Detrazione fiscale fino al 110% per l’eliminazione barriere architettoniche: come fare?

Come beneficiare della detrazione fiscale fino al 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sugli interventi che prevedono la detrazione fiscale sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Deve considerarsi che, da giugno del 2021, a tal fine si può utilizzare anche il sisma bonus. Il beneficio fiscale, dunque, va verificato in presenza di superbonus 110% o nei limiti del bonus casa e sisma o, infine, come interventi trainanti.

Detrazione fiscale spese per eliminare barriere architettoniche: dove vanno collocate nel modello 730?

Nel modello 730 di dichiarazione dei redditi le spese per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche vanno collocate nella colonna 2 dei righi E 41, E 42 ed E 43. È necessario utilizzare il codice “20”. L’agevolazione fiscale del 110% si può ottenere per i lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 2021 congiuntamente ad almeno un lavoro trainante dell’ecobonus. In tal caso, dunque, rientrano nella detrazione fiscale del super ecobonus pari al 110%. In particolare, il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) fa riferimento, alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16 bis, ai lavori per abbattimento le barriere architettoniche nei quali rientrano anche montacarichi e ascensori e alla realizzazione di qualsiasi strumento, anche di robotica e di tecnologia avanzata, che permetta la mobilità esterna ed interna alle abitazioni alle persone portatrici di handicap. Queste ultime sono definite, in base alla situazione di gravità, dal comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992.

Super bonus 110% su interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: a quali condizioni?

Peraltro, per i lavori a decorrere dal 1° giugno del 2021, si può utilizzare il superbonus con detrazione fiscale del 110% anche per gli interventi congiunti con il super sisma bonus 110%. L’operazione è possibile anche nel caso del sisma bonus acquisti. L’allargamento dei lavori di rimozione delle barriere architettoniche al perimetro del superbonus 110% opera anche a favore di persone ultrasessantacinquenni. Non vi è, come nel caso della detrazione ordinaria del 50% dell’abbattimento delle barriere architettoniche, alcuna limitazione dei contribuenti all’accesso del superbonus 110%. Le stesse limitazioni non persistono nemmeno in assenza di un inquilino o di un condomino con disabilità.

Limiti di spesa per gli interventi di superbonus 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche

I tetti di spesa del superbonus per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche trainati dal superbonus, sono uguali a quelli previsti per i lavori del bonus ristrutturazione. Questi ultimi sono disciplinati dall’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Concorrono al tetto di spesa anche eventuali costi sostenuti per svolgere lavori antisismici, sia nel bonus ordinario che nel super sisma bonus. Il contribuente può aver fatto svolgere i lavori anche gli anni prima, a meno che non si tratti di lavori autonomi. Ossia di interventi che non costituiscano il mero proseguimento di interventi precedenti. L’ammissione alla detrazione di questi lavori è suscettibile di verifica dei costi ammissibili nei limiti fissati annualmente.

Abbattimento delle barriere architettoniche, limite di spesa se trainato dal super ecobonus

Quindi, i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche trainati dal super ecobonus hanno il tetto di spesa:

  • di 96 mila euro maggiorato dei tetti di spesa previsti per ognuno degli interventi rientranti nei lavori trainanti eco;
  • di soli 96 mila euro nel caso in cui l’abbattimento delle barriere architettoniche è trainato dal super sisma bonus. Tale limite sussiste anche nel caso di interventi antisismici.

Tetti di spessa di 96 mila euro di parti comuni di un edificio e singoli unità abitative

Il tetto di spesa di 96 mila euro sussiste anche per le unità abitative e per le relative pertinenza, anche se l’accatastamento sia avvenuto separatamente. I riferimenti normativi si ritrovano nelle circolari dell’Agenzia delle entrate:

  • numero 121 del 19988, paragrafo 2.6;
  • numero 7/E del 2018 da pagina 221.

La detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche deve essere goduta autonomamente dai proprietari delle unità abitative di un edificio per le parti comuni. Lo stesso vale anche per il solo proprietario dell’intero immobile (fino a quattro unità abitative).

Quando la detrazione fiscale per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche prevede il tetto di 192 mila euro di spesa?

Il tetto di spesa per la detrazione fiscale inerente i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche può salire fino a 192 mila euro nel caso in cui:

  • si tratti di interventi nelle parti comuni di un edificio e sulle singole unità immobiliari;
  • 96 mila euro è il tetto per gli interventi interessanti le parti comuni dell’edificio;
  • ulteriori 96 mila euro è il tetto per i lavori interessanti la singola unità immobiliare.

Dunque, se in un condominio viene installato un montacarichi e un contribuente fa degli interventi anche all’interno della propria unità immobiliare di abbattimento delle barriere architettoniche, il superbonus è goduto nei due tetti di spesa di 96 mila euro:

  • per gli interventi delle parti comuni del condominio per la porzione di detrazione fiscale di spettanza di ciascun proprietario di unità abitative;
  • sui lavori interessanti la propria unità abitativa.

Interventi trainanti del superbonus 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche: quali detrazioni fiscali?

Da ultimo, la detrazione fiscale per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche spettano nella percentuale del 110% anche per i lavori trainati al 110%. Gli interventi trainanti del super ecobonus sono quelli previsti:

  • dai codici della sezione IV da 30 a 33;
  • spese nel super sisma bonus sostenute dal 1° giugno 2021 per i codici 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici protetti da regolamenti urbanistici, edilizi e ambientali

Cosa avviene per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici protetti da vincoli culturali e del paesaggio, o da regolamenti urbanistici, ambientali o edilizi? In tal caso la detrazione fiscale del superbonus 110% si applica anche se i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche non rientrano tra i lavori trainanti del super ecobonus. Tuttavia, per l’ammissibilità di tali lavori è necessario rispettare:

  • i requisiti tecnici elencati dal decreto del 6 agosto 2020 del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise);
  • gli aumenti delle classi energetiche di cui il comma 2 dell’articolo 119 del Dl numero 34 del 2020.

Sisma bonus e superbonus 110%, come ottenere la detrazione fiscale?

Come si ottiene la detrazione fiscale dal sisma bonus ordinario e dal superbonus 110% mediante la compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi? È importante la giusta collocazione nel modello e la presentazione delle varie asseverazioni che attestino la riduzione del rischio sismico e la congruità dei costi sostenute. Inoltre, è necessario sottolineare che l’agevolazione può essere goduta in vari modi:

  • come sisma bonus ordinario;
  • detrazione del 110% mediante superbonus;
  • in abbinamento al bonus facciate su spese effettuate chiaramente differenti;
  • superbonus 110% esteso agli interventi sulla facciata in completamento dei lavori di riduzioni del rischio sismico.

Sisma bonus, dove si colloca nel modello 730?

