Fisco, caro bollette, bonus edilizi, pensioni: ecco tutte le novità della legge di Bilancio 2022

L’ultimo giro di boa per la legge di Bilancio 2022 è arrivato nella giornata del 29 dicembre 2021 con il voto finale alla Camera. Con la maggioranza di voti di 414 sì rispetto ai 47 no, è arrivato il via libero definitivo alla Manovra di Draghi con una spesa complessiva di 36,5 miliardi di euro, coperture per 13,2 e indebitamento per 23,3 miliardi. Numerose le novità previste per il prossimo anno: Fisco, decontribuzione, bonus edilizi, pensioni, Pubblica amministrazione e tanto altro.

Fisco, riduzione delle aliquote Irpef a 4 e abolizione Irap

Arriva la riduzione delle aliquote Irpef che passeranno dalle attuali cinque a quattro. La legge di Bilancio 2022 prevede aliquote del 23%, 25%, 35% e 43%. Rimane il bonus di Renzi rivisto dall’allora ministro dell’Economia Gualtieri di 100 euro mensili per i redditi fino a 15 mila euro. Gli effetti del taglio dell’Irpef si vedranno già da marzo prossimo. Arriva anche l’abolizione dell’Irap per 853 mila lavoratori autonomi: a beneficiarne saranno soprattutto i liberi professionisti, le ditte individuali e le società semplici.

Decontribuzione per redditi fino a 35 mila euro all’anno

Per tutto il 2022 sui contributi vigerà lo sconto dello 0,8% purché la retribuzione imponibile non ecceda i 2.692 euro al mese (calcolata per tredici mensilità). La decontribuzione si applica dunque ai redditi fino a 35 mila euro al mese. Non rientrano nello sconto contributivo colf, badanti e lavoratori domestici.

Pensioni, nel 2022 nuove uscite con la quota 102

In tema di pensioni, debutterà nel 2022 la quota 102 che prenderà il posto di quota 100. Si potrà andare in pensione all’età di 64 anni e con almeno 38 anni di versamenti. I pensionamenti anticipati attesi per il prossimo anno con quota 102 sono 16.200. Prorogata anche l’opzione donna e previsto il rafforzamento dell’Ape sociale con 23 nuove categorie di lavoratori impiegati in mansioni gravose che potranno uscire a 63 anni. Per i lavoratori dell’edilizia e i ceramisti è previsto un corsia preferenziale per l’Ape sociale: gli anni di contributi dovranno essere almeno 32 e non 36 come per tutte le altre categorie di lavoratori gravosi.

Bonus edilizi, prorogati con novità superbonus 110% e facciate

Prorogati i bonus edilizi per il 2022, in particolare il superbonus 110% e il bonus facciate. Ma con delle novità dettate dalla possibilità di ricorrere alle misure ma anche ai controlli anti frode. Il superbonus 110% è stato confermato per tutto il 2022 per le villette, ma entro il 30 giugno 2022 è necessario raggiungere almeno il 30% di stato di avanzamento dei lavori (Sal). I condomini potranno avvantaggiarsi del superbonus 110% ma con una riduzione delle detrazioni fiscali che scenderà fino al 65% entro il 2025. Confermato anche il bonus facciate ma con la riduzione dell’agevolazione fiscale dal 90% al 60%. Tra le novità anche l’obbligo del visto di conformità delle spese agli interventi per importi entro i 10 mila euro.

Imprese, prorogato l’ex iperammortamento fino al 2025

Prorogato fino a tutto il 2025 anche l’ex iperammortamento dei beni tecnologici 4.0. Il credito di imposta corrispondente viene stabilito nelle misure:

  • del 20% (aliquota dimezzata dal 40%) per la quota fissa delle spese fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 10% (aliquota dimezzata dal 20%) per spese tra i 2,5 e i 10 milioni di euro;
  • del 5% (aliquota dimezzata dal 10%) per spese oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni.

Vengono inoltre stanziati altri 900 milioni di euro per l’acquisto e il leasing di beni strumentali rientranti nella “Nuova Sabatini“. L’incentivo rimarrà in vigore fino a tutto il 2027.

Caro bollette, benefici sull’Iva e sugli oneri

La legge di Bilancio 2022 interviene anche sul caro bollette con più misure. In primis, l’azzeramento degli oneri generali di sistema relativi alle bollette dell’elettricità domestica e non domestica per le basse tensioni (fino a 16,5 kW). L’Iva sul gas naturale si riduce al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema del gas naturale per tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche. In arrivo anche il potenziamento dei bonus per gli utenti svantaggiati.

Pubblica amministrazione, più premi e sale il tetto massimo dei compensi

Novità in arrivo anche per i lavoratori della Pubblica amministrazione. Il governo ha stanziato 200 milioni di euro per incrementare i fondi integrativi destinati ai premi dei dipendenti del pubblico impiego. Ne beneficeranno, in particolare, i lavoratori delle amministrazioni pubbliche centrali, con 110,6 euro per gli statali e 89,4 euro per gli insegnanti. Si tratta di componenti di aumento dello stipendio legati a premi per le performance dei lavoratori del pubblico impiego. Sale da 240 mila a 249 mila il tetto stipendiale riconosciuto come limite ai lavoratori della Pubblica amministrazione, ma solo a partire dal 2023.

 

Superbonus 110%, le novità del 2022: Sal al 30% entro giugno per le ‘villette’ unifamiliari

La proroga a tutto il 2022 del superbonus 110% richiede, per le villette unifamiliari, il raggiungimento di almeno il 30% dello stato di avanzamento dei lavori (Sal) entro il 30 giugno 2022. Tra le altre novità del superbonus per il prossimo anno anche il mancato tetto dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Va a decadere anche la regola sulla mancanza di una data certa entro la quale deve essere presentata la Cilas o la domanda del titolo urbanistico.

Superbonus 110% nel 2022, quali sono le novità al decreto legge numero 34 del 2020?

