonus edilizi ordinari, ha visto ricorrere agli strumenti dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

Sconto in fattura per superbonus 110% e altre agevolazioni edilizie: che cos’è?

La possibilità di utilizzare lo sconto in fattura è stata confermata dalla legge di Bilancio 2022, dopo l’applicazione del beneficio fiscale già negli anni 20200 e 2021. L’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020 ha previsto, infatti, che per i lavori riportati nel comma 2, ovvero quelli rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi, sia possibile scegliere uno sconto sul corrispettivo che il contribuente deve pagare a chi svolge i lavori per un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato da chi effettua gli interventi. L’impresa che esegue i lavori può recuperare quanto dovuto sotto forma di credito di imposta, dello stesso importo.

Cosa può fare la ditta che svolge i lavori dello sconto in fattura?

Il fornitore dei lavori può, a suo volta, cedere il credito ad altri soggetti. Il contribuente, invece, può utilizzare lo sconto in fattura (o la cessione del credito di imposta) in alternativa all’utilizzo diretto dell’importo agevolato del superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi.

Sconto in fattura sul superbonus 110% e bonus edilizi: cosa cambia con la legge di Bilancio 2022?

La legge di Bilancio 2022 ha confermato il ricorso allo sconto in fattura nei casi di detrazione fiscale del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. In particolare, per le spese edilizie rientranti nel superbonus e nelle ristrutturazioni il contribuente può chiedere al fornitore dei lavori di applicare lo sconto in fattura. Tale sconto si applica sul corrispettivo fino all’importo limite pari al corrispettivo stesso.

Sconto in fattura per il superbonus 110%, può essere anche parziale?

Lo sconto in fattura applicato nei casi di superbonus o degli altri bonus edilizi può essere anche parziale. In tal caso, il contribuente lascia al fornitore dei lavori la possibilità di incassare una parte del corrispettivo in denaro, oltre alla quota che risulta fiscalmente a carico del contribuente. Il contribuente, a sua volta, può detrarre la restante parte del beneficio e può anche cederlo a terzi come credito di imposta.

Sconto in fattura e sconto commerciale nel superbonus 110%: come procedere?

Lo sconto in fattura derivante dalle detrazioni fiscali del superbonus 110% non deve essere confuso dallo sconto commerciale che l’impresa può applicare al corrispettivo. Nel caso dello sconto commerciale, vi è un minor corrispettivo da pagare all’impresa che dunque ricava meno dal lavoro eseguito. L’applicazione dello sconto in fattura non comporta, invece, alcuna riduzione dei ricavi per l’impresa che esegue il lavoro. Si tratta, piuttosto, di una modalità a se stante di pagamento di quanto dovuto. Nel caso dello sconto in fattura, pertanto, non diminuisce il valore della base imponibile. Lo sconto deve essere applicato sul valore totale dell’intervento, comprendendo anche l’Iva.

Come si applica lo sconto in fattura nel caso del superbonus 110%?

Nel caso in cui si richieda lo sconto in fattura per i lavori eseguiti nell’ambito del bonus facciate con il 90% di detrazione fiscale (dal 2022 si applica la detrazione del 60%) su un importo dei lavori di 10 mila euro, l’impresa che esegue i lavori emette fattura per 11 mila euro totali. L’importo deriva dal totale dei lavori (10 mila euro) più l’Iva del 10% (mille euro). Lo sconto in fattura da applicare al totale darà luogo alla detrazione di 9.900 euro, corrispondente al 90% di 11 mila euro. In questo caso, il contribuente dovrà versare all’impresa la quota fiscale che rimane a suo carico, ovvero 1.100 euro.

 

Superbonus 110%, come funzionerà la detrazione fiscale sugli interventi dal 2022 al 2025?