La collocazione del sisma bonus nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è ai righi E 41, E 42 ed E 43. Tale detrazione fiscale vale anche per le seguenti tipologie di lavori:

  • lavori di riduzione del rischio sismico effettuati anche sulle facciate;
  • superbonus 110% sisma e bonus facciate con differente contabilizzazione delle relative spese e nel rispetto delle regole di detrazioni secondo quanto prevede la risposta all’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 538 del 2020;
  • applicazione del bonus facciate in relazione al super sisma bonus 110% purché i lavori alla facciata completino quelli di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110% riduzione rischio sismico e bonus facciate, come si applica la detrazione?

Dunque, il super sisma bonus con detrazione fiscale del 110% e tetto di spesa fissato a 96 mila euro, si applica anche ai costi sostenuti rientranti negli interventi edilizi occorrenti per completare la ristrutturazione. In questo ambito rientrano anche gli interventi effettuati sulle facciate degli edifici. Nel caso in cui le due tipologie di interventi (super sisma bonus 110% e lavori sulla facciata) risultino indipendenti e non di completamento, il bonus facciate si applica con detrazione fiscale del 90% per le spese sostenute nell’anno di imposta 2021 (60% per i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2022). In tal caso le spese risultano autonome l’una rispetto all’altra e seguono una contabilità differente.

Bonus sisma, quali sono le asseverazioni necessarie?

In merito alle asseverazioni occorrenti per i lavori rientranti nel bonus sisma, sono due in particolare i documenti da disporre. Il primo è l’asseverazione tecnica dei lavori; il secondo è l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute per l’intervento stesso. Nel primo caso, l’asseverazione tecnica dei lavori consiste nella presentazione di un primo documento, l’allegato B, e di un secondo documento. Quest’ultimo riguarda la riduzione tecnica del rischio sismico. Tale documento è previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture numero 58 del 17 febbraio 2017. Il provvedimento è stato modificato dal decreto ministeriale numero 329 del 6 agosto 2020.

Asseverazioni sismabonus ordinario e superbonus 110% per i lavori di riduzioni rischio sismico: quali sono?

Le stesse asseverazioni tecniche devono essere effettuate anche per il sismabonus ordinario, che non permette la detrazione del 110% come per il superbonus. Per quest’ultimo, tuttavia, la riduzione del rischio sismico non deve essere di 1 o di 2 classi come invece richiesto al sisma bonus ordinario secondo la spiegazione fornita dall’Agenzia delle entrate nella circolare 24/E del 2020. La certificazione di riduzione del rischio sismico è già contenuta nell’allegato B relativa all’Attestazione preventiva del progettista; nell’allegato B 1, relativo al direttore degli interventi; e nell’allegato B 2, quello del collaudatore statico.

Asseverazione di congruità dei costi del bonus sisma: come si procede?

In merito alla seconda asseverazione, quella di congruità delle spese sostenuti agli interventi rientranti nel bonus sisma e superbonus 110%, è necessario rifarsi al decreto del ministero dei trasporti numero 28 del 2017. La certificazione di congruità delle spese è esclusa solo per il sisma bonus acquisti. L’asseverazione di congruità dei costi sostenuti si trova già nell’allegato 1 relativo allo stato di avanzamento dei lavori (Sal); nell’allegato B, ovvero sull’attestazione preventiva del progettista; e nell’allegato B 1 del direttore degli interventi.

Quali asseverazioni dei lavori del superbonus e bonus sisma devono essere inviate all’Enea?

Le uniche asseverazioni tecniche di riduzione del rischio sismico e di congruità dei costi sostenuti che vanno inviati all’Enea riguardano i lavori di efficientamento energetico con detrazione fiscale del 110%. Maggiori informazioni sono disponibili nella guida realizzata dall’Agenzia delle entrate sul 110% del 24 luglio 2020. Per gli altri interventi sopra trattati, non va inoltrata copia delle asseverazioni all’Enea. È invece previsto che le asseverazioni siano presentate allo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) di competenza territoriale. Lo stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 all’articolo 5. Maggiori dettagli sono disponibili nel decreto dell’Agenzia delle entrate numero 35873 dello scorso mese di febbraio.

Superbonus 110%, acconti senza raggiungere il 30% di Sal: come cederli o detrarli?

Cosa fare nel caso in cui il contribuente abbia versato degli acconti nel 2021 e nel 2022 ma non si sia raggiunto il 30% di stato di avanzamento dei lavori per gli interventi rientranti nel superbonus 110%? In generale si può dire che se non si è raggiunta la soglia del 30% di Sal nel 2021, si possono cedere gli acconti del 2022 nel caso in cui la percentuale venga raggiunta. E, dunque, per il primo stato di avanzamento dei lavori del 2022, il contribuente può procedere con la cessione dei crediti di imposta sugli acconti versati nel solo anno 2022.

Superbonus 110%, primo stato di avanzamento del 30% degli interventi: come procedere con la rendicontazione?

La casistica riguarda i casi nei quali, per gli interventi del superbonus 110%, il contribuente abbia versato degli acconti nell’anno 2021. Nonostante i versamenti, può capitare che i lavori non raggiungano il primo stato di avanzamento del 30% entro il 31 dicembre 2021. I lavori raggiungono poi la soglia del 30% del primo Sal nell’anno 2022. La rendicontazione da effettuare in questa situazione è la seguente:

  • i corrispettivi maturati in merito agli interventi effettuati negli anni 2021 e 2022, fino al raggiungimento del primo Sal;
  • gli acconti già versati nello scorso anno e durante l’anno in corso, fino al raggiungimento del primo stato di avanzamento dei lavori del 30%;
  • il totale degli acconti da corrispondere, calcolato mediante la differenza tra le due prime voci.

Superbonus 110%, i crediti di imposta degli acconti cedibili sono solo per quelli del 2022

Rispetto alla situazione sopra descritta degli acconti e del primo stato di avanzamento dei lavori del superbonus 110%, la cessione del credito di imposta si può esercitare solo per i pagamenti effettuati durante l’anno in corso. In tal caso, si applica il criterio di cassa come chiarito dall’Interpello all’Agenzia delle entrate numero 56 del 2022. In particolare, l’Agenzia delle entrate aveva fornito risposta a un istante che aveva intenzione di avvalersi della cessione del credito di imposta a una banca, avendo versato nell’anno 2021 acconti per i lavori in superbonus 110%.

Agenzia delle entrate su versamento acconti e cessione dei crediti di imposta al raggiungimento del primo Sal

La risposta dell’Agenzia delle entrate al quesito posto dall’istante si basa su quanto prevede il comma 1 bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio. Nel caso in cui per gli interventi ammessi al superbonus 110% sia prevista l’emissione di stati di avanzamento dei lavori, è possibile esercitare l’opzione di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura “solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”. Nel caso di valutazione dell’Agenzia delle entrate, trattandosi di lavori a cavallo tra più periodi di imposta con il primo Sal che verrà emesso nell’anno 2022, “è possibile esercitare l’opzione di cessione del credito corrispondente al superbonus 110% solo qualora il predetto Sal si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.