Rimane, dunque, come condizione essenziale per le agevolazioni fiscali del superbonus per il 2022, l’aver concluso almeno il 30% dei lavori entro fine giugno. L’adempimento riguarda le cosiddette “villette” unifamiliari. Più nel dettaglio, il nuovo comma 8 bis dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020, specifica che la detrazione del superbonus 110% “spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siamo stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo”. Sono le persone fisiche, così come previsto dal comma 9 della lettera b) del citato decreto, a richiedere lo svolgimento degli interventi agevolati. 

Superbonus 110%, ecco cosa si intende per villette e unità plurifamiliari

La condizione dell’avanzamento dei lavori del superbonus al 30% entro il 30 giugno 2022 interessa gli edifici unifamiliari, ovvero le cosiddette “villette”, e le unità situate nei contesti plurifamiliari. Queste ultime devono essere funzionalmente indipendenti e dotate di un accesso autonomo. Risulta importante stabilire cosa significhi completare almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.

Cosa significa raggiungere il 30% di Sal a fine giugno 2022 nei lavori del superbonus 110%?

Il raggiungimento del 30% di stato di avanzamento dei lavori (Sal) del superbonus 110% va rapportato all’intervento considerato nel suo complesso e non soltanto alle spese agevolate. In attesa di ulteriori indicazioni, si può prendere in esame quanto ha chiarito l’Agenzia delle entrate nell’interpello numero 791 del 2021. Nel calcolo del 30% di Sal devono essere incluse tutte le spese inerenti il capitolato di spesa, sia quelle agevolate che quelle non agevolate. Tale procedura risulta essere differente rispetto a quella richiesta per l’attestazione del 30% su un singolo intervento agevolato ai fini dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

Superbonus 110%, le agevolazioni fiscali dei condomini, edifici plurifamiliari e Iacp

Diversa è invece la scadenza applicata agli edifici degli Iacp per poter beneficiare del superbonus 110%. Condomini, edifici plurifamiliari che abbiano un solo proprietario, edifici Iacp, cooperative di abitazioni. Ma anche Onlus e tutti gli altri enti previsti dal comma 9 lettera d bis) hanno altre scadenze sugli interventi di superbonus 110% per il 2022. In tutte queste situazioni, infatti, la scadenza del 30 giugno 2022 è perentoria e non prorogabile. Dunque gli interventi devono essere portati a termine entro fine giugno prossimo. Agli enti appartengono anche quelli sportivi in quanto non considerati persone fisiche.

Superbonus 110%, qual è il ruolo dell’amministratore del condominio?

L’amministratore di un condominio agisce in prima linea per realizzare gli interventi previsti dal superbonus 110%. In linea generale, infatti, l’amministrazione deve fornire informazioni sulla misura edilizia, se risulta applicabile il sismabonus e sulle altre agevolazioni fiscali. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per questo ruolo, gli amministratori non debbano chiedere un compenso aggiuntivo che possa essere incluso tra le spese ammissibili alle detrazione.

Cosa deve fare l’amministratore di condominio per il superbonus 110% e per le altre agevolazioni edilizie?

Pertanto, l’amministratore deve attivarsi affinché il condominio possa concorrere al superbonus 110% e alle altre agevolazioni edilizie. Nel suo ruolo di informatore, l’amministratore deve spiegare le opportunità delle varie misure, i vantaggi e le procedure che bisogna seguire. Inoltre deve convocare una prima assemblea. In questa seduta può avvalersi di consulenti tecnici, legali e fiscali che possano rispondere in maniera esaustiva alle domande e ai dubbi dei condomini.

Superbonus 110% e opportunità da spiegare durante l’assemblea di condominio

Di norma, all’amministratore viene proposto un pacchetto relativo alle possibilità di interventi edilizi rientranti nel superbonus 110% e nelle altre agevolazioni edilizie. L’offerta, anche economica, proviene dal general contractor. L’amministratore la deve valutare e proporla all’assemblea condominiale. Durante la seduta deve spiegare quali siano gli interventi ricadenti nel superbonus 110% e quali, invece, potrebbero generare un residuo di spese da dividere tra i vari condomini.

Quali informazioni deve fornire l’amministratore di condominio per il superbonus 110% e per gli altri interventi?

In particolare, deve essere chiarito se i tecnici convenzionati con il contraente generale, per le loro verifiche e gli studi di fattibilità, comportino dei costi a carico dei proprietari delle unità abitative. Inoltre l’amministratore deve informare i condomini se i professionisti e le imprese che svolgeranno i lavori ricorrano allo sconto in fattura oppure alla cessione del credito. Nel primo caso, gli interventi possono procedere senza dover anticipare dei costi da parte dei proprietari delle unità abitative. Nel secondo caso, si procedere con il pagamento di quanto sia dovuto alle imprese e ai professionisti, anche mediante dei finanziamenti bancari.

Superbonus 110%, come deve essere organizzata l’assemblea di condominio dall’amministratore?

Non è consigliabile che l’amministratore del condominio scelga da solo i lavori da far rientrare nel superbonus 110%. Per gli edifici da almeno 12 unità abitative si potrebbe procedere con la nomina di un consiglio di condominio mettendo all’ordine del giorno la scelta dei tre condomini che lo compongono. Tale consiglio, come previsto dall’articolo 1130 bis del Codice civile, ha soltanto delle funzioni consultive e di controllo. Principalmente, è importante per interessare tutti gli altri condomini delle scelte da adottare nelle assemblee condominiali e per le valutazioni successive.

Come deve comportarsi l’amministratore di condominio per proporre il superbonus 110%?

La rappresentanza dell’amministratore nei riguardi dei condomini è stabilita dall’articolo 1131 del Codice civile. Tale rappresentanza è volontaria e i poteri conferiti all’amministratore di condominio sono quelli di un mandatario. Nell’ambito di esercitare le proprie funzioni, l’amministratore di condominio deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto prevede l’articolo 1710 del Codice civile. Nell’ipotesi in cui si valuti la possibilità di usufruire del superbonus 110%, l’amministratore deve consigliare al meglio i condomini. Nel caso in cui non disponga di competenze tecniche, fiscali e giuridiche, è bene che si affidi a professionisti competenti, previa autorizzazione dell’assemblea di condominio.

