Superbonus 110%, cessione del credito e sconto in fattura anziché le detrazioni fiscali

Nelle modalità di utilizzo del superbonus 110% non rientrano solo le detrazioni di imposta sui lavori edili. Sono previste dalla legge due importanti modalità alternative, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura. Entrambi permettono ad esempio agli incapienti, ovvero ai contribuenti che hanno un’imposta lorda che non permette di avvalersi delle detrazioni fiscali, di poter utilizzare il superbonus con benefici alternativi.

Superbonus 110%, come beneficiare dello sconto in fattura

All’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020 è previsto che i contribuenti che nel 2020 e nel 2021 sostengano spese per gli interventi rientranti nel superbonus 110% possano ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione del credito. Lo sconto in fattura è previsto dal comma 1 della lettera a). L’articolo prevede che il contributo sia ottenuto “sotto forma di sconto sul corrispettivo fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto”. Tale corrispettivo è anticipato dal fornitore che ha effettuato i lavori. Quest’ultimo può recuperare il corrispettivo stesso attraverso il credito d’imposta. Tuttavia, anche il fornitore ha la possibilità, successiva, di cedere il proprio credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Cessione del credito nel superbonus 110%

Lo strumento della cessione del credito per i lavori rientranti nel superbonus 110% è previsto dalla leggera b) del comma 1 dell’articolo 121. In particolare, l’articolo prevede che “la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari”.

Superbonus 110% e stato di avanzamento degli interventi

Le due opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento degli interventi. Tuttavia va precisato che per i lavori che beneficiano del superbonus 110% gli stati di avanzamento possono essere al massimo due per ciascun intervento complessivo. Inoltre, ciascuno stato di avanzamento degli interventi deve far riferimento a non meno del 30% del medesimo lavoro.

Per quali interventi si può beneficiare dello sconto in fattura o cessione del credito?

Gli interventi per i quali si può richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito nell’ambito dei vantaggi fiscali del superbonus 110% riguardano:

  • il recupero del patrimonio edilizio previsto dal comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 16 bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986;
  • gli interventi di efficienza energetica;
  • l’adozione delle misure antisismiche;
  • il recupero o il restauro della facciata degli edifici esistente, ovvero gli interventi previsti dal cosiddetto “bonus facciate”;
  • l’installazione degli impianti fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica;
  • l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche. Quest’ultima possibilità non è prevista dalla normativa ma concessa, in via interpretativa, dall’Agenzia delle entrate.

Calcolo del credito d’imposta nello sconto in fattura

Nel caso in cui si voglia beneficiare dello sconto in fattura, il credito di imposta si calcola sull’importo dello sconto applicato. Conseguentemente, lo sconto applicato sarà equivalente al credito acquisito. Nello sconto in fattura, come precisa l’Agenzia delle entrate con il provvedimento numero 283847 del 2020, “l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi”.

A quanto ammonta il credito di imposta dello sconto in fattura nel superbonus 110%?

La stessa Agenzia delle entrate, nella circolare 24/E del 2020, ha specificato anche a quanto ammonta il credito di imposta derivante dalla cessione del credito. Infatti, “nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro”.

Credito di imposta e sconto parziale in fattura del fornitore

La stessa circolare dell’Agenzia delle entrate prende in esame anche il caso in cui il fornitore applichi uno sconto “parziale”. In questo caso, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Calcolo della cessione del credito nel superbonus 110%

Nel caso della cessione del credito ai fini del superbonus 110% possono esserci diverse pattuizioni. Ciò significa che la cessione può essere effettuata dal titolare della detrazione fiscale anche a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale delle detrazione stessa. Ad esempio, se il lavoro ai fini del superbonus comportasse una spesa di 100, con detrazione ammessa di 110, la cessione del credito potrebbe avvenire anche al prezzo di 90 o inferiore.

Sconto in fattura o cessione del credito, quale conviene di più?

Mentre per chi chiede lo svolgimento dei lavori potrebbe essere più conveniente lo sconto in fattura, dal punto di vista del fornitore questo istituto potrebbe risultare meno appetibile rispetto alla cessione del credito. Questo avviene perché il fornitore, ovvero colui che svolge l’intervento previsto nel superbonus 110%, a sua volta dovrà quasi sicuramente cedere il credito maturato, ovvero lo sconto concesso in fattura, per non incorrere in squilibri finanziari. Di conseguenza, si allungherebbero i passaggi del credito con maggiori oneri e contrattazioni per il fornitore.

Come può utilizzare il credito chi ha acquisito il beneficio?

Chi maturi il diritto alla detrazione ha un credito di imposta che può essere ceduto. L’acquirente, o l’azienda che applica lo sconto in fattura, può scegliere:

  • di utilizzare il credito di imposta in compensazione secondo quanto prevede l’articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 1997;
  • monetizzare a pronti il credito d’imposta facendo, a sua volta, la cessione del credito a terzi.