Il criterio di cassa sugli acconti dei lavori del superbonus 110%

Sul criterio di cassa l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: “Considerato, inoltre, che il Sal emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione della cessione del credito di imposta potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cosiddetto criterio di cassa”.

Acconti superbonus 110% versati nel 2021, cosa si può fare?

Peraltro, sugli acconti versati nell’anno 2021, invece, si può usufruire della relativa detrazione fiscale del superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta. Eventualmente, si può optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite. A titolo di esempio, se un contribuente ha un Sal del 30% a fine giugno 2022 per lavori in superbonus 110% e per un importo di 10 mila euro, si potrà:

  • cedere i crediti di imposta maturati sugli acconti del 2022 effettuati con bonifici parlanti, ad esempio, per somme pari a 2 mila euro dei 10 mila euro;
  • gli acconti dello scorso anno, pari a 8 mila euro, si possono portare in detrazione fiscale nel modello 730 del 2022. Per questi importi il contribuente deve seguire, in questo caso, il principio di cassa. E dunque gli corrispondenti al momento in cui ha fatto il versamento.

Superbonus 110% e cessione dei crediti di imposta delle rate residue

In ogni modo, per gli acconti versati nell’anno 2021 relativi a lavori rientranti nel superbonus 110%, si può scegliere la cessione del credito di imposta per le rate susseguenti non fruite con la detrazione fiscale. In questo caso, però, non si può esercitare l’opzione di scelta dello sconto in fattura. Infatti, il contribuente ha già versato versate nell’anno 2021 le relative fatture emesse dal fornitore. Tuttavia, nella risposta all’Interpello numero 56 del 2022, l’Agenzia delle entrate non ha fornito delucidazioni in merito al fatto il contribuente possa procedere con la cessione dei crediti di imposta delle rate residue della detrazione:

  • solo dopo la conclusione degli interventi, inviando anche l’asseverazione prevista all’Enea o allo Sportello unico per l’edilizia (Sue);
  • al raggiungimento del primo stato di avanzamento dei lavori per la relativa soglia del 30%.

Super ecobonus 110%, come si percepisce la detrazione fiscale nel 730?

Come si percepisce la detrazione fiscale del super ecobonus del 110% nel modello 730 utile per la dichiarazione dei redditi? Per beneficiare della detrazione fiscale è necessario utilizzare, nel modello 730 del 2022, la prima colonna dei righi E 61 ed E 62. Si tratta dei righi riguardanti le tipologie dei lavori.

Quali sono i codici da utilizzare nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi e la detrazione fiscale del super ecobonus 110%?

All’interno dunque delle sezioni dedicate del modello 730 per la dichiarazione dei redditi e ai fini della detrazione fiscale del super ecobonus 110%, devono essere utilizzati i codici dei lavori da due a sette, il 12, il 13, il 14 e il 16. Sono questi i codici inerenti i lavori trainati. Relativamente a questi interventi, inoltre, bisogna spuntare la colonna numero sei, quella del 110%. Per i lavori trainanti, è occorrente utilizzare i codici che vanno da 30 a 33.

Super ecobonus 110%, cosa avviene se non si è raggiunto il 30% di Sal al 31 dicembre 2021?

Un’attenzione particolare deve essere posta per i lavori in super ecobonus 110% che non sono avanzati al 30% di Sal al 31 dicembre 2021. Per questi lavori i contribuenti:

  • non sono riusciti a cedere il relativo credito di imposta ai soggetti ammissibili nel corso del 2021;
  • è stato negato lo sconto in fattura;
  • si possono dunque detrarre i relativi importi delle spese nella dichiarazione dei redditi del 2022 per i costi sostenuti nell’anno di imposta 2021.

Cosa avviene per i lavori in super ecobonus 110% che non sono giunti a conclusione nel 2021?

Si tratta, pertanto, di interventi rientranti nel super ecobonus con detrazione fiscale del 110% che, seppure iniziati nel corso del 2021, non sono ancora giunti a conclusione nell’anno 2022. L’unico modo per il contribuente di ottenere il vantaggio fiscale è la detrazione, non potendosi praticare le vie della cessione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti di imposta. Con la detrazione fiscale, il contribuente può procedere con il vantaggio nella dichiarazione dei redditi spalmando l’importo spettante in 5 rate annuali. Anche se questo meccanismo potrebbe generare un altro problema, ovvero quello dell’incapienza dell’Irpef rispetto a quanto spettante come detrazione fiscale dal super ecobonus 110%. Risulta pertanto necessario prestare attenzione alla capienza delle imposte rispetto alla “moneta fiscale” spettante.

Quali sono i lavori che generano detrazione fiscale del 110% per la dichiarazione dei redditi 2022?

La normativa sui bonus edilizi prevede che i lavori che possano generare la detrazione fiscale del 110% nella dichiarazione dei redditi del 2022, sono:

  • l’ecobonus 110%;
  • il super sismabonus;
  • i lavori del fotovoltaico;
  • gli interventi sugli accumulatori;
  • i lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche.

Per tutti questi lavori è possibile procedere con la detrazione fiscale degli acconti versati nell’anno di imposta (il precedente rispetto all’anno prima sia della presentazione della dichiarazione dei redditi che del termine dei lavori stessi).

Quali sono le certificazioni necessarie per la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi dei lavori in super ecobonus 110%?

Per i lavori a cavallo tra un anno e il successivo, ai fini della detrazione fiscale e della dichiarazione dei redditi del super ecobonus 110% non è necessario:

  • procedere con l’asseverazione di congruità dei costi sostenuti. Il documento è contenuto all’interno dell’asseverazione relativa ai requisiti tecnici che va inviata all’Enea nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli interventi o allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) alla conclusione dei lavori;
  • l’attestazione relativa al fatto che i lavori non siano ancora conclusi. Questo tipo di documentazione, secondo quanto prevede il comma 1 quater dell’articolo 4, del decreto del 19 febbraio 2007, deve essere presentata in carta libera solo per gli interventi in ecobonus iniziati in data antecedente al 6 ottobre 2020.

Super ecobonus 110%, quali asseverazioni servono per gli acconti pagati dopo il 12 novembre 2021?

In merito agli acconti pagati a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto legge “Antifrodi”, è necessario il visto di conformità nel modello 730 per chi applica il criterio di competenza dei costi (o di cassa). Tale visto non è necessario se il modello 730 è presentato da un sostituto di imposta, oppure se viene presentato il modello 730 precompilato, anche con correzioni effettuate dal contribuente.

Cosa avviene se il contribuente apporta delle modifiche al modello 730 precompilato in merito alle detrazioni del super ecobonus?

Nel caso in cui il contribuente dovesse apportare delle modifiche circa i dati riportati nel modello 730 precompilato sulle spese sostenute in ambito di super ecobonus 110%, anche senza doversi rivolgere a un commercialista o a un Centro di assistenza fiscale (Caf), potrà procedere con la presentazione del modello direttamente (senza l’ausilio del Caf o del commercialista) per l’apposizione del visto di conformità delle spese sostenute. Il visto, peraltro, non deve essere richiesto per la dichiarazione dei redditi che riporta già la detrazione fiscale spettante. La certificazione, in questo caso, riguarda la presenza delle condizioni necessarie affinché si possa aver diritto alla detrazione fiscale del super ecobonus 110%.