Superbonus 110%, quando l’amministratore di condominio è anche il responsabile dei lavori?

Può avvenire che l’amministratore di condominio assuma anche l’incarico di responsabile degli interventi rientranti nel superbonus 110%. Questo compito deve essere da lui accettato in quanto comporta responsabilità di tipo civile, amministrativa e penale. Ed è solo in questo caso che l’amministratore di condominio può chiedere di inserire il proprio compenso nelle spese ammissibili alle detrazioni fiscali del superbonus 110%. Non c’è bisogno del mandato dell’assemblea di condominio per ricoprire questo incarico.

Amministratore di condominio e principi da seguire nel caso in cui sia responsabile dei lavori del superbonus 110%

Nel caso in cui l’amministratore di condominio accetti o si proponga quale responsabile dei lavori rientranti nel superbonus 110%, è necessario che proceda nel suo compito seguendo i principi e le disposizioni generali in tema di valutazione, di prevenzione e di eliminazione dei rischi. Deve inoltre ottemperare alle responsabilità per il controllo sanitario dei lavoratori, per l’informazione, la formazione e la sicurezza.

Amministratore di condominio e polizze assicurative per i lavori rientranti nel superbonus 110%

I condomini committenti dei lavori rientranti nel superbonus 110% hanno come garanzia, nei casi in cui gli interventi non vengano svolti bene, oppure ci siano degli errori dei professionisti, oppure si verifichi la revoca delle agevolazioni fiscali, delle polizze assicurative. Ne deriva che l’amministratore di condominio deve verificare e controllare le polizze assicurative. Devono essere esistenti e devono garantire i proprietari delle unità abitative. In caso contrario l’amministratore di condominio ne risponde personalmente.

Quali polizze assicurative deve controllare l’amministratore di condominio nei lavori del superbonus 110%?

In particolare, l’amministratore di condominio deve assicurarsi di avere la polizza della responsabilità civile professionale di tutti i professionisti che prendano parte agli interventi del superbonus 110%. Risulta altresì necessario che l’amministratore controlli le polizze previste dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”. Tali assicurazioni servono sia ai condomini per essere garantiti dai lavori, sia al bilancio dello Stato in merito al risarcimento per eventuali danni procurati dalla revoca dei benefici fiscali.

Ecobonus 2022 al 110%, 65% e 50%. Tutte le novità

La legge di bilancio 2022 conferma gli ecobonus previsti per i lavori edili e, sebbene l’attenzione sia concentrata quasi esclusivamente sul Superbonus al 110%, resta ancora la possibilità di ottenere l’ecobonus al 65% e al 50%. Ecco tutte le possibilità di risparmio per chi decide di ristrutturare casa.

Superbonus 110%: l’ecobonus che tutti sognano

Come più volte detto, il Superbonus 110% viene riconosciuto solo nel caso in cui siano eseguiti determinati lavori, si tratta dei così detti lavori trainanti, gli stessi nel complesso devono portare al recupero di almeno due classi energetiche. Al verificarsi di tale condizione, si potrà ottenere il beneficio del Superbonus 110% anche per i lavori trainati. Tra gli interventi trainanti c’è il rifacimento del cappotto termico.

Nella legge di bilancio sono ancora in via di definizione tutti i limiti per il Superbonus, ma in linea di massima dovrebbe essere riconosciuto senza particolari limiti. Dalle ultime modifiche emerge che è stato tolto il tetto ISEE per le villette unifamiliari, inoltre la proroga dell’agevolazione è stata riconosciuta su tutte le prime e le seconde case, senza più il vincolo dell’abitazione principale. Per i condomini la proroga è stata estesa fino al 31 dicembre 2023, mentre per le abitazioni unifamiliari fino al 31 dicembre 2022. Naturalmente in caso di aggiornamenti, si provvederà a integrare questa guida.

Per conoscere invece quali sono i lavori trainanti e i lavori trainati, c’è la guida: Lavori trainanti nel Superbonus 110%: scopriamo quali sono

Ricordiamo che per poter ottenere il Superbonus 110% è necessario avere l’APE (Attestazione Prestazioni Energetiche) pre e post intervento. Queste permettono di determinare se effettivamente vi è stato il recupero delle due classi energetiche. Le certificazioni devono essere redatte da un tecnico abilitato, inoltre è necessaria la dichiarazione di congruità che compara i prezzi medi per un determinato intervento a quelli sostenuti.

Ecobonus al 65%

Nel caso in cui non si rientri nella possibilità di ottenere il Superbonus al 110%, vi sono comunque altre agevolazioni al 65% e al 50%. Vediamo quindi le differenze tra le due e quando si può accedere all’una o all’altra.

Rientrano nel 65% le spese per la riqualificazione energetica che però non portano al recupero delle due classi. A indicare le spese ammesse è il decreto requisiti tecnici del MISE:

  • riqualificazione energetica globale limite massimo 100.000 euro di spesa;
  • installazione di microgeneratori limite massimo di spesa 100.000 euro. In questo caso è prevista un’ulteriore condizione per poter ottenere l’agevolazione, cioè si deve ottenere un risparmio di energia pari almeno al 20%;
  • installazione di collettori solari limite massimo 100.000 euro;
  • coibentazioni verticali e orizzontali (pavimentazioni) con limite massimo di spesa di 60.000 euro, in questo caso devono essere rispettati i requisiti previsti per la trasmittanza termica U. Questa cambia in base alla zona climatica e alla tipologia di intervento. E’ bene rivolgersi a professionisti che redigono le pratiche per ottenere i bonus per conoscere nella propria zona qual’è indice di trasmittanza termica consente di accedere al beneficio dell’Ecobonus al 65%.
  • interventi di climatizzazione invernale con produzione di acqua calda sanitaria attraverso sistemi di termoregolazione evoluti, limite massimo di spesa 30.00 euro;
  • caldaie a condensazione su edifici condominiali oppure in tutte le unità immobiliari del condominio, limite massimo di spesa 30.000 euro;
  • sostituzione integrale degli impianti di riscaldamento con sistemi a condensazione ad elevata efficienza, limite massimo 30.000 euro;
  • sostituzione di scalda acqua tradizionali con modelli a condensazione importo massimo di spesa 30.000 euro;
  • sistemi building automation (dispositivi multimediali per il controllo da remoto) con limite di 15.000 euro.