 

Superbonus 110% anche per sostituzione caldaie: istruzioni

Un contribuente può aderire al superbonus 100% per la sostituzione della caldaia? La risposta è affermativa purché questo intervento rientri tra quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti. In tal caso, le detrazioni e i vantaggi fiscali previsti dal superbonus e dall’ecobonus prevedono che l’impianto di riscaldamento sia funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione (anche di tipo straordinario).

Cosa si intende per impianto di riscaldamento?

Tuttavia, è importante precisare cosa si intenda per impianto di riscaldamento. Una caldaia come una stufa a legna o a pellet, ad esempio, possono rientrare tra gli interventi all’impianto di riscaldamento e dunque essere soggetti a sostituzione e a beneficio del superbonus?

Quali sono gli impianti di riscaldamento rientranti nel superbonus 110%?

Diventa necessario, dunque, riprendere la definizione che fa il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 192 del 19 agosto 2005, poi modificato dal decreto legislativo numero 48 del 10 giugno 2020. Secondo l’articolo, si intende per termico l'”impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo eventualmente combinato con impianti di ventilazione”.

Quali impianti di riscaldamento sono esclusi dal superbonus?

Tra gli impianti esclusi dall’essere considerati come riscaldamento rientrano quelli “termici dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate”. Ciò comporta che l’impianto di riscaldamento, così definito, sia presente nell’immobile oggetto di intervento. Il campo di applicazione del superbonus è stato ampliato dal più recente decreto legislativo del 10 giugno 2020. Secondo la nuova normativa, anche gli impianti termici, le stufe a legna o a pellet, i caminetti e i termocamini, purché fissi, si possono definire “impianti di riscaldamento”.

Sostituzione impianti climatizzazione invernale: requisiti edifici

Il tipo di intervento, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, può essere ammesso su unità abitative:

  1. unifamiliare;
  2. unità immobiliare all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente. Diventa indispensabile che l’unità abbia uno o più accessi autonomi all’esterno.

La sostituzione della caldaia deve produrre un risparmio energetico

Condizione necessaria per accedere al superbonus 110% è che gli interventi sulle caldaie producano un risparmio energetico testimoniato dal miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o di una classe se l’immobile è già in classe A3. Il risultato deve essere certificato con APE prima e dopo l’intervento. A queste condizioni, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi che producono i benefici fiscali del superbonus 110%.

Superbonus caldaia, parti comuni dell’edificio e unità immobiliari indipendenti

Le condizioni per usufruire del superbonus nel caso della caldaia sono riportate nel comma 1 dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. Infatti, secondo quanto prevede il decreto “Rilancio”, per la sostituzione della caldaia, le detrazioni fiscali si applicano nella misura del 110% sulle spese sostenute e documentate a carico del contribuente, con scadenza fissata al 30 giugno 2022 in due casi:

  • sia per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti nelle parti comuni degli edifici;
  • sia per gli impianti esistenti negli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti.

Superbonus 110% in condominio con impianti di riscaldamento indipendenti

Varie sono le possibilità di utilizzare il superbonus 110%. Ad esempio, può usufruire del superbonus per la sostituzione della caldaia un condominio con impianti di riscaldamento indipendenti? La risposta è affermativa. La detrazione del 110% in cinque anni, in questo caso è possibile se l’intervento è abbinato a uno di quelli “trainanti”. In particolare, dovrà essere congiunto all’isolamento termico per più del 25% della superficie disperdente. L’intervento resta ancorato alla condizione che debba garantire almeno due categorie di classe energetica dell’edificio superiori.

Interventi caldaia in superbonus anche se si è già sostituita con l’ecobonus?

Recentemente l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle varie possibilità di sostituzione della caldaia. Nel caso in cui si sia già beneficiato in precedenza dell’ecobonus per la sostituzione della caldaia, è possibile un nuovo intervento con superbonus 110%? La risposta è affermativa in assenza di specifiche preclusioni da parte della normativa. Il tutto fermo restante eventuali controlli per utilizzi distorti della normativa sul superbonus 110%.

Sostituzione caldaia e pompa di calore multisplit in regime di superbonus 110%

Ulteriore quesito al quale ha risposto l’Agenzia delle entrate riguarda l’ammissibilità al superbonus 110% di interventi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente costituito da una caldaia e una pompa di calore multisplit. In questo caso è necessario rifarsi alla definizione di “impianto termico” indicata dal comma 1, lettera 1-tricies, dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 192 del 2005. Inoltre, come condizione essenziale, l’impianto termico deve essere provvisto dal libretto di impianto per la climatizzazione. Quest’ultimo requisito è previsto dal decreto ministeriale numero 10 del febbraio 2014. Soddisfacendo tutti e due gli articoli, ed essendo in possesso dei parametri indicati dal decreto “Rilancio”, l’intervento è ammissibile al superbonus.

 

Superbonus 110%, è applicabile se l’immobile è sede di attività?