Quando va richiesto il visto di conformità dell’intera dichiarazione dei redditi?

Il visto di conformità delle spese sostenute ai fini del super ecobonus 110% per il modello 730 deve essere richiesto dal contribuente per l’intera dichiarazione dei redditi nel caso in cui presenta il modello 730 mediante il commercialista o un Caf. Procedendo in questa maniera, non è necessario il visto specifico del super ecobonus 110% perché quello del 730 lo sostituisce.

Cosa avviene per la dichiarazione dei redditi dei bonus edilizi con detrazione fiscale non del 110%?

Riguardo alle detrazioni dirette nelle dichiarazioni dei redditi (con utilizzo del modello Redditi) dei bonus edilizi che non diano diritto alla detrazione fiscale del 110%, non occorre il visto di conformità specifico. Tale visto è, invece, necessario quando si fanno le comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per le spese pagate a partire dal 12 novembre 2021 per le detrazioni fiscali di bonus non rientranti nel 110%. Anche questi bonus possono essere, infatti, beneficiabili mediante la scelta di una delle due opzioni, ovvero lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Superbonus 110%, con le ultime novità Pmi tagliate fuori dal bonus

Con le ultime novità sul superbonus 110%, a essere tagliate fuori dai lavori sono le piccole e medie imprese. La certificazione Soa, obbligatoria per gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023, rappresenta un percorso a ostacoli nel quale le imprese più piccole, costituenti il 90% del tessuto operante nel settore edile. Molte delle imprese rischiano, dunque,  l’esclusione dal superbonus 110% e dagli altri interventi dei bonus edilizi se non sono qualificate. Le novità sono contenute nel decreto legge numero 21 del 2022, il cosiddetto decreto “Ucraina bis”. Il provvedimento è stato convertito nella legge numero 51 del 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 117 dello scorso 20 maggio.

Superbonus 110% e bonus edilizi: che cos’è la certificazione Soa facoltativa dal 1° luglio 2022?

Le novità più importanti in tema di superbonus 110% del decreto legge riguardano le certificazioni che le imprese operanti nell’edilizia dovranno possedere per portare avanti interventi rientranti nel superbonus 110% o negli altri bonus edilizi. La Soa viene rilasciata da organismi di certificazione che valutano sia i requisiti economici e organizzativi, che quelli tecnici. Attualmente, la certificazione Soa viene richiesta per le opere pubbliche di importo a partire dai 150 mila euro. Nel perimetro del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi, il decreto legge prevede la scelta facoltativa della certificazione per le imprese che svolgono i relativi lavori a partire dal 1° luglio prossimo, con obbligo di certificazione a decorrere dal nuovo anno.

Certificazione Soa per i lavori di superbonus 110%: quali sono gli obblighi?

In particolare, dal 1° gennaio 2023 le imprese dovranno dimostrare di avere per lo meno provveduto a presentare domanda. L’istanza si presenta agli enti certificatori della Soa. La qualifica prevede la richiesta tra le 48 categorie presenti, 13 per i lavori generali e 35 per gli interventi specialistici. Tuttavia, dal punto di vista delle qualifiche da ottenere, bisognerà attendere le interpretazioni sui lavori che si possono compiere. Ad esempio, la qualifica generale OG 1, relativa alle opere generali per gli edifici civili e industriali, può bastare oppure nel caso in cui si effettuino lavori di riqualificazione energetica, sono occorrenti anche le qualifiche OG 09 e OG 11, inerenti queste ultime agli impianti per la produzione dell’energia elettrica e per gli impianti tecnologici?

Quali sono le certificazioni Soa che potrebbero essere coinvolte nel superbonus 110% e bonus edilizi?

Ecco dunque che le principali qualifiche Soa che potrebbero essere coinvolte nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi potrebbero essere, per le opere generali:

  • OG1, gli edifici civili e industriali;
  • OG 2, le opere di manutenzione degli immobili tutelati e di restauro;
  • OG9, gli impianti per produrre energia elettrica;
  • OG 11, gli impianti tecnologici.

Per i lavori specialistici, le principali qualifiche Soa sono:

  • OS 3, gli impianti idrici, sanitari, cucine e lavanderie;
  • OS4, gli impianti elettromeccanici trasportatori;
  • OS 18 A, i componenti strutturali in acciaio;
  • OS23, la demolizione delle opere;
  • OS 27, gli impianti per la trazione elettrica;
  • OS28, gli impianti termici e di condizionamento;
  • OS 32, le strutture in legno.

Spese detraibili in base al reddito: quali sono e come procedere col bonus fiscale

Quali sono le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi con variazione in base al reddito? Si tratta di tutta una serie di spese sostenute nel periodo di imposta la cui detrazione è ammissibile entro specifici limiti di reddito complessivo. Al di sopra della soglia di reddito, si perde la detraibilità.

Quali sono i limiti di reddito per la detraibilità delle spese?

Se non è indicato diversamente, il limite di reddito complessivo è pari a 240 mila euro. Al superamento di questo tetto, la spesa non si può detrarre. Se il reddito complessivo è di importo tra i 120 mila e i 240 mila euro, la detrazione decresce all’aumentare del reddito stesso.

Spese universitarie e spese differenti da quelle universitaria: come funziona la detrazione delle spese?

Per quanto concerne le spese universitarie, la detrazione fiscale è nella misura del 19%. Sulle spese sostenute per le università non statali oppure estere, il limite della detrazione è stabilito ogni anno dal decreto ministeriale. Per le spese di istruzioni differenti da quelle universitarie, la detrazione fiscale è fissata al 19%. Si tratta di spese sostenute per le scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e per la scuola secondaria di secondo grado. Per la detrazione è necessario fare riferimento all’articolo 1 della legge numero 62 del 2000. L’importo massimo della detrazione è fissato in 800 euro per ciascuno studente. Si possono detrarre le spese dei familiari a carico e del contribuente.

Spese per l’assistenza personale e spese funebri: ecco la detrazione fiscale

Le spese per l’assistenza personale sono detraibili all’aliquota del 219%, nel massimale di 2.100 euro. La detrazione spetta solo se accompagnata dalla certificazione medita della condizione di non autosufficienza. Il limite del reddito per la detrazione fiscale è fissato a 40 mila euro, compresi i redditi derivanti dalla cedolare secca. Per le spese funebri, invece, il massimale è di 1.550 euro (con detrazione fiscale del 19%). In particolare, la detrazione può essere goduta anche se la persona deceduta non era legata da rapporti di parentela.