Ecobonus al 50%

Resta, infine, l’ultima misura, cioè la possibilità di ristrutturare gli edifici e ottenere una detrazione d’imposta al 50%. I lavori che rientrano in questa categoria sono ovviamente diversi dai precedenti. Si tratta di sostituzione degli infissi, schermature solari, porte, portoncini con un importo massimo di spesa previsto di 60.000 euro. Inoltre c’è la possibilità di ottenere il beneficio per l’installazione di sistemi di riscaldamento a biomassa, in questo caso l’importo massimo per il quale si può ottenere il beneficio è di 30.000 euro.

Tali importi però passano all’85% nel caso in cui siano eseguiti in condominio, quindi questi se non riescono a rientrare nei requisiti del Superbonus al 110% possono rientrare all’85%.

Ultime informazioni

Le detrazioni viste spettano anche per gli interventi antisismici nelle zone sismiche 1,2 e 3 mentre non spettano per gli immobili che si trovano nella zona 4. Il maxi emendamento alla leggi di bilancio per il 2022 infatti conferma anche tale agevolazione.

Dobbiamo infine ricordare che per il 2021 e anche per il 2022 è possibile non solo portare in detrazione dall’IRPEF le spese sostenute per la riqualificazione energetica dell’immobile, ma anche ottenere lo sconto in fattura oppure procedere alla cessione del credito. Queste sono le novità principali che si stanno delineando per il 2022 e che consentiranno ancora di ottenere notevoli vantaggi per l’efficientamento energetico. L’ultima nota riguarda invece una direttiva europea, questa prevede che dal 2027 i Paesi Membri non debbano più riconoscere incentivi per l’installazione di caldaie a combustibili fossili, la classica caldaia, e che dal 2040 le stese siano dismesse.

Per informazioni sulla direttiva, leggi l’articolo: Stop incentivi sull’installazione caldaie dal 2017 e dismissione entro 2020

Superbonus 110%: forfettari, pagamenti, Sal e comunicazione Enea, cosa fare entro il 31 dicembre?

Sono vari gli adempimenti richiesti a chi usufruisce del superbonus 110% in vista della fine dell’anno. Chi ha la partita Iva a regime forfettario può arrivare alla cessione del credito o allo sconto in fattura, ma seguendo opportune indicazioni. Altri adempimenti sono richiesti per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) e  i relativi pagamenti. Infine, risulta opportuno soffermarsi sull’invio della comunicazione all’Enea entro il 16 marzo prossimo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Partite Iva forfettarie: non possono detrarre l’agevolazione del superbonus 110% direttamente

Le partite Iva del regime forfettario, nell’utilizzo del superbonus 110%, non possono detrarre in modo diretto nella dichiarazione quanto spettante. Possono procedere però con la cessione del credito di imposta, trasferendo il beneficio a terzi. L’impossibilità della detrazione diretta nella dichiarazione deriva, come ha spiegato l’Agenzia delle entrate, dal fatto che si tratterebbe di una detrazione dall’imposta lorda. La spiegazione vale per i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva o alla tassazione separata.

Partite Iva a regime forfettario e superbonus 110%: cosa fare per la cessione del credito

Per questa ragione, la detrazione del superbonus 110% può essere effettuata dalle partite Iva del forfettario con lo sconto in fattura o con la cessione del credito a terzi. E il credito di imposta si può trasferire anche ai fornitori o a chi risulta cessionario nel contratto di appalto che siano in regime di partita Iva forfettaria o dei minimi. Questi soggetti terzi possono, a loro volta, usare il credito di imposta per pagare l’imposta sostitutiva spettante.

Comunicazione all’Agenzia delle entrate dello sconto in fattura o del credito di imposta

Ulteriori indicazioni sono da seguire per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dello sconto in fattura e della cessione del credito. Tale comunicazione deve essere inoltrata entro il 16 marzo 2022 per le spese effettuate durante il 2021. Ragione per la quale non risulterebbe possibile asseverare uno stato di avanzamento dei lavori (Sal) con data al 31 dicembre 2021 rispetto al giorno in cui verrà predisposta la pratica e inviata telematicamente all’Enea, adempimento che va effettuato a gennaio, febbraio e fino al 10 marzo prossimo.

Comunicazione all’Enea dei Sal risultanti al 31 dicembre 2021

L’impossibilità, in particolare, è dettata dal fatto che non è possibile inserire manualmente nell’allegato numero 2 della comunicazione, la data dello stato di avanzamento dei lavori e dell’effettiva asseverazione al 31 dicembre 2021, che è antecedente rispetto all’invio della pratica all’Enea. L’alternativa, per i tecnici, è quella di effettuare l’asseverazione per lo stato di avanzamento dei lavori di corsa, entro il 31 dicembre 2021. Ciò rendendo di fatto inutile la scadenza della comunicazione del 16 marzo 2022.

Superbonus 110% e stato di avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2021

In merito al superbonus 110% e allo stato di avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2021 è da osservare, inoltre, che devono essere rispettate determinate condizioni per avvalersi dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta. La prima condizione è che, al 31 dicembre 2021, i lavori devono essere della percentuale non inferiore al 30% del Sal e devono risultare per lo meno iniziati. Questo adempimento viene osservato mediante il rilascio dell’asseverazione dei requisiti tecnici e l’effettivo avanzamento dei lavori, oltre alla congruità delle spese.

Condizioni per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta nel superbonus 110%

Inoltre, per i lavori del superbonus 110% riguardanti i condomini e i privati che vogliano adottare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, è necessario che le inerenti spese debbano essere state già pagate. Tutti e due le condizioni (il Sal del 30% minimo certificato e le spese già pagate) devono essere verificate nello stesso anno di imposta. Pertanto, i lavori svolti nel 2021 devono rispettare le condizioni entro il prossimo 31 dicembre. In attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, l’allegato 2 della comunicazione da inviare all’Enea contiene come unica data quella nella quale si predispone la pratica per l’invio.