Si possono applicare le agevolazioni fiscali del superbonus 110% per interventi su un immobile che è sede di attività di impresa, arte o professione? È questa la domanda frequente per vari professionisti e imprenditori in merito all’esecuzione dei lavori agevolabili al 110%. Il caso è quello di una villetta a schiera, con entrata autonoma e impianti indipendenti, di categoria catastale A/3, appartenente a un unico proprietario. Un quarto dell’immobile, adibito ad abitazione principale, si ipotizza rappresenti la sede dove il proprietario svolte attività professionale.

Quali tipologie di interventi ai fini del superbonus 110%?

La tipologia di interventi ipotizzabili per beneficiare del superbonus 110% riguardano la sostituzione dell’impianto di riscaldamento già esistente e il rifacimento del tetto. Quest’ultimo lavoro verrebbe portato a termine con l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Inoltre, il proprietario vorrebbe eseguire lavori di isolamento termico, ovvero realizzare il cosiddetto “cappotto”.

Come valutare i lavori per i benefici del superbonus 110%?

Il primo intervento, consistente nella sostituzione dell’impianto di riscaldamento della villetta, rientra nel beneficio del superbonus 110%. Il decreto legge numero 34 del 2020, infatti, lo ammette tra i lavori cosiddetti “trainanti” disciplinati dal comma 1 lettera c) dell’articolo 119 del suddetto decreto. I due interventi consistenti nel rifacimento del tetto e del cappotto termico, a norma della lettera a) del comma 1 dell’articolo 119 dello stesso decreto, rientrano tra gli interventi trainanti purché incidano per non meno del 25% della superficie disperdente lorda dell’intera villetta.

Installazione dell’impianto fotovoltaico tra gli interventi trainati del superbonus

Gli interventi per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, ai fini dei benefici fiscali del superbonus 110%, rientrano invece tra gli interventi trainati. Ciò significa che questi tipi di intervento devono essere eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti, come nel caso in questione con la realizzazione del cappotto termico e della sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti. Per i limiti di spesa e per l’esecuzione di interventi di installazione di impianti fotovoltaici è necessario rifarsi al comma 5 dell’articolo 119.

Applicazione superbonus 110% a immobili sedi di attività: il decreto 34 del 2020

In linea generale, in caso di lavori svolti su immobili che costituiscano sede di attività professionale o di impresa è importante rifarsi sia a quanto previsto dal decreto 24 del 2020 che ai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate. Secondo quanto prescrive il comma 9 dell’articolo 119 del decreto 34, infatti, chi effettua interventi che possono essere agevolati dal superbonus non deve agire nell’ambito di attività da lavoro autonomo o di impresa.

Interventi su sedi di attività: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Un ulteriore chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle entrate in merito all’applicazione del superbonus 110% su immobili sedi di attività. Nel caso in questione, la detrazione spetta, infatti, anche ai contribuenti persone fisiche che svolgano attività di impresa o di arte o di professione nel momento in cui gli interventi da effettuare siano inerenti a immobili appartenenti all’ambito “privatistico”. In altre parole, la regola generale vuole che l’applicazione del superbonus non avvenga per interventi su immobili strumentali all’attività professionale o di impresa. Inoltre, non sono agevolabili lavori su unità immobiliari costituenti l’aggetto dell’attività e i beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Unità abitative utilizzate a uso promiscuo: si applica il superbonus?

Secondo quanto chiarito, pertanto, dall’Agenzia delle entrate gli interventi sono agevolabili purché riguardanti unità immobiliari residenziali. Per le unità immobiliari utilizzate a uso promiscuo, in quanto utilizzate anche per attività di impresa o professionale, il proprietario può applicare le detrazioni del superbonus ma ridotte della metà. Pertanto il contribuente potrà beneficiare della misura ma con importi decurtati del 50%.

Superbonus 110%, chi può accedere all’agevolazione fiscale: persone fisiche e condòmini

Le persone fisiche e i condòmini non persone fisiche accedono alle agevolazioni fiscali del superbonus 110%. Sono esclusi dalle singole unità immobiliari, pertanto, le imprese, le società e i professionisti. Non sono richiesti requisiti particolari per le spese sulle parti comuni che possono riguardare, invece, sia le imprese che i professionisti.

Superbonus 110% e differenza con le altre agevolazioni su lavori edilizi

Al di fuori del superbonus 110%, le detrazioni Irpef o Ires sui lavori edili standard, si applicano anche alle società e ai professionisti, oltre alle persone fisiche. Detti lavori, inoltre, riguardano tutti gli immobili e, per l’antisismico, tutti i contribuenti e tutte le costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. Per il superbonus 110%, invece, occorre far riferimento ai commi 9 e 10 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, ovvero il numero 34 del 19 maggio 2020. In questi articoli sono indicati chi sono i beneficiari del superbonus 110%.

Chi può beneficiare del superbonus 110%?

Il comma 9 dell’articolo 119 del decreto 34 del 2020 specifica che le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali del superbonus 110% si applicano “ai condòmini e alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”. Inoltre, beneficiano del superbonus “le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti o professioni, su unità immobiliari”.