Le attività sportive dei figli sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

Anche le attività sportive dei figli sono detraibili nella dichiarazione dei redditi per il 19%. Il beneficio fiscale spetta, infatti, per i figli di età non inferiore ai 5 anni e non superiore ai 18 anni. In particolare, sono detraibili le spese sostenute per le associazioni sportive, le piscine, le palestre e tutti gli impianti e le strutture per svolgere sport a livello dilettantistico. Sono detraibili anche le erogazioni a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche al 19% e fino a 1.500 euro.

Canoni di locazione per gli studenti fuori sede e intermediazione immobiliare: come funziona la detrazione fiscale?

I canoni di locazione per i figli studenti fuori sede sono detraibili al 19%, purché la locazione avvenga in un comune di almeno 100 chilometri distante da quello di residenza. Oppure, in un’altra provincia o in uno Stato differente d’Europa. Il massimale spettante per la detrazione è pari a 2.633 euro. Per l’intermediazione immobiliare, la detrazione è del 19% su abitazioni adibite come prima casa. Il massimale della detrazione è pari a mille euro.

Detrazione sulle spese di beni soggetti a regime vincolistico ed erogazioni liberali varie

La detrazione sui beni soggetti a regime vincolistico del 19% opera a favore dei soggetti obbligati dal decreto legislativo numero 42 del 2004 e dal decreto del Presidente della Repubblica 1409/63. Nel caso in cui suddette spese non siano obbligatorie per via della normativa, devono essere autocertificate al ministero della Cultura (Mibac).

Erogazioni liberali varie: come vanno detratte le relative spese?

Sulle erogazioni liberali a favore di attività artistiche e culturali si può beneficiare della detrazione del 19% solo per le spese che non rientrano nell’art bonus. Sono comprese le erogazioni liberali in natura sulla base di convenzioni. Tutte le spese devono essere autocertificate al ministero della Cultura (Mibac). Per le erogazioni liberali a vantaggio di enti che operano nello spettacolo (detrazione fiscale del 19%), il limite che non deve essere superato è quello del 2% del reddito complessivo.

Erogazioni liberali per le scuole, titoli di Stato e Onlus: le detrazioni

Per le erogazioni liberali a vantaggio di istituti scolastici, senza distinzioni di ordini e gradi, per finalità di innovazione tecnologica, edilizia scolastica ed universitarie, incremento dell’offerta formativa, la detrazione è del 19%. Si prevede il pagamento unicamente con versamento bancario oppure postale o tracciabile con carta di debito, carta di credito, carta prepagata e assegni circolari o bancari. Infine, per le erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, il 19% deve risultare da una donazione o da una disposizione testamentaria. Sulle erogazioni liberali a vantaggio delle Onlus, la detrazione è del 26% su un massimale di 30 mila euro all’anno. Le Onlus devono essere impegnate in iniziative umanitarie e gestite da associazioni, da fondazioni, da comitati e dagli enti individuati dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri nei Paesi che non siano nell’area Ocse.

Spese sostenute per i soggetti sordi e veterinarie: quali detrazioni fiscali?

In entrambi i casi la detrazione fiscale è del 19%. In particolare, la detrazione si applica alle spese sostenute nell’anno di imposta per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti quali sordi. La legge 381 del 1970 disciplina la detrazione fiscale a favore dei portatori di minoranze. Le spese veterinarie hanno un massimale di 500 euro, mentre sulla parte eccedente il massimale è di 129,11 euro. La facoltà di avvalersi o meno del pagamento tracciabile vige solo per i medicinali veterinari. Diversamente, le spese di mantenimento dei cani guida danno diritto a una detrazione fiscale a forfait. Ovvero di 1.000 euro, indipendentemente dai documenti di spesa. Tale importo dal 2020 dipende dal reddito.

Premi assicurativi: quali spese si possono detrarre?

Tutti i premi assicurativi sono detraibili nella misura del 19%. Sui premi delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, il massimale annuo è pari a 530 euro; per i premi assicurativi a tutela delle persone con disabilità grave, è necessario osservare che se il contratto è stato stipulato oppure rinnovato a decorrere dal 2001 solo per il rischio di invalidità permanente (più del 5%) o di morte il limite di detrazione fiscale è fissato in 750 euro. Per i premi assicurativi inerenti il rischio di non autosufficienza, il contratto deve escludere la possibilità di recesso della compagnia assicuratrice. Il limite è fissato in 1.291,14 euro.

Premi assicurativi per eventi calamitosi anche rientranti nel superbonus: quali detrazioni fiscali sono previste?

Sui premi assicurativi per eventi di calamità naturale, la detrazione fiscale del 19% è valida per gli immobili abitativi su polizze a decorrere dal 2018. Inoltre, per i premi sul rischio di eventi calamitosi rientranti nel superbonus, è previsto il 90% di detrazione fiscale. Se la polizza è stipulata contestualmente alla cessione del credito di imposta e l’intervento rientra nel super sisma bonus, la detrazione fiscale è del 110%.

Detraibilità spese abbonamenti trasporti, figli con Dsa e iscrizioni per studiare musica

Sugli abbonamenti ai servizi dei trasporti pubblici locali, regionali o interregionali, la detrazione è del 19% fino al massimo di 250 euro. Sulle spese per familiari con Dsa (sia minorenni che maggiorenni), il 19% si può detrarre fino al completamento della scuola secondaria di II grado per gli strumenti compensativi e i sussidi tecnici e informatici. L’iscrizione dei figli agli studi e alla pratica della musica dà diritto alla detrazione fiscale del 19%. L’età deve essere compresa tra i 5 e i 18 anni. L’iscrizione deve avvenire in conservatori, scuole Afam, bande, cori e istituti di musica riconosciuti. Il massimale è di mille euro fino a un reddito annuo di 36 mila euro. Oltre questa soglia si perde la detrazione.

Spese di canoni di leasing di abitazioni principali e contributi associativi alle società di mutuo soccorso e riscatto laurea: ecco la detrazione fiscale spettante

Sulle spese sostenute per i canoni di leasing di abitazioni da adibire a principale, la detrazione fiscale del 19% si applica ai contratti stipulati tra il 2016 e il 2020. Il reddito non deve eccedere i 55 mila euro. Sui contributi associativi alle società di mutuo soccorso si applica la detrazione del 19% per un massimale di 1.300 euro. Si possono detrarre al 19% anche le spese sostenute per riscattare la laurea di familiari a carico. Nel caso in cui tali spese siano state sostenute per sé, si può procedere alla deducibilità dal reddito.

Erogazioni liberali in natura o in denaro per Covid dell’anno 2020, detrazione del 30%

Infine, le erogazioni liberali in natura oppure in denaro effettuate per contrastare la Covid nel 2020 danno diritto alla detrazione fiscale del 30%. Si tratta di erogazioni fatte a favore:

  • dello Stato;
  • delle regioni;
  • degli enti locali, degli enti (anche religiosi, civilmente riconosciuti) o delle istituzioni pubbliche;
  • delle fondazioni, e delle associazioni no profit.