Comunicazione all’Enea dei lavori in superbonus 110%: in attesa di chiarimenti sull’asseverazione del Sal

Pertanto si dovrà considerare, ai fini dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta, che:

  • nello spazio della comunicazione relativo alla data, non si può inserire come data quella nel quale il tecnico asseveri lo stato di avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2021. Ciò però creerebbe problemi con la data effettiva e successiva di invio della comunicazione all’Enea essendoci un solo spazio;
  • il successivo inoltro della comunicazione all’Enea nel 2022 (entro il 16 marzo) dovrebbe recare la data di invio;
  • si attendono eventuali correzioni della procedura di comunicazione all’Enea.

Bonus facciate, cosa fare entro il 31 dicembre per avere la detrazione fiscale?

La detrazione fiscale legata al bonus facciate è possibile se il lavoro risulta terminato entro il 31 dicembre. È quanto è emerso da un’interpretazione dell’Agenzia delle entrate riguardo alla misura del 90%. Le disposizioni che regolano il bonus facciate devono infatti amalgamarsi con quanto prevede il più recente decreto legge “Antifrodi” (il numero 157 del 2021). Ragione per la quale il contribuente può usufruire della detrazione fiscale del 90% relativa al bonus facciate solo per le spese che ha sostenuto, in maniera effettiva, entro il 31 dicembre 2021.

Bonus facciate del 90%, che cos’è?

Il bonus facciate consiste in una detrazione di imposta, da dividere in dieci quote annuali costanti, fino a raggiungere il 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021. Gli interventi ammessi devono riguardare il recupero o il restauro delle facciate esterne degli immobili esistenti e ubicati in specifiche zone. Sono compresi negli interventi anche la sola pulitura o la tinteggiatura esterna. Inoltre accedono al bonus i lavori inerenti le strutture opache della facciata, su ornamenti, balconi e fregi.

Le zone A e B del bonus facciate

L’articolo 2 del decreto numero 1444 del 1968 del ministero dei Lavori Pubblici ha individuato due zone, A e B, degli interventi. La zona A riguarda gli agglomerati urbani relativi a centri storici, artistici o di specifico pregio ambientali o porzioni di essi. Sono incluse le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante agli agglomerati stessi. La zona B riguarda i territori edificati, anche solo parzialmente. I parametri ammessi per la zona B indicano che la superficie degli edifici esistenti non debba essere inferiore al 12,5% della superficie fondiaria e la densità territoriale deve essere superiore a 1,5 mc/mq.

Bonus facciate, quando sono necessari i criteri di certificazione energetica e trasmittanza termica?

Condizioni particolari riguardano il rifacimento della facciata ai fini del bonus, quando non si tratti della sola pulitura o della tinteggiatura esterna. Se i lavori comprendono anche gli interventi termici o per di più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile, è necessario:

  • osservare i criteri di certificazione energetica degli edifici fissati dal decreto del ministero per lo Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
  • soddisfare i requisiti di trasmittanza termina riportati nella Tabella 2 allegata al decreto del ministero per lo Sviluppo economico dell’11 marzo 2008.

Sconto in fattura con il bonus facciate

Il decreto “Rilancio” (articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020) ha stabilito che per gli interventi relativi al bonus facciate chi sostiene le spese ha diritto allo sconto in fattura o, in alternativa, alla cessione del credito. Il contributo dello sconto in fattura è pari all’importo del corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno fatto i lavori. I fornitori recupereranno quanto anticipato attraverso il credito di imposta per un importo pari alla detrazione spettante. Possono, a loro discrezione, cedere il credito ad altri soggetti come banche e altri intermediari finanziari.

Cessione del credito per il bonus facciate del 90%

Chi fa svolgere interventi rientranti nel bonus facciate del 90% può beneficiare della cessione del credito di imposta di pari ammontare. Può avvenire la successiva cessione del credito ad altri soggetti, incluse le banche e gli altri intermediari finanziari.

Bonus facciate del 90%, cosa fare entro il 31 dicembre 2021?

La detrazione fiscale spettante al 90% del bonus facciate può essere attribuita al contribuente solo per le spese che ha sostenuto, effettivamente, entro il 31 dicembre 2021. Entro questa data deve essere raggiunta anche l’ultimazione dei lavori e l’asseverazione del visto di congruità contenuto nel decreto numero 157 del 2021 (decreto “Antifrodi”). Le indicazioni sono contenute nell’interpello numero 914 1430 del 2021, con il quale la direzione centrale dell’Agenzia delle entrate della Regione Campania ha fornito chiarimenti a riguardo.

Il caso oggetto di risposta da parte dell’Agenzia delle entrate nell’interpello sul bonus facciate

La questione alla quale ha risposto l’Agenzia delle entrate riguarda l’istanza promossa dall’amministratore di un condominio per lavori ai fini del bonus facciate con sconto in fattura da parte dell’impresa che esegue i lavori. Il dubbio sorge in merito alla congruità delle spese: è necessario seguire quanto previsto per il superbonus 110%, con gli stati di avanzamento (Sal) o il termine dei lavori, oppure il condominio può usufruire della detrazione del 90% sull’importo degli interventi a saldo entro il 31 dicembre 2021? In quest’ultimo caso, il condominio beneficerebbe della detrazione solo sulle spese che ha effettivamente sostenuto entro fine anno. Spese che dovrebbero riportare anche il visto di congruità entro la stessa data.

Bonus facciate del 90%, entro fine anno vale il principio di cassa

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate chiarisce che sul bonus facciate del 90% vale il principio di cassa. L’Agenzia si è rifatta nella sua decisione alle precedenti circolari (la numero 2 del 2020, al paragrafo 3). Per gli altri bonus “ordinari” è possibile scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura purché siano rispettati gli stati di avanzamento (Sal) degli interventi effettivamente realizzati. Su questi ultimi, l’Agenzia delle entrate rimanda alla circolare numero 30 del 2020 e alle risposte a interrogazioni parlamentari numero 5-06307 del 7 luglio 2021 e 5-06751 del 20 ottobre scorso.