Gli altri soggetti ammessi al superbonus 110%

Rientrano nelle agevolazioni del superbonus anche gli istituti autonomi delle case popolari (IACP) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Gli IACP e relativi enti aventi la medesima finalità possono beneficiare delle agevolazioni sugli immobili di loro proprietà, anche gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Infine, tra i beneficiari rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche.

I condòmini tra i beneficiari del superbonus 110%: i requisiti

Tra i soggetti ammessi alle agevolazioni fiscali del superbonus 110% il decreto 34 del 2020 ha ammesso i condòmini. A questa tipologia di soggetti è riconosciuta la ripartizione della detrazione inerente le spese sulle parti comuni del condominio, in base alla suddivisione millesimale degli edifici oppure in relazione ai criteri determinati dall’assemblea condominiale.

Benefici del superbonus per le parti comuni del condominio

Per i condòmini non vi sono particolari requisiti sui lavori che interessano le parti comuni. Limitatamente alle parti comuni, però, possono concorrere al superbonus sia le persone fisiche che le imprese e i professionisti. Tra le imprese sono ammesse anche le società di persone e di capitali. Per chi possieda delle abitazioni nel condominio interessato dagli interventi agevolati dal superbonus, non è necessario che le unità corrispondano ad abitazione principale. E pertanto, sulle parti comuni degli immobili, i condòmini (sia come persone fisiche che come professionisti o imprese) possono godere dell’agevolazione fiscale sulle spese condominiali anche per un numero maggiore rispetto alle due unità.

Persone fisiche e benefici fiscali del superbonus 110%

L’altra grande categoria dei beneficiari del superbonus 110% è costituita dalle persone fisiche. Particolarmente ambiti risultano i lavori di ecobonus, di eliminazione delle barriere architettoniche, delle misure antisismiche, dei pannelli del fotovoltaico e delle colonnine di ricarica delle autovetture elettriche. Per tutte queste tipologie di lavori sono richiesti due requisiti alle persone fisiche:

  • il primo requisito è la residenza;
  • il secondo riguarda le categorie catastali per le quali vige l’esclusione delle unità A/9, A/1 e A/8.

Esclusioni del superbonus 110%

Le agevolazioni fiscali del superbonus 110% in merito alla categoria delle persone fisiche va a escludere le unità immobiliari possedute o detenute per l’attività professionale o imprenditoriale. Sono inclusi, invece, gli immobili posseduti per uso privato dalle persone fisiche, anche se hanno una posizione Iva professionale o imprenditoriale.

L’esclusione di immobili adibiti ad attività di impresa, arte o professione

Peraltro, l’esclusione dal superbonus di unità immobiliari non a uso privato è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare numero 24 dell’8 agosto del 2020. Tale esclusione opera sia nei riguardi di immobili e unità immobiliari strumentali alle attività di impresa, arte o professione, sia nel caso di immobili appartenenti all’impresa come edifici immobilizzati.

Superbonus 110% il limite delle due unità immobiliari

Il limite massimo delle due unità immobiliari per le agevolazioni del superbonus 110% sussiste direttamente per:

Le limitazioni indirette sulle colonnine di ricarica vetture elettriche e in ecobonus

La limitazione si applica indirettamente anche agli interventi per installare le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il che significa che il superbonus si applica solo se l’installazione avviene congiuntamente ad almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti”. Pertanto, lavori in ecobonus e sulle colonnine beneficiano del superbonus se fatti eseguire da persone fisiche, e non da  professionisti o imprenditori, per il limite massimo di due unità immobiliari. Queste ultime devono essere di tipo residenziale e ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Superbonus 110%, quando non si applica il limite delle due unità immobiliari?

Il limite delle due unità immobiliari non si applica innanzitutto sugli interventi antisismici e, in seconda battuta, sugli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Dunque, le persone fisiche e i condòmini possono beneficiare del superbonus 110% per queste tipologie di interventi anche per più di due costruzioni adibite ad abitazione, purché ubicate nelle zone sismiche uno, due o tre, a prescindere dall’esecuzione di lavori cosiddetti “trainanti”. Pertanto, una volta fatto il lavoro antisismico con agevolazione del superbonus, si può far svolgere anche gli interventi per i pannelli fotovoltaici e dei sistemi di accumulo, sempre con l’agevolazione fiscale.

Interventi fiscalmente agevolati per le parti comuni di un edificio

Il limite delle due unità immobiliari non si applica anche per le parti comuni dell’edificio. Pertanto, una persona fisica che possieda più di due unità immobiliari di un unico edificio, può far svolgere gli interventi in regime di superbonus 110% sulle parti comuni. Tra gli interventi rientrano anche quelli inerenti all’ecobonus.

Superbonus 110%, comunicazione di inizio lavori (Cilas) e altre novità del decreto ‘Semplificazioni’

Il decreto “Semplificazioni”, convertito in legge il 31 luglio scorso, ha sciolto diversi nodi procedurali del superbonus 110%. L’agevolazione fiscale riconosciuta sugli interventi a edifici e immobili per l’isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti e l’efficientamento energetico potrà giovarsi di procedure più snelle, come ad esempio la comunicazione Cilas semplificata.