Controlli Agenzia Entrate su superbonus 110%, bonus casa e mobili: i documenti da conservare ed esibire

Quali sono i documenti da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo dell’Agenzia delle entrate per il  superbonus 110%, il bonus casa e quello sui mobili con detrazione fiscale effettuata nella dichiarazione dei redditi? La normativa fiscale impone ai contribuenti di conservare la documentazione che sia stata utilizzata per la dichiarazione dei redditi mediante il modello 730. E questi documenti necessitano di essere esibiti nel caso di richiesta del Fisco. Ricordiamo che la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi dei superbonus e bonus edilizi rappresenta il beneficio fiscale alternativo alla cessione dei crediti di imposta e allo sconto in fattura. Per il superbonus 110% e alcuni bonus edilizi la conservazione risulta più estesa data la complessità e il numero di documenti da conservare per gli anni a venire.

Controlli Fisco su dichiarazione dei redditi, fino a quando l’Agenzia delle entrate può effettuare il controllo?

Il controllo formale da parte del Fisco sui documenti presentati per la dichiarazione dei redditi può essere richiesto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ad esempio, per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2022, con periodo di imposta 2021, l’Agenzia delle entrate può richiedere il controllo fino al 31 dicembre 2027. Entro questa data, pertanto, il Fisco può avanzare richiesta al contribuente di esibire i documenti presentati in sede di dichiarazione dei redditi del 2022.

Controllo formale documenti per la dichiarazione dei redditi mediante  commercialista o Caf: come avviene?

Se la dichiarazione dei redditi è stata presentata tramite un commercialista o un Centro assistenza fiscale (Caf), il contribuente deve controllare che le informazioni riportate siano conformi alle spese sostenute.  E, dunque, che i documenti siano conformi ai costi sostenuti per gli interventi rientranti nel superbonus 110%, nel bonus casa e negli altri bonus edilizi. A tal proposito, è importante sapere che la copia originale della dichiarazione dei redditi è sempre conservata dal contribuente. Sulla dichiarazione dei redditi, tuttavia, l’Agenzia delle entrate può richiedere i relativi documenti al commercialista o al Caf. I professionisti abilitati, dunque, ne conservano una copia.

Quali sono i documenti da conservare relativi alla dichiarazione dei redditi?

Riguardo alla documentazione inerente la dichiarazione dei redditi, il contribuente deve conservazione specifici documenti nel caso di detrazione fiscale per i bonus e superbonus edilizi. In linea generale, al contribuente possono essere richiesti i documenti che dimostrano il diritto alle detrazioni e alle deduzioni fiscali usate nella dichiarazione dei redditi.

Quale documentazione deve essere conservata per il superbonus 110% ed ecobonus con detrazione fiscale del 50% o 65%?

Entrando nel dettaglio della documentazione da conservare ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di superbonus 110% o di ecobonus con detrazione fiscale del 50% o del 65%, il contribuente deve conservare ed esibire, in caso di controllo dell’Agenzia delle entrate, i seguenti documenti:

  • l’asseverazione di congruità delle spese;
  • la ricevuta dell’avvenuto invio dei documenti all’Enea;
  • le ricevute fiscali e le fatture sui costi sostenuti;
  • la ricevuta del bonifico attestante il pagamento.

Documentazione da conservare nel caso di ecobonus e superbonus 110% di condominio

Nel caso in cui i lavori di superbonus 110% ed ecobonus siano stati effettuati su parti comuni di un edificio (o condominio) è necessario conservare:

  • la copia della delibera dell’assemblea che ha autorizzato i lavori;
  • la tabella millesimale di ripartizione dei costi;
  • la dichiarazione dell’avvenuto consenso da parte del proprietario o titolare di altro diritto reale nel caso in cui i costi siano stati sostenuti dal locatario o dal comodatario.

Bonus ristrutturazione con detrazione del 50%, quali sono i documenti da conservare nel caso di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi?

Nel caso di bonus casa o bonus ristrutturazione al 50%, il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, nel caso in cui il Fisco ne faccia richiesta, la documentazione elencata dal decreto dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011. I documenti consistono:

  • nelle autorizzazioni amministrative per il tipo di intervento che si richiede di realizzare. Quindi devono essere conservati le concessioni, le abilitazioni e le comunicazioni di inizio dei lavori;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà se non vi è alcun titolo abitativo. Nel documento deve essere specificato il giorno in cui i lavori sono iniziati e la certificazione che gli interventi rientrano in quelli fiscalmente agevolati,
  • la domanda di accatastamento, se l’immobile non è stato ancora censito.

Documentazione da conservare nel caso di bonus casa di parti comuni del condominio

Se i lavori in ecobonus sono effettuati sulle parti comuni di un edificio (condominio), è necessario conservare i seguenti documenti:

  • la delibera dell’assemblea per l’approvazione degli interventi;
  • la tabella millesimale per la ripartizione dei costi;
  • la dichiarazione di consenso a far eseguire gli interventi, nel caso in cui i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, qualora sia persona differente dai familiari conviventi;
  • nel caso in cui sia richiesta, la documentazione dell’Asl che indichi il giorno di inizio degli interventi;
  • le ricevute fiscali e le fatture sui costi sostenuti;
  • la ricevuta del bonifico attestante il pagamento.

Documenti da conservare nel caso in cui si utilizzi il bonus mobili con detrazione fiscale del 50%

Per le detrazioni fiscali relative al bonus mobili alla percentuale del 50% di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, è necessario che il contribuente conservi ed esibisca, a richiesta del Fisco, i seguenti documenti:

  • le attestazioni di avvenuto pagamento. Rientrano in questa categorie, le ricevuta di bonifici o di avvenuto pagamento attraverso carte di debito, carte di credito e documenti attestanti l’addebito diretto sul proprio conto corrente;
  • le fatture d’acquisto. Nel documento devono essere riportati i dettagli della natura, della qualità e della quantità dei beni o dei servizi comprati.

Superbonus 110% e bonus casa: quali sono i controlli del Fisco?

Quali sono i controlli dell’Agenzia delle entrate sulle detrazioni fiscali, sulla cessione del credito di imposta o sullo sconto in fattura derivanti dal superbonus 110% e dai bonus casa? L’attività di verifica del Fisco si muove proprio su queste due direttrici. E i controlli a consuntivo durano al massimo 5 anni, a pena di decadenza. Dunque, chi beneficia delle detrazioni fiscali o chi cede il credito di imposta potrebbe ricevere un controllo anche nei prossimi anni. Anche se, al momento, non vi sono termini temporali certi. E il Fisco non ha ancora emanato determinati documenti sui quali rifarsi per i controlli.

Quali verifiche fa il Fisco sui bonus e superbonus edilizi?

I controlli dell’Agenzia delle entrate lungo le due direttrici, più nello specifico, saranno espletati nelle seguenti modalità:

  • la verifica della detrazione fiscale spettante sul 110% risultante nella dichiarazione dei redditi mediante avviso di accertamento;
  • il controllo dei crediti di imposta che siano stati ceduti, mediante un atto di recupero.