Bonus facciate, 50% ed ecobonus: come regolarsi entro fine 2021 con credito d’imposta e sconto in fattura?

Come per il superbonus 110%, anche per l’ecobonus, per il bonus 50% e per l’ecobonus la cessione del credito e lo sconto in fattura necessitano sia del visto di conformità che di quello di congruità delle spese. I due vincoli sono stati introdotti dal decreto legge numero 157 del 2021, cosiddetto “decreto Antifrodi”. In base alla nuova normativa, tutte le fatture emesse ai fini degli incentivi sugli interventi edilizi necessitano dell’osservanza ai principi della conformità e della congruità delle spese. Ci si chiede come comportarsi, dunque, in vista della fine dell’anno e cosa avviene per i lavori che sono ancora in corso.

Fatture per lavori del bonus facciate: il visto di conformità e congruità per le fatture dal 12 novembre 2021

Per poter beneficiare del credito di imposta o dello sconto in fattura, secondo quanto prevede il decreto Antifrodi, è necessario pertanto il visto di conformità e di congruità delle spese. Ciò vale per le fatture emesse a partire dal 12 novembre 2021. Nel caso del bonus facciate, è possibile tuttavia evitare questa stretta anche per le fatture eseguite dal 12 novembre. Vediamo quali sono le condizioni.

Quando non c’è il visto di conformità e congruità per le fatture emesse dal 12 novembre 2021?

Il visto di conformità e di congruità nel caso del bonus facciate per la cessione del credito e per lo sconto in fattura non è necessario per le fatture emesse anche successivamente all’11 novembre 2021 in determinati casi. In particolare, è necessario che si verifichino congiuntamente 3 condizioni stabilite dall’Agenzia delle entrate, ovvero:

  • bisogna aver ricevuto le fatture e averle già pagate;
  • aver già provveduto a riportare nella fattura lo sconto oppure l’accordo per la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate, quale stato di avanzamento dei lavoro deve esserci entro il 31 dicembre 2021?

Il visto di congruità delle spese può essere rilasciato anche se non è stato raggiunto un determinato stato di avanzamento dei lavori (Sal). E anche in assenza della dichiarazione di fine dei lavori. Alla fine dell’anno, pertanto, il beneficiario del bonus facciate potrebbe aver fatto eseguire solo il 25% dei lavori avendone già pagati il 75%. L’unica osservanza richiesta dall’Agenzia delle entrate, se non è stato raggiunto un minimo di Sal, è che i lavori siano quanto meno iniziati.

Sconto in fattura, si può pagare il 10% entro il 2021 e maturare il bonus per il 90%

Nel caso dello sconto in fattura, l’Agenzia delle entrate ha confermato che entro il 31 dicembre il contribuente può aver già versato il 10% netto del lavoro anche senza finire il lavoro entro l’anno. Il bonus, in questo caso, matura sul 90% di tutto l’importo fatturato al lordo.

Cosa avviene per le spese del bonus facciate che slittano al 2022?

Un’attenzione di riguardo deve essere posta per quanto concerne le spese che verranno affrontate nel 2022. Si tratta di spese per interventi che sono già stati iniziati nel 2021 e non ancora portati a termine oppure per nuovi lavori. In questi casi, è necessario mettere in conto che la detrazione da applicare è quella che entrerà in vigore nel 2022. Ovvero quella che, in caso di conferma della legge di Bilancio di fine anno, scenderà al 60%.

Ecobonus e bonus 50% ristrutturazioni, ecco come si procede con le detrazioni in vista della fine del 2021

Anche sull’ecobonus e sul bonus 50% relativi ai lavori edilizi, è necessario essere in regola con i visti di congruità e di conformità previsti dal decreto Antifrode. I due visti sono necessari sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura. Pertanto, le stesse regole del superbonus 110% e del bonus facciate sono vigenti per il superbonus del 50% sulle ristrutturazioni e sull’ecobous 50-65%. Anche per quanto concerne le fatture emesse a partire dal 12 novembre 2021 valgono le tre condizioni congiunte per evitare le strette dei visti di congruità e di conformità delle spese.

Lavori di miglioramento energetico, il visto di congruità era già previsto dal decreto ministeriali ‘Requisiti’

Particolare attenzione sulle nuove regole è richiesta per quanto concerne i lavori di miglioramento energetico. La congruità delle spese, in questo caso, era già prevista dal decreto ministeriale “Requisiti” del 6 agosto 2020. Più nel dettaglio, i lavori di miglioramento energetico che siano iniziati dal 6 ottobre 2020 erano già soggetti al visto di congruità delle spese. Il visto è necessario tanto che si tratti di lavori di miglioramento energetico rientranti nell’ecobonus 50-65%, quanto nel superbonus 110%, quanto ancora nel bonus facciate nel caso in cui una parte degli interventi riguardi la coibentazione. In tutte e tre queste situazioni, il decreto Antifrodi si rifà a quanto già previsto dal decreto Requisiti in merito alla congruità delle spese sostenute.

Cosa avviene per tutte le spese per le quali non vige l’obbligo di congruità?

Per tutte le spese per le quali non vige l’obbligo di congruità perché non rientranti nell’ambito di applicazione del decreto Requisiti, è necessario attendere un nuovo provvedimento del ministero per la Transizione ecologica (Mite). Si tratta, pertanto, di interventi rientranti nel bonus delle ristrutturazioni, nel sismabonus e nel bonus facciate senza coibentazione. Al momento è necessario rifarsi ai prezzari regionali, ai listini delle Camere di commercio, ai listini ufficiali o, solo in ultima analisi, a quelli relativi al mercato del luogo. Si può detrarre le spese fino al costo massimo ammesso delle spese non congrue: l’eventuale parte eccedente è indetraibile.

 

Superbonus 110%, cosa bisogna fare entro fine anno?