La comunicazione di inizio lavori asseverata semplificata (Cilas)

La legge di conversione del decreto legge “Semplificazioni” di fine luglio 2021 ha introdotto un determinato titolo abilitativo per poter  ottenere il superbonus 110%. Si tratta della Comunicazione di inizio lavori asseverata semplificata (Cilas). Il documento, già precedentemente, consentiva al professionista di non dover attestare la conformità edilizia dell’immobile. Con il Dl Semplificazioni il titolo può essere utilizzato anche per i lavori strutturali, per le modifiche dei prospetti e per quelle delle varianti. Non vige più l’obbligo, dunque, di allegare i progetti. Il documento si può usare dal 5 agosto 2021.

I vantaggi della Cilas per il superbonus 110%

Il modello unico della Cilas consente, dunque, di ridurre i tempi per l’inizio dei lavori che consentono l’agevolazione fiscale del 110% evitando di dover recuperare le vecchie licenze edilizie. Tuttavia, il documento non sana eventuali stati di illegittimità già presenti. In altre parole, la novità sta nel fatto che viene slegata l’agevolazione fiscale dalle verifiche di conformità edilizia. Pertanto, eventuali irregolarità edilizie preesistenti possono essere sanzionate, senza tuttavia andare ad annullare l’agevolazione fiscale.

La scadenza dei lavori per il superbonus 110% e le violazioni formali

La scadenza fissata per i lavori rientranti nel superbonus 110% è al 30 giugno 2022 per i privati. Il termine è invece fissato al 31 dicembre 2022 per i condomini. Tuttavia, per snellire le procedure in vista delle scadenze, la legge è andata incontro ai contribuenti anche per quanto attiene alle violazioni formali. Si tratta di violazioni che “non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo” e che, pertanto, non fanno venir meno l’agevolazione fiscale del 110%. Sono fatti salvi, dunque, gli errori in buona fede, come quelli che si possono commettere sul costo di un componente o su un calcolo. Infine, quanto non si tratta di errori lievi e formali, il contribuente perde il 110% solo per il singolo lavoro ritenuto non regolare e non su tutto il cantiere.

Le distanze nei cappotti termini del superbonus 110% e la modifica delle finestre

Novità arrivano per una categorie di lavori “trainanti” riguardanti  l’isolamento termico degli edifici, ovvero i cosiddetti “cappotti termici“. Per questa tipologia di lavori la legge permette di derogare alle distanze minime tra gli edifici cosi come fissate dal Codice civile. Sulle finestre, invece, è arrivata l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate (interpello 524/21) che ha chiarito la loro modifica. Il chiarimento dell’Agenzia consiste nel fatto che è possibile cambiare forma alle finestre senza, tuttavia, cambiare la superficie complessiva.

Le modifiche del sismabonus

Alcune novità riguardano, poi, il sismabonus. Innanzitutto è allungata a 30 mesi (da 18 mesi) la scadenza per la vendita delle case ricostruite dalle imprese con il sismabonus acquisiti. La stessa scadenza è allungata anche per gli acquirenti: entro due anni e mezzo (dalla precedente scadenza dei 18 mesi) chi ha acquistato la prima casa e usufruisce del superbonus 110%, ha l’obbligo di trasferirsi. Un’altra novità riguarda il sismabonus e le villette. A tal proposito c’è stata l’apertura in merito alla possibilità di beneficiare del superbonus 110% antisismico sulle singole villette a schiera, senza la necessità di dover prendere in considerazione la cosiddetta “unità strutturale”.

Superbonus 110%: quali sono gli interventi trainanti e quali i trainati?

Il superbonus 110% rappresenta una agevolazione che il decreto legge numero 34 del 2020 ha previsto per determinate tipologie di interventi sugli immobili ed edifici. I lavori devono effettuarsi tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. L’agevolazione può consistere:

  • in una detrazione dell’imposta pari al 110% delle spese sostenute da calcolare negli anni successivi a quello dell’intervento;
  • nella cessione del credito maturato proprio per gli interventi fatti;
  • in uno sconto direttamente in fattura.

Differenza tra interventi trainanti e interventi trainati

Fermo restante che per gli interventi che non rientrano nel superbonus sono sempre valide le altre agevolazioni come il bonus delle ristrutturazioni edilizie, l’ecobonus, il bonus delle facciate e il sismabonus, per gli interventi previsti dal legislatore al 110% si può distinguere quelli trainanti da quelli trainati. I trainanti sono le opere per le quali spetta la detrazione al verificarsi dei requisiti previsti dalla legge. Gli interventi trainati, invece, per poter beneficiare del superbonus 110%, hanno bisogno di essere congiunti alle opere trainanti.

Gli interventi trainanti

Ai fini del superbonus 110%, come detto, gli interventi trainanti hanno il duplice vantaggio di comportare l’applicazione del beneficio sia per sé che per gli interventi trainati. Sono trainanti tre tipologie di interventi:

  • l’isolamento termico degli edifici, anche conosciuto come cappotto;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti;
  • gli interventi previsti dall’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013 rientranti già nel sismabonus.