Controlli sulla dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale spettante per i superbonus edilizi: cosa fa il Fisco?

Per la verifica della detrazione fiscale spettante sul superbonus 110% risultante dalla dichiarazione dei redditi, il Fisco può escludere, anche solo in parte, la detrazione di imposta qualora non sia spettante. Si tratta di una verifica sulla sussistenza dei requisiti per poter beneficiare del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Per questa verifica, dunque, l’Agenzia delle entrate può richiedere la relativa documentazione ai contribuenti. È quanto prevede il comma 2, lettera b), dell’articolo 36 ter, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973. Il relativo accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del 4° anno susseguente all’anno della dichiarazione dei redditi.

Controllo formale dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale del superbonus 110%

Si tratta, dunque, di un controllo formale dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale spettante per gli interventi rientranti nel superbonus 110%. Ed è la medesima verifica che il Fisco compie per le deduzioni e le detrazioni fiscali, come quelle spettanti per i familiari a carico. In tema di bonus edilizi, tali controlli riguardano essenzialmente le detrazioni fiscali:

  • relative a lavori per il risparmio energetico, mediante eco-bonus del 50% o 65%;
  • inerenti il sisma bonus con percentuali del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% per gli interventi che permettono di ridurre il rischio sismico;
  • relative al bonus ristrutturazione o bonus casa, con detrazione fiscale pari al 50%.

Cosa avviene se l’Agenzia delle entrate non riconosce la detrazione fiscale sui bonus e superbonus edilizi?

È dunque plausibile che l’Agenzia delle entrate non riconosca il diritto alla detrazione fiscale sul superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi. Il disconoscimento della detrazione può avvenire anche con un atto di accertamento ordinario. Rispetto al precedente caso, che contemplava la sussistenza dei requisiti per usufruire dei bonus edilizi, in questa fattispecie il Fisco disconosce la detrazione stessa. Per questo tipo di controllo l’Agenzia delle entrate ha tempo fino al 31 dicembre del 5° anno susseguente a quello nel quale sia stata presentata la dichiarazione dei redditi. L’ipotesi è contemplata nel comma 1, dell’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su bonus e superbonus edilizi: quali sono i controlli dell’Agenzia delle entrate?

Sui controlli della cessione dei crediti di imposta e sullo sconto in fattura derivanti da operazioni rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate svolge controlli sull’esercizio dell’opzione di scelta di uno dei due strumenti. In questo caso, il Fisco può emanare atti di recupero al termine delle verifiche. Si tratta degli strumenti previsti dai commi 421 e 422 dell’articolo 1, della legge numero 311 del 2004. Gli atti di recupero sopra citati, secondo quanto prevede la legge di Bilancio 2022, non potranno essere espletati nel caso in cui il beneficio fiscale avvenga sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Entro quando l’Agenzia delle entrate può notificare l’atto di recupero sulla cessione dei crediti di imposta o sullo sconto in fattura?

Pertanto, il recupero potrà essere effettuato dal Fisco solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura. Inoltre, la legge di Bilancio 2022, sulla base del decreto legge numero 157 del 2021 (cosiddetto decreto “Antifrodi”), ha stabilito che l’Agenzia delle entrate potrà notificare l’atto di recupero nel termine del 31 dicembre del 5° anno susseguente all’anno nel quale si sia verificata la violazione. Oltre questo termine, l’atto di recupero decade.

Modello 730 precompilato da oggi, invio veloce per i rimborsi di luglio: tutte le novità 2022

A partire da oggi, 23 maggio, è on line nell’area personale del portale dell’Agenzia delle entrate il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi del 2022. L’Agenzia delle entrate, infatti, metterà a disposizione dei contribuenti oltre 30 milioni di modelli precompilati. Le modifiche si potranno fare entro il 31 maggio prossimo, data a partire dalla quale si potrà anche inviare il modello. I Centri di assistenza fiscale (Caf) hanno già predisposto oltre un terzo dei modelli, ma chi sceglie di inviare il documento personalmente dovrà fare in fretta per non vedersi slittare il rimborso di luglio.

Dichiarazione dei redditi 2022, conguaglio o rimborso già da luglio per i dipendenti, pensionati da agosto

Sarà pubblicato da oggi dunque il modello 730 precompilato, in ritardo rispetto alla scadenza temporale fissata entro il 30 aprile. Proprio per questo, i contribuenti dovranno fare in fretta per ottenere i rimborsi in caso di saldo a credito della dichiarazione dei redditi 2022. La scadenza ultima per l’invio del modello 730 precompilato è fissata al 30 settembre 2022. Ma presentarlo in anticipo consente di ottenere il conguaglio in caso di saldo positivo della dichiarazione dei redditi. I lavoratori alle dipendenze potranno anticipare, in questo modo, il conguaglio a luglio; per i pensionati, l’eventuale credito arriverà con il cedolino di agosto o di settembre.

Entro quando bisogna inviare il modello 730 precompilato per avere il conguaglio a luglio?

Dunque, i contribuenti che hanno un saldo positivo nella dichiarazione dei redditi 2022 possono ottenere il rimborso dell’imposta versata. Ma dovranno accettare, eventualmente modificare e inviare il modello 730 precompilato indicativamente prima della fine di giugno. In tal modo, riceveranno il conguaglio nel cedolino di luglio. Più tempo a disposizione avranno, invece, i contribuenti il cui saldo sia negativo. Ma più in ritardo si inoltra il 730 precompilato e meno mesi saranno a disposizione per rateizzare l’eventuale trattenuta.

Modello 730 precompilato: chi lo riceverà?

I contribuenti che riceveranno il modello 730 precompilato per dichiarare i redditi saranno:

  • i lavoratori alle dipendenze e assimilati come i contribuenti che lavorano con contratto a progetto;
  • chi ha redditi di terreni, fabbricati e da capitale;
  • i lavoro autonomi senza partita Iva, come i prestatori di lavoro occasionale;
  • i contribuenti con redditi diversi, maturati per esempio da terreni e fabbricati situati all’estero;
  • alcune tipologie di tassazione separata, come i contribuenti che hanno redditi da eredità.

Come si presenta la dichiarazione dei redditi 730 precompilata?

Il modello 730 precompilato dell’area personale del sito dell’Agenzia delle entrate è accessibile mediante credenziali:

  • Spid;
  • Carta di identità elettronica (Cie);
  • la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Si può delegare un Centro di assistenza fiscale o in commercialista. Accedendo all’area personale del portale dell’Agenzia delle entrate, il contribuente può:

  • visualizzare i dati del modello 730 precompilato;
  • correggere e integrare le informazioni;
  • lasciare inalterate le informazioni (il che permette di escludere i controlli del Fisco);
  • infine inviare il modello precompilato all’Agenzia delle entrate.

Modello 730 precompilato dal 23 maggio 2022, quali sono le novità?