La scadenza del 31 dicembre, in particolare quella del 2021, è cruciale per le detrazioni del superbonus 110% e per le altre agevolazioni edilizie. La legge di Bilancio 2022, in via di approvazione, anticipa la riduzione del bonus facciate dal 90% al 60% a partire dal 2022. Decurtazioni sono previste anche per il bonus mobili previsto per 5 mila euro anziché per 16 mila.

Le novità del decreto legge Antifrodi: necessario prestare attenzione alle date delle fatture e dichiarazione redditi

Tuttavia, recenti novità sono intervenute sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito di imposta del superbonus 110% (e di altre detrazioni per lavori edilizi) con assoggettamento alle disposizioni del recente decreto Antifrodi. In questo ambito è necessario prestare attenzione alle dichiarazioni dei redditi e alle date di emissione delle fatture per gli obblighi inerenti i visti di conformità e di congruità.

Superbonus 110% e bonus dell’edilizia, cosa ci si aspetta per il 2022?

Fermo restante le disposizioni fiscali, si possono fare delle previsioni sulle agevolazioni edilizie dei prossimi ani. Per le detrazioni edilizie ordinarie dovrebbe arrivare la proroga triennale, mentre il superbonus 110% dei condomini dovrebbe essere confermato fino al 2025. Le disposizioni del decreto Antifrodi del 12 novembre 2021 andrà proprio nella direzione di regolare le agevolazioni edilizie dei prossimi anni, ponendo vincoli alle misure attualmente in vigore. Gli interventi edilizi devono essere improntati alla congruità delle spese e al visto di conformità per beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

Quali sono gli elementi per beneficiare degli sconti fiscali?

Tre, sotto il profilo fiscale, sono le regole da tener presente nella richiesta e nell’utilizzo delle agevolazioni per gli interventi edilizi. Il primo riguarda le detrazioni che devono essere applicate con le regole vigenti nell’anno in cui si sostiene la spesa. Inoltre, i lavori devono essere fissati entro la scadenza prevista dalla normativa, fermo restando che l’ultimazione può avvenire anche successivamente. Per le detrazioni dell’anno 2021 relative alle spese già sostenute l’intervento deve essere quanto meno cominciato. Per il superbonus 110% la norma stabilisce particolari regole per lo stato di avanzamento dei lavori (Sal).

Superbonus 110%, per la cessione del credito o lo sconto in fattura il Sal nel 2021 deve essere del 30% minimo

Per chi ha fatto iniziare lavori rientranti nel superbonus 110% e volesse beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta sulle spese già sostenute nell’anno, è necessario che lo stato di avanzamento dei lavori sia arrivato ad almeno il 30%. I Sal, inoltre, non possono superare il numero di due con una percentuale di avanzamento del 30% ciascuno.

Sconto in fattura o cessione del credito di imposta nel superbonus 110%: cosa bisogna fare entro il 31 dicembre 2021?

Entro fine anno è necessario arrivare al Sal minimo del 30% o del 60%, altrimenti non si può richiedere lo sconto in fattura e nemmeno la cessione del credito di imposta. Con Sal al di sotto delle soglie minime, la detrazione del superbonus va usata direttamente nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Pertanto, il visto di conformità e congruità vale per la cessione del credito e lo sconto in fattura per verificare la corretta applicazione delle spese e la congruità degli importi sostenuti per gli interventi.

Visto di congruità per i lavori del superbonus 110%: cosa significa?

Sempre nel caso del superbonus 110% con Sal non raggiunti entro fine anno (con detrazioni, anche per scelta del beneficiario, direttamente nella prossima dichiarazione dei redditi), è necessario il visto di conformità. Tale visto non è richiesto se la dichiarazione viene presentata direttamente all’Agenzia delle entrate tramite la precompilata oppure al sostituto di imposta che si occupa dell’assistenza fiscale.

Visto di congruità e conformità, come regolarsi con le fatture?

Le norme sul visto di congruità per i lavori ricadenti nel superbonus 110% sono relative alle fatture emesse a partire dal 12 novembre 2021. Tale obbligo è previsto dal decreto legge numero 157 del 2021. All’adempimento sono soggette sia le imprese che le persone fisiche. Sono escluse dal visto le spese dell’anno 2020 riportate nei modelli 730 o Redditi 2021. In tal caso, si ricorre alla vecchia disciplina (esente dal visto di conformità e congruità) anche se le fatture sono datate dopo l’11 novembre 2021. Le spese dell’anno in corso necessitano invece la verifica della data in cui sono state sostenute. Quelle sostenute dal 12 novembre 2021, infatti, sono assoggettate ai due visti.

Superbonus 110% e sismabonus, cosa è importante controllare del contratto di appalto?

Superbonus 110% e sismabonus mettono di fronte l’amministratore di condominio e l’assemblea condominiale a varie problematiche inerenti, in primo luogo, il contratto di appalto. Quest’ultimo è disciplinato dagli articoli a partire dal 1655 del Codice civile. Si tratta del contratto mediante il quale una parte assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro.

Per il superbonus 110% si utilizza la prassi degli appalti integrati di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori

In ambito di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori rientranti nel superbonus 110%, per prassi si parla di “appalti integrati”, che si ritrovano già nei contratti di lavori pubblici. Data la complessa disciplina, è necessario prestare particolare attenzione a quegli aspetti che potrebbero presentare le maggiori problematicità.

Superbonus 110%, quali clausole non devono essere accettate

Tra le clausole da non accettare nel contratto inerente il superbonus 110% vi è quella in cui l’amministratore, che agisce da committente, garantisca all’appaltatore la regolarità urbanistica dell’edificio. Tale garanzia deve essere attestata dai tecnici. È da evitare anche la clausola per la quale l’appaltatore si possa ritenere libero di cedere il contratto a terzi mediante l’invio di una normale raccomandata all’amministratore. Da evitare, inoltre, la piena libertà nel ricorso ai subappaltatori senza poter prestare opposizione per validi motivi.

Quando è opportuno lo sconto in fattura nel superbonus 110%?