Per ciascuno di questi interventi è previsto un limite di spesa che dipende anche dal tipo di immobile sul quale viene effettuato l’intervento stesso. È pertanto differente il limite a seconda che venga svolto su villette unifamiliari o su edifici in condominio.

Requisiti degli interventi di isolamento termico e di sostituzione impianto di climatizzazione

L’applicazione del superbonus 110% sugli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti deve soddisfare due requisiti. Il primo è contenuto nel decreto ministeriale del 6 agosto 2020 e riguarda gli elementi tecnici. Il secondo, invece, è la garanzia che l’intervento possa portare dei miglioramenti di due classi energetiche dell’immobile o, quanto meno, di raggiungere la classe più elevata. Il miglioramento termico deve essere attestato da un professionista abilitato che verifichi la prestazione energetica prima e dopo l’intervento.

Superbonus 110%: gli interventi trainati

Gli interventi trainati, che necessitano dei trainanti per poter essere riconosciuti ai fini del superbonus 110%, si distinguono in quattro categorie:

  • intervento di efficientamento energetico o ecobonus;
  • l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Interventi di efficientamento energetico

La categorie degli interventi di efficientamento energetico comprende tutti quegli interventi nei quali si va a riqualificare gli edifici e che consentono di risparmiare sul fabbisogno di energia primaria. Rientrano in questa tipologia di interventi anche quelli necessari per migliorare l’edificio dal punto di vista termico. In questo ultimo novero si elencano interventi sui pavimenti, sugli infissi delle finestre, sulle schermature solari, sulle chiusure oscuranti e interventi di coibentazione.  Queste categorie di interventi sono trainati sia dall’isolamento termico che dalla sostituzione della caldaia, ma non dal sismabonus.

Quali sono gli interventi dell’installazione di impianti fotovoltaici per il superbonus 110%?

Nella seconda categoria degli interventi trainati rientrano quelli del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo. Questi interventi sono trainati da qualsiasi intervento trainante, compreso il sismabonus. Affinché si possa beneficiare del superbonus è necessario, tuttavia, che l’energia non autoconsumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo possa essere ceduta al gestore dei servizi energetici (GSE) tramite il ritiro dedicato. È da precisare che l’installazione degli impianti dell’energia fotovoltaica può avvenire o sugli edifici stessi o su strutture pertinenziali. Il superbonus 110% spetta anche per la tipologia di interventi riguardanti il sistema di accumulo integrato negli impianti fotovoltaici agevolati. L’intervento consiste nell’accumulare elettricità prodotta e di utilizzarla in un momento susseguente.

Impianti per la ricarica dei veicoli elettrici e superbonus

La terza categoria degli interventi trainati ai fini dell’applicazione del superbonus 110% è quella che prevede l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Tuttavia, questo intervento non è trainato dal sismabonus ma solo dagli interventi di isolamento termico o da quelli di sostituzione della caldaia. Nella detrazione sono compresi i costi iniziali per la richiesta della potenza addizionale fino a un limite di 7kW.

Superbonus 110% sulle barriere architettoniche

L’ultima categoria di interventi trainati che possono beneficiare del superbonus 110% è quella relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche. Rientrano tra questi interventi:

  • l’installazione di montacarichi e di ascensori;
  • realizzazione di qualsiasi strumento che, tramite la comunicazione, la robotica o qualsiasi altro mezzo tecnologico, favorisca la mobilità esterna e interna all’abitazione per soggetti portatori di handicap.

Requisiti del superbonus 110% per le barriere architettoniche

Il requisito della gravità dell’handicap deve essere commisurato a quanto previsto dal comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992. La medesima agevolazione spetta anche per interventi effettuati a favore di soggetti over 65. Con le ultime modifiche, questo quarto gruppo di interventi, è trainato da qualsiasi intervento trainante e, pertanto, sia dall’isolamento termico e dalla sostituzione della caldaia che dall’adeguamento sismico, inizialmente non previsto.

 

 

Superbonus 110%, cos’è e come beneficiare della detrazione fiscale

Il superbonus 110% rappresenta un’agevolazione prevista per determinati lavori sugli immobili eseguiti tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. L’agevolazione della quale si può beneficiare consiste nella detrazione dell’imposta, pari al 110%, delle spese sostenute. La detrazione si può utilizzare per ridurre il carico delle imposte da versare negli anni successivi a quelli nei quali i lavori sono stati fatti.

Superbonus 110%, l’alternativa della cessione del credito o dello sconto in fattura

Oltre alla detrazione dell’imposta, e in alternativa, si può usufruire della cessione del credito oppure dello sconto in fattura. Le due possibilità si riferiscono alle spese sostenute durante il 2021 e il 2022. Tuttavia, per gli interventi non coperti dal superbonus 110%, è possibile beneficiare delle agevolazioni già presenti nella legislazione. Ci si riferisce, in particolare, agli ecobonus, al bonus facciate, al sismabonus e al bonus per le ristrutturazioni edilizie.