Con le modifiche definitive della legge di Bilancio 2022, le agevolazioni fiscali legate al superbonus 110% avranno una diversa disciplina a seconda degli immobili sui quali effettuare i lavori. Per le villette unifamiliari la Manovra ha previsto la proroga del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022. Ma al 30 giugno 2022 dovrà essere raggiunto almeno il 30% dello stato di avanzamento dei lavori (Sal). Il 30% dei lavori deve essere calcolato sull’intervento complessivo. Per gli immobili plurifamiliari il superbonus varrà fino al 2025. Ma la legge di Bilancio 2022 ha anche previsto la riduzione della percentuale di agevolazione fiscale nei prossimi anni. Nel 2024, infatti, il beneficio scenderà al 70% e nel 2025 al 65%.

Superbonus 110% nelle villette unifamiliari: lo stato di avanzamento dei lavori al 30 giugno 2022

Nelle cosiddette villette unifamiliari, si potrà beneficiare del superbonus 110% sulle spese relative agli interventi sostenute entro il 31 dicembre 2022. La legge di Bilancio 2022 ha dunque ampliato l’arco temporale delle spese ammesse al superbonus 110% che, nella precedente disciplina, dovevano essere state effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. La condizione essenziale per l’allungamento delle spese al 31 dicembre 2022 è che entro il 30 giugno prossimo gli interessati abbiano effettuato lavori per non meno del 30% rispetto all’intervento complessivo. La verifica deve essere effettuata sullo stato di avanzamento dei lavoro, a prescindere dal relativo pagamento.

Superbonus 110%, il 30% di Sal previsto per il 2022: su cosa?

In attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, nella legge di Bilancio 2022 non si parla del 30% di Sal del complessivo intervento agevolato. L’interpretazione dovrebbe portare, dunque, al 30% del totale delle spese riferito all’intero intervento. E non pertanto all’importo limite di spesa ammesso in detrazione in corrispondenza del 30% dello stato di avanzamento dei lavori occorrente per beneficiare dello sconto in fattura oppure della cessione del credito ddi imposta. Tale interpretazione si ritiene essere quella più corretta seguendo le risposte dell’Agenzia delle entrate agli interpelli numero 791 del 24 novembre 2021 e 538 del 9 novembre 2020.

Superbonus 110% per condomini e per i proprietari unici dal 2022

Il superbonus spetterà nella misura del 110% per le spese sostenute sugli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 per i condomini e i proprietari unici. L’importo della detrazione scenderà al 70% nel 2024 per terminare al 65% nel 2025. Le detrazioni spetteranno per l’esecuzione dei seguenti interventi:

  • per i lavori fatti dai condomini inerenti le parti comuni condominiali;
  • i lavori fatti dal proprietario unico su un edificio che va dalle due alle quattro unità;
  • per gli interventi trainati (e anche trainanti, sicuramente in numero minore) fatti dalle persone fisiche sulle singole unità abitative di un condominio. Ovvero dell’immobile del proprietario unico. Rientrano tra gli interventi le sostituzioni della caldaia autonoma e delle finestre delle singole unità abitative;
  • gli interventi fatti effettuare dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps);
  • gli interventi relativi alla demolizione e alla ricostruzione degli immobili secondo quanto prevede il Testo unico dell’edilizia alla lettera d) del comma 1, dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001.

Superbonus 2022, le altre novità della legge di Bilancio 2022

Rispetto alla prima bozza della legge di Bilancio 2022, la versione finale ha apportato varie novità sul superbonus 110%. In particolare, la proroga delle spese ammesse al superbonus 110% entro il 31 dicembre 2022 poteva avvenire nel caso in cui la Cila o la Cilas fossero state presentate prima del 1° ottobre 2021. La versione finale della legge di Bilancio 2022 ha superato questo vecchio limite. Un ulteriore limite prevedeva che l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superasse i 25 mila euro all’anno e l’unità abitativa fosse come abitazione principale del richiedente il beneficio. Infine, la versione definitiva della legge di Bilancio 2022 ha rimosso i precedenti limiti relativi al caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio. La prima versione prevedeva che le formalità amministrative per acquisire il titolo abilitative avrebbero dovuto essere state già avviate entro il 30 settembre scorso.