Tra le modalità di fruizione del superbonus 110%, è opportuno scegliere lo sconto in fattura nel momento in cui l’efficacia del contratto risulti sospesa all’ottenimento di quanto richiesto, in termini di finanziamento, alla banca. Il finanziamento serve per saldare lo stato di avanzamento dei lavori (Sal). Sullo sconto in fattura è necessaria la verifica dei massimali di spesa disciplinati dalle norme. In tal caso, è opportuno inserire il dato corretto sulle unità immobiliari e le eventuali pertinenze rientranti nell’edificio. Si tratta di un’accortezza utile per avere certezza di avere a disposizione i documenti necessari per la verifica delle pertinenze stesse.

Come va indicato il corrispettivo dei lavori nel superbonus 110%?

Nel contratto dei lavori devono essere indicati chiaramente:

  • quale sarà il corrispettivo totale per eseguire i lavori nelle parti comuni del condominio. Il corrispettivo va indicato incluso di Iva, oneri di sicurezza e finanziari. Tutte le somme devono rientrare nello sconto in fattura grazie al quale matura il credito di imposta del 110%;
  • quali sono le date di inizio e di fine dei lavori. È necessario allegare anche il cronoprogramma e le penali inerenti agli inadempimenti;
  • chi è il direttore dei lavori. La figura deve essere nominata dal responsabile dei lavori e dal committente;
  • quali sono gli interessi da pagare nel caso in cui si verifichino dei ritardi nei versamenti delle rate;
  • qual è l’aliquota Iva che deve essere applicata ai lavori;
  • chiarire quali lavori si riferiscano al superbonus 110% e quali devono essere indicati in fattura come bonus facciate (90% e 60%) o come bonus ristrutturazioni (beneficio del 50%);
  • quali sono i costi a carico del committente e come intende pagarli attraverso il bonifico bancario detto “parlante”. È necessario indicare il conto corrente del soggetto appaltatore e le tre rate di avanzamento dei lavori con proporzione del 30%, del 60% e del collaudo.

Quali altri elementi devono essere indicati chiaramente nel contratto ai fini del superbonus 110%?

Ai fini del beneficio del superbonus 110%, è necessario altresì indicare chiaramente nel contratto dei lavori da fare:

  • per quali motivi i lavori potrebbero subire una sospensione ordinata dal direttore dei lavori. Rientrano tra le cause le condizioni climatiche, la forza maggiore o altre circostanze;
  • disciplinare come devono essere ripresi i lavori in caso di sospensione o come può essere risolto il contratto con le varie implicazioni, anche ai fini delle detrazioni fiscali;
  • indicare le possibili variazioni rispetto al progetto iniziale relativo ai lavori da svolgere. Le variazioni possono provenire per iniziativa del committente o dell’appaltatore, ma devono essere autorizzate dal direttore dei lavori.

Cosa avviene in caso di eventi non prevedibili sui lavori per il superbonus 110%?

Può capitare che, dopo la stipula del contratto dei lavori da fare ai fini del superbonus 110%, possano sopraggiungere eventi non prevedibili e non imputabili all’appaltatore. Quest’ultimo può ritenere di dover procedere con delle modifiche al progetto originario dei lavori. Le modifiche possono essere o meno accettate dal committente dei lavori. Il contratto potrà contenere, dunque, anche eventuali incrementi di corrispettivo per questi casi.

La polizza decennale sui lavori fatti per il superbonus 110%

A decorrere dal giorno di emissione del certificato di ultimazione dei lavori validi per il superbonus 110%, l’appaltatore deve stipulare la polizza indennitaria per i casi di rischio di rovina dell’opera. La rovina può essere anche parziale. La polizza a copertura dei rischi deve avere validità decennale con decorrenza dall’emissione del certificato di fine dei lavori. Tra i rischi coperti dalla polizza vi sono anche quelli relativi all’errata posa in opera o ai difetti dei prodotti utilizzati.

Bonus casa e superbonus, la circolare Ade sul visto di conformità

2Bonus casa e superbonus l’agenzia delle entrate ha inviato alcuni chiarimenti in merito all’obbligo del visto di conformità e all’asseverazione di congruità dei prezzi.

Bonus casa e superbonus, l’ultimo comunicato dell’Ade

L’agenzia delle entrate ha pubblicato le nuove linee guida in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia, in base alle modifiche introdotte dal Dl 157/2021. In particolare ci si concentra su due aspetti:

  • i nuovi obblighi relativi al visto di conformità;
  • l’asseverazione sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi.

Tanto per spiegare meglio, il visto di conformità serve ad attestare il diritto al beneficio. Mentre l’asseverazione attesta la congruità delle spese sostenute. Anche se il decreto ha esteso i casi in cui sono previsti di obbligatorietà, ma anche i casi in cui non è obbligatorio che il contribuente invii in autonomia la precompilata. Oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta, o ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Ecco cosa cambia per il visto di conformità nel Superbonus

La circolare introduce una novità in merito al visto di conformità sui datti relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione. Il decreto ha esteso l’obbligo del visto anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione dei redditi. Quindi non più solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

Comunque si applica alle fatture emesse e dei pagamenti intervenuti dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi. Tale criterio vale per le persone fisiche e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali. Tuttavia il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale. Infine la circolare specifica che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Le novità per gli altri bonus

Un’altra novità riguarda anche gli altri bonus. Pertanto, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. Dunque l’attestazione deve riferirsi a lavori che siano iniziati certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. Inoltre le comunicazioni delle opzioni inviate entro giorno 11 novembre 2021, non sono soggette alla nuova disciplina. Pertanto non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

Infine l’obbligo di apposizione del visto e l’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 abbiano assolto il pagamento della fattura del fornitore, oppure hanno esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediate la relativa annotazione, anche se non abbiano provveduto alla comunicazione all’agenzia delle entrate.

Bonus casa e superbonus, i controlli sulle comunicazioni

Una volta effettuate le comunicazione all’Agenzia delle entrate, quest’ultima ha cinque giorni lavorativi per sospendere la pratica, per un periodo non superiore a trenta giorni. Quindi, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa, al massimo 30 giorni. Infine l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto disposto dalla legge.