Modalità di fruizione del superbonus 110%: detrazione, sconto in fattura e cessione del credito

Il beneficiario ha, dunque, tre modalità di fruire del superbonus 110%. La prima consiste nell’accedere direttamente alla detrazione: il beneficiario paga l’interno importo dei lavori e riceve il 110% delle spese ammesse dilazionate in cinque anni. La seconda modalità è quella di ricevere direttamente uno sconto in fattura pari al 110% dell’importo dei lavori sostenuti. Sarà quindi chi realizza gli interventi a beneficiare nei 5 anni successivi della detrazione. Infine, con la cessione del credito a un terzo soggetto, che può essere anche un istituto finanziario o assicurativo, il beneficiario paga l’importo ridotto dei lavori di una quantità pari all’attualizzazione all’anno zero della quota ceduta. Sarà il soggetto terzo a beneficiare dei 5 anni di detrazione.

Edifici e soggetti ammessi al superbonus 110%

Sono ammessi alla misura del superbonus 110% gli edifici a uso residenziale, monofamiliari o condomini, e gli spogliatoi delle società sportive. Sono esclusi dalla misura le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 non aperte al pubblico. I soggetti che possono beneficiare del superbonus sono nell’ordine:

  • le persone fisiche;
  • i condomini;
  • gli istituti autonomi delle case popolari o enti similari;
  • le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • le società sportive dilettantistiche;
  • le associazioni.

Interventi trainanti e trainati ammessi al superbonus 110%

Secondo quanto prevede l’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020, il superbonus 110% spetta per gli interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”. Gli interventi trainanti sono quelli per i quali spetta direttamente la detrazione (o la cessione o lo sconto in fattura). Gli interventi trainati, invece, devono essere eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti per poter dar luogo all’applicazione del superbonus. Pertanto, gli interventi trainanti vedono l’applicazione del superbonus per i lavori ad essi assoggettati, ma permettono, contestualmente, anche l’applicazione del superbonus per gli altri interventi che altrimenti rimarrebbero fuori dall’ambito di beneficio della misura.

Quali sono gli interventi trainanti del superbonus?

Gli interventi trainanti sono di tre tipologie:

  • l’isolamento termico degli edifici, altrimenti detto “cappotto”. La superficie opaca sulle quale effettuare l’intervento di isolamento termico deve essere di oltre il 25% la superficie disperdente. I materiali ammessi all’intervento devono essere sostenibili;
  • la sostituzione degli impianti invernali di climatizzazione;
  • gli interventi antisismici. Per questa tipologia di interventi è necessario far riferimento al sismabonus previsto dall’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013.

Requisiti isolamento termico e sostituzione impianti climatizzazione per il superbonus 100%

Per beneficiare del superbonus 100%, gli interventi relativi all’isolamento termico e quelli per la sostituzione degli impianti di climatizzazione devono soddisfare due requisiti. Il primo è rappresentato dal rispetto dei requisiti tecnici elencati dal decreto ministeriale del 6 agosto 2020. Il secondo requisito da soddisfare consiste nel garantire il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o, nel caso in cui questo risultato non fosse possibile, la classe energetica più elevata. Tale risultato deve essere dimostrato dall’attestato di prestazione energetica ante e post intervento la cui redazione deve essere fatta da un tecnico abilitato. I requisiti del miglioramento termico non sono richiesti per gli interventi di adeguamento sismico.

Interventi trainati nel superbonus 110%

Il soggetto che realizzi un intervento trainante ha la possibilità di estendere il superbonus 110% anche agli interventi trainati o secondari. Ciò significa che se svolgesse solo interventi trainati non avrebbe diritto ad accedere ai benefici del superbonus. Gli interventi secondari sono di quattro categorie:

  • gli interventi di efficientamento energetico o ecobonus;
  • i lavori per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e i sistemi di accumulo integrati;
  • l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Lavori trainanti nel Superbonus 110%: scopriamo quali sono

Se hai sentito parlare di lavori trainanti nel Superbonus 110% è arrivato il momento di capire quali sono: ecco una guida per tutti.

Il Superbonus 110% e il decreto Rilancio

Il decreto Rilancio, tra le varie misure, prevede il Superbonus 110%: si tratta di un incentivo fiscale che permette di ristrutturare casa senza spendere soldi, per poter beneficiare di questo incentivo è però necessario rispettare dei criteri nell’esecuzione dei lavori e quindi deve esservi un efficientamento energetico o, in alternativa, un intervento per la riduzione del rischio sismico. Nel momento in cui si opta per tale soluzione vengono però divise due tipologie di lavoro: i lavori trainanti e i lavori trainati. Ecco quali sono.

Il provvedimento che riconosce benefici fiscali per i lavori trainanti nel Superbonus 110% è inserito nel decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge  n.77 del 17 luglio 2020. La normativa prevede che i lavori eseguiti dal luglio 2020 (il termine finale ancora non è certo perché più volte prorogato ed è probabile che si potrà usufruire del beneficio anche nel 2023) potranno beneficiare della detrazione dei costi sostenuti fino al 110%, quindi si potrà ottenere più di quanto effettivamente speso.