Sono varie del modello 730 precompilato per l’anno 2022. Innanzitutto, in tema di bonus 100 euro, vi è la riduzione del prelievo fiscale sui contribuenti che lavorano alle dipendenze. Per l’anno di imposta 2021, il totale del trattamento integrativo del bonus 100 euro è pari a 1.200 euro. È stato aumentata a 550 euro la spesa massima detraibile per le spese veterinarie. Confermato, invece, il 19% di detrazione per le spese sostenute per iscrivere i figli ai conservatori, alle scuole di musica e agli Afam. La detrazione massima è di 1.000 euro per ciascun figlio iscritto purché il reddito complessivo non ecceda i 36 mila euro.

Quali altre detrazioni spettano nella dichiarazione dei redditi 2022?

Tra le altre detrazioni fiscali, è stato aumentato a 609,50 euro il beneficio per gli appartenenti al comparto della sicurezza. Nella dichiarazione dei redditi 2022 si può indicare il credito di imposta maturato per la misura della prima casa agevolata per gli under 36. È necessario l’Isee entro i 40 mila euro e aver acquistato una prima casa soggetta a tassazione Iva.

Superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi 2022: quale detrazione?

Per la dichiarazione dei redditi 2022 sono previste anche le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nel superbonus 110% dell’anno di imposta 2021. In particolare per:

  • l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi di sisma bonus ed eco-bonus con detrazioni maggiorate, a determinate condizioni, al 110%;
  • gli interventi di installazione della colonnina di ricarica purché i lavori siano iniziati nel 2021;
  • il bonus per sostituire il gruppo elettrogeno, con detrazione fiscale del 50%;
  • il credito di imposta per i depuratori dell’acqua e la riduzione del consumo dei contenitori di plastica;
  • la detrazione spettante per il bonus mobile che, per il 2021 è pari al 50% per un limite di spesa di 16 mila euro.

Crediti di imposta per bonus e superbonus edilizi: come cambia la quarta cessione

Cambia nuovamente la cessione del credito di imposta derivante dai lavori del superbonus 110% e dei bonus edilizi. Nel dettaglio, è stata rivista la possibilità di procedere con una ulteriore cessione del credito di imposta che le banche possono effettuare a favore di correntisti qualificati. Il passaggio si concretizza nel trasferimento del credito di imposta da parte delle banche, senza necessariamente dover attendere le tre cessioni precedenti. Il beneficio si può trasferire solo per le opzioni di cessione del credito di imposta comunicate a decorrere da maggio. Le novità sulla cessione del credito di imposta del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi arrivano dal recente decreto legge “Aiuti”.

Quarta cessione del credito di imposta, quali sono i nuovi paletti?

Il decreto legge “Aiuti” ha disegnato una quarta cessione dei crediti di imposta derivante dai bonus e superbonus edilizi differente rispetto a quella che era stata ipotizzata qualche settimana fa. Infatti, in precedenza, la cessione del credito era stata disegnata mediante il rapporto di solidarietà tra la banca e il primo titolare della detrazione del credito di imposta. Questa soluzione è stata messa da parte per far posto ad altri vincoli. Il paletto più importante ai fini della circolazione della moneta fiscale è quello che prevede la quarta cessione del credito di imposta dalla banca a un correntista. Ma non necessariamente deve trattarsi di quarta cessione.

Credito di imposta su bonus edilizi e superbonus 110%: come funziona la quarta cessione?

Il decreto legge “Aiuti”, abbandonando la soluzione che era trapelata qualche settimana fa, ha rivisto il sistema della quarta cessione dei crediti di imposta. Così come disciplinata, la quarta cessione prevede il trasferimento del credito di imposta derivante dai lavori in superbonus 110% o riguardante gli altri bonus edilizi dagli istituti bancari a un soggetto che abbia nei loro confronti un conto corrente. Differentemente dalle prime ipotesi di riforma, non è necessario attendere l’esaurimento delle prime tre cessioni per procedere con il quarto trasferimento. Per le banche, infatti, sarà sempre possibile un ulteriore passaggio da effettuare verso correntisti qualificati come clienti professionali.

Chi sono i clienti professionali verso i quali la banca può effettuare la quarta cessione del credito di imposta?

Il decreto “Aiuti” punta anche a qualificare i soggetti verso i quali la banca può effettuare la quarta cessione del credito di imposta. Si tratta di correntisti qualificati come professionali, come ad esempio altre banche, compagnie assicurative o imprese. Rispetto alla definizione della Consob, rientrano nei requisiti dei correntisti qualificati anche le imprese di investimento, gli istituti finanziari regolamentati o autorizzati, gli organismi di investimento collettivo, gli agenti di cambio, i fondi pensione e, infine, le imprese con fatturato netto di non meno di 40 milioni di euro all’anno.

Credito di imposta per superbonus 110% e bonus edilizi, il quadro completo delle 4 cessioni

Stando così i requisiti e le condizioni, la cessione del credito di imposta sui bonus edilizi e superbonus 110% prevede questi vincoli:

  • la prima cessione del credito di imposta può avvenire verso qualsiasi soggetto, senza alcuna limitazione;
  • la seconda e la terza cessione possono aversi solo nei riguardi dei soggetti a regime controllato (banche, società bancarie, compagnie assicurative e altri intermediari finanziari);
  • la quarta cessione si può concretizzare soltanto attraverso il trasferimento del credito di imposta dalla banca a un proprio correntista, purché risulti un soggetto qualificato come cliente professionale.

Cessione del credito di imposta, salta la responsabilità solidale

Con il decreto legge “Aiuti” è stata messa da parte l’ipotesi della  responsabilità solidale della quarta cessione del credito di imposta sui bonus edilizi e superbonus 110%. Il meccanismo prevedeva, infatti, la limitazione per la quale nella quarta cessione sia la banca che il titolare della prima detrazione fossero responsabili solidali. Ciò avrebbe significato un elevato livello di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate nei riguardi del soggetto originario del primo passaggio di  detrazione fiscale. Questa soluzione non è andata a buon fine per le difficoltà alle quali sarebbero andate incontro le banche nell’accettare il credito stesso.

La soluzione del conto corrente per la quarta cessione del credito di imposta

La soluzione del cliente qualificato e professionista, titolare di conto corrente per entrare nel trasferimento della quarta cessione del credito di imposta, appare più ragionevole. Dovrebbe essere consentita una più elevata circolarità della moneta fiscale attraverso la cessione del credito dalla banca ai propri correntisti. La nuova cessione dovrebbe consentire alle banche anche di liberare “capienza fiscale” per entrare in nuove operazioni di cessione del credito di imposta. Conti alla mano, un cliente professionale della banca che deve pagare un modello F24 da 100 euro, potrebbe ricevere dalla banca l’offerta di acquisto del credito fiscale pari a 100 euro. Si tratterebbe di applicare un piccolo sconto che sblocchi l’operazione. Ad esempio, il costo può essere fissato a 99 o a 98 euro.