Per poter ottenere questo beneficio è però necessario avere un efficientamento energetico notevole e quindi recuperare almeno due classi energetiche. Se i lavori portano tale risultato si possono avere le detrazioni, ma queste non riguarderanno solo i lavori che direttamente portano tali vantaggi, ma anche i lavori di altra natura che comunque affiancano i lavori in oggetto. Si parla quindi di lavori trainanti e lavori trainati. Il lavori trainanti per il superbonus 110% sono quelli che in modo diretto portano al recupero delle classi energetiche. I lavori trainati superbonus 110% sono lavori che non portano efficientamento energetico, o comunque portano benefici ridotti, ma sono realizzati congiuntamente ai lavori trainanti.

Lavori trainanti nel Superbonus 110%

In merito alla individuazione dei lavori trainanti per il superbonus 110% si è creata molta confusione e proprio per questo l’Agenzia Entrate e Riscossioni ha deciso di dare dei chiarimenti attraverso la risposta all’interpello n° 523 e con la circolare 24/E dell’8 agosto 2020, in tali atti stabilisce che sono interventi trainanti per i Sismabonus e Superbonus 110%:

  • l’isolamento termico delle superfici orizzontali, verticali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, sarebbe il cappotto termico, affinché però questo dia accesso al beneficio è necessario che riguardi almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso o dell’unità immobiliare indipendente o unità plurifamiliare con  almeno un accesso dall’esterno. Tra gli interventi che sono considerati trainanti vi è anche il rifacimento del tetto perché comunque va a ridurre la superficie disperdente.
  • sostituzione degli impianti di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo e per la produzione di acqua sanitaria; in questo caso se si tratta di edifici in condominio deve essere installato un impianto centralizzato, oppure deve trattarsi di interventi su abitazioni unifamiliari o plurifamiliare con accesso dall’esterno autonomi;
  • lavori antisismici.

Superbonus 110% e lavori trainati

Nel caso in cui sia eseguito uno di questi lavori trainanti è possibile far rientrare nei benefici fiscali del Superbonus 110% anche i lavori trainati. I secondi però devono rientrare nell’arco temporale di vigenza della normativa e comunque devono essere eseguiti congiuntamente ai lavori trainanti, quindi nell’arco temporale che va tra l’inizio dei lavori e la loro chiusura. Possono rientrare tra i lavori trainati del Superbonus 110%:

  •  l’abbattimento delle barriere architettoniche. Se cerchi un approfondimento sui bonus montascale e barriere architettoniche, clicca QUI;
  • l’efficientamento energetico delle unità immobiliari presenti all’interno del condominio. Rientrano in tale categoria di lavori anche la sostituzione degli infissi, questo perché nella maggior parte dei casi grazie alle nuove tecniche di costruzione e installazione comunque migliorano le prestazioni  energetiche dell’immobile;
  • fornitura e installazione delle schermature solari ( le classiche tende solari);
  • realizzazione dell’impianto fotovoltaico, fornitura e installazione di accumulatori di energia;
  • fornitura e posa in opera di porte di ingresso;
  • sostituzione di componenti vetrati;
  • installazione di colonnine per la ricarica di auto.

In merito ai lavori trainati devono essere fatte delle precisazioni, ad esempio il portone di ingresso può rientrare tra i benefici del superbonus nel caso in cui vada a delimitare due aree di cui una riscaldata e l’altra no. Il caso di scuola è il portone di ingresso di un appartamento che però apre su un ampio corridoio non riscaldato. Per quanto riguarda il Superbonus 110% infissi per poterne beneficiare i nuovi prodotti deovno sostituire quelli già esistenti e i valori di trasmittanza termica Uw devono essere uguali o inferiori rispetto a quelli riportati nell’allegato Qui presente.

L’insieme dei lavori realizzati, cioè trainanti e trainati deve comunque portare al recupero di almeno due classi energetiche.

Dubbi su lavori trainati e trainanti nel Superbonus 110%

Sicuramente sui lavori trainanti del Superbonus 110% e lavori trainati ci sono molti dubbi e solitamente sono le imprese e i progettisti a cercare di diradarli. Occorre però fare qualche precisazione sui dubbi più frequenti che riguardano soprattutto i condomini. In tal caso c’è una sorta di cumulo, infatti se il condominio decide di fare un cappotto termico rientrante tra i lavori trainanti, i singoli proprietari delle unità abitative possono approfittarne per avere lo sgravio fiscale sugli infissi del singolo appartamento oppure sulla realizzazione di tende solari sulla singola unità abitativa.

Si deve infine ricordare che il beneficio viene riconosciuto attraverso uno sgravio fiscale, cioè con detrazioni in 5 rate dagli importi IRPEF da versare o versati tramite sostituto d’imposta, in alternativa è possibile cedere il credito all’impresa che effettua i lavori, a una banca a chi fornisce il materiale oppure a una terza persona.